Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 7 maggio 2001
Prosecuzione dell'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell' attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
Vista la deliberazione dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1 dicembre 1998, n. 78, approvativa del "Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", di seguito denominato "Regolamento";
Visto il proprio decreto adottato in data 21 maggio 1999 e le sue successive integrazioni e modificazioni, con il quale e' stata nominata la commissione prevista dall'art. 9 del regolamento, di seguito denominata "la Commissione";
Visto il proprio provvedimento adottato in data 19 aprile 2000, recante "Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri", di seguito denominato "Disciplinare";
Vista la propria circolare adottata in data 26 maggio 2000, recante "Istruzioni in ordine alla presentazione delle domande per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri";
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante " Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
Viste le graduatorie regionali, provinciali e comunitarie delle domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri allegate al verbale della commissione del 22 febbraio 2001;
Visto il proprio decreto adottato in data 6 aprile 2001 con il quale e' stato dato mandato alla commissione di provvedere alla correzione degli errori materiali e di digitazione riscontrati nelle graduatorie di cui sopra, assegnando il termine del 20 aprile 2001 per la conclusione del procedimento di rettifica;
Visto il verbale del 9 aprile 2001 al quale la commissione ha allegato le graduatorie emendate dagli errori materiali e di digitazione;
Visto il provvedimento adottato dalla direzione generale concessioni e autorizzazioni in data 19 aprile 2000 con il quale sono state rese note le risultanze della istruttoria compiuta a seguito del riesame del possesso dei requisiti del regolamento da parte di taluni richiedenti, con riferimento sia al completamento del processo di adeguamento della natura giuridica, sia al requisito del patrimonio netto nella misura minima prevista dal regolamento;
Considerato che ai sensi dell'art. 7 del disciplinare le concessioni sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni sulla base del numero delle reti in ambito regionale, provinciale e subprovinciale indicate dall'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione 23 febbraio 2000, ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie formate dalla commissione, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge n. 5 del 2000;
Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 23 gennaio 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, i soggetti che non ottengono la concessione, in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 del regolamento, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;
Visto che dai verbali della commissione e dal provvedimento istruttorio adottato dalla direzione generale concessioni e autorizzazioni emerge che taluni richiedenti non hanno comprovato, nella domanda di concessione, di possedere taluni dei requisiti previsti dai citati commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'art. 6 del regolamento e, pertanto, non possono ottenere il rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale;
Ravvisata l'opportunita' di consentire a detti soggetti di comprovare il possesso dei predetti requisiti, ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 del citato decreto- legge n. 5 del 2001, convertito dalla legge n. 66 del 2001;
Decreta:
1. Al fine dell'eventuale prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, i soggetti che hanno inoltrato domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale e non hanno comprovato nella domanda stessa di possedere i requisiti previsti dall'art. 6, commi 1, 3, 4, 6, 8, e 9 del regolamento, sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, la documentazione che comprovi il possesso dei predetti requisiti.
2. I soggetti di cui al comma 1, per i quali a seguito dell'inoltro di idonea documentazione, venga accertato il possesso dei predetti requisiti del regolamento, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale nei termini e alle condizioni previste dal citato decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 5.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2001
Il Ministro: Cardinale
 
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