Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 marzo 2001
Riconoscimento del titolo professionale inglese quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Lino Augusto Papetti, nato a Milano il 2 giugno 1967, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "ingegnere";
Preso atto che e' in possesso del titolo accademico di "Bachelor of Engineering" conseguito presso la "University of London" in data 1 agosto 1988;
Preso atto che il richiedente ha dimostrato di essere iscritto al "The Engineering Council" come "chartered engineer", dal 15 maggio 1996, inoltre di essere membro" dell'"Institute of Measurement and Control dal 23 febbraio 1996 e di aver maturato una notevole esperienza professionale nel campo ingegneristico;
Considerato che i titoli accademici e professionali di cui e' insignito il sig. Papetti ai sensi dell'ordinamento britannico, complessivamente considerati, hanno rilevanza, ai sensi del decreto legislativo n. 115/1992, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "ingegnere";
Considerato tuttavia che la formazione professionale britannica nel campo dell'ingegneria risulta essere piu' ristretta in rapporto allo spettro di attivita' professionali che l'"ingegnere" italiano e' in diritto di esercitare;
Ritenuto, pertanto, che ricorra quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, sopra indicato;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 2 ottobre 2000;
Sentito il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Papetti Lino Augusto, nato a Milano il 2 giugno 1967, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo rilevante per l'accesso all'albo degli "ingegneri" e per l'esercizio di questa professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, consiste in un esame sulla seguente materia:
1) scienza delle costruzioni.
Roma, 28 marzo 2001
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato con successo, quello scritto.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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