Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 24 aprile 2001
Recepimento della direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 2001, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1991, di recepimento della direttiva 91/441/CEE che ha modificato la direttiva 70/220/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che ha modificato la direttiva 70/220/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;
Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/77/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, di recepimento della direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recente modificazione alla direttiva 70/220/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2000, di recepimento della direttiva 1999/102/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000;
Vista la direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 35 del 6 febbraio 2001, che, lasciando invariati i valori limite delle emissioni, modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Il punto 8.1 dell'allegato I del decreto ministeriale 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 aprile 2000, e' sostituito dal seguente:
"8.1 Veicoli con motore ad accensione comandata.
8.1.1. Motori alimentati a benzina.
A decorrere dal 1o gennaio 2000 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio 2001 per tutti i tipi, i veicoli della categoria M1 - la cui massa massima non supera 2500 kg - e i veicoli della categoria N1, classe I, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.
A decorrere dal 1o gennaio 2001 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio 2002 per tutti i tipi, i veicoli della categoria N1, classi, II e III e i veicoli della categoria M1, la cui massa massima supera 2500 kg, devono essere dotati di un sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.
8.1.2. Veicoli alimentati a GPL e gas naturale.
A decorrere dal 1o gennaio 2003 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio 2004 per tutti i tipi, i veicoli della categoria M1 - la cui massa massima non supera 2500 kg - e i veicoli della categoria N1, classe I, alimentati permanentemente o per parte del tempo con gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.
A decorrere dal 1o gennaio 2006 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio 2007 per tutti i tipi, i veicoli della categoria N1, classi II e III, e i veicoli della categoria Ml, la cui massa massima supera 2500 kg, alimentati permanentemente o per parte del tempo con carburanti GPL o gas naturale, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2001
Il Ministro: Bersani
 
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