Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 176
Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2000, n. 435;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 2 febbraio 2001 e del 16 febbraio 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come da resoconto in data 9 febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi in data 6 marzo 2001;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 13 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro della sanita' e del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Dipartimenti del Ministero

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato Ministero, esercita le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero per l'espletamento dei compiti ad esso demandati e' articolato nei seguenti dipartimenti: a) Dipartimento per l'ordinamento sanitario; b) Dipartimento della tutela della salute umana e sanita'
veterinaria; c) Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e
tutela dei lavoratori; d) Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
2. I Dipartimenti di cui alle lettere a) e b), corrispondenti rispettivamente ai Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, restano regolati dalle disposizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica.



A V V E R T E N Z A

I presenti regolamenti sono pubblicati, per motivi di
massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 1986, n. 217.
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 5 giugno 2001 si procedera' alla
ripubblicazione del testo dei presenti regolamenti
corredati delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092.



 
Art. 1-bis (2)
(( Segretariato generale ))

(( 1. Il Segretario generale del Ministero opera alle dirette dipendenze del Ministro ed e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario generale assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alla programmazione e organizzazione delle attivita' statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di studio e ricerca sul mercato del lavoro nonche' alla comunicazione istituzionale, ivi compreso il sito web; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro; coordina gli uffici e le attivita' del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; assicura l'attivita' ispettiva diretta alle verifiche strumentali alla propria attivita' di coordinamento, ivi compreso, per quanto necessario, il monitoraggio e il controllo concernenti l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le verifiche e i controlli sull'osservanza delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241; istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di lavoro e politiche sociali; provvede al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; cura i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione del principi di parita' di trattamento e di uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parita'; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita le funzioni inerenti i rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvalendosi anche delle Direzioni generali; coordina l'attivita' del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici prevista dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale ed alla definizione dei relativi compiti. ))
 
Art. 1-ter (2)
(( Direzioni generali ))

(( 1. Il Ministero, nel rispetto delle competenze regionali e delle attribuzioni degli enti locali di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, si articola nelle seguenti Direzioni generali: a) degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione; b) per l'attivita' ispettiva; c) della comunicazione; d) per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilita' sociale
delle imprese (CSR); e) per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e
monitoraggio della spesa sociale; f) dell'immigrazione; g) del mercato del lavoro; h) per le politiche per l'orientamento e la formazione; i) per le politiche previdenziali; l) per l'innovazione tecnologica; m) delle risorse umane e affari generali; n) della tutela delle condizioni di lavoro; o) per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali. ))
 
Art. 1-quater (2)
(( Direzione generale degli ammortizzatori
sociali e incentivi all'occupazione ))


(( 1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione esercita le seguenti funzioni: disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale e mobilita', dei trattamenti di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennita'; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva; disciplina dei contratti di solidarieta', di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi finanziamenti. ))
 
Art. 1-quinquies (2)
(( Direzione generale per l'attivita' ispettiva ))

(( 1. La Direzione generale per l'attivita' ispettiva esercita le seguenti funzioni: direzione e coordinamento delle attivita' ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali; indirizzo, programmazione e controllo dell'attivita' di vigilanza ispettiva degli organi periferici del Ministero; indirizzo, programmazione e controllo dell'attivita' di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative; vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo; vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico del personale degli enti previdenziali. ))
 
Art. 1-sexies (2)
(( Direzione generale della comunicazione ))

(( 1. La Direzione generale della comunicazione esercita le seguenti funzioni: informazione e comunicazione istituzionale, come previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, curando in particolare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita' e ad altri enti e la comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'Amministrazione, ivi compreso il sito web; garantisce il necessario supporto alle attivita' di informazione attraverso idonei mezzi di comunicazione; organizzazione dell'Ufficio relazioni con il pubblico e servizi all'utenza. ))
 
Art. 1-septies (2)
(( Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali
e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR) ))


(( 1. La Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR) esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche a favore della famiglia, degli interventi per il sostegno della maternita' e della paternita' e degli interventi a favore delle persone anziane; conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita'; supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia; coordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; coordinamento delle politiche collegate agli interventi per l'assistenza, l'integrazione. sociale e lavorativa delle persone disabili; salvaguardia dei diritti delle persone disabili promozione delle politiche a sostegno delle persone, anziane con particolare riguardo alle tematiche dell'autonomia e della non autosufficienza; indirizzo e coordinamento degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e tutela dei minori; definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attivita' di promozione e coordinamento per quanto concerne gli scambi internazionali giovanili; supporto all'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventu'; promozione delle politiche di contrasto al lavoro minorile; coordinamento del piano di dismissione dei minori dagli istituti e promozione di azioni alternative all'istituzionalizzazione; supporto all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451; promozione di interventi a favore dei minori a rischio di attivita' criminose, di interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, di misure di contrasto alla poverta' e di lotta all'esclusione sociale; redazione del Piano nazionale contro la poverta' e l'esclusione sociale, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea; supporto all'attivita' della Commissione di indagine sull'esclusione sociale di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328; cofinanziamento e monitoraggio della sperimentazione del reddito di ultima istanza di cui all'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; promozione delle politiche di contrasto alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; ferme restando le competenze delle altre Amministrazioni, promozione di politiche di sostegno alla diffusione della responsabilita' sociale di impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea. ))
 
Art. 1-octies (2)
(( Direzione generale per la gestione del fondo nazionale
per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale ))


(( 1. La Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle attivita' connesse alla gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalita' di riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; monitoraggio della spesa sociale; valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali anche attraverso la definizione di strumenti idonei alla valutazione dell'accesso e della fruizione dei servizi e delle prestazioni sociali. ))
 
Art. 1-nonies (2)
(( Direzione generale dell'immigrazione ))

(( 1. La Direzione generale dell'immigrazione esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati; istituzione di attivita' a favore dei minori stranieri; attivita' istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione; supporto all'attivita' del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione; iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro; sviluppo e gestione del sistema AILE previsto dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; promozione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari; sviluppo della cooperazione internazionale per le attivita' di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonche' per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro. ))
 
Art. 1-decies (2)
(( Direzione generale del mercato del lavoro ))

(( 1. La Direzione generale del mercato del lavoro esercita le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego, con particolare riferimento al piano nazionale d'azione per l'occupazione (NAP), redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle attivita' di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali; sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (SIL), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in raccordo con le regioni e gli enti locali; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali; supporto all'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196. ))
 
Art. 1-undecies (2)
(( Direzione generale per le politiche
per l'orientamento e la formazione ))


(( 1. La Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione esercita le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche della formazione, con particolare riferimento alle attivita' collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunita' europea e alle attivita' formative, ferme restando le competenze delle regioni; vigilanza, controllo e tutela degli enti nazionali di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. La Direzione generale di cui al comma 1 espleta le funzioni alla stessa assegnate sino alla costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ))
 
Art. 1-duodecies (2)
(( Direzione generale per le politiche previdenziali ))

(( 1. La Direzione generale per le politiche previdenziali esercita le seguenti funzioni: disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consultivi dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati; direttive e vigilanza sugli istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; verifica dell'inquadramento delle attivita' produttive; ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. ))
 
Art. 1-terdecies (2)
(( Direzione generale per l'innovazione tecnologica ))

(( 1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica esercita le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati, telefonia, internet, ivi compreso il sito web, favorendo l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni; pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attivita' statistiche. ))
 
Art. 1-quaterdecies (2)
(( Direzione generale delle risorse umane e affari generali ))

(( 1. La Direzione generale delle risorse umane e affari generali esercita le seguenti funzioni: disciplina dei programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilita' del personale; pianificazione dei fabbisogni; disciplina delle dotazioni organiche; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonche' del personale delle aree funzionali; attivita' concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali periferici del Ministero; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; onorificenze; bilancio, contabilita' analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri centri di responsabilita' amministrativa; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale; gestione del patrimonio; recupero del danno erariale; relazioni sindacali; contrattazione integrativa di amministrazione; coordinamento delle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro all'interno del Ministero; affari generali. ))
 
Art. 1-quindecies (2)
(( Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro ))

(( 1. La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro esercita le seguenti funzioni: tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignita' del lavoratore e dell'esercizio dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentativita' sindacale; coordinamento della contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; attivita' di indirizzo, coordinamento ed assistenza in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego, ivi comprese l'analisi della normativa e la raccolta dei relativi dati; promozione delle pari opportunita' sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunita'; supporto all'attivita' del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125. ))
 
Art. 1-sedecies (2)
(( Direzione generale per il volontariato,
l'associazionismo e le formazioni sociali ))


(( 1. La Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali esercita le seguenti funzioni: promozione delle attivita' svolte dai soggetti del "terzo settore", sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000; diffusione dell'informazione in materia di volontariato e terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione; consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle attivita' svolte dai centri di servizio per il volontariato; supporto all'attivita' della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati di cui all'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative di progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunita'; promozione e coordinamento degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale. ))
 
Art. 2
Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti

1. E' istituita la Conferenza permanente dei capi Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza, che si riunisce perlomeno ogni tre mesi, svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attivita' dei Dipartimenti del Ministero e puo' formulare al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato "Ministro", proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, da tenersi con cadenza almeno semestrale e cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane ed al coordinamento delle attivita' informatiche.
 
Art. 3. Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
dei lavoratori

1. Il Dipartimento per le politiche del lavoro e della occupazione e tutela dei lavoratori esercita le funzioni di seguito indicate:
a) indirizzo promozione e coordinamento: delle politiche dell'impiego e della formazione, con particolare riferimento al piano nazionale dell'impiego, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea, alle attivita' collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunita' europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro, alla cooperazione internazionale ed alle attivita' di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali, alle attivita' formative, ferme restando le competenze delle regioni e le funzioni dell'Agenzia da costituire ai sensi dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; vigilanza, controllo e tutela degli enti di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; accreditamento, in accordo con le regioni, delle strutture pubbliche e private operanti nei settori dell'orientamento e della formazione professionale;
b) incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge, 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; ammortizzatori sociali; trattamenti di integrazione salariale e mobilita; trattamenti di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennita; coordinamento dei rapporti con il Comitato tecnico cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva; contratti di solidarieta, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi finanziamenti;
c) tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico delle aziende autoferrotramviarie e delle gestioni governative; organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignita' del lavoratore e dell'esercizio dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentativita' sindacale; contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego; pari opportunita' uomo-donna sul lavoro e finanziamento azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunita;
d) progettazione, sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (S.I.L.), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in raccordo con le regioni e gli enti locali; progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati, telefonia, internet, ivi compreso il sito istituzionale, favorendo l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni; programmazione e organizzazione delle attivita' statistiche, di studio e ricerca sul mercato del lavoro; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali; gestione dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi della legge 6 settembre 1989, n. 322; pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attivita' statistiche;
e) in relazione al personale e alle strutture del Dipartimento di cui al presente articolo e di quello di cui all'articolo 4, programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilita' del personale; pianificazione dei fabbisogni; dotazioni organiche; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonche' del personale delle aree funzionali; attivita' concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali territoriali relativamente agli uffici territoriali del Governo riguardante il personale gia' degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; onorificenze; bilancio, contabilita' analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri centri di responsabilita' amministrativa; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale; gestione del patrimonio; relazioni sindacali; contrattazione integrativa di amministrazione; coordinamento delle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro; indirizzo, programmazione e controllo dell'attivita' di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente il lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; ufficio relazioni con il pubblico.
2. In relazione alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il Dipartimento si articola nelle corrispondenti direzioni generali di seguito indicate:
a) per l'impiego, l'orientamento e la formazione;
b) degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione;
c) della tutela delle condizioni di lavoro;
d) per le reti informative e per l'Osservatorio del mercato del lavoro;
e) degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva, del Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori e del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali.
3. Fino alla costituzione dell'Agenzia di cui al comma 1, lettera a), l'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 317, gia' operante presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, continua ad espletare le funzioni ad esso assegnate dalle previgenti disposizioni.
 
Art. 4
Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali

1. Il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, svolge le seguenti funzioni: a) coordinamento delle attivita' connesse alla gestione del Fondo
nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al
Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18
della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalita'
di riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della
determinazione degli standard dei servizi sociali secondo la
normativa vigente; gestione e monitoraggio della sperimentazione
del reddito minimo di inserimento, di cui al decreto legislativo
18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni ed
integrazioni; valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle
politiche sociali; affari generali del Dipartimento; gestione del
bilancio finanziario ed economico del Dipartimento; b) coordinamento e gestione delle politiche a favore della famiglia;
interventi per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate; gestione degli interventi per il
sostegno della maternita' e della paternita; interventi a favore
delle persone anziane; c) indirizzo, coordinamento e gestione degli interventi a favore
dell'infanzia e dell'adolescenza; interventi a favore dei minori a
rischio di attivita' criminose; tutela dei minori e cooperazione
in materia di adozione internazionale; interventi per la
prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei
minori; rapporti con il Centro nazionale di documentazione e
analisi dell'infanzia, di cui all'articolo 3, della legge 23
dicembre 1997, n. 451; d) coordinamento delle politiche per contrastare il diffondersi delle
tossicodipendenze e delle alcool dipendenze correlate, di cui
all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309; collaborazione con le associazioni, le
comunita' terapeutiche ed i centri di accoglienza operanti nel
campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti; informazione e documentazione sulle
tossicodipendenze; definizione e aggiornamento delle metodologie
per la rivelazione, la elaborazione, la valutazione ed il
trasferimento all'esterno delle informazioni sulle
tossicodipendenze; e) definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani,
anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati
dall'Unione europea; promozione delle attivita' svolte dai
soggetti del "terzo settore", allo sviluppo dell'associazionismo e
del mercato sociale; coordinamento delle politiche delle giovani
generazioni, attivita' di promozione e coordinamento per quanto
concerne gli scambi internazionali giovanili; diffusione
dell'informazione in materia di volontariato e terzo settore anche
mediante la predisposizione di documentazione; consulenza tecnica
per le organizzazioni di volontariato a livello nazionale;
coordinamento e monitoraggio delle attivita' svolte dai centri di
servizio per il volontariato; assistenza tecnica in materia di
fondi strutturali per le iniziative di progetti relativi allo
sviluppo di servizi alla persona e alla comunita; promozione e
coordinamento degli interventi relativi alle associazioni di
promozione sociale; monitoraggio della normativa nazionale; f) coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli
stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il
fenomeno del razzismo; promozione e coordinamento degli interventi
umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; gestione
delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro
delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore
degli immigrati; istituzione di attivita' a favore dei minori
stranieri; attivita' istruttoria delle richieste di nulla osta per
l'ingresso in Italia di minori stranieri non accompagnati, secondo
quanto previsto dall'articolo 33, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e delle relative norme di attuazione; g) ordinamento del sistema previdenziale pensionistico e delle norme
in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali anche
riguardo ai lavoratori emigrati; vigilanza generale sugli enti
previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli
organi collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di
variazione, consuntivi dei bilanci tecnici degli enti
previdenziali, pubblici e privati; vigilanza in materia di
trattamento giuridico ed economico degli enti previdenziali;
vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del
personale delle aziende autoferrotramviarie e delle gestioni
governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli
addetti ai servizi di trasporto aereo; direttive e vigilanza sugli
istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme in
materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; problemi
relativi all'inquadramento delle attivita' produttive; ordinamento
degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza
sugli stessi e gestione del "Fondo patronati"; promozione delle
convenzioni in materia di sicurezza sociale con Paesi
extracomunitari.
2. In relazione alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, il Dipartimento si articola nelle corrispondenti direzioni generali di seguito indicate: a) gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e affari
generali; b) per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei
minori; c) per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in merito
alle politiche sociali; d) per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e
alcooldipendenze e per l'osservatorio permanente per la verifica
dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle
tossicodipendenze; e) per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche
giovanili; f) per l'immigrazione; g) per le politiche previdenziali.
3. Gli uffici di cui al comma 2, svolgono, nell'ambito della loro competenza, compiti di supporto organizzativo a tutti gli organi collegiali istituiti presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 5
Organizzazione dei Dipartimenti e delle direzioni generali

1. Al conferimento dell'incarico di capo di ciascun dipartimento si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il capo del Dipartimento svolge i compiti indicati nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Agli uffici di livello dirigenziale generale sono preposti dirigenti nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Ciascun direttore generale individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
2. Il capo del Dipartimento di cui all'articolo 3 cura: i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento e di uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parita; il rapporto di dipendenza funzionale degli uffici territoriali di Governo con il Ministero in relazione all'espletamento delle funzioni gia' svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre ai rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, i rapporti con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), avvalendosi delle direzioni generali del Dipartimento di cui all'articolo 3.
 
Art. 6.
Articolazione delle unita' dirigenziali non generali

1. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti.
 
Art. 7.
(Ruolo del personale e dotazioni organiche)

1. La dotazione organica complessiva del Ministero di cui all'allegata tabella A e' determinata, in sede di prima applicazione, dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita, gia' rispettivamente definite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1996, 31 luglio 1997 e 20 luglio 1999, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, tenendo conto dei trasferimenti determinati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, dalle risorse aggiuntive necessarie all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' dal contingente di personale comunque in servizio presso il Dipartimento degli affari sociali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre le cento unita' di personale previste dall'articolo 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. La dotazione organica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, come sopra determinata, e' ridotta in misura corrispondente a quella prevista per i Ministeri soppressi dai provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La dotazione organica del personale dirigenziale costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, limite agli incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo Ministero.
3. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita, nonche' il personale del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasferito ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza e' fatta comunque salva la possibilita, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti e tenendo conto delle specifiche professionalita, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel nuovo Ministero.
4. Con le modalita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' avviata la omogeneizzazione delle indennita' di amministrazione corrisposte al personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel Ministero.
5. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.
 
Art. 8
Disposizioni transitorie in materia di uffici di
diretta collaborazione del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali

1. Ove al momento di entrata in vigore del presente regolamento non siano stati emanati i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, in attesa della relativa disciplina gli stessi uffici sono disciplinati, nell'ordine, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o, in mancanza, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanita, se in vigore o altrimenti dalle disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100.
 
Art. 9
Disposizioni finali e abrogazioni

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, in relazione alla previsione di due capi dipartimento previsti dagli articoli 3 e 4, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, viene ridotta di due unita' la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, dei ruoli periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di una unita' dei dirigenti di prima fascia, o di due unita' dei dirigenti di seconda fascia, del contingente del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, in particolare con riferimento alla unificazione dell'organizzazione delle funzioni concernenti le condizioni di sicurezza nei posti di lavoro e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
3. Il nucleo di valutazione della spesa previdenziale opera ai sensi dell'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
4. Dalla data di cui all'articolo 10, al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera e), dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, le parole "del Ministero", sono sostituite dalle seguenti: "del dipartimento di cui al presente articolo e del dipartimento di cui all'articolo 3".
 
Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Veronesi, Ministro della sanita'
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 353
 
----> vedere tabella a pag. 27 della G.U. <----
 
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