Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 26 aprile 2001
Aggiornamento per il bimestre maggio-giugno 2001 di componenti e parametri della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, e adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 90/01).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 aprile 2001;
Premesso che:
rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001 (di seguito: deliberazione n. 27/01) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
l'art. 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ricevuto dall'Autorita' in data 24 aprile 2001, prot. 008794 (di seguito: decreto 17 aprile 2001), recante modificazioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000), stabilisce l'esclusione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di potenza nominale superiore o uguale a 3 MW non ammessi a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 Luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, dal meccanismo di reintegrazione alle imprese produttricidistributrici della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attivita' di generazione di energia elettrica;
Visti:
la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva europea 96/92/CE);
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo n. 79/1999;
il decreto 26 gennaio 2000;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000;
il decreto 17 aprile 2001;
il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1998;
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorita' con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1o luglio 1999 deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, - supplemento ordinario - n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario e deliberazione n. 27/01 richiamata in premessa;
la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999;
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario, n. 235;
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);
la deliberazione dell'Autorita' 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);
deliberazione dell'Autorita' 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000;
la deliberazione dell'Autorita' 26 luglio 2000, n. 131/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 12 settembre 2000;
la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2000, n. 223/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000;
la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 231/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario;
la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 232/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario;
Considerato che:
le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative alla compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione sono utilizzate a copertura dell'onere ammesso al rimborso del Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione di cui all'art. 4 della deliberazione n. 53/00, e, in caso di eccedenze rispetto al fabbisogno necessario alla copertura di tale onere, anche a copertura dell'onere ammesso al rimborso del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimiliate, di cui all'art. 5 della deliberazione n. 70/97;
la riduzione del parametro Ct per il terzo bimestre comporta una diminuzione del gettito derivante dall' applicazione delle disposizioni relative alla compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione di cui al precedente alinea;
l'applicazione delle disposizioni del decreto 17 aprile 2001, richiamato in premessa, potra' comportare un aumento dell'onere per l'utenza relativo alla reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attivita' di generazione di energia elettrica;
Ritenuta l'opportunita' di:
adeguare la componente tariffaria A3, tenuto conto delle variazioni del gettito atteso della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per l'anno 2001 dovuta alla variazione del parametro Ct;
adeguare, secondo criteri prudenziali, la componente tariffaria A6, tenuto conto del prevedibile aumento degli oneri relativi alla reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile dei costi sostenuti per l'attivita' di generazione di energia elettrica dovuto alle disposizioni del decreto 17 aprile 2001;

Delibera:
Art. 1.
Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti definizioni:
a) per deliberazione n. 70/97 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata;
b) per deliberazione n. 204/99 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera 3), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306, del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, come successivamente modificata e integrata;
c) per deliberazione n. 39/00 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000;
d) per deliberazione n. 113/00 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000;
e) per deliberazione n. 244/00 si intende la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4, supplemento ordinario, n. 2 del 5 gennaio 2001;
f) per parametro Ct si intende il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
g) per parametro PG si intende la stima della media bimestrale dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, espressa in L/kWh, pubblicata dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun bimestre di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera cc) della deliberazione n. 204/99;
h) per componenti PV si intendono i prodotti tra il parametro Ct ed i coefficienti f, di cui all'art. 12, comma 12.4 della deliberazione n. 204/99, come modificata dall'art. 4, comma 4.2 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 20 dicembre 2000, n. 230/00.
 
Art. 2. Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del
parametro Ct

2.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo dicembre 2000marzo 2001, e' fissato pari a 36,967 L/Mcal.
2.2 Il parametro Ct per il terzo trimestre (maggio-giugno) 2001 risulta pari a 83,545 L/kWh.
 
Art. 3.
Aggiornamento del parametro PG

Il parametro PG per il terzo trimestre (maggio-giugno) 2001 risulta pari a 123,245 L/kWh.
 
Art. 4.
Aggiornamento delle componenti PV

Le aliquote delle componenti PV sono fissate per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2001 come indicato nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione.
 
Art. 5.
Aggiornamento delle componenti A e UC

La tabella 1 di cui all'art. 3, comma 3.1 e la tabella 9, di cui all'art. 16, comma 16.1 della deliberazione n. 204/99, come modificate con le deliberazioni n. 39/00, n. 113/00 e n. 244/00, sono sostituite dalle tabelle 2 e 3 allegate alla presente deliberazione.
 
Art. 6.
Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.it) ed ha effetto a decorrere dal 1o maggio 2001.
Milano, 26 aprile 2001
Il presidente: Ranci
 
Allegato
----> Vedere Tabella <----
 
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