Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 23 aprile 2001
Devoluzione alla regione Umbria del complesso aziendale "Il Castellaccio", sito nella provincia di Perugia, rientrante nella liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per la liquidazione degli enti disciolti

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.), e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'Ente medesimo e delle societa' controllate;
Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione e' attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;
Visto il decreto del Ragionere generale dello Stato 4 maggio 2000, con il quale la predetta liquidazione unificata e' stata avocata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidata all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;
Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995, che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta;
Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000 col quale si conferma la necessita' di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attivita' liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttivita';
Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n. 337/1995, avanzata dalla regione dell'Umbria, con deliberazione della Giunta regionale n. 50 del 24 gennaio 2001, relativa al complesso aziendale "Il Castellaccio", sito nella provincia di Perugia, i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, gia' di proprieta' della societa' agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in I.c.a.), societa' facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e societa' controllate;
Vista la deliberazione della Giunta regionale della regione dell'Umbria n. 50 del 24 gennaio 2001, con la quale e' stato stabilito di inserire in un ruolo unico transitorio nell'organico del personale della regione il personale della liquidazione unificata E.N.C.C. e societa' controllate operante presso il suddetto complesso aziendale;
Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale "Il Castellaccio", comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, la regione dell'Umbria e' obbligata ad assumere i dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti in detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;
Considerato inoltre che nell'azienda "Il Castellaccio" insistono impianti sperimentali di rilevante valore scientifico su complessivi ha 16,77 ovvero impianti che contengono materiale genetico meritevole di essere conservato;
Vista la sentenza n. 872/99 del 7 giugno 1999, con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 della legge fallimentare - regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - presentata dalla S.A.F. S.p.a. in I.c.a., con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attivita' e passivita' comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in I.c.a.;
Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;
Decreta:
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale "Il Castellaccio", sito nella provincia di Perugia (gia' di proprieta' della S.A.F. S.p.a. in I.c.a. rientrante nella liquidazione unificata dell'E.N.C.C. e societa' controllate) come in premessa indicato, e' devoluto a titolo gratuito alla regione dell'Umbria.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle societa' controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione dei dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti presso il complesso aziendale "Il Castellaccio", ai sensi della delibera della Giunta regionale della regione dell'Umbria del 24 gennaio 2001, n. 50, e' condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1.
4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale "Il Castellaccio" provvedera', direttamente e con oneri a proprio carico, la regione dell'Umbria.
5. L'amministrazione che subentrera' nella gestione delle attivita' di ricerca e sperimentazione finora svolte dall'E.N.C.C. o dalle societa' controllate, previa valutazione della opportunita' di portare a conclusione i cicli sperimentali iniziati e della conservazione del patrimonio genetico esistente, avra' il diritto di accedere nell'azienda e di effettuare gli interventi necessari. Le spese relative al mantenimento degli impianti ed agli interventi da eseguire saranno a carico dell'amministrazione che effettua l'attivita' di ricerca, salvo diverso accordo con la regione dell'Umbria.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2001
L'ispettore generale capo: D'Antuono
 
Allegato A
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Allegato B
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