Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 23 marzo 2001
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "S. Pietro", in Marino.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della prevenzione

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la societa' Idrominerale Romana Bognanco S.r.l., con sede in Roma, via di Pietra 84, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "S. Pietro" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Marino (Roma);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 30 gennaio 2001: "favorevole affinche' la societa' Idrominerale Romana Bognanco S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale S. Pietro di Marino (Roma) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. In etichetta si autorizza la seguente dicitura: "Puo' avere effetti diuretici". La dicitura "facilita i processi digestivi" necessita di una documentazione clinica basata sull'uso di tecniche diagnostiche moderne;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "S. Pietro" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Marino (Roma).
 
Art. 2.
L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: "Puo' avere effetti diuretici".
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.
Roma, 23 marzo 2001
p. Il dirigente generale: Scriva
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone