Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 10 maggio 2001
Misure urgenti per il completamento del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267, nonche' per il programma di copertura di radar meteorologici del territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 11 dicembre 2000, n. 365. (Ordinanza n. 3134).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 2, comma 7, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico predisposto dal servizio idrografico e mareografico nazionale d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorita' di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del CNR;
Visto l'art. 8, comma 3, del medesimo decreto-legge che ha disposto il finanziamento del programma per lire 50 miliardi da assegnarsi al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali (DSTN);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1998, con il quale si approva il programma e viene istituito il comitato tecnico per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo della realizzazione del medesimo;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 6, che dispone l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'attuazione del programma e che autorizza la spesa di ulteriori 30 miliardi per l'anno 2000, da iscriversi nell'unita' previsionale di base 22.1.2.1. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 7, che dispone che il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del consiglio nazionale per le ricerche, in collaborazione con l'ANPA, il DSTN e il comitato tecnico sopracitato, sentite le regioni e le province autonome, predispone un programma per assicurare una adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale e che autorizza la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 24 ottobre 2000, con il quale e' stato ricostituito il comitato tecnico per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo della realizzazione del programma, nel quale sono rappresentati tutti i soggetti indicati dall'art. 1, comma 7, della legge n. 365/2000;
Visto gli esiti della riunione del comitato di cui al punto che precede tenutasi il 24 aprile 2001;
Vista la comunicazione del 2 maggio 2001, prot. n. 1567/A3PC - A3AMB del Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ed in particolare il consenso espresso dalla Conferenza dei presidenti a che la regione Basilicata curi per conto delle regioni stesse la realizzazione del sistema dei centri funzionali necessario alla condivisione e messa in rete delle osservazioni idropluviometeorologiche delle reti regionali di monitoraggio, nonche' il consenso espresso alla rapida attuazione da parte del Dipartimento della protezione civile del sistema osservativo dei radar meteorologici;
Vista la nota prot. n. 6575/7101 del 15 febbraio 2001; della regione Basilicata che accompagna il progetto preliminare della rete dei centri funzionali;
Visto il verbale del consiglio scientifico del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche relativo alla redazione di uno schema operativo di massima atto ad assicurare una adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di completare il programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ed il programma di copertura del territorio nazionale con radar meteorologici al fine di assicurare in tempi brevi un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi.
Dispone:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, gli interventi previsti dal programma di potenziamento della rete di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 267/1998, e successive modifiche e integrazioni, nonche' gli interventi previsti dal programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici dal territorio nazionale di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 365/2000, sono dichiarati urgenti e indifferibili.
2. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 4, comma 17 (1), art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17,19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
3. Per l'approvazione dei progetti e' autorizzato il ricorso ove necessario alla conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nei programmi che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui ai comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilita, urgenza e indifferibilita' dei lavori. E' autorizzata l'occupazione d'urgenza e l'esproprio delle aree necessarie all'esecuzione delle opere con riconoscimento a termine di legge dell'indennita' di esproprio.
 
Art. 2.
1. Per la realizzazione dei centri funzionali di cui al programma di potenziamento della rete di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico di cui all'articolo, il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e' autorizzato, previa intesa con la regione interessata, a trasferire al soggetto attuatore, individuato nella regione Basilicata, le risorse occorrenti, per la progettazione e per le realizzazioni che saranno via via disposte sulla base delle convenzioni di cui al comma successivo, a valere sulle disponibilita' di cui alle leggi n. 267/1998 e n. 365/2000, nel limite di lire 17 miliardi.
2. Le modalita' di attuazione, integrazione ed interconnessione degli interventi di cui al comma precedente, sono definite sulla base di apposite convenzioni sottoscritte tra le regioni, il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, il Dipartimento della protezione civile e la regione Basilicata.
3. Le somme di cui al comma 1, sono iscritte in apposito capitolo di bilancio della regione Basilicata. La medesima regione, quale soggetto attuatore degli interventi di cui al comma 1, trasmette al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, con cadenza trimestrale, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi programmati e su eventuali necessita' di rimodulazione.
 
Art. 3.
1. Entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche (GNDCI) e per esso il centro di ricerca interuniversitario in monitoraggio ambientale (CIMA) delle Universita' degli studi di Genova e della Basilicata, provvede alla stesura del progetto definitivo atto ad assicurare un'adeguata copertura del territorio nazionale tramite radar meteorologici, d'intesa con le regioni, rappresentate dal coordinamento interregionale dei servizi meteorologici (CISM), nonche' con il comitato tecnico di indirizzo e coordinamento per la realizzazione del programma di potenziamento delle rete di monitoraggio idropluviometrico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1998 e ricostituito con decreto del Ministro dell'ambiente in data 24 ottobre 2000.
2. Il progetto terra' in debita considerazione le installazioni oggi esistenti e quelle previste sul territorio nazionale e negli Stati confinanti e identifichera' le nuove installazioni da ritenere prioritarie, alle quali dare attuazione nel limite di spesa complessivo previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 365/2000, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi.
3. Il progetto definitivo, corredato dai documenti necessari all'indizione di gara pubblica per la fornitura, sara' trasmesso al Dipartimento della protezione civile ai fini dell'esecuzione della gara stessa. Il CIMA fornira' al Dipartimento della protezione civile assistenza specialistica in tutte le fasi di esecuzione della gara nonche' nelle fasi di alta sorveglianza, direzione lavori e collaudo delle strutture e del loro ottimale funzionamento. Per tutta la durata del periodo di progettazione, esecuzione della gara, realizzazione del sistema e gestione dello stesso per ventiquattro mesi a partire dalla data di positivo collaudo del sistema, il CIMA mettera' a disposizione del Dipartimento della protezione civile due unita' di personale specializzato.
4. Il CIMA, per le attivita' di cui sopra, potra' avvalersi di collaborazioni esterne acquisite anche presso laboratori o istituti scientifici italiani o stranieri qualificati nel settore.
5. Al relativo onere, fissato complessivamente in lire 2,4 miliardi, si provvede a valere sul finanziamento di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 365/2000, mediante la stipula di apposita convenzione tra il Dipartimento della protezione civile e il centro di ricerca interuniversitario di monitoraggio ambientale (CIMA).
 
Art. 4.
1. Alle regioni che dispongono di radar operativi qualificati ad essere integrati nella rete di copertura con radar meteorologici del territorio nazionale, sono trasferiti, a valere sui fondi di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 365/2000, lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, ai fini della manutenzione, gestione, innovazione tecnologica ed eventuali riallocazioni dei sistemi radar di loro proprieta.
2. Le modalita' di attuazione del piano degli interventi di cui al comma precedente sono definite sulla base di apposita convenzione sottoscritta tra le regioni e il dipartimento della protezione civile, sentito il CIMA.
3. Le somme di cui al comma 1, sono trasferite in apposito capitolo di bilancio delle regioni destinatarie. Le medesime regioni, quali soggetti attuatori degli interventi di cui al comma 1, trasmettono al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi medesimi.
 
Art. 5.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, si applicano agli ulteriori interventi urgenti di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, inclusi nel programma di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 267/1999 e agli artt. 6 e 7 della legge n. 365/2000, e successive modificazioni, ancorche' finanziati con fondi comunitari o di amministrazioni ed enti pubblici.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2001
Il Ministro: Bianco
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone