Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2001 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 19 aprile 2001
Accordo tra il Ministro per la solidarieta' sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione dei servizi di informazione sulle attivita' e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie.

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO
Visto l'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Visto l'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive, pari a 20 miliardi, del Fondo nazionale per le politiche sociali, quale cofinanziamento delle iniziative sperimentali promosse dagli enti locali per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attivita' e sulla rete dei servizi attivati sul territorio in favore delle famiglie;
Visto l'obiettivo 1 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 recante "Valorizzare e sostenere le responsabilita' familiari";
Vista la proposta di accordo trasmessa il 27 marzo 2001 dal Dipartimento per gli affari sociali;
Considerato che in sede tecnica il 5 aprile i rappresentanti regionali hanno proposto una modifica alla proposta di accordo che e' stata accolta dal rappresentante del Dipartimento per gli affari sociali;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo;
Sancisce
il seguente accordo nei termini sottoindicati:
Il Ministro per la solidarieta' sociale, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano:
Considerato che una quota del Fondo per le politiche sociali, pari a 20 miliardi di lire, e' stata ripartita, ai sensi dell'art. 20, comma 7, della citata legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base degli indici demografici rilevati dall'ISTAT, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per essere destinata nell'anno 2001 al cofinanziamento di iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, finalizzata alla realizzazione di specifici servizi di informazione, gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione, sulle attivita' e sulla rete dei servizi promossi sul territorio in favore delle famiglie;
Attesa la necessita' di realizzare un'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano relativa ai criteri di utilizzazione della suddetta quota del fondo;
Convengono sui seguenti criteri:
gli enti locali gestiscono le suddette iniziative direttamente o mediante convenzioni con organismi pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e consulenza in materia di legislazione sociale e di tematiche familiari e femminili, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni per le famiglie, i servizi di assistenza domiciliare, le normative in materia di sanita, occupazione, trattamenti pensionistici;
i contributi vengono concessi secondo le condizioni e le modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia, previa verifica della sussistenza nelle domande dei seguenti elementi:
a) promozione delle iniziative entro la data del 30 settembre 2000, mediante l'adozione di atti idonei;
b) esplicitazione della quota di cofinanziamento dell'iniziativa a carico degli enti proponenti;
c) descrizione delle attivita, con indicazione del soggetto gestore e delle professionalita' attivate;
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono le modalita' per la verifica delle attivita' svolte, per la revoca in caso di inadempimento e per l'eventuale riassegnazione dei fondi;
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle relazioni fatte pervenire dagli enti locali, trasmettono al Ministro per la solidarieta' sociale una relazione sulle iniziative attuate e sulla loro efficacia, nonche' sulla spesa sostenuta.
Roma, 19 aprile 2001
Il presidente: Loiero
 
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