Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 27 aprile 2001
Approvazione della delibera n. 1 del 7 febbraio 2001 recante lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);
Visto in particolare l'art. 11, ultimo comma, concernente le modifiche statutarie;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 ed in particolare l'art. 2, comma 1, concernente l'emanazione degli atti amministrativi diversi da quelli per i quali e' espressamente richiesta l'adozione nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare l'art. 10;
Vista la delibera n. 1 del 7 febbraio 2001 con la quale il consiglio di amministrazione dell'ISFOL ha adottato il nuovo statuto dell'Istituto;
Vista la nota prot. n. 4571 in data 23 aprile 2001 con la quale il presidente ed il direttore generale dell'istituto, essendo stati espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione, hanno comunicato di aver recepito i rilievi formali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed apportato alla suindicata delibera le modifiche, anch'esse formali, formulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il testo della delibera integrata e modificata nel senso sopraindicato
Decreta:
E' approvata, nel testo allegato al presente decreto, la delibera n. 1 del 7 febbraio 2001, cosi' come integrata in adesione ai rilievi ed alle modifiche ministeriali, recante il nuovo statuto dell'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
Il presente provvedimento sara' pubblicato, in sunto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2001
Il Ministro: Salvi
 
Allegato
STATUTO

Art. 1.
Finalita' e natura
1. L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973 n. 478, opera per lo sviluppo dei sistemi della formazione, dell'orientamento, delle politiche del lavoro nell'ottica della loro integrazione e del miglioramento dell'occupabilita' delle persone, ferme restando le competenze dello Stato e delle regioni e province autonome in tali materie.
2. L'ISFOL, ente nazionale di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile ha sede in Roma ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 2.
Finalita' e compiti
1. Per le finalita' di cui all'art. 1 l'ISFOL:
a) svolge e promuove attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza ed assistenza tecnica;
b) fornisce supporto tecnico scientifico allo Stato, alle regioni e province autonome, agli enti locali, alla conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province autonome ed alla conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
c) collabora con le regioni e le province autonome nell'ambito dei compiti e delle funzioni che esse svolgono relativamente alle tematiche dell'art. 1 comma 1, anche attraverso la realizzazione di attivita', programmi e progetti da esse affidati.
2. L'ISFOL, inoltre, relativamente alle aree di sua competenza:
a) realizza programmi e progetti per conto dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;
b) realizza specifici progetti ed iniziative sperimentali nazionali a carattere innovativo ed esemplare;
c) cura la valorizzazione, la diffusione ed il trasferimento dei risultati delle proprie attivita', comprese quelle realizzate con le collaborazioni di cui al comma 3;
d) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attivita' di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
e) svolge attivita' di ricerca statistica, in quanto facente parte, ai sensi del decreto del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali del 31 marzo 1990, del sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in conformita' alla legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
f) puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto privato;
g) realizza attivita' previste nel programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. Per le finalita' e compiti di cui ai commi precedenti, l'ISFOL, secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, puo':
a) stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni e societa' con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, anche con partecipazione maggioritaria;
b) istituire sedi, anche temporanee, sul territorio nazionale e comunitario.
Art. 3.
Organizzazione e funzionamento
1. L'ISFOL provvede a disciplinare con propri regolamenti:
l'organizzazione e il funzionamento;
il personale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della normativa in materia;
l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639.
2. I regolamenti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che puo' formulare motivati rilievi entro quarantacinque giorni dalla loro ricezione. I regolamenti di amministrazione e contabilita' sono approvati dal Ministero vigilante con il concerto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Trascorsi i termini suindicati i regolamenti diventano esecutivi.
Art. 4
Gli organi dell'istituto
1. Sono organi dell'ISFOL:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) Il comitato di programmazione;
a) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la rappresentanza dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento, presiede e convoca il comitato di programmazione e il consiglio di amministrazione. E' nominato, sentita la conferenza dei presidenti della conferenza delle regioni ed e' revocabile dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni e per non piu' di due mandati. Il voto del presidente, in caso di parita', vale doppio.
3. Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione, nel rispetto del quadro programmatico definito dal comitato di programmazione, e di verifica dell'andamento delle attivita' dell'ISFOL.
A tal fine il Consiglio di amministrazione delibera:
a) il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'art. 6, i bilanci di previsione, le relative note di variazione, i conti economici, gli stati patrimoniali, i conti economici e le relazioni sulle attivita' di cui all'art. 7;
b) la nomina del direttore generale, su proposta del presidente;
c) i regolamenti previsti all'art. 3;
d) le proposte di modifica statutarie, a maggioranza qualificata.
Dura in carica quattro anni ed e' composto dal presidente e da sei membri di comprovata esperienza scientifica e professionale, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui due su indicazione dello stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tre dalla conferenza dei presidenti della conferenza delle regioni e uno dal Ministro della pubblica istruzione.
4. Il comitato di programmazione definisce il quadro programmatico generale entro cui si colloca l'attivita' dell'Istituto e svolge funzioni consultive e di valutazione dell'attivita' realizzata. Il quadro programmatico, tenendo conto degli orientamenti delle politiche di concertazione, indica le linee generali di indirizzo per la predisposizione del piano triennale e degli aggiornamenti annuali di cui all'art. 6 comma 1, in coerenza con i programmi comunitari in materia di formazione e lavoro e con il programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Il comitato dura in carica quattro anni, si riunisce con periodicita' almeno trimestrale ed e' composto dal presidente e da esperti nelle aree di competenza dell'istituto, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui: due su designazione dello stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministro della pubblica istruzione, uno del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, uno del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, otto della conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province autonome, otto delle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. In assenza di designazione, entro trenta giorni dalla richiesta, il comitato s'intende comunque costituito con le nomine dei componenti di competenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. Il collegio dei revisori, che espleta le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile, e' nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed e' composto da un presidente, designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e da due membri effettivi e da due supplenti, scelti tra iscritti al registro dei revisori dei conti e in possesso di specifica professionalita' e designati rispettivamente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla conferenza Stato regioni. Il collegio dura in carica quattro anni.
Art. 5.
Gli organi di gestione
1. Il direttore generale e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo. E' scelto tra esperti di elevata qualificazione professionale, anche tra personale estraneo alla pubblica amministrazione; in tal caso il rapporto di lavoro e' regolato con contratto a termine di diritto privato. Se dipendente pubblico e' collocato fuori ruolo senza assegni. Dura in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.
2. Gli uffici dirigenziali dell'Istituto sono costituiti da due aree amministrative. Le aree tecnico-professionali saranno definite con regolamento di cui all'art. 3, comma 1. I responsabili di tali aree operano nel rispetto del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e rispondono del raggiungimento dei risultati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, previsti dai piani deliberati dal consiglio di amministrazione e dell'utilizzo delle risorse finanziarie ad essi assegnate.
3. I compensi del presidente e la retribuzione del direttore generale, nonche' gli emolumenti e i gettoni dei componenti del comitato di programmazione, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, sono determinati sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello nazionale e regionale, nonche' di membro della giunta regionale, di presidente o assessore della giunta provinciale, di sindaco o assessore nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione non possono inoltre essere amministratori o dipendenti di imprese o societa' di produzione di beni o servizi che partecipano ad attivita' e programmi dell'Istituto.
5. Sono affidati ad apposite strutture operative interne i controlli previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. In tale contesto il servizio di controllo interno, cui compete prioritariamente la valutazione ed il controllo strategico, opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al consiglio di amministrazione.
6. E' istituito, entro novanta giorni dall'adozione del presente decreto, un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
7. L'attivita' dell'istituto e' soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che e' esercitato unicamente sui conti consuntivi ai soli fini della relazione al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarita' contabile e sui singoli atti di gestione.
Art. 6
Programmazione delle attivita'
1. L'ISFOL opera sulla base di un piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, che tenuto conto del quadro programmatico definito dal comitato di programmazione determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo. Il piano comprende altresi' la programmazione del fabbisogno di personale con l'indicazione delle assunzioni da compiere e il limite numerico degli incarichi di collaborazione ad esperti. Al riguardo nell'esecuzione di programmi e/o di attivita', i cui oneri ricadono su fondi comunitari o internazionali, l'ISFOL e' autorizzato a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi e/o alle attivita' di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I piani triennali ed i suoi aggiornamenti annuali, elaborati in base alle linee generali d'indirizzo del quadro programmatico di cui al comma 4 dell'art. 4, sono deliberati, acquisito il parere del comitato di programmazione, dal consiglio di amministrazione. I piani e gli aggiornamenti sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale, acquisisce il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. L'ISFOL, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal piano di cui al comma 1.
Art. 7.
Bilanci, relazioni e controlli
1. Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio di previsione entro il 31 ottobre dell'anno precedente al quale si riferisce e il conto consuntivo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio e il conto consuntivo, redatti a norma dei regolamenti di cui all'art. 3, sono approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il consiglio di amministrazione approva e trasmette al comitato di programmazione una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. Il comitato valuta l'attivita' svolta e inoltra, entro il 31 maggio, la relazione e le sue valutazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede alla relativa trasmissione alle amministrazioni interessate ed al Parlamento.
Art. 8.
Risorse finanziarie
1. Le entrate dell'istituto sono costituite:
a) da un contributo ordinario annuo per il funzionamento e le attivita', di cui al piano dell'art. 6, a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
b) da eventuali contributi per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) da eventuali assegnazioni e contributi da parte dell'Unione europea o di altri organismi internazionali o da parte di pubbliche amministrazioni nazionali per l'esecuzione o la partecipazione alla realizzazione di particolari progetti o programmi;
d) da ogni altra eventuale entrata.
2. Disposizioni speciali in materia sono dettate dai regolamenti previsti all'art. 3.
Art. 9.
Patrimonio
1. Il patrimonio dell'istituto e' costituito dai beni mobili e immobili di qualunque specie che per lasciti, donazioni, acquisti e in qualsiasi altro modo, pervengano all'istituto.
2. In caso di scioglimento dell'istituto il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sara' devoluto a scopi di formazione professionale.
Art. 10.
Norme transitorie e finali
1. Il consiglio di amministrazione, il comitato di programmazione, il collegio dei revisori dei conti sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel caso di gravi e reiterate inadempienze relative ai piani di attivita' il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dichiara decaduti gli organi e nomina un commissario straordinario con i poteri previsti per il comitato di programmazione e il consiglio di amministrazione. Il periodo di commissariamento non puo' superare i sei mesi di attivita'.
3. Lo statuto dell'ISFOL, approvato, integrato e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 478/1973, decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e legge n. 845/1978, e' abrogato a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Eventuali modifiche al presente statuto sono apportate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
 
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