Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 23 marzo 2001
Attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001).

IL MINISTRO DEL LAVORO
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 75, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che detta una disciplina intesa a favorire l'occupabilita' dei lavoratori anziani dipendenti del settore privato;
Vista la tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), in materia di requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianita;
Ritenuto, ai sensi del comma 6 del citato art. 75, di stabilire le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo stesso, rinviando ad altro decreto quelle di attuazione delle norme di cui al comma 5; Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1o aprile 2001, i lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti di eta' e di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianita' di cui alle norme in premessa, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti, ed alle forme sostitutive della medesima.
2. A tale fine i lavoratori devono impegnarsi a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni, ovvero fino al compimento dell'eta' pensionabile di vecchiaia qualora intervenga prima della scadenza del biennio, e stipulare con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento.
3. I lavoratori che si avvalgono della facolta' di cui al presente decreto, devono darne comunicazione al competente istituto previdenziale allegando:
copia del contratto di lavoro a tempo determinato di durata di almeno due anni a decorrere dalla prima "finestra" di pensionamento utile prevista dalla normativa vigente;
dichiarazione, da rendere in contemporanea al datore di lavoro, di rinuncia alla copertura contributiva per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti per il periodo corrispondente alla durata del contratto, e impegno a posticipare l'accesso al pensionamento per il medesimo periodo.
4. L'obbligo del versamento contributivo viene meno per il datore di lavoro in corrispondenza dell'erogazione della retribuzione scaturente dal contratto di cui al comma 3.
 
Art. 2.
1. La facolta' di rinuncia puo' essere esercitata piu' volte e, dopo il primo periodo, anche per una durata inferiore ai due anni e comunque non oltre il compimento dell'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia.
 
Art. 3.
1. Nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facolta' disciplinata dal presente decreto, il diritto alla pensione di anzianita' decorre dal mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato, ed il trattamento viene liquidato nella misura maturata alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita' sulla base dei criteri di calcolo vigenti alla stessa data. L'importo cosi' calcolato e' corrisposto maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti.
2. In caso di estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili al lavoratore, il diritto al trattamento pensionistico si ripristina a far tempo dal primo giorno del mese successivo all'estinzione stessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 331
 
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