Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 30 aprile 2001
Disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza ambientale nel territorio dei comuni di Asti e Cirie', nonche' modifiche all'ordinanza 1o marzo 2001, n. 3110.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Considerato che a seguito di indagini effettuate dall'ARPA e' emersa la presenza di inquinamento da cromo esavalente e di solventi clorurati nella falda acquifera cui attingono numerosi pozzi privati nella zona San Fedele di Asti;
Considerato che nell'area interessata e' molto diffuso l'utilizzo delle acque di prima falda per l'irrigazione di significative coltivazioni di prodotti alimentari, con il conseguente pericolo di contaminazione degli stessi;
Vista la nota n. 25003 del 7 giugno 2000, con la quale il sindaco del comune di Asti ha chiesto la dichiarazione dello stato d'emergenza nel territorio del comune di Asti a causa dell'inquinamento da cromo esavalente e da solventi clorurati nella falda acquifera cui attingono numerosi pozzi privati nella zona di San Fedele di Asti;
Vista la nota n. 53726 del 21 settembre 2000, con la quale l'autorita' d'ambito n. 5, di Astigiano Monferrato ha individuato gli interventi da realizzare nella fase di emergenza per consentire l'approvvigionamento idrico ad uso irriguo nell'abitato di S. Fedele, nell'attesa che si attuino gli interventi di bonifica;
Vista la nota n. 7810/24.00 del 31 ottobre 2000, con la quale il presidente della regione Piemonte ha chiesto il riconoscimento dello stato d'emergenza nel territorio del comune di Asti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2000, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato d'emergenza nel territorio del comune di Asti e di Cirie' in ordine alla situazione di crisi ambientale;
Vista la nota n. 2059 del 9 gennaio 2001, con la quale il sindaco del comune di Asti ha chiesto l'emanazione di una apposita ordinanza concernente, tra l'altro, lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie ad attuare gli interventi di emergenza;
Vista la nota n. 4521/22 del 28 febbraio 2001, con la quale l'assessore all'ambiente della regione Piemonte ha rappresentato la necessita' di emanare tempestivamente un'ordinanza al fine di attivare il finanziamento degli interventi atti a fronteggiare lo stato di emergenza nel quartiere S. Fedele di Asti, la cui progettazione e' in fase avanzata;
Vista la nota n. 11627 in data 27 aprile 2000, con la quale il sindaco del comune di Cirie' segnala l'esigenza di completare gli interventi di bonifica nel sito ex IPCA ex INTERCHIM;
Ritenuto necessario accogliere la richiesta del sindaco del comune di Asti al fine di fornire gli strumenti indispensabili a fronteggiare lo stato d'emergenza nel territorio del comune di Asti;
Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente con nota n. 4669/RIBO/M/DI/UDE del 26 aprile 2001;
Acquisita l'intesa della regione Piemonte con delibera di giunta n. 32 - 2857 del 23 aprile 2001;
Vista l'ordinanza n. 3110 del 1o marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001;
Considerato che l'avvio della campagna antincendi boschivi estiva rende necessario assicurare la massima copertura territoriale da parte delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante i distaccamenti temporanei attivati nelle regioni ove sono in funzione dispositivi straordinari a seguito di eventi calamitosi e nelle quali l'opera di superamento dell'emergenza e l'attuazione dei relativi interventi incrementa le ordinarie condizioni di rischio;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco del comune di Asti e' nominato commissario delegato fino alla cessazione dello stato d'emergenza.
2. Il commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi di emergenza e riferisce ogni due mesi, sull'attuazione del predetto piano, al Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile ed al Ministero dell'ambiente.
3. In particolare, il commissario delegato sindaco del comune di Asti:
a) approva, sentita la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e 14-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, il piano di caratterizzazione, il progetto preliminare e quello definitivo ed autorizza gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, in deroga al regime di competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 10 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;
b) adotta, in particolare, i provvedimenti necessari al trattamento dell'acqua di falda contaminata al fine di riportare le concentrazioni nei limiti stabiliti per l'acqua di falda dall'allegato l del decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471, nonche' altri interventi necessari a superare lo stato di emergenza;
c) verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e fissa prescrizioni ed interventi integrativi, in deroga al regime di competenze disciplinato dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;
d) vigila sulla corretta esecuzione degli interventi adottati in attuazione del progetto preliminare e di quello definitivo di bonifica e di ripristino ambientale, nonche' sul rispetto delle prescrizioni, eventualmente contenute nell'atto di approvazione dei progetti medesimi;
e) interviene in via sostitutiva, in caso di inadempimento dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In tal caso le spese sostenute dal commissario delegato sindaco del comune di Asti sono a carico dei soggetti inadempienti.
4. Il commissario delegato provvede ad esperire, nei confronti dei responsabili dell'inquinamento, tutte le azioni amministrative e giudiziarie per il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, nonche' per il recupero in via di rivalsa delle somme anticipate dallo Stato per gli interventi di ripristino.
 
Art. 2.
1. Al commissario delegato sindaco del comune di Asti compete un'indennita' pari a quella prevista per gli esperti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, il cui onere grava sui fondi stanziati con la presente ordinanza.
2. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza il commissario delegato puo' avvalersi di personale della struttura tecnico-amministrativa comunale e delle autorita' locali territorialmente competenti, nel limite massimo di cinque unita', poste a tal fine in posizione di comando o distacco. Tale personale e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di settanta ore mensili, che sara' retribuito in rapporto all'attivita' effettivamente resa, oltre le indennita' ed i rimborsi spese per le missioni.
3. L'utilizzazione del personale, di cui al comma precedente, e' disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio.
 
Art. 3.
1. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui alla presente ordinanza e' assegnata al commissario delegato la somma di lire 2.5 miliardi, a valere sulle somme gia' impegnate per il finanziamento di accordi e contratti di programma, di cui all'art. 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato in materia di contabilita' speciale, direttamente su una apposita contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato sindaco del comune di Asti.
3. Il commissario delegato sindaco del comune di Asti, puo' impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.
4. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza, con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato.
5. Il commissario delegato sindaco del comune di Asti, per lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, si avvale, in deroga alle competenze territoriali del sistema A.N.P.A. - A.R.P.A. Puo' altresi' avvalersi del consiglio nazionale delle ricerche, dell'istituto superiore della sanita', dell'I.S.P.E.S.L. e dell'E.N.E.A. A tal fine, il commissario delegato riconosce le spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato.
 
Art. 4.
1. Il sindaco del comune di Cirie' e' nominato commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza ed, avvalendosi delle disposizioni derogatorie di cui alla presente ordinanza, dispone il completamento degli interventi di bonifica nel sito ex IPCA ex INTERCHIM e a tal fine e' autorizzato ad utilizzare la somma complessiva di L. 687.255.953 risultante dall'avanzo di gestione pari a L. 412.255.953 e dal riparto fallimentare pari a L. 275.000.000, in conseguenza degli interventi di bonifica realizzati nel citato sito.
 
Art. 5.
1. Al fine di assicurare la massima copertura del territorio nazionale, nell'ambito della campagna antincendi boschivi estiva per l'anno 2001, da parte delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il termine di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3110/2001, e' prorogato alla fine del mese di settembre 2001. Tale termine non e' da considerarsi perentorio per quei distaccamenti temporanei per i quali risulta gia' programmata, nel corso dell'anno 2001, la trasformazione in strutture permanenti.
 
Art. 6.
1. Il dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2001
Il Ministro: Bianco
 
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