Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 26 marzo 2001
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "San Pellegrino", in San Pellegrino Terme.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della prevenzione

Vista la domanda in data 20 maggio 1992 con la quale la societa' Sanpellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro n. 17-23, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "San Pellegrino" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Sorgenti San Pellegrino", sita in comune di San Pellegrino Terme (Bergamo);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visti gli atti d'ufficio;
Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espressi nelle sedute del 27 ottobre 1999, del 22 novembre 2000 e del 30 gennaio 2001 secondo cui sulle etichette dell'acqua minerale naturale "San Pellegrino" possono essere riportate le seguenti diciture: "Puo' avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico. Puo' favorire le funzioni epatobiliari", con riserva di confermare la dicitura "Stimola la digestione" solo a seguito della presentazione di apposito studio clinico sperimentale effettuato con l'uso di tecniche appropriate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "San Pellegrino", che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Sorgenti San Pellegrino", sita in comune di San Pellegrino Terme (Bergamo).
 
Art. 2.
Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: "Puo' avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico. Puo' favorire le funzioni epatobiliari".
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.
Roma, 26 marzo 2001
p. Il dirigente generale: Scriva
 
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