Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 161
Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive (numeri 56, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59). Si riporta il titolo a seguito della modifica introdotta dall'errata-corrige: "Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive (numeri 56, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 56, n. 64, n. 65, n. 66, n. 67, n. 69, n. 70, n. 72 e n. 73, ed in particolare il comma 5, lettera a);
Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3;
Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083;
Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83;
Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212;
Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 18, 19, 23, 24 e 48;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ed in particolare l'articolo 24, comma 3, ultimo periodo;
Vista la delibera della quinta commissione permanente del CIPE del 29 giugno 2000, per la costituzione degli sportelli regionali per l'internazionalizzazione del sistema delle imprese;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente regolamento ha per oggetto:
a) la promozione dell'internazionalizzazione e lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero favorendo l'utilizzo e l'integrazione degli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al sostegno dei sistemi produttivi regionali;
b) il perseguimento del raccordo tra gli indirizzi e la programmazione nazionale e regionale in materia;
c) la disciplina dei procedimenti concernenti la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici, anche internazionali e comunitari, per il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, tenuto conto delle competenze statali e regionali come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000.
2. In particolare, il presente regolamento si applica alla concessione di:
a) assicurazione e finanziamento del credito all'esportazione, nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;
b) contributi agli interessi sui finanziamenti relativi alle quote di partecipazione a societa' ed imprese all'estero:
c) finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione europea;
d) finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane esportatrici per incentivare la costituzione all'estero di insediamenti stabili;
e) finanziamenti a tasso agevolato di studi di prefattibilita', di fattibilita' e di programmi di assistenza tecnica;
f) contributi per l'incremento della collaborazione con i Paesi individuati annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212;
g) contributi ad istituti, enti ed associazione per iniziative volte a promuovere le esportazioni;
h) contributi a consorzi per il commercio estero;
i) contributi a consorzi agroalimentari e turistico alberghieri.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentate del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, recante:
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa":
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato
di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia
medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma
2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi
trenta giorni dalla richiesta di parere alle
commissioni, i regolamenti possono essere comunque
emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con
effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche
di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
princi'pi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente
connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero
delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui e
costituendo centri interservizi dove raggruppare
competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in
una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad
esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa,
disposizioni provenienti da fonti di rango diverso,
ovvero che pretendono particolari procedure, fermo
restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o
che risultino in contrasto con i princi'pi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu'
elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con
forme di autoregolamentazione da parte degli
interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti
amministrativi ai princi'pi della normativa comunitaria,
anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del
procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui
all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui
al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai
successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica
delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei princi'pi desumibili
dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono
princi'pi generali dell'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle
regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui
al presente articolo, quali norme generali regolatrici,
sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui
all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti
materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245,
e successive modificazioni, nonche' valutazione del
medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione
di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai
medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario
dello Stato per le universita', graduando la
contribuzione stessa, secondo criteri di equita',
solidarieta' e progressivita' in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a
definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei
predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera
sono soggette a revisione biennale, sentite le
competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati,
prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more
della costituzione della Consulta nazionale per il
diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della
medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate
dalla attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato
ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle
materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non
coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi
unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al
medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso
le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di
norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17
e dal presente articolo.".
- Si trascrive il testo dei punti numeri 56, 64, 65,
66, 67, 69, 70, 72, 73 dell'allegato 1 della citata
legge 15 marzo 1997, n. 59:
"56. Procedimenti per l'assicurazione ed il
finanziamento del credito all'esportazione: legge
24 maggio 1977, n. 227.".
"64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a
tasso agevolato per la partecipazione a gare
internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione
europea: legge 20 ottobre 1990, n. 304, art. 3.".
"65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti
alle imprese italiane esportatrici: decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.".
"66. Procedimenti di concessione di contributi ad
istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a
promuovere le esportazioni: legge 29 ottobre 1954, n.
1083.".
"67. Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento
dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi
nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in
campo internazionale: legge 24 maggio 1977, n. 227.".
"69. Procedimenti di concessione di contributi a
consorzi per il commercio estero: legge 21 febbraio
1989, n. 83.".
"70. Procedimenti di concessione di contributi a
consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.".
"72. Procedimenti di concessione di contributi per
l'incremento della collaborazione con i Paesi
dell'Europa centrale ed orientale: legge 26 febbraio
1992, n. 212.".
"73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione
a societa' ed imprese miste all'estero: legge 24 aprile
1990, n. 100; legge 9 gennaio 1991, n. 19, art. 2.".
- La legge 24 maggio 1977, n. 227, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143, reca:
"Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei
crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi,
all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla
cooperazione economica e finanziaria in campo
internazionale".
- Si trascrive l'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n.
304, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
1990, n. 251, recante "Provvedimenti per la promozione
delle esportazioni":
"Art. 3. - 1. Le disponibilita' finanziarie di cui
all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di
50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti
agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di
imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare
internazionali.
2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti
finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso
agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato
articolo del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le
aziende vincitrici della gara a fronte della quale le
spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si
siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state
escluse per comportamento alle stesse imputabile sono
tenute alla restituzione delle somme
riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di
riferimento.
3. I settori beneficiari, nonche' i criteri, le
modalita' ed i limiti di concessione e restituzione dei
finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di
finanziamento deliberera' il comitato per la gestione
del fondo previsto dal citato art. 2 del decreto-legge
n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 394 del 1981.".
- Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1981, n. 147, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1981, n.
206), reca: "Provvedimenti per il sostegno delle
esportazioni italiane".
- La legge 29 ottobre 1954, n. 1083, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1954, n. 274, reca:
"Concessioni di contributi per lo sviluppo delle
esportazioni italiane".
- La legge 21 febbraio 1989, n. 83, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1989, n. 58, reca:
"Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e
medie imprese industriali, commerciali ed artigiane".
- La legge 26 febbraio 1992, n. 212, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55, reca:
"Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed
orientale".
- La legge 24 aprile 1990, n. 100, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1990, n. 101, reca: "Norme
sulla promozione della partecipazione a societa' ed
imprese miste all'estero".
- Si trascrive l'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n.
19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1991,
n. 17, recante: "Norme per lo sviluppo delle attivita'
economiche e della cooperazione internazionale della
regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di
Belluno e delle aree limitrofe":
"Art. 2. - 1. Per il finanziamento e la partecipazione
a imprese e societa' estere ed altre forme di
collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di
cui all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate da
imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella
regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e
nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o
societa' aventi stabile organizzazione in uno Stato
dell'Unione europea controllate da imprese residenti
nelle regioni menzionate, e' costituita la societa'
finanziaria Finest.
2. Al fine di assicurare il collegamento degli
interventi della societa' finanziaria con l'attivita'
della Societa' italiana per le imprese miste all'estero
- SIMEST S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero
e' autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a. La somma
di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo
straordinario per la sottoscrizione di quote del
capitale sociale della societa' finanziaria. Si applica
l'art. 2458 del codice civile. L'operativita' della
Simest nei territori e nei confronti delle imprese di
cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della
Finest secondo la disciplina disposta da apposita
convenzione tra le due societa'; tale convenzione deve
valorizzare la specificita' del ruolo della Finest quale
interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma
1.
3. Alla societa' finanziaria possono partecipare enti
pubblici economici e soggetti privati.
4. L'attivita' della societa' finanziaria dovra' essere
coerente con gli indirizzi generali di politica
commerciale estera stabiliti dal Comitato
interministeriale per la politica economica estera
(CIPES) tenuto conto della specificita' dell'intervento
regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'art.
1, comma 1.
5. Di norma le partecipazioni della societa'
finanziaria non possono superare il 25 per cento del
capitale dell'impresa o societa' estera e i
finanziamenti della societa' finanziaria non possono
superare il 25 per cento del valore totale
dell'investimento dell'impresa o societa' o dell'impegno
finanziario dell'accordo di collaborazione. Le
partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto
anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a
valori correnti, e i finanziamenti non possono superare
di norma la durata di otto anni.
6. Gli interventi della societa' finanziaria verranno
destinati alle iniziative, previste dal presente
articolo, promosse o partecipate dalle imprese aventi
stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui
al comma 1. La destinazione delle risorse alle
iniziative del presente articolo avra' luogo tenendo
conto dell'operativita' su tutto il territorio di cui al
comma 1 avendo presente come criterio di priorita'
l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo
Stato alle regioni. La societa' finanziaria puo',
inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi
carattere strumentale rispetto ai progetti di
cooperazione industriale e commerciale delle singole
imprese, sentite le regioni interessate. Saranno
comunque possibili interventi congiunti con la Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre
organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto
sociale.
7. Alle operazioni poste in essere dalla societa'
finanziaria puo' partecipare, per quote aggiuntive, la
SIMEST S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento
complessivo e' elevato al 40 per cento. Sono estese alle
operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria le
disposizioni dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n.
100; il coordinamento tra la Finest e la Simest sara'
effettuato, in base all'art. 2458 del codice civile,
anche mediante le nomine negli organi amministrativi e
di controllo.
8. Puo' essere istituita, nell'ambito della societa'
finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua
le operazioni indicate al comma 1 a favore delle
iniziative promosse o partecipate da imprese aventi
stabile e prevalente organizzazione nell'area della
regione Veneto, nei limiti delle risorse conferite da
soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla
regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli
previsti dalla presente legge. Potra' altresi' essere
istituita una speciale sezione autonoma per la regione
Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due
sezioni autonome per le province autonome di Trento e di
Bolzano.
9. Al fine di fornire i necessari servizi di
informazione, consulenza, formazione ed assistenza
tecnica alle imprese, in relazione alle finalita' della
presente legge, e' istituito un Centro di servizi per
gli scambi, anche in compensazione, e per l'attivita' di
documentazione ed informazione agli operatori economici.
Alla costituzione del Centro provvedono la regione
Friuli-Venezia Giulia, con il concorso della regione
Veneto, e l'Istituto nazionale per il commercio estero,
al quale e' assegnato allo scopo un contributo
straordinario, per il periodo 1991-1994, di lire 9
miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1991 e lire
2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al
Centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici
e privati, comprese le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e l'unione italiana delle
camere di commercio stesse.
Per le proprie attivita' il Centro puo' avvalersi della
collaborazione delle Universita' degli studi di Trieste
e di Udine, dell'Istituto di studi e documentazione
sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) di
Trieste e di altri istituti di studi e di ricerca delle
regioni interessate.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un
contributo speciale, per il periodo 1991-1997, di lire
200 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991,
lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per
l'anno 1993. Alla regione Veneto, per lo stesso periodo,
e' assegnato per le medesime finalita' un contributo
speciale di lire 52 miliardi, di cui lire 10 miliardi
per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli
anni 1992 e 1993.
11. La localizzazione del Cento di cui al comma 9 sara'
decisa con legge della regione Friuli-Venezia Giulia.".
- Si trascrivono gli articoli 18, 19, 23, 24 e 48 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92,
supplemento ordinario, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante: "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 18 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) i brevetti e la proprieta' industriale, salvo
quanto previsto all'art. 20 del presente decreto
legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attivita'
industriali ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto
1977, n. 675;
c) la determinazione dei campioni nazionali di unita'
di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del
chilogrammo e del metro; la definizione di norme in
materia di metrologia legale; la omologazione di modelli
di strumenti di misura;
d) la definizione dei criteri generali per la tutela
dei consumatori e degli utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano
pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione
delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio
dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il
trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali,
loro derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
g) le industrie operanti nel settore della difesa
militare, ivi comprese le funzioni concernenti
l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e
all'esportazione di armi da guerra;
h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la
vendita e il trasporto di armi non da guerra e di
materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali;
la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi
portatili e delle munizioni commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e
l'autorizzazione per il relativo impiego;
l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato
e il divieto di utilizzazione in materia di macchine,
prodotti e dispositivi pericolosi, nonche' le direttive
e le competenze in materia di certificazione, nei limiti
previsti dalla normativa comunitaria;
m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in
crisi, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979,
n. 95, e successive modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la
concessione, per il controllo e per la revoca di
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi,
benefici di qualsiasi genere all'industria, per la
raccolta di dati e di informazioni relative alle
operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e
valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti
massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese
industriali, la determinazione dei tassi minimi di
interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere
all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti,
ovvero in caso di attivita' o interventi di rilevanza
economica strategica o di attivita' valutabili solo su
scala nazionale per i caratteri specifici del settore o
per l'esigenza di assicurare un'adeguata
concorrenzialita' fra gli operatori; tali attivita' sono
identificate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di
contributi, incentivi, benefici per attivita' di
ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le
aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca
applicata e del fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica ai sensi della legge
17 febbraio 1982, n. 46;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'art.
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. Con delibera della Conferenza unificata sono
individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi
regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il
fondo limita il proprio intervento alla contro-garanzia
dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la
gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui
alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' la
determinazione delle tipologie e caratteristiche delle
operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni,
modalita' e tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle
macchine utensili, del prezzo di vendita, delle
modalita' per l'applicazione e il distacco del
contrassegno, dei modelli del certificato di origine e
dei registri speciali, ai sensi dell'art. 4 della legge
28 novembre 1965, n. 1329;
u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata,
delle aree economicamente depresse del territorio
nazionale, il coordinamento, la programmazione e la
vigilanza sul complesso dell'azione di intervento
pubblico nelle aree economicamente depresse del
territorio nazionale, la programmazione e il
coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere
interregionale o di interesse nazionale ai sensi di
quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488;
v) il coordinamento delle intese istituzionali di
programma, definite dall'art. 2, comma 203, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di
programmazione negoziata;
z) l'attuazione delle misure di cui alla legge
25 febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile
e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito
con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44,
per l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni
alle attivita' produttive. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, le
direttive per la concessione delle agevolazioni di cui
al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le
agevolazioni previste dalla lettera p) del presente
comma;
bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari
ai soggetti operanti nel settore della cinematografia,
di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle attivita' concorrenti che
possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi
dell'art. 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti
concernenti:
a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il
finanziamento dei crediti all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e societa' miste,
promosse o partecipate da imprese italiane; la
promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico
ed organizzativo di iniziative di penetrazione
commerciale, di investimento e di cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) il sostegno alla partecipazione di imprese e
societa' italiane a gare internazionali;
d) l'attivita' promozionale di rilievo nazionale,
attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n.
68.
3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla
cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente".
"Art. 19 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali). - 1. Sono delegate alle regioni tutte le
funzioni amministrative statali concernenti la materia
dell'industria, come definita nell'art. 17, non
riservate allo Stato ai sensi dell'art. 18 e non
attribuite alle province e alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del
presente articolo e dell'art. 20. Tra le funzioni
delegate sono comprese anche le funzioni amministrative
concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione
europea salvo quanto disposto dall'art. 18.
2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere
n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra
le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla
concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria,
ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per
le aree ricomprese in programmi comunitari, per
programmi di innovazione e trasferimento tecnologico,
nonche' quelli per singoli settori industriali, per
l'incentivazione, per la cooperazione nel settore
industriale, per il sostegno agli investimenti per
impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo
sviluppo della commercializzazione e
dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo
sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle
industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche
l'accertamento di speciali qualita' delle imprese, che
siano richieste specificamente dalla legge ai fini della
concessione di tali agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni
delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici,
amministrativi e di controllo per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni alle attivita'
produttive nelle aree individuate dallo Stato come
economicamente depresse. Alle funzioni delegate
ineriscono, infine, le determinazioni delle modalita' di
attuazione degli strumenti della programmazione
negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni
ed enti locali anche in ordine alle competenze che
verranno affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle
funzioni amministrative delegate e programmatorie, le
regioni attivano forme di cooperazione funzionali con
gli enti locali secondo le modalita' previste dall'art.
3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, ciascuna regione puo'
proporre l'adozione di criteri differenziati per
l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle
misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 18.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere
n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le
leggi dello Stato destineranno alla concessione di
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici di qualsiasi genere all'industria saranno
erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni
sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un
unico fondo regionale amministrato secondo norme
stabilite da ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese
col Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato previste in relazione a funzioni
conferite alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni,
sono definiti i criteri di riparto, recanti anche
eventuali quote minime relative alle diverse finalita'
di rilievo nazionale previste, nonche' quelle relative
alle diverse tipologie di concessione disposte dal
presente decreto legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni
amministrative relative alla produzione di mangimi
semplici, composti, completi o complementari, di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n.
281, e successive modificazioni, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo
svolgimento di dette attivita' si intende autorizzato,
conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego
entro il termine di novanta giorni, che puo' essere
ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso
art. 20 della legge n. 241 del 1990.
10. Abrogato.
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi
dell'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
individuate le attivita' di collaudo, autorizzazione o
omologazione comunque denominate, relative a macchine,
prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a
marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire
agli enti locali o che possono essere svolte anche da
soggetti privati abilitati.
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse
conferite ai sensi del presente articolo, con legge
regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali
nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni
dalle stesse stipulate in forza dileggi ed in vigore
alla data di effettivo trasferimento e delega delle
funzioni disposte dal presente decreto legislativo e
stipulando, ove occorra, atti integrativi alle
convenzioni stesse per i necessari adeguamenti".
"Art. 23 (Conferimento di funzioni ai comuni). - 1.
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative
concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la
cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la
rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il
rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di
industria dall'art. 19, le regioni provvedono, nella
propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche
attraverso le province, al coordinamento e al
miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle
imprese, con particolare riferimento alla localizzazione
ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla
creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in
particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via
telematica, delle informazioni concernenti
l'insediamento e lo svolgimento delle attivita'
produttive nel territorio regionale, con particolare
riferimento alle normative applicabili, agli strumenti
agevolativi e all'attivita' delle unita' organizzative
di cui all'art. 24, nonche' nella raccolta e diffusione
delle informazioni concernenti gli strumenti di
agevolazione contributiva e fiscale a favore
dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro
autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate
prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le
attivita' produttive".
"Art. 24 (Princi'pi organizzativi per l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di insediamenti
produttivi). - 1. Ogni comune esercita, singolarmente o
in forma associata, anche con altri enti locali, le
funzioni di cui all'art. 23, assicurando che un'unica
struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico
al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso,
anche in via telematica, al proprio archivio informatico
contenente i dati concernenti le domande di
autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli
adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie,
nonche' tutte le informazioni disponibili a livello
regionale, ivi comprese quelle concernenti le attivita'
promozionali, che dovranno essere fornite in modo
coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali
possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre
amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche
essere affidati singoli atti istruttori del
procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o
contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali
coinvolti puo' prevedere che la gestione dello sportello
unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile
del patto o del contratto".
"Art. 48 (Conferimento di funzioni alle regioni). - 1.
I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni,
disposti nelle materie di cui al presente titolo,
comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:
a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere,
mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei
confini nazionali per favorire l'incremento delle
esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e
la distribuzione di pubblicazioni per la relativa
propaganda;
b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di
consorzi esclusi quelli a carattere multiregionale, tra
piccole e medie imprese industriali, commerciali e
artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della
legge 21 febbraio 1989, n. 83;
c) alla promozione ed al sostegno finanziario,
tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di
investimento e di cooperazione commerciale ed
industriale da parte di imprese italiane;
d) allo sviluppo della commercializzazione nei
mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari
locali;
e) alla promozione ed al sostegno della costituzione
di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'art.
10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394;
f) alla promozione ed al sostegno della costituzione
di consorzi turistico-alberghieri, come individuati
dall'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251
del 1981;
g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni
altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui
al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE
e delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.".
- Si trascrive l'art. 24 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1o maggio 1998, n. 109, recante: "Disposizioni
in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art.
4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 24 (Indirizzo strategico e coordinamento
operativo). - 1. E' costituita presso il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
una commissione permanente per il coordinamento e
l'indirizzo strategico della politica commerciale con
l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o per sua delega dal Ministro del commercio con
l'estero e composta dai Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, degli affari
esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole.
La commissione tiene luogo, nella materia del commercio
con l'estero, degli organismi collegiali previsti
dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430. Le deliberazioni della commissione sono
sottoposte all'esame del CIPE ed hanno corso qualora il
CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla loro
trasmissione. La commissione delibera su proposta del
Ministro del commercio con l'estero. Presso il Ministero
del commercio con l'estero e' costituita, senza oneri
per il bilancio dello Stato, un'apposita struttura per
il supporto tecnico istruttorio nelle materie di
competenza della commissione.
2. La commissione, fatte salve le attribuzioni delle
amministrazioni competenti in materia comunitaria,
nonche' le attribuzioni del Ministero degli affari
esteri in materia di politica internazionale e le
specifiche competenze delle amministrazioni dello Stato
e delle altre amministrazioni pubbliche, puo', al fine
di razionalizzare l'impiego delle risorse, emanare
direttive intese ad indicare priorita', nonche' definire
parametri e criteri operativi comuni per le
amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti nel
settore.
3. La commissione permanente di cui al comma 1
stabilisce le modalita' e i criteri per il coordinamento
dell'attivita' delle amministrazioni, enti ed organismi
operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte
salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti.
A tale fine il Ministro del commercio con l'estero
convoca e presiede riunioni di coordinamento fra
rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o
direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.a., della
FINEST S.p.a. di INFORMEST, del soggetto gestore del
Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n.
295, e dell'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio con l'estero. La commissione promuove altresi'
la costituzione e la diffusione territoriale di
sportelli unici per le imprese e gli operatori del
settore ai fini della fruizione dei servizi e delle
agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti
disposizioni.".
- La delibera della quinta commissione permanente del
CIPE del 29 giugno 2000 e' confluita nella delibera CIPE
4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 2000, n. 255, che reca: "Costituzione degli
sportelli regionali per l'internazionalizzazione del
sistema delle imprese (Deliberazione n. 91/2000)".

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 giugno 2000, n. 149, reca: "Individuazione dei beni e
delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed
organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio
delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di
cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
- Si trascrive l'art. 7 della citata legge 15 marzo
1997, n. 59:
"Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le
scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste,
alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra
regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro
del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse
deve comunque essere congruo rispetto alle competenze
trasferite e al contempo deve comportare la parallela
soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione
statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti
residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della commissione di cui all'art. 5,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali
allargata al rappresentanti delle comunita' montane.
Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi
rappresentativi degli enti locali funzionali ed e'
assicurata la consultazione delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono
essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine i decreti possono
comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri
di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della
presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di
ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del
presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il
parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni
dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il
termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In
sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere
della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni
dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine
i regolamenti possono essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro
il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che
istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si
applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai
commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.".
- Si trascrive l'art. 1 della citata legge 26 febbraio
1992, n. 212:
"Art. 1. - 1. A sostegno della realizzazione di riforme
strutturali e di iniziative rivolte a favorire la
transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi
individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata
su proposta del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del commercio con l'estero, il
Ministero degli affari esteri promuove, nei confronti
degli stessi Paesi, la collaborazione economica,
sociale, scientifica, tecnologica, formativa e
culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo
di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione
delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei
valori democratici del pluralismo, la garanzia della
tutela dei diritti dell'uomo, secondo direttrici
formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (CSCE).
2. Sono considerate prioritarie le iniziative da
realizzarsi nell'ambito del coordinamento multilaterale
esercitato dalla Comunita' economica europea e dalle
altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia
parte. Sono considerati prioritari altresi' gli
interventi individuati nell'ambito del programma di
collaborazione economica con i Paesi partecipanti
all'"Iniziativa Esagonale" nonche' i programmi esecutivi
in sede di collaborazione interregionale multilaterale.
3. Su proposta del Ministro degli affari esteri e del
Ministro del tesoro, nonche', per quanto di competenza,
del Ministro del commercio con l'estero, e d'intesa con
i Ministri di volta in volta interessati, il Comitato
interministeriale per la politica economica estera
(CIPES), in riunioni cui partecipano anche i Ministri
della sanita', dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e dell'ambiente, formula gli
indirizzi generali della collaborazione con i Paesi di
cui al comma 1 e provvede per ciascuno di essi
all'approvazione di un programma organico di
collaborazione da attuarsi attraverso accordi
intergovernativi e iniziative concordate in sede
multilaterale.
4. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla
base degli indirizzi approvati e dei singoli
programmi-Paese:
a) determina la ripartizione di massima delle
disponibilita' finanziarie per settori e strumenti
d'intervento, con particolare riguardo alla ripartizione
tra intervento multilaterale e bilaterale;
b) approva la relazione predisposta dal Ministro
degli affari esteri ai sensi del comma 5.
5. Annualmente, in allegato allo stato di previsione
della spesa del Ministero degli affari esteri, viene
trasmessa al Parlamento una relazione previsionale e
programmatica predisposta dal Ministro, contenente le
proposte e le motivazioni riguardanti la ripartizione
delle risorse finanziarie previste dalla presente legge,
la scelta delle priorita' e dei singoli Paesi,
l'indicazione degli strumenti di intervento e il grado
di coordinamento degli stessi con gli altri interventi
di organismi finanziari nazionali e di organizzazioni
internazionali nei Paesi di cui al comma 1. La relazione
deve essere corredata da analisi e valutazioni sullo
stato di attuazione dei programmi e delle collaborazioni
realizzate con organismi finanziari nazionali e con
organizzazioni internazionali. Le competenti commissioni
parlamentari esprimono il parere su tale relazione in
occasione dell'esame del medesimo stato di previsione.
6. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla
base degli indirizzi e dei programmi-Paese approvati in
quella sede, delibera direttive alla Sezione speciale
per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE),
ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 24 maggio
1977, n. 227, in ordine al carattere prioritario degli
interventi collegati alle iniziative di cui all'art. 3,
comma 3, ed a quelli di supporto alle iniziative
effettuate da parte dell'Istituto centrale per il
credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi
della legge 24 aprile 1990, n. 10, e dell'art. 2 della
legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonche' ai sensi della
legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive
modificazioni, e dell'art. 14 della legge 5 ottobre
1991, n. 317.".



 
Art. 2. Sportello unico regionale per l'internazionalizzazione delle
attivita' produttive

1. Allo scopo di agevolare l'accesso degli operatori economici ai servizi derivanti dall'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, anche nell'ambito dei vigenti accordi di programma stipulati tra il Ministero del commercio con l'estero e ciascuna regione e provincia autonoma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' costituito lo sportello unico regionale per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive, di seguito denominato: "sportello", di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che puo' articolarsi su base territoriale secondo le esigenze di ciascun territorio regionale.
2. Le modalita' di organizzazione dello sportello sono definite in accordi da stipularsi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero del commercio con l'estero e ciascuna regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla costituzione dello sportello possono essere chiamati a partecipare l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), la Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST), l'Istituto per i servizi assicurativi per il commercio estero (SACE), l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE) ed eventualmente la Societa' finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo (FINEST) e Sviluppo Italia.
3. Gli accordi di cui al comma 2, intervenuti con i soggetti di cui al presente comma disciplinano, nel rispetto della normativa vigente, anche le modalita' procedurali riguardanti l'utilizzazione degli strumenti finanziari di competenza della SACE, della SIMEST ed eventualmente della FINEST e Sviluppo Italia.
4. Per assicurare una piu' efficace proiezione del sistema delle imprese sui mercati internazionali, lo sportello opera, anche in collegamento con il Ministero degli affari esteri e la sua rete diplomatico-consolare, con gli uffici dell'ICE all'estero, nonche', nelle materie di competenza, con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
5. All'attivita' dello sportello possono essere associati il sistema delle camere di commercio, gli sportelli unici per le attivita' produttive, le associazioni di categoria e imprenditoriali, nonche' gli enti strumentali regionali, gli istituti di credito, gli enti fieristici e gli altri organismi interessati, in particolare l'Istituto per la promozione industriale (IPI), anche al fine di costituire piu' sportelli o una rete di sportelli operativi rivolti a garantire la diffusione territoriale dei servizi offerti.
6. Gli accordi di cui al comma 2 indicano i criteri e le modalita' per la gestione operativa dello sportello, nonche' per la nomina del responsabile dello sportello.



Note all'art. 2:
- Si trascrive l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del
18 agosto 1990, e successive modificazioni ed
integrazioni, reca: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi":
"Art. 15. - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11,
commi 2, 3 e 5.".
- Per il riferimento all'art. 24, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si vedano le note
alle premesse.



 
Art. 3.
Compiti dello sportello

1. Lo sportello di cui all'articolo 2 e' volto ad assicurare:
a) la diffusione e l'accesso a livello territoriale ai servizi di carattere finanziario, assicurativo, informativo e promozionale inerenti alle opportunita' ed agli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali in materia di internazionalizzazione delle imprese, ivi comprese le informazioni preliminari concernenti l'indizione e lo svolgimento di gare internazionali;
b) l'assistenza e l'orientamento ai mercati internazionali;
c) l'informazione sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento ed il supporto ai fini istruttori;
d) la presentazione al soggetto competente delle domande necessarie per ottenere le misure di sostegno allo sviluppo delle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese;
e) l'informazione in merito ai procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione ed all'importazione;
f) eventualmente, l'informazione in relazione ad altri strumenti di sostegno alle imprese.
2. Lo sportello assicura altresi' l'accesso ai servizi ed alle informazioni di cui al comma 1, anche per il tramite del Sistema informativo nazionale del commercio con l'estero (SINCE), nonche' a tutte le ulteriori informazioni in materia disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attivita' promozionali.
 
Art. 4.
Procedimento semplificato

1. Per i procedimenti di cui all'articolo 1 la domanda viene presentata allo sportello, che la inoltra, nei termini previsti dall'accordo di cui all'articolo 2, al soggetto competente, previa verifica, ove previsto dallo stesso accordo, della sua regolarita' e completezza.
2. Ogni soggetto competente e' tenuto a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro i termini previsti dalle rispettive normative e, in mancanza, entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della domanda.
3. Lo sportello cura il rilascio e la trasmissione ai destinatari dei provvedimenti positivi o negativi adottati dai soggetti competenti per i procedimenti di cui all'articolo 1.
4. Le condizioni, le modalita' e i tempi della concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di cui all'articolo 1, restano disciplinate ai sensi degli articoli 14 e 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, cosi' come modificata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, il responsabile dello sportello convoca, entro cinque giorni, anche su istanza del soggetto richiedente, una conferenza di servizi istruttoria che si svolge ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i soggetti interessati alla specifica misura di sostegno richiesta, al fine di esaminare contestualmente le circostanze che hanno impedito il rilascio della pronuncia richiesta e le eventuali condizioni per superarle.
6. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, il soggetto richiedente puo' chiedere al responsabile dello sportello di conoscere le circostanze che hanno impedito il rilascio della pronuncia richiesta e le eventuali condizioni necessarie per superarle. Il responsabile dello sportello, entro cinque giorni, fornisce i chiarimenti richiesti sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto competente.



Note all'art. 4:
- Si trascrivono gli articoli 14 e 22 del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143:
"Art. 14 (Disposizioni generali). - 1. Il soggetto
gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge
28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle
disponibilita' del predetto Fondo, contributi agli
interessi ai soggetti di cui all'art. 15 del presente
decreto a fronte di operazioni di finanziamento di
crediti anche nella forma di locazione finanziaria,
relativi a esportazioni di merci, prestazioni di
servizi, nonche' esecuzione di studi, progettazioni e
lavori all'estero.
2. I contributi agli interessi possono essere estesi
anche ai finanziamenti relativi alla fase di
approntamento della fornitura a fronte di titoli di
credito rilasciati dal debitore estero, o di altra
idonea documentazione, prima della effettiva
esportazione.
3. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni
ammissibili al contributo sono stabilite con delibera
del CIPE su proposta del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro del commercio con l'estero. Le
condizioni, le modalita' e i tempi della concessione dei
contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.
4. Salvo quant'altro previsto dall'art. 3 della legge
26 novembre 1993, n. 489, i membri dell'organismo che
delibera in materia agevolativa non possono essere
dipendenti del soggetto gestore o di societa'
controllata dallo stesso o essere membri dei competenti
organi statutari del suddetto gestore o delle societa'
anzidette. Al predetto organismo possono partecipare
senza diritto di voto i soggetti a cio' designati dal
soggetto gestore.".
"Art. 22 (Disposizioni in materia di contributi e di
finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni). - 1.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge
25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'art. 1,
comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi
dal Ministero del commercio con l'estero, sono
finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche
attivita' promozionali di rilievo nazionale e la
realizzazione di progetti volti a favorire, in
particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese. Essi possono essere erogati, previa
individuazione da effettuare con il decreto ministeriale
previsto dal suddetto art. 1, comma 40, anche a favore
di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto
Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata.
2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992,
n. 212, le parole: "dell'Europa centrale ed orientale
sono sostituite dalle seguenti: "individuati annualmente
dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero .
3. I criteri e le procedure di concessione dei
contributi erogati dal Ministero del commercio con
l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi
1 e 2 e le modalita' di verifica, anche ad opera di
terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art.
12, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche
ed integrazioni, nel rispetto dei princi'pi stabiliti
dall'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Sino alla determinazione dei criteri e delle
procedure di concessione dei contributi ai sensi del
comma 3 restano, comunque, in vigore i criteri e le
procedure attualmente vigenti.
5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'art. 3,
legge 20 ottobre 1990, n. 304:
a) nei limiti del 50 per cento dell'importo, le spese
relative a studi di prefattibilita' e di fattibilita'
connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque
denominate, ed eventualmente comprensive delle
operazioni di finanziamento, in cui il corrispettivo e'
costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire
l'opera;
b) le spese relative a programmi di assistenza
tecnica e studi di fattibilita' collegati alle
esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero.
6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono fissati modalita' e
criteri di concessione e di restituzione del
finanziamento di cui al comma 5.
7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2,
terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990,
n. 304, sono adottati dal Ministro del commercio con
l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
8. Nella determinazione dei criteri per la concessione
dei contributi e di finanziamenti volti a favorire
l'internazionalizzazione delle imprese puo' essere
riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in
possesso di una certificazione di qualita' del prodotto
o dell'azienda.".
- Si trascrive l'art. 4 della citata legge 24 aprile
1990, n. 100:
"Art. 4. - 1. Il soggetto gestore del Fondo di cui
all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
corrisponde contributi agli interessi agli operatori
italiani a fronte di operazioni di finanziamento della
loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio
nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla
SIMEST S.p.a., alle modalita', condizioni ed importo
massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si
applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5, della legge
26 novembre 1993, n. 489. In ogni caso il tasso e'
stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di
riferimento determinato per il credito agevolato del
settore industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,
in vigore alla data di stipula del contatto di
finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo
di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.
2. In caso di mancato conferimento, anche parziale,
della prevista quota di capitale di rischio nella
societa' o impresa, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.
3. Gli operatori italiani che partecipano a societa' e
imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono
ammessi, nei limiti delle rispettive quote di
partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione
speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per
quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento
di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi
ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo
modalita' e condizioni che saranno all'uopo determinate
dal comitato di gestione della medesima SACE.".
- Per il riferimento all'art. 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive l'art. 14 della citata legge 7 agosto
1990, n. 241:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti
in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indi'ce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di
altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro
quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli
formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che
curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori
pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione
di impatto ambientale (VIA)".



 
Art. 5.
Procedure relative ad una medesima operazione

1. Per l'istruttoria relativa ad istanze finalizzate ad acquisire piu' provvedimenti concernenti la medesima operazione, o per superare una pronuncia negativa che sia nel frattempo intervenuta, il responsabile dello sportello, anche su istanza dell'interessato, puo' chiedere che il Ministero del commercio con l'estero, salvo che la competenza sia della regione, promuova una conferenza di servizi, che si svolge ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di individuare le eventuali condizioni per l'accoglimento dell'istanza. Alla conferenza partecipano contestualmente i soggetti interessati al rilascio dei provvedimenti richiesti.
2. Il verbale della conferenza di servizi viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello, al richiedente, e reca le eventuali condizioni per l'accoglimento dell'istanza.



Nota all'art. 5:
- Per il riferimento all'art. 14, comma 1, della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si
vedano le note all'art. 4.



 
Art. 6.
D e r o g h e

1. Gli articoli 4 e 5 del presente regolamento possono essere applicati all'utilizzazione degli strumenti gestiti dalla SACE, dalla SIMEST S.p.a., dalla FINEST e da Sviluppo Italia, solo nell'ipotesi in cui sia stato previamente adottato uno specifico protocollo d'intesa fra ciascuno sportello regionale ed il singolo organismo di gestione.
2. Sono disciplinati dal presente regolamento gli strumenti agevolativi di cui all'articolo 1 di competenza del Comitato delle agevolazioni di cui alla convenzione stipulata tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST S.p.a. il 16 ottobre 1998, emanata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.



Nota all'art. 6:
- Si trascrive l'art. 25, del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143:
"Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di
sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1o gennaio
1999 la gestione degli interventi di sostegno
finanziario all'internazionalizzazione del sistema
produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla
legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile
1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, viene attribuita alla SIMEST S.p.a. A decorrere
dalla medesima data la gestione degli interventi di cui
alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla
FINEST S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate
le modalita' di collaborazione fra SIMEST S.p.a. e
FINEST S.p.a.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1,
la SIMEST S.p.a. stipula apposite convenzioni con il
Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di
determinare i relativi compensi e rimborsi, che non
potranno, comunque, essere superiori a quelli
precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi
interventi.
3. La SIMEST S.p.a. succede nei diritti, nelle
attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali
l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di
cui al comma 1 e' titolare in forza dileggi, di
provvedimenti amministrativi e di contratti relativi
alla gestione degli interventi trasferiti.
4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero,
provvede al trasferimento alla SIMEST S.p.a. dei fondi e
delle disponibilita' finanziarie previste dalle leggi di
cui al comma 1.
5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del
commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le
modalita' e i tempi per il passaggio dal Mediocredito
centrale S.p.a. alla SIMEST S.p.a. delle risorse
materiali e del personale impiegato per la gestione
degli interventi trasferiti, nonche' per la
determinazione dell'indennizzo spettante al precedente
gestore, compreso l'avviamento, in relazione
all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il
personale trasferito mantiene comunque inalterato il
trattamento giuridico ed economico.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare le
necessarie variazioni di bilancio.
7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981,
a 251, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 1981, n. 394, e' soppresso a partire dalla
data di entrata in vigore della convenzione di cui al
comma 2.
8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli
articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59 entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme
integrative e correttive delle disposizioni di cui al
presente articolo in relazione al trasferimento alla
SIMEST della gestione degli interventi indicati al comma
1.".



 
Art. 7.
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e
del commercio con l'estero
Loiero, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 295
 
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