Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 18 aprile 2001 |
Spedizione dei pacchi nell'interno della Repubblica. |
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI in qualita' di Autorita' di regolamentazione del settore postale
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE in materia di servizi postali, ed in particolare l'articolo 2; Visto l'art. 13, commi 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 261 che stabiliscono la competenza a fissare i prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale nonche' i criteri per la determinazione dei prezzi stessi con specifico riferimento alla correlazione ai costi ed al recupero di efficienza dei servizi; Vista la proposta di adeguamento formulata dalla soc. Poste Italiane in data 13 marzo 2001, poi rimodulata in data 29 marzo 2001, per il servizio pacchi all'interno della Repubblica nell'ambito del servizio universale; Ritenuta corretta la predetta proposta che persegue finalita' di semplificazione e, nel contempo, di adeguamento degli attuali prezzi alla situazione di mercato, in relazione anche a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del contratto di programma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2000; Ravvisata altresi' la necessita' di dettare una nuova disciplina per il settore pacchi in modo da ridurre ed, in prospettiva, eliminare il considerevole onere del servizio universale correlato a tale voce; A d o t t a la seguente deliberazione: Art. 1. Prezzo e dimensioni 1. Il prezzo per la spedizione dei pacchi ordinari nell'interno della Repubblica, da 0 a 20 kg, e' fissato in lire 10.000. 2. Le dimensioni massime del pacco ordinario sono le seguenti: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2. 3. Il prezzo per la spedizione dei pacchi ingombranti nell'interno della Repubblica, da 0 a 20 kg, e' fissato in lire 20.000. 4. Le dimensioni massime del pacco ingombrante sono le seguenti: lunghezza m 1,5; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 3. |
| Art. 2. Servizi accessori 1. Il mittente puo' richiedere un avviso di ricevimento alla tariffa di lire italiane 800. 2. Per il servizio di contrassegno e' previsto un diritto fisso di lire 1.500. A tale importo, a seconda della modalita' di rimessa prescelta, e' aggiunto un corrispettivo: a) di lire 1.500 per accrediti su conto corrente postale; b) di lire 5.000 per rimessa a mezzo vaglia postale se l'importo non supera lire 100.000 e di lire 10.000 per importi superiori; tale forma di rimessa e' necessaria per i pacchi consegnati in ufficio; c) di lire 3.500 per rimessa a mezzo assegno postale vidimato. 3. Il premio di assicurazione del pacco e' di lire 5.000 per un valore massimo dichiarato di lire 2.000.000. |
| Art. 3. Giacenza 1. In caso di mancata consegna, e' lasciato un primo avviso ed il pacco e' depositato presso l'ufficio postale piu' vicino; il portalettere recapita un secondo avviso al destinatario. 2. Trascorsi sette giorni lavorativi dal secondo avviso, il pacco, salvo diversa indicazione del mittente, e' restituito al medesimo con spese a carico di pari importo della spedizione. 3. Dopo tre giorni non festivi di giacenza, il destinatario e' tenuto a corrispondere un diritto di lire 1.000 al giorno con un massimo di lire 4.000. |
| Art. 4. Qualita' del servizio 1. La soc. Poste Italiane e' tenuta a rispettare gli standards di qualita' fissati nel contatto di programma, citato in premessa, che prevedono la consegna in J+5g nell'85% dei casi per l'anno 2001 e nel 90% per l'anno 2002. |
| Art. 5. Prezzi per quantita' e prelavorazioni 1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, la societa' Poste Italiane puo' fissare prezzi particolari per spedizioni di pacchi massive con prelavorazioni secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori da pubblicizzare in modo adeguato. |
| Art. 6. Pacchi contenenti libri 1. Per le spedizioni annuali di pacchi contenenti libri con prelavorazioni si applicano i seguenti prezzi: a) da 1 a 5.000 lire 5.500; b) da 5.001 a 100.000 lire 5.000; c) da 100.001 a 500.000 lire 4.500; d) oltre 500.000 lire 4.000. 2. I prezzi di cui al comma 1 si applicano per ogni fascia con carattere di progressivita'. 3. Le attivita' di prelavorazione sono determinate dalla soc. Poste italiane. |
| Art. 7. Spedizioni per l'estero 1. Per la spedizione di pacchi indirizzati all'estero continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni e condizioni. |
| Art. 8. Reclami, rimborsi e indennizzi 1. In attesa dell'adozione della carta della qualita' relativa al servizio pacchi, per i reclami, i rimborsi e gli indennizzi riguardanti tale servizio nel regime interno si applicano i contenuti della carta della qualita' attualmente in vigore, allegato 2, tabelle A, B e C, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 1996. |
| Art. 9. 1. La presente deliberazione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2001 Il Ministro: Cardinale |
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