Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 13 aprile 2001, n. 162
Regolamento recante modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", ed in particolare gli articoli da 10 a 16, riguardanti la rivalutazione dei beni delle imprese;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 408, ed in particolare gli
articoli da 1 a 7 riguardanti la rivalutazione dei beni
dell'impresa; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, recante "Modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese, ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408";
Visto l'articolo 16 della legge n. 342 del 2000, in base al quale le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15 della medesima legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001, n. 58/2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-4644/UCL del 6 aprile 2001;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modi e termini della rivalutazione
1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Tuttavia, le societa' e gli enti che hanno approvato detto bilancio entro la data di pubblicazione del presente decreto possono eseguire la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio successivo.
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le imprese individuali, lesocieta' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e gli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' alle societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla pubblicazione del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilita', entro il termine indicato nel periodo precedente, eseguono la rivalutazione nel prospetto di cui al medesimo articolo 15, comma 2, ultimo periodo, da bollare e vidimare entro il predetto termine e da conservare e presentare a richiesta dell'amministrazione finanziaria.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Gli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, recante "Misure in materia fiscale", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, cosi'
recitano:
"Art. 10 (Ambito di applicazione della rivalutazione).
- 1. I soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, possono, anche in deroga all'art. 2426 del
codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente
in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con
esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' di impresa, nonche' le
partecipazioni in societa' controllate e in societa'
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile
costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio
relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
Art. 11 (Modalita' di effettuazione della
rivalutazione). - 1. La rivalutazione di cui all'art. 10
deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo art.
10, per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti
alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel
relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si
intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e
i beni mobili iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a
seguito della rivalutazione non possono in nessun caso
superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con
riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita'
produttiva, all'effettiva possibilita' di economica
utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e
alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani
o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono
indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti
nella rivalutazione delle varie categorie di beni e
attestare che la rivalutazione non eccede il limite di
valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la
rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il
prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
conformita' a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni
rivalutati.
Art. 12 (Imposta sostitutiva). - 1. Sui maggiori valori
dei beni iscritti in bilancio, di cui all'art. 11, e'
dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni
ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni
non ammortizzabili.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un
massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con
scadenza entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e'
eseguita; le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle
rate successive alla prima si applicano gli interessi nella
misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al
versamento di ciascuna rata successiva alla prima.
L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo
attivo ed e' indeducibile.
3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dall'esercizio nel cui
bilancio la rivalutazione e' eseguita.
Art. 13 (Contabilizzazione della rivalutazione). - 1.
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai
sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al
capitale o accantonato in una speciale riserva designata
con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni
diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
In caso di utilizzazione della riserva a copertura di
perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in
misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi
secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai
partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal
comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o
del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme
attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate
dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare
distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile
della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni
del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione,
abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente
ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione
di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie
indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la
rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 12,
comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive
modificazioni, recante norme di riordino delle imposte
personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al
comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del
capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in
cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva.
Art. 14 (Riconoscimento fiscale di maggiori valori
iscritti in bilancio). - 1. Le disposizioni dell'art. 12
possono essere applicate per il riconoscimento ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dei
maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1
dell'art. 10, dei beni indicati nello stesso art. 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui
al comma 1 e' accantonato in apposita riserva cui si
applica la disciplina dell'art. 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni
dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento
dei maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti
nel bilancio indicato nel comma 1 dell'art. 11.
Art. 15 (Ulteriori soggetti ammessi alle
rivalutazioni). - 1. Le disposizioni degli articoli da 10 a
14 si applicano, per i beni relativi alle attivita'
commerciali esercitate, anche alle imprese individuali,
alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui
all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonche' alle societa' ed enti di cui alla
lettera d) del comma 1 dello stesso art. 87 e alle persone
fisiche non residenti che esercitano attivita' commerciali
nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni
che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai
registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita a
condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato
e vidimato che dovra' essere presentato, a richiesta,
all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i
prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
Art. 16 (Modalita' attuative della rivalutazione). -
Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15, ferme
restando, in quanto compatibili con quelle della presente
legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di
rivalutazione e quelle di relativa attuazione".
- Gli articoli da 1 a 7 della legge 29 dicembre 1990,
n. 408, recante "Disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di
riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche'
disposizioni di razionalizzazione e semplificazione.
Deleghe al Governo per la revisione del trattamento
tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per
la revisione delle agevolazioni tributarie", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990, cosi'
recitano:
"Art. 1 (Autorizzazione alla rivalutazione monetaria di
taluni beni di impresa). - 1. Le societa' per azioni e in
accomandita per azioni, le societa' a responsabilita'
limitata, le societa' cooperative, le aziende
municipalizzate, le societa' di mutua assicurazione, che
hanno nel territorio dello Stato la sede legale o
amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', e gli
altri enti pubblici o privati, che anno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali
e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o
amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita',
possono, anche in deroga all'art. 2425 del codice civile e
alle altre norme di legge o statuto, rivalutare i beni
indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo
art. 2425 nonche' le azioni e le quote di societa'
controllate e di societa' collegate ai sensi dell'art. 2359
del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura
dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel
bilancio relativo a tale esercizio.
2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti
da societa' o da enti che hanno per oggetto esclusivo o
principale le costruzioni edilizie e che sono stati
realizzati o acquistati dalla societa' o dall'ente che li
possiede ad eccezione di quelli che alla data del
31 dicembre 1989 e fino alla data in cui viene eseguita la
rivalutazione si considerano beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono
beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa stessa. Non possono inoltre essere
rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla societa'
apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi
dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato
dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo
che non si provveda ad affrancare le relative riserve,
eventualmente iscritte nel passivo della situazione
patrimoniale, con le modalita' previste nell'art. 8.
Art. 2 (Modalita' per la rivalutazione dei beni di
impresa). - 1. La rivalutazione deve essere eseguita nel
bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
scade successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti
alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel
relativo inventario. A tal fine si intendono compresi in
due distinte categorie omogenee gli immobili e i beni
mobili iscritti in pubblici registri. Per gli enti e le
societa' che possono avvalersi delle disposizioni di cui
alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione puo'
essere eseguita anche nel bilancio o nel rendiconto
successivo a quello indicato nel primo periodo del presente
comma. La rivalutazione puo' riguardare anche i beni
ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento
previste dalla presente legge, purche' i beni stessi siano
stati acquisiti dall'ente o societa' conferente entro la
data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e
risultino dal bilancio relativo a tale esercizio.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a
seguito della rivalutazione non possono in nessun caso
superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con
riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita
produttiva, alla effettiva possibilita' di economica
utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e
alle quotazioni di borsa.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono
indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti
nella rivalutazione delle varie categorie di beni e
attestare che la rivalutazione non eccede il limite di
valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la
rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il
prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
conformita' a precedenti leggi di rivalutazione monetaria,
dei beni rivalutati.
Art. 3 (Applicazione dell'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze) - (Testo in vigore dal 2 gennaio 1992
modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, art.
2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
6 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33
del 10 febbraio 1992).
1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio e'
dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi
delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi pari
al 16 per cento dei maggiori valori dei beni immobili e dei
beni non ammortizzabili, e pari al 20 per cento
dei maggiori valori degli altri beni ammortizzabili.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la
rivalutazione e' eseguita, ovvero, a richiesta del
contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con
scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi di detto periodo o del periodo
d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono
dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da
versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata
in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile.
3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello
nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai
fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati
possono essere commisurate al nuovo valore ad essi
attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.
4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo
oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo
esercizio successivo a quello nel cui bilancio la
rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della
determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha
riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In
tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione e'
attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o
dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva, di
cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile
ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.
5. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate
nel secondo periodo del comma 4 i saldi attivi di cui al
comma 1 dell'art. 4, fino a concorrenza del maggior valore
attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla
disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 4.
6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma
4 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti
o societa' che possono effettuare, ai sensi della legge
30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione,
anche al fine di costituire un gruppo creditizio.
7. Per gli enti e le societa' conferitari indicati nel
comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi
sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la
rivalutazione e' stata eseguita dal conferente.
8. Nel caso in cui gli enti e le societa' conferitari
cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, prima del
termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai
sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento
dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima
della rivalutazione concorre a formare il reddito
imponibile delle societa' od enti conferenti che hanno
operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la
disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.
9. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono
verificate le ipotesi di cui al comma 8, il soggetto
conferitario e' tenuto ad effettuare apposita comunicazione
al soggetto conferente allegandone copia alla propria
dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si
applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni.
9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano
nel caso in cui, per effetto del conferimento dei beni
rivalutati, nel patrimonio netto della societa'
conferitaria venga ricostituito, anche ai soli fini
fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare
corrispondente al maggior valore attribuito ai beni
conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si
applicano nei confronti della societa' conferitaria.
Art. 4 (Modalita' per lo smobilizzo di riserve e fondi
in sospensione di imposta). - 1. Il saldo attivo risultante
dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2
deve essere imputato al capitale o accantonato in una
speciale riserva designata con riferimento alla presente
legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
In caso di utilizzazione della riserva a copertura di
perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in
misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei
commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
3. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai
partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal
comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o
del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite
ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta
sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito,
concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o
dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei
partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni
del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione
monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al
corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con
l'imputazione di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi
indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la
rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul
reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 3, comma 1, pagata
nei precedenti esercizi.
6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in
data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e'
stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla
stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti
ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in
deroga ai commi 3 e 4 dell'art. 3, anche per la
commisurazione degli ammortamenti e per la determinazione
delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione
ai beni indicati dal contribuente.
Art. 5 (Ambito di applicazione delle disposizioni
tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle
imprese). - 1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4
si applicano, per i beni di cui all'art. 1 relativi alle
attivita' commerciali esercitate, anche alle imprese
individuali, alle societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e
privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' alle societa' ed enti di cui alla lettera d), del
comma 1 dello stesso art. 87 e alle persone fisiche non
residenti che esercitano attivita' commerciali nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La
disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4, della presente
legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al
consumo personale o familiare dell'imprenditore.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni
che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1989 dai
registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita a
condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato
e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la
rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato
alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
scade successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 6 (Sanzioni amministrative e penali). - 1. In caso
di violazione delle disposizioni dell'art. 2 o dell'art. 4,
gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare
dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire
2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non
costituisca piu' grave reato. In caso di condanna il
giudice puo' applicare la pena accessoria di cui all'art.
32-bis del codice penale, per la durata non inferiore a un
anno e non superiore a tre anni.
Art. 7 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli
precedenti ferme restando, in quanto compatibili con quelle
della presente legge, le disposizioni contenute nella legge
19 marzo 1983, n. 72, e quelle relative di attuazione".
- Il decreto ministeriale 14 febbraio 1991 recante:
"Modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in
materia di rivalutazione dei beni delle imprese, ai sensi
della legge 29 dicembre 1990, n. 408", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 1991.
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1-2 (Omissis);
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione".

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 10 della legge n. 342/2000 si
veda nelle note alle premesse.
- L'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1986, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 1o gennaio
1998, cosi' recita:
"Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello
statuto nelle predette forme, l'oggetto principale
dell'ente residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti".
- Per il testo dell'art. 15 della legge n. 342/2000 si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Beni rivalutabili
1. La rivalutazione ha per oggetto i beni di cui all'articolo 10 della legge, compresi i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire nonche' quelli completamente ammortizzati, posseduti alla fine dell'esercizio con riferimento al quale viene eseguita, acquisiti fino al termine dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999. Le destinazioni dei beni indicate nell'articolo 10 della legge, gia' risultanti dal bilancio o rendiconto chiuso entro il 31 dicembre 1999, devono risultare anche dal bilancio o rendiconto in relazione al quale la rivalutazione e' effettuata. Per i soggetti che fruiscono di regimi di contabilita' semplificata dette acquisizioni devono risultare dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
2. Ai fini della rivalutazione, i beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultanti dal bilancio o rendiconto ovvero, per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, dal libro dei cespiti ammortizzabili ovvero, relativamente ai beni immateriali completamente ammortizzati, se gli stessi siano tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
3. I beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprieta' o altro diritto reale o della consegna con clausola di riserva della proprieta'. Per i beni prodotti dal soggetto, direttamente o da altri per suo conto, si ha riguardo alla data in cui sono iscritti, anche parzialmente, in contabilita'.
4. Per i beni provenienti da societa' fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle societa' stesse.



Nota all'art. 2:
- Gli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973, cosi'
recitano:
"Art. 16 (Registro dei beni ammortizzabili). - Le
societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui
al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro
dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun
immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici
registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le
rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento
nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta
precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente
praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di
ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
Per i beni diversi da quelli indicati nel comma
precedente le indicazioni ivi richieste possono essere
effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per
anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i
beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente
indicata la quota annua che affluisce al fondo di
ammortamento finanziario.
Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla
meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei
coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente
indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68,
che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al
valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda
dell'anno di formazione".
"Art. 18 (Contabilita' semplificata per le imprese
minori). (Testo modificato dall'art. 4 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991, in vigore dal
1o gennaio 1992). - Le disposizioni dei precedenti articoli
si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice
civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture
contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti
indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13,
qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano
superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire
un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre
attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla
tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti
articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture
previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per
i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento
all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita'
prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei
ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita'
consistenti nella prestazione di servizi.
I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale,
devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.
Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto devono essere
separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale
imposta con le modalita' e nei termini stabiliti per le
operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano
soltanto operazioni non soggette a registrazione devono
annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle
entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni
effettuate nella prima e nella seconda meta' di ogni mese
ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al
precedente comma.
I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, non sono tenuti ad
osservare le disposizioni dei due commi precedenti.
Il regime di contabilita' semplificata previsto nel
presente articolo si estende di anno in anno qualora gli
ammontari indicati nel primo comma non vengano superati.
Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo
d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando
non e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per
i due successivi.
I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa
commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un
ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti
indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere
la contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
Per i rivenditori in base a contratti estimatori di
giornali, di libri e di periodici, anche su supporti
audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai
fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi
semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto
del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per
le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e
postali, marche assicurative e valori similari, si
considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi
conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle
operazioni registrate o soggette a registrazione nel
periodo stesso agli effetti della imposta sul valore
aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a
norma del terzo comma".



 
Art. 3.
Azioni e quote
1. Le azioni e le quote possedute dalla societa', ente o impresa che esegue la rivalutazione, comprese le azioni di risparmio e le azioni privilegiate, possono essere rivalutate soltanto se emesse da societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il rapporto di controllo o di collegamento deve sussistere ininterrottamente almeno dall'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.



Nota all'art. 3:
- L'art. 2359 del codice civile, cosi' recita:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto l'influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".



 
Art. 4.
Rivalutazione per categorie omogenee
1. Ai fini fiscali, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata per ciascun bene nel relativo inventario o, per i soggetti che fruiscono di regimi di contabilita' semplificata, nel prospetto di cui all'articolo 15, comma 2, della legge.
2. Le azioni e le quote devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura in conformita' ai criteri di cui all'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni immobili e dai mobili iscritti in pubblici registri, devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
4. Per i beni immateriali la rivalutazione puo' essere effettuata distintamente per ciascuno di essi.
5. Gli immobili vanno considerati separatamente dai beni mobili iscritti in pubblici registri e, ai fini della classificazione in categorie omogenee, si distinguono in aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, nonche' fabbricati strumentali ai sensi dell'articolo 40, comma 2, primo periodo del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fabbricati strumentali ai sensi dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo del citato testo unico. Gli impianti e i macchinari ancorche' infissi al suolo sono raggruppati in categorie omogenee secondo i criteri indicati nel precedente comma 3.
6. I beni mobili iscritti in pubblici registri si distinguono, ai fini della classificazione in categorie omogenee, in aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale e navi ed imbarcazioni non iscritte in tale registro.
7. I beni a deducibilita' limitata di cui agli articoli 67, comma 10-bis e 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' quelli ad uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativa categoria omogenea.
8. La rivalutazione dei beni facenti parte di ciascuna categoria omogenea deve essere eseguita sulla base di un unico criterio per tutti i beni ad essa appartenenti.



Nota all'art. 4:
- Gli articoli 40, 61, 67 comma 10-bis e 121-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, cosi' recitano:
"Art. 40 (Immobili non produttivi di reddito
fondiario). (Testo modificato dall'art. 145, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 29 dicembre 2000, in vigore dal 1o gennaio
2001). - 1. Non si considerano produttivi di reddito
fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e
quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio
di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi
ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo
quanto disposto nell'art. 77, comma 1. Si considerano,
altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'art. 62 per il medesimo
periodo temporale ivi indicato".
"Art. 61 (Valutazione dei titoli). (Testo modificato
dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre
1994, in vigore dal 1o gennaio 1995). - 1. I titoli
indicati nella lettera c) del comma 1 dell'art. 53,
esistenti al termine di un esercizio, sono valutati
applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6
dell'art. 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di
riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il
cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli,
non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non
si tiene conto del valore e si considerano della stessa
natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi
uguali caratteristiche.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59,
il valore minimo e' determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi
rilevati nell'ultimo mese;
b) per le azioni e titoli similari non negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il
valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis
dello stesso articolo in misura proporzionalmente
corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal
confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato
dalle societa' o enti emittenti anteriormente alla data in
cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se
successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per
perdite;
c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni
della lettera c) del comma 4 dell'art. 9.
3-bis. Le riduzioni di valore di cui alla lettera b),
del comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da
societa' ed enti residenti in Stati non appartenenti alla
Comunita' economica europea sono ammesse, sempre che siano
in vigore accordi che consentano all'amministrazione
finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per
l'accertamento delle condizioni ivi previste.
4. In caso di aumento del capitale della societa'
emittente mediante passaggio di riserve a capitale il
numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al
numero di quelle gia' possedute in proporzione alle
quantita' delle singole voci della corrispondente categoria
e il valore unitario si determina, per ciascuna voce,
dividendo il costo complessivo delle azioni gia' possedute
per il numero complessivo delle azioni.
5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o
in conto capitale alla societa' emittente o della rinuncia
ai crediti nei confronti della societa' stessa, si aggiunge
al costo delle azioni in proporzione alla quantita' delle
singole voci della corrispondente categoria; tuttavia e'
consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni
di debito effettuati a copertura di perdite per la parte
che eccede il patrimonio netto della societa' emittente
risultante dopo la copertura. Nella determinazione, a norma
del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto
dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a
copertura di perdite della societa' emittente.
5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si
applicano anche per la valutazione delle quote di
partecipazione in societa' ed enti non rappresentate da
titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art.
53".
"Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali). (Testo
modificato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27
dicembre 1999, in vigore dal 1o gennaio 2000). - 1-10
(Omissis).
10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La
percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100
per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia
fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di
autotrasporto".
"Art. 121-bis (Limiti di deduzione delle spese e degli
altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di
trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni. (Articolo inserito dall'art. 17 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, in vigore dal 1o
gennaio 1998). - 1. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati
nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione
dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti
criteri:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e
imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan,
di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori
e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d'imposta;
b) nella misura del 50 per cento relativamente alle
autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere
dell'art. 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti
e professioni in forma individuale, la deducibilita' e'
ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento,
limitatamente ad un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta
da societa' semplici e da associazioni di cui all'art. 5,
la deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per
ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del
costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le
autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i
motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare
dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di
detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni
medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;
dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che
eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,
lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i
ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita'
svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato
art. 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o
associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore
dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati
verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35
milioni di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni
di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o
rappresentanti di commercio.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa,
le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano
nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare
dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello
complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'art. 67,
il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume
nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative
quote di ammortamento".



 
Art. 5.
Modalita' di rivalutazione dei beni ammortizzabili
1. Per i beni ammortizzabili materiali ed immateriali la rivalutazione, fermo restando il rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, puo' essere eseguita, rivalutando sia i costi storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti ovvero rivalutando soltanto i valori dell'attivo lordo o riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento. La rivalutazione puo' essere eseguita anche al fine di eliminare gli effetti degli ammortamenti operati in applicazione di norme tributarie. I criteri seguiti ai sensi del precedente periodo devono essere indicati nella nota integrativa al bilancio.
 
Art. 6.
Limite economico della rivalutazione
1. Anche ai fini fiscali, il valore attribuito ai singoli beni in esito alla rivalutazione eseguita a norma degli articoli 10 e seguenti della legge, al netto degli ammortamenti, non puo' in nessun caso essere superiore al valore realizzabile nel mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al maggior valore che puo' essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacita' produttiva e della possibilita' di utilizzazione economica nell'impresa. Il valore netto del bene risultante dal bilancio nel quale la rivalutazione e' eseguita, aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante dal valore rivalutato, non puo' essere superiore al valore realizzabile o fondatamente attribuito.
2. Le azioni non quotate in mercati regolamentati e le partecipazioni non azionarie possono essere rivalutate nel limite del valore ad esse attribuibile in proporzione al valore effettivo del patrimonio netto della societa' partecipata.
 
Art. 7.
Effetti fiscali
1. La rivalutazione ha effetto, anche ai fini fiscali, dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale e' stata eseguita. Tuttavia le quote di ammortamento, anche finanziario, possono essere commisurate al maggior valore dei beni fin dall'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita.
 
Art. 8.
Imposta sostitutiva
1. L'imposta sostitutiva, dovuta ai sensi dell'articolo 12 della legge, rileva ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ipotesi in cui il saldo attivo sia ridotto per copertura di perdite d'esercizio.



Nota all'art. 8:
- L'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Decreto Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dall'art. 4
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, in vigore dal 1
gennaio 2001, cosi' recita:
"Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del credito
d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).
- 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui
all'art. 14, le societa' e gli enti indicati alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'art. 87 devono rilevare
distintamente nella dichiarazione dei redditi: a)
l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi
dei commi 2 e 3; b) l'ammontare complessivo delle imposte
determinato ai sensi del comma 4.
2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei
redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le
imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed
iscritte in ruoli non piu' impugnabili ovvero derivanti da
accertamenti divenuti definitivi, nonche' le imposte
applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del
presente comma si tiene conto delle imposte liquidate,
accertate o applicate entro la data della deliberazione di
distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e
degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo
comma dell'art. 44, nonche' delle riduzioni del capitale
che si considerano distribuzione di utili ai sensi del
comma 2 del medesimo art. 44.
3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio,
in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma
2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a)
del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei
redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche
se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade
successivamente alla data della deliberazione di
distribuzione. La disposizione precedente si applica,
altresi', nel caso di distribuzione delle riserve in
sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo
all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale
distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso
dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito
d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi
copertura, la societa' o l'ente e' tenuto ad effettuare,
per la differenza, il versamento di una corrispondente
imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis.
4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
b) del comma 1:
1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1o gennaio 2001, e del 53,85 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1o gennaio 2003, per cento,
corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli
del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono
a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i
quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del
presente comma;
2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a
formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali
e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il
credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis.
L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e'
commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si
sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a
concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato
in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le
disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.
5. Indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei
soci o partecipanti del credito d'imposta di cui all'art.
14, gli importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1
sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un
importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni
deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 1o gennaio 2001, e al 53,85 per cento,
per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2003,
degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri
fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 44,
distribuiti ai soci o partecipanti, nonche' delle riduzioni
del capitale che si considerano distribuzione di utili ai
sensi del comma 2 del medesimo art. 44. Gli importi
distribuiti, se nella relativa deliberazione non e' stato
stabilito diversamente, comportano la riduzione
prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata
lettera a).
6. Nella dichiarazione dei redditi devono essere
indicati:
1) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare
complessivo delle imposte di cui alla lettera a) del comma
1 verificatisi nell'esercizio;
2) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare
complessivo delle imposte di cui alla lettera b) del comma
1 verificatisi nell'esercizio.
7. Gli utili distribuiti per i quali non e' attribuito
ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art.
14 ovvero e' attribuito il credito d'imposta limitato di
cui agli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis,
devono essere separatamente indicati nei modelli di
comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre
1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione.
8. Nel caso di omessa comunicazione in conformita' a
quanto previsto nel comma precedente, si applicano le
sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, della medesima legge
n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni e' raddoppiata
qualora siano attribuiti ai soci o partecipanti crediti
d'imposta inesistenti o piu' vantaggiosi".



 
Art. 9.
Saldo attivo di rivalutazione
1. Anche ai fini fiscali il saldo attivo risultante dalla rivalutazione e' costituito dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale o accantonato in una apposita riserva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge.
2. Nelle ipotesi indicate nell'articolo 13, comma 3, della legge, il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della societa' o dell'ente ai soli fini delle imposte sul reddito. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, della legge si applicano anche ai soggetti indicati nell'articolo 15 della legge diversi da quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilita'.
3. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, finalizzate a favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui all'articolo 13, comma 1, della legge concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita.
4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge, le riduzioni di capitale vanno proporzionalmente imputate alle riserve di rivalutazione iscritta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ed a quelle iscritte in bilancio o rendiconto a norma di precedenti leggi di rivalutazione.



Nota all'art. 9:
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 reca
"Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di
favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma
dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed e' stato pubblicato nel
S.O. n. 3/L alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio
1998.



 
Art. 10.
Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio
1. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio o rendiconto ai sensi dell'articolo 14 della legge e l'applicazione della relativa imposta sostitutiva devono essere richiesti nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 e per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Il regime dell'articolo 14 e' applicabile ai beni per i quali l'articolo 10 consente la rivalutazione. L'applicazione di tale regime puo' essere richiesta indipendentemente dalla fruizione della disciplina di rivalutazione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui all'articolo 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo.
3. Per le partecipazioni in societa' controllate e in societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile il regime dell'articolo 14 della legge si applica per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, risultanti dal bilancio o rendiconto relativo al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione di cui al comma 1.
4. L'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in una apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3, della legge e le disposizioni di cui al precedente articolo 9, comma 2. In caso di incapienza di riserve utilizzabili puo' essere resa disponibile una corrispondente quota del capitale sociale.



Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda
nelle nota all'art. 3.
- L'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore dal 1o
gennaio 1998, cosi' recita:
"Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le
plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da
quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, concorrono a
formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni;
[c) se sono iscritte nello stato patrimoniale;
Abrogata];
d) se i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma
1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il
corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e'
costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti
in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio
in denaro eventualmente pattuito.
2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni
finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma
dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali
non concorrono alla formazione del reddito per la parte
eccedente le minusvalenze gia' dedotte. Tali maggiori
valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e
nella misura in cui siano comunque realizzati.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la
plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del
comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non
inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non
oltre il quarto.
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, la disposizione del periodo precedente si
applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre
bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti
in data piu' recente.
5. Concorrono alla formazione del reddito anche le
plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si
applicano quando ne e' richiesta la tassazione separata a
norma del comma 2 dell'art. 16. Il trasferimento di azienda
per causa di morte o per atto gratuito a familiari non
costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa;
l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente
riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di
cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a
seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura
della successione, della societa' esistente tra gli eredi,
la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
[5-bis. Non concorrono a formare il reddito le
plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere a) e b),
escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di
cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici o con
motore diesel di cilindrata non superiore a 2500 centimetri
cubici, del comma 8-bis dell'art. 67, nonche' ai beni di
cui alla lettera c) dello stesso comma. Abrogato].
6. La cessione dei beni ai creditori in sede di
concordato preventivo non costituisce realizzo delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento".



 
Art. 11.
Norme abrogate
Sono abrogati l'articolo 1, l'articolo 2, comma 3, l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, l'articolo 4, l'articolo 5, commi 2, 4 e 6, l'articolo 7, commi 2, 4 e 5, l'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale del 14 febbraio 1991.



Nota all'art. 11:
- Per i riferimenti del decreto ministeriale 14
febbraio 1991, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 12.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 aprile 2001
Il Ministro: Del Turco

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Finanze, foglio n. 390
 
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