Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2001 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 19 aprile 2001
Accordo tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio.

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, e, in particolare gli articoli 4, 52 e 54;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, e in particolare gli articoli 149 e 150;
Vista la convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
Visto l'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministro per i beni e le attivita' culturali con nota dell'11 aprile 2001, predisposto sulla scorta dei risultati dei lavori della commissione di riforma della normativa in materia di tutela paesaggistico-ambientale, costituita con decreto ministeriale del 6 giugno 2000;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni hanno proposto un emendamento all'art. 1 del testo dell'accordo in oggetto, che e' stato accolto dal rappresentante del Governo;
Acquisito l'assenso del Governo dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce
il seguente accordo tra il Ministro per i beni e le attivita' cultura e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:
Ritenuto necessario, in attesa della ratifica della convenzione europea del paesaggio, concordare le forme di attivita' del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito indicato come Ministero, e le regioni perche' le stesse siano conformi alla predetta convenzione e alla vigente normativa in materia di paesaggio, al fine di orientare la pianificazione paesistica;
Ritenuto necessario attivare processi di collaborazione costruttiva fra le pubbliche amministrazioni di ogni livello aventi competenza istituzionale in materia di tutela e valorizzazione paesistica;
Considerato che secondo i principi della indicata convenzione:
il paesaggio ha un importante ruolo di pubblico interesse nei settori culturali, ecologici ambientali e sociali e puo' costituire una risorsa favorevole all'attivita' economica contribuendo anche alla creazione di opportunita' occupazionali;
la tutela del paesaggio comporta il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile sulla base di equilibrate e armoniose relazioni tra bisogni sociali, attivita' economiche e ambiente;
Considerato che la predetta convenzione prevede misure generali atte a realizzare obiettivi di qualita' paesistica, la protezione del paesaggio, la gestione e la sistemazione del paesaggio;
Considerato che occorre identificare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori storici, paesaggistici e ambientali; coordinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela paesaggistica, delegate alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; orientare i criteri della pianificazione paesistica coordinare, in accordo con le regioni, le funzioni di vigilanza sui beni ambientali e paesaggistici;
Ritenuto che la tutela, la buona conservazione, la riqualificazione, la valorizzazione del paesaggio costituiscono un obiettivo prioritario di interesse nazionale;
Ritenuto che gli interventi di trasformazione del paesaggio possono essere realizzati solo se coerenti con le disposizioni dettate dalla pianificazione paesistica nella quale devono essere individuati i valori paesistici del territorio, definiti gli ambiti di tutela e valorizzazione, esplicitati per ciascun ambito gli obiettivi di qualita' paesaggistica, nonche' le concrete azioni di tutela e valorizzazione;
Il Ministro per i beni e le attivita' cultura e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:
Art. 1.
Principi generali
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno competenza in materia di paesaggio provvedono, sino all'approvazione della legge di ratifica della convenzione europea del paesaggio, all'esercizio delle loro attribuzioni attenendosi ai principi della convenzione stessa.
2. La pianificazione paesistica di cui all'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' attuata secondo i criteri e le modalita' previste dal presente accordo.
3. Il Ministero favorisce il ricorso alle forme di collaborazione previste dall'art. 150, comma 3, del testo unico per la redazione della pianificazione paesistica.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio italiano tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali nonche' dagli osservatori costituiti in ogni regione con le medesime finalita.
5. Restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 2.
Pianificazione paesistica
1. Le regioni assicurano che i valori paesistici presenti nel territorio siano adeguatamente protetti e valorizzati. A tal fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio, mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalita' di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali e dotati di contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo, attenendosi ai seguenti criteri e modalita:
a) conoscenza dell'intero territorio da assoggettare al piano attraverso:
l'analisi delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche, morfologiche ed estetico-percettive, delle loro correlazioni e integrazioni;
la definizione degli elementi e dei valori paesistici da tutelare, valorizzare e recuperare;
b) analisi delle dinamiche di trasformazione anche attraverso:
l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio;
la comparazione con gli altri atti di programmazione e pianificazione;
c) individuazione degli ambiti di tutela e valorizzazione ai sensi dell'art. 3;
d) definizione degli obiettivi di qualita' paesistica indicati nell'art. 4;
e) determinazione degli interventi di tutela e valorizzazione paesistica, da realizzarsi coerentemente con le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e produttivo delle aree interessate;
f) definizione di norme prescrittive per la tutela e l'uso del territorio ricadente negli ambiti individuati ai sensi dell'art. 3.
 
Art. 3.
Ambiti di tutela e valorizzazione
1. La pianificazione paesistica regionale disciplina le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrita' e rilevanza dei valori paesistici. A tal fine la pianificazione individua i differenti ambiti territoriali, da quelli di elevato pregio paesistico fino a quelli compromessi o degradati.
 
Art. 4.
Obiettivi di qualita' paesistica
1. In funzione dei diversi livelli di valori riconosciuti sono attribuiti a ciascun ambito territoriale corrispondenti obiettivi di qualita' paesistica.
2. Tali obiettivi perseguono in particolare:
a) il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonche' delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali;
b) la previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valori riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
c) la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.
 
Art. 5.
Strumenti di incentivazione
1. La pianificazione paesistica individua progetti mirati, misure incentivanti e di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi del territorio regionale, con la indicazione dei relativi strumenti di attuazione.
 
Art. 6.
Consultazione pubblica
1. Nei procedimenti di redazione della pianificazione paesistica sono assicurate la concertazione istituzionale e le piu' ampie forme di pubblicita' e di partecipazione dei soggetti privati interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi.
 
Art. 7.
Coordinamento con altri strumenti di pianificazione
1. La pianificazione paesistica prevede le misure di coordinamento con la pianificazione territoriale e settoriale nonche' con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.
2. Gli enti locali conformano, secondo quanto previsto dall'art. 150, comma 2, del testo unico, i propri strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesistica, nell'osservanza delle modalita' e dei tempi da essa stabiliti. In caso di inottemperanza, la regione provvede in via sostitutiva.
 
Art. 8.
Attuazione della pianificazione paesistica
1. Nell'attivita' di pianificazione paesistica prevista dall'art. 149 del testo unico le regioni si conformano ai criteri e alle modalita' prescritti dal presente accordo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo le regioni che hanno redatto i piani di cui all'art. 149 del testo unico, verificano con apposito atto la compatibilita' tra le disposizioni di detti piani e le previsioni del presente accordo. Le regioni nei due anni successivi provvedono, ove necessario, per l'adeguamento della pianificazione paesistica, attraverso l'adozione di apposito atto.
3. A tale adeguamento le regioni possono procedere, unitamente alla soprintendenza regionale ed alle soprintendenze competenti per materia, nelle forme di cui all'art. 150, comma 3 del testo unico.
4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora le regioni non adempiano al disposto del comma 2, si applica l'art. 149, comma 3 del testo unico.
 
Art. 9.
Controllo sugli interventi
1. Le amministrazioni competenti al rilascio della autorizzazione paesistica, per la verifica di compatibilita' degli interventi proposti, individuano la documentazione necessaria ed accertano:
a) la congruita' dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo;
b) la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di qualita' paesistica;
c) la conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei piani.
2. La proposta di intervento individua comunque lo stato attuale dell'area interessata e i suoi valori paesistici, nonche' gli eventuali impatti delle trasformazioni proposte sul paesaggio, gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
3. L'autorizzazione rilasciata ai fini della verifica di compatibilita' paesistica costituisce provvedimento separato e preliminare rispetto alla concessione edilizia.
 
Art. 10.
Vigilanza
1. In applicazione dell'art. 159 del testo unico, le regioni vigilano sulla puntuale osservanza del presente decreto e sull'esercizio delle competenze in materia paesistica da parte degli enti eventualmente da loro sub-delegati.
2. L'inottemperanza al presente decreto o la persistente inerzia nell'esercizio delle competenze in materia paesistica e' motivo di revoca della sub-delega.
Roma, 19 aprile 2001
Il presidente: Loiero
 
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