Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2001, n. 174
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti il trasporto ferroviario pubblico locale, l'accesso alla professione di autotrasportatore, nonche' i ricorsi amministrativi in materia di trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione previste dall'articolo 107, comma primo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Inserimento dell'articolo 1-bis nel decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 1987, n. 527

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis - 1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, per il relativo territorio, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari svolti sulla rete nazionale, che non costituiscono trasporto ferroviario di interesse nazionale o internazionale.
2. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto ferroviario internazionale e nazionale di media-lunga percorrenza caratterizzati da elevati standards qualitativi; sono considerati servizi di trasporto ferroviario internazionali i servizi che consentano il collegamento ferroviario dell'Italia con altri Paesi europei, ad esclusione dei servizi che superano i confini nazionali per brevi tratte.
3. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1999, n. 146, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacita' di infrastruttura da' priorita' ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilita' dei cittadini disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e le province di Trento e di Bolzano.
4. Per garantire comunque un buon livello di servizio pubblico provinciale, il Ministro dei trasporti e della navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato CE e sentito il gestore dell'infrastruttura, puo' concedere diritti speciali, su base non discriminatoria alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi di trasporto pubblico locale richiesti dalla provincia territorialmente interessata.
5. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio delle province di Trento e di Bolzano, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalle province autonome di Trento e di Bolzano mediante convenzione.
6. I servizi ferroviari di cui al comma 1 comprendono quelli in concessione, alla data di entrata in vigore del presente articolo, alla Trenitalia S.p.a., espressamente indicati nell'accordo di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le province di Trento e di Bolzano, nel quale saranno altresi' recepite, relativamente ai servizi che interessano il territorio di piu' regioni o province autonome, le intese di cui al comma 7.
7. Ai fini dell'accordo di programma di cui al comma 6, le province autonome, attraverso intese con le regioni interessate, individuano:
a) i servizi ferroviari che riguardano il territorio delle stesse province autonome e altre regioni viciniori.
b) la provincia autonoma o regione che provvede, anche per conto degli altri enti o regioni, alla stipula e alla gestione dei contratti di servizio relativi ai servizi di cui alla lettera a);
c) i criteri che regolano i rapporti programmatori, tecnico-organizzativi, economici e tariffari in relazione ai detti servizi ferroviari.
8. Relativamente ai servizi di cui al comma 6, le province autonome di Trento e di Bolzano subentrano allo Stato nel rapporto con Trenitalia S.p.a., e stipulano con la stessa societa' il relativo contratto di servizio con scadenza al 31 dicembre 2003, nel quale Trenitalia S.p.a., si impegnera' ad assicurare la consistenza e il livello di servizio in essere. Rimangono a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con le Ferrovie dello Stato S.p.a. nel periodo antecedente al predetto subentro, o comunque alle stesse conseguenti.
9. Successivamente alla data del 31 dicembre 2003 le province stipulano, nel rispetto della normativa comunitaria e di quella provinciale emanata nei limiti di cui all'articolo 8 dello statuto di autonomia, nuovi contratti di servizio con imprese ferroviarie da individuare secondo la normativa medesima.
10. Le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al riparto dei fondi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto per le regioni a statuto ordinario".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 31
agosto 1972, n. 670, (approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
Trentino-Alto Adige) e' stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 19
novembre 1987, n. 527, (norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
comunicazioni e trasporti di interesse provinciale) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1987,
n. 301;
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
il seguente :
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.
Nota all'art. 1:
- Per gli estremi del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, si veda nelle note
alle premesse.
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, (conferimento alle regioni ed
agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59) con le successive
modificazioni, e' il seguente:
"Art. 20 (Norme finanziarie). - 1. Ogni regione, in
relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'art. 16,
ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di
inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai
trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da
quelle trasferite ai sensi del presente decreto.
2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative
all'espletamento delle funzioni ad esse delegate, fatto
salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, nei modi e nei
tempi indicati nei successivi commi, ad esclusione di
quelle relative all'espletamento delle competenze di cui
all'art. 21, commi 1 e 2. Il trasferimento di risorse
dovra, in particolare, garantire l'attuale livello di
servizio, considerando anche il tasso di inflazione del
settore.
3. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni
amministrative di cui al presente decreto, salvo quelle di
cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a partire dal
1o gennaio 1998 e, per le ferrovie gia' in gestione
commissariale governativa, al momento del conferimento
delle funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 8 comma
2, lettera a).
4. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni
amministrative in materia di servizi regionali e locali
delle ferrovie dello Stato S.p.a. sono trasferite alle
regioni a decorrere dal lo giugno 1999.
5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono
individuate e ripartite con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
previa intesa con la conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni di bilancio.
6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono
annualmente regolati dalla legge finanziaria ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni.
7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione
dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione di concerto col Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
intesa con la conferenza unificata di cui all'art. 9 della
legge n. 59.
7-bis. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al
comma 7 sono rideterminati anche sulla base del volume dei
passeggeri trasportati e, per i servizi di cui all'art. 8,
dei risultati del monitoraggio ivi previsto".



 
Art. 2.
Disposizioni in materia di beni

1. Al comma l dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"sono comunque trasferiti alla provincia autonoma di Bolzano i beni immobili della linea ferroviaria Merano-Malles gia' di proprieta' della Suedbahn Aktiengesellschaft, ad eccezione dei beni gia' intavolati alla ferrovie dello Stato S.p.a. entro il 31 ottobre 2000. Il trasferimento e' effettuato ai sensi e nei termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 e successive modificazioni".



Note all'art. 2:
- Il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 2 - 1. Le linee ferroviarie secondarie, gestite
dall'ente ferrovie dello Stato, dichiarate non piu' utili
dal Ministro dei trasporti alla integrazione della rete
primaria nazionale, sono trasferite alla provincia nel cui
territorio si svolgono. Sono comunque trasferiti alla
provincia autonoma di Bolzano i beni immobili delle linea
ferroviaria Merano-Malles gia' di proprieta' della Suedbahn
Aktiengesellschaft, ad eccezione dei beni gia' intavolati
alla ferrovie dello Stato S.p.a. entro il 31 ottobre 2000.
Il trasferimento e' effettuato ai sensi e nei termini del
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n.
115, e successive modificazioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
1973, n. 115, (norme di attuazione dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle
provincie autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e
patrimonio dello Stato e della Regione) e' stato pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 aprile
1973, n. 101;



 
Art. 3. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,
n. 115

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"lo Stato e' esonerato, anche ai fini dell'intavolazione ai sensi delle disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene, nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale".



Note all'art. 3:
- Per gli estremi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, si vede nelle note
all'art. 2.
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 14. - 1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed
adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto
sono esenti da ogni diritto e tributo.
2. Lo Stato e' esonerato, anche ai fini
dell'intavolazione ai sensi delle disposizioni del regio
decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni,
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al
diritto sul bene, nonche' alla regolarita' urbanistica e a
quella fiscale producendo apposita dichiarazione di
titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e
fiscale".
- Il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (disposizioni
relative ai libri fondiari nei territori delle nuove
provincie) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
18 aprile 1929, n. 91.



 
Art. 4. Disposizioni in materia di archivi e documenti degli uffici statali
inerenti le competenze delle province in materia di trasporti

1. Gli archivi e i documenti degli uffici statali inerenti le funzioni spettanti alle province in materia di trasporti ferroviari di interesse provinciale sono consegnati alle province stesse con le modalita' previste dall'art. 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
2. Agli atti, contratti, formalita' ed adempimenti previsti dal presente decreto si applica quanto disposto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dei commi primo e secondo
dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1974, n. 381, (norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di
urbanistica ed opere pubbliche).
"Art. 30. - Gli archivi ed i documenti degli uffici
statali di cui al precedente art. 27, vengono consegnati
alla provincia cui l'ufficio viene trasferito. La consegna
avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti
gli atti inerenti alle funzioni spettanti alle province
nelle materie di cui al presente decreto.
Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la
restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che
fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie
attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora
l'originale sia contemporaneamente necessario alla
provincia".
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, come modificato
dal presente decreto, e' riportato nelle note all'art. 3.



 
Art. 5. Delega di funzioni in materia di accesso alla professione di
trasportatore

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", ivi compresa la nomina dei comitati provinciali di cui al comma seguente";
b) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"4-bis. E' altresi' delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento al rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni relative allo svolgimento dell'esame di idoneita' per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ivi compresa la nomina della commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneita' ed il rilascio del relativo attestato.".



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' delegato alle province di Trento e di
Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle
funzioni amministrative statali concernenti gli albi
provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi
di cui agli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n.
298, ivi compresa la nomina dei comitati provinciali di cui
al comma seguente.
2. Nelle province di Trento e di Bolzano i comitati
provinciali per l'albo esercitano anche le funzioni dei
comitati regionali e sono presieduti dall'assessore ai
trasporti della provincia, che sostituisce il componente di
cui alla lettera c), primo comma, dell'art. 4 della legge
6 giugno 1974, n. 298.
3. Nelle stesse province il componente di cui alla
lettera b), primo comma, della commissione per le licenze
previste dall'art. 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e'
sostituito da un funzionario dell'assessore ai trasporti
della provincia competente per territorio, designato
dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione
di cui alla lettera f) dello stesso articolo.
4. Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma
dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e'
sostituito dal riferimento alle province competenti per
territorio.
4-bis. E' altresi' delegato alle province autonome di
Trento e di Bolzano, con riferimento al rispettivo
territorio, l'esercizio delle funzioni relative allo
svolgimento dell'esame di idoneita' per l'accesso alla
professione di trasportatore di viaggiatori e merci su
strada nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali, ivi compresa la nomina della commissione
d'esame per l'accertamento dell'idoneita' ed il rilascio
del relativo attestato".



 
Art. 6.
Disposizioni in materia di ricorsi amministrativi

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. E' delegata alle Province la definizione dei ricorsi amministrativi concernenti atti e provvedimenti delle province medesime, relativi alle funzioni ad esse trasferite o delegate ai sensi del presente decreto";
"1-ter. E' delegata altresi' alle medesime province la definizione dei ricorsi previsti dal Codice della Strada:
a) avverso il giudizio delle commissioni mediche locali istituite dalle province, concernente l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti per il conseguimento della patente di guida o in relazione alla sua revisione, revoca o sospensione;
b) avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di guida adottati dagli uffici delle province.";
"1-quater. Ove il ricorso riguardi l'accertamento del possesso dei requisiti fisici o psichici previsti dal Codice della Strada per il conseguimento o il mantenimento della patente di guida ovvero provvedimenti aventi quale presupposto l'accertamento medesimo, il competente organo provinciale decide sentita una specifica commissione medica costituita presso la provincia.";
"1-quinquies. Le disposizioni di cui ai due precedenti commi hanno effetto dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale che disciplina la costituzione e il funzionamento della commissione medica di cui al precedente comma.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione
Visco, Ministro del tesoro del bilancio
e della programmazione economica
Del turco, Ministro delle finanze
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Fassino



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 9. - 1. Sono esercitate dalle Province le
funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e
di tutela, concernenti le materie di cui al presente
decreto gia' spettanti agli organi centrali e periferici
dello Stato e alla Regione in ordine agli enti ed alle
istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle
province.
"1-bis. E' delegata alle province la definizione dei
ricorsi amministrativi concernenti atti e provvedimenti
delle province medesime, relativi alle funzioni ad esse
trasferite o delegate ai sensi del presente decreto .
"1-ter. E' delegata altresi' alle medesime province la
definizione dei ricorsi previsti dal codice della strada :
a) avverso il giudizio delle commissioni mediche
locali istituite dalle province, concernente l'accertamento
del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti per
il conseguimento della patente di guida o in relazione alla
sua revisione, revoca o sospensione;
b) avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca
della patente di guida adottati dagli uffici delle
province;
"1-quater. Ove il ricorso riguardi l'accertamento del
possesso dei requisiti fisici o psichici previsti dal
codice della strada per il conseguimento o il mantenimento
della patente di guida ovvero provvedimenti aventi quale
presupposto l'accertamento medesimo, il competente organo
provinciale decide sentita una specifica commissione medica
costituita presso la provincia ;
"1-quinquies. Le disposizioni di cui ai due precedenti
commi hanno effetto dalla data di entrata in vigore della
normativa provinciale che disciplina la costituzione e il
funzionamento della commissione medica di cui al precedente
comma ".



 
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