Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 175
Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 2 e del 16 febbraio 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
secondo quanto emerso dal resoconto della seduta del 9 febbraio
2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espresso in data 7 marzo 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Dipartimenti del Ministero

1. Il Ministero delle attivita' produttive, di seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento per le imprese;
b) Dipartimento per l'internazionalizzazione;
c) Dipartimento per le reti;
d) Dipartimento per il mercato.



A V V E R T E N Z A

I presenti regolamenti sono pubblicati, per motivi di
massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 1986, n. 217.
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 5 giugno 2001 si procedera' alla
ripubblicazione del testo dei presenti regolamenti
corredati delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092.



 
Art. 2.
Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti

1. E' istituita la conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attivita' dei Dipartimenti del Ministero e puo' formulare al Ministro delle attivita' produttive, di seguito denominato "Ministro", proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane ed al coordinamento delle attivita' informatiche.
 
Art. 3.
Dipartimento per le imprese

1. Il Dipartimento per le imprese ha competenza in materia di competitivita' e sviluppo dei settori produttivi e dell'impresa anche con riferimento al riequilibrio territoriale del sistema produttivo ed alla coesione economica, sulla base della programmazione degli indirizzi fissata dal CIPE, ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi;
b) definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale, dell'entita' e dell'efficienza della rete distributiva;
c) sviluppo e vigilanza della cooperazione;
d) tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agroindustriali, sostegno alla commercializzazione dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica;
e) definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del settore turistico; coordinamento delle attivita' statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
f) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attivita' produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata e per la cantieristica navale e l'autotrasporto;
g) gestione delle misure di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in attuazione delle politiche di coesione, ivi comprese quelle relative ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata, per le parti inerenti agli interventi a favore delle attivita' produttive e per lo sviluppo delle rispettive infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse;
h) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorita' nazionali, internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e marchi d'impresa;
i) determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attivita' sanitarie o ospedaliere, nonche' dei prodotti alimentari;
j) promozione e diffusione dei sistemi di qualita' aziendale e dei prodotti;
k) rapporti con soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' attinenti alla competitivita' del sistema imprenditoriale ed allo sviluppo produttivo.
2. Il Dipartimento esercita inoltre i compiti di vigilanza sull'Agenzia per la proprieta' industriale.
 
Art. 4.
Dipartimento per l'internazionalizzazione

1. Il Dipartimento per l'internazionalizzazione ha competenza nel settore del commercio estero e dell'internazionalizzazione del sistema economico italiano, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) indirizzi di politica commerciale verso l'estero; disciplina degli scambi con i Paesi terzi; elaborazione, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali nei settori di competenza;
b) rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza;
c) collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal Ministero degli affari esteri;
d) coordinamento delle attivita' per la politica commerciale con l'estero previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
e) rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di promozione degli scambi con l'estero;
f) incentivazione e sostegno delle iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle attivita' produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia;
g) vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero;
h) vigilanza del credito all'esportazione e sull'assicurazione al credito all'esportazione, curando a tal fine i necessari rapporti in sede nazionale ed internazionale;
i) investimenti esteri in Italia;
j) esercizio dei diritti di azionista nelle societa' a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
k) rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione;
l) tutela della produzione italiana all'estero;
m) promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nell'ambito dell'internazionalizzazione delle imprese.
 
Art. 5
Dipartimento per le reti

1. Il Dipartimento per le reti ha competenza in materia di promozione, competitivita, sviluppo e miglioramento qualitativo delle reti dell'energia, delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) supporto alla definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria; b) disciplina dei settori della produzione, trasporto e distribuzione
di energia elettrica e di gas naturale; c) definizione di politiche e misure nei settori della produzione,
raffinazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di petrolio e
prodotti petroliferi; d) elaborazione di politiche ed azioni nel campo delle energie
rinnovabili e del risparmio energetico; e) politiche nel settore delle comunicazioni, piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento
internazionale; f) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata e
telecomunicazioni; g) rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze,
verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle
telecomunicazioni; h) coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative
nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e
l'implementazione dei nuovi standard; i) stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare
riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti
innovativi e con tecniche interattive delle produzioni
tradizionali; l) rilascio delle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei
servizi postali.
 
Art. 6.
Dipartimento per il mercato

1. Il Dipartimento per il mercato ha competenza nel settore delle politiche per il funzionamento e la trasparenza del mercato. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari;
b) armonizzazione del mercato e monitoraggio dei prezzi;
c) metrologia legale;
d) sicurezza dei prodotti;
e) vigilanza sulla osservanza delle normative nel settore postale e delle telecomunicazioni;
f) regolamentazione dei settori postali, delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, salve le competenze attribuite all'Autorita' per le garanzie nelle telecomunicazioni, convenzioni, contratti di programma di servizio di settore, emissione delle carte valori;
g) vigilanza sul rispetto degli obblighi di servizio universale del settore postale;
h) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici;
i) adeguamento periodico del servizio universale per i settori postali e delle telecomunicazioni.
2. Il Dipartimento esercita i compiti di vigilanza sull'Agenzia per la normativa e i controlli tecnici. Inoltre il Dipartimento svolge le funzioni relative alla organizzazione e gestione dei servizi comuni o interdipartimentali del Ministero.
 
Art. 7.
Direzioni del Dipartimento per le imprese

1. Il Dipartimento per le imprese e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita;
b) Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
c) Direzione generale per il turismo;
d) Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi;
e) Direzione generale per gli enti cooperativi.
2. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti il settore industriale, e dell'artigianato, ed elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitivita' del sistema produttivo;
b) coordinamento della politica industriale, con specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi internazionali;
c) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore industriale, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
d) vigilanza sulle Stazioni sperimentali per l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili;
e) rapporti con le societa' e gli istituti operanti in materia di promozione industriale, vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale;
f) aspetti industriali relativi alla partecipazione italiana al Patto atlantico ed all'UEO; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della Difesa; rapporti con le altre amministrazioni e gli organismi internazionali per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiale e prodotti di impiego militare e duale;
g) definizione ed attuazione di iniziative per la regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; esercizio delle funzioni di gestione amministrativa e di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
h) problemi industriali connessi al programma di riordino delle partecipazioni statali; esercizio delle competenze in materia di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialita, d'intesa con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica;
i) funzioni relative al settore agroindustriale di cui all'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
j) analisi dello stato dei settori merceologici ed elaborazione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli stessi;
k) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorita' internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e per marchi di impresa;
l) attivita' di supporto e di segreteria della Commissione centrale dei ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio-decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni;
m) vigilanza sull'Agenzia per la proprieta' industriale;
n) approvazione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti industriali; elaborazione di indirizzi all'Agenzia per le normative e i controlli tecnici in materia di determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali e di promozione e diffusione dei sistemi di qualita' aziendale e dei prodotti per i profili di competenza;
o) attivita' connesse alla promozione ed allo sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit;
p) politiche di sviluppo dell'innovazione tecnologica e dell'alta tecnologia nei settori produttivi con particolare riferimento alle azioni di sostegno in favore delle industrie operanti nei settori dell'aerospazio, della Difesa ed in quelle tecnologicamente avanzate ed ad alto valore strategico.
3. Presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' opera il nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
4. La Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) valutazione degli effetti sul sistema delle imprese degli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale; relativi interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali correttivi, in rapporto con le Direzioni generali di settore;
b) elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle funzioni di incentivazioni alle imprese conferite alle regioni e relativo monitoraggio;
c) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi al sistema industriale ivi inclusi quelli per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo precompetitivo;
d) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi nel settore energetico ed in quello minerario ivi inclusi quelli riferiti alla ricerca ed agli investimenti minerari in Italia ed all'estero;
e) esercizio delle competenze statali in materia di agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i mercati agro-alimentari;
f) interventi finalizzati alla razionalizzazione ed all'ammodernamento di comparti produttivi;
g) interventi volti allo sviluppo economico di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali;
h) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attivita' produttive e per le rispettive infrastrutture ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse e dell'attuazione di politiche di coesione, ivi compresi gli interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;
i) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per le zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
j) iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea.
k) direttive, vigilanza e controllo sulle attivita' di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a Sviluppo Italia e ad altri soggetti pubblici e privati sulla base di norme o di convenzioni, ferme le competenze degli altri ministeri nei rispettivi ambiti.
5. La Direzione generale per il turismo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonche' attivita' finalizzate alla predisposizione ed al monitoraggio delle connesse linee guida;
b) coordinamento intersettoriale delle attivita' statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
c) partecipazione alle attivita' delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e attivita' finalizzate alla realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia;
d) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie ed all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie;
e) attivita' finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;
f) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonche' elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitivita' del sistema stesso;
g) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
h) vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), sul Club alpino italiano (CAI), sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sugli Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL.);
i) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilita, stato di salute, eta' avanzata;
l) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici;
m) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse;
n) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici.
6. La Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) rapporti con l'Unione europea nel settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonche' rapporti con le regioni per le materie di competenza delle stesse nel settore terziario;
b) studi economici e monitoraggio sul settore commerciale e disciplina del commercio, ivi comprese la vendita di prodotti editoriali, le attivita' ausiliarie del commercio e le istituzioni per il deposito di merci;
c) attivita' di monitoraggio e di sviluppo delle nuove forme di commercializzazione;
d) attivita' fieristiche, inclusi il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario ufficiale fieristico ed i rapporti con le regioni;
e) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore del commercio, in collegamento con la Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese;
f) attuazione della normativa in materia di registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio; attivita' di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
g) contenzioso ed attivita' di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
h) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio; esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali; monitoraggio della gestione delle risorse degli stessi; cura dei rapporti con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della stesura della relazione al Parlamento;
i) attivita' delle societa' fiduciarie e di revisione;
j) studi sull'attivita' assicurativa e vigilanza sulla CONSAP S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici);
k) provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di liquidazione coatta amministrativa, nonche' provvedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative in materia assicurativa, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
7. La direzione generale per gli enti cooperativi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) legislazione e studio sulla cooperazione e sulla mutualita' e conseguenti rapporti con gli organismi europei ed internazionali;
b) promozione e sviluppo della cooperazione e riscossione dei relativi contributi;
c) vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative e riscossione dei contributi per le ispezioni;
d) vigilanza sulle procedure derivanti dai provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti delle societa' cooperative;
e) rilevazione degli aspetti socioeconomici della cooperazione e rapporti con l'Istat;
f) tenuta dello schedario generale della cooperazione;
g) supporto e segreteria tecnico-operativa alla Commissione centrale per le cooperative;
h) tenuta dell'albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi;
i) rapporti con gli uffici territoriali del Governo in relazione all'attivita' di vigilanza ed al registro prefettizio delle cooperative.
 
Art. 8.
Direzioni del Dipartimento per l'internazionalizzazione

1. Il Dipartimento per l'internazionalizzazione e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per la politica commerciale;
b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;
c) Direzione generale per la promozione degli scambi.
2. La Direzione generale per la politica commerciale cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) analisi e studio di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale;
b) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali in materia commerciale con particolare riferimento all'OMC e all'OCSE e all'UNCTAD;
c) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea;
d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi economico-commerciali con i Paesi terzi;
e) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali in materia di collaborazione economica nonche' gestione dei relativi organismi di consultazione bilaterale, in raccordo con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e con la Direzione generale per la promozione per le materie di rispettiva competenza;
f) istruzione e cura nelle competenti sedi comunitarie di iniziative di tutela della produzione italiana all'estero e salvaguardia commerciale;
g) gestione degli scambi e rilascio delle conseguenti autorizzazioni, certificati e titoli di importazione e di esportazione, nonche' applicazione delle sanzioni amministrative.
3. La direzione generale per le politiche di internazionalizzazione cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) attivita' di sostegno alla definizione dell'indirizzo strategico delle politiche di internazionalizzazione;
b) attivita' di segreteria generale e di supporto tecnico-istruttorio nelle materie di competenza della V Commissione CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;
c) attivita' di segreteria generale e di supporto tecnico-istruttorio della Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita con decreto del Ministro del commercio estero del 29 febbraio 2000, n. 137;
d) preparazione delle riunioni di coordinamento, presiedute dal Ministro, fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti e direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a., di INFORMEST, del soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e della SACE;
e) collaborazione con il Ministero degli affari esteri, in particolare modo in materia di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, in raccordo con la direzione generale per la promozione e con la direzione generale per la politica commerciale;
f) elaborazione di indirizzi strategici circa l'utilizzo dei fondi strutturali per l'internazionalizzazione delle imprese, in raccordo con la direzione generale per la promozione degli scambi;
g) partecipazione al Punto nazionale di contatto previsto dalle linee guida OCSE per le imprese multinazionali;
h) attivita' di indirizzo per la promozione e la diffusione territoriale degli sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia di internazionalizzazione;
i) elaborazione di indirizzi e proposte e conseguente partecipazione nelle sedi internazionali competenti in materia di credito all'esportazione e sull'assicurazione del credito all'esportazione, assicurando l'adeguato raccordo con la direzione generale per la politica commerciale;
j) esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza nelle materie del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione, curando a tal fine i necessari rapporti con l'Istituto per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);
k) esercizio dei diritti di azionista nelle societa' a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
l) elaborazione degli indirizzi strategici finalizzati alla promozione degli investimenti esteri in Italia e partecipazione nelle sedi comunitarie e multilaterali alla definizione degli accordi in materia di investimenti diretti esteri;
m) studi, ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;
n) attivita' di indirizzo strategico e segreteria tecnica dell'Osservatorio economico previsto dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304.
o) predisposizione, in raccordo con la direzione generale per la promozione degli scambi, della relazione annuale al Parlamento sull'attivita' svolta dalla SIMEST.
4. La Direzione generale per la promozione degli scambi cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) gestione degli incentivi, ivi compresi quelli comunitari, a sostegno dell'internazionalizzazione ed elaborazione della relativa disciplina, in raccordo con i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di promozione degli scambi e di supporto all'internazionalizzazione;
b) sviluppo e coordinamento delle attivita' promozionali e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, assicurando la necessaria sinergia con le iniziative promozionali della direzione generale per il turismo, delle regioni, delle associazioni di categoria, delle camere di commercio e del sistema fieristico, anche sulla base di specifici accordi ed intese;
c) elaborazione delle linee direttrici dell'attivita' dell'ICE in collaborazione con la direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;
d) approvazione del piano di attivita' dell'ICE, autorizzazione dei programmi, delle iniziative promozionali previste e delle relative variazioni, esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche previste dalla legge n. 68/1997, sull'attivita' dell'ICE e relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE;
e) coordinamento delle azioni promozionali relative alla formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione;
f) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della Direzione;
g) negoziazione degli accordi relativi alla costituzione degli sportelli unici per le imprese e gli operatori di cui all'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e svolgimento delle attivita' gestionali di competenza del Ministero;
h) rapporti con l'Unione delle camere di commercio per il coordinamento delle attivita' relative al commercio estero;
i) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di regolamentazione delle camere di commercio italiane all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi della legge 1o luglio 1970, n. 518, e relative norme applicative;
j) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di disciplina delle camere di commercio italo-straniere di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
k) coordinamento delle missioni economico-commerciali del Ministero;
l) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia e loro gestione;
m) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali.
5. Restano comunque salve le competenze del Ministero degli affari esteri.
 
Art. 9
Direzioni del Dipartimento per le reti

1. Il Dipartimento per le reti e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie; b) Direzione generale per le comunicazioni elettroniche e la gestione
delle frequenze; c) Direzione generale per i servizi di comunicazione; d) Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e
dell'informazione.
2. La Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) elaborazione delle linee di politica energetica e mineraria di
rilievo nazionale e attivita' connesse agli interventi di
programmazione nazionale e regionale nei settori energetico e
minerario, ivi compresi quelli in materia di fonti rinnovabili e
risparmio energetico e quelli di metanizzazione del Mezzogiorno; b) rapporti con le regioni, l'Unione europea e le altre
organizzazioni internazionali nei settori energetico e minerario; c) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale
delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del
carbone o di altri combustibili, del nucleare, dell'energia
elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, ivi
comprese le funzioni amministrative concernenti la costruzione e
l'esercizio delle reti per il trasporto di energia elettrica con
tensione superiore ai 150 KV; d) elaborazione ed attuazione delle norme di recepimento della
disciplina europea in materia energetica e mineraria e, in
particolare, delle direttive relative al mercato interno
dell'energia e alla sua liberalizzazione; e) determinazioni in materia di importazione, esportazione e
stoccaggio di energia; f) determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche
dell'energia prodotta, distribuita e consumata; g) adempimenti in materia di scorte energetiche obbligatorie,
gestione e coordinamento delle iniziative nei casi di emergenza
energetica; h) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale
delle leggi afferenti il settore minerario e rapporti con le
regioni per il settore delle cave e torbiere e delle sorgenti e
captazioni di acque minerali e termali; i) attivita' connesse alla sicurezza degli impianti energetici e
minerari ad elevato rischio ambientale ed elaborazione di
normative tecniche connesse ad attivita' energetiche e minerarie; j) sviluppo e promozione di tecnologie e processi produttivi
ambientalmente compatibili nel settore energetico e minerario ed
elaborazione delle relative norme tecniche, anche mediante accordi
di programma con altre amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti
di ricerca; k) attuazione, monitoraggio e coordinamento del processo di
razionalizzazione e liberalizzazione del sistema di distribuzione
dei carburanti; sorveglianza e controllo in materia di logistica
del trasporto e dello stoccaggio dei prodotti energetici, con
conseguente segnalazione di eventuali distorsioni al Ministro ai
fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse all'Autorita' garante
per la concorrenza ed il mercato; l) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel
settore dell'uso razionale di energia e minerario; m) vigilanza sull'attivita' dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA) e, per quanto di competenza,
sull'attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare; n) indirizzi e direttive alle societa' gestore della rete di
trasporto nazionale, gestore del mercato elettrico, acquirente
unico e a quella di gestione degli impianti nucleari nonche'
rapporti con le imprese concessionarie di servizi pubblici nei
settori dell'energia elettrica e del gas; o) coordinamento della politica energetica, in particolare per gli
aspetti di collaborazione con le altre amministrazioni e con
l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas; p) indirizzo, coordinamento e supporto agli enti territoriali per
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia e
risorse minerarie ad essi attribuite, nonche' per l'attuazione di
programmi locali su tematiche energetiche; q) rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici
in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione
energetica e mineraria e al coordinamento con le regioni e gli
enti locali; r) attuazione per la parte di competenza statale delle norme di
polizia delle miniere e delle cave; s) adempimenti in materia di ricerca mineraria di base; inventario
delle risorse geotermiche; dichiarazione, sentite le regioni
interessate, delle aree indiziate di minerale; promozione della
ricerca mineraria all'estero; t) sperimentazioni e controlli su minerali energetici ed in genere in
materia mineraria e petrografica; riconoscimento dell'idoneita' di
prodotti esplodenti per uso estrattivo.
3. Presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie opera la segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 241, ed all'articolo 3, comma 15, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
4. La Direzione generale per le comunicazioni elettroniche e la gestione delle frequenze svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) analisi e studi circa le prospettive di evoluzione sul piano
nazionale ed internazionale dei settori delle comunicazioni
elettroniche, con particolare riguardo alla determinazione delle
necessita' di risorse spettrali; b) partecipazione alle organizzazioni internazionali per quanto
attiene le problematiche inerenti la pianificazione e la gestione
delle frequenze; c) preparazione delle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni; d) predisposizione e adozione del Piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e relativo aggiornamento; e) collaborazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
alla predisposizione dei piani nazionali di assegnazione delle
frequenze; f) coordinamento degli interventi in materia di interferenze
elettriche e radioelettriche, anche su segnalazione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni; approvazione dei prospetti
tecnici relativi agli impianti di radiodiffusione e relativi
collegamenti e di telecomunicazioni ad uso privato; g) tenuta e gestione del Registro nazionale delle frequenze; h) elaborazione delle norme per l'impiego delle risorse dello spettro
e dell'orbita geostazionaria ai fini della loro ottimizzazione; i) applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica delle
frequenze delle stazioni dei servizi di Terra e spaziali, previste
dal Regolamento delle radiocomunicazioni e dagli accordi
internazionali; j) controllo internazionale delle emissioni radioelettriche
attraverso il dipendente centro di controllo; k) coordinamento dell'attivita' del controllo nazionale delle
emissioni; l) verifica della rispondenza ai requisiti essenziali degli apparati
radioelettrici ai fini della loro immissione sul mercato e della
loro utilizzazione nel territorio nazionale; m) elaborazione della disciplina tecnica delle stazioni dei servizi
radioelettrici.
5. La Direzione generale per i servizi di comunicazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni alle
emittenti radiotelevisive private e adozione dei relativi
disciplinari, su proposta dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni; b) attuazione della convenzione e del contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo; c) rilascio delle licenze e delle autorizzazioni nel settore delle
telecomunicazioni e postale; d) verifica della corretta applicazione degli obblighi di servizio
universale nel settore delle telecomunicazioni, anche con
riferimento ai piani di sviluppo ed esecutivi dei titolari di
concessioni e di licenze; e) adempimenti in materia di canoni e contributi nei settori delle
telecomunicazioni, della radiodiffusione e postale; f) adempimenti in materia di stampa, editoria e produzioni
multimediali, con particolare riguardo alle iniziative volte alla
trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive
delle produzioni tradizionali; g) agevolazioni, sovvenzioni, contributi, incentivi e benefici per
l'editoria e per le emittenti radiotelevisive; h) azioni mirate allo sviluppo della societa' dell'informazione.
6. Presso la direzione generale operano il Consiglio superiore delle comunicazioni e il Forum permanente delle comunicazioni.
7. La direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) indirizzo e coordinamento della ricerca applicata per le
tecnologie innovative e per l'adozione e l'utilizzazione di nuove
normative e standard tecnici nei settori delle telecomunicazioni,
della telematica e dell'informatica; b) partecipazione alle attivita' di potenziamento degli organismi di
normativa tecnica nazionale ed internazionale nei settori di
competenza; c) indirizzo e sorveglianza delle attivita' di accreditamento,
certificazione ed omologazione; d) cooperazione a livello internazionale per lo sviluppo di
tecnologie avanzate nel settore di competenza; e) promozione in ambito nazionale della ricerca applicata al fine di
sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuovi servizi nel
campo delle comunicazioni, della telematica e dell'informatica; f) trattazione delle commesse e degli affari relativi al Patto
atlantico e dell'UEO nei settori di competenza; g) ricognizione delle risorse di reti e di servizi di
telecomunicazioni, di telematica e di informatica; h) indirizzo e sorveglianza delle attivita' di formazione e
addestramento professionale e cura dei rapporti con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nei settori di
competenza; i) coordinamento e gestione dei programmi europei nel campo della
ricerca applicata di settore; j) indirizzo e vigilanza sull'attivita' della Scuola superiore di
specializzazione in telecomunicazioni.
 
Art. 10
Direzioni del Dipartimento per il mercato

1. Il Dipartimento per il mercato e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela
dei consumatori; b) Direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei
servizi postali e di telecomunicazioni; c) Direzione generale per i servizi interni.
2. La Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione degli interessi e dei diritti dei consumatori e
connessi rapporti con l'Unione europea, gli altri organismi
internazionali, le regioni, gli enti locali e le camere di
commercio; b) proposte ed elaborazioni di politiche e normative, nonche' studi e
ricerche, in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; c) attivita' di supporto e segreteria tecnico organizzativa del
Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, e tenuta
dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di
cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281; d) segnalazioni e proposte al Ministro ai fini dei rapporti con
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con
particolare riferimento a quelli in materia di tutela
dell'informazione del consumatore con riguardo ai messaggi
pubblicitari, nonche' rapporti con altre autorita' indipendenti,
per i profili concernenti la tutela dei consumatori e degli
utenti; e) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di
scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione
dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche
ai fini di osservazione circa l'andamento delle dinamiche
inflattive, con conseguenti segnalazioni delle anomalie e
distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni
stesse alle Autorita' con poteri di intervento sul mercato; f) attivita' amministrativa di controllo e vigilanza, relativamente
alle manifestazioni a premio di cui all'articolo 19, comma 4,
lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449; g) proposte ed elaborazioni di norme nel campo della metrologia
legale e connessi rapporti con l'Unione europea e con gli
organismi internazionali competenti in materia di pesi e misure; h) indirizzi e coordinamento dei servizi metrici e del saggio dei
metalli preziosi e relativi rapporti con le camere di commercio; i) direttive generali in tema di normativa tecnica e conformita'
strumenti di misura e di emissibilita' di monete e metalli
preziosi; j) proposte ed elaborazione di norme in materia di sicurezza dei
prodotti destinati al consumatore; k) coordinamento delle attivita' amministrative e di informazione
previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, e
conseguenti rapporti con l'Unione europea; l) vigilanza sull'Agenzia per le normative e i controlli tecnici.
3. La direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi postali e di telecomunicazioni svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione di studi circa le prospettive di evoluzione del settore
postale; b) redazione dei provvedimenti di regolamentazione per il settore
delle comunicazioni, partecipando ai lavori dell'Unione europea; c) espletamento delle funzioni di Autorita' di regolazione del
settore postale ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261; d) partecipazione ai lavori ed alle attivita' internazionali
relativamente ai settori di propria competenza; e) conduzione di studi ed elaborazione di proposte in ordine
all'adeguamento periodico del servizio universale sia per i
servizi postali che per quelli di telecomunicazioni; f) predisposizione del contratto di programma con il fornitore del
servizio postale universale; g) definizione dei livelli di qualita' del servizio postale
universale; h) definizione della carta della qualita' dei servizi postali; i) effettuazione, anche attraverso soggetti terzi, della verifica
della qualita' del servizio postale universale e del rispetto
degli inerenti obblighi; j) espletamento degli adempimenti per l'applicazione della normativa
comunitaria in materia di apparati radio e di apparati terminali
di telecomunicazioni; k) trattazione del contenzioso interno ed internazionale per i
settori di propria competenza; l) esercizio e coordinamento dell'attivita' ispettiva, di vigilanza e
di controllo per i settori di propria competenza e cura dei
rapporti con la polizia postale e delle comunicazioni; m) esercizio delle attivita' inerenti all'emissione delle carte
valori postali ed alla politica filatelica; n) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici; o) gestione del Museo storico delle poste e delle telecomunicazioni e
della Biblioteca e del Centro documentazione.
4. La Direzione generale per i servizi interni cura gli affari generali per il dipartimento per il mercato e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri dipartimenti in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza dei capi dipartimento. In particolare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) assunzioni, carriera e posizioni di stato del personale del
Ministero; b) trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza; c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione
dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di
semplificazione delle procedure; d) coordinamento delle attivita' di formazione del personale del
Ministero; e) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a piu'
centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del
Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture
e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale
opportunita'; f) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione
sindacale decentrata, nonche' all'attivita' del responsabile dei
sistemi informativi automatizzati, del responsabile dei servizi di
prevenzione e sicurezza del lavoro, nonche' all'attivita' di
relazioni con il pubblico; g) gestione dei beni e predisposizione degli atti concernenti lo
stato di previsione della spesa del Ministero.
5. La Direzione generale per i servizi interni assicura altresi' le attivita' di supporto e di segreteria necessarie al funzionamento della Conferenza dei capi dei dipartimenti.
 
Art. 11.
Articolazione delle unita' dirigenziali non generali

1. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti.
 
Art. 12.
Ruolo del personale e dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del Ministero, ivi compreso il personale delle Agenzie vigilate dal medesimo Ministero, sono determinate in conformita' dell'allegata tabella A nel rispetto del criterio di assicurare l'invarianza della spesa di personale. A decorrere dalla data di avvio dell'attivita' delle predette Agenzie, ovvero dalla stessa data di entrata in vigore del presente regolamento, se successiva, le dotazioni organiche di cui alla tabella A sono automaticamente ridotte in misura corrispondente ai contingenti di personale per tali Agenzie individuati nei relativi regolamenti di organizzazione.
2. Con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' determinata o modificata la ripartizione del personale nei diversi profili professionali. La dotazione organica del personale dirigenziale indicata nella tabella A costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, limite agli incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo Ministero.
3. Nell'ambito delle dotazioni organiche di cui al comma 1, costituite dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei Ministeri soppressi nonche' dai contingenti di cui al comma 6, la consistenza organica del personale appartenente alle ex qualifiche funzionali del soppresso Ministero del commercio con l'estero gia' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1996 e' rimodulata, in conformita' all'allegata tabella B, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, anche al fine di renderla coerente con il nuovo ordinamento professionale del comparto dei Ministeri.
4. La dotazione organica del Ministero e' ridotta in misura corrispondente a quella prevista per il Ministero, del commercio con l'estero dai provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
5. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale dei Ministeri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, nonche' il personale di cui al successivo comma 6. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza e' fatta comunque salva la possibilita, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti e tenendo conto delle specifiche professionalita, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei Ministeri soppressi.
6. Nelle dotazioni organiche di cui al comma 1 sono compresi anche i contingenti di personale di cui alle allegate tabelle C e D trasferiti al Ministero delle attivita' produttive per l'esercizio di competenze gia' spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con corrispondente riduzione delle relative dotazioni organiche. L'individuazione del personale trasferito e' effettuata con decreti del Ministro delle attivita' produttive, adottati di concerto con il Ministro competente, di norma nell'ambito del personale in servizio negli uffici che esercitavano le competenze trasferite.
7. Con le modalita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' avviata la omogeneizzazione delle indennita' di amministrazione corrisposte al personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel Ministero delle attivita' produttive.
8. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.
 
Art. 13. Disposizioni transitorie in materia di uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle attivita' produttive

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, i predetti uffici sono disciplinati, nell'ordine, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato o da quello del Ministro delle comunicazioni o, in mancanza, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero, se in vigore, ovvero dalle disposizioni del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100.
 
Art. 14.
Attivita' a Milano e a Palermo

1. Sulla base di apposite intese tra il Ministero delle attivita' produttive e l'Istituto per il commercio estero nonche' la camera di commercio di Milano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, sono definite le modalita' organizzative per l'utilizzazione di un'idonea sede rappresentativa occorrente per l'esercizio a Milano delle attivita' del Ministro delle attivita' produttive, dei Sottosegretari di Stato e del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
2. Il Segretariato del Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo ha sede in Palermo. Sulla base di intese realizzate ai sensi del comma 1, il Ministro si avvale della sede del Segretariato per l'esercizio a Palermo delle attivita' indicate nel citato comma 1.
 
Art. 15.
Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 12, comma 1, ciascun Dipartimento e ciascun ufficio dirigenziale generale operera' avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
2. Fino alla data dell'assunzione delle funzioni da parte dell'Agenzia per la proprieta' industriale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti in materia di brevetti, modelli e marchi, gia' di spettanza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono esercitate, nell'ambito del dipartimento per le imprese, dalla direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita.
3. Fino alla data dell'assunzione delle funzioni da parte dell'Agenzia per le normative e i controlli tecnici di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti dell'Agenzia, gia' di spettanza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono esercitate, nell'ambito del dipartimento per le imprese, dalla direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' e, nell'ambito del dipartimento per il mercato, dalla direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori in funzione delle rispettive attribuzioni. Le funzioni e i compiti dell'Agenzia, gia' di spettanza del Ministero delle comunicazioni, sono esercitate, nell'ambito del dipartimento per le reti, dalla direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.
 
Art. 16.
Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 241, concernente ristrutturazione e potenziamento della direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;
b) decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, e decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, concernenti la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, concernente le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salva l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, ultimo e penultimo periodo, fino al loro originario termine di efficacia;
d) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, e decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 397, concernenti la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero;
e) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1995, n. 338;
f) decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537, recante norme per l'individuazione degli uffici dirigenziali del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
g) decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, recante riorganizzazione del Ministero delle telecomunicazioni;
h) decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000 recante determinazione della pianta organica del personale del Ministero delle comunicazioni;
i) decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 febbraio 1999, n. 226, recante l'individuazione delle unita' dirigenziale di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze.
 
Art. 17.
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore nella stessa data del decreto di nomina di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento ai Ministri ed ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle comunicazioni ovvero a funzioni e compiti gia' spettanti ad amministrazioni comunque confluite nel Ministero delle attivita' produttive, il riferimento si intende rispettivamente al Ministro e al Ministero delle attivita' produttive ovvero alle corrispondenti funzioni e compiti esercitati dal Ministro e dal Ministero delle attivita' produttive.
3. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, registro n. 1, foglio n. 58
 
ALLEGATO
----> vedere tabelle da pag. 18 a pag. 21 della G.U. <----
 
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