Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2001, n. 172 |
Regolamento recante norme sull'organizzazione del Segretariato generale del Ministero della difesa. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Ministro della difesa 23 dicembre 1997, riguardante, in particolare, l'ordinamento dell'ufficio del Segretario generale conseguente alla riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, con il quale si e' provveduto, in attuazione del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, a trasferire a detto ufficio, con i relativi posti di funzione dirigenziale di livello generale e non generale, militari e civili, le competenze di talune soppresse direzioni generali ed uffici centrali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997 ed in particolare gli articoli dal 6 al 10 relativi al Segretario generale della difesa; Ritenuto che occorre provvedere all'organizzazione del Segretariato generale tenendo conto, oltre che delle attribuzioni del Segretario generale in materia di coordinamento delle direzioni generali di cui all'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, di quelle, ulteriori e preponderanti, derivategli direttamente e specificatamente dalla suddetta legge n. 25 del 1997, in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico; Ritenuto, pertanto, che i reparti e le strutture di primo livello in cui detto Segretariato si articola sono da individuarsi, per l'elevato contenuto delle funzioni connesse, al livello dirigenziale generale; Ravvisata quindi la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999; Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 1998, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa, come rettificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 1999; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Sentite in data 1 e 6 febbraio 2001 le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001; Acquisito il parere della competente Commissione permanente della Camera dei deputati e preso atto della competente Commissione del Senato della Repubblica ha deliberato di non esprimere il parere di competenza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche ed integrazioni all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999
1. L'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e' sostituita dalla seguente: "b) dispone del Segretariato generale della Difesa cosi' ordinato: 1) ufficio generale del Segretario generale di livello dirigenziale retto da un dirigente civile o da un ufficiale con il grado di brigadiere generale e gradi corrispondenti, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attivita' del Segretariato generale, studi ed informazione; programmazione finanziaria e bilancio; affari generali; 2) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa ed impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico e avanzamento, trattamento economico ed affari giuridici del personale militare e civile; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e prevenzione; 3) II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo della spesa; di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30; coordinamento generale in materia contrattuale; controllo di gestione della spesa; 4) III Reparto - Politica degli armamenti, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di cooperazione multilaterale NATO e transatlantica; cooperazione multilaterale europea, cooperazione bilaterale europea; cooperazione bilaterale Asia, Africa, Oceania; politica industriale; controllo delle esportazioni e compensazioni industriali; 5) IV Reparto - Programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di programmi di armamento terrestre, navale, aeronautico; programmi spaziali e sistemi di comando e controllo; 6) V Reparto - Ricerca tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di predisposizione di piani di ricerca nei settori scientifico e tecnologico e armonizzazione degli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale; coordinamento e controllo relativo allo studio e sperimentazione nei settori scientifico e tecnologico per la realizzazione dei progetti di ricerca e predisposizione, relativamente ai programmi internazionali, degli accordi tecnici; 7) VI Reparto - Informatica, statistica, standardizzazione e assicurazione qualita' dei materiali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di studi e sistemi informatici e telematici; standardizzazione e assicurazione di qualita' dei materiali; statistica; documentazione tecnico-scientifica nei settori d'interesse primario dalla difesa.". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Alla direzione dei reparti di cui al comma 1, lettera b), numeri 2), 3) e 7), sono preposti tre dirigenti del ruolo unico individuati nell'ambito dell'organico previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1999, il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con corrispondente contemporanea soppressione dei tre posti per incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale previsti dal decreto ministeriale 23 dicembre 1997. 1-ter. All'ufficio ed ai reparti di cui al comma 1, lettera b), e' demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale nell'attivita' di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnicoamministrativa. Ai medesimi uffici e reparti e' assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, nonche' personale civile. Con decreto del Ministro da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' stabilita l'articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 marzo 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattarella, Ministro della difesa Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 4 Difesa, foglio n. 259
noteart; N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario e' il seguente: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernente: "Regolamento recante disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del Comitato dei garanti" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1999. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento ordinario. - La legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente: "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1997. - Il decreto del Ministro della difesa 23 dicembre 1997, concernente: "Strutture ordinative dell'ufficio di Gabinetto e dell'ufficio del Segretario generale del Ministero della difesa" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente: "Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1997. - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, concernente: "Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni di vertici militari" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 300/1999 e' il seguente: "Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a dieci, coordinate da un segretario generale". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, concernente: "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei commissari di leva, dei professori, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1998, supplemento ordinario. - La legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999, come modificato dal presente regolamento: "Art. 10 (Ordinamento). - 1. Il segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni: a) si avvale di due vice segretari generali, di cui uno civile ed uno di norma militare, nominati secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente sentiti il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della Difesa. I vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti di prima fascia del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con grado di tenente generale, ammiragli di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale ad uno dei due vice segretari generali; b) dispone del Segretariato generale della Difesa cosi' ordinato: 1) ufficio generale del Segretario generale di livello dirigenziale retto da un dirigente civile o da un ufficiale con il grado di brigadiere generale e gradi corrispondenti, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attivita' del Segretariato generale, studi ed informazione; programmazione finanziaria e bilancio; affari generali; 2) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa ed impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico e avanzamento, trattamento economico ed affari giuridici del personale militare e civile; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e prevenzione; 3) II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo della spesa, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e 5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30; coordinamento generale in materia contrattuale; controllo di gestione della spesa; 4) III Reparto - Politica degli armamenti, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di cooperazione multilaterale NATO e transatlantica; cooperazione multilaterale europea; cooperazione bilaterale europea; cooperazione bilaterale Asia, Africa, Oceania; politica industriale; controllo delle esportazioni e compensazioni industriali; 5) IV Reparto - Programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di programmi di armamento terrestre, navale, aeronautico; programmi spaziali e sistemi di comando e controllo; 6) V Reparto - Ricerca tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadiere generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di predisposizione di piani di ricerca nei settori scientifico e tecnologico e armonizzazione degli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale; coordinamento e controllo relativo allo studio e sperimentazione nei settori scientifico e tecnologico per la realizzazione dei progetti di ricerca e predisposizione, relativamente ai programmi internazionali, degli accordi tecnici; 7) VI Reparto - Informatica, statistica, standardizzazione e assicurazione qualita' dei materiali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di studi e sistemi informatici e telematici; standardizzazione e assicurazione di qualita' dei materiali; statistica; documentazione tecnico-scientifica nei settori d'interesse primario dalla difesa. 1-bis. Alla direzione dei reparti di cui al comma 1, lettera b), numeri 2), 3) e 7), sono preposti tre dirigenti del ruolo unico individuati nell'ambito dell'organico previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1999, il cui incarico e' conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con corrispondente contemporanea soppressione dei tre posti per incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale previsti dal decreto ministeriale 23 dicembre 1997. 1-ter. All'ufficio ed ai reparti di cui al comma 1, lettera b), e' demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale nell'attivita' di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnicoamministrativa. Ai medesimi ufficio e reparti e' assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, nonche' personale civile. Con decreto del Ministro da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' stabilita l'articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale. 2. Il raggruppamento autonomo della difesa e l'ufficio amministrazioni speciali di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sono posti alle dipendenze di un vice segretario generale. 3. Ove il Segretario generale ed i vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale. 4. Il Segretario generale della Difesa puo' delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della Difesa oppure ad un esperto di provata competenza, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.". - Per i riferimenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1999, recante: "Rettifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2000, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' il seguente: "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.-3. (Omissis). 4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.". - Per i riferimenti del decreto ministeriale 23 dicembre 1997, vedasi nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi nelle note alle premesse. |
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