Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 11 aprile 2001
Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2000 e delle relative istruzioni.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LA FISCALITA' LOCALE

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;
Visto l'art. 59, comma 1, lett. l) , n.1) , del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che prevede la presentazione della dichiarazione nel caso in cui il comune non abbia introdotto l'obbligo della comunicazione;
Visto il successivo comma 5, primo periodo, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile;
Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per gli immobili acquistati nel corso dell'anno 2000 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno 2000, si sono verificate modificazioni, sia sotto l'aspetto della titolarita' del possesso che sotto quello della struttura o destinazione, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento;
Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;
Considerata l'opportunita' di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

DECRETA:
Art. 1.
1. E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) , degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2000 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 2000, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.
 
Art. 2.
1. La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2000 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
1. II modello e' formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata e' riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.
2. II modello e' su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura "ICI imposta comunale sugli immobili dichiarazione per l'anno 2000" che e' in colore PANTONE 238 U. Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: "originale per il comune"; "copia per l'elaborazione meccanografica"; "copia per il contribuente".
 
Art. 4.
1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero delle finanze e possono essere utilizzati purche' vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 5.
3. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato
articolo 5 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente decreto.
 
Art. 5.
1. E' autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1 , da utilizzare per la compilazione meccanografica.
2. II modello di cui al comma 1 va riprodotto su stampato a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE NON STACCARE". Sul bordo del modello deve essere stampata la dicitura: "All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento".
3. II modello di cui al comma 1 deve presentare i seguenti requisiti: stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero; conformita' di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:
nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.
 
Art. 6.
1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 5, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo.
2. E' altresi' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
colore, dimensioni, conformita' di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;
indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo. II bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.
 
Art. 7
1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione ICI 2000", a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.
2. La spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
3. La data di spedizione e' considerata come data di presentazione.
II presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2001
Il direttore centrale: IGNIZIO
 
ICI
Imposta comunale sugli immobili

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2000
Istruzioni per la compilazione

ISTRUZIONI GENERALI
1. PREMESSA
2. IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI
3. CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
4. COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI
5. A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
6. PAGAMENTO DELL'ICI
MODALITA' DI COMPILAZIONE
7. GENERALITA'
8. FRONTESPIZIO
9. COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI
9.1. Casi di compilazione di piu' quadri per lo stesso immobile
9.2. Come compilare i singoli campi
9.3. Modelli aggiuntivi
9.4. Firma
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
APPENDICE

ISTRUZIONI GENERALI

1
PREMESSA
La dichiarazione ICI deve essere presentata, a norma dell'art.10, comma 4, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, limitatamente agli immobili, siti nel territorio dello Stato, per i quali, nel corso dell'anno 2000, si sono verificate modificazioni nella soggettivita' passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che hanno determinato un diverso debito di imposta.

ATTENZIONE
Il Comune, in applicazione dell'art.59, comma 1, lett.l) , numero 1) del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, puo' stabilire nel proprio regolamento, l'eliminazione dell'obbligo della presentazione della dichiarazione e l'introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente, degli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettivita' passiva, con la sola individuazione dell'unita' immobiliare interessata.
Pertanto, in tal caso, non e' necessario presentare la dichiarazione e sara' cura del contribuente informarsi se nel Comune ove e' ubicato l'immobile sia stata introdotta tale norma regolamentare.
Relativamente alle aliquote si precisa che in base all'art.30, commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n.488, come modificato dall'art.18, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n.388, fino a tutto il 2000, salvo che il Comune non abbia deliberato il contrario, l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale non si applica alle pertinenze.

2
IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

Vi e' l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel 2000 si e' verificata una delle seguenti circostanze:
-gli immobili sono stati trasferiti o su di essi e' stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero sono stati oggetto di locazione finanziaria.Si ricorda che e' un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art.540 del codice civile ed al coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente sulla casa ex residenza coniugale, assegnata con provvedimento del tribunale, nonche' quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprieta' indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorche' in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (a quest'ultimo riguardo, vedasi in Appendice la voce "Assegnatari ") ;
- gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche: : es., terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui e' stata ultimata la costruzione del fabbricato; area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali; unita' immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale (o che, viceversa, sono state destinate ad abitazione principale nel corso del 2000) ; costruzione che ha perso la caratteristica della ruralita';
- il valore dell'area fabbricabile e' variato;
- e' avvenuta nel corso dell'anno 1999 la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art.5 del D.Lgs.n.504/1992, poiche', in tal caso, dal 1 ogennaio 2000 si e' avuta la variazione della soggettivita' passiva.

NOTA

Si precisa che non vanno dichiarati:
- gli immobili comunque esenti o esclusi dall'ICI per l'intero anno 2000, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di godimento.Si ricorda che l'ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (per la loro definizione vedasi in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo -definizione") per cui restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non possiedono siffatte caratteristiche (per casi particolari vedasi in Appendice le voci "Terreni agricoli -casi di esenzione ") .Per informazioni sulle esenzioni vedasi le voci "Esenzioni "; "Terreni agricoli - casi di esenzione ";
- i fabbricati per i quali l'unica variazione e' rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non dipende da modificazioni strutturali;
- i terreni agricoli per i quali l'unica variazione e' rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale;
- i fabbricati interamente posseduti da impre-se e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno 2000 e' data dall'attribuzione della rendita, oppure dalla annotazione negli atti catastali della "rendita proposta "a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, (DOC -FA) oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione, poiche' tale rendita o i costi incrementativi influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere dall'anno 2001 (ovviamente devono essere denunciati con la presente dichiarazione i fabbricati in discorso per i quali, nel corso dell'anno 1999, sia stata attribuita la rendita catastale oppure sia stata annotata negli atti catastali la "rendita proposta ", oppure per i quali, durante l'anno medesimo, siano stati contabilizzati costi incrementativi) .

ATTENZIONE

Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di per se', l'obbligo di presentazione della dichiarazione:
- l'assoggettamento dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quella applicata per il 1999;
- l'applicazione, per l'abitazione principale, della detrazione nella misura annua superiore alle lire 200.000, oppure della riduzione dell'imposta fino alla meta', a seguito dell'apposita deliberazione adottata dal Comune;
-l'applicazione della detrazione o riduzione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli IACP;
- l'aumento, rispetto al 1996, del 5 per cento del valore catastale dei fabbricati e del 25 per cento di quello dei terreni agricoli;
-l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione (v.decreto Direttoriale del 21 marzo 2000, sulla G.U. n.94 del 21 aprile 2000) , dei fabbricati interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale;
- la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria nel corso dell'anno 2000, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art.5 del D.Lgs.n. 504/1992, poiche' in tal caso soltanto dal 2001 si avra' la variazione della soggettivita' passiva.

3
CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I mutamenti di soggettivita' passiva nel corso dell'anno 2000, qualunque ne sia la causa (ad esempio, a seguito di vendita, locazione finanziaria, donazione, successione ereditaria, costituzione od estinzione dei cennati diritti reali di godimento) devono essere dichiarati, separatamente, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.Le modificazioni strutturali o di destinazione dell'immobile determinanti un diverso debito di imposta, intervenute nel corso dell'anno 2000, devono essere dichiarate dal soggetto passivo, ovverosia dal titolare del diritto di proprieta' piena oppure, qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria, dall'usufruttuario, enfiteuta, superficiario, locatario finanziario.
Nota bene:
- Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI e' un diritto reale di godimento che non va confuso col diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato. Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l'ICI;
- Nel caso che piu' persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: piu' proprietari; proprieta' piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare e' tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante.
Tuttavia, e' consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purche' comprensiva di tutti i contitolari;
- La dichiarazione deve essere presentata an-che dai residenti all'estero che posseggono immobili in Italia.

4
COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI

Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art.1117, n.2 del codice civile accatastate in via autonoma (o di cui e' stato chiesto l'accatastamento in via autonoma) la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condo'mini.Qualora l'amministrazione riguardi piu' condomi'ni, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.

5
A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione ICI deve essere presentata, con le modalita' che saranno di seguito specificate, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati.Se gli immobili sono ubicati in piu' Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata) .
Se l'immobile e' situato nel territorio di piu' Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.

6
PAGAMENTO DELL'ICI

A differenza dell'Irpef, l'ICI viene pagata nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo e, pertanto, nell'anno 2000 doveva essere effettuato il pagamento dell'imposta relativa a tale anno.
La dichiarazione, invece, deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui il pagamento e' stato effettuato.

MODALITA' DI COMPILAZIONE

7
GENERALITA'

La prima delle due facciate del modello ICI e' dedicata all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, laddove venga resa dichiarazione congiunta) nonche' dell'eventuale "denunciante ", qualora diverso dal contribuente; la seconda e' destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della denuncia (e cioe' non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subi'to variazioni nel corso del 2000) .
Se il modello non e' sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.
Il modello di dichiarazione e' composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica e un terzo riservato al contribuente.
La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati; se viene utilizzata la carta carbone, deve essere assicurata la leggibilita' nonche' l'esatto allineamento dei dati alle singole voci.
Si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente ", che risultera' necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di variazione per gli anni successivi. I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali.

8
FRONTESPIZIO

Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della dichiarazione (e, cioe', quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati) .
Nel quadro dedicato al "contribuente "(da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto (a titolo di proprieta' piena oppure a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria) nel corso dell'anno 2000, gli immobili denunciati.
Il quadro e' unico e serve sia per le persone fisiche che per le societa', gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.
Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa localita' ed indirizzo.
In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonche', in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.
Il quadro intestato al "denunciante "(diverso dal contribuente) deve essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ovvero sia stato privato della disponibilita' dei suoi beni; in particolare il quadro va compilato: dall'erede (in caso di piu' eredi, saranno indicati i dati di uno soltanto di essi) ; dal curatore fallimentare; dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.
Questo quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il contribuente sia rappresentato o in forza della legge o a seguito di titolo negoziale; in particolare, va compilato: dal rappresentante legale o negoziale; dal socio amministratore; dal commissario giudiziale; dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria; dall'amministratore del condominio.La natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo.
Anche nell'ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente ".
Il quadro dei "contitolari "deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata dichiarazione congiunta.
Per l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, si vedano le corrispondenti istruzioni fornite nel quadro dedicato al "contribuente ".
Regole analoghe a quelle sopraindicate per la compilazione della dichiarazione presentata dall'erede di persona fisica per conto del "de cuius " valgono nel caso di presenta-zione della dichiarazione in presenza di fusione o scissione. In particolare, in caso di fusione, la societa' incorporante (o risultante) dovra' provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione ai sensi dell'art.2504-bis del codice civile e dovra' inoltre provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle societa' incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso.A questi ultimi effetti, nel quadro relativo al denunciante andranno indicati i dati relativi al rappresentante della stessa societa' incorporante (o risultante) ; nel quadro relativo al contribuente andranno indicati i dati della societa' incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle annotazioni dovranno essere fornite le ulteriori informazioni per l'individuazione della societa' incorporante (o risultante) .
Nel caso di scissione totale, ciascuna delle societa' beneficiarie procedera' alla presentazione della propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione ai sensi dell'art.2504-decies del codice civile.
Una delle societa' beneficiarie dovra' provvedere a presentare la dichiarazione per conto della societa' scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della societa' incorporante (o risultante) per conto della societa' incorporata (o fusa) .

9
COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori. Il primo (che comprende i campi da 1 a 19) serve per indicare come si e' andata modificando la titolarita' di possesso e la tipologia dell'immobile nel corso dell'anno 2000; il secondo (che comprende i campi da 20 a 23) serve per indicare la situazione esistente alla data del 31 dicembre 2000; il terzo serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.
La compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31 dicembre 2000 ") , pur non essendo necessaria per la determinazione dell'imposta relativa all'anno 2000, e' essenziale in quanto la sussistenza o meno di variazioni nel corso dell'anno 2001, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 2002, va verificata con riferimento alla situazione esistente nell'ultimo giorno dell'anno 2000.
Si faccia, ad esempio, l'ipotesi di un fabbricato, venduto il 20 aprile 2000 ad una persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dell'anno. Il venditore, nel primo settore, indichera' 4 mesi di possesso, nel secondo specifichera' che il fabbricato non e' piu' in suo possesso al 31 dicembre 2000.
Il compratore, nella sua dichiarazione, indichera', nel primo settore, 8 mesi di possesso, mentre nel secondo settore specifichera' che il fabbricato e' destinato ad abitazione principale alla data del 31 dicembre 2000.
In Appendice, alla voce "Quadri descrittivi (compilazione) "sono riportati altri esempi che chiariscono le modalita' di compilazione di questi settori.
9.1. Casi di compilazione di piu' quadri per lo stesso immobile.
Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare piu' quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.
Si considerino, fra le piu' frequenti, le seguenti ipotesi:
a) terreno agricolo al 1 ogennaio 2000, diventato area edificabile dal 20 settembre 2000.
Il contribuente compilera' due quadri; nel primo descrivera' il terreno agricolo, indicando come periodo di suo possesso 9 mesi; nel secondo descrivera' l'area edificabile, indicandone il possesso in 3 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2000 "deve essere compilato limitatamente all'area fabbricabile, essendo questa l'ultima caratteristica assunta dall'immobile (va lasciato, quindi, in bianco il settore corrispondente a quello descrittivo del terreno agricolo) .Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve essere dato ai due quadri lo stesso numero d 'ordine, con l'aggiunta di una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro sara' contraddistinto con il numero d'ordine 1/1; il secondo con il numero d'ordine 1/2) ;
b) area edificabile al 1 gennaio 2000, diventata terreno agricolo dal 10 giugno 2000.
Il contribuente seguira' gli stessi criteri innanzi esposti, descrivendo nel primo quadro l'area edificabile, con un periodo di possesso di 5 mesi; nel secondo, il terreno agricolo, con un periodo di possesso di 7 mesi, e compilando il settore della "situazione al 31 dicembre 2000 " solo corrispondentemente al terreno agricolo;
c) area edificabile al 1 ogennaio 1999, sulla quale sono stati ultimati i lavori di costruzione il 25 ottobre 2000. Il contribuente, analogamente, compilera' due o piu' quadri; nel primo descrivera' l'area edificabile, indicandone in 10 mesi il periodo di possesso; negli altri descrivera' i singoli fabbricati con un periodo di possesso di 2 mesi.I settori relativi alla "situazione al 31 dicembre 2000 "vanno compilati limitatamente ai fabbricati. Il numero d 'ordine che contraddistingue l'immobile, che ha cambiato tipologia nel tempo, sara' lo stesso e sara' seguito da sottonumeri progressivi (ad esempio: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ecc.) .Ovviamente, se l'area interessata alla costruzione e' stata precedentemente dichiarata insieme ad altre aree contigue, con l'indicazione di unico valore, le aree edificabili residue devono ora essere dichiarate in separati quadri con la specificazione del relativo valore;
d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di demolizione il 18 dicembre 2000.
Saranno compilati due o piu' quadri; i primi dedicati alla descrizione dei fabbricati, costituenti l'edificio sul quale saranno successivamente iniziati i lavori di demolizione, indicandone il periodo di possesso in 12 mesi; l'ultimo dedicato alla descrizione dell'area fabbricabile, con un periodo di possesso di 0 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2000 "va compilato limitatamente a quest 'ultimo quadro descrittivo dell'area;
e) fabbricato la cui quota di proprieta' del 100 per cento al 1 ogennaio 2000 e' diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo 2000.
Il contribuente compilera' due quadri; nel primo descrivera' il fabbricato, indicando 2 mesi di possesso ed in 100 per cento la quota di possesso; nel secondo descrivera' lo stesso fabbricato, indicando 10 mesi di possesso ed in 50 per cento la quota di possesso. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2000 "deve essere compilato soltanto relativamente al secondo quadro descrittivo dell'ultima posizione di titolarita'.
9.2. Come compilare i singoli campi
Nel campo 1 relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato 1, se si tratta di un terreno agricolo; va indicato 2, se si tratta di un 'area fabbricabile; va indicato 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore e' determinato, come sara' chiarito meglio in seguito, moltiplicando la rendita catastale per 100, oppure per 50, oppure per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza del fabbricato;
va indicato 4, se si tratta di fabbricato interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta ", nel corso dell'anno 1999.
Chiaramente non puo' che essere indicato un solo numero; se si presenta l'esigenza di indicare piu' numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali e' necessario utilizzare piu' quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 9.1) .
Nel campo 2 (indirizzo) , va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto (localita', via o piazza, numero civico, ecc.) .Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla via ed al numero civico, la scala (se ve ne sono piu') e l'interno.Non deve essere indicato il comune ove e' sito l'immobile non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio ed al quale e' destinata la dichiarazione.
Nel campo 3 deve essere indicata la partita catastale, limitatamente ai terreni, siano essi agricoli od aree fabbricabili.
Nei campi da 4 a 7 vanno indicati gli estremi catastali dei fabbricati consistenti, rispettivamente, nella sezione (ove esistente) , foglio, numero e subalterno.Questi dati sono ricavabili dai certificati catastali.
Nei campi 8 e 9 , in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento.Ove il contribuente non sia in possesso degli estremi catastali ne' del numero di protocollo della domanda di accatastamento, detti campi devono essere lasciati in bianco.

ATTENZIONE

Per i comuni nei quali e' in vigore il catasto tavolare gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalita' di seguito specificate:
a) Nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;
b) Nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;
c) Nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;
d) Nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del "subalterno " della particella.
I campi da 4 a 7 non vanno, ovviamente, compilati se si tratta di fabbricati sforniti di rendita catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento di piu' unita' immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale a suo tempo attribuita.
Nei campi 10 e 11 va indicata la categoria catastale e la classe dei fabbricati, anch 'esse desumibili dai certificati catastali.Per i fabbricati sforniti di rendita o per i quali la rendita originariamente attribuita non e' piu' adeguata per effetto dei cennati cambiamenti intervenuti, va indicata la categoria e la classe attribuite a fabbricati similari iscritti in catasto.
Si ricorda, in proposito, che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi catastali (A, B, C, D, E) a seconda della loro tipologia.Nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie.

NOTA

I campi da 4 a 11 non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.
Nel campo 12 deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490.
Nel campo 13 deve essere indicato il valore dell'immobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero , indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno.E' sull'intero valore, infatti, che deve essere calcolata l'imposta la quale, poi, sara' dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno.
Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria. In tal caso, infatti, soggetto passivo ICI su tutto il valore dell'immobile e' esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario, restando il nudo proprietario ed il locatore finanziario completamente estranei al rapporto di imposta. Si avverte che il valore deve continuare ad essere espresso in lire (e non puo', quindi essere indicato in euro) , come precisato nella circolare ministeriale n.291/E del 23 dicembre 1998 (su supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.4 del 7 gennaio 1999) .
Nel campo sono stati gia' stampati 3 zeri finali, per cui il contribuente dovra' esprimere il valore in migliaia di lire (ad esempio: se il valore e' di 250 milioni, scrivera' 250.000) .
Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce "Valore degli immobili agli effetti dell'ICI ".
Nel campo 14 va barrata la casella se, trattandosi di fabbricato sfornito di rendita catastale o con rendita non piu' adeguata, il valore e' stato determinato sulla base della rendita attribuita a fabbricati similari gia' iscritti in catasto.
Va ugualmente barrata la casella se trattasi di "rendita catastale proposta " non ancora dive-nuta definitiva.
Nel campo 15 va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.
In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarita', la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante.Poiche' l'immobile puo' essere dichiarato congiuntamente, purche' interamente, la somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere pari a 100. Per le parti comuni dell'edificio, che deve dichiarare l'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari.
Nel campo 16 vanno indicati i mesi di possesso nel corso dell'anno 2000. Il mese nel quale la titolarita' si e' protratta solo in parte e' computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per piu' di 14 giorni, mentre non e' computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

ATTENZIONE

I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0.Si consideri, ad esempio, un immobile posseduto dal 1 ogennaio 2000 che sia stato venduto il 20 dicembre 2000. In tal caso il venditore dichiarera' 12 mesi di possesso, mentre il compratore, anch 'egli obbligato a dichiarare l'immobile, indichera' 0 mesi di possesso.
Nei campi 17 e 18 vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per l'immobile descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione dall'imposta oppure condizioni per l'applicazione di riduzioni.Per le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci "Esenzioni "e "Terreni agricoli ".Per le riduzioni di imposta si tratta di quelle previste nel comma 1 dell'art.8 del D.Lgs. n.504/1992, e nel successivo art.9 concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti. Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'applicabilita' della riduzione di imposta per i fabbricati e' necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilita' o l'inabitabilita' e l'assenza di utilizzo.
Si precisa, infine, che l'inagibilita' od inabitabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Nel campo 19 va indicato l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale descritta nel quadro.
Il campo va utilizzato anche dalla cooperativa edilizia a proprieta' indivisa per gli alloggi adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' dagli IACP per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione.
Per chiarire come compilare questo campo puo' essere utile considerare il seguente esempio, ipotizzando la detrazione nella misura annua, di lire 200.000:
- abitazione di proprieta', , per l'intero anno 2000, di 3 fratelli (il fratello A e' proprietario per il 50%; il fratello B, per il 30%; il fratello C, per il 20%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio 2000 fino al successivo 20 giugno.
Il fratello A non dichiarera' l'immobile in quanto per la sua quota, in assenza di altri tipi di modificazioni, non c 'e' stata alcuna variazione nell'anno 2000.I fratelli B e C dovranno dichiarare l'immobile essendo per le loro quote di possesso variata la situazione; il fratello B nella propria dichiarazione indichera' 12 mesi di possesso, 30%di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale; il fratello C nella sua dichiarazione indichera' 12 mesi di possesso, 20%di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale.
Se il fratello B vuole dichiarare l'immobile anche per gli altri fratelli indichera', nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso, 30%di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale.Compilera', quindi, il quadro dei contitolari, premettendo il numero d 'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile in questione ed indicando il codice fiscale e l'indirizzo non solo del fratello C ma altresi' del fratello A, pur non essendosi verificata per la quota di quest 'ultimo alcuna variazione nell'anno 2000.Per il fratello C dovra' essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 20%e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale; per il fratello A dovra' essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 50%e 0 lire di detrazione per abitazione principale.
Settore della SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2000: nel richiamare quanto gia' detto in precedenza, si aggiunge: nel campo 20 va indicato [SI ]o [NO ]a seconda che l'immobile sia posseduto o non alla data del 31 dicembre 2000.Se non e' posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi.Se e' posseduto, va indicato, nel campo 21 , [SI ]o [NO ]a seconda che l'immobile, sempre alla suindicata data, sia escluso o esente dall'imposta, oppure no.Se l'immobile e' escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi.Se non e' escluso ne' esente, va indicato, nel campo 22 , [SI ]o [NO ]a seconda che competa o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.
Nel campo 23 , va indicato [SI ]o [NO ]a seconda che si tratti o non di abitazione principale.
Settore degli estremi del titolo: in questo settore e' sufficiente indicare soltanto l'Ufficio delle entrate presso il quale e' stato registrato o dichiarato il trasferimento o la costituzione di diritti generanti l'acquisto o la perdita della soggettivita' passiva ICI nel corso dell'anno 2000.
In mancanza, vanno indicati gli estremi dell'atto, contratto o concessione.
Va barrata la casella 24 se il contribuente ha acquistato.Va, invece, barrata la casella 25 se il contribuente ha ceduto, anche se per causa di morte.
9.3. Modelli aggiuntivi
Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati piu' modelli, essi vanno numerati progressivamente.
Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.
Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi e' sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione ed il codice fiscale del contribuente.
9.4. Firma
La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata come "contribuente "sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "denunciante " diverso dal contribuente se e' stato compi-lato l'apposito quadro (in quest 'ultimo caso, se e' stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sara' firmata dal relativo rappresentante) .
Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.
Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale, deve rilasciare ricevuta.
La dichiarazione puo' anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 2000 "; in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale.
La spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
Si raccomanda di presentare insieme sia l'originale per il comune che la copia per l'elaborazione meccanografica. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per i soggetti all'IRPEG, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2000, con conseguente estensione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art.2 del D.P.R.22 luglio 1998, n.322.
Per le societa' di capitali e per gli enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 2000.

APPENDICE

Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)
Agli effetti dell'ICI, si intende:
-per area fabbricabile , l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'.Si considerano tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprieta' di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
-Per coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale devono intendersi, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della legge 9 gennaio 1963, n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia (la cancellazione dagli elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo) .Detta definizione normativa ha carattere interpretativo, con efficacia quindi anche per il passato, e vale non soltanto agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'art.9 del D.Lgs.n.504/1992, ma altresi' agli effetti della non edificabilita' dei suoli, di cui e' sopra detto;
-per fabbricato , la singola unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l'"abitazione "; la "cantina "; il "garage ") cui sia stata attribuita o sia attribuibile un 'autonoma rendita catastale;
-per terreno agricolo , il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attivita' agricole (vedasi in proposito anche le voci "Esenzioni " e "Terreni agricoli ") .
Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)
In caso di edificazione su un 'area dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato e' comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI e' data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile, indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilita', senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d 'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n.457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI e' data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando.Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato e' comunque utilizzato) la base imponibile ICI e' data dal valore del fabbricato.
Assegnatari
Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili e' l'assegnatario. Soggetto passivo dell'ICI e' anche l'assegnatario delle abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della Legge n.1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnate con patto di riscatto.
Diversa e' l'ipotesi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI.
Esenzioni
Sono esenti dall'ICI, a norma dell'art.7 del D.L.gs n.504/1992 per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art.41 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli artt.8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli artt.13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita' predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 27 dicembre 1977, n.984. (Per informazioni particolari riguardanti l'esenzione dei terreni agricoli, vedasi la voce "Terreni agricoli ") ; i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettera c) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art.16, lettera a) , della Legge 20 maggio 1985, n.222.
Piccoli appezzamenti o "orticelli "
Detti terreni se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI (vedasi la voce "Terreni agricoli (casi di esenzione) ") , in quanto su di essi le attivita' agricole vengono esercitate occasionalmente in forma non imprenditoriale.
Quadri descrittivi (compilazione) Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili possono essere di orientamento i seguenti esempi.
Esempio 1
Fabbricato che il 10 ottobre 2000 ha perso le caratteristiche richieste dalla legge per essere escluso od esentato dall'imposta.
Il proprietario, che lo ha posseduto per l'intero anno 2000, indichera', nel primo settore, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo settore, specifichera' che l'immobile, ancora in suo possesso al 31 dicembre 2000, non e' escluso od esente da tassazione alla data medesima per cui, in assenza di variazioni nel corso dell'anno 2001, non sara' dichiarato nel 2002 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.
Esempio 2
Abitazione principale data in locazione il 10 aprile 2000.
Il proprietario indichera', nel primo settore, 12 mesi di possesso e la detrazione di lire 50.000 (o la maggiore detrazione eventualmente deliberata dal comune) mentre, nel secondo settore, specifichera' che il fabbricato non e' piu' abitazione principale al 31 dicembre 2000 per cui, in assenza di successive variazioni, nell'anno 2001 sara' versata l'imposta senza detrazione e non verra' presentata, per il fabbricato medesimo, la dichiarazione nel 2002.
Esempio 3
Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a decorrere dal 10 novembre 2000.
Il proprietario indichera', nel primo settore, 12 mesi di possesso e 10 mesi di riduzione, mentre, nel secondo settore, specifichera' che il fabbricato non ha, alla data del 31 dicembre 2000, le caratteristiche per godere della riduzione per cui, permanendo tale situazione, nel corso dell'anno 2001 sara' versata l'imposta per intero ed il fabbricato non sara' dichiarato nel 2002.
Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta solo a partire dal 2001.Cosi', ad esempio, per l'immobile per il quale soltanto a partire dal 23 dicembre 2000 si sono verificate le condizioni di esclusione od esenzione da ICI, il proprietario che l'ha posseduto per l'intero anno indichera', nel primo settore, 0 mesi di esclusione od esenzione, mentre, nel secondo settore, specifichera' che l'immobile e' escluso, od esente al 31 dicembre 2000, evidenziando in tal modo che, permanendo tale situazione nell'anno 2001, non sara' presentata la dichiarazione nel 2002.
Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 2000 ha perso le caratteristiche di esclusione od esenzione, il suo proprietario indichera', nel primo settore, 12 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo, specifichera' che l'immobile non gode di alcuna esclusione od esenzione al 31 dicembre 2000, preannunciando cosi', in mancanza di variazioni, il pagamento dell'imposta per l'anno 2001 e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel 2002.
Terreni agricoli (casi di esenzione)
Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, (pubblicata sul S.O.n.53 alla G.U.n.141 del 18 giugno 1993) predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera h) , del D.Lgs.n.504/1992.
Se accanto all'indicazione del comune non e' riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.
Se, invece, e' riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD ", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; in questi casi, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici locali competenti.
Per i comuni compresi nei territori delle provincie autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'elenco allegato alla circolare citata.
All'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalita' con cui e' effettuato, devono essere assoggettati a tributo non come terreni agricoli bensi' come aree edificabili.L'unica eccezione e' data dai terreni di proprieta' di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale che siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.Questi terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le condizioni indicate, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi puo' operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in Comuni compresi nell'elenco allegato.
Non sono, altresi', interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attivita' agricole intese nel senso civilistico (art.2135 del Codice Civile) di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti ") e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attivita' diverse da quelle agricole.
Non sono egualmente interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attivita' agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti (cosiddetti "orticelli ") coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.
I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la definizione di legge, restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'ICI.
N.B.Per la nozione di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale vedasi la voce in questa Appendice "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione) ".

Terreni incolti
Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI: vedasi la voce "Terreni agricoli (casi di esenzione) ".
Valore degli immobili agli effetti dell'ICI 1.Valore dei fabbricati
Per i fabbricati il valore e' costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:
-per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.) , con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati) ;
-per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe) .
Se il fabbricato e' sfornito di rendita oppure se la rendita a suo tempo attribuita non e' piu' adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di piu' unita' immobiliari, il contribuente dovra' far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari. Le rendite da assumere per l'anno 2000 sono quelle risultanti in catasto al 1 gennaio 2000, aumentate del 5 per cento.Si tenga presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono l'aumento del 5 per cento.
Nella stragrande maggioranza dei casi (ovverosia, laddove non sia stata annotata negli atti catastali, nel corso dell'anno 1999, una modificazione della rendita) il valore dell'immobile per l'anno 2000 sara' pari al valore del 1999.

NOTA

Le operazioni di moltiplicazione sopra illustrate vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza ne' gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, ne' il reddito effettivo.Cosi', ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione, aumentata del 5 per cento, e' di 2.100.000, il valore sara' sempre di 210.000.000, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unita' immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno) .
1.1 Fabbricati di interesse storico o artistico Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.Lgs.29 ottobre 1999, n.490, si assume la rendita (ovviamente, aumentata del 5 per cento) , determinata mediante l'applicazione della tariffa d 'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato.
Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente e' classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D.Cio', in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato e' stato assimilato ad una abitazione; ove poi si tratti di fabbricati appartenenti al gruppo D sforniti di rendita catastale, il valore e' determinato in base alle modalita' indicate nel successivo paragrafo 1.2.
1.2 Fabbricati delle imprese Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta ", nel corso dell'anno 2000.
Per tali fabbricati il valore e' determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.
Si ricorda che il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui detti fabbricati siano di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.Lgs.29 ottobre 1999, n.490.
2. Valore delle aree fabbricabili Per le aree fabbricabili il valore e' costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d 'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Valore dei terreni agricoli Per i terreni agricoli il valore e' costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75.
Il reddito dominicale da assumere per l'anno 2000 e' quello risultante in catasto al 1 gennaio 2000, aumentato del 25 per cento.Si tenga presente che anche i redditi dominicali negli atti catastali non comprendono detto aumento.
----> Vedere modelli nel formato PDF <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone