Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2001 (vai al sommario)
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

AVVERTENZA
Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (1.0.1.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2001.
Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 26 maggio 2001.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
 
COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Il comune di ABBIATEGRASSO (provincia di Milano) ha adottato, il 5 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di adottare per l'anno 2001 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:
a) 5,5 per mille per unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze;
b) 5,5 per mille per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998;
c) 7 per mille per gli alloggi non locati;
d) 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2. per l'anno 2001 e' fissata il L. 200.000 la detrazione spettante alle unita' immobiliari adibite dal proprietario ad abitazione principale;
3. di elevare la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 330.000 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:
a) pensionati e disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a condizione che:
a.1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2000 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 25 milioni di lire aumentato di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico;
a.2) sussista titolarita' del reddito di proprieta' o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unita' accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente;
b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidita' civile in misura pari o superiore al 75% o anziano non autosufficiente con certificazione U.S.S.L., a condizione che il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2000 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato i 30 milioni di lire aumentato di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico;
4. di riconoscere la maggiore detrazione di cui al punto 3. su richiesta del contribuente, presentata nella forma di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968, attestante la presenza di ammissibilita', fatti salvi i poteri di accertamento d'ufficio;
5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di elevare la detrazione in questi casi a L. 500.000.
(Omissis).
01X501;
COMUNE DI ACQUALAGNA

Il comune di ACQUALAGNA (provincia di Pesaro) ha adottato il 15 febbraio e il 5 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1002 e successive modificazioni nel modo seguente:
prima casa: 5,5 per mille; altri immobili: 6,5 per mille;
immobili di categoria C/1, C/2, C/3, C/4, D/1, D/2 e A10: 4 per mille;
a condizione che l'immobile risulti inutilizzato e nel corso dell'anno venga iniziata nello stesso una nuova attivita' commerciale, artigianale o industriale. L'aliquota agevolata dovra' essere rapportata al periodo di effettivo riutilizzo, il cui inizio dovra' essere comunicato con autocertificazione all'ufficio tributi di questo comune.
1. di aumentare a L. 300.000, con effetto per l'anno 2001, secondo quanto previsto dall'art. 3, del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, la detrazione prevista dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nei confronti dei soggetti passivi I.C.I. in possesso dei seguenti requisiti:
A) avere compiuto 65 anni di eta' alla data del 31 dicembre 2000;
B) essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, delle sole unita' immobiliari classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e della eventuale pertinenza classificata o classificabile in categoria C/2 - C/6 - C/7;
C) adibire l'immobile, che deve comunque essere l'unica abitazione della famiglia, a propria abitazione principale (e dell'eventuale coniuge) con esclusione di qualsiasi altra persona o nucleo familiare, tranne che quest'ultimi siano portatori di handicaps o inabili al 100% al lavoro;
D) essere titolari di pensione per importo massimo di lire 12 milioni annui lordi, senza altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla stessa unita' immobiliare ed, eventualmente, quello catastale di terreni agricoli che non superi l'importo annuo di L. 100.000;
E) per i soggetti coniugati le condizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere possedute anche dal coniuge e dovranno percepire un reddito complessivo lordo di pensione non superiore a 18 milioni annui;
2. di stabilire che la detrazione di lire 300.000 spettera' fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e proporzionalmente ai mesi nei quali sussistono le condizioni richieste;
3. di stabilire che i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita richiesta sui modelli forniti dal comune, entro i termini di versamento della prima rata dell'I.C.I., allegando copia del modello O.bis M., o di altro certificato di pensioine, comprovare l'importo annuale percepito nell'anno 2000, nonche' dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti;
(Omissis).
01X502;
COMUNE DI AGUGLIARO

Il comune di AGUGLIARO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
5 per mille per le sole abitazioni principali, e loro pertinenze ex art. 5, comma 4o e 5o reg. com. I.C.I.;
5 per mille per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. nella zona territoriale omogenea: C2/5;
7 per mille per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. come zone territoriali omogenee: C (ad eccezione della C2/5) e D;
6 per mille per i terreni agricoli;
5,5 per mille per tutti gli altri immobili presupposto d'imposta;
2. di prendere atto che la detrazione d'imposta per abitazione principale e' di L. 200.000;
3. di fissare un aumento di L. 50.000 della suindicata detrazione per i seguenti immobili:
abitazione occupata da nuclei familiari assistiti in via continuativa dal Comune;
abitazione occupata da nuclei familiari con figli a carico, aventi unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito e' stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o messo in cassa integrazione oppure in mobilita);
abitazione occupata da nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione o da reddito da lavoro dipendente, inferiore a L. 15.000.000 lordi annui.
(Omissis).
01X503;
COMUNE DI ALBANO VERCELLESE

Il comune di ALBANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
(Omissis).
1. (Omissis);
2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille per tutte le categorie di immobili;
3. di stabilire per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000;
4. di non stabilire altre agevolazioni o riduzioni o maggiori riduzioni per quanto riguarda I.C.I.;
5. di dare atto che l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni e' ridotta del 50% e la relativa inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione o in alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968;
(Omissis).
01X504;
COMUNE DI ALBIGNASEGO

Il comune di ALBIGNASEGO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare nella misura del 5,7 per mille l'aliquota ordinaria che sara' applicata per l'anno 2001 per l'imposta comunale sugli immobili relativa agli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti 2), 3) e 4);
2) di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sara' applicata per l'anno 2001, per l'imposta comunale sugli immobili posseduti a titolo di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel territorio comunale;
3) di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sara' applicata per l'anno 2001 per:
l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) purche' questi vi dimorino abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4) di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sara' applicata per l'anno 2001 sugli immobili classificati o classificabili catastalmente nella categoria C/6, C/7 e C/2, posseduti e utilizzati in modo durevole al servizio dell'abitazione principale dai titolari dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
5) di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota che sara' applicata per l'anno 2001 sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioe' non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto d'affitto;
6) di fissare per l'anno 2001 la detrazione dell'imposta I.C.I. in L. 220.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi Case Popolari e per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), purche' questi vi dimorino abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica;
7) di prevedere, per l'anno 2001, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122;
8) di individuare, in riferimento al precedente punto 7), le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non puo' essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto:
1) massimo L. 500.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti che si trovano nelle condizioni sottoriportate:
a) persone assistite in via continuativa dal Comune, rientranti nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale;
b) quando il reddito dell'istante sia dato solo da pensione ed il reddito complessivo della famiglia anagrafica rientri entro i seguenti limiti (imponibile lordo anno 1999 con esclusione del reddito dell'abitazione occupata):
L. 10.700.000 per nucleo composto da una persona;
L. 19.580.000 per nucleo composto da due persone;
per ogni ulteriore persona il limite viene elevato di L. 2.381.000;
c) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al punto b);
d) le famiglie con almeno un soggetto portatore di handicap con invalidita' pari al 100%, la cui unica proprieta' deve essere l'abitazione principale e l'eventuale relativa pertinenza, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza;
2. per l'abitazione principale che sia l'unica di proprieta' di nuclei familiari residenti con tre o piu' figli fiscalmente a carico alla data del 1o gennaio 2001 e con un reddito del nucleo familiare lordo imponibile 2000 non superiore a L. 60.000.000 cosi' determinata:
massimo L. 300.000 per nuclei familiari con tre figli fiscalmente a carico;
massimo L. 400.000 per nuclei familiari con quattro figli fiscalmente a carico;
massimo L. 500.000 per nuclei familiari con cinque o piu' figli fiscalmente a carico;
Per i nuclei familiari con piu' di cinque figli a carico, il reddito lordo imponibile di L. 60.000.000, ai fini della predetta detrazione, viene aumentato di L. 5.000.000 per ogni figlio a carico.
Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal reddito familiare lordo imponibile massimo di L. 60.000.000 si detraggono L. 5.000.000 per ciascun lavoratore autonomo per ottenere il reddito familiare massimo al fine di usufruire del beneficio fiscale della maggiore detrazione.
Nell'ipotesi che tali nuclei familiari ricadano nella fattispecie prevista al punto 1) sopradescritto, la somma delle detrazioni non puo' comunque superare L. 500.000.
Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 1999 per la fattispecie del punto 1) e l'anno 2000 per la situazione del punto 2) vi siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi importi determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.
Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del primo gennaio 2000 per la fattispecie del punto 1) e alla data del primo gennaio 2001 per la situazione del punto 2).
La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso dell'anno 2001, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione; sono comunque escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A/1 abitazione di tipo signorile, A/8 abitazione in ville, A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici e A/10 uffici e studi privati.
I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista per le situazioni suindicate dal punto 1) dovranno presentare apposita domanda all'ufficio assistenza entro il 31 maggio 2001 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalita' previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del loro nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonche' la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell'unita' immobiliare. Per la casistica descritta alla lettera d) del punto 1) e' necessario allegare alla domanda da presentare all'ufficio assistenza copia del certificato di invalidita'.
I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista dalla situazione suindicata al punto 2) dovranno presentare apposita domanda all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2001 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalita' previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiari nei riguardi dei diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, la situazione reddituale del nucleo familiare, la categoria catastale dell'unita' immobiliare, nonche' la composizione del nucleo familiare.
(Omissis).
01X505;
COMUNE DI ALBIZZATE

Il comune di ALBIZZATE (provincia di Varese) ha adottato, il 13 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 il sistema di applicazione dell'aliquota imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:
aliquota diversificata per alloggi non locati;
detrazione per abitazione principale in L. 200.000;
aliquota per alloggi non locati nella misura del 7 per mille;
applicazione aliquota nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze.
(Omissis).
01X506;
COMUNE DI ALESSANO

Il comune di ALESSANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di approvare le aliquote dell'I.C.I., in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, come segue:
a) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale l'aliquota del 4,5 per mille;
b) per le unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali l'aliquota del 5,5 per mille;
2. di stabilire che, dall'imposta dovuta dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X507;
COMUNE DI ALFANO

Il comune di ALFANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. per l'anno 2001 l'I.C.I., viene confermata nella misura del 4,5 per mille per la 1a e 2a casa, con l'abbattimento per la prima casa di L. 200.000;
3. per l'anno 2001 tutte le rimanenti tariffe vengono confermate nella misura in atto;
(Omissis).
01X508;
COMUNE DI ALFIANELLO

Il comune di ALFIANELLO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo Comune per l'anno 2001 con l'aliquota unica del 6 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis).
01X509;
COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIO'

Il comune di ALLUVIONI CAMBIO' (provincia di Alessandria) ha adottato il 28 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille;
(Omissis);
3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita a prima abitazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e' nella misura legale di L. 200.000.
(Omissis).
01X5010;
COMUNE DI ALSENO

Il comune di ALSENO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di fissare per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,6 per mille per le abitazioni principali;
Di fissare l'aliquota ICI nella misura del 5 per mille per gli altri immobili;
Di fissare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille per gli alloggi non locati, specificando che per alloggi non locati devono intendersi quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto registrato. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al 3o grado (figli, genitori, fratelli, zii) che risultano ivi residenti, i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili ed i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili.
(Omissis).
01X5011;
COMUNE DI ALTOPASCIO

Il comune di ALTOPASCIO (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6,8 per mille.
3) di determinare l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 5,2 per mille in favore delle abitazioni principali e delle persone fisiche socie di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune e nella misura del 5,8 per mille per gli immobili locati a soggetto che li utilizzi come abitazione principale, dando atto che il gettito previsto per l'esercizio 2001 non sara' inferiore all'ultimo realizzato (2000).
4) di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.
5) di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di:
a) L. 250.000 per abitazione principale limitatamente ai soggetti che sono ammessi ad usufruire del servizio di assistenza domiciliare come da tabelle A e B approvate con deliberazione G.M. n. 216 del 13 aprile 1996, esecutiva;
nuclei familiari il cui reddito complessivo derivante unicamente da pensione, non sia superiore a L. 23.000.000 lordi annui con rivalutazione annua in base all'indice ISTAT e in possesso dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 c.c.) e piu' specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al Comune di Altopascio, entro il 30 giugno 2001 istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del Comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti sopra indicati.
(Omissis).
01X5012;
COMUNE DI ANGROGNA

Il comune di ANGROGNA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di mantenere per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilendo in L. 200.000 la detrazione per abitazioni principali e nella misura del 7 per mille per la seconda casa ed aree fabbricabili;
di stabilire che per l'anno 2001 i tributi comunali, compreso l'I.C.l., verranno riscossi dal Concessionario della riscossione;
(Omissis).
01X5013;
COMUNE DI ANNICCO

Il comune di ANNICCO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare, per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), fissate con la deliberazione consiliare n. 12 del 25 febbraio 2000, istituendo un'ulteriore detrazione d'imposta nella misura sottoindicata per determinate categorie:
Misura delle aliquote:
a) immobili adibiti ad abitazione principale posseduti dalle persone fisiche soggetti passivi. Si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a figli o genitori del soggetto passivo (art. 21 Regolamento I.C.I. - art. 59 lett. e) D.Lgs. n. 446/97);
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate,
aliquota 5 per mille;
b) per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 5,7 per mille;
Misura delle detrazioni d'imposta:
immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi. Si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai figli o genitori del soggetto passivo (art. 21 Regolamento I.C.I. - art. 59 lett. e) D.Lgs. n. 446/97);
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate,
detrazione d'imposta L. 200.000;
Ulteriori detrazioni:
le persone che alla data del 1o gennaio 2001 hanno compiuto i 65 anni di eta' e che si trovano in particolari situazioni di reddito avranno diritto ad una detrazione d'imposta sull'abitazione principale elevata a complessive L. 240.000;
Criteri per accedere alle ulteriori detrazioni:
persone proprietarie, usufruttuarie o che godono di qualsiasi diritto d'uso di un unico immobile e sue pertinenze che abbia le caratteristiche di abitazione principale e che appartenga alle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6, reddito non superiore a 20.000.000 (riferito a persona sola) elevato a 30.000.000 se il nucleo e' composto da piu' persone.
Si prende a riferimento il reddito dell'anno precedente l'anno di imposta I.C.I.;
(Omissis).
01X5014;
COMUNE DI AQUILEIA

Il comune di AQUILEIA (provincia di Udine) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire e confermare neI 5,5 per mille la misura dell'aliquota unica per la determinazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2001;
(Omissis).
01X5015;
COMUNE DI ARADEO

Il comune di ARADEO (provincia di Lecce) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
confermare, inoltre, nella misura del 4 per mille l'aliquota per le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale;
confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
01X5016;
COMUNE DI ARAMENGO

Il comune di ARAMENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo Comune, nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili.
abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille;
altri immobili: 6,5 per mille;
La detrazione fissa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 200.000.
(Omissis).
01X5017;
COMUNE DI ARCUGNANO

Il comune di ARCUGNANO (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
5 per mille:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Arcugnano;
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 1o grado linea retta, (genitori o figli) anche nel caso in cui l'abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprieta', purche' il parente vi dimori abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica (il contribuente che usufruisce tale disposizione dovra' presentare dichiarazione ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale I.C.I. cui modello e' disponibile presso l'ufficio tributi);
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
unita' immobiliari utilizzate dai soci delle cooperative a proprieta' indivisa e l'alloggio regolarmente assegnato dall'azienda territoriale edilizia residenziale;
pertinenze dell'abitazione principale, anche se possedute in quota o anche se iscritte distintamente in catasto purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. Il beneficio e' esteso ad un'unica unita' immobiliare di pertinenza anche se in presenza di contitolarita' dell'immobile adibito ad abitazione principale:
7 per mille:
secondo case sfitte;
6 per mille:
aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli altri immobili;
Detrazioni:
Ordinaria L. 200.000 per abitazione principale;
Elevata a L. 300.000 per abitazione principale di:
nuclei familiari disagiati e percettori di redditi minimi di pensione, assistiti in via continuativa dal Comune, secondo le modalita' disposte dal regolamento generale comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti, pubblici e privati (approvato con provvedimento deliberato di C.C. n. 2 del 29 gennaio 1999, e successive modificazioni);
nuclei familiari con persona handicappata (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti.
Il contribuente che usufruisce tale disposizione dovra' presentare dichiarazione ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale I.C.I. cui modello e' disponibile presso l'ufficio tributi.
(Omissis).
01X5018;
COMUNE DI AREZZO

Il comune di AREZZO ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. aliquota del 6,2 per mille per tutte categorie di immobili oggetto d'imposizione, come definite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di determinare in L. 250.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e sino alla concorrenza del tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;
3. di determinare in L. 500.000 (L. 250.000 detrazione base ex art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, come determinata dalla presente deliberazione L. 250.000 ulteriore detrazione), l'importo della maggiore detrazione in favore di alcune categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio-economico, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e sino a concorrenza del tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e secondo i criteri che ne danno titolo, come di seguito specificati:
a) il soggetto passivo sia pensionato che vive solo e percepisca un reddito nel limite di L. 12.500.000 ovvero famiglia composta da due pensionati (ovvero in eta' di pensione), il cui reddito complessivo lordo cumulato sia nei limiti reddituali della somma delle due minime contributive I.N.P.S., con esclusione delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente, e che non possieda o non possiedano altri redditi diversi da quelli di cui al successivo punto b);
b) possieda o possiedano a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale solo l'abitazione principale, un garage o box ed eventuali terreni agricoli il cui reddito complessivo (dominicale + agrario) non sia superiore alle L. 300.000 annue lorde ovvero eventuali immobili accessori (categoria catastale C6) in uso proprio, diversi dalle abitazioni, con rendita catastale non superiore a L. 700.000;
c) sussista l'ulteriore condizione oggettiva che l'immobile di che trattasi sia classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 - 4/6;
4. di estendere, anche per l'anno 2001, l'applicazione della maggiore detrazione di L. 500.000 all'ulteriore seguente categoria di soggetti, in possesso dei requisiti appresso indicati:
a) il soggetto passivo, non deambulante o comunque non autosufficiente - non ricoverato - sia portatore di invalidita' totale ai 100%, debitamente riconosciuta con atto dei competenti organi, con diritto alla pensione e o all'indennita' di accompagnamento (Prefettura), ovvero alla pensione di inabilita' I.N.P.S.;
b) possieda a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale solo l'abitazione principale, un garage o box ed eventuali terreni agricoli il cui reddito complessivo (dominicale + agrario) non sia superiore alle L. 300.000 annue lorde ovvero eventuali immobili accessori (categoria catastale C6) in uso proprio, diversi dalle abitazioni, con rendita catastale non superiore a L. 700.000;
c) sussista l'ulteriore condizione oggettiva che Iimmobile di che trattasi sia classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 - A/6.
5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale , con conseguente applicabilita' della detrazione per questa prevista, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, a mente dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6. di prendere atto che le modalita' ed i termini per la presentazione delle istanze volte all'ottenimento della maggiore detrazione ovvero di agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni, come previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, saranno individuate con provvedimento dirigenziale, a norma dell'art. 4, comma 3, del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili , approvato con deliberazioni C.C. n. 390 del 21 dicembre 1998 e n. 10 del 27 gennaio 2000.
(Omissis).
01X5019;
COMUNE DI ARIENZO

Il comune di ARIENZO (provincia di Caserta), ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. 7 per mille sulla prima casa;
2. 7 per mille sulle seconde case, terreni e aree fabbricabili;
3. L. 200.000 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
4. L. 300.000 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare vi e' presente almeno uno dei coniugi ultrasessantacinquenni ed il cui reddito complessivo del nucleo familiare stesso sia uguale o inferiore a L. 20.000.000. Tale agevolazione si applica sull'intera abitazione principale anche se in comproprieta' con il coniuge, purche', sia la prima casa dell'ultrasessantacinquenne e del coniuge, anche se quest'ultimo ha un limite di eta' inferiore;
5. L. 300.000 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare siano presenti uno o piu' disabili con una percentuale di invalidita' che va dal 70 al 100%.
(Omissis).
01X5020;
COMUNE DI AROLA

Il comune di AROLA (provincia di Verbano Cusio Ossola), ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare nel 6 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che verra' applicata nell'anno 2001.
(Omissis).
01X5021;
COMUNE DI ARSIE'

Il comune di ARSIE' (provincia di Belluno), ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
a) l'aliquota del 4 (quattro) per mille viene applicata all'abitazione ove il contribuente ha la residenza principale (residenza anagrafica) e alle fattispecie di cui agli articoli 2 e 13 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili;
b) l'aliquota del 6 (sei) per mille viene applicata alle rimanenti fattispecie di imposta:
2. di confermare nell'importo di L. 200.000 annue la detrazione d'imposta per l'abitazione principale prevista dall'art. 8 comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis).
01X5022;
COMUNE DI ARTOGNE

Il comune di ARTOGNE (provincia di Brescia), ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;
2. di confermare quale aliquota ridotta I.C.I. per l'anno 2001 l'aliquota del 4 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali possedute da persone fisiche residenti nel comune o utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa purche' residenti nel Comune;
3. di confermare la detrazione per abitazione principale in L. 300.000.
(Omissis).
01X5023;
COMUNE DI ASIGLIANO VENETO

Il comune di ASIGLIANO VENETO (provincia di Vicenza), ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 7 per mille;
2. per l'anno 2001 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 29 dicembre 1998 e successive modifiche;
3. per l'anno 2001 la detrazione dall'imposta di cui all'art. 8 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche viene stabilita in L. 200.000.
(Omissis).
01X5024;
COMUNE DI ASOLO

Il comune di ASOLO (provincia di Treviso), ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per il periodo di imposta 2001, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le seguenti aliquote e detrazioni:
A) aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo 5 per mille;
B) aliquota al 5 per mille, come per gli immobili adibiti ad abitazione principale, anche ai fini della detrazione, per le suguenti unita' immobiliari:
b1) pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad es. garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);
b2) le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultano locate;
b3) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale;
b4) unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale (senza possibilita', in tal caso, della detrazione, come invece per l'abitazione principale);
C) aliquota per tutti gli altri immobili a qualsiasi uso adibiti 5 per mille;
D) aliquota per gli immobili adibiti a seconde case, 7 per mille; e stabilendo altresi' le seguenti detrazioni d'imposta:
1. aumento, della detrazione l.C.I. spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo daL. 230.000 a L. 350.000;
2. elevazione delle detrazioni da L. 230.000 a L. 500.000 per i proprietari della sola prima casa di abitazione classificata A/2, A/3 e A/4, sulla base di apposite richieste corredate da autocertificazione ex legge 4 gennaio 1968, n. 15 sullo stato di famiglia e sulla classificazione catastale dell'immobile, nonche' copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del mod. CUD in presenza delle seguenti condizioni:
nuclei familiari con sola prima casa di abitazione, composti da una persona ultrasessantacinquenne, con un reddito inferiore ad una volta e mezza l'ammontare della pensione minima INPS;
nuclei familiari, con sola prima casa di abitazione, composti da due persone ultrasessantacinquenni con un reddito inferiore al doppio dell'ammontare della pensione minima I.N.P.S.;
3. elevazione delle detrazioni da L. 230.000 a L. 500.000 per i proprietari della sola prima casa di abitazione classificata A/2, A/3 e A/4, sulla base di apposite richieste corredate da autocertificazione ex legge 4 gennaio 1968, n. 15 sullo stato di famiglia e sulla classificazione catastale dell'immobile, in presenza delle seguenti condizioni:
nucleo familiare con sola prima casa di abitazione, al cui interno sia presente un componente che benefici dell'assegno di accompagnamento previsto dalla legge 118 del 30 marzo 1971, oppure dalla legge 382 del 27 maggio 1970 o dalla legge 381 del 26 maggio 1970 e successive modifiche ed integrazioni;
nucleo familiare con sola prima casa di abitazione composto da 3 o piu' figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati o affidati, che non percepiscono alcun reddito.
(Omissis).
01X5025;
COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

Il comune di AVIGLIANO UMBRO (provincia di Terni), ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. determinare come segue l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
a) aliquota del 6 per mille per unita' immobiliare adibite ad abitazione principale e detrazione di L. 250.000;
b) aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati a negozi e botteghe, laboratori e locali di deposito, fabbricati per arti e mestieri, distinti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4, e gestiti direttamente dal proprietario;
c) aliquota del 6,5 per mille per le restanti unita' immobiliari.
(Omissis).
01X5026;
COMUNE DI AZZANO DECIMO

Il comune di AZZANO DECIMO (provincia di Pordenone), ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, ai sensi deIl'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
aliquota del 4,5 per mille: per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze (cantine e garages) e per i terreni agricoli; aliquota del 5,5 per mille: per le unita' immobiliari ad uso residenziale locate, nonche' per le unita' immobiliari adibite ad attivita' economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi, etc.) utilizzate direttamente dal soggetto passivo o date in locazione:
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
per gli immobili costruiti direttamente dall'impresa in attesa di alienazione;
per le unita' immobiliari ad uso residenziale o adibite ad attivita' economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi, etc.) non locate e tenute a disposizione del soggetto passivo;
per le aree fabbricabili.
2. di fissare (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1993 e successive modifiche ed integrazioni) in L. 340.000 annue, detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e di assimilare all'abitazione principale i fabbricati tenuti a disposizione da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero permanenti, posseduti a titolo di proprieta' o usufrutto, purche' non locati e, dai residenti all'estero;
3. di estendere la detrazione annua di L. 340.000 alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale;
4. di precisare che godranno dell'aliquota del 4,5 per mille i figli, i fratelli, i parenti in linea retta che a seguito di successione risultano proprietari di una percentuale d'immobile adibito ad abitazione principale da un genitore o fratello/sorella.
(Omissis).
01X5027;
COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

Il comune di BARBERINO VAL D'ELSA (provincia di Firenze), ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di applicare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
4 per mille
A) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo, comunque, non superiore a tre anni;
4,9 per mille
A) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e dai soggetti previsti dalla legge;
B) unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soggetti assegnatari;
C) alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
D) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
E) alloggi locali in base alle condizioni stabilite con l'accordo territoriale di cui all'art. 5 della legge 431/1998 - (si richiede la presentazione di copia contratto);
F) abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta fino al terzo grado di parentela o collaterale fino al 3o grado che la utilizzano come abitazione principale;
5,7 per mille
A) immobili diversi dalle abitazioni;
B) aree fabbricabili;
C) alloggi concessi in locazione a condizione che la locazione risulti da contratto regolarmente registrato, art. 4, comma 1, legge 556/1996.
7 per mille
A) Alloggi non locati.
2. Di stabilire nella misura base di L. 200.000 la detrazione annua spettante alle fattispecie a cui e' applicata l'aliquota 4,9 per mille relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2-bis di riconoscere la detrazione sull'abitazione principale nella misura di L. 350.000 in favore dei soggetti che ricadano in almeno una delle condizioni di seguito riportate:
famiglie di soli ultrassessantacinquenni al 1o gennaio 2001, con reddito familiare pro-capite inferiore alla pensione minima I.N.P.S.;
famiglie composte da almeno 5 componenti (risultanti dallo stato di famiglia) con reddito familiare pro-capite inferiore alla pensione minima I.N.P.S.;
famiglie con handicappati o anziani non autosufficienti, residenti in famiglia; la composizione del nucleo familiare deve risultare sia dallo stato di famiglia che di fatto; la situazione di handicap deve essere comprovata dal certificato della commissione per l'accertamento della non autosufficienza ex d.p.r. 214 del 2 luglio 1991.
L'elevazione della detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 350.000 e' riconosciuta per il periodo dell'anno 2001 in cui si verifichino le situazioni sopra indicate; per applicare la maggiore detrazione e' sufficiente auto certificare sul bollettino il diritto di godere della detrazione di L. 350.000.
3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
01X5028;
COMUNE DI BASICO'

Il comune di BASICO' (provincia di Messina), ha adottato, il13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del sei per mille con i criteri contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis).
01X5029;
COMUNE DI BERRA

Il comune di BERRA (provincia di Ferrara), ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
A) di determinare per l'imposta comunale sugli immobili dell'anno 2001 l'aliquota, unica, nella misura del 6,2 per mille.
di concedere per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, un aumento della detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000 per i contribuenti in possesso dei requisiti, e con le modalita', indicati nell'allegato A che fa parte integrante del presente atto, dando atto che nella riduzione di gettito derivante dall'applicaziione del presente beneficio si e' tenuto conto in sede di previsione dell'entrata.
(Omissis).
01X5030;
COMUNE DI BERZO DEMO

Il comune di BERZO DEMO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare - ICI, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
2. di dare atto che la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nella misura minima consentita nella somma di L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' stata stabilita nella delibera di Consiglio comunale n. 51 del 21 dicembre 1999, rimane invariata;
(Omissis).
01X5031;
COMUNE DI BIANZONE

Il comune di BIANZONE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Confermare per anno 2001, nella misura minima del 4 per milleIaliquota relativa all'I.C.I.;
2. Dare atto che ai sensi dell'art. 55 comma 2 della legge n. 662/1996, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. Stabilire le seguenti agevolazioni:
elevare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 300.000 per i soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale (pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito imponibile pari o inferiore a quanto previsto nel sotto riportato prospetto A). I contribuenti interessati, per aver diritto alla detrazione di cui sopra, dovranno presentare apposita richiesta al comune entro il 30 maggio 2001. Il richiedente dovra' in tale sede dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di accettazione della domanda, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite, da effettuare presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari;
dare atto che, comunque, l'aumento della detrazione non si applica agli immobili rientranti nella classificazione delle abitazioni signorili o similari;
stabilire che per avere diritto all'aumento della detrazione l'unita' immobiliare abitata sia l'unica del nucleo familiare;
stabilire che ai sensi dell'art. 3 comma 56 legge n. 662/1996 che va considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' odi usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
(Omissis).
PROSPETTO A
Scala reddituale minima per l'applicazione dell'Accordo sulle politiche tariffarie e valevole per l'anno 2001.
FASCE REDDITUALI (imponibile IRPEF) NUCLEO FAMILIARE
L. 10.626.000 1 persona
L. 18.722.000 2 persone
L. 20.381.680 3 persone
L. 24.323.420 4 persone
L. 28.361.300 5 persone
L. 32.110.760 6 persone
L. 35.860.220 oltre 6 persone
Per gli anni successivi le fasce reddituali, se non riconsiderate, saranno maggiorate di una percentuale pari al tasso d'inflazione effettivamente registratosi nell'anno precedente.
Ogni rivalutazione sarE' considerata base per le rivalutazioni successive.
01X5032;
COMUNE DI BIBBONA

Il comune di BIBBONA (provincia di Livorno) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Adotta per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili; =====================================================================
ALIQUOTA RIDOTTA | ALIQUOTA ORDINARIA =====================================================================
4,5 per mille | 6,7 per mille
Aliquota ridotta: 4,5 per mille da applicare all'abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tale disposizione si' applica anche alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Si considerano inoltre abitazioni principali le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
A sensi degli articoli 5-6 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. sono equiparate alle abitazioni principali e quindi soggette all'applicazione dell'aliquota agevolata le seguenti unita' immobiliari:
1. gli accessori e pertinenze degli immobili sopra indicati (garage, box, posti macchina) di cui alla categoria catastale C6 asserviti all'abitazione principale, ancorche' non facenti parte dello stesso immobile, ma comunque ubicati nello stesso centro o nucleo abitato nel quale e' sita l'abitazione principale;
2. le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti). La concessione deve essere provata con scrittura privata, resta fermo che l'usufruttuario deve essere residente in tale unita' immobiliare;
aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, dagli stessi posseduti nel comune: 6,7 per mille
(Omissis).
Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari e' inoltre stabilito che:
l'importo di L. 200.000 sia elevato a L. 350.000.
La detrazione NON si applica per le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale e specificamente alle pertinenze dell'abitazione principale ed alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito, per le quali si applica la sola agevolazione della aliquota ridotta.
(Omissis).
01X5033;
COMUNE DI BINAGO

Il comune di BINAGO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli Immobili nella misura del 5 per mille;
2. Di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze;
3. Di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. Di confermare, la detrazione spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente.
5. Di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 2 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis).
01X5034;
COMUNE DI BISIGNANO

Il comune di BISIGNANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 7 marzo 2001, n. 12, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di stabilire che per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. rimane fissata al 6 per mille;
Di stabilire che per l'anno 2001 rimane fissata a L. 200.000 l'ammontare della detrazione spettante e detraibile dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per gli altri casi previsti dalla normativa vigente, sino alla concorrenza del suo ammontare, in rapporto al periodo dell'anno per il quale spetta il beneficio;
(Omissis).
01X5035;
COMUNE DI BITONTO

Il comune di BITONTO (provincia di Bari) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di stabilire, con effetto dal 1o gennaio 2000, le seguenti aliquote per l'applicazione I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) in questo comune:
a) per le unita' ammobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, soggetti passivi, e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune: aliquota: 4 per mille;
b) per le unita' immobiliari destinate ad abitazione possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado o ad affini fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale: aliquota 4 per mille;
c) per le unita' immobiliari destinate ad abitazione locate a titolo di abitazione principale con contratto-tipo stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431, contratto definito negli accordi fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e organizzazioni di conduttori maggiormente rappresentative: aliquota 4 per mille;
d) per le unita' immobiliari destinate ad abitazione, possedute da soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: aliquota 7 per mille;
e) per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione posseduta, a titolo di proprieta' od usufrutto:
e1) da anziani che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari;
e2) da disabili che hanno acquisito la residenza presso un parente od affine entro il primo grado, purche' la stessa non risulti locata: aliquota 4 per mille;
f) per le unita' immobiliari possedute da soggetti passivi diverse dall'abitazione e per quelle destinate ad abitazione ma non rientranti nella precedente lett. d): aliquota 6 per mille.
2. Stabilire per le sottoindicate fattispecie le aliquote agevolate a fianco di ciascuna indicata:
a2) per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni della imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituite dalle regioni: 2 per mille;
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;
b2) in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille;
al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 per mille:
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille;
utilizzo di sottotetti: 4 per mille;
l'aliquota si applica limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1. comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c2) per gli immobili situati nei centri storici del centro urbano e frazioni, destinati ad attivita' professionale e/o autonoma propria del soggetto passivo (attivita' quali definite dagli articoli 49 e 51 D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche: 2 per mille;
d2) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione dei beni e per un periodo non superiore a 3 anni; l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille.
Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente punto e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;
3. Stabilire che, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, le unita' immobiliari di proprieta' delle ONLUS sono soggette alla aliquota ridotta del: 2 per mille;
4. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lett. a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
5. L'imposta e' ridotta del 50 per cento, per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio urbanistico del comune, con perizia a carico del proprietario, ovvero da tecnico di fiducia dello stesso. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
6. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'importo di L. 200.000 e' elevato a L. 300.000 per i nuclei familiari aventi a carico un portatore di handicap, come individuato dal comma 3, art. 3, legge 5 febbraio 1992, n.104, inabile a qualsiasi lavoro e da certificarsi con attestato della A.S.L. e per titolari di pensione sociale che non hanno altre proprieta' all'infuori dalla casa di abitazione;
(Omissis).
01X5036;
COMUNE DI BOCCIOLETO

Il comune di BOCCIOLETO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 17 gennaio 2001, n. 3, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.
2. Di fissare in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis).
01X5037;
COMUNE DI BOMPORTO

Il comune di BOMPORTO (provincia di Modena) ha adottato, il 5 gennaio e il 1o febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di determinare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del:
A) 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
B) 5 per mille alle unita' immobiliari costituenti pertinenza all'abitazione principale;
C) 5 per mille per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
D) 5 per mille agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
E) 5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto considerata principale per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
F) 5 per mille per le abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado;
G) 5 per mille per gli immobili degli enti senza finalita' di lucro;
H) 3 per mille alle unita' adibite ad abitazione e relative pertinenze, concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della proprieta' e degli inquilini;
I) 5,6 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti;
L) 7 per mille, alloggi non beati.
2. di confermare ai sensi dell'art. 58, comma 3, della legge n. 446 del 15 dicembre 1997 un aumento di L. 150.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito specificate:
i destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 350.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze, saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni, che siano in possesso dei requisiti:
A) pensionati e/o portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 14.000.000 annui lordi riferito all'anno 2000 ed essere in condizione non lavorativa;
B) pensionati e/o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 24.000.000, piu' L. 1.800.000 per ogni persona a carico;
C) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 24.000.000 piu' L. 1.800.000 per ogni persona a carico;
D) famiglie numerose in possesso del solo appartamento o abitazione equivalente, abitato ed eventuali pertinenze, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2001;
nucleo familiare composto da 5 o piu' componenti al 1o gennaio 2001;
reddito familiare riferito all'anno 2000 non superiore a L. 70.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 5 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 14.000.000 lordi annui per ogni componente superiore al quinto;
E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto dai punti precedenti.
Nel caso delle lettere B), C) e D), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 150.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare.
La presentazione presso il comune delle domande per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000 dovra' essere accompagnato dalla adeguata documentazione e dalla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti. I limiti di reddito vanno calcolati prendendo in considerazione il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF indicato nel modello UNICO, nel modello 730, nel modello C.U.D. dell'anno 2000;
3. Di determinare, i seguenti criteri di presentazione della richiesta di detrazione:
il contribuente deve presentare una dichiarazione, nella quale deve attestare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000;
la richiesta deve essere inviata entro il 31 dicembre 2001, all'Ufficio Tributi del comune di Bomporto con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite raccomandata AR.;
i contribuenti che hanno inviato richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000 tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis).
01X5038;
COMUNE DI BONIFATI

Il comune di BONIFATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di applicare, per l'anno 2001, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille sui fabbricati e sui terreni fabbricabili.
(Omissis).
01X5039;
COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA

Il comune di BORGHETTO di BORBERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 15 febbraio 2001 e 30 novembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di determinare per l'anno 2001, l'applicazione delle seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio comunalen. 41 del 30 novembre 2000; 5 per mille.
Tale aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze limitatamente alle categorie catastali C2 e C6 e per non piu' di due pertinenze per ciascuna abitazione principale, scelte dal contribuente;
b) di determinare per l'anno 2001 nella misura di L. 230.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio comunalen. 41 del 30 novembre 2000;
c) di fissare nella misura 6,25 per mille l'aliquota base di riferimento per l'anno 2001 da applicare agli immobili non compresi nel precedente punto a);
(Omissis).
1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, essa si verifica nei seguenti casi:
a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
d) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari;
e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al primo grado).
2. Per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), si applica una detrazione di imposta il cui ammontare minimo e' determinato dalla legge. Il comune ha facolta' di stabilire l'importo delle detrazioni con le modalita' e i termini di cui all'art. 4.
3. Se l'abitazione e' utilizzata da piu' soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi indipendentemente dalla quota di possesso.
4. Il comune puo' deliberare aliquote non inferiori al 4 per mille per le abitazioni di cui ai punti a), b), e).
(Omissis).
01X5040;
COMUNE DI BORGHI

Il comune di BORGHI (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di stabilire che, per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili venga applicata con le seguenti aliquote:
1. aliquota ordinaria 5 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota maggiorata;
2. aliquota maggiorata del 6 per mille da applicare esclusivamente sul valore degli immobili ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
(Omissis).
01X5041;
COMUNE DI BORGO D'ALE

Il comune di BORGO D'ALE (provincia di Vercelli) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille.
(Omissis).
01X5042;
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Il comune di BORGO SAN LORENZO (provincia di Firenze) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) 7 per mille aliquota ordinaria;
b) 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (tale aliquota a partire dall'anno 1999 viene applicata anche alla fattispecie indicate all'art. 5 del Regolamento comunale cosi' come descritte in narrativa;
c) 6 per mille nei confronti dei soggetti passivi che abbiano locato con contratto registrato unita' immobiliari a soggetti i quali le utilizzino come abitazioni principali.
(Omissis).
01X5043;
COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA

Il comune di BORGOFRANCO D'IVREA (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). ===================================================================== N.ro Ordine| Riferita a |Aliquota anno 2000 =====================================================================
1 |Ordinaria | 6 ---------------------------------------------------------------------
2 |Abitazione principale | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazione principale anziani o |
|disabili - art. 3 comma 56, legge 23 |
3 |dicembre 1996, n. 662 | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Unità immobiliari appartenenti alle |
|cooperative edilizie a proprietà |
|indivisa, adibite ad abitazione |
|principale dei soci assegnatari, art. |
|8, comma 4, del decreto legislativo n.|
4 |504/1992 | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Alloggi regolarmente assegnati dagli |
|I.A.C.P., art. 8, comma 4, del decreto|
5 |legislativo numero 504/1992 | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni locate utilizzate come |
|abitazione prin- cipale (art. 4, comma|
6 |1, legge 24 ottobre 1996, n. 556 | 6 ---------------------------------------------------------------------
7 |Alloggi non locati | 6 ---------------------------------------------------------------------
|Unità immobiliari di proprietà di enti|
|senza scopi alla loro diversa |
|tipologia (art. 6, comma 2, del |
8 |decreto legislativo n. 504/1992) | 4
Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.
E' altresi' considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti di primo grado In linea retta. Tale agevolazione viene concessa per una sola unita' abitativa in aggiunta a quella occupata dal proprietario.
Di dare atto, inoltre, che in aggiunta alle detrazioni di cui sopra, alle unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali, verra' applicata una riduzione d'imposta pari al 50%.
(Omissis).
01X5044;
COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Il comune di BORGONOVO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha adottato l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, le aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 6,3 per mille;
aliquota per abitazione principale e per una sola pertinenza (C6) posta nello stesso edificio 4,9 per mille;
aliquota casa sfitta 7 per mille.
2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale parte residua della pertinenza del soggetto passivo.
(Omissis).
01X5045;
COMUNE DI BORNO

Il comune di BORNO (provincia di Brescia) ha adottato, il18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica deI 6,5 per mille e di riconfermare altresi' la detrazione prevista per la prima casa, cosi' come attualmente applicata, nella misura unica di L. 230.000;
(Omissis).
01X5046;
COMUNE DI BOSSOLASCO

Il comune di BOSSOLASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando tutte le modalita' previste per l'anno 2000.
(Omissis).
01X5047;
COMUNE DI BOTTICINO

Il comune di BOTTICINO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;
2. di confermare per Ianno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per abitazione principale e pertinenze assimilate;
3. di confermare la detrazione per abitazione principale e pertinenze assimilate nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
01X5048;
COMUNE DI BRANDICO

Il comune di BRANDICO (provincia di Brescia) ha adottato, il20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare al 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 (con detrazione di L. 200.000) per le abitazioni principali dei residenti che utilizzano gli alloggi come prima casa;
2. di determinare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti;
(Omissis).
01X5049;
COMUNE DI BREBBIA

Il comune di BREBBIA (provincia di Varese) ha adottato, il23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille sulle abitazioni principali e le relative pertinenze (garage o box o posto auto coperto o scoperto, soffitte e cantine, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del relativo regolamento);
2. di stabilire per l'anno 2001 che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, si possono detrarre L. 200.000. Un ulteriore detrazione di L. 200.000 verra' applicata ai nuclei famigliari aventi a carico persone disabili che raggiungano un grado di invalidita' del 75%;
3. ai fini dell'applicazione dell'imposta si considerano abitazioni principali, comprese le pertinenze, le unita' immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori i pro-genitori, i fratelli e le sorelle. Per tali unita' immobiliari non compete la detrazione di L. 200.000;
4. di stabilire per l'anno 2001, con riferimento ai casi di:
a) immobili diversi dalle abitazioni;
b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
c) aree fabbricabili, applicazione dell'aliquota I.C.I: nella misura del 6 per mille.
5. di stabilire altresi', una riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni, il tutto come previsto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. Di stabilire che inabitabilita' o inagibilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale a seguito di richiesta di intervento.
(Omissis).
01X5050;
COMUNE DI BRENNA

Il comune di BRENNA (provincia di Como) ha adottato, il31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale per l'anno 2001, pari al 4,5 per mille;
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli altri fabbricati ed aree fabbricabili pari al 6 per mille;
(Omissis).
01X5051;
COMUNE DI BRESSANVIDO

Il comune di BRESSANVIDO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), che sara' applicata nell'anno 2001 in questo comune, nel modo seguente:
aliquota ordinaria: 5 per mille;
aliquota per la prima casa e sue pertinenze ed accessori: 4,5 per mille;
aliquota per gli altri fabbricati: 5 per mille;
aliquota per la seconda casa e sue pertinenze ed accessori 6,5 per mille;
aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille;
aliquota per terreni agricoli: 5 per mille;
2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
3. di dare atto, che ai sensi dei commi 46 e 51 della legge n. 662/1996, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed in redditi dominicali sono rivalutati del 25%.
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 10, comma 2, deI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come modificato dall'art.18, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 366: I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 10 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno ;
5. di precisare che per prima casa si intende l'abitazione principale, vale a dire quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformita' delle risultanze anagrafiche. Sono equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locale (art. 8, comma 3, regolamento comunale l.C.l.);
6. per seconda casa intendesi: tuffi i fabbricati ad uso abitazione e loro pertinenze ed accessori, posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locali, cioe' tenuti o rimasti sfitti ;
(Omissis).
01X5052;
COMUNE DI BRICHERASIO

Il comune di BRICHERASIO (provincia di Torino) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare in L. 230.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 2001, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza le unita' immobiliari classificate c/2, c/6, c/7, che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale.
Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti In linea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado.
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste di cui al com-ma 6, l'uso gratuito dovra' essere comprovato da contratto di comodato scritto regolarmente registrato.
Sono altresi' considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato) che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione.
E' considerata unita' immobiliare principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata:
2. di prendere atto delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), valevoli per l'anno 2001, cosi' determinate dalla giunta comunale con atto n. 32 del 1o marzo 2001:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota ridotta: 4 per mille, per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza le unita' immobiliari classificate c/2, c/6, c/7, che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale.
Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado.
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste di cui al comma 6, l'uso gratuito dovra' essere comprovato da contratto di comodato scritto, regolarmente registrato.
Sono altresi' considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione.
E' considerata unita' immobiliare principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
aree fabbricabili: 7 per mille;
alloggi non locati: 7 per mille, con esclusione delle abitazioni possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
(Omissis).
01X5053;
COMUNE DI BROSSASCO

Il comune di BROSSASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare al 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione;
(Omissis).
01X5054;
COMUNE DI BUBBIO

Il comune di BUBBIO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del comune di Bubbio nella misura unica del 6 per mille;
(Omissis).
01X5055;
COMUNE DI BUCCIANO

Il comune di BUCCIANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille;
(Omissis).
di fissare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000;
di individuare le abitazioni principali, in quelle previste dall'art. 6 deI regolamento comunale dell'imposta, approvato con propria deliberazione n. 26 deI 27 marzo 1999;
(Omissis).
01X5056;
COMUNE DI BUCCINO

Il comune di BUCCINO (provincia di Salerno) ha adottato, il23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di approvare, per l'anno 2001, l'aliquota dall'I.C.I. nella misura del 6 per mille, con le esenzioni di cui alIart. 7, del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 504, con la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 300.000;
(Omissis).
01X5057;
COMUNE DI BUGUGGIATE

Il comune di BUGUGGIATE (provincia di Varese) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nel seguente modo:
abitazione principale: 5 per mille;
aliquota ordinaria: 5,8 per mille;
detrazione abitazione principale: L. 200.000;
(Omissis).
01X5058;
COMUNE DI BUSANA

Il comune di BUSANA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, l'11 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille;
2. di approvare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nella misura del 4,8 per mille;
3. di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, per le aree fabbricabili al 7 per mille;
(Omissis).
01X5059;
COMUNE DI CADREZZATE

Il comune di CADREZZATE (provincia di Varese) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I nella misura unica del 6 per mille, di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (come da art. 3, comma 55 della manovra finanziaria 1998);
(Omissis). 01X5060;
 
COMUNE DI CAFASSE

Il comune di CAFASSE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di determinare, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per l'anno 2001 in questo comune sara' applicata l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis).
1. Di stabilire, (omissis) l'ammotare della detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
01X5061;
COMUNE DI CAIAZZO

Il comune di CAIAZZO (provincia di Caserta) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Estratto della deliberazione di giunta comunale n. 34 dell'8 febbraio 2001, adottata dal comune di Caiazzo (CE) in materia di aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 2001.
La Giunta comunale
(Omissis).
Delibera
1. Di approvare la narrativa che precede, che qui si intende riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare, siccome approva, la seguente determinazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 2001;
a) aliquota base: 5 per mille;
b) abitazione principale: 5 per mille;
c) seconda abitazione locata: 5,5 per mille;
d) seconda casa a disposizione o non locata: 6 per mille;
e) immobili di cittadini non residenti: 7 per mille;
3. di fissare l'importo dell'abbattimento dell'imposta calcolata per l'abitazione principale, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'alloggio in questione ad abitazione principale del suo proprietario e dei suoi familiari, in L. 220.000;
4. incaricare il responsabile per l'imposta in parola, a suo tempo designato con apposito atto deliberativo nella persona del rag. Giuseppe Perillo, nonche' l'Ufficio Tributi per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative ivi compresa la pubblicazione per estratto della presente delibera nella G.U.
(Omissis).
01X5062;
COMUNE DI CAIVANO

Il comune di CAIVANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Approvare le aliquote I.C.I. per l'ano 2001 nella misura che segue:
immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze (box, cantinato e mansarde): aliquota 5,5 per mille;
immobili diversi dall'abitazione principale, terreni, e aree fabbricabili: aliquota 6,5 per mille;
immobili adibiti ad abitazione non locati al 1o gennaio 2001: 7 per mille;
confermare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
01X5063;
COMUNE DI CALASETTA

Il comune di CALASETTA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura:
1) prima casa: 5 per mille;
2) seconda casa ed aree fabbricabili: 6 per mille;
Di fissare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
01X5064;
COMUNE DI CALICE LIGURE

Il comune di CALICE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di approvare, (omissis), al Consiglio comunale di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nelle seguenti misure diversificate:
4,8 per mille per l'abitazione principale;
6,8 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie.
(Omissis).
01X5065;
COMUNE DI GALZIGNANO TERME

Il comune di GALZIGNANO TERME (provincia di Padova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nella misura determinata con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 23 febbraio 2000 e meglio di seguito specificate:
a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla seguente lettera b) nella misura del 5,5 per mille;
b) aliquota ridotta del 5 per mille da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
01X5066;
COMUNE DI CAMBIANO

Il comune di CAMBIANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di fissare le aliquote comunali sugli immobili per l'anno 2001 nelle misure seguenti:
abitazione principale: 5,5 per mille;
terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati: 6 per mille.
Di fissare, per l'anno d'imposta 2001, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 220.000.
(Omissis).
01X5067;
COMUNE DI CAMERATA PICENA

Il comune di CAMERATA PICENA (provincia di Ancona) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. come evidenziato nell'allegato prospetto costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
(Omissis). Regolamentazione I.C.I. anno 2001 =====================================================================
Immobile | Aliquota |Detrazione| Note ===================================================================== Abitazione principale| 5 per mille |L. 200.000| --------------------------------------------------------------------- Abitazione secondaria| | | se locata |5,7 per mille| 0 | --------------------------------------------------------------------- Abitazione secondaria| | | non locata | 6 per mille | 0 | --------------------------------------------------------------------- Aree fabbricabili, | | | terreni agricoli | | | rientranti nella base| | | impositiva e per | | | tutti gli altri tipi | | | di fabbricati |5,7 per mille| 0 | ---------------------------------------------------------------------
| | |Richiesta della
| | |dichiarazione di
| | |inagibilità o
| | |inabitabilità entro il
| | |10 giugno all'UTC
| | |pagamento diritti per
| | |perizia L. 70.000 o
| | |dichiarazione
| | |sostitutivava ai sensi Abitazioni inagibili | | |della legge 4 gennaio o inabitabili |2,5 per mille| 0 |1968, n. 15 --------------------------------------------------------------------- Fabbricati realizzati| | | per a vendita e non | | | venduti dalle imprese| | | che hanno per oggetto| | | esclusivo o | | | prevalente | | | dell'attività la | | | costruzione e | | |Limitatamente ad un alienazione di | | |periodo non superiore immobili | 4 per mille | 0 |ai tre anni --------------------------------------------------------------------- prima unità | | | immobiliare posseduta| | | a titolo di proprietà| | | o usufrutto da | | | anziani o disabili | | | con residenza | | | permanente in | | | istituti di ricovero | | |Abitazione che non sia o sanitari | 5 per mille |L. 200.000|locata
(Omissis).
01X5068;
COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO

Il comune di CAMINO AL TAGLIAMENTO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fare integralmente proprie le premesse di cui alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di fissare per l'anno 2001 la tariffa I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;
2. di approvare per l'anno 2001 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura di L. 250.000, fino a concorrenza dell'ammontare dovuto e rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione;
3. di dare atto che la medesima detrazione spetta nella ipotesi di equiparazione all'abitazione principale di cui all'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
4. di dare atto che anche per l'anno 2001 la determinazione del valore delle aree edificabili ai fini I.C.I. e' quello risultante dalla delibera del Consiglio comunale n. 58 del 18 dicembre 2000.
(Omissis).
01X5069;
COMUNE DI CAMOGLI

Il comune di CAMOGLI (provincia di Genova) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), nel seguente modo:
4,25 per mille: per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo con applicazione di una detrazione di L. 200.000;
per le pertinenze dell'abitazione principale durevolmente ed esclusivamente a servizio dell'abitazione principale; si considerano tali: un garage o un box o un posto auto e una cantina o una soffitta o un magazzino (pertanto limitatamente al n. 1 C6 e n. 1 C2) che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare o al limite nel raggio massimo di m 500 dall'abitazione principale;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata, con conseguente applicazione di una detrazione di imposta di L. 200.000;
l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza, senza applicazione della detrazione;
per l'unita' immobiliare concessa in comodato o locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, senza applicazione della detrazione;
5 per mille: aliquota ordinaria per i fabbricati rientranti nella categoria A/10 e nei gruppi B-C-D;
7 per mille: aliquota per le abitazioni non locate intendendosi per tali anche quelle locate stagionalmente o a non residenti, quelle tenute a disposizione, e quelle possedute in aggiunta all'abitazione principale. Questa aliquota va applicata anche per i box, i garage, i posto auto - (C6), le cantine, i magazzini e le soffitte - (C2) che siano pertinenziali alle suddette abitazioni.
2. Di dare atto che con deliberazione del C.C. n. 8 del 12 febbraio 2001 sono state assimilate all'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, le pertinenze durevolmente ed esclusivamente a servizio dell'abitazione principale; si considerano tali: un garage o un box o un posto auto e una cantina o una soffitta o un magazzino (pertanto limitatamente ad n. 1 C6 o n. 1 C2) che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare o al limite nel raggio massimo di mt. 500 dall'abitazione principale. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale ma, si ha la facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
3. Di dare atto che i soggetti passivi dell'I.C.I. per usufruire dell'aliquota agevoltata pari al 4,25 per mille, a pena di decadenza della medesima, devono provvedere a presentare al comune apposita comunicazione attestante la loro situazione (immobili - concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1o grado, concessi in comodato a residenti, locati a residenti, posseduti da anziani o disabili che abbiano la residenza in istitui di ricovero, pertinenze) entro i termini e con le modalita' previste dall'art. 8 del regolamento comunale per l'applicaziione delIimposta Comunale sugli Immobili - I.C.I.; altresi' i soggetti che hanno concesso in comodato o locato le unita' immobiliari a residenti devono allegare alla comunicaziione predetta copia dei relativi atti registrati.
01X5070;
COMUNE DI CAMPAGNATICO

Il comune di CAMPAGNATICO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota unica: 5,8 per mille;
detrazione spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze: L. 200.000.
(Omissis).
01X5071;
COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO

Il comune di CAMPELLO SUL CLITUNNO (provincia di Perugia) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
A) immobili destinati ad abitazione principale: aliquota del 4,5 per mille - deduzione L. 200.000;
B) immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione principale ed aree fabbricabili: aliquota del 6,5 per mille.
(Omissis).
01X5072;
COMUNE DI CAMPODENNO

Il comune di CAMPODENNO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per l'anno 2001, nella misura del 4 per mille.
(Omissis).
01X5073;
COMUNE DI CAMPOROSSO

Il comune di CAMPOROSSO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare anche per il corrente anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
terreni agricoli: aliquota 4 per mille;
altri terreni: aliquota 5 per mille;
abitazione principale utilizzata direttamente dal proprietario: aliquota 4 per mille;
seconda abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo grado: aliquota del 5 per mille;
altre seconde case:
a) aliquota 6 per mille per gli immobili locati con regolare contratto;
b) aliquota 6,5 per mille per gli immobili sfitti;
2. di confermare altresi' in L. 200.000 la misura della detrazione di imposta sulla prima casa.
(Omissis).
01X5074;
COMUNE DI CANDELA

Il comune di CANDELA (provincia di Foggia) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di riconfermare, per l'anno 2001, le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni per l'abitazione principale, attualmente in vigore per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Anno 2001
1. Aliquota: 6,5 per mille;
2. Agevolazioni:
a) attivita' produttive (*): 6 per mille;
b) abitazione principale e pertinenze: 4,5 per mille;
3. Detrazioni abitazione principale: L. 200.000.
(*) L'agevolazione e' applicabile ai fabbricati utilizzati ad attivita' produttive e appartenenti alle categorie catastali A/10-C-D .
(Omissis).
01X5075;
COMUNE DI CANDIDONI

Il comune di CANDIDONI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 3 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, stabilendo l'aliquota unica per tutto il territorio nel 5 per mille;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X5076;
COMUNE DI CANEPINA

Il comune di CANEPINA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
5,5 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze;
6,5 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale;
detrazione per l'abitazione principale L. 250.000.
(Omissis).
01X5077;
COMUNE DI CANISTRO

Il comune di CANISTRO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di dare atto che l'aliquota ICI per l'anno 2001 resta invariata nella misura ordinaria del 6 per mille e per la prima abitazione del 5 per mille;
di aumentare, per l'anno 2001, la detrazione ai fini dell'I.C.I. da L. 200.000 a 300.000, precisando che tale detrazione e' consentita per l'abitazione principale (prima casa,) e solo ed esclusivamente per i contribuenti che risultino portatori di patalogie quali: pazienti emodializzati, portatori di malattie oncologiche, stomizzati, precisando che la patologia che da diritto ad usufruire della maggiore detrazione dovra' essere dimostrata mediante esibizione all'ufficio tributi di apposita certificazione medica.
(Omissis).
01X5078;
COMUNE DI CANTAGALLO

Il comune di CANTAGALLO (provincia di Prato) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul valore degli immobili siti nel territorio del Comune di Cantagallo nelle seguenti misure:
a) Aliquota ordinaria 6 per mille;
b) 4,5 per mille per l'abitazione principale, mantenendo la detrazione a L. 200.000;
c) 4,5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea diretta, con detrazione di L. 200.000;
d) 4,5 per mille per abitazioni locate adibite a prima casa (con regolare contratto di locazione);
e) 7 per mille per le abitazioni in aggiunta alla prima casa, a disposizione o sfitte (es. seconde case);
f) 6 per mille per le pertinenze di tutte le abitazioni;) dal 1o gennaio 2001 non e' valido;
g) terreni agricoli esenti essendo interamente montano il Comune di Cantagallo.
(Omissis).
01X5079;
COMUNE DI CANTALUPO LIGURE

Il comune di CANTALUPO LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata dal comune nella misura del cinque per mille per le abitazioni principali e del sei per mille per le altre unita' immobiliari;
2. di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la detrazione dell'imposta per unita' immobiliare destinata ad abitazione principale per l'anno 2001 in L. 200.000.
(Omissis).
01X5080;
COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI

Il comune di CAPPELLA DE' PICENARDI (provincia di Cremona) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2001 nella misura indifferenziata del 5,5 per mille;
2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
3. di confermare che, per il periodo di imposta 2001, e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata;
4. di confermare per l'anno 2001, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.
(Omissis).
01X5081;
COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO

Il comune di CAPRIATE SAN GERVASIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote gia' in vigore nell'anno 2000, come di seguito specificate;
2. di mantenere nel 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta Comunale sugli Immobili, da applicarsi nell'anno 2001 sugli immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;
3. di mantenere nel 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi nell'anno 2001 sugli immobili utilizzati diversamente da abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;
4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5. di fissare in L. 240.000 annue, da rapportarsi al periodo per cui l'immobile e' stato adibito ad abitazione principale, l'importo della detrazione per immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;
6. di fissare in L. 500.000 la detrazione ai fini I.C.I. a favore delle abitazioni principali di cui sono proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione per le seguenti categorie di persone:
pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, disoccupati, lavoratori, posti in cassa integrazione e/o mobilita' aventi i seguenti requisiti:
a) reddito annuale imponibile I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a L. 25.000.000 aumentato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
b) reddito annuale imponibile I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a L. 50.000.000 aumentato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico, in caso di presenza nel nucleo famigliare di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile almeno del 75% o di persone dichiarate non autosufficienti con certificazione medica dell'ASL;
c) immobile accatastato in una delle seguenti categorie A/3, A/4, A/5.
Per reddito annuale imponibile Irpef si intende quello dichiarato ai fini dell'anno d'imposta 2000 e il numero dei componenti il nucleo famigliare e' quello risultante in anagrafe al 31 dicembre 2000.
Il richiedente, per poter usufruire della detrazione di L. 500.000, dovra' possedere almeno uno dei requisiti di cui al punto a) o i requisiti di cui al punto b), congiuntamente ai requisiti di cui al punto c). Gli interessati dovranno produrre apposita istanza al Comune entro il31 luglio 2001, corredata da qualsiasi utile documentazione comprovante i requisiti richiesti per la detrazione.
Per i contribuenti che diventino proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dopo la data del 31 luglio 2001, il termine e' spostato alla fine del mese successivo a quello in cui e' sorto il diritto di proprieta' o titolarita' di usufrutto, uso o abitazione.
(Omissis).
01X5082;
COMUNE DI CARBONE

Il comune di CARBONE (provincia di Potenza) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta sugli immobili comunali nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale e per una sua pertinenza anche se distintamente iscritta in catasto.
Di considerare abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado.
(Omissis).
01X5083;
COMUNE DI CARDETO

Il comune di CARDETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria 5 per mille;
b) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 4 per mille;
c) aliquota per immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali 5 per mille;
d) aliquota per alloggi non locati 5 per mille;
e) aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale 5 per mille;
f) aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale 5 per mille;
g) aliquota per aree fabbricabili 4 per mille.
(Omissis).
01X5084;
COMUNE DI CARINARO

Il comune di CARINARO (provincia di Caserta) ha adottato, l'8 marzo 2001 n. 10, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) determinare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) nel modo seguente:
1. abitazione principale e sue pertinenze: 4,5 per mille;
2. fabbricati rientranti nel gruppo D: 7 per mille;
3. rimanenti immobili: 5,5 per mille.
b) confermare la detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
01X5085;
COMUNE DI CARONA

Il comune di CARONA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;
Di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 275.000 dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
(Omissis).
01X5086;
COMUNE DI CARPEGNA

Il comune di CARPEGNA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di riconfermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come segue:
abitazione principale: 5,5 per mille con detrazione unica diL. 200.000;
altri fabbricati: 6,8 per mille per le abitazioni occupate da inquilini con la residenza anagrafica in questo comune che dimostrino l'uso dell'abitazione presentando il contratto di affitto registrato: 7 per mille per le abitazioni non locate;
aree fabbricabili: 7 per mille.
(Omissis).
01X5087;
COMUNE DI CARPENEDOLO

Il comune di CARPENEDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, come segue:
aliquota 5,25 per mille ordinaria;
aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate;
(Omissis).
3. di stabilire per l'anno 2001 le ulteriori detrazioni sotto elencate, oltre alla detrazione di L. 200.000 spettante per l'abitazione principale, cosi' definita dalla normativa fiscale, per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino nella condizione di pensionato o lavoratore dipendente e siano proprietari di una sola casa di abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, box, posti auto coperti e scoperti) e di piccoli appezzamenti di terreno quali orti o giardini: =====================================================================
Componenti | 1a Fascia L. | 2a Fascia L. | 3a Fascia L. nucleo familiare| 120.000 | 100.000 | 80.000 =====================================================================
| fino a L. | fino a L. | fino a L. 1 persona | 10.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 ---------------------------------------------------------------------
| fino a L. | fino a L. | fino a L. 2 persone | 16.500.000 | 23.200.000 | 26.500.000 ---------------------------------------------------------------------
| fino a L. | fino a L. | fino a L. 3 persone | 21.300.000 | 29.800.000 | 34.100.000 ---------------------------------------------------------------------
| fino a L. | fino a L. | fino a L. 4 persone | 25.400.000 | 35.500.000 | 40.600.000 ---------------------------------------------------------------------
| fino a L. | fino a L. | fino a L. 5 persone | 29.600.000 | 41.400.000 | 47.300.000 ---------------------------------------------------------------------
| fino a L. | fino a L. | fino a L. 6 persone | 33.500.000 | 46.900.000 | 53.700.000 ---------------------------------------------------------------------
| fino a L. | fino a L. | fino a L. 7 persone | 37.500.000 | 52.500.000 | 60.000.000
Il reddito sopraindicato per nucleo familiare e per fascia e' da intendersi il reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 2000, e sia la composizione del nucleo sia la situazione immobiliare deve essere riferita alla data del 1o gennaio 2001.
Sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio quali:
A 1 Abitazioni di tipo signorile;
A 8 Abitazioni in ville;
A 9 Castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico.
Per beneficiare dell'ulteriore detrazione di cui sopra e' necessaria la presentazione al servizio tributi del comune di apposita domanda, e cio' a pena di decadenza con unita la documentazione fiscale (Mod. Unico - Mod. 730 - C.U.D. ) entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione I.C.I. per l'anno 2000.
Le detrazioni di cui sopra verranno sottratte cosi' come previsto dalla legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000.
(Omissis).
01X5088;
COMUNE DI CARPINONE

Il comune di CARPINONE (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille rapportata al valore degli immobili.
(Omissis).
01X5089;
COMUNE DI CASAL CERMELLI

Il comune di CASAL CERMELLI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) di prendere atto e di confermare la deliberazione. n. 14 G.C. del26 gennaio 2001 all'oggetto: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione delle aliquote, della riduzione e delle detrazioni per l'anno 2001 per cui per l'anno 2001 l'aliquota e' determinata nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis).
01X5090;
COMUNE DI CASANOVA ELVO

Il comune di CASANOVA ELVO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille;
(Omissis).
01X5091;
COMUNE DI CASASCO D'INTELVI

Il comune di CASASCO D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis).
01X5092;
COMUNE DI CASELETTE

Il comune di CASELETTE (provincia di Torino) ha adottato, il1o e 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota del 5 per mille da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 la detrazione di L. 200.000 (e 103,29) sull'imposta comunale degli immobili a favore dei soggetti passivi d'imposta relativamente all'abitazione principale e sue pertinenze, con i limiti di cui all'art. 20 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, modificato ed integrato in questa stessa seduta.
(Omissis).
01X5093;
COMUNE DI CASNATE CON BERNATE

Il comune di CASNATE CON BERNATE (provincia di Como) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
aliquota ridotta a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Casnate con Bernate per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale anche le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate): 4,4 per mille;
aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori): 3 per mille;
aliquota ordinaria per restanti casi: 5 per mille.
(Omissis).
01X5094;
COMUNE DI CASNIGO

Il comune di CASNIGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo Comune per l'anno 2001 con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di fissare, per l'ano 2001, in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione principale e le relative pertinenze individuate ai sensi dell'art. 817 del Codice civile;
(Omissis).
01X5095;
COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

Il comune di CASSINA DE' PECCHI (provincia di Milano) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
I. Di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 2001:
1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate con contratto registrato: 5 per mille;
3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi proprietari di unita' immobiliari destinate a civile abitazione e tenute sfitte (non sono da considerarsi tali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a familiari residenti): 7 per mille;
4. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;
5. aliquota da applicare agli immobili per i quali i proprietari stipulino contratti di locazione secondo le disposizioni dell'accordo locale sottoscritto tra amministrazione comunale, proprietari e sindacati rappresentanti degli inquilini ex articoli 2 e 3, della legge n. 431/1998 e del D.M. 5 marzo 1999: 4 per mille.
(Omissis).
01X5096;
COMUNE DI CASSINA RIZZARDI

Il comune di CASSINA RIZZARDI (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2001 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
3 per mille: l'aliquota da applicare a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
5 per mille: l'aliquota da applicare con la detrazione di L. 280.000 alle seguenti tipologie:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992);
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992);
alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992);
unita' immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
unita' immobiliari di pertinenza all'abitazione principale intendendosi come tali box, depositi, autorimesse. L'agevolazione e' pero' limitata esclusivamente a non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale;
5 per mille senza alcuna detrazione: l'aliquota da applicare alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado ovvero in linea collaterale entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale (art. 5, comma 2 del regolamento I.C.I.);
6 per mille: l'aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali ed in caso di piu' pertinenze, esclusa quella dell'abitazione principale.
(Omissis).
01X5097;
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

Il comune di CASTAGNETO CARDUCCI (provincia di Livorno) ha adottato, il 16 gennaio e 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare le diversificazioni nella tipologia degli immobili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., stabilendo le aliquote per l'anno 2001 nel seguente modo:
caso A; aliquota 4,9 per mille:
A1) unita' immobiliare e relative pertinenze utilizzata dal soggetto passivo come abitazione principale;
A2) unita' immobiliare e relative pertinenze concessa in uso gratuito dal possessore a parenti fino al secondo grado (ai sensi del Codice civile) a condizione che la utilizzino direttamente come abitazione principale;
A3) fondi, capannoni commerciali ed artigianali, uffici, gestiti direttamente dal proprietario ed adibiti ad attivita' commerciale e/o artigianale, professionale;
A4) terreni agricoli;
caso B: aliquota 5,4 per mille:
B1) abitazione e relativa pertinenza locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
B2) fondi, capannoni commerciali ed artigianali, uffici, locati con regolare contratto ed adibiti ad attivita' commerciali e/o artigianali, professionali;
caso C: aliquota 7 per mille:
C1) abitazioni di non residenza e relative pertinenze;
C2) aree fabbricabili;
C3) fondi e capannoni commerciali ed artigianali che non rientrano nei casi di cui alle lettere A) e B);
Di dare atto che per quanto riguarda i casi A2/A3 e B/1/B2 dovra' essere data dimostrazione all'ufficio I.C.I. mediante produzione degli atti stessi o con autocertificazione ai sensi delle vigenti leggi da presentare entro la scadenza di comunicazione I.C.I.
(Omissis).
Di stabilire le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 2001:
1. L. 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili;
2. L. 300.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili nel caso che il soggetto passivo possieda una sola abitazione;
3. L. 500.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad uso abitazione principale, nel caso in cui il soggetto passivo possieda una sola abitazione, per casi particolari su relazione del servizio sociale;
4. L. 500.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad uso abitazione principale (nel caso in cui il soggetto possieda una sola abitazione), posseduta da un nucleo familiare composto da persone non autosufficienti, portatori di handicap o malattie progressive e invalidanti al 75% con reddito netto complessivo non superiore a quattro volte il minimo I.N.P.S. Per dimostrare il reddito netto e complessivo il contribuente e' tenuto a presentare autocertificazione entro il termine di presentazione della comunicazione I.C.I.;
5. L. 500.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad uso abitazione principale (nel caso in cui il soggetto passivo possieda una sola abitazione) posseduta da un nucleo familiare con un reddito netto complessivo non superiore a L. 20.000.000. Per dimostrare il reddito netto complessivo il contribuente e' tenuto a presentare autocertificazione entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I.
(Omissis).
01X5098;
COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Il comune di CASTEL D'ARIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2001 con l'aliquota del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 10 del decreto legislativo n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;
2. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e l'aliquota del 3 per mille, per tre anni, per le case inagibili e inabitabili di cui si intende procedere al riattamento;
3. di stabilire l'aliquota del 4 per mille, per un periodo massimo di tre anni, per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996 e come previsto dall'art. 21 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
4. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662 all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di L. 300.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X5099;
COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Il comune di CASTEL DEL PIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 2000 anche per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
a) fabbricati adibiti ad abitazione principale: aliquota 5,9 per mille;
b) fabbricati categoria D (attivita' produttive): aliquota 5,9 per mille;
c) altri fabbricati: aliquota 6,5 per mille;
d) aree fabbricabili: aliquota 5,9 per mille;
e) terreni agricoli: esenti come per legge;
di confermare, per l'anno 2001, la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000;
di confermare, per l'anno 2001, l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale a L. 250.000 per i soggetti persone fisiche che abbiano un reddito imponibile I.R.P.E.F. inferiore a L. 15.000.000 annue per nucleo familiare e che, entro i termini di legge, presentino idonea dichiarazione comprovante il diritto alla maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
01X50100;
COMUNE DI CASTEL GABBIANO

Il comune di CASTEL GABBIANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di aumentare, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica al 5,5 per mille;
2. di confermare in L. 200.000 annue la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione.
(Omissis).
01X50101;
COMUNE DI CASTEL GIORGIO

Il comune di CASTEL GIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille lasciandola quindi inalterata rispetto all'anno precedente;
2. di confermare anche per l'anno 2001 quanto previsto nella deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 1996, ovvero la detrazione in misura di L. 300.000 per i percettori di redditi da sola pensione non superiori a L. 12.000.000 e proprietari di una sola casa di abitazione.
(Omissis).
01X50102;
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO

Il comune di CASTEL SAN PIETRO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per i motivi in premessa che qui si intendono riportati, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille per la prima abitazione e 7 per mille per tutti i restanti immobili;
2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale.
(Omissis).
01X50103;
COMUNE DI CASTELBELLINO

Il comune di CASTELBELLINO (provincia di Ancona) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) 7 per mille: aree fabbricabili;
b) 5,9 per mille: altri fabbricati in genere;
c) 4,9 per mille: abitazione principale del soggetto passivo con la detrazione di legge di L. 200.000.
(Omissis).
01X50104;
COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Il comune di CASTELFRANCO DI SOTTO (provincia di Pisa) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), gia' vigente nell'anno 2000, nelle seguenti misure:
4,5 per mille, aliquota ordinaria:
a) per le abitazioni possedute dal soggetto passivo ed abitate direttamente (abitazioni principali);
b) per le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
d) per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che le utilizza come abitazione principale;
e) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado in linea retta, quali genitori e figli, nonni e nipoti tra loro e parenti fino al secondo grado in linea collaterale, quali fratelli e sorelle tra loro) se la stessa costituisce, per il familiare, la propria abitazione principale;
f) per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, purche' le stesse non risultino affittate;
g) per le abitazioni possedute nel territorio del comune, a titolo di proprieta' od usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che le stesse non risultino locate;
h) per tutti gli altri immobili diversi dalle seconde case o case non locate;
7 per mille, aliquota per le seconde case e per le case non locate, comprese le loro pertinenze;
3 per mille per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo sottotetti;
2. di introdurre l'aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili utilizzati direttamente o locati ubicati nel centro storico, delimitato dalle vie Calatafimi, Solferino, Magenta e Dei Mille, a condizione che il canone di locazione di tali immobili rientri nei parametri stabiliti annualmente dalla Giunta comunale contestualmente alla determinazione delle aliquote. Sono esclusi dalla agevolazione gli immobili adibiti ad uso abitativo per i quali siano accertate le condizioni di sovraffollamento ai sensi della L.R. n. 96 del 1996;
3. di stabilire, nelle misure che seguono, i valori massimi dei canoni di locazione per beneficiare delle agevolazioni anzidette:
immobili ad uso civile abitazione L. 80.000 annue al mq;
immobili ad uso commerciale L. 80.000 annue al mq;
4. di introdurre altresi' la stessa aliquota del 4 per mille agli immobili ubicati nel centro storico, come sopra delimitato, per i quali sono in corso di attuazione interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento edilizio comunale. L'aliquota ridotta sara' applicata per il periodo di anni tre dalla data di inizio dei lavori;
5. di subordinare il riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota agevolata alla esibizione della seguente documentazione:
a) per l'ipotesi di cui al precedente punto 2.:
domanda del proprietario, resa sotto forma di auto certificazione, dalla quale risultino gli estremi catastali dell'immobile posseduto o locato, nonche' la non ricorrenza delle condizioni di sovraffollamento ai sensi della L.R. n. 96 del 1996;
copia autentica del contratto di locazione;
b) per l'ipotesi di cui al punto 3.:
dichiarazione di variazione;
domanda del proprietario resa sotto forma di auto certificazione, dalla quale risultino gli estremi catastali e la data di inizio dei lavori sull'immobile oggetto di tassazione;
6. di confermare, altresi', in L. 250.000 la detrazione ordinaria spettante per i seguenti immobili:
a) abitazioni principali;
b) abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
d) abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari limitatamente ai parenti fino al primo grado in linea retta (figli e genitori tra loro);
e) abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
7. di riconoscere, inoltre, ai soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni di carattere economico-sociale, l'elevazione della detrazione da L. 250.000 a L. 400.000 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sull'abitazione principale per l'anno 2001, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protraggono tali destinazioni e situazioni, in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50, convertito con legge 9 maggio 1997, n. 122:
prima situazione: famiglie di soli ultrasessantenni con reddito pro-capite non superiore a L. 11.500.000 risultante da pensione INPS, comprensiva della maggiorazione sociale ex art. 1 legge n. 544/1988 e della maggiorazione riconosciuta a pensionati ex combattenti, non proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato non concorre alla determinazione del reddito pro-capite;
seconda situazione: famiglie che abbiano al loro interno soggetti portatori di handicap tali cosi' come riconosciuti dalla legge n. 104/1992, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente, certificata dal Servizio Sanitario dell'USL, purche' non tenuti presso strutture pubbliche o private, con reddito pro-capite non superiore al limite di cui alla prima situazione. Per la quantificazione del reddito pro-capite il numero dei componenti il nucleo familiare viene convenzionalmente aumentato di una unita';
8. di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta su domanda dei soggetti stessi con auto certificazione dei requisiti indicati in premessa, stabilita per le due diverse situazioni, da presentarsi entro e non oltre il giorno 15 maggio 2001.
(Omissis).
01X50105;
COMUNE DI CASTELLARO

Il comune di CASTELLARO (provincia di Imperia) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di mantenere invariata l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille;
2. di mantenere invariata, ai sensi deIIart. 4, comma 1, deI decreto legislativo n. 437/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 556/1996, l'aliquota al 5 per mille, in favore dei soggetti passivi, residenti nel comune, l'aliquota l.C.I. per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, mantenendo invariata la relativa detrazione nella misura di L. 220.000;
(Omissis).
01X50106;
COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Il comune di CASTELL'ARQUATO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, nonche' quelle locate a residenti, con contratto di locazione regolarmente registrato, sono assoggettate alla aliquota del 5 per mille;
le pertinenze delle stesse (garages) vengono pure assoggettate alla aliquota del 5 per mille;
le unita' immobiliari sfitte, nonche' quelle locate a non residenti, come precedentemente specificato, sono assoggettate alla aliquota del6 per mille;
le pertinenze delle stesse (garages) vengono pure assoggettate alla aliquota del 6 per mille;
le unita' immobiliari adibite ad abitazione diversa da quella principale e non incluse nelle categorie precedenti (seconde case) sono assoggettate all'aliquota deI 6 per mille;
le pertinenze delle stesse vengono pure assoggettate all'aliquota del 6 per mille;
tutte gli altri beni immobiliari (opifici, terreni, negozi, immobili adibiti ad attivita' produttive, ecc.), indipendentemente dal fatto che siano posseduti da cittadini residenti o da cittadini non residenti, sono assoggettate alla aliquota del 5 per mille;
(Omissis).
01X50107;
COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO

Il comune di CASTELLETTO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, una aliquota unica del 5 per mille;
di stabilire altresi' che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis).
01X50108;
COMUNE DI CASTELLETTO STURA

Il comune di CASTELLETTO STURA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per quanto concerne il 2001, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni;
(Omissis).
3. di dare atto che la pertinenza della prima abitazione verra' presa in considerazione ai fini dell'applicazione della detrazione;
4. di dare atto che verrE' considerata, ai fini della detrazione, prima casa, anche quella di proprieta' di persone non residenti che autocertifichino di aver dovuto trasferire la residenza presso istituti o case di riposo site in altri comuni o risultino portatori di handicap (riconosciute ai sensi della legge n. 104/1992) e per tale motivo ricoverate in strutture. Tali fabbricati devono pertanto risultare sfitti ed a disposizione;
(Omissis).
01X50109;
COMUNE DI CASTELLINO TANARO

Il comune di CASTELLINO TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare, fissare e determinare per l'anno 2001, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 5 per mille, come gia' in vigore per il precedente esercizio;
di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal comma 3, dell'art. 58, del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di dare, pertanto, atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000, invariato rispetto al precedente esercizio.
(Omissis).
01X50110;
COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE

Il comune di CASTELLO DEL MATESE (provincia di Caserta) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
A) di confermare per l'anno 2001 l'aliquota nella misura del 5 per mille;
B) di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;
(Omissis).
01X50111;
COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA

Il comune di CASTELNUOVO CALCEA (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille;
(Omissis).
01X50112;
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Il comune di CASTELNUOVO DEL GARDA (provincia di Verona), il 15 febbraio 2001, ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquote:
4,5 per mille per l'abitazione principale, prima casa;
6,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale;
detrazioni:
L. 200.000 per l'abitazione principale;
L. 250.000:
a) per abitazione principale a favore di nuclei familiari di ultrasessantacinquenni residenti che vivono soli o con il coniuge;
b) per nuclei familiari che abbiano al loro interno un invalido al 100%;
(Omissis).
01X50113;
COMUNE DI CASTELSARACENO

Il comune di CASTELSARACENO (provincia di Potenza), il16 marzo febbraio 2000, ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I., nella misura del 5 per mille, per ogni tipologia di immobile;
2. confermare per l'anno 2001, la deduzione d'imposta in L. 200.000 per l'abitazione principale;
(Omissis).
01X50114;
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

Il comune di CASTIGLION FIORENTINO (provincia di Arezzo), ha adottato, il 17 marzo 2001, n. 30, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'esercizio in corso, con effetto dal 1o gennaio 2001, comesegue:
1. aliquota ordinaria: 5,8 per mille;
2. aliquota ridotta per abitazioni principali: 5,5 per mille;
di dare atto che per abitazioni principali , ai fini dell'applicazione della aliquota ridotta sopraindicata, si intendono esclusivamente:
a) abitazioni di proprieta' dei soggetti passivi, ove gli stessi risiedono e dimorano abitualmente;
b) abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari;
d) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari e parenti, entro il primo grado, in linea retta (genitori o figli) o collaterale (fratelli), che le utilizzino come abitazioni principali acquisendovi la residenza e stabilendovi la loro abituale dimora e risultino, inoltre, privi di qualsiasi proprieta' sia nel comune che altrove;
e) unita' immobiliari ad uso abitativo che risultino inutilizzate in quanto possedute, ad esclusivo titolo di proprieta', da soggetti anziani o disabili che a causa delle loro condizioni abbiano dovuto acquisire la residenza in istituti di ricovero o sanitari;
f) pertinenze distintamente iscritte in catasto, purche' durevolmente, effettivamente ed esclusivamente asservite alle unita' immobiliari rientranti nella definizione di abitazione principale del soggetto passivo di imposta;
di stabilire, inoltre, che dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione principale vengano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivise tra tutti i soggetti passivi che adibiscono l'immobile di loro spettanza ad abitazione principale ;
di dare atto che la detrazione indicata spetta alle abitazioni principali come sopra definite con le seguenti limitazioni e precisazioni per i punti d) ed f):
d) sulle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e familiari la detrazione spetta, secondo i requisiti precedentemente indicati e a condizione che il soggetto passivo di imposta non possegga altro immobile sul quale l'abbia gia' scontata fino alla sua completa concorrenza o parzialmente; f) sulle pertinenze distintamente iscritte in catasto la detrazione spetta solo per la parte di essa eventualmente eccedente I' imposta dovuta sull'abitazione principale, fino alla completa concorrenza della stessa o della eventuale quota spettante;
(Omissis).
01X50117;
COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

Il comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;
2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e in L. 500.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo all'interno del cui nucleo famigliare e' presente un soggetto portatore di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
3. di considerare abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente e che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, nonche' quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado e quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale a norma dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. vigente e quelle dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune;
(Omissis).
01X50115;
COMUNE DI CASTORANO

Il comune di CASTORANO (provincia di Ascoli Piceno), l'8 febbraio 2001, ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001 nel modo seguente:
per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze: 5,5 per mille;
per tutti gli altri immobili, diversi dall'abitazione principale, comprese le aree e lotti edificabili: 5,8 per mille;
detrazione per l'unita' immobiliare destinata alla residenza principale, con esclusione di altre unita' accessorie ad essa collegata:L. 200.000;
(Omissis).
01X50116;
COMUNE DI CAVALLIRIO

Il comune di CAVALLIRIO (provincia di Novara) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, I' aliquota I.C.I., cosi' come segue:
per tutti i fabbricati nella misura unica del 5 per mille, detrazione per l'abitazione principale nella misura stabilita dalla legge (L. 200.000);
nella misura unica del 7 per mille per tutte le aree fabbricabili;
(Omissis).
01X50118;
COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA

Il comune di CAVENAGO D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di mantenere inalterata anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. deI5 per mille e le altre condizioni determinate per l'anno 2000, con deliberazione consiliare n. 10 del 24 febbraio 2000;
(Omissis).
01X50119;
COMUNE DI CAVERNAGO

Il comune di CAVERNAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001, per l'applicazione dell'l.C.l. (imposta comunale sugli immobili), le seguenti aliquote e detrazioni gia' in vigore:
abitazione principale: 5 per mille;
box abitazione principale: 5 per mille;
altri fabbricati: 6 per mille;
aree edificabili: 6 per mille;
terreni agricoli: 5,5 per mille;
detrazione abitazione principale: L. 200.000;
(Omissis).
01X50120;
COMUNE DI CAVRIANA

Il comune di CAVRIANA (provincia di Mantova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote per l'imposta Comunale Immobili, stabilite con deliberazione Consiliare n. 5 del29 febbraio 2000:
4,5 per mille per le abitazioni principali;
6,5 per mille per l'aliquota ordinaria (terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati);
L. 200.000 detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 01X50121;
 
COMUNE DI CECCANO

Il comune di CECCANO (provincia di Frosinone) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella seguente misura:
5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
2. di fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis).
01X50122;
COMUNE DI CECINA

Il comune di CECINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 19 febbraio e 12 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di approvare (omissis), le seguenti aliquote differenziate I.C.I. per l'anno 2001 (omissis);
aliquota ridotta pari al 5,9 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, le pertinenze e le unita' immobiliari concesse in uso gratuito per residenza a parenti in linea retta fino al secondo grado;
aliquota ridotta pari al 3 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti concordati tra le associazioni inquilini e proprietari ex att. 2, 4 e 5 legge n. 431/1998, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo; aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari a disposizione o locate per periodi inferiori all'anno, nonche' per le aree fabbricabili;
aliquota ordinaria del 6,1 per mille in tutti gli altri casi;
(Omissis);
1. L. 300.000 per l'abitaziione principale con valore imponibile I.C.I. pari o inferiore a L. 150 milioni, a codizione che il soggetto passivo dichiari di non possedere altre unita' immobiliari oltre l'abitazione stessa e le relative pertinenze (un'autorimessa e/o una cantina);
2. L. 500.000 per l'unica abitazione in proprieta' dei cittadini in situazione di particolare disagio economico, ovvero per l'anno 2001, nel caso di famiglie con redditi complessivi conseguiti nel 200 (al netto del valore catastale della prima casa e dell'ammontare pagato a titolo di I.C.I. 2000 fino ad un massimo di L. 800.000 annue) pari o inferiori ai seguenti:
famiglia composta da 1 persona, reddito pari o inferiore all'imposrto annuale minimo I.n.p.s. con maggiorazione per ultra 75enni (art. 69 legge 23 dicembre 2000, n. 388);
famiglia composta da 2 perone, reddito pari o inferiore all'importo annuale minimo I.N.P.S. con maggiorazione per ultra 65enni prevista all'art. 69 L. 388/2000 + importo annuale assegno sociale con le relative maggiorazioni di cui al comma 1o, art. 70 legge 23 dicembre 2000, n. 388;
famiglia composta da 3 o piu' persone, reddito pari a inferiore all'importo di esenzioine del tributo per 2 persone + 30% del reddito minimo I.N.P.S. con maggiorazione per ultra 65enni per ogni ulteriore componente il nucleo famigliare.
(Omissis).
01X50123;
COMUNE DI CEGGIA

Il comune di CEGGIA (provincia di Venezia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Abitazione principale aliquota 4 per mille.
Aliquota ordinaria 7 per mille.
Detrazione per abitazione principale L. 220.000.
2. di confermare tutte le riduzioni e le agevolazioni contenute nel Regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale n. 36 del 31 maggio 1999;
3. di applicare tutte le agevolazioni e le aliquote previste per l'abitazione principale anche alle pertinenze ex articoli 817 e 818 del Codice civile, nella misura massima di due pertinenze.
(Omissis).
01X50124;
COMUNE DI CELLE DI MACRA

Il comune di CELLE DI MACRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 comma 55 dell'art. 3 della Iegge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X50125;
COMUNE DI CELLE ENOMONDO

Il comune di CELLE ENOMONDO (provincia di Asti) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire, come stabilisce, (omissis) l'aliquota d'imposta (I.C.I.) del comune di Celle Enomondo, per il 2001, nella misura unica del 6 per mille, pari all'aliquota gia' applicata per il 2000, con detrazione prima casa pari a L. 200.000.
(Omissis).
01X50126;
COMUNE DI CENATE SOPRA

Il comune di CENATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 7 per mille;
2. di applicare un'aliquota ridotta pari al 6,3 per mille, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 437 dell'8 agosto 1996, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con una detrazione d'imposta pari a L. 200.000;
3. di applicare un'aliquota ridotta pari al 6,3 per mille, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unita' immobiliare date in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta: genitori ai figli e viceversa figli ai genitori, senza ulteriori detrazioni;
4. di applicare un'aliquota ridotta pari al 6,3 per mille, ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per le pertinenze delle abitazioni principali;
(Omissis).
01X50127;
COMUNE DI CENTALLO

Il comune di CENTALLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio e 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.
(Omissis).
1. di applicare per l'anno 2001 la detrazione di L. 210.000 per l'abitazione principale e pertinenze accessorie.
(Omissis).
01X50128;
COMUNE DI CERANOVA

Il comune di CERANOVA (provincia di Pavia) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2001 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

terreni agricoli 7 per mille;
aree fabbricabili 7 per mille;
abitazione principale 7 per mille;
altri fabbricati 7 per mille.
2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2001 le detrazioni d'imposta come di seguito illustrate:
abitazione principale L. 200.000 annue.
(Omissis).
01X50129;
COMUNE DI CEREA

Il comune di CEREA (provincia di Verona) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura:
4,5 per mille per la casa di abitazione principale;
5 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di determinare, la detrazione d'imposta da effettuare sulla abitazione principale, in L. 250.000.
(Omissis).
01X50130;
COMUNE DI CERESOLE D'ALBA

Il comune di CERESOLE D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione n. 7, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille per ogni tipologia di immobile.
2. di confermare e stabilire che la detrazione da applicare per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale resta fissata in L. 200.000 e cioe' nella misura stabilita per legge (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.).
(Omissis).
01X50131;
COMUNE DI CERIGNALE

Il comune di CERIGNALE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
abitazione principale: 5,5, per mille e detrazione di L. 200.000;
altri fabbricati: 6 per mille.
(Omissis).
01X50132;
COMUNE DI CERMENATE

Il comune di CERMENATE (provincia di Como) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura:
5,5 per mille per tutti gli immobili nell'ambito del territorio comunale.
2. di confermare per l'anno 2001 nella misura di L. 370.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
(Omissis).
01X50133;
COMUNE DI CESSOLE

Il comune di CESSOLE (provincia di Asti) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) del comune di Cessole nel modo seguente:
aliquota ordinaria: misura del 5 per mille con detrazione diL. 200.000 per la prima casa;
seconda casa: misura del 5,5 per mille.
(Omissis).
01X50134;
COMUNE DI CIGLIE'

Il comune di CIGLIE' (provincia di Cuneo) ha adottato, il31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare, fissare e determinare per l'amo 2001, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di un'aliquota unica nella misura del 6 per mille, come gia' in vigore per il precedente esercizio.
di non avvalersi della facolta' prevista daIl'art. 8. comma 3, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa di L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal comma 3 dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di dare pertanto atto che la detrazione per abitazione principale e' di L.200.000. invariata rispetto al precedente esercizio.
(Omissis).
01X50135;
COMUNE DI CINIGIANO

Il comune di CINIGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato il 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. confermare per l'anno 2001, e con decorrenza dal 1o gennaio 2001, le aliquote per l'I.C.I. come segue:
a) per l'abitazione principale e sue pertinenze (art. 5 regol. I.C.I.) aliquota del 5 per mille;
b) per le unita' immobiliari utilizzate direttamente dal proprietario esercente attivita' produttive e/o imprenditoriali, artigianali, commerciali ed industriali, distintamente censite in catasto esclusivamente alle cat. C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 aliquota del 5 per mille;
c) per altri fabbricati: aliquota del 7 per mille;
d) per aree fabbricabili: aliquota del 6 per mille;
e) per i terreni agricoli l'imposta non e' dovuta ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
2. determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 annue per tutti i contribuenti senza distinzione alcuna ne' di reddito ne' di condizione sociale;
(Omissis).
01X50136;
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Il comune di CINISELLO BALSAMO (provincia di Milano) ha adottato il 13 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota (I.C.I.) nelle seguenti misure:
aliquota ridotta, 2 per mille, per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato applicando le modalita' per la determinazione del canone ed avvalendosi del contratto tipo locale in conformita' alle condizioni definite dall' accordo locale per la citta' di Cinisello Balsamo , ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta il proprietario dell'immobile dovra' depositare copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'ufficio competente del comune di Cinisello Balsamo;
aliquota diversificata: 7 per mille, per le unita' immobiliari ad uso abitativo che risultino sfitte al 1o gennaio dell'anno 2001 e per le quali non risultino - alla predetta data - essere stati registrati contratti di locazione;
aliquota diversificata: 7 per mille, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D: tale aliquota va applicata sia ai fabbricati iscritti in catasto e quindi forniti di rendita, sia ai fabbricati non ancora iscritti in catasto ed il cui valore imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sia determinato sulla base delle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;
aliquota ordinaria: 6 per mille, per tutte le altre tipologie di immobili;
2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. ai sensi di quanto disposto daIl'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la, quale la destinazione medesima si verifica;
4. di equiparare all'abitazione principale le pertinenze, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo e, precisamente nelle categorie C/2, C/6, C/7, purche' vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione stessa, l'utilizzo avvenga da parte del titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento e limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie catastali sopra menzionate;
5. per le pertinenze dell'abitazione principale non spettano ulteriori detrazioni oltre a quella gia' stabilita per l'abitazione medesima. L'ammontare unico della detrazione, qualora non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'immobile adibito ad uso abitativo, potra' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale;
6. di elevare da L. 300.000 a L. 500.000 la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'abitazione principale a favore delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale in possesso dei requisiti e secondo i criteri indicati nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. nei casi di detrazione maggiorata od aliquota ridotta, deve essere presentata dal contribuente apposita autocertificazione, per ciascun periodo di imposta, entro il termine di scadenza del versamento in acconto (si veda quanto meglio specificato nell'allegato riguardante i requisiti in argomento);
(Omissis).
01X50137;
COMUNE DI CITTADELLA

Il comune di CITTADELLA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 4 per mille;
2. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) al 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali esista l'abitabilita' considerati sfitti in quanto non locati (con regolare contratto registrato) e non dati in comodato a parenti del soggetto passivo entro il secondo grado, in linea retta o collaterale.
(Omissis).
01X50138;
COMUNE DI CITTANOVA

Il comune di CITTANOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare, per l'anno 2001, l'aliquote (I.C.I.) nella misura del5 per mille, che sara' applicata su tutto il territorio comunale.
(Omissis).
01X50139;
COMUNE DI CIVEZZA

Il comune di CIVEZZA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare le aliquote (I.C.I.) per l'anno 2001, cosi' di seguito riportate:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota ridotta per abitazione principale 6 per mille e detrazione L. 200.000.
(Omissis).
01X50140;
COMUNE DI COAZZE

Il comune di COAZZE (provincia di Torino) ha adottato, il13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per i residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
2. di confermare nella misura del 5,25 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili;
3. di confermare altresi' in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 cosi' come sostituito dalla legge n. 448/1997, art. 58 comma 30 dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis).
01X50141;
COMUNE DI COLLAGNA

Il comune di COLLAGNA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Aliquota ordinaria: 6 per mille.
Aliquota ridotta per abitazione principale: no.
Aliquota per aree fabbricabili: 6 per mille.
Terreni: esenti.
Detrazione abitazione principale: L. 200.000.
Anche per anziano in casa di riposo che ha dovuto trasferire la residenza (purche' non locata).
Anche per cittadino residente all'estero (purche' non locata).
Anche per soggetto che risiede in altro comune per obblighi di legge, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari del possessore.
Anche abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti di primo grado (figli, genitori) che la occupano quale loro abitazione principale.
Detrazione abitazione principale per famiglie con portatori di handicap con invalidita' civile al 100%: L. 300.000.
(Omissis).
01X50142;
COMUNE DI COLLEFERRO

Il comune di COLLEFERRO (provincia di Roma) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di approvare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi e servizi locali riportate nelle seguenti schede:
(Omissis).
imposta comunale sugli immobili:
aliquota unica per il 2001: 6 per mille;
aliquota ridotta per immobili in ristrutturazione edilizia: Progetto Coloriamo Colleferro: 2 per mille;
detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis).
01X50143;
COMUNE DI COLMURANO

Il comune di COLMURANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
5,5 per mille per l'abitazione principale, pertinenze incluse;
6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari e non;
3 per mille l'aliquota agevolata, per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti a:
a) recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
b) recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
c) realizzazione di autorimesse o posti auto anche perti-nenziali;
d) utilizzo di sottotetti;
4 per mille per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea retta (genitori e figli) ed al secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) che la occupano quale loro abitazione principale;
di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001 in L. 220.000;
di elevare la detrazione d'imposta a L. 250.000 per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni di disagio:
a) invalido o portatore di handicap in possesso dell'attestato di invalidita' civile non inferiore al 70 per cento;
b) soggetti anziani di eta' superiore a sessanta anni unici occupanti dell'immobile;
(Omissis).
01X50144;
COMUNE DI COMIZIANO

Il comune di COMIZIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
abitazione principale e relative pertinenze: 5,5 per mille con detrazione d'imposta di L. 220.000.
seconda abitazione locata con contratto registrato a chi la utilizza per abitazione principale: 6 per mille.
seconda abitazione non locata: 6,5 per mille.
terreni: 6 per mille.
(Omissis).
01X50145;
COMUNE DI CONEGLIANO

Il comune di CONEGLIANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di fissare per l'esercizio 2001 le seguenti aliquote differenziate I.C.I.:
a) aliquota per unita' immobiliari, aree edificabili e terreni agricoli 4,8 per mille;
b) l'aliquota per unita' abitativa non locata a qualsiasi titolo: 7 per mille;
c) detrazione per unita' abitativa ove il contribuente ha la residenza anagrafica e per le unita' abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e in linea collaterale fino al secondo grado (art. 6 regolamento I.C.I.) L. 220.000;
di dare atto che la detrazione di cui agli articoli 6 e 7 del vigente regolamento (I.C.I.) e' prevista nel caso in cui l'immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta e in linea collaterale fino al secondo grado sia la residenza anagrafica degli stessi. In tal caso dovra' essere allegata alla denuncia di variazione copia del contratto di comodato o autocertificazione che dimostri la concessione in uso gratuito;
di dare atto, inoltre, che l'aliquota del 7 per mille va applicata esclusivamente alle unita' abitative non locate (rientrano tra le unita' abitative non locate anche le abitazione tenute a disposizione del proprietario) e non anche alle pertinenze, dato che quest'ultime scontano l'aliquota ordinaria del 4,8 per mille;
di precisare, altresi', che per unita' abitativa non locata a qualsiasi titolo deve intendersi ogni unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano in una delle seguenti categorie: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/8;
(Omissis).
01X50146;
COMUNE DI CONIOLO

Il comune di CONIOLO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2001, l'aliquota unica del 5 per mille.
di stabilire altresi' che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis).
01X50147;
COMUNE DI CONZANO

Il comune di CONZANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2001, le seguenti aliquote diversificate:
a) aliquota ordinaria: nella misura del 5,5 per mille;
b) aliquota diversificata: viene individuata una aliquota nella misura del 7 per mille, ai sensi dell'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, quindi tutte quelle unita' immobiliari adibite ad abitazione diverse dalla prima abitazione che siano tenute a disposizione dei proprietari e comunque sfitti;
c) aliquota agevolata speciale: viene individuata una aliquota nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili ovvero finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997 n. 449. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari succitate per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori.
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X50148;
COMUNE DI CORIANO

Il comune di CORIANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazionedelle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), perl'anno 2001:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nelle seguenti risultanze:
1) 4,5 per mille, per le abitazioni principali, comprese le pertinenze, dei soggetti residenti;
2) 6 per mille, per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali dei soggetti residenti:
3) 7 per mille, per le unita' immobiliari sfitte, classificate o classificabili nella categoria catastale A (appartamenti abitativi o assimilati) ad eccezione della categoria catastale A/10 (uffici), nell'intesa che non sono da considerare sfitte le unita' immobiliari per le quali e' stato stipulato contratto di locazione debitamente registrato e che le unita' immobiliari abitate da parenti entro il primo grado in linea retta, residenti nell'immobile, siano assoggettate all'aliquota di cui al punto 1) (aliquota ridotta) nell'intento che uno dei due contraenti sia pensionato ultrasessantenne e con un reddito del nucleo familiare non superiore a L. 16.000.000 annui se singolo o L. 29.000.000 annui nel caso di coniugi e/o altri componenti il nucleo familiare di convivenza.
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2001, le detrazioni a favore dei soggetti residenti nel comune di Coriano, come in appresso:
a) proprietari dell'unica unita' immobiliare posseduta, piu' eventuali pertinenze a servizio di detta unita' immobiliare, purche' questa sia di tipologia catastale A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare, ed adibita a propria abitazione principale, oltre alla detrazione delle L. 200.000 annue, una ulteriore detrazione di L. 120.000 annue, cosi' per complessive L. 320.000 annue;
b) pensionati, con eta' superiore ai 60 anni, alla data del 31 dicembre 2000 aventi il minimo INPS e comunque in possesso del solo reddito di pensione con imponibile lordo, del nucleo familiare, non superiore a L. 16.000.000 annui, se singolo, oppure L. 29.000.000 annui nel caso di coniugi e o altri componenti il nucleo familiare di convivenza e di redditi derivanti da terreni agricoli il cui ammontare, comprensivo sia del reddito dominicale piu' il reddito agrario, sia inferiore a L. 100.000 su base annua per il nucleo familiare, indipendentemente dalla categoria catastale dell'unica unita' immobiliare posseduta ed adibita a propria abitazione principale, piu' eventuali pertinenze a servizio dell'abitazione principale, oltre alla detrazione di L. 200.000 annue, una ulteriore detrazione di L. 250.000, cosi' per complessive L. 450.000 annue. Si precisa inoltre che l'ulteriore detrazione delle L. 250.000 annue, per i pensionati, non sara' accordata ai nuclei familiari all'intern
o dei quali sia ricompreso un componente che risulti titolare di partita I.V.A. agricola.
Da tali limiti di reddito vanno esclusi:
la casa o appartamento di proprieta' adibiti ad abitazione esclusiva piu' le eventuali pertinenze (garage, posto auto, cantina, ecc.);
tutti i redditi esenti IRPEF;
gli emolumenti arretrati.
In deroga a quanto previsto a favore dei pensionati al minimo INPS, si precisa che l'ulteriore detrazione verra' accordata anche a quei nuclei familiari composti da, o che ricomprendono al proprio interno soggetti di eta' inferiore ai sessanta anni anche se non titolari di pensione, purche' totalmente e permanentemente inabili al lavoro o comunque con una invalidita' non inferiore al 67 per cento o, tale da precludere un inserimento lavorativo, ed aventi un reddito annuo lordo non superiore a L. 16.000.000;
di stabilire che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potra' avvalersene direttamente al momento del pagamento delle rate (I.C.I.) per l'anno 2001.
(Omissis).
01X50149;
COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

Il comune di CORIGLIANO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, come determina, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;
2. determinare, nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, l'aliquota dovuta per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione di immobili;
3. di stabilire, altresi', che per i soggetti portatori di handicaps, la detrazione per abitazione principale e' elevata per l'anno 2001 a L. 220.000, fino a concorrenza d'imposta;
4. resta confermata a L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale fino a concorrenza d'imposta.
(Omissis).
01X50150;
COMUNE DI CORLETO PERTICARA

Il comune di CORLETO PERTICARA (provincia di Potenza) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000.
(Omissis).
01X50151;
COMUNE DI CORNALE

Il comune di CORNALE (provincia di Pavia) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, per tutti gli immobili;
2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura obbligatoria per legge.
(Omissis).
01X50152;
COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE

Il comune di CORNEGLIANO LAUDENSE (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille.
si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Altre unita' immobiliari 6 per mille
Terreni agricoli 6 per mille
Aree edificabili 6 per mille
ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento per l'applicazione dell'l.C.I. sono previste riduzioni d'imposta pari al 50% per:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Le caratteristiche per l'individuazione dei fabbricati o unita' immobiliari aventi diritto all'applicazione sono riportate al comma 1 del suddetto art. 19.
gli immobili appartenenti all'ALER (ex IACP)
2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
01X50153;
COMUNE DI CORROPOLI

Il comune di CORROPOLI (provincia di Teramo) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di approvare, (omissis), e confermando quanto deliberato dalla giunta comunale con atto n. 26 del 10 marzo 2001, l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001 nella misura del 5 per mille;
2. di approvare, inoltre, la proposta della giunta comunale, di cui alla deliberazione n. 26 deI 10 marzo 2001, di elevare la detrazione per l'abitazione principale stabilita in L. 200.000 dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 421/1992 e succ. mod. a L. 300.000 nei seguenti casi:
immobili di proprieta' o altro diritto reale di godimento appartenenti a soggetti nel cui nucleo familiare ci siano portatori di handicap;
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti aventi unica fonte di reddito la pensione sociale al minimo o assegno sociale al minimo alla data del 1o gennaio 2001.
(Omissis).
01X50154;
COMUNE DI CORTAZZONE

Il comune di CORTAZZONE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis).
01X50155;
COMUNE DI CORTEMILIA

Il comune di CORTEMILIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
di determinare, per l'anno 2001, la detrazione per l'unita' immobiliare principale e le sue pertinenze iscritte distintamente in catasto, in L. 200.000.
(Omissis).
01X50156;
COMUNE DI COSSANO CANAVESE

Il comune di COSSANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 19 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 modificato dall'art. 3, comma 53 dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura del sei per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.
(Omissis).
01X50157;
COMUNE DI COSTABISSARA

Il comune di COSTABISSARA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 le tariffe relative all'imposta comunale sugli immobili nella misura seguente:
aliquota generale: sei per mille;
aliquota abitazione principale: cinque per mille;
aliquota per una sola unita' immobiliare C6 annessa ad abitazione principale: cinque per mille;
aliquota per immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il primo grado: cinque per mille;
aliquota per immobili locati con contratto registrato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998: cinque per mille.
2. di fissare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000 come previsto dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. di determinare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000 (duecentomila) per immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il primo grado.
4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
01X50158;
COMUNE DI COSTACCIARO

Il comune di COSTACCIARO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 6,5 per mille per tutte le situazioni tassabili e la detrazione per l'abitazione principale a L. 220.000;
(Omissis).
01X50159;
COMUNE DI CRAVEGGIA

Il comune di CRAVEGGIA (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unita' immobiliari locate utilizzate come abitazione principale: 6 per mille;
altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali:6,5 per mille.
2. di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'importo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
01X50160;
COMUNE DI CRESPIATICA

Il comune di CRESPIATICA (provincia di Lodi) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a. aliquota ordinaria 6 per mille - aliquota abitazione principale 5,5 per mille - detrazione abitazione principale L. 230.000;
b. assimilazione tra abitazione principale e sue pertinenze consistenti in box;
c. considerazione dell'abitazione concessa in uso gratuito ai famigliari come abitazione principale;
d. detrazione sulla prima casa elevata a L. 350.000 per i nuclei famigliari composti da persone ultra sessantenni con il reddito lordo complessivo pari o inferiore a L. 21.000.000; tale cifra va elevata a L. 25.000.000 se il coniuge e' a carico;
e. innalzamento dell'aliquota al 7 per mille in relazione alle aree fabbricabili ed alle seconde case sfitte abitabili.
(Omissis).
01X50161;
COMUNE DI CRESPINA

Il comune di CRESPINA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
unita' immobiliari sfitte e non locate come definite all'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.: 7 per mille;
Altre tipologie di immobili e terreni: 6,2 per mille.
2. di determinare, inoltre, per l'anno 2001 in L. 300.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
01X50162;
COMUNE DI CROPANI

Il comune di CROPANI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di confermare, senza variazioni le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, che saranno applicate in questo comune, nella misura del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli immobili diversi dalle abitazioni e del 6 per mille per i terreni edificabili e per l'abitazione principale;
3. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo di possesso.
01X50163;
COMUNE DI CROSA

Il comune di CROSA (provincia di Biella) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
aliquota alloggi non locati: 6 per mille.
2. di stabilire che gli alloggi muniti di utenze dei servizi pubblici (acqua, energia elettrica) e tenute a disposizione del proprietario per usi saltuari si intendono assoggettati all'aliquota ordinaria.
3. di dare atto che rimangono invariate le detrazioni nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.
(Omissis).
01X50164;
COMUNE DI CUGGIONO

Il comune di CUGGIONO (provincia di Milano) ha adottato, il29 gennaio 2001 (n. 19) la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a. unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze:aliquota 4,7 per mille
terreni agricoli: aliquota: 4,7 per mille.
altri immobili: aliquota: 5,5 per mille.
aree fabbricabili: aliquota 5,5 per mille.
2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m. per l'anno 2001, le detrazioni di imposta come abitazione principale dei soggetti passivi percettori di redditi INPS (pensionati, cassa integrati, persone in mobilita) aventi reddito complessivo annuo del nucleo familiare dimorante abitualmente nell'immobile riferito all'anno 2000, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non superiore ai seguenti valori: =====================================================================
Numero componenti nucleo familiare | Importo Lire =====================================================================
1 | 10.000.000
2 | 16.500.000
3 | 21.200.000
4 | 25.300.000
5 | 29.500.000
6 | 33.400.000
7 e oltre |
Detrazioni L. 250.000
b) di stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 55, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 dall'imposta dovuta per unita' immobiliari adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione.
3. di dare atto che ai sensi del comma 1, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'imposta sara' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, da accertarsi con le modalita' previste dal medesimo comma;
4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come previsto dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.
(Omissis).
01X50165;
COMUNE DI CUPELLO

Il comune di CUPELLO (provincia di Chieti) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, omissis, per l'anno 2001, l'imposta comunale I.C.I. in vigore nell'anno 2000, come segue:
5 per mille per abitazioni principali ed altri immobili;
6 per mille per gli alloggi sfitti e non locati;
7 per mille per i fabbricati inagibili non ristrutturati;
3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o al recupero di sottotetti, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
2. di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, il tutto in base al dispositivo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integazioni.
(Omissis).
01X50167;
COMUNE DI DEGO

Il comune di DEGO (provincia di Savona) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001, per il comune di Dego, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6,5 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio del comune e soggetti a tale imposta;
2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata nella misura di L. 200.000 annue cosi' come previsto dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996;
(Omissis).
01X50168;
COMUNE DI DERVIO

Il comune di DERVIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, le aliquote e le detrazione l.C.l. nel seguente modo:
abitazione principale: 5 per mille;
abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in questo comune ma ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari: 5 per mille;
immobili di proprieta' di enti non economici che non hanno scopo di lucro: 5 per mille;
tutti gli altri fabbricati: 5,8 per mille;
aree fabbricabili: 5,8 per mille;
detrazione d'imposta anno 2001: L. 250.000 per l'abitazione principale;
2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 250.000 a L. 300.000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122/1997, ai fini del pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2001, confermando i criteri introdotti dalla deliberazione di consiglio comunale n. 55, del 28 ottobre 1994, a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) l'abitazione principale deve appartenere alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6;
b) reddito complessivo lordo per nucleo familiare non superiore a L. 50.000.000, tale limite e' incrementato di L. 5.000.000 per ogni altra persona a carico (si considerano familiari a carico quelli per i quali sussiste il diritto agli assegni familiari o ad altro trattamento di famiglia, anche se non effettivamente corrisposti). L'ammontare del reddito va riferito all'anno 2000 per l'intero nucleo familiare;
c) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica di proprieta' del nucleo familiare, nel caso in cui detta unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso, o altro diritto reale i componenti del nucleo familiare non devono possedere in proprieta' alcuna altra unita' immobiliare, escluso il garage o box di pertinenza dell'abitazione e redditi dl terreni non edificabili.
d) per l'applicazione dell'ulteriore riduzione valgono le stesse norme stabilite per l'abitazione principale di cui al comma 2, art. 8, legge 23 ottobre 1992, n. 421.
e) i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, contenente:
1. nome, cognome, Indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
2. la categoria catastale di appartenenza;
3. l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 2000;
4. il possesso degli altri requisiti richiesti di cui ai precedente punto c);
3. di dare atto che:
la richiesta, autocertificazione, dovra' essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 2001 all'ufficio tributi del comune di Dervio, piazza IV Novembre n. 3, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine;
i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001 gia' tener conto della maggiore detrazione richiesta.
(Omissis).
01X50169;
COMUNE DI DIANO D'ALBA

Il comune di DIANO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, intende tale solo quella che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile) residente nel comune di Diano d'Alba, occupa direttamente a scopo abitativo e per la quale spetta la detrazione di L. 200.000, unitamente alle pertinenze individuate in numero due autorimesse per ogni abitazione principale;
b) 6,75 per mille per tutti gli altri immobili e per i terreni;
(Omissis).
01X50170;
COMUNE DI DISO

Il comune di DISO (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. stabilire, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, a tal fine confermando la medesima misura gia' in vigore negli anni decorsi.
(Omissis).
01X50171;
COMUNE DI DRAPIA

Il comune di DRAPIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di adottare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, nella misura unica del5,5 per mille, con detrazione della prima abitazione (residenti nella stessa) nella misura unica di L. 200.000;
(Omissis).
01X50172;
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

Il comune di FALCONARA MARITTIMA (provincia di Ancona) ha adottato, il 23 gennaio e 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare, per l'anno d'imposta 2001, le aliquote e le detrazioni I.C.I., gia' stabilite con atto del consiglio comunale n. 4 del 16 febbraio 2000 e precisamente:
aliquote:
a) aliquota ordinaria: 7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi da quanto indicato ai punti b), c), d);
b) aliquota ridotta: 4,75 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie residenti in questo comune;
c) aliquota agevolata: 5 per mille per l'unita' immobiliare locata ai sensi dell'art. 2 , comma 3, della legge n. 431/1998;
d) aliquota maggiorata: 9 per mille per l'unita' immobiliare non locata per la la quale non risulta essere stato registrato contratto di locazione da almeno 2 anni;
detrazioni:
1. L. 500.000 per l'abitazione principale dei soggetti residenti nei quartieri di Villanova, Fiumesino, Poiole e Rocca Priora;
2. L. 300.000 per l'abitazione principale dei soggetti residenti in questo comune, ed alle seguenti condizioni:
a) siano titolari di unica abitazione;
b) facciano parte di un nucleo familiare composto da una o due persone, ambedue di eta' non inferiore ad anni sessantacinque nell'anno d'imposta;
c) abbiano un reddito lordo annuo non superiore, per l'anno 1999, ai seguenti limiti:
L. 12.180.000 per una persona;
L. 20.577.000 per due persone;
d) che l'immobile abitato dal richiedente sia classificato nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
e secondo le modalita' di attuazione stabilite nell'atto deliberativo del consiglio comunale n. 4 del 16 febbraio 2000;
3. di dare atto che i contribuenti residenti nei quartieri di Villanova, Fiumesino, Poiole, Rocca Priora portino direttamente in detrazione L. 500.000 per abitazione principale ed il servizio tributi provvedera' ai controlli del caso;
4. di stabilire inoltre che le suddette detrazioni non sono cumulabili tra loro; 1/4
(Omissis).
1. di rettificare parzialmente l'atto deliberativo G.C. n. 17 del 23 gennaio 2001, rideterminando l'aliquota ridotta, da applicarsi per l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille.
(Omissis).
01X50173;
COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA

Il comune di FARA OLIVANA CON SOLA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, nelle misure specificate in premessa:
a) abitazione principale: aliquota 5,5 per mille;
b) per l'abitazione principale: detrazione di L. 200.000;
(Omissis).
01X50174;
COMUNE DI FARNESE

Il comune di FARNESE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2001 e 20 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 stabilite con deliberazione del consiglio comunale n. 9/2000, e precisamente:
6 per mille: l'aliquota generale di riferimento per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, dovuta dai soggetti obbligati;
7 per mille: ltaliquota da applicare alle persone fisiche soggetti passivi, per le sole unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta;
(Omissis).
a. aliquota del 4 per mille per gli immobili siti nel centro storico ricadenti nella zona A, destinati ad abitazioni principali, che saranno oggetto di recupero strutturale effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), e) della legge n. 457 del 5 maggio 1978, per i primi tre anni successivi alla data di inizio lavori;
b. ai fini di favorire una politica di sviluppo dell'economia locale, in particolare per le unita' immobiliari, di nuova costruzione, destinate ad abitazioni e classificate nei gruppi catastale da A2 ad A5, interamente posseduti da persona fisica o giuridica, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e di alienazione degli immobili, si stabilisce la seguente particolare aliquota a partire dall'anno 2001:
4 per mille per il primo e secondo anno di imposta successivo alla data di ultimazione dei lavori;
5 per mille per il terzo anno;
A tal fine l'interessato dovra' produrre il certificato della Camera di commercio dal quale risulti l'oggetto dell'attivita' sopra descritto;
(Omissis).
01X50175;
COMUNE DI FAULE

Il comune di FAULE (provincia di Cuneo) ha adottato, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
tipologia degli immobili:
abitazione principale - unita' immobiliari equiparate - altre tipologie di immobili aliquota unica 6 per mille;
detrazioni: di stabilire per l'anno 2001, le seguenti misure di detrazioni d'imposta:
detrazione annua abitazione principale e unita' immobiliari equiparate L.200.000.
(Omissis).
01X50176;
COMUNE DI FAUGLIA

Il comune di FAUGLIA (provincia di Pisa) ha adottato, l'11 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria del 6 per mille;
aliquota ridotta del 5,3 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Fauglia, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e in favore di persone fisiche, soggetti passivi, per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, dando atto del rispetto del comma 1, articolo 4, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556;
aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (non utilizzati e non occupati) ad esclusione dell'abitazione principale di soggetti residenti all'estero.
2. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 alle seguenti categorie di soggetti passivi:
disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone nella suddetta situazione) a condizione di essere possessori solo dell'unita' immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione e con un reddito complessivo familiare lordo non superiore all'importo di L. 40.000.000 annui (escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, oltre ad eventuali indennita' di accompagnamento);
possessori solo dell'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si richiede la detrazione, non superiore a L. 13.000.000 per nuclei familiari composti da un componente, incrementato di L. 3.000.000 per ogni componente il nucleo.
3. di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni:
a) che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare;
b) che l'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali A/1, A/7, A/8, A/9);
c) che i contribuenti che intendano usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita domanda, corredata della relativa documentazione, all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2001.
(Omissis).
01X50177;
COMUNE DI FEROLETO ANTICO

Il comune di FEROLETO ANTICO (provincia di Cantanzaro) ha adottato, il 19 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
2. di fissare per alcuni fabbricati, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 e dell'art. 14 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 del 25 marzo 1999, le seguenti aliquote agevolate:
4 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di fabbricati o unita' immobiliari, ricadenti nel centro abitato (zona A e B del P.R.G.), che risultino essere inagibili o inabitabili e/o fatiscenti;
5 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi di manutenzione straordinaria, cosi' come definiti dall'art. 31 della legge 8 agosto 1978, n. 457, su altri fabbricati o unita' immobiliari, ricadenti nel centro abitato (zona A e B del P.R.G.);
con la precisazione che le predette aliquote agevolate sono applicate limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, purche' i lavori siano iniziati, come evidenziato nella dichiarazione di inizio attivita' presentata al comune, o i relativi progetti di ristrutturazione, se necessari, siano presentati nel corso dell'anno 2001.
(Omissis).
01X50178;
COMUNE DI FERRANDINA

Il comune di FERRANDINA (provincia di Matera) ha adottato, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune:
a) 5,5 per mille per l'abitazione principale;
b) 5,8 per mille per tutti gli altri immobili;
c) di stabilire la misura della detrazione per l'abitazione principale in L. 225.000.
(Omissis).
01X50179;
COMUNE DI FIANO ROMANO

Il comune di FIANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 21 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. aliquota ordinaria: 6 per mille;
2. aliquota per abitazione principale: 4,5 per mille;
3. detrazione per l'abitazione principale: L. 350.000;
4. detrazione per i proprietari di unica unita' immobiliare che sia adibita ad abitazione principale, con relative pertinenze, purche' titolari di sola pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100 per cento il cui reddito complessivo del proprio nucleo familiare non superi i 15 milioni: L. 450.000.
(Omissis). 01X50180;
 
COMUNE DI FICARRA

Il comune di FICARRA (provincia di Messina) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di confermare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille l'aliquota unica da applicare alla base imponibile per il calcolo dell'imposta comunale di tutti gli immobili e in L. 300.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita dal possessore ad abitazione principale, determinate ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni dalla Giunta municipale con deliberazione n. 132 del 21 dicembre 2000.
(Omissis).
01X50181;
COMUNE DI FILAGO

Il comune di FILAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. determinare, per l'anno 2001, le tariffe dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure proposte dalIAmministrazione comunale e dall'Ufficio Ragioneria (integralmente recepite negli stanziamenti di entrata del bilancio di previsione 2001) e di seguito elencati: =====================================================================
Imposta comunale sugli immobili | anno 2001 =====================================================================
Aliquota ordinaria | 6,25 per mille
Aliquota ridotta | 5,50 per mille
Detrazione per l'abitazione principale L. 300.000
(Omissis).
01X50182;
COMUNE DI FIORANO CANAVESE

Il comune di FIORANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
A) Di stabilire per l'anno 2001 nella misura del 5,6 per mille l'aliquota per la applicazione della imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
B) Di stabilire per l'anno 2001, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale distribuzione;
(Omissis).
01X50183;
COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO

Il comune di FIUMEFREDDO BRUZIO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Sono confermate per l'anno 2001 le aliquote, detrazioni e riduzioni dell'imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
a) aliquota del 6.50 per mille per le abitazioni principali , intendendo tali le unita' immobiliari di fatto abitate per un periodo continuativo, nel corso dell'anno, superiore ad otto mesi;
b) aliquota del 7 per mille per le altre abitazioni ed aree fabbricabili;
c) detrazione di L. 300.000 per le abitazioni principali di cui alla precedente lett. a);
d) riduzione della tariffa al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili.
(Omissis).
01X50184;
COMUNE DI FLERO

Il comune di FLERO (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota e detrazioni I.C.I., con le seguenti tariffe:
aliquota I.C.I. 5 per mille;
detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze:
categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 L. 300.000 per rendite catastali fino a L. 2.000.000;
categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9 L. 270.000 per rendite catastali fino a L. 2.000.000.
(Omissis).
01X50185;
COMUNE DI FONTANELLE

Il comune di FONTANELLE (provincia di Treviso) ha adottato, il 17 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
I.C.I. - Aliquota del 5 per mille - detrazione per abitazione principale L. 200.000 (articoli 6 e 8 decreto legislativo n. 540/1992).
(Omissis).
01X50186;
COMUNE DI FORANO

Il comune di FORANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
a) aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle unita' immobiliari destinate ad abitazioni principali;
b) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, cosi' come definita nel regolamento comunale, nei seguenti casi:
I. abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
II. abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari (parenti ed affini fino al secondo grado, che vi risiedano anagraficamente e che le usino come abitazioni principali);
III. abitazione posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. di fissare nella misura di L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale, cosi' come stabilito all'art. 5 comma 2, lettera b) del vigente regolamento dell'I.C.I.
(Omissis).
01X50187;
COMUNE DI FORMIA

Il comune di FORMIA (provincia di Latina) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. ... (omissis) ... la situazione I.C.I. per l'anno 2001 e' la seguente:
a) 4 per mille in favore delle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, delle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto (art. 6 Regolamento I.C.I.);
b) 5,75 per mille in favore delle unita' immobiliari che possedute in aggiunta all'abitazione principale sono concesse da persone fisiche in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1o (primo) grado (genitori e figli) a condizione che l'unita' immobiliare sia utilizzata come abitazione principale, con esclusione della detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
c) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari.
2. dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui alla lettera a) - del punto 2) si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X50188;
COMUNE DI FORNI AVOLTRI

Il comune di FORNI AVOLTRI (provincia di Udine) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. (omissis) rispettivamente applicata nella misura del 4,5 per mille per le prime case e del 6 per mille per i rimanenti immobili.
(Omissis).
01X50189;
COMUNE DI FORNO CANAVESE

Il comune di FORNO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) aliquota del 6 per mille per abitazione principale e relative pertinenze;
2) aliquota ordinaria del 6,50 per mille per tutti gli altri fabbricati
3) di determinare altresi' ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decretolegislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dalIart. 3 del decreto legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno 2001, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
01X50190;
COMUNE DI FOSSA

Il comune di FOSSA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001.
(Omissis).
01X50191;
COMUNE DI FOSSATO SERRALTA

Il comune di FOSSATO SERRALTA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille senza avvalersi della facolta' di diversificazione.
2. di confermare per l'anno 2001 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis).
01X50192;
COMUNE DI FRAINE

Il comune di FRAINE (provincia di Chieti) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare, per l'anno 2001, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.
(Omissis).
01X50193;
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

Il comune di FRANCAVILLA AL MARE (provincia di Chieti) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni I.C.I. applicate per l'anno 1999;
2. di precisare che l'aliquota del 7 per mille e' applicata a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale non locati e non dati ad uso gratuito (art. 7 Regolamento).
(Omissis).
01X50194;
COMUNE DI FUBINE

Il comune di FUBINE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per i terreni edificabili l'aliquota nella misura del 4,5 per mille;
2. di stabilire per l'anno 2001 per tutti i restanti immobili l'aliquota del 5 per mille.
(Omissis).
01X50195;
COMUNE DI FUSCALDO

Il comune di FUSCALDO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 2001 n. 33, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di aumentare, come aumenta, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. dello 0,5 per mille per la prima casa e dell'1 per mille per la seconda casa;
di prendere atto, quindi, che per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. risulta cosi' determinata:
prima casa 6 per mille, seconda casa 6,5 per mille.
(Omissis).
01X50196;
COMUNE DI FUSINE

Il comune di FUSINE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 24 gennaio e 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili rispettivamente nella misura del 5 per mille per l'ordinanza e del 4,5 per mille per l'abitazione principale.
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, la detrazione per abitazione principale in L. 200.000 (e 103,29);
(Omissis).
01X50197;
COMUNE DI GABIANO

Il comune di GABIANO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come segue; aliquota unica 5 per mille;
2. detrazione abitazione principale di L. 200.000.
(Omissis).
01X50198;
COMUNE DI GABICCE MARE

Il comune di GABICCE MARE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
5,5 per mille per l'abitazione adibita a residenza principale dei soggetti passivi dell'imposta e ad essa assimilata ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
6 per mille per le abitazioni locate ed eventuali pertinenze alle stesse, cosi' come definite all'art. 15 del regolamento comunale citato, in presenza di un contratto regolarmente registrato, avente la durata non inferiore a quella minima prevista dalla legge, a soggetti che in tale unita' abbiano l'abitazione principale;
7 per mille per tutti gli altri immobili;
L. 200.000 quale detrazione prevista per l'abitazione principale;
detrazione L. 300.000 per i soggetti passivi I.C.I. titolari di reddito da pensione non superiore al minimo INPS a condizione che il nucleo familiare possieda solo redditi da pensione al minimo INPS e il reddito dell'abitazione principale, oltre all'eventuale pensione di invalidita' totale o inabilita' totale e per i nuclei familiari di soggetti passivi I.C.I. in particolari condizioni di disagio socio-economico, attestate dal Settore Servizi Sociali del comune di Gabicce Mare.
(Omissis).
01X50199;
COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Il comune di GAGGIO MONTANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. per l'anno 2001, di mantenere l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili nella misura del 6,3 per mille con aliquota ridotta al 5,8 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente;
2. dare altresi' atto che viene fissata un'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2,9 per mille e del 3,2 per mille per le fattispecie come riportate in premessa e qui integralmente recepite;
3. di ridurre l'imposta del 50% solo per i fabbricati inagibili o inabitabili;
(Omissis).
01X50200;
COMUNE DI GARBAGNA

Il comune di GARBAGNA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
6,8 per mille aliquota generale;
3 per mille aliquota per proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili od inabitabili, o di interesse artistico o architettonico o per l'utilizzo di sottotetti o che realizzano autorimesse o posti auto.
(Omissis).
3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita a prima abitazione e' nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
01X50201;
COMUNE DI GELA

Il comune di GELA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. le aliquote relative all'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, cosi' come segue:
4 per mille:
per abitazioni e relative pertinenze;
per terreni agricoli;
5,75 per mille:
per aree fabbricabili;
per tutte le altre tipologie immobiliari.
(Omissis).
01X50202;
COMUNE DI GEMMANO

Il comune di GEMMANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 le aliquote e detrazioni per I.C.I di cui ai prospetti che seguono;
MISURA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2001 ===================================================================== N.| Tipologia degli immobili Soggetti passivi |Aliquote per mille ===================================================================== 1 |2 | 3 ---------------------------------------------------------------------
|U.I. direttamente adibita ad abitazione |
|principale della persona fisica, soggetto |
|passivo quale il contribuente che la possiede a|
|titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto |
|reale abitualmente comprese le pertinenze della|
|stessa (Tipologia lettera A e E regolamento | 1.|Comunale vigente) | 5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|U.I. direttamente adibite ad abitazione |
|principale da persone fisiche soggetti passivi |
|cooperative edilizie a proprietà indivisa, |
|residenti nel comune, nonchè gli alloggi regola|
|assegnati dagli I.A.C.P., etc. comprese le |
|pertinenze delle stesse (Tipologia lettera A | 2.|art. 2 regolamento comunale vigente) | 5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|U.I. Cat. A (Immobili per uso abitazione) |
|locata per fini abitativi con contratto di loca|
|comodato e/o suo gratuito ex art. 1571 C.C. e |
|seguenti, registrato, a soggetti che la |
|utilizza come dimora abituale e nella quale via|
|abbiano la propria residenza comprese le |
|pertinenza stesse (Tipologia lettera B e E del | 3 |regolamento comunale vigente) | 5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|U.I. Cat. A (Immobili per uso abitazione) |
|possedute da persone fisiche soggetti pas. |
|aggiunta all'abitazione principale non locate |
|e/o comunque non utilizzate come abit. |
|principale di terzi e/o congiunti e/o tenute a |
|disposizione (Cosidette seconde case) (Ti | 4 |Lettera C del regolamento comunale vigente) | 5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|U.I. Cat. A ( Immobili per uso abitazione) |
|possedute da persone fisiche soggetti pas. |
|aggiunta all'abitazione principale locate a |
|soggetti che non le utilizzano come abit. |
|principale (Tipologia Lettera C del regolamento| 5 |comunale vigente) | 7 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Per tutti gli altri soggetti passivi e per | 6 |tutte le altre tipologie catastali | 6,2 per mille
Misura delle riduzioni, o in alternativa, delle detrazioni d'imposta per l'anno 2001.
Anche per l'anno 2001, esclusivamente per la tipologia di immobili di cui ai punti n. 1-2-3 del prospetto precedente per tutti i soggetti passivi persone fisiche, detrazione di imposta su base annua di L. 200.000 (diconsi lire duecentomila);
(Omissis).
01X50203;
COMUNE DI GENZANO DI ROMA

Il comune di GENZANO DI ROMA (provincia di Roma) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di fissare per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente a:
1. alle abitazioni principali:
2. alle pertinenze delle abitazioni principali, alle quali siano esclusivamente asservite, quali: garage, box, posto auto, soffitta cantina, che siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale;
3. alle unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali quali:
a) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usofrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratutio a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che il conduttore sia maggiorenne e che l'occupazione sia desumibile da atti certi;
c) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
di fissare la detrazione per l'abitazione principale e per le unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali, di cui al precedente punto 3) in L. 200.000, con le modalita' previste dal comma 55 art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
di fissare per tutti gli altri immobili l'aliquota del 6 per mille.
(Omissis).
01X50204;
COMUNE DI GERANO

Il comune di GERANO (provincia di Roma) ha adottato laseguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 l'applicazione dell'I.C.I. delle aliquote previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22 marzo 2000 come appresso specificato:
a) aliquota del 5,5 mille abitazione principale;
b) aliquota del 5 per tutti gli immobili (appartamenti) che verranno concessi in affitto ai nuclei familiari, ai quali e' stato ordinato lo sgombero dalle abitazioni dichiarate inagibili per l'evento sismico dell'11 marzo 2000;
c) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri cespiti soggetti;
di stabilire che per l'anno 2001 verranno applicate unicamente le detrazioni previste per legge.
(Omissis).
01X50205;
COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Il comune di GIAVERA DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per imposta comunale sugli Immobili:
aliquota d'imposta nella misura del 4,5 per mille da applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
aliquota di imposta nella misura del 5,5 per mille da applicare in tutti gli altri casi;
2. di confermare in L. 200.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
(omesso)
Si rammenta inoltre che:
E' considerata abitazione principale solo l'unita' immobiliare di categoria catastale A nella quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica.
E' considerata abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione d'imposta, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela, e da questi adibita a loro abitazione principale.
(Omissis).
01X50206;
COMUNE DI GIFFLENGA

Il comune di GIFFLENGA (provincia di Biella) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis).
01X50207;
COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI

Il comune di GIFFONI SEI CASALI (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di riconfermare le aliquote I.C.I. diversificate per l'anno 2000 e specificatamente:
a) abitazione principale ed equiparate: 5,5 per mille;
b) terreni agricoli 5,5 per mille;
c) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale ed aree edificabili: per mille;
d) aree edificabili 7 per mille;
e) detrazione per abitazione principale rapportata ad anno L. 200.000.
(Omissis).
01X50208;
COMUNE DI GINOSA

Il comune di GINOSA (provincia di Taranto) ha adottato, il 15 febbraio 2001 e il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare nella misura 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per la sola abitazione principale per l'anno 2001;
2. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, cosi' come definite dal regolamento comunale, del soggetto passivo di imposta, compreso quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' gli alloggi degli I.A.C.P., dando atto che per abitazione principale si intende quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;
4. di confermare le detrazioni per la prima casa, di L. 500.000, per gli anziani ricoverati presso case di cura in modo permanente, benche' proprietari dell'immobile che non usano in quanto ricoverati, nonche' per quelli ricoverati presso luoghi di lunga degenza;
5. di confermare, inoltre, l'esonero del pagamento I.C.I. per quei disabili il cui nucleo familiare fruisca della sola pensione di invalidita' del disabile stesso, facendo obbligo agli interessati di presentare regolare denuncia I.C.I. allegando alla stessa idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per fruire dell'agevolazione;
6. di confermare di elevare a L. 500.000 le detrazioni per la prima casa a quelle fasce particolari di anziani titolari della sola pensione di vecchiaia e che, tra l'altro, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare del soggetto passivo dell'imposta non deve essere superiore a L. 12.000.000. Sono accordati aumenti di L. 1.000.000 per il coniuge e per ogni figlio a carico;
b) proprietario o titolare di altro diritto reale di una sola unita' immobiliare e relative pertinenze. Tale unita' immobiliare non deve essere classificata nelle categorie catastali A1-A2-A7-A8;
(Omissis);
1. di ridurre nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per la sola abitazione principale per l'anno 2001;
(Omissis).
01X50209;
COMUNE DI GIOIA TAURO

Il comune di GIOIA TAURO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale, del 6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
(Omissis).
01X50210;
COMUNE DI GIRIFALCO

Il comune di GIRIFALCO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di fissare per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ubicati in questo comune.
di fissare l'unica detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
01X50211;
COMUNE DI GIULIANOVA

Il comune di GIULIANOVA (provincia di Teramo) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. Stabilire le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella seguente misura:
A) 4,5 per mille per l'abitazione principale.
Si considerano abitazioni principali:
1. l'abitazione in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza;
2. l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
B) 6 per mille, immobili appartenenti alla categoria catastale B;
C) 6,75 per mille per altri immobili, comprese le abitazioni date in locazione con contratto regolarmente registrato;
D) 7 per mille per le seconde case a disposizione;
E) 4 per mille, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
F) 4 per mille limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei seguenti interventi (per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori):
interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
3. di prendere atto che, ai sensi del comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale e' di L. 200.000;
4. di confermare per l'anno 2001 le detrazioni previste per l'anno 2000 che consistono nell'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 500.000, a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
pensionati che alla data del 1o gennaio 2001 abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta';
lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilita' e disoccupati che risultino tali almeno dal 1o gennaio 2001.
Usufruiscono dell'applicazione del beneficio in questione, solo contribuenti che, in aggiunta a uno di questi requisiti, abbiano avuto, nel 2000, un reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare, al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I.C.I., non superiore ai seguenti limiti (Imponibile I.R.P.E.F.):
per un unico componente L. 9.000.000;
fino a due componenti L. 15.000.000;
per ogni componente in piu' L. 4.000.000.
5. di confermare a L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale per le stesse categorie di contribuenti, menzionate al paragrafo 3), che, nel 2000, abbiano conseguito un reddito familiare (Imponibile I.R.P.E.F.). entro i seguenti limiti:
per un unico componente L. 12.000.000;
fino a due componenti L. 18.000.000;
per ogni componente in piu' L. 6.000.000.
6. di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 500.000 ai contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti congiunti ascendenti o discendenti, affini e parenti entro il quarto grado civile con invalidita' come sotto specificato:
invalido con totale e permanente invalidita' lavorativa 100% (articoli 2 e 12 legge n. 118/1971);
invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa 100% e con impossibilita' di deambulare senza l'aiuto di accompagnamento (legge n. 16/1980);
cieco assoluto (legge n. 382/1970);
sordomuto (legge 381/1970);
minore con difficolta' persistente a svolgere compiti e funzioni propri alla sua eta' (legge n. 289/1990);
7. di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 500.000 ai contribuenti anziani o disabili, residenti in istituti o ricoveri sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e occupata;
8. di confermare le seguenti modalita' di applicazione del beneficio, limitatamente alle categorie di contribuenti di cui al punto 4, 5, 6, 7.:
a) il contribuente e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina, ecc.);
b) il contribuente e' tenuto a presentare apposita richiesta, entro il 30 giugno 2001, contenente i seguenti elementi:
1. l'indicazione delle generalita', della residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
2. l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
3. autocertificazione attestante:
i redditi conseguiti nel 2000, dal contribuente e dai restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, al netto del reddito derivante dall'abitazione, oggetto dell'imposizione I.C.I.;
la composizione del nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2001;
che il contribuente e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare non sono proprietari o titolari di diritti reali su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina, ecc.).
c) allegare fotocopia certificato di invalidita' rilasciato dalla U.L.S.S.;
d) la presentazione della richiesta entro i termini prescritti, costituisce la condicio sine qua non per operare, da parte del contribuente, gia' dalla data del primo acconto, dovuta per il periodo di possesso del primo semestre 2001, l'applicazione della maggiore detrazione in argomento. In caso di inoltro a mezzo posta, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante;
e) e' fatto obbligo ai soggetti ammessi al beneficio di cui sopra, comunicare al comune di Giulianova, ufficio tributi, ogni variazione delle condizioni indicate nella domanda, entro 30 giorni dal loro verificarsi.
(Omissis).
01X50212;
COMUNE DI GORLE

Il comune di GORLE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le pertinenze destinate al servizio di tale immobile;
5,5 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;
6 per mille per le unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale individuate nelle categorie catastali:
A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 - C/6;
6,5 per mille per le unita' immobiliari individuate nelle categorie catastali:
A/10;
Gruppo catastale B;
Gruppo catastale C con esclusione del C/6;
Gruppo catastale D;
Aree fabbricabili.
di determinare in L. 250.000 la detrazione per l'abitazione principale.
di elevare a L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale alle seguenti condizioni:
1. Unica proprieta' abitativa la casa nella quale risiedono e le relative pertinenze.
2. Rendita catastale, per detta abitazione, comprensiva delle pertinenze, non superiore a L. 1.050.000.
3. Reddito annuo complessivo imponibile per il nucleo familiare (diminuito di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico e calcolato al 60% per i redditi di lavoro dipendente o da pensione) non superiore a L. 40.000.000.
Nel caso in cui manchi anche una sola delle tre condizioni sopra esposte, la detrazione spettante per l'abitazione principale e' pari a lire 250.000.
(Omissis).
01X50213;
COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO

Il comune di GRAZZANO BADOGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di applicare nel proprio territorio ,con effetto limitatamente all'anno 2001, prima aliquota I.C.I. del 5 per mille per le abitazioni principali e l'aliquota del 6 per mille per le abitazioni secondarie;
2. (Omissis).
3. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita al abitazione principale del soggetto passivo e', fino a concocenza del suo ammontare di L. 200.000 rapportata al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionaImente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis).
01X50214;
COMUNE DI GRIGNASCO

Il comune di GRIGNASCO (provincia di Novara) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.l.) che sara' applicata nel comune di Grignasco nella misura unica del 5,1 per mille;
2. di approvare per l'anno 2001, l'applicazione della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare. di L. 200.000, secondo le modalita' e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 e s.m.i.
(Omissis).
01X50215;
COMUNE DI GROSOTTO

Il comune di GROSOTTO (provincia di Sondrio) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I., quale determinata con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2001, esecutiva ai sensi di legge, nella misura del 4 per mille.
(Omissis).
01X50216;
COMUNE DI GROSSO

Il comune di GROSSO (provincia di Torino) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di applicare, per l'anno 2001, all'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'aliquota del 5,5 per mille;
(Omissis).
01X50217;
COMUNE DI GROTTAMMARE

Il comune di GROTTAMMARE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di confermare per l'anno 2001 le aliquote deliberate per l'anno 2000, nelle sotto elencate misure differenziate:
4 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale, dai proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie;
3,5 per mille per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite da accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
6,25 per mille per le altre unita' immobiliari;
7 per mille per gli alloggi non locati.
3. (Omissis).
4. di aumentare la detrazione l.C.l. per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, a favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale rilevante ai fini l.C.l., appartenenti alla categoria dei pensionati che hanno compiuto il sessantesimo anno di eta' al 1o gennaio 2001, in possesso di solo reddito di pensione, con reddito annuale imponibile, ai soli fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti il nucleo familiare, non superiore a L. 21.500.000.
(Sono esclusi dalla maggiore detrazione i contribuenti rientranti nella categoria sopra definita, quando l'abitazione principale sia classificata in categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, rispettivamente di tipo: signorile, villini ville, castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico;
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e' fissato al 30 giugno 2001 in coincidenza con la scadenza relativa all'acconto I.C.l.).
(Omissis).
01X50218;
COMUNE DI GROTTAZZOLINA

Il comune di GROTTAZZOLINA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Aliquota ordinaria: 6 per mille;
Abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille - detrazione L. 210.000;
Abitazione in uso gratuito a parente in linea retta fino al secondo grado compreso: 5 per mille - detrazione L. 210.000;
Abitazioni anziani o disabili, non locata, residenti in istituti: 5 per mille - detrazione L. 210.000;
Immobili Enti senza scopo di lucro: 5 per mille;
Abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille - Unita' immobiliari di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449: 1 per mille;
Abitazioni non locate: 7 per mille.
(Omissis).
01X50219;
COMUNE DI GUANZATE

Il comune di GUANZATE (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). =====================================================================
Oggetto dell'imposta | Aliquota |Detrazione ===================================================================== immobili diversi dalle abitazioni (compresi | | terreni ed aree edificabili) |5 per mille| --------------------------------------------------------------------- abitazione principale |4 per mille|L. 250.000 --------------------------------------------------------------------- pertinenze dell'abitazione principale ancorchè| | distintamente iscritte in catasto, quali ad | | esempio box, cantine ecc. |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- abitazione utilizzata dai soci delle | | cooperative edilizie a proprietà indivisa |4 per mille|L. 250.000 --------------------------------------------------------------------- alloggio regolarmente assegnato da istituti o | | agenzie pubbliche |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- fabbricati posseduti in aggiunta | | all'abitazione principale: locati (con | | contratto registrato) per abitazione | | principale |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- non locati |5 per mille| --------------------------------------------------------------------- immobile posseduto a titolo di proprietà o di | | usufruito da parte di persone anziane o | | disabili che acquisiscono la residenza presso | | case di riposo o istituti sanitari, a | | condizione che lo stesso immobile non risulti | | locato |4 per mille|L. 250.000 --------------------------------------------------------------------- abitazione ceduta in uso gratuito a parenti | | entro il secondo grado in linea retta, | | ascendente e discendente, il terzo grado in | | linea collaterale e affini in secondo grado |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- fabbricati realizzati da imprese, che hanno | | per oggetto esclusivo e prevalente la | | costruzione e la vendita, e non venduti per un| | periodo di un anno |4 per mille|
la detrazione per l'abitazione principale e' elevata a L. 430.000 a tutela dei nuclei familiari in particolare stato di disagio socio economico che abbiano tutti i seguenti requisiti minimi:
a) essere residenti nel comune di guanzate;
b) essere proprietari, oppure titolari del diritto di usufrutto, o uso, per tutti i componenti del nucleo familiare, di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, compreso l'eventuale posto auto o box, classificata o classificabile nelle categorie catastali A/2 (abitazione di tipo civile), A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare) e A/6 (abitazione di tipo rurale);
c) possedere un reddito familiare annuo, imponibile ai fini I.R.P.E.F., inferiore o pari a quanto indicato nel prospetto che segue: =====================================================================
Componenti nucleo familiare | Reddito imponibile annuo =====================================================================
1 | 12.000.000
2 | 19.800.000
3 | 25.440.000
4 | 30.360.000
5 e oltre | 35.400.000
Qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap (con attestato di invalidita' civile superiore aI 73%) o persona anziana non autosufficiente (comprovato da certificazione medica dell'A.S.L.) i limiti di reddito sono elevati nella misura di L. 2.000.000.
Il reddito da considerare, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale di condurre ulteriori e piu' approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita, e' quello del nucleo di convivenza familiare riferito all'anno precedente.
La nozione di abitazione principale e' quella definita dalla normativa fiscale.
Il soggetto passivo provvedera' all'autoliquidazione dell'importo con le stesse modalita' e tempi previsti dalla vigente normativa e dovra' presentare entro il 31 dicembre 2000 all'Ufficio comunale competente:
1. dichiarazione dei redditi (Mod. 101 - 30 - Unico) di tutto il nucleo familiare;
2. Ricevute di versamento inerenti all'anno d'imposta;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale il soggetto passivo attesta:
Che si tratta dell'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per tutti i componenti il nucleo familiare;
4. (eventualmente) attestato di invalidita' civile per i portatori di handicap o certificazione di persona anziana non autosufficiente, rilasciati dall'A.S.L.
(Omissis).
01X50220;
COMUNE DI IGLIANO

Il comune di IGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare, fissare e determinare per l'anno 2001, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 5 per mille;
di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la definizione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste daI comma terzo dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
(Omissis).
01X50221;
COMUNE DI IMPRUNETA

Il comune di IMPRUNETA (provincia di Firenze) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni:
A) 5,6 per mille per:
1) le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
2) le unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
3) gli alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
4. le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata, anche temporaneamente a qualsiasi titolo;
5) le pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' iscritte distintamente in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, limitatamente ad una unita' immobiliare per ciascuna categoria;
6) le unita' immobiliari beate sulla base di contratti di locazione stipulati secondo i disposti dei commi 3 e 5 dell'art. 2 della legge n. 431/1998;
B) 7 per mille per:
1. le abitazioni concesse, con atto scritto di comodato gratuito, dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado residenti in questo comune alla data deI 1o gennaio 2001, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che tale concessione risulti da autocertificazione presentata dal concessionario e dal cedente;
2. le unita' immobiliari locate con contratti di locazione liberi purche' stipulati ai sensi del comma 1, art. 2 della legge n. 431/1998 o con contratti diversi da quelli di cui alla precedente lettera A) n. 6;
3. le aree edificabili;
4. i terreni agricoli;
5. tutte le altre unita' immobiliari non comprese nei punti A) o C);
C) 9 per mille per:
1. le unita' immobiliari non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1o gennaio 2001, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998;
2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione I.C.I. applicabile per l'anno 2001 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo come segue:
A) L. 300.000 detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;
B) L. 400.000 detrazione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovino in tutte le seguenti condizioni: abbiano compiuto aI 31 dicembre 2000 il sessantacinquesimo anno di eta';
siano titolari nell'anno 2001 di solo reddito da pensione non superiore all'importo 2001 della pensione minima INPS, comprese le eventuali maggiorazioni sociali, o con reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, pari o inferiore all'importo annuo della pensione minima INPS calcolata come sopra;
non esercitino attivita' retribuita di alcun genere;
siano proprietari (o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettivita' passiva ai fini I.C.I.) sull'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, compresi garage, cantine, soffitte e simili, purche' annessi all'abitazione ed utilizzati in modo durevole al suo servizio;
che non abbiano altre persone di fatto conviventi, titolari di redditi diversi da pensione o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettivita' passiva ai fini I.C.I. su immobili diversi da quello oggetto del presente beneficio;
per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi anche se non risultanti da certificazione anagrafiche;
C) non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze delle abitazioni; qualora l'imposta dovuta per l'abitazione principale risultasse inferiore alla detrazione spettante, la parte residua della detrazione trovera' capienza nell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa, limitatamente ad una unita' immobiliare per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 fino alla concorrenza di L. 290.000 (o 400.000);
3. di disporre che i contribuenti che si trovino nella condizione di fruire della maggiore detrazione di cui al punto 2) lettera B) e quelli di cui al punto 1) lettera B) numero 1., debbano far pervenire al comune, entro la scadenza della prima rata, una dichiarazione sostitutiva, redatta sui modelli disponibili presso gli uffici competenti, ai sensi del D.P.R 20 ottobre 1998 n. 403 Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative , nella quale attestino l'esistenza di tutte le predette condizioni, salvo accertamenti da parte del comune con conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 11 comma 3 del D.P.R. n. 403/1998) oltre alL sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per falsa dichiarazione.
(Omissis).
01X50222;
COMUNE DI INDUNO OLONA

Il comune di INDUNO OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. fissandola al 5,5 per mille.
2. di riconoscere, ai fini del calcolo dell'l.C.l., la detrazione di L. 200.000 sia per le abitazioni principali che per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).
01X50223;
COMUNE DI ISASCA

Il comune di ISASCA (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
01X50224;
COMUNE DI ISOLA D'ASTI

Il comune di ISOLA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 13 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata da questo comune nella misura unica del cinque per mille.
(Omissis).
01X50225;
COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Il comune di ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (provincia di Teramo) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di come per legge di cui alla prima parte del comma 1 dell'art. 8 e le detrazioni dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 come stabilito dal comma 2, modificato dalla legge n. 662/1996;
2. stabilire l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili con le sole riduzioni stabilire che si considera abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il quarto grado; la concessione in uso gratuito si rileva da apposito atto o dalla certificazione presentata dal concessionario o dal cedente ai sensi della legge n. 15 del 1968, e la si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione.
(Omissis).
01X50226;
COMUNE DI ISPANI

Il comune di ISPANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' applicate nell'anno 2000 e fissate come segue:
a) 5 per mille da applicare alla base imponibile delle abitazioni principali possedute dai soggetti residenti nel comune (prima casa e art. 15 del regolamento comunale I.C.I.);
b) 6 per mille da applicare alla base imponibile degli immobili adibiti ad abitazioni possedute (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento) in aggiunta all'abitazione principale da soggetti passivi residenti nel comune di Ispani;
c) 7 per mille da applicare sulla base imponibile delle abitazioni possedute (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento) da soggetti passivi non residenti nel comune di Ispani;
d) 6 per mille in tutti i rimanenti casi,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i.
(Omissis).
01X50227;
COMUNE DI JESOLO

Il comune di JESOLO (provincia di Venezia) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di applicare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e nella misura del 7 per mille per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali, di alloggi non locati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale;
2. di stabilire, per l'anno 2001, nella misura di L. 500.000, pari ad e 258,23, le detrazioni per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis).
01X50228;
COMUNE DI LAGONEGRO

Il comune di LAGONEGRO (provincia di Potenza) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per il 2001 la riduzione dell'aliquota (I.C.I.) dal 6 per mille al 5 per mille per le abitazioni principali;
di confermare per il 2001 al 6,5 per mille l'aliquota (I.C.I.) per le altre voci (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati);
(Omissis).
01X50229;
COMUNE DI LAMPORO

Il comune di LAMPORO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001 al 6 per mille, confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote cosi' come previsto per l'anno 2000 dall'atto C.C. n. 10 dell'11 febbraio 2000;
di confermare, per l'esercizio 2001, la detrazione di L. 200.000 per l'utilita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;
di confermare, per il 2001, l'applicazione del disposto di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, nel senso che dovra' essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari e simili, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
01X50230;
COMUNE DI LANCIANO

Il comune di LANCIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6 per mille;
2. di stabilire l'aliquota (I.C.I.), per l'anno 2001, in ragione del 4 per mille, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, entro i tre anni dalla data di ultimazione, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' di costruzione e alienazione di immobili;
3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. di stabilire l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001, in ragione del 4 per mille, a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili od inabitabili, di immobili di interesse storico e architettonico ubicati nei centri storici.
Condizione per beneficiare dell'aliquota agevolata e' la realizzazione degli interventi entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.
5. di aumentare da L. 200.000 a L. 500.000 e, comunque, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che compete per le abitazioni principali a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, appartenenti alle seguenti categorie:
A) famiglie composte da piu' di cinque componenti - o nelle quali siano compresi uno o piu' disabili con invalidita' civile non inferiore al 75 per cento - con reddito familiare imponibile, relativo all'anno 2000, non superiore ai 30 milioni;
B) pensionati con reddito familiare non superiore a L. 20.000.000 di reddito imponibile anno 2000, in possesso del solo appartamento ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprieta' del contribuente alla data del 1o gennaio 2001. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
la nozione di famiglia, ai fini dell'applicazione della maggiorazione prevista dal presente provvedimento, e' quella risultante dal vigente ordinamento anagrafico;
C) di escludere dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 tutte le unita' immobiliare classificate in catasto A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
D) di fissare al 31 luglio 2001 il termine ultimo per la presentazione delle istanze, nonche' la relativa documentazione, per beneficiare della maggiorazione della detrazione.
Il termine e' perentorio, pena la decadenza del beneficio della maggiorazione. L'istanza e la relativa documentazione devono essere consegnate direttamente al comune ufficio URP ovvero a mezzo raccomandata semplice, fa fede la data del timbro postale. Le dichiarazioni devono essere rese con autocertificazione;
E) di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica per mancanza delle condizioni previste.
(Omissis).
01X50231;
COMUNE DI LARINO

Il comune di LARINO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione n. 47, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella seguente misura:
4,5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale e annesse pertinenze;
6 per mille per altre tipologie di immobili.
(Omissis).
01X50232;
COMUNE DI LATERA

Il comune di LATERA (provincia di Viterbo) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001 nelle seguenti percentuali:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota per unita' immobiliare adibita a prima casa: 5,5 per mille;
aliquota per unita' immobiliari appartenenti alla cate goria catastale D: 7 per mille;
2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
01X50233;
COMUNE DI LATERINA

Il comune di LATERINA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 l'imposta comunale (I.C.I.), prevista e regolata dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura seguente:
A. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
B. aliquota da applicare ai soggetti passivi, limitatamente ad una sola unita' immobiliare posseduta in aggiunta all'abitazione principale e concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale: 6 per mille;
C. aliquota da applicare per i soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6,5 per mille;
D. aliquota da applicare a soggetti passivi per unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno fissato la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non sia locata: 6 per mille;
E. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;
F. aliquota per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
F.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;
F.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;
G. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;
2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autentica, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per le unita' immobiliari ad uso di abitazione ricomprese nei centri storici e per i quali siano in corso lavori di ristrutturazione o restauro limitatamente al periodo dell'anno di durata di tali lavori. Il periodo di cui sopra e' quello risultante dal provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ufficio tecnico comunale. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori se antecedente al termine fissato nel provvedimento autorizzativo;
5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuna di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che:
per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
si considera altresi' abitazione principale quella posseduta in aggiunta all'abitazione principale, e limitatamente ad una sola, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondogrado e da questi utilizzata come abitazione principale (art. 4, regolamento (I.C.I.);
l'importo della detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale puo' essere detratta dall'imposta dovuta per la pertinenza (garage box) - art. 4 del regolamento I.C.I.;
6. di stabilire in L. 400.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno di imposta 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, in favore di coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
pensionato, residente nel comune, unico occupante dell'abitazione, ultrasessantacinquenne (e' escluso dal beneficio l'eventuale contribuente coniugato, non legalmente separato o divorziato, anche se unico residente e/o occupante dell'abitazione), il cui reddito imponibile I.R.P.E.F. per l'anno di imposta 2000 (al lordo di detrazioni fiscali-oneri e spese detraibili, non deve essere superiore a L. 15.000,000;
soggetto il cui nucleo familiare e' composto da 2 persone, entrambe pensionate, residenti nel comune, almeno uno dei due ultrasessantacinquenne. Il reddito imponibile I.R.P.E.F. del nucleo familiare per l'anno d'imposta 2000 (al lordo di detrazioni fiscali-oneri e spese detraibili) non deve essere superiore a L. 20.000,000;
soggetto con nucleo familiare numeroso, composto da almeno 5 persone, con almeno due figli minorenni, tutti dimoranti nell'unita' immobiliare. Il reddito imponibile I.R.P.E.F. del nucleo familiare per l'anno d'imposta 2000 (al lordo di detrazioni fiscali-oneri e spese detraibili) non deve essere superiore a L. 35.000.000, per ogni persona in piu' si aggiungono 5 milioni.
soggetto il cui nucleo familiare comprende un invalido al 100 per cento (in questo caso e' irrilevante il numero dei componenti il nucleo e non si pongono limiti in ordine all'eta' del contribuente). Il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l'anno d'imposta 2000 (al lordo di detrazioni fiscali-oneri e spese detraibili) non deve essere superiore ai valori indicati nella sottostante tabella: =====================================================================
per una persona | L. 22.500.000 =====================================================================
per due persone | L. 30.000.000
per tre persone | L. 37.500.000
per quattro persone | L. 45.000.000
per cinque persone | L. 52.500.000
per sei persone | L. 60.000.000
per ogni persona in più si aggiungono | L. 65.000.000
inoltre per beneficiare della maggiorazione della detrazione occorre quanto segue:
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale deve essere l'unico immobile per il quale il richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti passivi d'imposta in tutto il territorio nazionale;
l'iscrizione dell'abitazione principale al catasto edilizio urbano deve essere compresa in una delle categorie catastali compresa tra A/3 ed A/5;
il richiedente deve essere residente nell'abitazione per la quale viene richiesto l'aumento della detrazione.
(Omissis).
01X50234;
COMUNE DI LATERZA

Il comune di LATERZA (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.:
a) aliquota ordinaria del 6 per mille;
b) aliquota ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale e per una sola pertinenza che sia iscritta all'U.T.E. nella categoria C2 (magazzini e locali depositi) o C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e che sia situata nello stesso stabile o comprensorio di immobili oppure, se distaccata, situata ad una distanza non superiore a m 100 dall'abitazione principale;
c) aliquota ridotta del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico oppure volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detto intervento e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. La suddetta agevolazione e' subordinata alla presentazione, all'ufficio tributi, della relativa domanda su modello predisposto dall'ufficio stesso;
2. di confermare in L. 260.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, dando atto che:
per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
la detrazione, quando l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis).
01X50235;
COMUNE DI LAUREANA CILENTO

Il comune di LAUREANA CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del sei per mille;
di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e per le pertinenze.
(Omissis).
01X50236;
COMUNE DI LAUREGNO (LAUREIN)

Il comune di LAUREGNO (LAUREIN) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per la seconda abitazione;
2. di determinare e confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per tutti gli altri casi;
3. di determinare e confermare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fino a diversa regolamentazione come segue:
a) per tutte le abitazioni principali L. 453.600.
(Omissis).
01X50237;
COMUNE DI LAVARONE

Il comune di LAVARONE (provincia di Trento) ha adottato, il 21 dicembre 2000, a seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, neI 6 per mille l'aliquota generale valida per l'applicazione delIl.C.l. per il periodo d'imposta 2001;
2. di determinare neI 5 per mille l'aliquota valida per l'applicazione dell'l.C.l. per il periodo d'imposta 2001, relativamente alle persone fisiche ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
3. di determinare in L. 300.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 cosi' come integrato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, dando atto che la predetta detrazione si intende applicata anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale di soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
(Omissis).
01X50238;
COMUNE DI LEGNARO

Il comune di LEGNARO (provincia di Padova) ha adottato, il 5 e il 22 dicembre 2000 le seguenti deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle misure seguenti:
5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e relative pertinenze cosi' come indicato nell'art. 5, comma 5 del regolamento (I.C.I.) vigente;
6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000;
3. di stabilire in L. 500.000 la detrazione per abitazione principale per nuclei familiari che hanno la presenza di un figlio convivente portatore di handicap, in possesso di attestato di invalidita' al 100 per cento ai sensi della legge n. 104/1992, che dovranno presentare l'apposita dichiarazione entro il termine del 30 giugno 2001, data di scadenza della prima rata (I.C.I.) 2001;
4. di stabilire per l'anno 2001 l'aumento della detrazione per l'abitazione principale in L. 300.000 o in L. 400.000 esclusivamente nelle seguenti circostanze e condizioni:
l'aumento di detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 e' stabilita per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti assistiti dal comune in via continuativa o da pensionati o lavoratori dipendenti proprietari o titolari del diritto reale di uso, usufrutto o abitazione il cui nucleo familiare ha un reddito lordo complessivo riferito all'anno 2000 non superiore a: =====================================================================
NUCLEO FAMILIARE | REDDITO =====================================================================
1 persona | 15.000.000
2 persone | 20.000.000
3 persone | 25.000.000
4 persone | 30.000.000
5 persone | 32.000.000
| più L. 2.000.000 per ogni persona in più.
per i redditi inferiori a L. 15.000.000 in riferimento a qualsiasi nucleo familiare, l'aumento di detrazione e' da L. 200.000 a L. 400.000;
per nucleo familiare si fa riferimento al testo previsto dall'art. 4 del regolamento anagrafico della popolazione residente, decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989;
sono altresi' considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinita', qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilita' e sia finalizzata alla reciproca assistenza, risulti dalla certificazione anagrafica e sia dichiarata con atto di notorieta' da parte delle persone conviventi;
il numero dei componenti del nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del 1o gennaio 2001;
la maggiore detrazione non e' concessa qualora almeno un componente del nucleo familiare percepisca un reddito diverso da quello di lavoratore dipendente o pensionato (ad esempio reddito da lavoro autonomo, impresa, partecipazione societarie);
l'unita' immobiliare deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso del 2001, oppure l'unica posseduta a titolo di uso, usufrutto o di diritto di abitazione, ad esclusione di un piccolo appezzamento di terreno agricolo, di unita' immobiliari di pertinenza dell'abitazione, di unita' concesse in uso gratuito a parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale;
sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificato A/1, A/7, A/8, A/9, A/10;
i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno presentare apposita autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestando anche la posizione, sia del soggetto che del proprio nucleo familiare, nei riguardi dei diritti reali sull'unita' adibita a propria abitazione principale;
tale autocertificazione dovra' essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi e dovra' essere presentata entro il mese successivo a quello fissato come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento;
per l'anno 2001, i contribuenti dovranno versare l'imposta dovuta, sia in acconto che a saldo, applicando la maggiore detrazione ritenuta di diritto; quest'ultima deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;
entro gennaio 2002 i contribuenti devono trasmettere copia delle ricevute di versamento (I.C.I.) anno 2001 (acconto e saldo), unitamente alla copia della certificazione del reddito imponibile (ad es. Mod. 730) complessivamente percepito nel 2000 da ciascun componente del nucleo familiare; qualora i redditi non siano documentati da tali modelli e/o in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, dovra' essere presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante tale circostanza, nonche' il reddito complessivamente percepito nel 2000 da ciascun componente;
entro lo stesso termine devono essere comunicati le rendite catastali dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale pertinenza, la quota di titolarita' e il periodo di possesso delle stesse, i nominativi di eventuali altri dimoranti che risultano essere proprietari o titolari di diritti reali sull'unita' adibita ad abitazione principale, nonche' qualsiasi altro elemento utile ai fini della determinazione dell'imposta.;
la verifica del diritto alla maggiore detrazione come qui stabilita sara' effettuata solo a seguito controllo della documentazione trasmessa e, in caso di omessa presentazione della stessa o di accertato mancato diritto, si provvedera' all'emissione di apposito avviso di liquidazione per il recupero dell'importo dovuto.
resta fermo che la maggiore detrazione per l'abitazione principale e' dovuta fino a concorrenza dell'imposta da versare per la predetta unita'.
(Omissis).
1. di determinare la detrazione per l'abitazione principale secondo quanto appresso:
detrazione di L. 500.000 per l'abitazione principale nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidita', certificata, del 100 per cento.
(Omissis).
01X50239;
COMUNE DI LEIVI

Il comune di LEIVI (provincia di Genova) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
conferma aliquote diversificate:
aliquota ordinaria: 6 per mille per tutte le tipologie di immobili non rientranti nell'abitazione principale;
aliquota ridotta: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
detrazione art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, L. 200.000.
(Omissis). 01X50240;
 
COMUNE DI LEMIE

Il comune di LEMIE (provincia di Torino) ha adottato il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. approvare, per l'anno 2001, un'aliquota (I.C.I.) unica corrispondente al 5 per mille;
2. detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 (duecentomila) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
per abitazione principale si intende:
quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari;
l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata (legge n. 75/1993);
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996);
3. stabilire che:
alla pertinenza equiparata all'abitazione principale non si applica ulteriore detrazione; l'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (sono considerate quali parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte e tettoie, ancorche' distintamente iscritte in catasto, art. 3, regolamento com.le I.C.I.);
tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza.
(Omissis).
01X50241;
COMUNE DI LEVONE

Il comune di LEVONE (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di confermare l'aliquota approvata dalla giunta comunale con provvedimento n. 5 del 6 febbraio 2001 dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella seguente misura:
6 per mille per tutte le tipologie di immobili;
3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze.
(Omissis).
01X50242;
COMUNE DI LIPARI

Il comune di LIPARI (provincia di Messina) ha adottato il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. stabilire, con effetto dal 1o gennaio 2001, confermando quanto gia' stabilito per l'anno 2000, le seguenti norme/aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili in questo comune:
aliquota da applicare alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille;
detrazione abitazione principale L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
aliquota da applicare alle unita' immobiliari ad uso di abitazione, locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 4,5 per mille;
aliquota da applicare alla unita' immobiliare ad uso di abitazione, posseduta a titolo di proprieta' o di altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 4,5 per mille;
aliquota da applicare alle unita' immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate, con regolare contratto registrato, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale 7 per mille;
aliquota ordinaria da applicare agli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni e utilizzazioni 5,5 per mille.
(Omissis).
01X50243;
COMUNE DI LOCATE VARESINO

Il comune di LOCATE VARESINO (provincia di Como) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) abitazione principale: 4,5 per mille;
b) immobili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione, ivi comprese le pertinenze asservite all'abitazione principale distintamente iscritte a catasto, i terreni ed aree fabbricabili: 5 per mille.
(Omissis).
01X50244;
COMUNE DI LUCERA

Il comune di LUCERA (provincia di Foggia) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota unica del cinque per mille dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) e la detrazione agevolativa di L. 280.000 per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, inclusi i soci delle cooperative e gli assegnatari delle case popolari degli Istituti autonomi cosi' come disposto dalla deliberazione consiliare n. 3 del 27 febbraio 1997;
2. confermare l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille per gli interventi ed il periodo indicato dal comma 5 dell'art. 1 della legge27 dicembre 1997 n. 449, a condizione che i contribuenti interessati producano la documentazione prevista dal Ministero delle finanze per le detrazioni I.R.P.E.F. conseguenti agli interventi edilizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 1.
(Omissis).
01X50245;
COMUNE DI LUCITO

Il comune di LUCITO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis).
01X50246;
COMUNE DI LUGNACCO

Il comune di LUGNACCO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nelle seguenti misure:
5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale).
Sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado;
6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati.
(Omissis).
01X50247;
COMUNE DI LUISAGO

Il comune di LUISAGO (provincia di Como) ha adottato il30 gennaio e il 15 marzo 2001 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
5 per mille per abitazione principale, cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 e relative pertinenze;
5,5 per mille per le altre unita' immobiliari;
di applicare l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 (e 103,29);
di confermare per l'anno 2001 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nell'importo di L. 350.000 (euro 180,76) a favore delle seguenti categorie di cittadini:
1) pensionati che compiono 60 anni di eta' nell'anno 2001 con un reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 30.000.000 (e 15.493,71) piu' L. 2.000.000 (e 1.032,91) per ogni familiare a carico nell'anno 2000. Sono considerati a carico i familiari come definiti ai fini I.R.P.E.F.;
2) portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, con reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 30.000.000 (e 15.493,71) piu' L. 2.000.000 (e 1.032,91) per ogni familiare a carico nell'anno 2000;
di confermare, altresi', la detrazione relativa all'abitazione principale di L. 300.000 (e 15.493,71) piu' L. 2.000.000 (euro 1.032,91) per ogni familiare a carico nell'anno 2000;
di precisare che per l'abitazione principale si intende:
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;
abitazione concessa in uso gratuito ai familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado);
di stabilire l'esclusione dalla suddetta maggior detrazione delle abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/1, A/7, A/8 e A/9 anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra;
di stabilire, altresi', che per poter usufruire della detrazione sopra specificata si dovra' presentare richiesta entro il 20 giugno 2001 all'Ufficio tributi del comune, allegando la seguente documentazione:
copia del modello CUD (ex 201 o 101) o 730 o 740 relativo ai redditi percepiti nell'anno 2000;
stato di famiglia in carta libera;
attestato di invalidita';
e che i contribuenti che presenteranno la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tenere conto della maggiore detrazione.
(Omissis).
01X50248;
COMUNE DI LUNANO

Il comune di LUNANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001:
immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota del 5 per mille;
tutti gli altri immobili: aliquota del 7 per mille;
detrazione per abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis).
01X50249;
COMUNE DI LURAGO MARINONE

Il comune di LURAGO MARINONE (provincia di Como) ha adottato il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille;
2. di fissare la detrazione per l'imposta I.C.I., per l'abitazione principale in L. 200.000 e in L. 350.000 a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1a) reddito complessivo lordo di importo non superiore a L. 24.000.000 annui. L'ammontare del reddito va riferito al 2000 ed all'intero nucleo familiare e deve essere costituito unicamente da redditi derivanti da pensione, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.
L'unita' immobiliare abitata dei nuclei di cui al punto 1a) deve essere l'unica di proprieta' al 1o gennaio 2001, nel caso in cui detta unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprieta' alcun'altra unita' immobiliare, esclusi il garage di pertinenza dell'abitazione e i redditi di terreni non edificabili;
3. di fissare, altresi', la detrazione in L. 400.000 a favore di anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
L'unita' immobiliare per i soggetti di cui al punto 3. deve essere posseduta dagli stessi a titolo di proprieta' o di usufrutto e non deve essere locata.
I soggetti interessati di cui al punto 2. per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione, contenente:
nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 2000;
il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto 1a).
I soggetti interessati di cui al punto 3. o loro delegati, per avere diritto alla maggiore detrazione di cui sopra, devono presentare:
documentazione o autocertificazione comprovante l'indicazione della nuova residenza acquisita presso istituti di ricovero o sanitari in ricovero permanente negli stessi;
dichiarazione nella forma dell'autocertificazione, relativa alla non locazione dell'immobile posseduto a titolo di proprieta' od usufrutto, per il quale si richiede la maggiore detrazione.
Gli interessati alle agevolazioni, dovranno inviare la richiesta, autocertificazione corredata dalla prevista documentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di maggio 2001 all'ufficio tributi del comune, via Castello n. 2, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.
I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001 gia' tener conto della maggiore detrazione richiesta.
L'amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'Autorita' giudiziaria competente;
4. di escludere la detrazione per i gruppi e le categorie catastali dei fabbricati appartenenti alle categorie:
A/1 - abitazioni di tipo signorile; A/7 - abitazioni in villini; A/8 - abitazioni in ville; A/9 - castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;
5. di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata nella misura del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti;
1) che detta aliquota agevolata sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;
2) i soggetti interessati, per avere diritto a tale agevolazione, dovranno presentare la concessione edilizia in forza della quale tali interventi sarano realizzati nonche' la denuncia di inizio lavori.
(Omissis).
01X50250;
COMUNE DI LUSEVERA

Il comune di LUSEVERA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria 6 per mille;
b) aliquota ridotta 4 per mille relativamente all'abitazione principale e sue pertinenze cosi' come definito dal regolamento;
c) aliquota del 4 per mille sulle abitazioni locate con regolare contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale cosi' come definita dal regolamento.
(Omissis).
01X50251;
COMUNE DI LUVINATE

Il comune di LUVINATE (provincia di Varese) ha adottato il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota ridotta del 5,5 per mille applicabile in tutti i casi;
detrazione sulla prima casa nella misura ordinaria di L. 200.000 rapportata ai mesi del possesso nell'anno.
(Omissis).
01X50252;
COMUNE DI LUZZANA

Il comune di LUZZANA (provincia di Bergamo) ha adottato il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata da questo comune su tutto il territorio comunale, nella misura del 5 per mille;
2. di dare atto che la detrazione di imposta per l'abitazione principale e' di L. 200.000.
(Omissis).
01X50253;
COMUNE DI LUZZI

Il comune di LUZZI (provincia di Cosenza) ha adottato il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X50254;
COMUNE DI MACOMER

Il comune di MACOMER (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. aliquota del 4 per mille e detrazione di L. 200.000 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
2. aliquota del 4,5 per mille per le altre abitazioni, per le unita' immobiliari utilizzate per le attivita' artigianali, commerciali e produttive e per le aree edificabili.
(Omissis).
01X50255;
COMUNE DI MAGASA

Il comune di MAGASA (provincia di Brescia) ha adottato, il23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I., nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6,5 per mille per tutte le altre;
la detrazione per l'abitazione principale viene determinata nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
01X50256;
COMUNE DI MAGLIANO ALPI

Il comune di MAGLIANO ALPI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;
2. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili: L. 200.000 detrazione prima casa;
(Omissis).
01X50257;
COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSI

Il comune di MAGLIANO dei MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) di determinare l'aliquota dell'imposta I.C.I., istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille;
(Omissis).
01X50258;
COMUNE DI MAGNACAVALLO

Il comune di MAGNACAVALLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dal decreto legislativo n. 446/1997 ed apposito regolamento di applicazione, di confermare, per l'anno 2001, la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) nella misura del 6 per mille, stabilita per l'anno 2000, con le seguenti diversificazioni;
riduzione deIl'l.C.l. dal 6 al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
aliquota nella misura massima del 7 per mille per gli alloggi non locati di proprieta' in aggiunta all'abitazione principale;
2. di confermare, altresi' in L. 200.000, il valore della detrazione per la prima abitazione, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis).
01X50259;
COMUNE DI MAGNAGO

Il comune di MAGNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
4,8 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
5,6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;
5,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni;
2. di concedere, per l'anno 2001, l'aumento della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
c) disoccupati, con reddito annuale imponibile, ai fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
d) lavoratori posti in cassa integrazione, con reddito annuale imponibile, ai fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000;
f) i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.
Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita', tutte le unita' immobiliari classificate in catasto A/1, A/7, A/8, A/9, anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra;
(Omissis).
01X50260;
COMUNE DI MAGRE' (MARGREID)

Il comune di MAGRE' (MARGREID) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota ordinaria per l'I.C.I., da applicare nell'anno 2001 in questo Comune, nella misura del 5,5 per mille;
2. di stabilire un'aliquota ridotta per l'l.C.I., da applicare nell'anno 2001 in questo comune, nella misura del 4 per mille, limitatamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo d'imposta, ovvero a quelle concesse in affitto od in comodato in base all'art. 3 del regolamento vigente, a soggetti che ne fanno tale uso;
3. di determinare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 500.000, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
(Omissis).
01X50261;
COMUNE DI MALLARE

Il comune di MALLARE (provincia di Savona) ha adottato, il10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I., unica e ordinaria, per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille e la detrazione per abitazione principale in L. 200.000;
(Omissis).
01X50262;
COMUNE DI MANCIANO

Il comune di MANCIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire, con decorrenza dal 1o gennaio 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, diversificate nelle seguenti categorie:
categoria I:
unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali: 6 per mille;
pertinenza dell'abitazione (art. 5, regolamento comunale):6 per mille;
categoria Il:
unita' immobiliari non compresi nella I categoria: 7 per mille;
2. di confermare per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 300.000;
(Omissis).
01X50263;
COMUNE DI MANFREDONIA

Il comune di MANFREDONIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2001, nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativon. 504/1992:
terreni agricoli: 7 per mille;
abitazione principale: 4 per mille;
altri fabbricati; 7 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille;
2. di stabilire per l'anno 2001, fino alla concorrenza di L. 300.000, la detrazione a favore dei (seguenti) possessori di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sul territorio comunale:
a) pensionati singoli di eta' non inferiore a sessanta anni, con reddito inferiore/uguale a L. 13.000.000 maggiorato del reddito catastale dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta;
b) coniugi pensionati di cui uno almeno degli stessi abbia compiuto il sessantesimo anno di eta', con reddito inferiore/uguale aL. 20.000.000 maggiorato del reddito catastale dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta;
c) vedove pensionate con reddito del nucleo familiare non superiore a L. 13.000.000;
3. di applicare per l'anno 2001 le agevolazioni previste dal comma 5 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 4 per mille;
4. di applicare l'aliquota agevolata speciale del 4 per mille per le unita' immobiliari accampionate a civile abitazione che siano state concesse in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione;
5. di applicare l'aliquota agevolata speciale del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
6. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento, per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente ai periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza ditali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile, Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dai contribuente;
7. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta dai cittadino residente nel comune, concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori o figli), a condizione che venga presentata dichiarazione sottoscritta dall'interessato, fatti salvi gli obblighi previsti per legge, e il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora;
8. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
9. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a conoscenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 300.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, nei casi e con le modalita' indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle uni
ta' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
10. di precisare che per l'anno 2001 l'aliquota del 4 per mille trova applicazione sia per l'abitazione principale sia per le relative pertinenze;
(Omissis).
13. di are atto che, ai sensi del comma 2, delIart. 58, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art.11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;
14. i soggetti che intendono fruire delle aliquote di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dovranno presentare all'ufficio I.C.I. del comune di Manfredonia, entro il termine della scadenza della seconda rata ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita richiesta autocertificando il possesso dei requisiti previsti;
(Omissis).
01X50264;
COMUNE DI MARANO TICINO

Il comune di MARANO TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare l'aliquota per l'anno 2001, da applicare in misura unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 mille e nella misura del 7 per mille per le aree edificabili;
2. di confermare in L. 500.000 la detrazione d'imposta prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
(Omissis).
01X50265;
COMUNE DI MARENTINO

Il comune di MARENTINO (provincia di Torino) ha adottato, il27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.l.), per l'anno 2001, da applicare alle abitazioni principali e nella misura del 6,5 per mille, tutti gli altri immobili;
2. la detrazione di imposta per le abitazioni principali e' quella prevista dall'art. 8, comma 2, deI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, pari a L. 200.000;
(Omissis).
01X50266;
COMUNE DI MARIANOPOLI

Il comune di MARIANOPOLI (provincia di Caltanissetta) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I., al 4 per mille e la detrazione per la prima casa pari a L. 400.000;
(Omissis).
01X50267;
COMUNE DI MARNATE

Il comune di MARNATE (provincia di Varese) ha adottato,il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, confermando quella gia' applicata per l'anno 2000;
(Omissis).
01X50268;
COMUNE DI MAROSTICA

Il comune di MAROSTICA (provincia di Vicenza) ha adottato,il 4 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, come segue:
a) aliquota del 5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, come definita dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e art. 5 del regolamento comunale;
contratti agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 431/1998 e art. 1 del decreto ministeriale 5 marzo 1999;
c) aliquota del 7 per mille sui seguenti immobili:
*) fabbricati urbani classificati nelle categorie catastali dei gruppi:
A) diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati dati in locazione come sopra indicato;
B) collegi, scuole, uffici pubblici, ecc.;
C) negozi, magazzini, rimesse e autorimesse, ecc.;
D) alberghi, fabbricati commerciali, industriali, ecc.;
*) aree fabbricabili;
*) terreni agricoli;
d) detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000 (cfr. comma 2, art. 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662) limitatamente ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 5 del nuovo regolamento comunale;
(Omissis).
01X50269;
COMUNE DI MARTINSICURO

Il comune di MARTINSICURO (provincia di Teramo) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Il comune di Martinsicuro ha deliberato, per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I. e detrazioni.
Aliquote:
4,5 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
4,5 per i casi previsti nell'art. 3 del regolamento I.C.I.;
7 per mille aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili.
Detrazioni:
lire 200.000 detrazione per abitazione principale;
lire 300.000 detrazione per le tipologie di contribuenti e con le modalita' indicate nella delibera di C.C. n.130 del 30 dicembre 1996.
(Omissis).
01X50271;
COMUNE DI MARZANO

Il comune di MARZANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo Comune per l'anno 2001 cori l'aliquota deI 6% per tutte le unita' immobiliari;
Di dare atto che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' applicabile per l'anno 2001 nella misura di L. 200.000;
Di confermare una ulteriore detrazione per: =====================================================================
Componenti il nucleo | | familiare: pensionati, | |
coniuge a carico di | |
pensionato, portatori | |
di handicap, anziani | |
non autosufficienti, | |
disoccupati, | |
cassintegrati | Reddito massimo |Ulteriore detrazione =====================================================================
1 | L. 10.000.000 | L. 250.000 ---------------------------------------------------------------------
2 | L. 16.000.000 | L. 250.000 ---------------------------------------------------------------------
3 | L. 30.000.000 | L. 100.000 ---------------------------------------------------------------------
| L. 21.000.000 L. | Da lavoro dipendente 2 | 2.500.000 per ogni |
o più componenti | familiare a carico | L. 250.000
(Omissis).
01X50272;
COMUNE DI MATELICA

Il comune di MATELICA (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
5 per mille - per le unita' abitative costituenti abitazione principale per i soggetti d'imposta;
7 per mille - per le unita' abitative non locate e/o locate a canone libero;
6 per mille - per le unita' abitative locate nel rispetto dei limiti di equo canone o con contratti agevolati stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98;
5,5 per mille - per tutte le altre tipologie di immobili;
dare atto che sono considerati parti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinate ad effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale delle persone fisiche, anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale, limitatamente ad una unita' per categoria;
dare atto altresi' che ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dell'aliquota deliberata ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello stesso decreto, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato, con scrittura privata, ai parenti in linea retta di primo grado (genitori figli);
confermare per l'anno 2001 l'aumento della detrazione principale a L. 300.000, e comunque entro il limite d'imposta per l'abitazione principale, per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1o gennaio 2001:
a) contribuente ultrasessantacinquenne che vive solo in possesso esclusivamente di reddito derivante dalla abitazione principale e da pensione minima INPS ovvero, avente nucleo familiare con altra persona in possesso dei medesimi requisiti di eta' e di reddito;
b) contribuente portante di handicap grave comportante una invalidita' pari al 100%;
determinare che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata, venga considerata ai fini I.C.I. come abitazione principale.
(Omissis).
01X50273;
COMUNE DI MATINO

Il comune di MATINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2001, dell'imposta comunale sugli immobili del 5 per mille, quale aliquota ordinaria per l'abitazione principale;
2. di fissare un'aliquota I.C.I. agevolata pari al 2 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, per i proprietari che effettueranno interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
3. di determinare la detrazione di L. 200.000 spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo ai sensi dell'art. 3, comma 55 punto 2, della legge n. 662/96;
(Omissis).
01X50274;
COMUNE DI MAZZARRA' S. ANDREA

Il comune di MAZZARRA' S. ANDREA (provincia di Messina) ha adottato, il 8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 nella misura dei 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/92.
(Omissis).
01X50275;
COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZO

Il comune di MEGLIADINO SAN FIDENZO (provincia di Padova) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di applicare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nella stessa misura dell'anno 2000 e di seguito specificatamente dettagliate:
aliquota ordinaria 4,75 per mille;
4,7 per mille per le abitazioni principali e per una pertinenza ad uso dell'abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale di primo grado;
5,75 per mille per abitazioni secondarie locate e non locate;
4,75 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili, negozi e pertinenze;
detrazione unica nella misura di L. 200.000 esclusivamente per le abitazioni principali elevabile a L. 300.000 per nuclei familiari aventi a carico persona disabile con un grado di invalidita' del 75% e con reddito familiare non superiore a L. 30.000.000 determinato in conformita' del regolamento comunale di introduzione del riccometro.
(Omissis).
01X50276;
COMUNE DI MEDOLAGO

Il comune di MEDOLAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2) di confermare per l'anno 2001 le aliquote differenziate del 4 per mille per la prima abitazione con detrazione di L. 200.000, e del 5,25 per mille su tutte le altre tipologie d'immobile per garantire il gettito sinora preventivato nell'importo esposto in premessa;
3) di stabilire per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale:
ultra 65enni con reddito imponibile annuo non superiore a L. 18.000.000 sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a L. 300.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.
(Omissis).
01X50277;
COMUNE DI MELISSA

Il comune di MELISSA (provincia di Crotone) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2001 nella misura dei 6 per mille;
2) di stabilire la misura della detrazione da applicarsi alla predetta imposta per l'abitazione principale in L. 220.000 relativamente all'anno 2001;
(Omissis).
01X50278;
COMUNE DI MELTINA (MOLTEN)

Il comune di MELTINA (MOLTEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare fino a diverso provvedimento l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 come segue osservando le indicazioni previste per legge:
a) Aliquota per abitazioni principali e garage annessi: 4 per mille;
b) aliquota per: abitazioni soggette all'imposta di soggiorno come da titolo II del T. U. delle leggi regionali, approvato con D.P.G.R. del 20 dicembre 1988, n. 29/L;
abitazioni non utilizzate - aree edificabili: 6 per mille:
c) aliquota per tutti gli altri immobili: 4 per mille:
2) Di determinare fino a diverso provvedimento la detrazione prevista per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 come segue osservando le indicazioni previste per legge:
L. 500.000 per tutti i contribuenti in possesso di abitazione principale.
(Omissis).
01X50279;
COMUNE DI MENAGGIO

Il comune di MENAGGIO (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996:
Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;
Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale 5,5 per mille;
Alloggi non locati 6,0 per mille;
Immobili diversi dalle abitazioni 4.8 per mille;
3. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, deI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997 n. 50 le detrazioni d'imposta per l'anno 2001 come appresso indicato:
abitazioni principali L. 250.000;
per i possessori di sola abitazione principale tale detrazione e' elevata a L. 400.000 a tutela delle classi piu' deboli quali:
i cassaintegrati;
i lavoratori in mobilita' e in disoccupazione i nuclei familiari composti da pensionati con eta' superiore ai 65 anni a condizione che abbiano un reddito complessivo familiare fino a L. 27.000.000 aumentato diL. 2.000.000 per ogni familiare a carico, a condizione che la loro abitazione principale non sia classificata A1, A8, A9.
(Omissis).
01X50280;
COMUNE DI MERCATO SARACENO

Il comune di MERCATO SARACENO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille, nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali, nella misura del 5,5 per mille per i garage categoria C/6, trattandosi di immobili diversi da abitazione, con esclusione di quelli non adibiti al servizio di proprie abitazioni, e con la detrazione per le abitazioni principali, nella misura di L. 220.000 secondo quanto consentito dalle leggi e nella misura del 4 per mille per i nuovi insediamenti produttivi artigianali ed industriali.
(Omissis).
01X50281;
COMUNE DI MERCENASCO

Il comune di MERCENASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 dicembre 2000 e 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del cinque per mille,
di stabilire la detrazione per la prima casa in L. 220.000.
(Omissis).
01X50282;
COMUNE DI MERLINO

Il comune di MERLINO (provincia di Lodi) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. aliquota da applicare alle abitazioni principali, box di pertinenza e terreni agricoli 6 per mille;
2. aliquota da applicare agli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali 7 per mille;
3. di stabilire la detrazione d'imposta per l'abitazione principale pari a L. 200.000,ossia pari all'importo minimo stabilito dalla legge.
(Omissis).
01X50283;
COMUNE DI MESAGNE

Il comune di MESAGNE (provincia di Brindisi) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). ===================================================================== N. ord.| Tipologia degli immobili |Aliquote % =====================================================================
|Unità immobiliare e sue pertinenze, adibita ad |
1 |abitazione principale del soggetto passivo | 4‰ ---------------------------------------------------------------------
2 |Aliquota ordinaria | 5,50‰ ---------------------------------------------------------------------
|abitazioni ubicate nelle zone A B C del piano di |
|fabbricazione, concesse ai figli dei soggetti |
|passivi d'imposta, ivi residenti da almeno un anno|
3 |alla data del 1° gennaio 2001 | 4‰ ---------------------------------------------------------------------
4 |fabbricati ubicati in area PIP | 4.50‰ ---------------------------------------------------------------------
|fabbricati realizzati per la vendita e non venduti|
|da imprese che hanno per oggetto esclusivo o |
|prevalente dell'attività la costruzione e |
5 |alienazione di immobili | 4‰ ---------------------------------------------------------------------
|abitazioni possedute a titolo di abitazione |
|principale da anziani ricoverati presso le case di|
6 |riposo, non locate o possedute da altri soggetti | 4‰
2. di determinare, per l'anno 2001, le detrazioni d'imposta come segue:
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui ai numeri 1 e 6 sono detratte, fino alla concorrenza del loro ammontare, L. 200.000 rapportate sempre al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis).
01X50284;
COMUNE DI MEZZANI

Il comune di MEZZANI (provincia di Parma) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, nella misura unica del 5,8 per mille ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;
2. di dare atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' diL. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. di non avvalersi della facolta' di applicare aliquote diversificate e le riduzioni e detrazioni d'imposta previste rispettivamente previste rispettivamente dall' art. 6, comma 2, e dall'art. 8 commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificati dalla legge n. 662/1996 e dall'art. 3 comma 56 della stessa legge finanziaria;
(Omissis).
01X50285;
COMUNE DI MIGGIANO

Il comune di MIGGIANO (provincia di Lecce) ha adottato il 5 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (.I.C.I.) sara' applicata da questo Comune per l'anno 2001 con aliquota unica del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis).
01X50286;
COMUNE DI MINORI

Il comune di MINORI (provincia di Salerno) ha adottato, il 15 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nel modo di seguito indicato:
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota immobili di categoria A adibiti ad abitazione principale 6 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 200.000 + ulteriore detrazione di L. 40.000;
aliquota immobili di categoria C/1 locati 5 per mille;
aliquota immobili di categoria C/1 utilizzati dal proprietario per attivita' commerciale 5 per mille;
aliquota altri immobili di categoria C/1 non locati 7 per mille;
aliquota abitazioni non locate 7 per mille.
(Omissis).
01X50287;
COMUNE DI MODENA

Il comune di MODENA ha adottato il 27 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2001 le aliquote (I.C.I.) da applicare nel comune di Modena nelle seguenti misure:
aliquota ridotta del 5,2 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, sulle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come individuate nella deliberazione consiliare n.177/1999;
aliquota del 5,2 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi che danno in uso gratuito ai parenti in linea retta al 1o grado abitazioni e relative pertinenze, come regolamentato con deliberazione consiliare n. 15 del 26 febbraio 2001;
aliquota ordinaria del 6,7 per mille da applicare a tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;
aliquota del 4,8 per mille a favore dei proprietari (o titolari di diritti reali di godimento ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 504/1992) che concedono in locazione a titolo di abitazione principale unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
aliquota del 9 per mille da applicare agli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni e aliquota del 7 per mille da applicare a tutti gli altri alloggi non locati, specificando che:
per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o occupati ma privi di contratto di locazione registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente da parenti fino al terzo grado, che risultano ivi residenti;
l'aliquota del 7 o del 9 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato ai sensi di quanto specificato nel precedente punto;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero' permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996;
di approvare e determinare l'ulteriore detrazione di L. 100.000, per un totale di L. 300.000, da applicare secondo le modalita' sopra richiamate dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504, alla abitazione principale del soggetto passivo, qualora ricorrano congiuntamente tutte le sottoindicate condizioni:
reddito complessivo I.R.P.E.F. del nucleo familiare riferito all'anno 2000, al netto della deduzione per l'abitazione principale, pari o inferiore agli importi sotto indicati, dando atto che nel nucleo familiare sono comprese tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela e affinita':

1 componente L. 16.000.000
2 componenti L. 25.000.000
3 componenti L. 33.000.000
4 componenti L. 39.000.000
5 componenti L. 46.000.000.
Il reddito deve essere maggiorato di L. 5.000.000 per ogni componente oltre il quinto;
i componenti del nucleo familiare devono possedere (a titolo di proprieta' o altro diritto reale) nel territorio nazionale, oltre l'eventuale pertinenza individuata ai sensi del regolamento comunale, solo l'abitazione principale e sempreche' la stessa sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A2, A3, A4, A5 e A6;
i contribuenti che intendono usufruire dell'ulteriore detrazione devono presentare apposita dichiarazione, con validita' annuale, con la quale attestano il possesso dei requisiti di cui sopra; la dichiarazione deve essere presentata al comune al momento del pagamento dell'imposta e comunque non oltre il 31 dicembre 2001;
di applicare tali detrazioni anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996 e parimenti, come regolamentato con deliberazione consiliare n. 15 del 26 febbraio 2001, agli alloggi dati in locazione dagli Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficenza (IPAB) con canoni di affitto agevolati, pari od inferiori quelli concordati ai sensi della legge n. 431/1998;
(Omissis).
01X50288;
COMUNE DI MOLAZZANA

Il comune di MOLAZZANA (provincia di Lucca) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' confermata nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili soggetti ad imposta salvo che per quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo per i quali l'aliquota e' fissata nel 6 per mille. Relativamente alla imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' confermata in L. 200.000 la detrazione stabilita al comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1991 e succ. modifiche.
(Omissis).
01X50289;
COMUNE DI MOMBERCELLI

Il comune di MOMBERCELLI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis).
01X50290;
COMUNE DI MONCALIERI

Il comune di MONCALIERI (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 fino a concorrenza dell'imposta, nella misura di L. 300.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (compresi i soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 per l'anno 2001 fino a concorrenza dell'imposta pari a L. 300.000;
2. di applicare la riduzione di cui al punto 1. anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (A.T.C.) e dal Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) gestiti dall'A.T.C.
(Omissis).
01X50291;
COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Il comune di MONCHIO DELLE CORTI (provincia di Parma) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille e di confermare la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000;
(Omissis).
01X50292;
COMUNE DI MONDOVI'

Il comune di MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota (I.C.I.) da applicare per l'anno 2001;
2. di determinare altresi' in L. 280.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.
(Omissis).
01X50293;
COMUNE DI MONFORTE D'ALBA

Il comune di MONFORTE D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
2. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
(Omissis).
01X50294;
COMUNE DI MONSELICE

Il comune di MONSELICE (provincia di Padova) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di applicare anche per l'anno 2001 le seguenti aliquote (I.C.I.):
a) aliquota ordinaria del 6,4 per mille:
da applicare alle unita' immobiliari che non rientrano fra i casi previsti nei successivi punti b) e c), incluse le aree fabbricabili;
b) aliquota ridotta del 5 per mille:
da applicare alle persone fisiche soggetti passivi, ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, agli assegnatari degli alloggi dell'Azienda territoriale edilizia residenziale ed ai soggetti passivi anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari per gli alloggi posseduti, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata e comunque, non abitata; alle unita' immobiliari pertinenziali l'abitazione principale;
c) aliquota del 7 per mille:
da applicare alle unita' immobiliari sfitte.
Detrazioni (solo per l'abitazione principale):
ordinaria: L. 250.000;
maggiore: L. 360.000 nei casi ove ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
A) 1) nucleo familiare con tre o piu' figli di eta' inferiore ai 18 anni; 2) nucleo familiare composto da sei o piu' componenti; 3) nucleo familiare con almeno un componente di 70 anni o piu'; 4) nucleo familiare con uno o piu' soggetti disabili con invalidita' almeno del 66,7 per cento.
I requisiti indicati debbono essere posseduti alla data del 10 gen-naio 2001;
B) condizioni di reddito del nucleo familiare: per un componente L. 14.000.000; per 2 componenti L. 28.000.000; per 3 componenti L. 42.000.000; per 4 componenti L. 56.000.000; per 5 componenti L. 67.000.000; per ulteriori componenti aggiungere 4 milioni per ogni persona in piu'. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, del reddito sopraindicato, si detraggono L. 5 milioni, perciascun lavoratore autonomo. Al reddito lordo pro-capite-imponibile I.R.P.E.F. - dei componenti il nucleo familiare debbono essere conteggiate eventuali rendite finanziarie, Bot, Cct, dividendi azionari, ecc.
Le situazioni di reddito sono riferite all'anno 2000.
Il beneficio della maggiore detrazione e' subordinata alla condizione che i componenti il nucleo familiare non possiedano, alla data del 1o gennaio 2001, alcuna proprieta' immobiliare sul territorio nazionale e all'estero, oltre all'abitazione principale e sue pertinenze, cantina, garage, box.
(Omissis).
01X50295;
COMUNE DI MONSERRATO

Il comune di MONSERRATO (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di applicare per l'anno 2001 le seguenti aliquote (I.C.I.):
1. aliquota ordinaria del 5,5 per mille;
2. aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soggetti residenti nel comune, gli immobili utilizzati da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residente nel comune, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale;
3. aliquota agevolata del 3 per mille, per gli anni 2001-2002-2003 a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi.
Dare atto che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale:
1. l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', di usufrutto o di altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle) ovvero al coniuge, se separato o divorziato, ovvero agli affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore) nelle quali hanno stabilito la propria residenza e purche' la concessione sia dimostrata con atto registrato.
Dare atto che il beneficio dell'aliquota agevolata non dipendente dalla fattispecie principale e non risultante dalle denunce/comunicazioni verra' concesso esclusivamente a seguito di istanza prodotta dal contribuente entro il 31 dicembre 2001 su modulo predisposto dal comune;
(Omissis);
di applicare anche per l'anno 2001 alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi d'imposta la detrazione (I.C.I.) di L. 250.000, gia' applicata per l'anno 2000, quando il reddito complessivo imponibile I.R.P.E.F., da assumersi al lordo di tutti gli eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultanti dall'anagrafe, non superi L. 20.000.000, fermo restando che nessun componente del nucleo familiare risulti proprietario nel territorio comunale di altra unita' immobiliare o di quota di essa oltre a quella adibita ad abitazione principale, da intendersi comprensiva di eventuali pertinenze (cantina, garage, posto auto);
di stabilire che:
1. il periodo d'imposta cui far riferimento per il calcolo del reddito che da titolo all'elevazione della detrazione e' quello relativo all'anno precedente il periodo d'imposta I.C.I.;
2. che i contribuenti che ne hanno titolo debbono presentare all'Ufficio Tributi del comune entro il 31 dicembre 2001 (le richieste pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione);
3. che puo' essere presentata un'unica dichiarazione sottoscritta da tutti i contribuenti che ne hanno titolo quando l'unita' immobiliare e' l'abitazione principale di piu' soggetti;
4. che il soggetto tenuto al pagamento dell'I.C.I., in relazione alla richiesta presentata, dovra' detrarre direttamente la detrazione spettante dalla quota d'imposta dovuta.
(Omissis).
01X50296;
COMUNE DI MONTALDO TORINESE

Il comune di MONTALDO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobiliare (I.C.I.) da applicare all'abitazione principale e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili, per l'anno 2001, al fine di consentire il finanziamento delle spese correnti dell'esercizio di competenza;
di confermare, per l'anno 2001, la detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, per le abitazioni principali, pari a L. 200.000.
(Omissis).
01X50297;
COMUNE DI MONTALTO DORA

Il comune di MONTALTO DORA (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare le aliquote (I.C.I.) per l'anno 2001 come indicato in premessa e cioe':
a) al 5,5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente, fissando in L. 250.000 la detrazione spettante prevista dalIart. 15, comma 6, della legge n. 537/1993;
b) al 6,5 per mille per i restanti immobili;
di mantenere, come gia' nel 2000, l'aliquota dello 0,5 per mille per le diverse fattispecie previste dall'art. 1, comma 5o, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, (omissis).
(Omissis).
01X50298;
COMUNE DI MONTANERA

Il comune di MONTANERA (provincia di Cuneo) ha adottato,l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per quanto concerne il 2001, l'aliquota (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni;
2. (Omissis);
3. di dare atto che le pertinenze della prima abitazione verranno prese in considerazione ai fini dell'applicazione della detrazione;
4. di dare atto che verrE' considerata, ai fini della detrazione, 1a casa anche quella di proprieta' di persone non residenti che autocertifichino di aver dovuto trasferire la residenza presso istituti o case di riposo site in altri comuni o che risultino portatori di handicap (riconosciuti ai sensi della legge n. 104/1992) e per tale motivo ricoverati in strutture. Tali fabbricati devono peraltro risultare sfitti ed a disposizione.
(Omissis).
01X50299;
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO

Il comune di MONTE SANT'ANGELO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 la misura dell'aliquota del 5 per mille da applicare alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo n. 504/1992;
di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;
(Omissis). 01X50300;
 
COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA

Il comune di MONTECORVINO ROVELLA (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di prendere atto della delibera di giunta comunale n. 371, del 14 dicembre 2000;
2. di stabilire, in applicazione dell'art. 3, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2001, cosi' come per il decorso esercizio finanziario ovvero:
A) abitazione principale e pertinenze: 5 per mille, detrazioneL. 200.000;
B) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille;
C) immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al secondo grado di parentela con contratto di comodato registrato ai sensi decreto Presidente della Repubblica n. 131/1986: 5 per mille, detrazione L. 200.000;
(Omissis).
01X50301;
COMUNE DI MONTECOSARO

Il comune di MONTECOSARO (provincia di Macerata) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di fissare per l'anno 2001, le aliquote per l'I.C.I., di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nel seguente modo:
in ragione del 4,8 per mille per le abitazioni principali;
in ragione del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili,
mantenendo inoltre la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali e le relative pertinenze;
(Omissis).
01X50302;
COMUNE DI MONTEFLAVIO

Il comune di MONTEFLAVIO (provincia di Roma) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di fissare per l'anno 2001, nella misura del 4,9 per mille per tutti i soggetti passivi, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale;
(Omissis).
01X50303;
COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

Il comune di MONTEFORTE CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.), per l'anno 2001, e' determinata nella misura unica del 6 per mille;
2. per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale, posseduta a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' medesima pari a L. 200.000 annue, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione;
(Omissis).
01X50304;
COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA

Il comune di MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di riconfermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 2001;
(Omissis).
01X50305;
COMUNE DI MONTELLO

Il comune di MONTELLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di adottare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
abitazione principale: 4,5 per mille;
altri fabbricati: 5 per mille;
terreni agricoli: 5 per mille;
aree fabbricabili: 5 per mille;
di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza, del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente;
(Omissis).
01X50306;
COMUNE DI MONTEODORISIO

Il comune di MONTEODORISIO (provincia di Chieti) ha adottato, il 5 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di stabilire, per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del comune di Monteodorisio, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille;
(Omissis).
01X50307;
COMUNE DI MONTEVEGLIO

Il comune di MONTEVEGLIO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis); valutata la possibilita' di mantenere le aliquote diversificate per quantificare il possibile gettito previsionale per il 2001 con anche l'applicabilita' dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale anche alle relative pertinenze quali unico garage o in mancanza di questo, il box o posto auto, cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale;
5,7 per mille, ridotta; aliquota ridotta con detrazione pari a L. 200.000 spetta a: abitazione principale: e' intesa quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o alto diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 3, comma 55, punto 2, legge n. 662/1996, finanziaria);
la dimora abituale deve coincidere con la residenza anagrafica nel comune, abitazione principale: e' intesa anche quella abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996);
aliquota ridotta senza detrazione spetta a: abitazione principale: e' intesa quella data in locazione con contratto registrato a persone che la utilizzano come abitazione principale (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, finanziaria);
abitazione principale: e' intesa anche quella abitazione data in uso gratuito ai familiari (fino al secondo grado) che la utilizzano come abitazione principale e hanno la residenza nel comune, purche' sia stato stipulato un valido contatto a titolo gratuito;
6,4 per mille ordinaria; per tutti gli altri fabbricati tranne quelli specificati con aliquota maggiorata;
7 per mille maggiorata; per i soli immobili ad uso abitazione e relative cantine e garages non locati (sfitti) e a disposizione in aggiunta all'abitazione principale.
Si intendono a disposizione gli immobili occupati saltuariamente.
(Omissis).
01X50308;
COMUNE DI MONTEZEMOLO

Il comune di MONTEZEMOLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare al 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2, del comma 55, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis).
01X50309;
COMUNE DI MONTICIANO

Il comune di MONTICIANO (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nell'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale, 7 per mille per altre abitazioni e 6 per mille per altri immobili.
(Omissis).
01X50310;
COMUNE DI MONTIRONE

Il comune di MONTIRONE (provincia di Brescia) ha adottato il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;
2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;
(Omissis).
01X50311;
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Il comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. gravanti sugli immobili nelle misure sotto specificate:
aliquota ordinaria I.C.I. del 5,5 per mille da applicare su tutti gli immobili con esclusione di quelli rientranti nelle successive lettere;
aliquota I.C.I. del 5 per mille per gli immobili appartenenti ad enti che operano senza scopo di lucro e per le abitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del vigente regolamento l.C.l., nonche' per le pertinenze delle abitazioni principali che rispondono ai requisiti previsti dall'art. 6, del regolamento dell'imposta;
aliquota I.C.I. del 6,5 per mille gravante sugli alloggi non locati (a tale scopo si precisa che si considerano locate le abitazioni per le quali esiste un contratto di locazione stipulato nelle forme di legge e regolarmente registrato);
2. di fissare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000 annue;
3. di riconoscere ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui in premessa, l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per l'anno 2001, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 3, del decreto legge 11 marzo 1997 n. 50, e di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a domanda dei soggetti stessi, previa produzione della documentazione (omissis).
4. di considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto e purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o dal titolare del diritto di godimento. Ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, ove deliberata per l'abitazione principale del soggetto passivo, sono da considerare parte integrante dell'abitazione principale le unita' di categoria C2 e C6, nella misura massima di una unita' per ciascuna categoria ricadenti nell'area di pertinenza dell'abitazione principale e ad essa funzionali;
(Omissis).
01X50312;
COMUNE DI MONTOTTONE

Il comune di MONTOTTONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di determinare e confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, con la detrazione per la prima abitazione di L. 200.000;
(Omissis).
01X50313;
COMUNE DI MORANSENGO

Il comune di MORANSENGO (provincia di Asti) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune, nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili:
abitazione principale e due pertinenze: 6 per mille;
altri immobili: 7 per mille;
la detrazione fissa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 230.000.
(Omissis).
01X50314;
COMUNE DI MORICONE

Il comune di MORICONE (provincia di Roma) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire l'aliquota I.C.I. 2001 nella misura del 7 per mille in conformita' all'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
dare atto che la conferma dell'aliquota I.C.I. al 7 per mille si rileva indispensabile ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione e della sua rispondenza ai principi stabiliti dall'art. 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;
(Omissis).
01X50315;
COMUNE DI MORINO

Il comune di MORINO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota ordinaria 6,3 per mille;
aliquota prima casa 5,1 per mille;
detrazione prima casa in L. 200.000.
(Omissis).
01X50316;
COMUNE DI MOTTA DE' CONTI

Il comune di MOTTA DE' CONTI (provincia di Vercelli) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis).
01X50317;
COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

Il comune di MOTTA SANT'ANASTASIA (provincia di Catania) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) come segue:
abitazione principale: quattro per mille;
altre unita' immobiliari: cinque virgola ottanta per mille;
fabbricati classificati catastalmente nel gruppo D : sei per mille;
abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662): quattro per mille.
Di fissare per l'anno 2001 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura annua di L. 300.000.
(Omissis).
01X50318;
COMUNE DI MOTTOLA

Il comune di MOTTOLA (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille.
Si considera adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) altre unita' immobiliari 7 per mille;
c) aree edificabili 7 per mille.
2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione perl'abitazione principale.
(Omissis).
01X50319;
COMUNE DI MURAVERA

Il comune di MURAVERA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 per l'I.C.I. le aliquote e detrazioni per l'abitazione principale come segue:
per abitazione principale: 4 per mille;
per altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,8 per mille;
detrazione per l'abitazione principale stabilita in L. 200.000.
(Omissis).
01X50320;
COMUNE DI MURISENGO

Il comune di MURISENGO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare e stabilire, (omissis), quanto segue ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001:
a) l'aliquota ordinaria unica nella misura del 4,8 per mille;
b) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come definita nel regolamento I.C.I., sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 (pari a e 103,29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X50321;
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Il comune di MUSILE DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per il periodo di imposta 2001, ex articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ex artt. 6, 8, 8-bis del regolamento I.C.I., le aliquote e le detrazioni cosi' come di seguito esposto:
aliquota del 4,75 per mille per:
a) gli immobili adibiti ad abitazione principale;
b) gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale;
c) pertinenze dell'abitazione principale di cui al punto a) e b);
d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni:
aliquota del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
detrazione per le abitazioni adibite ad abitazione principale, esclusi gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela adibiti a loro abitazione principale: L. 350.000;
detrazione per i soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate: fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale di soggetti passivi d'imposta assistiti in via continuativa dal comune e che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate, previa attestazione del responsabile del Servizio sociale.
(Omissis).
01X50322;
COMUNE DI NAPOLI

Il comune di NAPOLI ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 2001:
a) aliquota ordinaria del 7 per mille;
b) aliquota del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
c) aliquota del 6,5 per mille per le abitazioni locale;
d) aliquota del 5,5 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all'accordo territoriale per la citta' di Napoli sottoscritto, in data 22 luglio 1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto ministeriale 5 marzo 1999 n. 67 e depositato presso il comune di Napoli;
e) aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate;
f) aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
2. elevare a L. 300.000 (pari a e 154,94), la detrazione di cui all'articolo 3, comma 55, punto 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;
3. considerare, in virtu' del comma 56 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprieta' ovvero di usufrutto, da anziani o disabili aventi la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed applicare alla stessa l'aliquota del 5,5 per mille, nonche' la detrazione di L. 300.000 (pari a e 154,94) di cui al punto 2 del dispositivo;
4. subordinare il riconoscimento dell'aliquota e della detrazione di cui al punto 3 del dispositivo alla presentazione, al dipartimento tributi (servizio I.C.I.), entro il primo semestre dell'anno d'imposta, di apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;
5. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 6,5 per mille, di cui alla precedente lettera c), alla presentazione, presso gli uffici comunali (dipartimento tributi - servizio I.C.I. ovvero circoscrizioni municipali), nel primo semestre dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli uffici innanzi detti, attestante che l'unita' immobiliare risulta occupata in virtu' di contratto di locazione (semplice), nonche' il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;
6. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 5,5 per mille, di cui alla lettera d) alla presentazione, presso gli uffici comunali (dipartimento tributi - servizio I.C.I., ovvero circoscrizioni municipali), nel primo semestre dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli uffici innanzi detti, attestante che l'unita' immobiliare risulta locata, a titolo di abitazione principale, in virtu' di contratto di locazione conforme all'accordo territoriale per la citta' di Napoli sottoscritto in data 22 luglio 1999 e depositato presso il comune di Napoli, nonche' il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;
7. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 7 per mille, di cui alla lettera e), prevista per le abitazioni non locate, alla presentazione di apposita dichiarazione nei termini e con le modalita' di cui al punto 5) attestante che, nei due anni precedenti quello d'imposta, l'immobile era adibito ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero concesso in locazione;
8. precisare che, qualora il possesso dei requisiti richiesti per l'applicazione delle aliquote di cui ai punti c), d) ed e) sia gia' stato dichiarato ai fini dell'I.C.I. dovuta per gli anni d'imposta precedenti, e non si siano verificate modificazioni comportanti una diversa determinazione dell'aliquota d'imposta, la dichiarazione di cui ai punti 5), 6) e 7) del deliberato non e' dovuta, continuando a far fede quella gia' presentata per il precedente anno d'imposta;
9. precisare, infine, che l'omissione ovvero infedelta' nelle dichiarazioni di cui innanzi comporta il recupero delle maggiori imposte dovute nonche' l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
(Omissis).
01X50323;
COMUNE DI NARDO'

Il comune di NARDO' (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Ha determinato per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. del 4,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e del 5,5 per mille per tutte le altre categorie di fabbricati, aree edificabili e terreni, detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).
01X50324;
COMUNE DI NE

Il comune di NE (provincia di Genova) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota ordinaria 6,5 per mille;
aliquota agevolata prima casa 6,5 per mille;
aliquota abitazione concessa in uso gratuito dai genitori ai figli 6,5 per mille;
aliquota seconde case 7 per mille;
che con la stessa delibera veniva confermata la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita, dal soggetto passivo, ad abitazione principale, in L. 200.000 elevata a L. 300.000 qualora si tratti dell'unico immobile, o porzione di immobile, a destinazione catastale ordinaria appartenente al gruppo A posseduto nel territorio nazionale ed estendere, inoltre, la detrazione per abitazione principale di L. 200.000 qualora si tratti di immobile concesso in uso gratuito dai genitori ai figli, se in tale immobile il figlio ha stabilito la propria residenza, e che questi non sia comproprietario.
(Omissis).
01X50325;
COMUNE DI NEMI

Il comune di NEMI (provincia di Roma) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 7 per mille;
3. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. ridotta al 4,5 per mille per l'abitazione principale intesa nel senso di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
4. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale del contribuente e' pari a L. 200.000.
(Omissis).
01X50326;
COMUNE DI NIBBIANO

Il comune di NIBBIANO (provincia di Piacenza) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come segue:
5 per mille abitazione principale e relative pertinenze;
6,5 per mille altri fabbricati e aree edificabili.
2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.00.
(Omissis).
01X50327;
COMUNE DI NIBIONNO

Il comune di NIBIONNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 le aliquote e le detrazioni di imposta come da prospetto sotto indicato:
a) misure delle aliquote:
per tutte le unita' immobiliari 4,5 per mille;
per le unita' immobiliari agibili, sfitte e non occupate 6 per mille precisando che la dichiarazione di inagibilita' deve essere rilasciata dall'ufficio tecnico o mediante autocertificazione;
b) misura delle detrazioni d'imposta: L. 200.000. Ulteriori detrazioni d'imposta di L. 200.000 per le famiglie con presenza di portatori di handicaps ai quali sia stato accertato un grado d'invalidita' superiore al 50% con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 35.000.000;
c) darsi atto che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) con decorrenza 1o gennaio 2001 le pertinenze previste dall'art. 817 del codice civile sono assimilate all'abitazione principale per cui sia a quest'ultima che alle predette pertinenze si applica la stessa aliquota agevolata.
(Omissis).
01X50328;
COMUNE DI NICHELINO

Il comune di NICHELINO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire in L. 220.000 per l'anno 2001, la detrazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ora Agenzie territoriali per la casa (A.T.C.) e dal Consorzio intercomunale torinese (C.I.T.) gestiti dall'A.T.C.;
2. di stabilire, che hanno diritto alla detrazione di L. 300.000 per la prima casa i soggetti che per l'anno 2001 rientrino nei sottoelencati limiti di reddito lordo e che non siano proprietari o usufruttuari di altri immobili: =====================================================================
|reddito annuo lordo del nucleo familiare componenti nucleo familiare| 2000 =====================================================================
1 | L. 9.224.000 ---------------------------------------------------------------------
2 | L. 12.124.000 ---------------------------------------------------------------------
3 | L. 15.024.000 ---------------------------------------------------------------------
4 | L. 17.924.000 ---------------------------------------------------------------------
5 | L. 20.824.000 ---------------------------------------------------------------------
6 | L. 23.724.000 ---------------------------------------------------------------------
7 | L. 26.624.000
Per ogni ulteriore familiare a carico, il reddito annuo lordo, viene incrementato di L. 2.900.000.
3. di stabilire che per poter usufruire dell'agevolazione indicata nel punto 2) gli interessati dovranno produrre entro la scadenza del saldo apposita istanza;
4. di dare atto che per i soggetti non compresi nei limiti di reddito indicati nel punto 2) continua a trovare applicazione la detrazione per la prima casa nella misura di L. 220.000;
5. di applicare per l'anno 2001 le aliquote d'imposta determinate con deliberazione di giunta comunale n. 22 del 6 febbraio 2001.
(Omissis).
01X50329;
COMUNE DI NIZZA DI SICILIA

Il comune di NIZZA DI SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per la prima abitazione e del 7 per mille per tutte le altre categorie di unita' immobiliari urbane nonche' per le aree fabbricabili e per terreni agricoli.
di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione prevista per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
01X50330;
COMUNE DI NOCERA SUPERIORE

Il comune di NOCERA SUPERIORE (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. determinare, nella misura del sei per mille, l'aliquota unica del-l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 e la detrazione, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura stabilita per legge di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X50331;
COMUNE DI NOICATTARO

Il comune di NOICATTARO (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti gli immobili.
aliquota ridotta del 4,5 per mille e detrazione di L. 500.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed occupate direttamente da persone fisiche, titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimo previdenziale INPS, che alla data del 1o gennaio 2001, abbiano compiuto il 60o anno di eta' per gli uomini ed il 55o anno di eta' per le donne, il cui reddito del proprio nucleo familiare sia costituito esclusivamente dai predetti emolumenti e da quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze annesse (garage, posto auto, cantinole);
aliquota agevolata speciale del 4,5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
aliquota speciale del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni o tenuti a disposizione da almeno due anni.
(Omissis).
abitazione principale del soggetto passivo, fino la concorrenza del suo ammontare, la detrazione di L. 200.000.
(Omissis).
01X50332;
COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

Il comune di NOVENTA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
ordinaria 5 per mille;
per abitazione principale 4 per mille;
per case sfitte da almeno 3 anni 7 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).
01X50333;
COMUNE DI NOVOLI

Il comune di NOVOLI (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001,nella misura unica del 5,5 per mille per la prima casa e del 6,5 per mille per tutti gli, altri immobili;
(Omissis).
01X50334;
COMUNE DI NOVI LIGURE

Il comune di NOVI LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato il 1o marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di confermare, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come appresso evidenziato:
A) l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale;
B) la detrazione in ragione di L. 240.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' quelle possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata; C) la detrazione per l'abitazione principale e' elevata a lire 360.000 per le famiglie al cui interno e' presente un portatore di handicap con invalidita' al 100% accertata da certificazione rilasciata dall'ufficio invalidi civili dell'ASL competente. La detrazione e' inoltre accordata a condizione che l'alloggio e le relative pertinenze costituiscano l'unica proprieta' immobiliare del contribuente alla data del 1o gennaio 2001. In caso di uso, usufrutto o diritto di abitazione il contribuente non deve avere alcuna proprieta' immobiliare. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al comune per la documentazione da p
resentare;
D) l'aliquota del 4 per mille cosi' come previsto dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativamente agli immobili inagibili o inabitabili soggetti ad interventi di ristrutturazione o a quelli oggetto di interventi finalizzati al solo recupero di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico e altresi' agli immobili interessati da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti, nonche' alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali in conformita' alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente; l'aliquota agevolata si applica limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Nel caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui sopra, l'aliquota agevolata e' applicata dall'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare per i rimanenti periodi d'imposta; l'aliq
uota del 4 per mille viene applicata altresi' alle unita' immobiliari ad uso abitativo locate ad equo canone a soggetti colpiti da sfratto esecutivo, in situazioni di disagio socio-economico, previa convenzione tra il proprietario ed il comune;
E) l'aliquota del 3 per mille viene applicata alle unita' immobiliari ad uso abitativo locate a canone calmierato in applicazione degli accordi previsti dalla legge n. 431/1998 art. 2, comma 3;
F) l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili esclusi quelli di cui al successivo punto G).
G) l'aliquota del 7 per mille per gli immobili ad uso abitativo destinati alla locazione non utilizzati direttamente dal proprietario o dai familiari, ovvero non locati.
(Omissis).
01X50335;
COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO

Il comune di OLEVANO DEL TUSCIANO (provincia di Salerno) ha adottato il 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili e' applicata con le aliquote di seguito indicate:
abitazione principale e pertinenze cosi' come definite dall'art. 4 del regolamento comunale sull'Imposta 6 per mille:
immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale 7 per mille:
immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille;
alloggi non locati 7 per mille:
per tipologie di enti senza fine di lucro 6 per mille;
per abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale 6 per mille;
aree fabbricabili 7 per mille;
detrazione per l'abitazione principale ed assimilate L. 200.000.
(Omissis).
01X50336;
COMUNE DI ONZO

Il comune di ONZO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille per le generalita' dei contribuenti.
2. Non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia per quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dell'abitazione principale, o di alloggi locati.
(Omissis).
01X50337;
COMUNE DI OPPIDO LUCANO

Il comune di OPPIDO LUCANO (provincia di Potenza) ha adottato il 28 febbraio 2001, n. 11 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Per l'anno 2001 viene riconfermata al 5 per mille l'aliquota da applicare sull'abitazione principale nonche' riconfermata l'aliquota del 6 per mille per gli altri immobili e la detrazione di L.200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; tale detrazione spettera' anche allecooperative edilizie a proprieta' indivisa per le abitazioni destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari, (stabilita con deliberazionen. 11/CC del 28 febbraio 1997) nonche' ai proprietari che hanno concesso le abitazioni in uso gratuito, a parenti in linea retta fino al terzo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Si evidenzia che la disciplina di tale imposta e' stata oggetto di nuova regolamentazione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 31 ottobre 1998.
(Omissis).
01X50338;
COMUNE DI ORSARA BORMIDA

Il comune di ORSARA BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato il 30 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;
2. di stabilire che:
per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3 dell'art. 23 dicembre 1996, n. 662;
di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica;
(Omissis).
01X50339;
COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO

Il comune di ORTIGNANO RAGGIOLO (provincia di Arezzo) ha adottato il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquote differenziate di imposta sugli immobili da applicare in questo comune pari al 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali ed al 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
2. di confermare, ai sensi del disposto dal comma 55 punto 2 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, la detrazione di L. 200.000, fissata come minima dalla legge, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale senza previsione di ulteriori riduzioni come riconosciuto dall'art. 3, comma 55, punto 3, della legge n. 662/1996.
(Omissis).
01X50340;
COMUNE DI ORVINIO

Il comune di ORVINIO (provincia di Rieti) ha adottato, il 3 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 7,00 per mille.
(Omissis).
01X50341;
COMUNE DI OSASCO

Il comune di OSASCO (provincia di Torino) ha adottato il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota del 5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione per l'abitazione principale in lire 210.000.
(Omissis).
01X50342;
COMUNE DI OSIGLIA

Il comune di OSIGLIA (provincia di Savona) ha adottato il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 4, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.CI.), per l'anno 2001, nella misura del 5,9 per mille per la prima abitazione, con detrazione di L. 200.000 e del 7 per mille per altri fabbricati.
(Omissis).
01X50343;
COMUNE DI OVINDOLI

Il comune di OVINDOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato il 24 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare l'aliquota del 5 per mille per l'anno 2001, relativa all'imposta I.C.I. per il comune di Ovindoli e la detrazione per la prima casa di L. 250.000 adottata con deliberazione di C.C. n. 13 del 29 febbraio 2000.
(Omissis).
01X50344;
COMUNE DI PACECO

Il comune di PACECO (provincia di Trapani) ha adottato il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 2001:
a) l'aliquota ordinaria al 5 per mille;
b) l'aliquota per i fabbricati diversi dall'abitazione principale al 5,5 per mille;
c) la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 245.000.
(Omissis).
01X50345;
COMUNE DI PAESANA

Il comune di PAESANA (provincia di Cuneo) ha adottato,l'8 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare aI 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 622, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X50346;
COMUNE DI PALAGIANELLO

Il comune di PALAGIANELLO (provincia di Taranto) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
il comune di Palagianello ha adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 5 febbraio 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille con una detrazione per abitazione principale pari a L. 260.000.
(Omissis).
01X50347;
COMUNE DI PALLAGORIO

Il comune di PALLAGORIO (provincia di Crotone) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2001, nella misura unica del 4,5 per mille.
(Omissis).
01X50348;
COMUNE DI PALLARE

Il comune di PALLARE (provincia di Savona) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nelle misure sotto indicate:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,5 per mille, detrazione: L. 200.000.
(Omissis).
01X50349;
COMUNE DI PALMIANO

Il comune di PALMIANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare, per quanto in precedenza, l'aliquota I.C.I. da applicare nel territorio comunale per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis).
01X50350;
COMUNE DI PALOSCO

Il comune di PALOSCO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune;
2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' stabilita una detrazione di L. 200.000.
(Omissis).
01X50351;
COMUNE DI PARONA

Il comune di PARONA (provincia di Pavia) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., gia' in vigore per l'anno 2000, nella seguente misura:
immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 4 per mille;
terreni agricoli: 4 per mille;
aree fabbricabili: 5 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni principali, ecc.: 6 per mille;
2. di riconfermare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nella misura di L. 300.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X50352;
COMUNE DI PARUZZARO

Il comune di PARUZZARO (provincia di Novara) ha adottato, il3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille;
2. di approvare per l'anno 2001 l'applicazione della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.
(Omissis).
01X50352;
COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

Il comune di PASIANO DI PORDENONE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.l. del 5 per mille, e ine 103,30) la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dai commi 53 e 55 dell'art. 1 della legge n. 662/1996;
2. di elevare a L. 500.000 (pari ad e 258,23) la detrazione per abitazione principale per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:
soggetti aventi diritto:
a) essere proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, ecc.) e/o essere anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e l'unica unita' immobiliare posseduta non risulti locata;
criteri applicativi:
b) reddito annuo dell'intero nucleo familiare che occupa l'unita' immobiliare, riferita al 2000, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall'I.N.P.S., elevato aL. 1.000.000 per ogni componente della famiglia a carico del soggetto passivo;
c) gli altri componenti del nucleo familiare non devono possedere alcun titolo altre proprieta' immobiliari;
d) devono sussistere dal 1o gennaio 2001;
e) sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari classificate nelle categorie A1, A7, A8 e A9;
presentazione domanda: i contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono presentare domanda nella quale devono altresi' dichiarare:
nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, nonche' di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della maggior detrazione, con allegata dichiarazione dei redditi, o mod. CUD, presentati nell'anno 2000 dall'intero nucleo familiare;
la richiesta di cui sopra deve essere consegnata o spedita all'ufficio tributi del comune di Pasiano di Pordenone, via Molini n. 18, entro la data fissata per il versamento in acconto anno 2001;
non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre tale termine;
l'amministrazione comunale si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
nel caso di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.
(Omissis).
01X50353;
COMUNE DI PATERNO CALABRO

Il comune di PATERNO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 3 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. da applicarsi nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis).
01X50354;
COMUNE DI PEGLIO

Il comune di PEGLIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale, con detrazione pari a L. 200.000 e di confermare nel 7 per mille l'aliquota per i fabbricati diversi dalla abitazione principale.
(Omissis).
01X50355;
COMUNE DI PENNA IN TEVERINA

Il comune di PENNA IN TEVERINA (provincia di Terni) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) a carico di proprietari che risiedano nell'immobile (prima casa): tariffa del 5 per mille;
b) a carico di proprietari che non risiedano nell'immobile (seconda casa, etc, ) tariffa del 5,5 per mille;
c) a carico di proprietari, residenti o meno, che eseguano interventi volti al recupero della unita' immobiliare in oggetto, perche' inagibili o inabitabili, o finalizzati al recupero di tali immobili di interesse artistico od architettonico, o infine volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, ovvero all'utilizzo di sottotetti, sempre e comunque qualora l'immobile in oggetto si trovi nel centro storico: tariffa agevolata del 4 per mille;
d) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).
01X50356;
COMUNE DI PENNADOMO

Il comune di PENNADOMO (provincia di Chieti) ha adottato, il 3 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica deI 5 per mille;
(Omissis).
01X50357;
COMUNE DI PERUGIA

Il comune di PERUGIA ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta I.C.I. che saranno applicate per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 8 deI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella seguente misura: aliquote:
1. aliquota per i fabbricati adibiti dal soggetto passivo ad abitazione principale: 5 per mille;
2. aliquota per i fabbricati destinati ed effettivamente utilizzati per lo svolgimento di attivita' commerciali ed artigianali censiti catastalmente alle categorie C/1, C/2 e C/3: 6 per mille;
3. aliquota per i fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 5 per mille;
4. aliquota per i fabbricati destinati catastalmente ad abitazione e non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 9 per mille;
5. aliquota per i fabbricati inagibili o inabitabili qualora vengano recuperati a fini abitativi e risultino effettivamente utilizzati come abitazione: 4 per mille;
7. aliquota per i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno (per tre anni dalla data di ultimazione dei lavori): 4 per mille;
8. aliquota per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: 7 per mille; di dare atto che per l'anno 2001 e' confermata l'elevazione della detrazione d'imposta per abitazione principale, da L. 200.000 a L. 450.000 (art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), gia' stabilita con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28 febbraio 2000 ricorrendo per i contribuenti i seguenti presupposti:
la maggior detrazione di L. 450.000 dell'imposta I.C.I. dovuta per l'anno 2001, e' accordata per le unita' immobiliari adibite esclusivamente ad abitazione principale del proprietario ricorrendo ambedue le seguenti condizioni:
1. unita' immobiliari destinate esclusivamente ad abitazione principale del proprietario aventi valore imponibile ai fini I.C.I., graduato in rapporto al numero dei componenti l'intero nucleo familiare di convivenza, non superiore ai seguenti limiti:
L. 150.000.000: per nuclei fino a 4 componenti;
L. 170.000.000: per nuclei di n. 5 componenti;
L. 190.000.000: per nuclei di n. 6 componenti;
L. 220.000.000: per nuclei di n. 7 componenti;
L. 260.000.000: per nuclei di n. 8 componenti ed oltre;
2. unita' immobiliari possedute da soggetti il cui reddito imponibile fiscale lordo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare di convivenza, per l'anno 2000, non risulti superiore ai seguenti limiti: per nuclei familiari composti da:
n. 1 persona: L. 25.000.000;
n. 2 persone: L. 30.000.000;
n. 3 persone: L. 35.000.000;
n. 4 persone: L. 40.000.000;
n. 5 persone: L. 45.000.000;
oltre n. 5 persone: L. 50.000.000.
(Omissis).
01X50358;
COMUNE DI PESCASSEROLI

Il comune di PESCASSEROLI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. aliquota ordinaria: 5 per mille;
2. aliquota diversificata: 5,5 per mille per le seguenti tipologie:
a) immobili diversi dalle abitazioni;
b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
c) aree fabbricabili.
Stabilire in L. 400.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
01X50359;
COMUNE DI PETRONA

Il comune di PETRONA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
confermare per l'anno 2001 la stessa aliquota unica, valevole per tutto il territorio comunale del 6 per mille relativa all'l.C.I., tra l'altro gia' in vigore per l'anno 2000 e per ogni tipo d'abitazione; l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati definiti inagibili o inabitabili non utilizzabili ai sensi del comma 55 della legge n. 662/1996;
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto passivo, si detraggono fino alla concorrente del suo ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno ai sensi di legge.
(Omissis). 01X50360;
 
COMUNE DI PETTENASCO

Il comune di PETTENASCO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. e' la seguente:
6 per mille con detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale;
7 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
(Omissis).
01X50361;
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

Il comune di PIANA DEGLI ALBANESI (provincia di Palermo) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria I.C.I. al 6 per mille;
2. di fissare per l'anno 2001, nella misura del 4,75 per mille l'aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
3. di dare atto che l'aliquota del 4.75 per mille si applica altresi', agli anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata, cosi' come deliberato con atto del consiglio comunale n. 10 del 28 febbraio 2000;
4. di confermare la detrazione per l'abitazione principale di soggetti pensionati di eta' non inferiore a 65 anni compiuti alla data del 1o gennaio 2001, cosi' come deliberato con atto del consiglio comunale n. 10 del 28 febbraio 2000.
(Omissis).
01X50362;
COMUNE DI PIANDIMELETO

Il comune di PIANDIMELETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, (Omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
5 per mille: per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
6 per mille: per tutte le altre tipologie di immobili;
2. di dare atto che, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione d'imposta e' stabilita in L. 200.000 su base annua, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta stessa.
(Omissis).
01X50363;
COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO

Il comune di PIANELLO DEL LARIO (provincia di Como) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, (Omissis), l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001 al 4,5 per mille.
(Omissis).
01X50364;
COMUNE DI PIANIGA

Il comune di PIANIGA (provincia di Venezia) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di approvare e proporre al consiglio comunale per l'anno 2001 la doppia aliquota:
5,5 per mille per tutti gli immobili del territorio comunale;
7 per mille sulle seconde case ad esclusione di quelle concesse in comodato gratuito;
2. di approvare e proporre al consiglio comunale la detrazione minima prevista per la prima casa in L. 200.000 ed inoltre la detrazione di L. 500.000 per particolari situazioni economiche.
(Omissis).
01X50365;
COMUNE DI PIARIO

Il comune di PIARIO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, con la detrazione di L. 200.000 per la prima casa.
(Omissis).
01X50366;
COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

Il comune di PIAZZA ARMERINA (provincia di Enna) ha adottato, il 31 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di approvare le aliquote (I.C.I.), imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 2001 come segue:
1. aliquota ridotta del 4 per mille da applicare all'abitazione principale e relativa pertinenza (garage o box o posto auto, cantine, soffitte) anche se distintamente iscritte in catasto, sempre che sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione principale intestata allo stesso proprietario;
2. aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili) posseduti in aggiunta o diversi dall'abitazione principale;
3. di stabilire che dall'imposta dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis).
01X50367;
COMUNE DI PIAZZATORRE

Il comune di PIAZZATORRE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a. aliquota ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b) della presente delibera, nella misura del 6,5 per mille;
b. aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' direttamente adibita ad abitazione principale;
c. detrazione di L. 250.000 a favore di tutte le unita' adibite ad abitazione principale.
(Omissis).
01X50368;
COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Il comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in questo comune, per l'anno 2001 l'aliquota del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari iscritte nel catasto edilizio urbano come abitazioni, l'alquota del 7 per mille per i soggetti passivi titolari di unita' immobiliari diverse dalle abitazioni e l'aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari iscritte nel catasto urbano alla categoria D .
(Omissis).
01X50369;
COMUNE DI PIEVE DI CADORE

Il comune di PIEVE DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquote:
7 per mille per tutti gli immobili e terreni fabbricabili;
6 per mille per l'abitazione principale del soggetto passivo (I.C.I.);
4 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, commi 5, 6, 7 della legge n. 449/1997;
6 per mille per gli immobili adibiti a pertinenze, qualificabili come tali ai sensi dell'art. 817 del Codice civile.
Detrazione di L. 350.000 per i proprietari di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale indipendentemente dalla categoria catastale del gruppo A nella quale l'immobile risulta iscritto.
L'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale.
Si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado ed in linea collaterale fino al primo grado. Si considera altresi' abitazione principale anche quella del proprietario emigrante iscritto all'AIRE del comune, a condizione che risulti non locata.
La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' presentata dal concessionario o dal cedente ai sensi della legge n. 15 del 1968, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione.
La medesima detrazione si applica anche:
per le abitazioni dei custodi, cosi' come definite dal Contratto nazionale del lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del Codice di procedura civile;
per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
01X50370;
COMUNE DI PIEVE VERGONTE

Il comune di PIEVE VERGONTE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2001 le seguenti aliquote (I.C.I.):
a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
b) aliquota per gli immobili della cat. catastale D: 7 per mille;
c) aliquota per i nuovi insediamenti industriali ed artigianali realizzati nel corso dell'anno 2001 e per i due anni successivi: 4 per mille;
2. di fissare per l'anno 2001 le seguenti detrazioni:
a) detrazione per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale dei proprietari, usufruttuari e titolari di ogni altro diritto reale, residenti: L. 250.000;
b) detrazione per i soggetti indigenti riconosciuti agli effetti dell'esenzione del ticket sanitario per indigenza: L. 300.000.
(Omissis).
01X50371;
COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA

Il comune di Pievebovigliana (provincia di Macerata) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel territorio di questo comune per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille, senza alcuna particolare riduzione o detrazione se non quelle previste per legge dall'art. 8, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, e precisamente:
riduzione del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (fatte in ogni caso salve le particolari disposizioni previste per i fabbricati interessati dal sisma del 26 settembre 1997);
detrazione di L. 200.000 (fino alla concorrenza del suo ammontare) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
(Omissis).
01X50372;
COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

Il comune di Pignataro Interamna (provincia di Frosinone) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di stabilire, per l'anno 2001, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota (I.C.I.) del comune di Pignataro Interamna pari al 4,5 per mille, da applicarsi e riscuotersi con le modalita' stabilite dall'art. 2 e seguenti del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni, come da allegate tabelle ove sono riportate le riduazioni e detrazioni d'imposta.
(Omissis).
a) Misura delle aliquote:
fabbricati adibiti ad abitazione principale, 4,5 per mille;
altri fabbricati ed aree fabbricabili, 6 per mille;
b) riduzioni, detrazioni di imposte:
fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzabili, riduzione 50%;
abitazione principale, detrazione di L. 200.000 (considerando abitazione principale quella ove si ha la residenza anagrafica);
pertinenze: l'aliquota I.C.I. ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze. Si riconosce tale agevolazione esclusivamente per una delle seguenti categorie catastali: C2, C6, C7;
assimilazione ad abitazione principale 2 casa occupatada parenti in linea retta o collaterale entro il quarto grado e con handicappati con conseguente applicazione aliquota ridotta e detrazione.
(Omissis).
01X50373;
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Il comune di Piovene Rocchette (provincia di Vicenza) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come segue:
abitazione principale e pertinenza: 4,5 per mille;
altri immobili: 6,5 per mille;
alloggi non locali: 7 per mille.
2. di confermare, ai sensi dell'art. 55, comma 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in L. 200.000 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/92.
(Omissis).
01X50374;
COMUNE DI PISCINA

Il comune di Piscina (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di dare atto che per l'anno 2001, saranno vigenti sul territorio comunale le seguenti aliquote (I.C.I.):
4,5 per mille per l'abitazione principale;
6 per mille per abitazione diversa dalla principale;
detrazione di L. 200.000 per abitazione principale.
(Omissis).
01X50375;
COMUNE DI PIZZIGHETTONE

Il comune di PIZZIGHETTONE (provincia di Cremona) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella seguente misura:
tariffa unica 5,25 per mille;
detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 220.000.
La detrazione di cui sopra, per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuale box, e' elevata al L. 280.000 per i contribuenti che al 1o gennaio 2001 abbiano compiuto il 65o anno di eta'.
Il godimento del beneficio suddetto e' subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) nessuno dei componenti il nucleo familiare, compreso il titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e fabbricati) o quote di essi;
b) non venga effettuata locazione dell'abitazione oggetto del beneficio.
c) il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) conseguito nell'anno precedente, anche se non compreso nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a L. 20.000.000; detto reddito e' elevato a L. 24.000.000 per coloro che abbiano familiari a carico.
I richiedenti, a pena di decadenza, dovranno produrre autodichiarazione, entro il mese di giugno dell'anno di applicazione dell'imposta, su apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale, attestante oltre che il possesso dei requisiti sopra indicati anche il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilita' della suddetta detrazione.
L'autodichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono le condizioni sopra previste.
In caso di omessa o infedele dichiarazione si procedera' al recupero della maggiore imposta dovuta ed all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
La detrazione di L. 280.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali box, sara' applicata anche alle coppie che hanno contratto matrimonio a far tempo dal 1o gennaio 2000.
Il godimento del beneficio e' subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) eta' di ciascun coniuge all'atto del matrimonio non superiore a 35 anni;
b) nessuno dei componenti il nucleo familiare, compreso il titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e fabbricati) o quote di essi;
c) non venga effettuata locazione dell'abitazione oggetto del beneficio;
d) il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) conseguito nell'anno precedente, anche se non compreso nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a L. 45.000.000.
I soggetti passivi di cui al presente punto potranno usufruire della maggiore detrazione per tre anni, sempre che sussistano le condizioni sopra specificate ad eccezione del limite di reddito indicato al punto d), che potra' essere modificato con la deliberazione di determinazione dell'aliquota (I.C.I.) e relative detrazioni.
Anche l'ammontare della detrazione potra' esser modificata con la citata deliberazione.
I richiedenti, a pena di decadenza, dovranno produrre autodichiarazione, entro il mese di giugno dell'anno di applicazione dell'imposta, su apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale, attestante oltre che il possesso dei requisiti sopra indicati, anche il periodo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilita' della suddetta detrazione.
L'autodichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono le condizioni sopra previste.
In caso di omessa o infedele dichiarazione, si procedera' al recupero della maggiore imposta dovuta ed all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
(Omissis).
01X50376;
COMUNE DI POFI

Il comune di POFI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazio-ne delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare per l'anno 2001 al 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, art. 6, comma 2.
(Omissis).
01X50377;
COMUNE DI POGNANO

Il comune di POGNANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune nella misura del 5 per mille,del 6 per mille sulla seconda casa sfitta, e la detrazione d'imposta sulla prima casa di L. 200.000;
(Omissis).
01X50378;
COMUNE DI POIRINO

Il comune di POIRINO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote (I.C.I.) cosi' come segue:
7 per mille relativa agli alloggi non locati di proprieta' di soggetti residenti;
5 per mille relativa a tutti gli altri immobili.
2. di confermare, altresi', la detrazione dell'imposta relativa alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate nella misura di L. 200.000 annue;
3. di dare atto che l'aliquota del 4 per mille relativa ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione ed alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni, e' stata soppressa.
(Omissis).
01X50379;
COMUNE DI POJANA MAGGIORE

Il comune di POJANA MAGGIORE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 6 per mille;
2. per l'anno 2001 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'(I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'(I.C.I.), approvato con deliberazione consiliare n. 65, del 28 dicembre 1998 e successive modifiche;
3. per l'anno 2001 la detrazione dell'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche viene stabilita in L. 220.000.
(Omissis).
01X50380;
COMUNE DI POLVERIGI

Il comune di POLVERIGI (provincia di Ancona) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
aliquota per abitazione principale 4 per mille;
aliquota per altri immobili e terreni agricoli 6 per mille;
aliquota per aree edificabili 7 per mille
2. di determinazione per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni di imposta come da prospetto che segue:
detrazione di imposta per l'abitazione principale: L. 220.000 annue.
(Omissis).
01X50381;
COMUNE DI POMBIA

Il comune di POMBIA (provincia di Novara) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle misure del:
5,5 per mille per abitazione principale, i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
6,5 per mille per tutte le altre ipotesi.
2. di dichiarare la riconferma, per l'anno 2001, dell'applicazione della detrazione unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 secondo le modalita' e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.
(Omissis).
01X50382;
COMUNE DI PONT CANAVESE

Il comune di PONT CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo, per i succitati motivi, che si intendono qui richiamati ed approvati:
a) l'aliquota del 5 per mille, da applicare per l'abitazione principale;
b) l'aliquota del 5,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;
2. di dare atto che resta confermata in L. 200.000 la detrazione da applicare per l'abitazione principale.
(Omissis).
01X50383;
COMUNE DI PONTELANDOLFO

Il comune di PONTELANDOLFO (provincia di Benevento)ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), perl'anno 2001:
(Omissis).
I.C.I.: aliquota del 5 per mille - detrazione abitazione principale L. 300.000.
(Omissis).
01X50384;
COMUNE DI PONTENURE

Il comune di PONTENURE (provincia di Piacenza) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001, nelle misure seguenti:
al 5,6 per mille l'aliquota per quanto riguarda i terreni agricoli, le aree fabbricabili, l'abitazione principale e gli altri fabbricati (con la sola esclusione degli alloggi non locati);
al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi non locati;
al 4 per mille l'aliquota per le unita' oggetto di interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
al 4 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
01X50385;
COMUNE DI PONTI

Il comune di PONTI (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 504/1992 (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001 al 5 per mille;
2. di esentare dal pagamento dell'imposta in oggetto, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, i proprietari di fabbricati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997.
(Omissis).
01X50386;
COMUNE DI PORANO

Il comune di PORANO (provincia di Terni) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono state confermate nelle seguenti misure:
5 per mille immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze (aliquota agevolata);
7 per mille immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione principale (aliquota ordinaria).
(Omissis).
01X50387;
COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

Il comune di PORTO EMPEDOCLE (provincia di Agrigento) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Confermare, con effetto dal 1o gennaio 2001, le seguenti aliquote, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria, nella misura del 6 per mille;
aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili;
aliquota del 6 per mille per le seconde abitazioni e le relative pertinenze, nonche' per i terreni fabbricabili;
aliquota del 6 per mille per le abitazioni non locate;
aliquota dell'1 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto. L'aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori;
fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 ed aumentare la stessa a L. 250.000 per i soggetti passivi appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico e sociale:
1) pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
2) portatori di handicap con reddito annuale imponibile ai finiIRPEF del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico.
Nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti di portatori di handicap, di persone anziane non autosufficienti o invalidi, a carico del contribuente, l'aumento del reddito e' elevato per ogni persona a carico da L. 2.000.000 a L. 3.000.000. Si escludono dalla maggiorazione della detrazione di L. 250.000 tutte le unita' immobiliari classificate in catasto nelle seguenti categorie: A/1(abitazioni signorili); A/7 (abitazioni in villini); A/8 (abitazioni in ville).
(Omissis).
01X50388;
COMUNE DI PORTO VIRO

Il comune di PORTO VIRO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune, nella misura cosi' diversificata:
fabbricato adibito ad abitazione principale e sue pertinenze 5 per mille;
altri immobili classificati abitazione e aree fabbricabili 7 per mille;
altri fabbricati e terreni agricoli 5,5 per mille.
(Omissis).
01X50389;
COMUNE DI PORTACOMARO

Il comune di PORTACOMARO (provincia di Asti) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille, come gia' applicata per l'anno 2000.
(Omissis).
01X50390;
COMUNE DI PORTOFERRAIO

Il comune di PORTOFERRAIO (provincia di Livorno) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
A) di determinare nella misura del 4,4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi, con decorrenza 1o gennaio 2001, agli immobili costituenti abitazione principale per le persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, ed all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
B) di dare atto che la detrazione per abitazione principale determinata ai sensi del comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, rimane fissata per l'anno 2001 in L. 200.000, salve le previsioni di ulteriore detrazioni fissate con delibera consiliare n. 22, del 27 febbraio 1998;
C) di dare atto che le altre aliquote rimangono invariate nella misura del 6,7 per mille (ordinaria), 6 per mille (agevolata) e 7 per mille (maggiorata), cosi' come definite nelle precedenti deliberazioni;
(Omissis).
01X50391;
COMUNE DI POTENZA PICENA

Il comune di POTENZA PICENA (provincia di Macerata) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. fissare per l'anno 2001 le seguenti aliquote (I.C.I.):
a) aliquota del 4,8 per mille, da applicare:
alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
agli alloggi I.A.C.P. dati in locazione abitativa;
alle abitazioni possedute in aggiunta a quella principale se locate per l'intero anno di riferimento dell'imposta. Agli effetti di cui sopra il mese durante il quale la locazione si e' protratta per piu' di 15 giorni e' computato per intero;
alla pertinenza dell'abitazione principale, ai sensi dell'art. 1-bis del vigente regolamento (I.C.I.);
b) aliquota ordinaria del 6,8 per mille, da applicare su tutti gli altri immobili non ricompresi nella fattispecie di cui sopra;
2. confermare la detrazione d'imposta prevista al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1997 in L. 240.000, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Non godono pertanto di detta agevolazione le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale locate per l'intero anno d'imposta;
(Omissis).
01X50392;
COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

Il comune di POVE DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di applicare per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), con le seguenti aliquote:
4 per mille (aliquota agevolata), per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
5,5 per mille, per terreni edificabili e agricoli;
6 per mille (aliquota ordinaria), per tutti gli altri immobili;
detrazione sulla casa di abitazione principale: L. 200.000;
detrazione di L. 300.000, a favore di soggetti pensionati con i criteri per l'anno 1999 di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 85 del 17 dicembre 1998;
(Omissis).
01X50393;
COMUNE DI POZZONOVO

Il comune di POZZONOVO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare anche per l'anno 2001 le aliquote e le detrazioni (I.C.I.) gia' adottate per l'anno 2000 con la precedente deliberazione del consiglio comunale n. 2/2000 nelle misure sottoindicate, nonche' le rimanenti disposizioni adottate con la predetta deliberazione, che vengono anch'esse di seguito riportate:
aliquote:
a) abitazione principale e relative pertinenze, anche se distintamente accatastate rispetto all'abitazione principale: 5,5 per mille;
b) fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, destinati ad abitazione principale di ascendenti, discendenti e/o affini di primo grado: 5,5 per mille;
c) alloggi locati con contratto regolarmente registrato: 5,5 per mille;
d) alloggi non locati: 7 per mille;
e) aree edificabili:
a partire dal 1o gennaio del terzo anno successivo alla individuazione dell'area come area fabbricabile senza che la stessa venga utilizzata coerentemente alla sua destinazione d'uso: 7 per mille;
nelle altre ipotesi: 5,5 per mille;
f) per tutti gli altri immobili: 5,5 per mille;
detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000; L. 300.000 a favore di quei contribuenti che si trovano in condizione di particolare disagio economico e sociale che ne facciano motivata e documentata richiesta almeno 45 giorni prima della data di scadenza della prima rata. La richiesta verra' istruita congiuntamente dall'assistente sociale e dall'apposita commissione comunale che si occupa dei contributi alle persone disagiate, che dovranno sottoporre all'esame della giunta comunale, entro i venti giorni successivi alla presentazione della richiesta, una relazione sulla situazione del richiedente corredandola con il loro parere sulla concedibilita' o meno della maggior detrazione. La giunta comunale deliberera' sulla richiesta entro i dieci giorni successivi alla presentazione della predetta documentazione;
si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
(Omissis).
01X50394;
COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA

Il comune di PRATA D'ANSIDONIA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire nella misura deI 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001;
(Omissis).
01X50395;
COMUNE DI PREDAZZO

Il comune di PREDAZZO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi in questo comune nella seguente misura:
5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 6 per mille per gli altri fabbricati e aree fabbricabili;
2. di determinare in L. 450.000 la detrazione d'imposta ai fini (I.C.I.) spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
3. di dare atto che, sia l'aliquota per l'abitazione principale che la detrazione d'imposta si intendono estese alle unita' immobiliari richiamate all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1994, nonche' alle fattispecie previste agli articoli 6 e 7 del vigente regolamento (I.C.I.);
(Omissis).
01X50396;
COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA

Il comune di PREMOSELLO-CHIOVENDA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2001, per i motivi indicati nella premessa che di seguito si intendono riportati, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;
di dare atto che la detrazione per la prima casa ammonta a L. 200.000;
(Omissis).
01X50397;
COMUNE DI PRESEZZO

Il comune di PRESEZZO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di avvalersi di quanto disposto all'art. 3, comma 53, della legge23 dicembre 1996, n. 662, sostituendo l'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992, come recepito dall'art. 6, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili stabilendo che per l'anno 2001, questo comune applichera' per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): ===================================================================== Grup. e Categ. catas.| Descrizione |Aliquota I.C.I. =====================================================================
|Gruppo A | ---------------------------------------------------------------------
A/1 |abitazioni di tipo signorile | 5 per mille ---------------------------------------------------------------------
A/2 |abitazioni di tipo civile | 5 per mille ---------------------------------------------------------------------
A/3 |abitazioni di tipo economico | 5 per mille ---------------------------------------------------------------------
A/4 |abitazioni di tipo popolare | 5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|abitazioni di tipo |
A/5 |ultrapopolare | 5 per mille ---------------------------------------------------------------------
A/6 |abitazioni di tipo rurale | 5 per mille ---------------------------------------------------------------------
A/7 |abitazioni in villini | 5 per mille ---------------------------------------------------------------------
A/8 |abitazioni in ville | 5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|castelli, palazzi di eminenti |
A/9 |pregi artistici o storici | 5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|abitazioni ed alloggi tipici |
A/11 |dei luoghi | 5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Gruppo C | ---------------------------------------------------------------------
|stalle, scuderie, rimesse, |
C/6 |autorimesse | 5 per mille ---------------------------------------------------------------------
C/7 |tettoie | 5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Gruppo A | ---------------------------------------------------------------------
A/10 |uffici e studi privati | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Gruppo B | ---------------------------------------------------------------------
|collegi e convitti, educandi, |
|ricoveri, orfanotrofi, ospizi, |
B/1 |conventi, seminari e caserme | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|case di cura ed ospedali |
|(costruiti o adattati per tali |
|scopi e non suscettibili di |
|destinazione diversa senza |
|radicali trasformazioni, se non|
B/2 |hanno fine di lucro) | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
B/3 |prigioni e riformatori | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
B/4 |uffici pubblici | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
B/5 |scuole, laboratori scientifici | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|biblioteche, pinacoteche, |
|musei, gallerie, accademie, che|
|non hanno sede in edifici della|
B/6 |categoria A/9 | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|cappelle ed oratori non |
|destinati all'esercizio |
B/7 |pubblico dei culti | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|magazzini sotterranei per |
B/8 |depositi di derrate | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Gruppo C | ---------------------------------------------------------------------
C/1 |negozi e botteghe | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
C/2 |magazzini e locali di deposito | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
C/3 |laboratori per arti e mestieri | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|fabbricati e locali per |
|esercizi sportivi (costruiti o |
|adattati per tali scopi e non |
|suscettibili di destinazione |
|diversa senza radicali |
|trasformazioni, se non hanno |
C/4 |fine di lucro) | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|stabilimenti balneari e di |
|acque curative (costruiti o |
|adattati per tali scopi e non |
|suscettibili di destinazione |
|diversa senza radicali |
|trasformazioni, se non hanno |
C/5 |fine di lucro) | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Gruppo D | ---------------------------------------------------------------------
D/1 |opifici | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
D/2 |alberghi e pensioni | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|teatri, cinamatografi, sale per|
D/3 |concerti e spettacoli e simili | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|case di cura ed ospedali (se a |
D/4 |fini di lucro) | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|istituti di credito, cambio, ed|
D/5 |assicurazione | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|fabbricati, locali, aree |
|attrezzate per esercizi |
D/6 |sportivi | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|fabbricati costruiti o adattati|
|per le speciali esigenze di una|
|attività industriale e non |
|suscettibili di destinazione |
|diversa senza radicali |
D/7 |trasformazioni | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|fabbricati costruiti o adattati|
|per le speciali esigenze di una|
|attività commerciale e non |
|suscettibili di destinazione |
|diversa senza radicali |
D/8 |trasformazioni | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|edifici galleggianti o |
|assicurati a punti fissi del |
|suolo: ponti privati soggetti a|
D/9 |pedaggio | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|terreni agricoli | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|aree fabbricabili | 6 per mille
Gruppo E: esente
2. di determinare quale detrazione per abitazione principale del contribuente (I.C.I.) di L. 270.000;
3. di avvalersi del comma 56, deIl'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come riportato in narrativa (applicazione della detrazione per abitazione principale all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);
(Omissis).
01X50398;
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

Il comune di PRIGNANO SULLA SECCHIA (provincia di Modena) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2001, nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di aumentare a L. 230.000 la detrazione spettante per la unita' immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;
(Omissis).
01X50399;
COMUNE DI PRIMALUNA

Il comune di PRIMALUNA (provincia di Lecco) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
5 per mille per abitazione principale;
5,5 per mille per i restanti immobili: abitazioni secondarie, altri fabbricati, aree edificabili;
(Omissis).
01X50400;
COMUNE DI PRIOLA

Il comune di PRIOLA (provincia di Cuneo) ha adottato,l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare al 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale;
2. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare al 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale (immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati);
3. di dare atto che la detrazione relativa all'abitazione principale rimane fissata in L. 200.000;
(Omissis).
01X50401;
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Il comune di PRIOLO GARGALLO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per il 2001, le aliquote (I.C.I.), come deliberate per l'anno 2000 con atto consiliare n. 11/2000, ad eccezione della categoria C/2 la cui aliquota viene fissata nella misura del 5,5 per mille;
(Omissis).
01X50402;
COMUNE DI PUMENENGO

Il comune di PUMENENGO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare l'aliquota (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille con detrazione di legge;
(Omissis).
01X50403;
COMUNE DI PUSIANO

Il comune di PUSIANO (provincia di Como) ha adottato, il22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, mantenendola inalterata rispetto agli anni precedenti;
2. di confermare in L. 230.000 la detrazione da applicare alle abitazioni principali;
(Omissis).
01X50404;
COMUNE DI QUARTO

Il comune di QUARTO (provincia di Napoli) ha adottato, il22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2001, e con effetto daI 1o gennaio 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
1. unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti privati e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, comprese le pertinenze di cui all'art. 818 del codice civile, a servizio delle stesse anche se accatastate distintamente: 6 per mille, detrazione L. 200.000;
2. unita' immobiliari concesse ad uso gratuito ai figli che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza: 6 per mille;
3. unita' immobiliari con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;
4. restanti immobili: 7 per mille;
(Omissis).
01X50405;
COMUNE DI QUISTELLO

Il comune di QUISTELLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune, nelle seguenti misure:
3 per mille per le unita' immobiliari precedentemente inagibili, rese oggetto di interventi di recupero, dando atto che tale aliquota si rendera' applicabile per tre anni dalla data di inizio lavori;
5 per mille per quanto riguarda l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
6,7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
7 per mille per le abitazioni sfitte intendendo come tali, unita' immobiliari censite alla categoria catastale A rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) non adibite ad abitazione e non tenute a disposizione del contribuente;
b) non ricorrendo la fattispecie di cui alla lettera a) il proprietario non abbia dato la stessa in locazione;
2. di dare atto che per la dimostrazione della non applicabilita' dell'aliquota del 7 per mille si rimanda a quanto stabilito dal regolamento comunale per l'applicazione dell'(I.C.I.);
3. di confermare la detrazione ordinaria valida per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue;
(Omissis).
01X50406;
COMUNE DI RAPONE

Il comune di RAPONE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in territorio comunale per l'esercizio 2001;
(Omissis).
01X50407;
COMUNE DI RAVEO

Il comune di RAVEO (provincia di Udine) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, a valere per l'anno 2001, nella misura del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con le normali riduzioni e detrazioni previste dalla legge;
(Omissis).
01X50408;
COMUNE DI REGALBUTO

Il comune di REGALBUTO (provincia di Enna) ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
l'aliquota l.C.l. per l'anno 2001, e' confermata nella misura unica del 5,5 per mille;
(Omissis).
01X50409;
COMUNE DI REMEDELLO

Il comune di REMEDELLO (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicabile in questo comune nella misura unica del 6 per mille;
2. di determinare, ai sensi della normativa vigente, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae il diritto di proprieta' del soggetto passivo;
(Omissis).
1. di aumentare di L. 150.000 per l'anno d'imposta 2001 la detrazione oltre quella di cui al comma 2 dell'art. 8 del D.lgs. n. 504/1992: La maggiore detrazione di L. 150.000 viene concessa, a domanda, in osservanza dei seguenti criteri applicativi:
a) pensionati o lavoratori dipendenti, proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina ecc) di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, rientrati nei limiti di reddito familiari definiti dalla seguente tabella con un reddito di partenza pro-capite di L.12.500.000: =====================================================================
Componenti del nucleo familiare | Reddito annuo =====================================================================
1 persona | L. 12.500.000
2 persone | L. 19.625.000
3 persone | L. 25.500.000
4 persone | L. 30.750.000
5 persone | L. 35.625.000
6 persone | L. 40.000.000
7 persone | L. 44.375.000
b) il reddito da considerare e' il redditto netto, che e' dal redditto complessivo diminuito dell'importo I.R.P.E.F. (comprensivo dell'addizionale regionale I.R.P.E.F.) ed e' desumibile dai modelli di seguito specificati:
CUD - reddito netto: e' dato dai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indicati al punto 1, aumenti dai redditi di lavoro dipendente che non possono usufruire delle detrazioni, indicati al punto 2 e diminuiti delle ritenute indicate al punto 9 e dell'addizionale regionale I.R.P.E.F. indicata al punto 20;
Mod. 730 - reddito netto: e' dato dal reddito complessivo indicato al rigo 6, diminuito della imposta netta indicata al rigo 18 e dell'addizionale regionale I.R.P.E.F. indicata al rigo 28;
Mod. UNICO - reddito netto: e' dato dal reddito complessivo indicato al rigo N1 diminuito dell'imposta netta indicata al rigo RN15 e dell'addizionale regionale I.R.P.E.F. indicata al rigo RV2.
Resta fermo il diritto dell'Amministrazione comunale di condecere ulteriori e piu' approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle decumentazioni fornite (art. 640, comma 1, c.p.);
c) la nozione di abitazione principale e' quella definita dalla normativa fiscale;
d) il nucleo familiare e' composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data della presentazione della domanda;
e) per la ripartizione e la fruizione della maggior detrazione, d'imposta per l'abitaziione principale, nel caso di contitolarieta' del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal D.Lgs n. 504/1992;
f) per beneficiare delle detrazioni di cui sopra e' necessario la presentazione all'ufficio tributi del comune entro il termine del 15 giugno 2001 di apposita dichiarazione con unita documentazione fiscale (mod. 101, 201, 730, UNICO) e/o dichiarazione sostitutiva degli stessi;
(Omissis).
01X50410;
COMUNE DI RESCALDINA

Il comune di RESCALDINA (provincia di Milano) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito indicate:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cosiddetta prima casa e relative pertinenze) 4,5 per mille;
b) terreni agricoli: 4,5 per mille;
c) aree fabbricabili: 7 per mille;
d) altri fabbricati: 7 per mille;
e) unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e non locate (cosiddette seconde case sfitte): 7 per mille;
f) unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo concesse in locazione alle condizioni previste dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999: 4 per mille;
2. di determinare, per l'anno 2001, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000;
3. di confermare, per l'anno 2001, da L. 200.000 a L. 400.000 la detrazione concessa per l'unita' immobiliare appartenente alle categorie catastali dalla A/1 alla A/7, adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni di seguito tassativamente enunciate:
a) pensionati con reddito annuale imponibile - ai fini Irpef - di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e reddito annuale imponibile - ai fini Irpef - di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
c) disoccupati con reddito annuale imponibile - ai fini Irpef - di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile - ai fini Irpef - di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico.
In presenza, all'interno dei nuclei familiari sopra menzionati, di soggetti portatori di handicap con attestato di invalidita' civile o di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica rilasciata dalla competente ASL - purche' conviventi - l'importo di L. 1.700.000 per ogni persona a carico e' elevato a L. 2.700.000;
e) soggetti titolari di assistenza sociale in ambito comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari ai sensi delle precedenti lettere a), b), c) e d), e comunque previo parere dei servizi sociali comunali.
L'applicazione della maggiore detrazione di L. 400.000 deve essere richiesta - da parte dei soggetti legittimati - entro il termine di scadenza della prima rata di versamento dell'imposta, con apposita comunicazione adeguatamente documentata e redatta sul modulo messo a disposizione dell'amministrazione comunale.
Sono altresi' considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute in proprieta' o a titolo di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di cura e assistenza o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
(Omissis).
01X50411;
COMUNE DI REVIGLIASCO D'ASTI

Il comune di REVIGLIASCO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le categorie di immobili imponibili;
2. di determinare in ragione di L. 200.000, la detrazione per la prima casa;
(Omissis).
01X50412;
COMUNE DI RICADI

Il comune di RICADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di approvare le aliquote dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001 come segue:
a) aliquota ridotta, da applicare 5 per mille; per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 5 per mille;
b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 6 per mille;
2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, tino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
(Omissis).
01X50413;
COMUNE DI RIPALTA GUERINA

Il comune di RIPALTA GUERINA (provincia di Cremona) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, con la seguente differenziazione:
aliquota diversificata del 7 per mille per immobili diversi dalle abitazioni:
aree e fabbricati in zone produttive e commerciali con destinazione urbanistica in zona D1 e D2, nonche' fabbricati e aree commerciali posti in centro storico (zona A);
aree edificabili libere da costruzioni;
la detrazione per abitazione principale fissata in L. 300.000 e' estesa anche alle abitazioni concesse in uso gratuito ai figli del soggetto passivo compresi quelli rientranti nel primo grado di parentela;
(Omissis).
01X50414;
COMUNE DI RIPI

Il comune di RIPI (provincia di Frosinone) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
ha determinato, con effetto dal 1o gennaio 2001, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 5 per mille;
ha stabilito in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo, in rapporto al periodo dell'anno;
(Omissis).
01X50415;
COMUNE DI RUFFIA

Il comune di RUFFIA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare e confermare per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti indistintamente gli immobili nella misura del 4 per mille;
2. di stabilire e di confermare, per l'anno 2001, le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta:
tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa; riduzione d'imposta: ;
detrazione d'imposta: L. 200.000;
(Omissis).
01X50416;
COMUNE DI RIVA LIGURE

Il comune di RIVA LIGURE (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare come segue, per l'anno 2001, le aliquote in vigore nel 2000 per l'imposta comunale sugli immobili relative alle unita' immobiliari situate nel territorio del comune di Riva Ligure:
a) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' unita' immobiliari locate a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 6 per mille;
b) immobili non ad uso abitativo, alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e locati a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del punto a), alloggi non locati: 7 per mille;
c) terreni agricoli: 4,8 per mille;
d) aree edificabili: 7 per mille;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 apportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
(Omissis).
01X50417;
COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO

Il comune di RIVAMONTE AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota delle unita' immobiliari adibite ad abitazioni principale e a primo garage nella misura del 4,5 per mille; aliquota dei restanti immobili ed aree fabbricabili non adibite ad abitazione principale nella misura del 7 per mille;
detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000;
(Omissis).
01X50418;
COMUNE DI RIVANAZZANO

Il comune di RIVANAZZANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
A) di confermare con effetto dal 1o gennaio 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Nella misura del 5,5 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
B) di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' applicabile per l'anno 2001 nelle misure formulate come appresso, cosi' come identificate nella premessa:
1. pensionati, con un reddito familiare lordo di L. 17.000.000, nullatenenti, unica abitazione, escluso il garage, L. 300.000 + L. 200.000 (ex lege);
2. coniugi a carico di pensionati - L. 300.000 + L. 200.000 (ex lege);
3. pensionati fino ad un reddito familiare lordo di L. 25.000.000 - L. 100.000 + L. 200.000 (ex lege);
4. nuclei familiari monoreddito (con un reddito da L. 27.000.000 a L. 28.000.000) con minimo tre persone a carico (ex moglie e due figli) - L. 300.000 + L. 200.000 (ex lege);
5. portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; alle famiglie con la presenza di portatori di handicap viene elevato di L. 5.000.000 in piu' il reddito familiare per ogni disabile;
6. disoccupati non stagionali, per almeno sei mesi nell'anno 1999 regolarmente iscritti nelle liste d collocamento, con reddito familiare di L. 17.000.000 lordi annuo - L. 300.000 + L. 200.000 (ex lege);
7. lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', per almeno sei mesi, nell'anno 1999, con reddito familiare di L. 17.000.000 lordi annuo - L. 300.000 + L. 200.000 (ex lege);
i soggetti aventi diritto non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili;
al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi della legge n. 15/1968, attestante:
1. la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;
2. reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione;
3. il non possesso di altri immobili e/o terreni escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale;
la dichiarazione, redatta in carta semplice, va sottoscritta dal contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere la documentazione;
di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati al catasto come A/1, A/2, A/7, A/8, A/9;
(Omissis).
01X50419;
COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE

Il comune di RIVAROLO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio e il 13 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare nella misura del 6, 5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001;
2. di confermare altresi' nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, per lo stesso anno 2001.
(Omissis).
1. di mantenere, anche per l'anno 2001, nella misura minima di L. 200.000, la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per tutte le fattispecie consentite;
2. di dare atto che nel caso in cui la detrazione spettante non fosse totalmente utilizzata per l'abitazione principale la parte residua potra' essere scontata sulle pertinenze purche' durevolmente asservite alla stessa, anche se distintamente iscritte in catasto;
(Omissis). 01X50420;
 
COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO

Il comune di RIVAROLO MANTOVANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Aliquota del 4 per mille:
per gli interventi di ristrutturazione di cui agli articoli 31 lett. c) e lettera d) della legge n.457/1978 che interessano l'intero fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 49 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. L'applicazione dell'aliquota ridotta decorre dalla data di rilascio della concessione edilizia e fino alla comunicazione di fine lavori che non deve superare il limite dei tre anni dalla data del rilascio della concessione. L'eventuale proroga della concessione non da' diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. La comunicazione dell'applicazione dell'aliquota ridotta deve essere effettuata in sede di denuncia I.C.I., Nel caso di mancata esecuzione dei lavori il contribuente deve versare la differenza I.C.I. (tra l'aliquota dovuta e quella agevolata applicata) maggiorata delle relative soprattasse e interessi;
per gli immobili messi a disposizione della pubblica amministrazione per interventi di edilizia residenziale pubblica.
Aliquota del 5 per mille:
per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo. A questi immobili si applica la detrazione di imposta di L. 200.000 (fissata dall'art. 8, commna 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo avente redditi familiari pari o inferiori a L. 13.000.000 si applica la detrazione di imposta di L. 400.000. Per beneficiare della detrazione di L. 400.000 il soggetto passivo di imposta deve presentare all'ufficio Tributi del comune un'autocertificazione comprovante la situazione reddittuale del nucleo familiare, entro il termine stabilito per la presentazione della denuncia I.C.I.
Deve considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
per gli immobili dati in uso gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado che li utilizzano come abitazione principale.
Aliquota 5,3 per mille:
per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale (art. 4 comma 1 del decreto legislativo 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella legge 24 ottobre 1996, n. 556);
per Iabitazione ( da intendersi una sola abitazione) posseduta in aggiunta alla abitazione principale e tenuta a disposizione dal soggetto passivo (immobile con allacciamento utenze e assoggettato per l'intera superficie a tassa rifiuti). La comunicazione per l'individuazione dell'abitazione tenuta a disposizione dovra' essere effettuata in sede di denuncia I.C.I;
agli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni.
Aliquota del 7 per mille:
per tutti gli immobili posseduti e non rientranti nei casi specificatamente individuati nelle precedenti aliquote.
(Omissis).
01X50421;
COMUNE DI RIVAROSSA

Il comune di RIVAROSSA (provincia di Torino) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per le ragioni e motivazioni indicate nella premessa narrativa, per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili, nella misura del 5 per mille;
2. di recepire la proposta formulata con deliberazione della giunta comunale n. 5 del 15 febbraio 2001, stabilendo, per le ragioni e motivazioni indicate nella premessa narrativa, relativamente all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, quanto segue:
detrazione per abitazione principale di L. 200.000;
equiparazione, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 di:
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
abitazione locata, con contratto registrato, da soggetto che la utilizza come abituale e principale;
3. di confermare, inoltre, un'aliquota agevolata dell'I.C.I., pari all'1 per mille, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizia, previsti nell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
(Omissis).
01X50422;
COMUNE DI ROBBIATE

Il comune di ROBBIATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille.
(Omissis).
01X50423;
COMUNE DI ROCCA DE' BALDI

Il comune di ROCCA DE' BALDI (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille;
2. Di stabilire le sottoindicate agevolazioni in materia (I.C.I.):
detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente.
(Omissis).
01X50424;
COMUNE DI ROCCAFORZATA

Il comune di ROCCAFORZATA (provincia di Taranto) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di applicare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) nel seguente modo:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
unita' immobiliare non adibita ad abitazione principale: 7 per mille;
aree fabbricabili e terreni agricoli: 6 per mille.
3. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000;
(Omissis).
01X50429;
COMUNE DI ROCCA GRIMALDA

Il comune di ROCCA GRIMALDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
approvare per il 2001 le seguenti aliquote (I.C.I.):
abitazione principale: 5,5 per mille;
pertinenze abitazione principale: 5,5 per mille;
ogni altro bene immobile oggetto passivo d'imposta: 6,5 per mille;
detrazione per abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis).
01X50425;
COMUNE DI ROCCA MASSIMA

Il comune di ROCCA MASSIMA (provincia di Latina) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille.
(Omissis).
01X50426;
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

Il comune di ROCCAPIEMONTE (provincia di Salerno) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di approvare, come approva, per l'anno 2001 le aliquote (I.C.I.)cosi' articolate:
a) 5 per mille per l'abitazione principale; usufruisce dell'aliquota del 5 per mille e della detrazione 1a casa anche l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado;
b) 6 per mille per tutti gli altri immobili;
c) detrazione prima casa L. 200.000;
d) aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari di immobili che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 6-bis del regolamento (I.C.I.);
e) aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari di locali all'interno del centro antico dati in locazione, comodato o altro, finalizzati a nuove iniziative imprenditoriali promosse da giovani (18 - 32 anni) o donne ai sensi del regolamento attuativo della legge n. 215/1992, il tutto risultante da un contratto redatto in forma scritta e registrato.
(Omissis).
01X50427;
COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO

Il comune di ROCCA SANTO STEFANO (provincia di Roma) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille, pari a quella stabilita nell'anno 2000 e precedenti e con le riduzioni e detrazioni previste per legge.
(Omissis).
01X50428;
COMUNE DI ROCCAVIGNALE

Il comune di ROCCAVIGNALE (provincia di Savona) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille tutte le tipologie di immobili e confermare nel contempo la detrazione per la prima abitazione nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
01X50430;
COMUNE DI ROCCAVIONE

Il comune di ROCCAVIONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di mantenere, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,7 per mille.
2. di mantenere l'aliquota agevolata, pari al 3 per mille, per la durata di anni tre dalla data di inizio dei lavori per interventi di recupero di immobili inagibili ovvero inabitabili, giusto quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h).
3. di mantenere l'aliquota differenziata del 6,5 per mille per le seguenti fattispecie:
seconde case non cedute in locazione con regolare contratto di affitto e loro relative pertinenze;
fabbricati adibiti ad attivita' produttive.
4. di mantenere la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
01X50431;
COMUNE DI ROCCAVIVARA

Il comune di ROCCAVIVARA (provincia di Campobasso) ha adottato, l'11 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di fissare, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001.
(Omissis).
01X50432;
COMUNE DI RODANO

Il comune di RODANO (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille;
(Omissis).
Di stabilire, per l'anno 2001, la detrazione d'imposta di L. 200.000 secondo quanto disposto dalla legge 662/1996.
(Omissis).
01X50433;
COMUNE DI RODI GARGANICO

Il comune di RODI GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di stabilire, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato ed integrato con la legge n. 662/1996 e dall'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2001 nel territorio del comune di Rodi Garganico come appresso specificato:
1) aliquota ordinaria 6 per mille;
2) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille;
3) aliquota per alloggi posseduti in aggiunta alle abitazioni principali 7 per mille;
4) aliquota per alloggi non locati 7 per mille;
5) aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale 6 per mille;
6) aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale 6 per mille.
Di stabilire, altresi', in L. 300.000 l'ammontare delle detrazioni per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita da abitazione principale.
(Omissis).
01X50434;
COMUNE DI RODI' MILICI

Il comune di RODI' MILICI (provincia di Messina) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare al 5 per mille l'aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.
2. di fissare la detrazione a L. 250.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.
3. di fissare al 6 per mille l'aliquota per immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, terreni e aree fabbricabili.
(Omissis).
01X50435;
COMUNE DI ROMANO CANAVESE

Il comune di ROMANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. aliquota (I.C.I.): 5,5 per mille;
2. detrazione per abitazione principale: L. 250.000;
3. versamenti su c/c postale n. 40268104.
(Omissis).
01X50436;
COMUNE DI RONCIGLIONE

Il comune di RONCIGLIONE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
con decorrenza 1o gennaio 2001, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 e' stabilita nelle seguenti misure:
a) immobili destinati ad abitazione principale, aliquota: 4,5 per mille;
b) immobili di abitazione non adibite ad abitazione principale (seconde case), aliquota: 5,5 per mille;
c) tutti gli altri immobili, comprese le pertinenze di abitazioni. aliquota: 5 per mille.
L'importo della detrazione per la prima casa e' stabilito in L. 250.000; detta detrazione e' applicabile fino alla sua concorrenza anche sulle pertinenze della prima casa fino al massimo di 1 immobile di pertinenza.
(Omissis).
01X50437;
COMUNE DI RONCO BRIANTINO

Il comune di RONCO BRIANTINO (provincia di Milano) ha adottato, il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) nella misura unica del 5,5 per mille, riconfermando quindi l'aliquota applicata negli anni precedenti;
2. di determinare, confermando quanto gia' determinato per l'anno 2000, l'ulteriore detrazione dell'imposta per le abitazioni principali, come definita dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, elevando per l'anno 2001 la detrazione da L. 200.000 a L. 300.000, nel rispetto di quanto stabilito dal terzo comma del succitato decreto legislativo n. 504/1992.
Di tale ulteriore detrazione potranno beneficiare i soggetti passivi dell'imposta appartenenti alle seguenti categorie:
a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 26.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 26.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini l.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 26.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico.
Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap nei nuclei suddetti di portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, o nel caso di presenza di persone anziane non auto sufficienti con certificazione medica dell'azienda A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da L. 2.000.000. a L. 3.000.000;
2. saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000. a L. 300.000 tutte le unita' immobiliare classificate in catasto in A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 1, lett. A);
3. coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione per l'anno 2001 dovranno inoltrare domanda entro il 21 giugno 2001;
4. le maggiori detrazioni saranno concesse a seguito valutazione da parte del funzionario responsabile.
(Omissis).
01X50438;
COMUNE DI ROSARNO

Il comune di ROSARNO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di approvare la proposta di deliberazione come in premessa riportata e quindi:
di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote:
1. aliquota ordinaria del 6 per mille;
2. aliquota ridotta del 5 per mille per:
a) abitazione principale;
b) unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale;
c) unita' immobiliari non locale, possedute da anziani e da disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;
d) unita immobiliari dei soggetti passivi e dei soci di cooperative edili, a proprieta' indivisa, residenti nel comune, direttamente adibita ad abitazione principale;
e) unita' immobiliari assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari a soggetto che li utilizza come abitazione principale;
f) unita' immobiliari nelle diverse tipologie appartenenti agli enti senza scopo di lucro.
3. aliquota ridotta del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguiranno nel biennio 2000/2001 interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili e interventi su immobili di interesse storico o architettonico, localizzati nel centro storico.
(Omissis).
01X50439;
COMUNE DI ROVAGNATE

Il comune di ROVAGNATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per i motivi di cui in premessa, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;
(Omissis).
01X50440;
COMUNE DI ROVATO

Il comune di ROVATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota ridotta: 4 per mille;
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota diversificata: 7 per mille;
detrazione per abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis).
01X50441;
COMUNE DI S. STEFANO DI MAGRA

Il comune di S. STEFANO DI MAGRA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504; ===================================================================== N.D.| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |ALIQUOTE PROP ‰ =====================================================================
1 |abitazioni principali | 5,5 ---------------------------------------------------------------------
2 |altri fabbricati | 7 ---------------------------------------------------------------------
3 |aree fabbricabili | 7 ---------------------------------------------------------------------
4 |fabbr. realizzati per la vendita x 3 anni | 4 ---------------------------------------------------------------------
|abitaz. princip. per immobile posseduto a titolo|
|di proprietà o usufrutto da anziani o disabili |
5 |con resid. in istit. di ricovero | 5,5
2. di determinare, ai sensi dell'art, 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituiti dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e decreto legge n. 49 del 10 marzo 1997:
a) la detrazione per abitazione principale per cooperative edilizie e proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi assegnati dallo IACP e immobili posseduti a titolo di proprieta' da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero in L. 200.000;
b) la detrazione per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale (D.L. n. 49/1997); che si trovano nelle condizioni come meglio specificate in premessa in L. 500.000;
c) l'aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali date in comodato ad un figlio o ad un genitore;
3. che coloro che ritengono di avere diritto alla detrazione per l'anno 2001 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il giorno 31 maggio 2001. La domanda dovra' essere redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune;
4. (Omissis).
5. che le maggiori detrazioni per le categorie di particolari situazioni di disagio economico e sociale saranno concesse:
a) con determinazione del funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992 per i casi di cui alla lettera a), b), e), d);
b) con deliberazione della GM, sentito il parere del funzionario responsabile, per i casi di cui alla lettera c).
Allegato
Limiti di reddito familiare annuo da considerare ai fini delladeterminazione della maggiorazione riduzione per la prima casa
Tabella a) ===================================================================== N. componenti nucleo familiari |Limite di reddito | =====================================================================
1 | |Fino a 13.500.000
2 |da 13.500.001 | a 18.500.000
3 |da 18.500.001 | a 22.500.000
4 o più |da 22.500.001 | a 26.500.000
Tabella b) ===================================================================== N. componenti nucleo familiari |Limite di reddito | =====================================================================
1 | |Fino a 15.500.000
2 |da 15.500.001 | a 19.500.000
3 |da 19.500.001 | a 23.500.000
4 |da 23.500.001 | a 27.500.000
5 |da 27.500.001 | a 31.500.000
(Omissis).
01X50442;
COMUNE DI S. PIETRO AVELLANA

Il comune di S. PIETRO AVELLANA (provincia di Isernia) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per il concorrente anno 2001 nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili.
(Omissis).
01X50443;
COMUNE DI SACILE

Il comune di SACILE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di approvare per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria (I.C.I.) - Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 6 per mille.
2. di approvare, per l'anno 2001 l'aliquota ridotta (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per i soggetti passivi; quali persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come abitazione principale.
3. di approvare, per l'anno 2001, l'aliquota ridotta (I.C.I.) nella misura del 4 per mille da applicarsi esclusivamente alle unita' immobiliari inserite al catasto urbano con categoria C/2 e C/6 pertinenze dell'abitazione principale o abitazione locata.
4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta con detrazione) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata.
5. di considerare abitazione principale anche quella concessa in comodato a parenti entro il secondo grado che hanno stabilito la propria residenza, con aliquota ridotta e detrazione come previsto dal regolamento.
6. i beneficiari dell'aliquota ridotta per abitazioni locate o residenti in istituti o concesse in comodato, possono calcolare e versare l'imposta relativa solo se presenteranno una apposita dichiarazione predisposta dall'Ufficio Tributi.
(Omissis).
1. di approvare, per anno 2001, una detrazione di L. 250.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa.
2. di approvare, per l'anno 2001 ,un aumento della detrazione da L. 250.000 a L. 350.000 a favore del contribuente appartenente ad un nucleo familiare che denunci, per l'anno d'imposta 2000, un imponibile IRPEF non superiore a quanto segue:
n. 1 componente limite reddito annuo L. 14.000.000;
per ogni componente in piu' L. 2.000.000 annue.
L'applicazione della maggior detrazione e' subordinata alle condizioni:
che l'abitazione sia occupata da un solo nucleo familiare, diversamente per nucleo familiare si intende l'insieme degli occupanti;
essere proprietari della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali pertinenze;
nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario di alcun altro bene immobile;
non aver venduto nell'anno 2000 beni immobili per un valore superiore ai 70 milioni.
Sono escluse dal beneficio le unita' immobiliare classificate nella categoria A/1, A/8 e A/9;
Le condizioni devono sussistere alla data del 1o gennaio 2001.
3. i beneficiari della maggiore detrazione di cui al punto 2, possono calcolare e versare l'imposta relativa solo se presenteranno una apposita dichiarazione predisposta dall'Ufficio Tributi.
(Omissis).
01X50444;
COMUNE DI SALA CONSILINA

Il comune di SALA CONSILINA (provincia di Salerno) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire, per le motivazioni illustrate in premessa, che, per l'esercizio 2001, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) rimangono confermate, nella stessa misura applicata nell'esercizio finanziario 2000, come di seguito esposte:
a) aliquota 5,5 per mille da applicare agli immobili qualificabili come prima casa e relativi immobili pertinenziali;
b) aliquota 6 per mille, da applicare agli altri immobili, rappresentati da seconde case, case sfitte, aree edificabili, eccetera;
c) aliquota 4 per mille da applicare a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori:
2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
01X50445;
COMUNE DI SALUZZO

Il comune di SALUZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.
2. di determinare per l'anno 2001 nella misura del 5,4 per mille, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di terreni.
3. di determinare, per l'anno 2001, nella misura del 5,9 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di fabbricati diversi dalle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
4. di determinare, per l'anno 2001, nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di aree fabbricabili.
5. di determinare per l'anno 2001, in misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di alloggi non locati e relative pertinenze. La locazione deve risultare da contratto registrato.
Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 7 per mille gli immobili:
per i quali il periodo di non locazione risulta nel corso dell'anno uguale o inferiore a 180 giorni;
concessi in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado ivi residenti anagraficamente e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti;
sfitti, costruiti da non piu' di tre anni, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione o alienazione di immobili;
gia' abitazione principale, tenuta a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti.
6. di fissare, per l'anno 2001, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000.
7. di determinare in L. 300.000, per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale dei cittadini in condizioni disagiate, che si trovano nella seguente situazione:
soggetto passivo e componenti del nucleo familiare titolari, su tutto il territorio nazionale, dei diritto di proprieta', usufrutto, uso ed abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione principale, con eventuale rimessa o posto macchina e cantina.
Il reddito complessivo conseguito nell'anno 2000 dall'intero nucleo familiare convivente di appartenenza del soggetto passivo non deve essere superiore a:
L. 14.000.000 se il nucleo familiare e' composto da una sola persona;
L. 24.000.000 se il nucleo familiare e' composto da due persone;
L. 30.000.000 se il nucleo familiare e' composto da tre persone;
L. 34.000.000 se il nucleo familiare e' composto da quattro persone;
L. 36.000.000 se il nucleo familiare e' composto da cinque persone;
L. 38.000.000 se il nucleo familiare e' composto da sei persone;
L. 40.000.000 se il nucleo familiare e' composto da piu' di sei persone.
Nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF previsti dal TUIR vigente.
L'agevolazione non si applica nel caso di unita' immobiliare censita in catasto nelle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9.
La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per poter usufruire dell'agevolazione il soggetto passivo deve presentare domanda attestante le condizioni sopraindicate, in conformita' ai modelli predisposti dall'ufficio tributi, entro il 30 giugno 2001.
Nel caso il soggetto passivo acquisisca, a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione, l'immobile adibito ad abitazione principale dopo il termine suddetto, dovra' presentare la domanda di agevolazione entro il 20 dicembre 2001.
(Omissis).
01X50446;
COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO

Il comune di SAN BARTOLOMEO IN GALDO (provincia di Benevento) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di apportare le seguenti variazioni in materia di aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2001:
aliquota per abitazione principale: dal 5 al 5,5 per mille;
aliquota ordinaria: invariata al 7 per mille;
detrazione per abitazione principale: invariata di L. 200.000.
2. di stabilire che vengono eliminate tutte le altre aliquote precedentemente stabilite, fermo restando l'applicazione delIart. 3, comma 55,1o periodo della legge n. 662/1996 per le riduzioni del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili.
(Omissis).
01X50447;
COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Il comune di SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di applicare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille dando atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di L. 225.000.
(Omissis).
01X50448;
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Il comune di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (provincia di Firenze) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2001:
A) nella misura del 4 per mille l'aliquota da applicarsi alle unita' immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro;
B) nella misura del 4,5 per mille l'aliquota da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nonche' alle loro pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente a n. 1 unita' per categoria, considerando tali, soltanto ai fini dell'applicazione di detta aliquota, e non anche ai fini della spettanza della detrazione:
l'abitazione locata con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a conduttore che la utilizza come abitazione principale;
l'abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
C) nella misura del 9 per mille l'aliquota da applicarsi alle unita' immobiliari classificate o classificabili in categoria A con esclusione dei fabbricati censiti o censibili in categoria A/10, che siano tenute sfitte, a disposizione od utilizzate per usi diversi dalla civile abitazione, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, computati alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta; D) nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicarsi:
a) alle aree fabbricabili;
b) ai fabbricati classificati o classificabili in cat. A/10;
c) alle unita' immobiliari indicate al punto C), per le quali risultino essere stati registrati contratti di locazione entro il termine di due anni dalla scadenza dei versamenti dell'imposta;
d) alle unita' immobiliari urbane ultimate da meno di due anni, computati alla data di scadenza dei versamenti d'imposta;
e) alle unita' immobiliari urbane delle quali il soggetto passivo abbia acquistato il possesso da meno di due anni, computati alle date di versamento dell'imposta.
E) nella misura del 6,8 per mille l'aliquota da applicare a tutte le altre unita' immobiliari urbane, nonche', in caso di contitolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale, alla quota di essi spettante al contitolare non residente, ancorche' ascendente o discendente di primo grado del compossessore che ivi abbia stabilito la propria residenza anagrafica.
2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'Imposta comunale sugli immobili di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e succ. mod. in L. 300.000.
3. di sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale la seguente articolazione dei nuclei familiari per scaglioni di reddito imponibile I.R.P.E.F., ai fini del riconoscimento della maggiore detrazione per abitazione principale: ===================================================================== Numero componenti il nucleo familiare anagrafico| Reddito familiare =====================================================================
1 |fino a L. 8.000.000
2 |fino a L. 13.000.000
3 |fino a L. 19.000.000
Il limite di reddito familiare di L. 19.000.000 e' aumentato in ragione di L. 5.500.000 per ogni ulteriore familiare;
il reddito di riferimento e' dato dal reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. relativo all'anno precedente a quello cui l'imposta si riferisce ed il reddito derivante .da lavoro dipendente e/o da pensione deve essere computato con riduzione del 40%.
Per i nuclei familiari anagrafici ove siano presenti soggetti disabili gravi con invalidita' permanente, anche lavorativa, pari al 100% e, comunque, non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, purche' non ricoverati in strutture pubbliche o private, i limiti di reddito familiare siano aumentati in ragione di L. 11.000.000.
4. di aumentare a L. 500.000 la maggiore detrazione per abitazione principale spettante ai nuclei familiari aventi i requisiti indicati al punto 3).
(Omissis).
01X50449;
COMUNE DI SAN CIPIRELLO

Il comune di SAN CIPIRELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
abitazioni principale: 4 per mille;
abitazioni locate con regolare contratto; immobili diversi dalla categoria catastale A ; aree fabbricabili: 5 per mille;
seconde case con categoria catastale A e case sfitte con categoria catastale A : 6 per mille;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis).
01X50450;
COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

Il comune di SAN CIPRIANO PICENTINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
1. Abitazione principale: 5,8 per mille;
2. Altri immobili: 7 per mille;
3. Immobili non locati da almeno due anni: 8.
2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
1. Abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).
01X50451;
COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI

Il comune di SAN COLOMBANO CERTENOLI (provincia di Genova) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 la stessa aliquota applicata per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. stabilita per l'anno 2000 e precisamente:
aliquota: 6 per mille;
detrazione per abitazione principale: L. 230.000.
(Omissis).
01X50452;
COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Il comune di SAN DAMIANO AL COLLE (provincia di Pavia) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'esercizio finanziario 2001 l'aliquota del 5,5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili;
2. di dare atto che e' applicata la detrazione prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis).
01X50453;
COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

Il comune di SAN DONATO DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 6 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) gia' determinate per l'anno 2000 nel modo seguente:
a) abitazione principale e sue pertinenze: 4 per mille con detrazione di L. 220.000;
b) abitazione in uso gratuito a figli coniugati e genitori: 4 per mille senza detrazione;
c) abitazione secondaria: 6 per mille;
d) altre unita' immobiliari: 6 per mille;
e) aree edificabili: 7 per mille.
(Omissis).
01X50454;
COMUNE DI SAN FELE

Il comune di SAN FELE (provincia di Potenza) ha adottato, il5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare l'aliquota da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per l'anno 2001.
(Omissis).
01X50455;
COMUNE DI SAN FERDINANDO

Il comune di SAN FERDINANDO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare, in via confermativa, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;
di determinare, altresi', nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad attivazioni principali, in conformita' alla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2.
(Omissis).
01X50456;
COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE

Il comune di SAN GERMANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di ridurre dello 0,25 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dando atto che per l'anno 2001, sara' applicata nella misura del 5,6 per mille;
2. di confermare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi previsti nel quinto comma dell'art. 1, leggen. 446/1997 nella misura del 2 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi;
(Omissis).
3. di dare atto che rimane stabilita in L. 200.000 (e 103,29) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
01X50457;
COMUNE DI San GIACOMO DELLE SEGNATE

Il comune di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (provincia di Mantova) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:
a) aliquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
b) aliquota nella misura massima del 7 per mille per gli alloggi non locati di proprieta' in aggiunta all'abitazione principale;
c) aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X50458;
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Il comune di SAN GIORGIO DI PIANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di riconoscere, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dalIart. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed integrato con l'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, un aumento di L. 50.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista dallo stesso art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, portando la detrazione stessa a L. 250.000, per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A1, A6, A7, A8 e A9, tenendo presente che il beneficio della citata ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare sul territorio nazionale e all'estero;
2. di dare atto che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al punto 1) dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti:
A) reddito lordo pro-capite (imponibile I.R.P.E.F.) riferito all'anno 2000 dei componenti il nucleo familiare non superiore a L. 18.000.000 annui (debbono essere conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari, ecc.);
B) non essere soggetto I.C.I., durante tutto l'anno di imposizione per altri tipi di immobili oltre all'abitazione principale ed all'eventuale garage e cantina relativi alla stessa. Anche nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
C) non essere proprietario di automobili di potenza superiore a 18 cavalli fiscali, autocaravan, di natanti a vela o a motore da diporto superiore a ml 5, di non possedere aereomobili, cavalli da corsa o da equitazione.
Il reddito familiare riferito all'anno 2000 (18.000.000 moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare) viene elevato di una somma pari a L. 10.000.000:
I) per la presenza nel nucleo familiare di:
anziani con piu' di 65 anni di eta' compiuti al 1o gennaio 2001;
persona che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero se minorenne, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta' (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione, che dovra' essere esibita al comune a seguito di esplicita richiesta);
Il) per nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data del1o gennaio dell'anno di imposizione;
III) nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori;
IV) qualora, per l'acquisto dell'abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non piu' di 5 anni antecedenti il 1o gennaio 2001;
3. di stabilire che:
i contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta attestante la sussistenza dei necessari requisiti entro il termine del versamento dell'ultima rata;
i contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001, gia' tenere conto della ulteriore detrazione richiesta; l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;
i suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare del contribuente non siano essi stessi contribuenti I.C.I. durante tutto l'anno di imposizione, per altre unita' immobiliari possedute nell'intero territorio nazionale o posseduti all'estero;
4. di dare atto che, in via generale, resta comunque valida la detrazione fissata in L. 200.000 per le abitazioni principali, di cui alla delibera giuntale n. 112 del 20 dicembre 2000, che ha determinato le aliquote e detrazioni I.C.I. a valere per l'anno 2001.
(Omissis).
01X50459;
COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO

Il comune di SAN GIORGIO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
A) di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune come segue:
aliquota: 4,5 per mille per abitazione principale e pertinenze;
aliquota: 5 per mille per fattispecie diversa dall'abitazione principale e pertinenze;
B) di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e pertinenze.
(Omissis).
01X50460;
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Il comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (provincia di Verona) ha adottato, il 12 febbraio e 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria che sara' applicata in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;
2. di riconfermare l'aliquota ridotta pari al 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite nei contratti-tipo definiti dagli accordi in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e depositati presso il comune;
3. di dare atto che l'applicazione di tale aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione da predisporsi a cura del proprietario-locatore, con le stesse modalita' previste dall'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992 e dal vigente regolamento comunale.
(Omissis).
1. di elevare a L. 400.000 la detrazione dell'I.C.I. sugli immobili adibiti ad abitazione principale, siti sul territorio comunale per l'anno 2001, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare, comprese le pertinenze non locate, che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) portatori di handicap riconosciuti al 100 %;
b) titolari di pensioni sociali, purche' nel nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di reddito diverso dalla pensione sociale;
c) contribuenti ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanente superiore a sei mesi, oppure siano non autosufficienti e rimangono nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare;
d) nell'ambito della famiglia ci sia un portatore di handicap bisognoso di assistenza continua ovvero siano presenti pazienti portatori di patologie invalidanti gravi (quali ad esempio: sclerosi a placche, AIDS, pazienti oncologici, portatori di morbo di Helzeimer) che ne facciano richiesta. In tal caso l'agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a L. 80.000.000;
2. di dare atto che i contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono certificare di trovarsi in una delle predette condizioni, mediante produzione di apposita documentazione rilasciata dagli organi competenti da presentarsi a questo comune entro il 31 dicembre 2001.
(Omissis).
01X50461;
COMUNE DI SAN LORENZELLO

Il comune di SAN LORENZELLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. nelle misure fissate per l'anno 2000, con atto di C.C. n. 20/2000 e cioe':
a) 4 per mille, per l'abitazione principale dei residenti nel comune, nonche' per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
b) 6 per mille, per immobili diversi dalle abitazioni (altri fabbricati, aree fabbricabili);
c) 9 per mille, per alloggi non locati;
di confermare in L. 500.000 la maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei cittadini residenti portatori di handicaps con invalidita' del 100%, non riducibile mediante idoneo trattamento di riabilitazione.
(Omissis).
01X50462;
COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA

Il comune di SAN MARTINO SANNITA (provincia di Benevento) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
riconfermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille gia' in vigore nell'anno 2000.
(Omissis).
01X50463;
COMUNE DI SAN MAURO CILENTO

Il comune di SAN MAURO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I del 5 per mille per le prime case;
2. aumentare al 7 per mille l'aliquota per le seconde case, le aree fabbricabili e tutti gli altri fabbricati.
(Omissis).
01X50464;
COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI

Il comune di SAN NICOLA MANFREDI (provincia di Benevento) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001:
l'aliquota del 5 per mille sulla prima casa, sulle botteghe e sui negozi artigiani che vengono usati da soggetti di imposta per le loro attivita', nonche' sulle case affittate con regolare contratto da persone fisiche ed altre persone fisiche, che le utilizzano come abitazione principale;
l'aliquota del 5,5 per mille su tutti gli altri immobili.
la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.
di riconoscere ai fini I.C.I., solo per i portatori di handicaps 100% con accompagnamento una detrazione di L. 400.000 per l'abitazione principale.
(Omissis).
01X50465;
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Il comune di San Pellegrino Terme (provincia di Bergamo) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) aliquota agevolata del 5 per mille per:
le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) e relative pertinenze;
le unita' immobiliari possedute, a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente ed a condizione che le abitazioni di proprieta' non risultino locate;
le abitazioni concesse dal possessore, in uso gratuito, a parenti fino al primo grado che le occupino a titolo principale e che nelle stesse risultino residenti;
b) aliquota nella misura del 6,5 per mille per i proprietari di seconda casa, aree edificabili e quanto altro non previsto nei precedenti punti. Per la determinazione del valore delle aree edificabili, per l'anno 2001, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti o organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di dare inoltre atto che:
I. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
II. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali e' portato a conoscenza del comune con la dichiarazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 504/92 o con la comunicazione prevista dall'art. 6 del regolamento comunale vigente da effettuarsi entro novanta giorni dall'evento. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
III. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente.
(Omissis).
01X50466;
COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE

Il comune di SAN PIERO A SIEVE (provincia di Firenze) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
4,5 per mille per:
l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo residente, nonche' ad una sua pertinenza classificabile nella categoria catastale C/2 o C/6 o C/7;
immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del soggetto passivo residente purche' la concessione risulti da atto scritto registrato e a condizione che il comodatario sia residente;
6,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale date in affitto con contratto registrato a soggetti residenti, a condizione che queste vengano utilizzate dal locatario come abitazione principale e per tutte le altre categorie di immobili diversi dall'abitazione principale e le pertinenze aggiuntive oltre la prima;
7 per mille per tutti gli alloggi non locati e per quelli locati a soggetti non residenti, o comunque per tutte le altre fattispecie residuali, relative ad alloggi non ricomprese in quelle sopra descritte.
All'imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l'abitazione principale e per la relativa pertinenza, spetta la detrazione unica di L. 200.000.
La stessa detrazione verra' applicata anche sull'imposta relativa alle abitazioni concesse in uso gratuito.
(Omissis).
01X50467;
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Il comune di SAN PIETRO IN CASALE (provincia di Bologna) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di fissare l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille;
di differenziare l'aliquota come segue:
al 4,5 per mille per:
a) abitazione principale come disciplinata dalla legge e dall'art. 12, commi 1, 4 e 5, del regolamento comunale I.C.I.;
b) immobili gia' dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali sia in atto l'intervento di recupero - agevolazione per un massimo di tre anni a decorrere dall'anno successivo a quello effettivo d'inizio dei lavori (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);
c) immobili posseduti da esercenti (commercianti ed artigiani) nei quali svolgono l'attivita', penalizzati economicamente dalla protratta chiusura al traffico per lavori di oltre sei mesi (agevolazione rapportata al periodo dell'anno in cui si realizza l'interruzione (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);
d) immobili classificati nel gruppo D1 - D7 - D8, interamente posseduti da imprese che aprono l'attivita' nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere dal mese di apertura dell'attivita) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);
e) terreni agricoli sui quali viene realizzato un intervento di riequilibrio ecologico (agevolazione per 5 anni dall'anno di realizzazione dell'intervento) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);
f) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado (agevolazione da applicarsi per gli effettivi mesi durante i quali si verifica tale situazione);
g) immobili posseduti ed utilizzati da imprese commerciali che aprono l'attivita' nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere da quello di apertura);
immobili danneggiati dalla tromba d'aria con danno minimo documentato per unita' immobiliari di L. 5.000.000:
aliquote differenziate per l'anno 2001:
aliquota base: 4 per mille;
abitazione principale: elevazione della detrazione a L. 500.000;
fabbricati produttivi (attivita' industriali, artigianali e commerciali): esenti;
al 7 per mille per le abitazioni non locate e non utilizzate stabilmente, come definite all'art. 12, commi 2, 3 e 6, del regolamento comunale I.C.I.;
di stabilire, per l'anno 2001, l'esonero dal pagamento dell'I.C.I. per le ONLUS secondo quanto previsto all'art. 4 del regolamento delle entrate e per le abitazioni locate a seguito di convenzione con l'amministrazione comunale (agevolazione per l'intera durata della convenzione);
di stabilire che i contribuenti, per se e per gli altri contitolari, interessati alle riduzioni di aliquota dovranno presentare apposita istanza, pena l'esclusione, entro i termini previsti per la consegna della dichiarazione di variazione ICI anno 2001.
(Omissis).
01X50468;
COMUNE DI SAN PIETRO INFINE

Il comune di San Pietro Infine (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
6,8 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale.
2. di confermare in L. 200.000 la detrazione di imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
01X50469;
COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA

Il comune di SAN RAFFAELE CIMENA (provincia di Torino) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504/92 e s.m.i.
di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta.
(Omissis).
01X50470;
COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA

Il comune di San Sossio Baronia (provincia di Avellino) ha adottato il 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis).
01X50471;
COMUNE DI SANDRIGO

Il comune di Sandrigo (provincia di Vicenza) ha adottato il, 19 febbraio 2001 ed il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi per l'anno 2001;
2. di stabilire un'aliquota diversificata nella misura del 4,5 per mille da applicare al valore degli immobili adibiti ad abitazione principale;
3. di prendere atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4. di stabilire, inoltre, anche per l'anno 2001, che per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 350.000 per le categorie di cui all'articolo 5 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili e di confermare come segue l'importo del reddito di riferimento per la seconda categoria di disagio economico-sociale:
L. 14.000.0000 per nucleo formato da un componente;
L. 20.000.000 per nucleo formato da due componenti;
L. 24.000.000 per nucleo formato da tre o piu' componenti;
reddito desunto dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, da presentarsi in corso d'anno, per i redditi 2000.
(Omissis).
01X50472;
COMUNE DI SANFRE'

Il comune di Sanfre' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare, per l'anno 2001, nella misura unica del 4,75 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.
(Omissis).
01X50473;
COMUNE DI SANGINETO

Il comune di Sangineto (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire, (omissis), per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile dell'imposta come prevista dall'art. 5 del richiamato decreto legislativo: =====================================================================
Descrizione immobili |Aliquota da applicare ===================================================================== Aliquota ordinaria | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- Immobili adibiti ad abitazione principale | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione | principale | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- Alloggi non locati | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale di anziani o disabili di | cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 | dicembre 1996, n. 662 | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliari di cui all'art. 4, comma 1, | della legge n. 556/1996 (persone fisiche | soggetti passivo o soci di cooperative | edilizie, a proprietà indivisa, residenti nel | comune, per l'unità immobiliare direttamente | adibita ad abitazione principale, nonchè quelle| locate con contratto registrato ad un soggetto | che le utilizzi come abitazione principale) | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- Fabbricati realizzati per la vendita e non | venduti (art. 3, comma 55, legge 23 dicembre | 1996, n. 662 | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- Terreni agricoli e aree fabbricabili | 6 per mille
(Omissis).
01X50474;
COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE

Il comune di Santa Caterina Albanese (provincia di Cosenza) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. con effetto dal 1o gennaio 2001 come segue:
di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;
di determinare per l'anno 2001 le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella misura che segue: detrazione per abitazione principale: L. 200.000;
di non prevedere ulteriori applicazioni di riduzioni e detrazioni previste dalla normativa vigente.
(Omissis).
01X50475;
COMUNE DI SANTA FIORA

Il comune di Santa Fiora (provincia di Grosseto) ha adottato il 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
1. aliquota ordinaria I.C.I. di cui all'art. 6 del decreto legislativo 504/92, nella misura del 6,5 per mille;
2. aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi, ivi compresi i soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel territorio del comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale o ad essa collegate funzionalmente, ancorche' distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;
b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, e da questi utilizzata come abitazione principale;
c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
d) l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
3. aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari, non adibite ad abitazione principale ma ad attivita' commerciali e produttive, classificate C/1, C/2, C/3 e D;
4. aliquota del 4 per mille per un periodo massimo di tre anni, decorrente dalla data di fine lavori, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
5. aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili e interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
01X50476;
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

Il comune di Santa Giustina in Colle (provincia di Padova) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota unica del 5 per mille;
2. di aumentare, per l'anno 2001, a L. 250.000 la detrazione per abitazione principale;
3. di aumentare, per l'anno 2001, a L. 350.000 per abitazione principale e pertinenze, per i contribuenti anziani, titolari di pensione sociale o pensione minima INPS, non conviventi con altri familiari, salvo il coniuge che si trova nelle medesime condizioni. Tali soggetti devono essere proprietari o usufruttuari solamente dell'immobile destinato ad abitazione principale e della relativa pertinenza, e di un terreno agricolo con reddito dominicale non superiore a L. 70.000.
(Omissis).
01X50477;
COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Il comune di Santa Lucia del Mela (provincia di Messina) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
01X50478;
COMUNE DI SANTA NINFA

Il comune di Santa Ninfa (provincia di Trapani) ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di mantenere per l'anno 2001 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;
2. mantenere la detrazione d'imposta in ragione d'anno per l'unitaimmobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di L. 250.000, per l'anno 2001.
(Omissis).
01X50479;
COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Il comune di Sant'Angelo dei Lombardi (provincia di Avellino) ha adottato il 26 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare le aliquote I.C.I. gia' stabilite per l'anno 2000 e quindi di fissare, per l'anno 2001, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;
2. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille per l'abitazione principale;
3. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 7 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate;
4. di determinare per l'anno 2001 le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella misura che segue:
detrazione per abitazione principale L. 200.000;
5. di dare atto che:
agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 5 del regolamento I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Ai fini di cui sopra, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni effetto stabilito nel decreto
legislativo 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui innanzi nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;
ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/92, ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I., sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta o collaterale. La suddetta disposizione opera in linea retta a prescindere dal grado di parentela mentre in linea collaterale e' limitata all'ipotesi di parentela entro il quarto grado.
(Omissis).
01X50480;
COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA

Il comune di SANT'ANGELO IN LIZZOLA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) per l'anno 2001 le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili sono cosi' quantificate:
a) aliquota 4,5 per mille per l'unita' immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualita' di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa;
b) aliquota 4,5 per mille per l'unita' immobiliare ad uso abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione;
c) aliquota 4,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto (art. 4 del Regolamento I.C.I.);
d) aliquota 4,5 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado adibite ad abitazione principale (art. 5 del regolamento I.C.I.);
e) aliquota 4,5 marzo 1999, a canone controllato come depositato presso l'amministrazione comunale in data 21 dicembre 2000;
f) aliquota 4,5 per mille per le unita' immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro;
g) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ricomprese fra le categorie A1 e A9, non locate e tenute a disposizione, comunque anagraficamente non occupate, con esclusione di quelle realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione degli immobili;
h) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;
i) aliquota del 6,6 per mille per tutte le categorie di' immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni.
La detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000.
(Omissis).
01X50481;
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE

Il comune di SANTO STEFANO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
3. di confermare in particolare per il 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille per le generalita' degli immobili; nella misura del 4 per mille per i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati per la vendita; la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
01X50482;
COMUNE DI SANTORSO

Il comune di SANTORSO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di stabilire, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 (...), le seguenti aliquote:
a) aliquota ordinaria, nella misura del 4,5 per mille;
b) aliquota del 4 per mille da applicare per:
cooperative di solidarieta' o enti non profit ;
associazioni di volontariato per le unita' immobiliari anche se date in affitto;
coloro che danno in uso al comune o all'ente pubblico unita' immobiliari urbane iscritte nei gruppi catastali A, C e D;
2. di confermare, anche per l'anno 2001, l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000 (trecentomila) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (...). L'ammontare della detrazione, se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa;
3. di elevare (...) anche per l'anno 2001, a L. 500.000 (cinquecentomila) Ia detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nel caso in cui il soggetto passivo dimostri di essere una famiglia monoreddito con tre o piu' figli a carico e di trovarsi in effettiva situazione di disagio economico-sociale;
4. Di stabilire che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale e quindi gode della detrazione di L. 300.000 (trecentomila), a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
01X50483;
COMUNE DI SARZANA

Il comune di SARZANA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. confermare, per l'esercizio finanziario 2001, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 7 per mille e l'aliquota ridotta del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche ed anche per quelle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dall'A.R.T.E.;
2. stabilire, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, individuato come al sub. 1) del dispositivo del presente atto deliberativo;
(Omissis).
3. di considerare, anche per l'anno 2001, beneficiaria delle agevolazioni previste per l'abitazione principale l'unita' immobiliare adibita gratuitamente ad abitazione di un figlio o del genitore (parenti in linea retta fino al primo grado) non proprietari di alcun alloggio in tutto il territorio nazionale, cosi' come disposto al punto 2) del dispositivo del succitato atto consiliare n. 146 del 21 dicembre 1998 agevolazioni da ricondursi esclusivamente all'applicazione dell'aliquota ridotta;
4. di dare atto che i benefici di cui ai sub 1) e 2) del presente provvedimento saranno concessi previa istanza del contribuente, nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite, con apposita determinazione del funzionario responsabile;
(Omissis).
01X50484;
COMUNE DI SASSOFELTRIO

Il comune di SASSOFELTRIO (provincia di Pesaro Urbino) ha adottato, il 25 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 neI modo seguente:
aliquota ordinaria (per abitazione locata come abitazione principale, per aree fabbricabili e terreni) 6 per mille;
aliquota agevolata (prima casa) 5,5 per mille;
alloggi non locati o locati per un periodo inferiore ai 12 mesi 7 per mille.
(Omissis).
01X50485;
COMUNE DI SAVELLI

Il comune di SAVELLI (provincia di Crotone) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione nella misura di L. 300.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
01X50486;
COMUNE DI SCAFATI

Il comune di SCAFATI (provincia di Salerno) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) unita' immobiliari abitative locate a condizioni agevolate 3,5 per mille;
c) unita' immobiliari abitative locate a condizioni ordinarie 6 per mille;
d) unita' immobiliari abitative non locate 7 per mille;
e) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili 3,5 per mille;
f) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico 3,5 per mille.
Le aliquote di cui alle lettere e) ed f) sono da applicarsi limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma quinto, della citata legge 449/1997;
g) pertinenze di unita' immobiliari non adibite ad uso commerciale 5 per mille;
h) pertinenze ed unita' immobiliari adibite ad uso commerciale 6 per mille;
i) altre unita' immobiliari 6 per mille;
3. di determinare per l'anno 2001 in L. 220.000 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
(Omissis).
01X50487;
COMUNE DI SCANSANO

Il comune di SCANSANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di riconfermare per l'esercizio 2001 il dispositivo della deliberazione consiliare n. 8 in data 28 febbraio 2000, riportando per chiarezza le aliquote in essa stabilite:
abitazione principale 5,5 per mille;
altri immobili 7 per mille;
immobili dati in affitto a residenti a titolo di abitazione principale 4,5 per mille;
detrazione per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 260.000.
(Omissis).
01X50488;
COMUNE DI SCANZOROSCIATE

Il comune di SCANZOROSCIATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 4 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota 5 per mille, fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (box - cantine ecc.);
aliquota 5 per mille, aree fabbricabili;
aliquota 6 per mille, altri fabbricati adibiti ad usi diversi;
L. 200.000 detrazione per unita' immobiliare adibita a prima abitazione;
riduzione deI 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili alle condizioni previste dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
(Omissis).
01X50489;
COMUNE DI SEFRO

Il comune di SEFRO (provincia di Macerata) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92, le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2001:
a) aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
b) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
2. determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
01X50490;
COMUNE DI SEGGIANO

Il comune di SEGGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001, per tutti gli immobili oggetto di tassazione presenti sul territorio comunale ad eccezione di quanto previsto al punto 2) e al punto 3) del presente dispositivo l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille dando atto che le esenzioni e detrazioni dell'imposta, nonche' le riduzioni dell'imposta restano quelle ordinarie previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni;
2) di stabilire che per l'anno 2001 l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze e' del 6 per mille;
3. di stabilire l'aliquota I.C.I. nella misura del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici o finalizzati all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota del 2 per mille e' limitata all'unita' immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio lavori ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
4. di dare atto che anche per gli immobili di cui al punto 3 del presente dispositivo le detrazioni e le esenzioni di imposta nonche' le riduzioni di imposta restano quelle ordinarie stabilite dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni.
(Omissis).
01X50491;
COMUNE DI SELLERO

Il comune di SELLERO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. determinare per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno rimane invariata al 5 per mille;
2. confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante ai proprietari delle unita' abitative di prima residenza;
(Omissis).
01X50492;
COMUNE DI SELVA DI VAL GARDENA

(WOLKESTEIN IN GRøDEN)
Il comune di SELVA DI VAL GARDENA (WOLKESTEIN IN GRODEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 13 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:
aliquota ordinaria: 4,5 per mille;
aliquota per unita' abitative soggette all'imposta di soggiorno di cui al Titolo II del D.P.G.R. del 20 ottobre 1988, n. 29/L: 7 per mille;
2. di fissare per l'anno 2001 l'importo della detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in L. 500.000;
(Omissis).
01X50493;
COMUNE DI SERINA

Il comune di SERINA (provincia di Bergamo) ha adottato, il25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili cosi' come segue:
aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
aliquota ridotta del 6 per mille per le abitazioni principali, con detrazione di L. 200.000 sull'imposta dovuta.
2. di dare atto che l'aliquota ridotta per le abitazioni principali si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile;
(Omissis).
01X50494;
COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Il comune di SERRA DE' CONTI (provincia di Ancona) ha adottato, il 22 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare nella seguente misura l'aliquota I.C.I. perl'anno 2001:
aliquota I.C.I. ordinaria 7 per mille;
aliquota ICI. ridotta al 5,7 per mille per:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nonche' l'unita' immobiliare considerata pertinenza dell'abitazione principale classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6, e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non appartiene allo stesso fabbricato;
b) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al sesto grado;
c) unita' immobiliare che ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e' adibita ad abitazione e posseduta a titolo di proprieta' ed usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
2. di confermare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione princiale in L. 220.000 limitatamente ai paragrafi (1.a e 1.c).
(Omissis).
01X50495;
COMUNE DI SERRAPETRONA

Il comune di SERRAPETRONA (provincia di Macerata) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
abilitazione principale: 5,8 per mille;
2. di determinare, ai sensi e per gli effetti del citato art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1966 in lire 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
01X50496;
COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO

Il comune di SERRA SANT'ABBONDIO (provincia di Pesaroe Urbino) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 la conferma dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con aliquota unica del 5,6 per mille, in conformita' all'art. 6, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, cosi' come sostituito dal comma 53, dell'art. 3, legge n. 662/1996.
(Omissis).
01X50497;
COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Il comune di SERRACAPRIOLA (provincia di Foggia) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure e modalita' di applicazione: ===================================================================== Aliquote in vigore anno 2001| Tipologie immobiliari =====================================================================
5,5 per mille |Terreni e aree edificabili ---------------------------------------------------------------------
|Terreni agricoli posseduti da
|coltivatori diretti o da imprenditori
|agricoli condotti direttamente (art. 9
|decreto legislativo n. 504/1992 e art.
5 per mille |58 decreto legislativo n. 446/1997) ---------------------------------------------------------------------
5 per mille |Abitazione principale ---------------------------------------------------------------------
6 per mille |Altri fabbricati
2. di elevare la detrazione per l'abitazione principale univocamente per tutti i contribuenti aventi diritto, a lire 250.000.
(Omissis).
01X50498;
COMUNE DI SERRASTRETTA

Il comune di SERRASTRETTA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicare nell'ambito di questo comune, nella misura del 5,5 per mille;
2. di confermare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
01X50499;
COMUNE DI SESTRIERE

Il comune di SESTRIERE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 (sette) per mille, confermando in L. 500.000 la detrazione come nell'anno 2000, proponendone l'approvazione al Consiglio Comunale, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta considerando il primo box auto come pertinenza dell'abitazione principale, come da regolamento;
2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 (quattro virgola cinque) per mille, per gli alberghi e residences che garantiscono un'apertura di almeno 180 giorni tra stagione invernale ed estiva di cui minimo 40 giorni nella stagione estiva (intendendo per stagione estiva il periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 agosto);
(Omissis). 01X50500;
 
COMUNE DI SETTIMO ROTTARO

Il comune di SETTIMO ROTTARO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Ai fini della prevista pubblicazione si comunica che questo comune in materia di aliquota e detrazioni I.C.I. ha stabilito quanto appresso:
1. aliquota I.C.I. 5 per mille;
2. detrazione per abitazione principale L. 200.000;
3. versamenti su c/c postale n. 13198122.
(Omissis).
01X50501;
COMUNE DI SIANO

Il comune di SIANO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ad eccezione della prima abitazione la cui aliquota e' del 4,5 per mille.
(Omissis).
01X50502;
COMUNE DI SINDIA

Il comune di SINDIA (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di confermare per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) istituita con decreto legge n. 504/1992 e in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
01X50503;
COMUNE DI SIRMIONE

Il comune di SIRMIONE (provincia di Brescia) ha adottato il 22 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) vengono stabilite come di seguito specificato:
A) prima abitazione e relative pertinenze nonche' unita' immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2o grado e utilizzati da questi ultimi quale residenza principale: aliquota 4 per mille;
B) seconda abitazione e relative pertinenze affittata a residenti con contratto pluriennale: aliquota 4 per mille;
C) altri immobili: aliquota 4,8 per mille;
D) seconda abitazione e relative pertinenze di proprieta' di privati o societa' non comprese nelle fattispecie precedenti A e B: aliquota 6 per mille.
2. La misura della detrazione per l'anno 2001 per la prima abitazione occupata direttamente dal proprietario viene fissata come segue L. 500.000.
(Omissis).
01X50504;
COMUNE DI SOGLIO

Il comune di SOGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) nella misura del 7 per mille, con detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000;
(Omissis).
01X50505;
COMUNE DI SOLBIATE

Il comune di SOLBIATE (provincia di Como) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). =====================================================================
Tipologia dell'immobile | Aliquota (per mille) =====================================================================
|5 (con detrazione annuale di L. 1. Abitazione principale |200.000) --------------------------------------------------------------------- 2. Unità immobiliari censite nel | gruppo di pertinenza | dell'abitazione principale |C/6 5 (esclusi box affittati) ---------------------------------------------------------------------
|5 (per poter rientrare in questa
|tipologia gli interessati devono 3. Alloggi concessi in comodato o |presentare apposita dichiarazione in suo gratuito a parenti in linea|su modulo fornito dall'ufficio retta (art. 75 del codice civile) |tributi del Comune) --------------------------------------------------------------------- 4. Unità residenziali locate | secondo contratti tipo (sono le | unità residenziali affittate con | contratti d'affitto tipo | sottoscritti dalle organizzazioni | SUNIA, SICET, CONTA, in | rappresentanza degli inquilini e | APE in rappresentanza della | proprietà edilizia e depositati |5 (contratti ai sensi della legge presso gli uffici comunali |n. 431/98) --------------------------------------------------------------------- 5. Aree fabbricabili |5,5 --------------------------------------------------------------------- 6. Unità immobiliari classificate | nel gruppo D |6 --------------------------------------------------------------------- 7. Unità residenziali sfitte (sono| le unità residenziali non occupate| - neanche occasionalmente o | saltuariamente - e gli immobili | privi di allacciamento Enel e, | dove possibile, acquedotto) |6 --------------------------------------------------------------------- 8. A favore di proprietari che | eseguano interventi volti al | recupero di unità immobiliari | inagibili o inabitabili o | interventi finalizzati al recupero| di immobili di interesse artistico| o architettonico localizzati nei | centri storici ovvero volti alla | realizzazione di autorimesse o | posti auto anche pertinenziali | oppure all'utilizzo di sottotetti.| L'aliquota agevolata è applicata, |2 (l'aliquota agevolata è limitatamente alle unità |applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti |immobiliari di oggetto di detti interventi e per la durata di tre |interventi e per la durata tre anni dall'inizio dei lavori |anni dall'inizio dei lavori) --------------------------------------------------------------------- 9) altri fabbricati non rientranti| nelle precedenti tipologie |5,5
(Omissis).
01X50506;
COMUNE DI SOLONGHEllO

Il comune di SOLONGHELLO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
L'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo Comune per l'anno 2001 con aliquota ordinaria, nella misura unica, del 6 per mille, ed una detrazione dell'imposta per l'abitazione principale pari a L. 200.000 (duecentomila), in conformita' delle vigenti disposizioni legislative.
(Omissis).
01X50507;
COMUNE DI SOMAGLIA

Il comune di SOMAGLIA (provincia di Lodi) ha adottato, il 9 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:
immobili destinati ad abitazione principale 5 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni principali 6,5 per mille.
(Omissis).
01X50508;
COMUNE DI SOMMO

Il comune di SOMMO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. che l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 e' fissata nella misura pari al 5,5 per mille;
2. che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sia stabilita nella misura indicata nell'allegato, facente parte integrante della presente deliberazione;
(Omissis).
Allegato
La detrazione I.C.I. per l'abitazione principale e' la seguente:
a favore di tutti i possessori di immobili adibiti ad uso abitazione principale L. 200.000;
a favore delle famiglie che abbiano al proprio interno un portatore di handicap e che abbiano un reddito complessivo annuo lordo fino a L. 100.000.000, detrazione per l'abitazione principale pari a L. 270.000;
a favore delle seguenti categorie di cittadini:
1. pensionati;
2. coniugi a carico dei pensionati;
3. disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 2000 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;
4. lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno 2000 che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori a 1/3 del 20 immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, saranno applicate le seguenti detrazioni: =====================================================================
| L. 400.000 1a | |
Componenti | Fascia di | L. 300.000 2a | L. 250.000 3a nucleo familiare| reddito |Fascia di reddito|Fascia di reddito ===================================================================== 1 Persona | L. 10.698.000 | L. 12.481.000 | L. 14.264.000 --------------------------------------------------------------------- 2 Persone | L. 17.653.000 | L. 20.959.000 | L. 23.537.000 --------------------------------------------------------------------- 3 Persone | L. 22.680.000 | L. 26.460.000 | L. 30.250.000 --------------------------------------------------------------------- 4 Persone | L. 27.100.000 | L. 31.560.000 | L. 36.100.000
Il reddito si intende complessivo annuo lordo per nucleo familiare.
Di tali detrazioni non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a Catasto come A/l - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 o i possessori di immobili il cui valore catastale sia superiore ad 80 milioni.
(Omissis).
01X50509;
COMUNE DI SONA

Il comune di SONA (provincia di Verona) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
aliquota ridotta al 5,5 per mille in favore dei soggetti passivi I.C.I. relativamente alle botteghe storiche , riconosciute ai sensi dell'art.17 del Regolamento Comunale per l'insediamento delle attivita' commerciali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 10 aprile 2000 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2001;
aliquota ridotta al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta;
2. Di dare atto che, come previsto dalla Circolare Ministero Finanze n. 114/E del 25 maggio 1999 e dall'art. 30, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le pertinenze dell'abitazione principale godono dello stesso trattamento fiscale stabilito per l'abitazione principale stessa;
3. Di dare atto che le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta usufruiscono dell'applicazione dell'aliquota ridotta, ma non della detrazione di L. 200.000;
(Omissis).
01X50510;
COMUNE DI SORICO

Il comune di SORICO (provincia di Como) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure;
4,5 per mille: abitazione principale e relative pertinenze;
5,5 per mille: tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili.
(Omissis).
01X50511;
COMUNE DI SPECCHIA

Il comune di Specchia (provincia di Lecce) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune per l'anno 2001, l'aliquota ridotta da applicare per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 5,5 per mille.
2. di confermare per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune per l'anno l'aliquota nella misura del 6 per mille da applicare per le altre unita' immobiliari.
3. di confermare la detrazione I.C.I. spettante per l'abitazione principale per l'anno 2001 nella misura minima di L. 200.000 cosi' come determinato con deliberazione della giunta comunale n. 83 del 27 febbraio 1998.
(Omissis).
01X50512;
COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA

Il comune di SPEZZANO DELLA SILA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di confermare per l'anno 2001, la seguente articolazione delle aliquote I.C.I. nonche' la detrazione per l'abitazione principale:
1. aliquota al 6,5 per mille da applicare sul valore dei seguenti immobili;
A. unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative a proprieta' indivisa;
B. immobili concessi in uso gratuito da genitori a figli o viceversa, coniugati, vedovi o legalmente separati residenti nel territorio comunale e da questi adibita ad abitazione principale. 2. Aliquota al 7 per mille da applicare sul valore dei seguenti immobili:
A. Immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e degli altri di cui al punto 1;
B. Aree fabbricabili.
Detrazione da applicarsi per l'anno 2001 sull'abitazione principale:
punto 1 lett. A L. 300.000
punto 1 lett. B L. 300.000.
(Omissis).
01X50513;
COMUNE DI SPOTORNO

Il comune di SPOTORNO (provincia di Savona) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, quanto gia' in vigore per l'anno 2000 come di seguito indicato:
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili categorie catastali B - C - D - aree fabbricabili - terreni - unita' immobiliari di categoria A comprendenti unita' immobiliari locate con contratto di affitto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali o unita' immobiliari di persone fisiche date in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali o unita' immobiliari di proprieta' di Enti morali non commerciali di diritto pubblico e senza scopo di lucro, da applicarsi in questo Comune nella misura del 6 per mille;
2. di determinare per l'anno 2001 una aliquota ridotta nella misura del 5,25 per mille per unita' immobiliari di persone fisiche soggetti passivi adibite ad abitazione principale o unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero, purche' le stesse non risultino locate.
Sull'imposta dovuta per tali unita' immobiliari verra' concessa, finoe 103,29) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. di determinare per l'anno 2001 una aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari adibite ad abitazione che non scontano aliquota ridotta o normale.
(Omissis).
01X50514;
COMUNE DI STROPPIANA

Il comune di STROPPIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. da applicarsi in questo Comune, nella misura unica del 5,25 per mille.
(Omissis).
01X50515;
COMUNE DI STROPPO

Il comune di STROPPO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura a tutte le basi imponibili;
di dare atto che la detrazione I.C.I. per abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che lo possiede a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e' di L. 200.000 spettante per l'intero anno o riportato ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale.
(Omissis).
01X50516;
COMUNE DI SUEGLIO

Il comune di SUEGLIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura seguente:

immobili diversi da abitazione 6 per mille
immobili realizzati per la vendita
e non venduti da imprese che hanno
oggetto esclusivo o prevalente
dell'attività la costruzione e
l'alienazione di immobili 6 per mille
abitazione principale (compresa
cantina - solaio - box - se
asserviti all'abitazione principale) 6 per mille
abitazioni in aggiunta alla principale 6 per mille
alloggi non locati 6 per mille
abitazione posseduta a titolo di
proprietà od usufrutto da anziani o
disabili residenti in questo Comune
ma ricoverati permanentemente in
istituti di ricovero o sanitari 6 per mille
fabbricati di enti non economici che
non hanno scopo di lucro 6 per mille
aree fabbricabili 6 per mille
terreni agricoli esenti ai sensi
art. 7 D.Lgs
n. 504/1992
detrazione d'imposta per l'abitazione
principale L. 400.000
(Omissis).
01X50517;
COMUNE DI SUVERETO

Il comune di SUVERETO (provincia di Livorno) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
aliquota del 6,6 per mille per:
a) l'abitazione principale con la detrazione prevista di L. 220.000;
b) accessori e pertinenze: le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle cat. C/2, C/6, e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
c) per le civili abitazioni che siano state concesse in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado dimoranti abitualmente nell'unita' immobiliare;
d) per le civili abitazioni che siano state date in affitto, con regolare contratto, a patto che venga utilizzata dal locatario come abitazione principale;
e) i locali C/1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente o dati in affitto con regolare contratto, entro i quali si svolgono attivita' commerciali e/o artigianali;
aliquota del 7 per mille per:
a) immobili adibiti ad abitazioni non previsti precedentemente tra quelli soggetti ad aliquota del 6,6 per mille;
b) immobili compresi nette categorie catastali B e D;
c) aree fabbricabili.
(Omissis).
01X50518;
COMUNE DI SUZZARA

Il comune di SUZZARA (provincia di Mantova) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria pari al 5,1 per mille;
b) aliquota del 4,5 per mille per:
unita' immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario. Detrazione di imposta: L. 200.000;
unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario. Detrazione di imposta: L. 200.000;
alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari. Detrazione di imposta: L. 200.000;
unita' immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino Italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata. Detrazione di imposta: L. 200.000;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di Ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Detrazione di imposta: nessuna;
abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2o grado (genitori, figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale. Detrazione di imposta: nessuna;
c) aliquota del 4 per mille per:
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (per un periodo di anni 2);
immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di accordi locali stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
d) aliquota per alloggi non locati pari al 7 per mille.
(Omissis).
01X50519;
COMUNE DI TAGGIA

Il comune di TAGGIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare come segue, per l'anno 2001, le stesse aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per le unita' immobiliari situate nel territorio del comune di Taggia in vigore nel 2000:
a) terreni agricoli: 4,4 per mille;
b) immobili adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille;
c) immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel Comune alle condizioni definite dagli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 5,5 per mille;
d) altri immobili: 7 per mille;
2. di dare atto che i contribuenti interessati ad usufruire della applicazione dell'aliquota di cui alla lettera c) del precedente capoverso dovranno produrre tempestivamente, all'ufficio tributi del comune, apposita comunicazione corredata da copia del contratto di locazione;
3. di mantenere invariata, nella misura di L. 230.000, come determinata dal C.C. con delibera n. 3/1996, la detrazione concessa ai detentori di abitazione principale;
(Omissis).
01X50520;
COMUNE DI TAVULLIA

Il comune di TAVULLIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. come segue:
5,3 per mille: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con detrazione di L. 200.000;
5,3 per mille: per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
7 per mille: per tutti gli altri immobili e soggetti passivi.
(Omissis).
01X50521;
COMUNE DI TESSENNANO

Il comune di TESSENNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
L'aliquota generale di riferimento per calcolo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti obbligati, per l'anno 2001, e' determinata nella misura del 7 per mille per tutte le categorie di immobili nonche' la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
01X50522;
COMUNE DI TORRE LE NOCELLE

Il comune di TORRE LE NOCELLE (provincia di Avellino) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come segue:
aliquota del 5,75 per mille per l'abitazione principale;
aliquota del 6,5 per mille per le seconde case.
3. di non applicare alcuna agevolazione o riduzione rientrante nella facolta' di statuizione dell'ente.
(Omissis).
01X50523;
COMUNE DI TORRE ORSAIA

Il comune di TORRE ORSAIA (provincia di Salerno) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
determinare l'aliquota del 4 per mille e la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni direttamente utilizzate come principali, mentre l'aliquota del 6 per mille e' applicabile alle altre categorie;
(Omissis).
01X50524;
COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO

Il comune di TORRE SAN PATRIZIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;
riconfermare per l'anno 2001 la detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X50526;
COMUNE DI TORRE S. SUSANNA

Il comune di TORRE S. SUSANNA (provincia di Brindisi) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti detrazioni d'imposta:
L. 200.000 per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
L. 300.000 per i soggetti in situazione di particolare disagio sociale e precisamente:
aventi nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap, risultante da certificazione rilasciata dll'A.S.L. ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio e dalla quale risulti un'invalidita' accertata al 100%.
(Omissis).
01X50525;
COMUNE DI TORRETTA

Il comune di TORRETTA (provincia di Palermo) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Approvare l'aliquota I.C.I. anno 2001 nella misura deI 5 per mille per l'abitazione principale con detrazione di L. 200.000 e del 7 per mille per tutti gli altri tipi di immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali.
(Omissis).
01X50527;
COMUNE DI TORREVECCHIA PIA

Il comune di TORREVECCHIA PIA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 6 per mille, ad eccezione degli alloggi non locati per i quali l'aliquota e' determinata nella misura del 7 per mille;
2) di stabilire l'importo delle detrazioni per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nelle seguenti misure:
L. 300.000. per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
titolari di pensioni fino a L. 10.000.000 (lordi) annui che vivono soli;
nuclei famigliari composti da almeno due componenti con un reddito complessivo IRPEF da lavoro dipendente e assimilato fino a L. 27.000.000, annui.
Per nuclei piu' numerosi di due componenti il reddito viene maggiorato di L. 2.000.000, per ogni altro componente a carico.
Non possedere altri immobili oltre all'abitazione principale e al relativo box di pertinenza.
Non possedere altri redditi di qualsiasi tipo, attestato da autocertificazione.
Immobile di categoria A3/A4.
Valore catastale dell'immobile non superiore a L. 50.000.000
L. 250.000, per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
titolari di pensioni fino a L. 13.000.000 (lordi) annui che vivono soli;
nuclei famigliari composti da almeno due componenti con un reddito complessivo IRPEF da lavoro dipendente e assimilato compreso fra L. 27.000.000, e 36.000.000 annui.
Per nuclei piu' numerosi il reddito viene maggiorato di L. 2.000.000, per ogni altro componente a carico.
Non possedere altri immobili oltre all'abitazione principale e al relativo box di pertinenza.
Non possedere altri redditi di qualsiasi tipo, attestato da autocertificazione.
Immobile di categoria A3/A4.
Valore catastale dell'immobile non superiore a L. 50.000.000;
L. 200.000 per tutti gli altri contribuenti.
(Omissis)
01X50528;
COMUNE DI TORRILE

Il comune di TORRILE (provincia di Parma) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis)
1. di fissare per i motivi descritti in narrativa per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N. ord.| Tipologia immobili |Aliquota per mille =====================================================================
|Abitazione principale del contribuente a |
|titolo di proprietà, usufrutto o altro |
|diritto reale di godimento o in qualità di|
|locatario finanziario di dimora abituale, |
|unità immobiliari appartenenti alle |
|cooperative edilizie a proprietà indivisa,|
|adibite ad abitazione principale dei soci |
|assegnatari residenti nel comune, nonché |
|agli alloggi regolarmente assegnati dagli |
|I.A.C.P., unità immobiliare in proprietà o|
|usufrutto di anziano o disabile che |
|acquisisce la residenza in Istituti di |
|ricovero o sanitario a seguito di ricovero|
|permanente, a condizione che la stessa non|
|risulti locata, o di cittadino italiano |
|residente all'estero per ragioni di lavoro|
1. |sempre che non risulti locata. | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Pertinenze di abitazioni principali |
|classificabili nella categoria catastale |
|C/6 (autorimesse - garage) - C/2 (depositi|
2. |- cantine) - C/7 (tettoie). | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Aree fabbricabili per le quali i |
|proprietari entro i due anni dalla loro |
|classificazione, non hanno ancora attivato|
|le procedure previste dalla legge per la |
3. |loro edificazione. | 7 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni non locate e pertinenze |
|(C/2-C/6-C/7) al 1° gennaio dell'anno di |
|imposizione. Con esclusione di quelle |
|concesse in uso gratuito a famigliari con |
|residenza nel comune o a disposizione di |
|chi risiede all'estero nonchè di |
|fabbricati sfitti in attesa di vendita |
4. |posseduti dalle imprese costruttrici. | 7 ---------------------------------------------------------------------
|Aliquota ordinaria per tutti gli immobili |
5. |non sopra indicati. | 5,5
2) Di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
01X50529;
COMUNE DI TRAMONTI

Il comune di TRAMONTI (provincia di Salerno) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis)
1. per i motivi evidenziati in premessa, di stabilire per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione di L. 220.000, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dalla legge n. 662/1996, secondo la seguente tabella:
A) unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali dai soggetti passivi o concesse in uso gratuito a parenti (art. 8, comma 4, del regolamento comunale I.C.I.:
aliquota 5 per mille, detrazione L. 220.000;
B) immobili locati ad inquilini residenti che li utilizzano come abitazione principale:
aliquota 5 per mille;
C) abitazioni non locate o inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzate:
aliquota 6,5 per mille;
D) altri fabbricati:
aliquota 6 per mille.
(Omissis).
01X50530;
COMUNE DI TRASACCO

Il comune di TRASACCO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;
(Omissis).
01X50531;
COMUNE DI TRECASE

Il comune di TRECASE (provincia di Napoli) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. determinate con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 31 marzo 2000 e precisamente:
A) abitazione principale:
aliquota 5 per mille;
detrazione L. 200.000 in ragione del periodo di tale destinazione e fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta.
E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
B) altri immobili:
aliquota 6 per mille (Cat. A10, B,C e D terreni ed aree fabbricabili) di qualunque destinazione catastale, ed immobili non destinati ad abitazione principale;
C) immobili non locati:
aliquota 7 per mille alloggi non locati;
D) riduzione d'imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine il soggetto passivo che intende ottenere la riduzione dell'imposta dovra' chiedere a sue spese apposita perizia all'U.T.C. In alternativa potra' essere presentata all'Ufficio tributi del comune apposita dichiarazione sostitutiva di notorieta'.
(Omissis).
01X50532;
COMUNE DI TREMEZZO

Il comune di TREMEZZO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: =====================================================================
tipologia degli immobili | aliquote ===================================================================== per tutte le tipologie | 6,2 per mille
2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: =====================================================================
Tipologia degli | riduzione d'imposta |detrazione d'imposta in
immobili | aliquota | ragione annua (lire) ===================================================================== Unità immobiliari | | adibite ad abitazione | | principale dei | | soggetti passivi | | residenti | 4,5 per mille | L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliari | | adibite ad abitazione | | principale dei | | soggetti passivi | | residenti | | ultrasessantacinquenni| | con reddito fino a L. | | 24.000.000 | 4,5 per mille | L. 300.000
(Omissis).
01X50533;
COMUNE DI TREPPO CARNICO

Il comune di TREPPO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di fissare per l'anno 2001, per tutti i soggetti passivi, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.
(Omissis).
01X50534;
COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

Il comune di TRESCORE BALNEARIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 13 e 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
1. aliquota ordinaria 7 per mille;
2. aliquota ridotta per le abitazioni affittate con contratto registrato, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale 5,70 per mille;
3. aliquota ridotta, 4,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore di:
a) persone fisiche soggetti passivi;
b) unita' immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello, sorella), purche' venga utilizzata dagli stessi come abitazione principale;
d) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la casa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari (al di fuori delle tipologie di cui al punto c);
e) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).
di determinare per l'anno 2001, ai fini del calcolo dell'I.C.I., le detrazioni nelle seguenti misure:
1. L. 200.000
a) sull'unita' immobiliare considerata abitazione principale, qualora possessori di piu' di una unita' immobiliare adibita ad abitazione;
b) sulle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello, sorella), purche' venga utilizzata dagli stessi come abitazione principale;
c) sulle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la casa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari (al di fuori delle tipologie di cui al punto b);
2. L. 220.000 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che sia prima ed unica casa;
3. L. 340.000 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che sia prima ed unica casa e che il nucleo familiare abbia un reddito non superiore a:
L. 17.000.000 nucleo familiare con un solo componente;
L. 23.000.000 nucleo familiare con due componenti;
con aumento di L. 2.000.000 del reddito per ogni componente in piu'.
(Omissis).
01X50535;
COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

Il comune di TREVI NEL LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 7 per mille;
2. di prendere atto che l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 e' unica ed e' stabilita nella misura del 7 per mille;
3. la detrazione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale viene stabilita in L. 200.000 annue.
(Omissis).
01X50536;
COMUNE DI TREVIGNANO

Il comune di TREVIGNANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 5 dicembre 2000 e il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, ex art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille;
(Omissis).
2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come individuata nel regolamento per la disciplina dell'I.C.I., e di stabilire inoltre che si considerano abitazione principale le seguenti unita' immobiliari:
le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionale alla stessa abitazione (es.: garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);
le unita' immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultini locate;
3. di determinare in L. 400.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti, titolari di pensione, purche' siano sussistenti tutte le seguenti condizioni:
a) che sia l'unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale, con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale, qualora distintamente iscritte in catasto;
b) che non possiedano nel territorio nazionale nessun altro tipo di immobile;
c) che il nucleo familiare dimorante nell'unita' immobiliare sia costituito esclusivamente dall'avente diritto e dal coniuge, e che il loro reddito non sia superiore a L.15.000.000, come risulta dalla somma dei redditi dichiarati nelle denunce relative all'anno 2000, ovvero come risulta dal prospetto riepilogativo rilasciato dall'ente erogante relativo all'anno 2000;
d) che il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione produca al comune, entro il termine previsto per il primo versamento dell'imposta da effettuare, idonea autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale siano tassativamente specificati i seguenti elementi:
i nomi dei soggetti appartenenti al nucleo familiare al 1o gennaio 2001;
la dichiarazione di possedere un unico fabbricato nel territorio nazionale;
la dichiarazione di non possedere alcun altro tipo di immobile nel territorio nazionale;
la dichiarazione del reddito del nucleo familiare (suddiviso per ciascun coniuge);
4. di determinare in L. 400.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei nuclei familiari che abbiano al loro interno un soggetto disabile con idoneo riconoscimento da parte della Commissione di prima istanza della locale USL che attesti un grado di invalidita' pari al 100%. L'avente diritto dovra' presentare idonea comunicazione al comune entro il termine previsto per il primo versamento da effettuare;
(Omissis).
01X50537;
COMUNE DI TRIVIGLIANO

Il comune di TRIVIGLIANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nella misura unica del 5 per mille e, di riservarsi di rivedere tale determinazione.
(Omissis).
01X50538;
COMUNE DI TROPEA

Il comune di TROPEA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota nella misura del 5 per mille, gia' in vigore nell'anno 2000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e di elevare al 6 per mille l'aliquota relativa a tutte le altre unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali o possedute in aggiunta all'abitazione principale;
3. di confermare ancora per il 2001 l'ammontare della detrazione nella misura di L. 250.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
4. di considerare direttamente adibita ad unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulta locata.
(Omissis).
01X50539;
COMUNE DI VADO LIGURE

Il comune di VADO LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di fissare, (omissis) per l'anno 2001 le aliquote dell'I.C.I. comesegue:
nella misura del 6,7 per mille l'aliquota ordinaria;
nella misura del 5,3 per mille l'aliquota agevolata;
nella misura del 6,2 per mille l'aliquota agevolata;
nella misura del 7 per mille l'aliquota maggiorata;
2) di dare atto che le aliquote come sopra determinate dovranno essere applicate dai soggetti passivi secondo l'unita tabella allegata sub lettera C) al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
3. di confermare nella misura minima di L. 200.000, la detrazione dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e per quelle regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari;
Allegato sub lett. C) alla deliberazione della giunta comunale n. 18 del 6 febbraio 2001:
1) aliquota 5,3 per mille, detrazione L. 200.000: unita' immobiliari uso civile abitazione:
a) direttamente adibite ad abitazione principale;
b) appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
c) possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
d) regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari;
2) unita' immobiliari locate con contratto registrato, per almeno otto mesi, anche non continuativi nel corso dell'anno di imposta, a soggetti gia' residenti nel comune che le utilizzino come abitazione principale, nonche' a soggetti che, intendendo utilizzarle per il medesimo scopo, acquisiscano nei trenta giorni successivi alla stipula del contratto di locazione, la residenza anagrafica nel comune: aliquota 6 per mille, detrazione non spettante;
3) aliquota 5,3 per mille, detrazione non spettante:
a) unita' immobiliari uso civile abitazione date in comodato gratuito a familiari, entro il primo grado di parentela, residenti nel comune che le utilizzino come abitazione principale;
b) immobili, a qualsiasi uso adibiti, posseduti da enti morali di diritto pubblico senza scopo di lucro;
c) immobili (box auto, magazzini) costituenti pertinenza dell'abitazione principale, punto 1, lettere a), b), c), d);
4) fabbricati esclusivamente destinati ad attivita' artigianali posseduti da soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, regolarmente iscritti all'albo delle imprese artigiane della Camera di commercio industria e artigianato di competenza: aliquota 6,2 per mille, detrazione non spettante;
5) tutti gli altri immobili diversi dalle civili abitazioni: box auto, negozi, magazzini, depositi, aree edificabili, fabbricati realizzati per la vendita, ecc., non compresi nei punti 1, 2, 3 e 6 lettere a), b), c):aliquota 6,7 per mille, detrazione non spettante;
6) aliquota 7 per mille, detrazione non spettante:
a) i fabbricati industriali;
b) unita' immobiliari uso civile abitazione:
non locate tenute a disposizione dei proprietari;
locate, con o senza contratto registrato, a soggetti non residenti nel Comune;
locate senza contratto registrato:
c) uffici e studi privati.
(Omissis).
01X50540;
COMUNE DI VAGLIA

Il comune di VAGLIA (provincia di Firenze) ha adottato il 13 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire a per il 2001 le aliquote differenziate di seguito indicate:
5,5 per mille: Unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, o abitazioni ad esse equiparate ex art. 5 del Regolamento sopra indicato e pertinenze;
7 per mille: unita' immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate, immobili diversi dalle abitazioni, terreni, aree fabbricabili;
8 per mille: per le abitazioni non locate.
2. di stabilire nella misura base di L. 200.000 la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
(Omissis).
01X50541;
COMUNE DI VALDINA

Il comune di VALDINA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
A. Confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principale e per quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Regolamento I.C.I. vigente, al 5,5 per mille
B. Determinare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 6,5 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti sub lett. a);
C. Confermare in L. 300.000 la detrazione spettante per la prima abitazione e per le pertinenze di questa;
(Omissis).
01X50542;
COMUNE DI VALENTANO

Il comune di VALENTANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille;
2. Di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 rapportabile al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X50543;
COMUNE DI VALFENERA

Il comune di VALFENERA (provincia di Asti) ha adottato il 7 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare per l'esercizio finanziario 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6,75 per mille;
di quantificare in lire 250.000 la detrazione di imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
(Omissis).
01X50544;
COMUNE DI VALGANNA

Il comune di VALGANNA (provincia di Varese) ha adottato il 22 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di determinare, in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 2001.
2. di dare atto che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 200.000.
(Omissis).
01X50545;
COMUNE DI VALLINFREDA

Il comune di VALLINFREDA (provincia di Roma) ha adottato il 10 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Per l'anno 2001 la seguente determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
Abitazione principale del soggetto d'imposta: aliquota 5,5 per milleAltri fabbricati aliquota 6 per mille
Applicazione della aliquota nella misura del 4,5 per mille per anziani di eta' superiore a 65 anni singoli o coniugati, aventi in proprieta' la sola abitazione principale ed un reddito familiare annuo lordo non superiore a L. 12.000.000 se singoli, e non superiore a L. 20.000.000 se coniugati;
Deduzione su abitazione principale L. 200.000.
Riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni;
E' considerata abitazione principale:
a) l'unita' immobiliare utilizzata dal soggetto passivo d'imposta;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
(Omissis).
01X50546;
COMUNE DI VALMOREA

Il comune di VALMOREA (provincia di Como) ha adottato il 30 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 nella misura unica del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili per tutte le tipologie di immobili, mantenendo in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo;
(Omissis).
01X50547;
COMUNE DI VALNEGRA

Il comune di VALNEGRA (provincia di Bergamo) ha adottato il 13 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del sei per mille e la detrazione per abitazione principale in L. 300.000;
(Omissis).
01X50548;
COMUNE DI VARALLO POMBIA

Il comune di VARALLO POMBIA (provincia di Novara) ha adottato l'8 febbraio 2001 e 9 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis);
di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili), nella misura del 5,2 per mille;
di confermare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000 (103,29 Euro)
(Omissis).
Ai soggetti passivi dell'imposta Comunale sugli Immobili, proprietari o titolari di altri diritti reali sulla casa di abitazione, appartenenti ad un nucleo familiare anagrafico comprendente soggetti dichiarati portatori di handicap ai sensi dell'art. 4 della Legge 104 del 5 febbraio 1992, viene concessa una detrazione di imposta di L. 500.000 in luogo di quella stabilita annualmente con Deliberazione Comunale di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992.
(Omissis).
01X50549;
COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI

Il comune di VARANO DE' MELEGARI (provincia di Parma) ha adottato il 7 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille, lasciando pure inalterata la detrazione per l'abitazione principale, gia' stabilita per legge in L. 200.000, agli effetti, rispettivamente, degli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n, 504 e s.m. istitutivo del tributo;
(Omissis).
01X50550;
COMUNE DI VAZZOLA

Il comune di VAZZOLA (provincia di Treviso) ha adottato il 29 novembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di confermare, per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta Comunale sugli Immobili attualmente in vigore:
aliquota ordinaria 4,7 per mille;
aliquota sull'abitazione principale del 4 per mille;
2. Di confermare in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
(Omissis).
01X50551;
COMUNE DI VEDANO OLONA

Il comune di VEDANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato il 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili:
nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 8, comma 8, del vigente Regolamento comunale;
nella misura del 6 per mille per gli immobili diversi o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
(Omissis).
01X50552;
COMUNE DI VELESO

Il comune di VELESO (provincia di Como) ha adottato il 10 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
6. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota del 6 per mille per l'imposta Comunale sugli Immobili;
(Omissis).
01X50553;
COMUNE DI VENDONE

Il comune di VENDONE (provincia di Savona) ha adottato il 1o marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2001, nella misura del 6,5 per mille per la generalita' dei contribuenti.
2. non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia per quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni e posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi locati.
(Omissis).
01X50554;
COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE

Il comune di VERDERIO SUPERIORE (provincia di Lecco) ha adottato il 21 novembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per i motivi in premessa accennati, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis).
01X50555;
COMUNE DI VERDUNO

Il comune di VERDUNO (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 4,75 per mille rapportato al valore degli immobili relativamente all'abitazione principale con detrazione nella misura di legge pari a L. 200.000;
di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 relativamente agli altri fabbricati e terreni
(Omissis).
01X50556;
COMUNE DI VERGEMOLI

Il comune di VERGEMOLI (provincia di Lucca) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di applicare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.;
5,5 per mille per le abitazioni principali;
7 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili; 2. di aumentare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la detrazione di cui al comma 2 del citato art. 8 portandola a L. 300.000 per i nuclei familiari formati da una o piu' persone con reddito complessivo compresa la maggiorazione per il coniuge od altro convivente a carico, derivante unicamente da pensione non superiore a L. 11.000.000 annue lorde per famiglie monocomponenti e L. 21.000.000 annue lorde per le famiglie composte da due persone pensionate;
3. di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
(Omissis).
01X50557;
COMUNE DI VERMEZZO

Il comune di VERMEZZO (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 2001, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come segue:
Tipologia aliquota:
aliquota I.C.I. abitazione principale 5,5 per mille;
aliquota I.C.I. altre categorie di immobili 5,5 per mille.
Detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente.
(Omissis).
01X50558;
COMUNE DI VERUNO

Il comune di VERUNO (provincia di Novara) ha adottato il 23 gennaio ed il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di dare atto che le aliquote per l'imposta comunale degli immobili sono state definite nelle seguenti misure:
4,5 per mille aliquota per le abitazioni principali;
6,5 per mille aliquota per tutti gli altri immobili.
2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000.
(Omissis).
01X50559;
COMUNE DI VESTONE

Il comune di VESTONE (provincia di Brescia) ha adottato il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire che l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) da applicare per l'anno 2001 sia la seguente:
4,5 per mille - abitazione principale;
6 per mille - tutte le altre categorie.
(Omissis).
01X50560;
COMUNE DI VIGANO'

Il comune di VIGANO' (provincia di Lecco) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di modificare per l'esercizio 2001 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel seguente modo:
4 per mille aliquota per abitazione principale;
6 per mille aliquota ordinaria;
specificando che sono equiparate ad abitazione principale e quindi soggette all'aliquota del 4 per mille:
le unita' immobiliari concesse ad uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa, dall'avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorche' separato o divorziato e da questi utilizzata come dimora abituale e continuativa se residente nel comune di Vigano';
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, a condizione che non risultino locate e con le modalita' stabilite nel regolamento I.C.I.;
per le unita' immobiliari locate, dovra' essere presentato contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale essendo ivi residente.
2. di confermare altresi', le riduzioni, detrazioni e modalita' di applicazione della medesima gia' in vigore.
(Omissis).
01X50562;
COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO

Il comune di VIGNALE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del:
5,5 per mille per abitazioni principali, terreni e aree fabbricabili;
6,5 per mille per fabbricati diversi dalle abitazioni principali.
(Omissis).
01X50563;
COMUNE DI VIGNATE

Il comune di VIGNATE (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille;
2. di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2001, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed, eventualmente, per l'unica pertinenza nella misura del 5 per mille;
3. di considerare direttamente adibite tali per espressa previsione di legge;
4. di approvare l'aumento di detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo ed, eventualmente, per l'unica pertinenza, con effetto per l'anno 2001, per i casi sociali e con le modalita' cosi' come in premessa indicato.
5. di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2001 in favore dei soggetti passivi che concedono immobili in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
(Omissis).
01X50564;
COMUNE DI VIGNOLE BORBERA

Il comune di VIGNOLE BORBERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune viene determinata nella misura del 6 per mille.
2. viene determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.l. da applicare alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
3. la stessa aliquota ridotta potra' essere applicata anche per non piu' di due immobili adibiti a pertinenza dell'abitazione principale.
4. ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sara' detratta la somma di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste tale destinazione.
(Omissis).
01X50565;
COMUNE DI VIGOLO

Il comune di VIGOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota unica del 6 per mille;
2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in L. 200.000.
(Omissis).
01X50566;
COMUNE DI VIGOLZONE

Il comune di VIGOLZONE (provincia di Piacenza) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2001 con l'aliquota unica del 5 per mille;
2. di dare atto che:
a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre, dell'art. 3. 662;
b) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
c) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
d) per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale - ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
3. di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della giunta comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
4. di dare atto che, ai sensi del secondo. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;
(Omissis).
01X50567;
COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

Il comune di VILLA DI CHIAVENNA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. confermare, per le ragioni tutte riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6 del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
nella misura del 5,5 per mille con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.
2. di confermare per l'anno 2001, le detrazioni ai fini del calcolo dell'I.C.I. per l'abitazione principale nell'importo minimo di legge, pari a L. 200.000;
3. di confermare per l'anno 2001 l'importo di L. 300.000 per le detrazioni I.C.I., limitatamente alle categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale, secondo le forme e le condizioni di cui alla deliberazione del C.C. n. 3 in data 16 febbraio 1998 (determinazione aliquota I.C.I. per l'anno 1998) e cosi' individuate:
pensionati;
portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
disoccupati da oltre 6 mesi nell'anno precedente;
lavoratori posti in C.I.G.S. o nelle liste di mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno precedente,
in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito familiare (comprensivo anche di: pensioni di guerra, pensioni estere, rendite I.N.A.I.L., rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di L. 1.000.000., redditi da lavoro anche percepiti all'estero, indennita' di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri) pari o inferiore a quanto previsto nella seguente tabella: =====================================================================
Fasce reddito familiare | Nucleo familiare =====================================================================
L. 10.500.000 | 1 persona
L. 18.500.000 | 2 persone
L. 20.140.000 | 3 persone
L. 24.035.000 | 4 persone
L. 28.025.000 | 5 persone
L. 31.730.000 | 6 persone
Il reddito familiare deve contenere anche:
pensioni di guerra;
pensioni estere;
rendite I.N.A.I.L.;
rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di L. 1.000.000;
redditi da lavoro anche percepiti all'estero;
indennita' di disoccupazione dei lavoratori frontalieri.
(Omissis).
01X50568;
COMUNE DI VILLA POMA

Il comune di VILLA POMA (provincia di Mantova) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria: cinque per mille;
b) aliquota maggiorata per case (e relative pertinenze) sfitte per piu' di tre mesi all'anno o tenute a disposizione: sette per mille;
c) detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000.
(Omissis).
01X50569;
COMUNE DI VILLA SANTINA

Il comune di VILLA SANTINA (provincia di Udine) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Ha determinato per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 4,5 per mille, con le normali riduzioni e detrazioni previste dalla legge.
(Omissis).
01X50570;
COMUNE DI VILLA VERDE

Il comune di VILLA VERDE (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 l'aliquota del 5 per mille da applicare per l'imposta comunale sugli immobili;
(Omissis).
01X50571;
COMUNE DI VILLACHIARA

Il comune di VILLACHIARA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
aliquota ridotta di cui art. 4 del decreto-legge n. 437/1996 convertito dalla legge n. 556/1996: 5 per mille;
(Omissis).
01X50572;
COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

Il comune di VILLAFRANCA DI VERONA (provincia di Verona) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001:
l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 4,5 per mille;
l'aliquota agevolata del 4,3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica diL. 200.000.
(Omissis).
01X50573;
COMUNE DI VILLAMARZANA

Il comune di VILLAMARZANA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di diminuire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura di 0,5 punti percentuali, rideterminando l'aliquota nella misura unica del 5,5 per mille con la detrazione relativa alla prima casa nella misura prevista per legge.
(Omissis).
01X50574;
COMUNE DI VILLAMASSARGIA

Il comune di VILLAMASSARGIA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.
(Omissis).
01X50575;
COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

Il comune di VILLANOVA MARCHESANA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 2001.
(Omissis).
01X50576;
COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

Il comune di VILLANOVA SOLARO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 gennaio 2001 e 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare e confermare quindi per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per tutti indistintamente gli immobili nella misura del cinque per mille.
(Omissis).
1. di confermare quindi per l'anno 2001 le seguenti misure di detrazione d'imposta:
tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;
detrazione d'imposta: L. 200.000.
(Omissis).
01X50577;
COMUNE DI VILLAR PEROSA

Il comune di VILLAR PEROSA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria: 7 per mille;
b) aliquota relativa alle unita' immobiliari locate con contratto registrato ed utilizzate come abitazione principale dal conduttore: 5,5 per mille;
c) aliquota relativa alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 4,8 per mille;
d) L. 210.000 la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
01X50578;
COMUNE DI VIMODRONE

Il comune di VIMODRONE (provincia di Milano) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
4,5 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 5 reg.to comunale approvato con delibera C.C. n. 13/99, modificato con delibera C.C. n. 34/99).
5.5 per mille per immobili adibiti ad esercizi commerciali ed attivita' artigianali aperti al pubblico, con superficie inferiore a 100 mq, in cui il gestore sia anche proprietario dei locali.
7 per mille per tutti gli altri immobili.
Detrazione abitazione principale L. 200.000 annue.
(Omissis).
01X50561;
COMUNE DI VINOVO

Il comune di VINOVO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
A) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e non utilizzati;
B) aliquota del 2 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi territoriali in attuazione della legge n. 431/1998;
C) aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2. determinare in L. 300.000 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
01X50579;
COMUNE DI VIONE

Il comune di VIONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. determinare per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno rimane invariata al 6 per mille;
2. confermare in L. 200.000 le detrazioni d'imposta spettante ai proprietari delle unita' abitative di prima residenza.
(Omissis).
01X50580;
COMUNE DI VISSO

Il comune di VISSO (provincia di Macerata) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
per quanto in premessa:
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale immobili nella misura unica del 6 per mille;
2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura annua di L. 200.000.
(Omissis).
01X50581;
COMUNE DI VITORCHIANO

Il comune di VITORCHIANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare e confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. da applicarsi nel territorio del comune di Vitorchiano nella misura unica del 5 per mille, con il riconoscimento delle seguenti detrazioni:
a) casa di abitazione: L. 200.000;
b) casa di abitazione di parenti fino al secondo grado: L. 200.000;
c) casa di abitazione di pensionato minimo INPS: L. 300.000 (redditto familiare annuo complessivo non superiore a:
pensione minima INPS, per una persona
L. 15.000.000, per due persone);
d) nuove residenze in case ristrutturate nel centro storico: L. 400.000 (per la durata di anni 5 dalla acquisizione della residenza);
con la precisazione che le detrazioni di cui trattasi non sono cumulabili per la stessa casa di abitazione e, per i punto b), c), d), verranno riconosciute dietro presentazione di idonea e documentata richiesta entro la data di scadenza delle prima rata di acconto;
di precisare che a decorrere sin dal 1o gennaio 1999:
la riscossione dell'I.C.I. e' effettuata direttamente dal comune;
l'imposta dovuta dai soggetti passivi e' versata alla Tesoreria del comune di rettamente o tramite conto corrente postale;
il versamento dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite il sistema bancario, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 87 legge n. 127/1997;
e' soppressa la riscossione dell'imposta a mezzo versamento al concessionario della riscossione prevista dall'art. 10, comma 3 D.Lgs n. 504/1992;
nel caso di piu' contitolari dell'immobile soggetto dell'imposta, il versamento puo' essere effettuato congiuntamente da uno solo di essi e per l'intero importo dovuto, a condizione che tale circostanza sia indicata nel bollettino o nella distinta di versamento utilizzata.
(Omissis).
01X50582;
COMUNE DI VOBBIA

Il comune di VOBBIA (provincia di Genova) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di far proprio il contenuto della deliberazione della Giunta comunale n. 4/2001 in data 29 gennaio 2001 con cui si fissa l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 al prospetto che segue: =====================================================================
N.D. | Tipologia degli immobili | Aliquote per mille =====================================================================
1 |Abitazione principale | 4
2 |Altri fabbricati | 6
3 |Aree fabbricabili | 6
4 |Terreni agricoli | 6
5 |Edifici ex rurali | 6
(Omissis).
01X50583;
COMUNE DI ZAPPONETA

Il comune di ZAPPONETA (provincia di Foggia) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1 unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille.
(Omissis).
01X50585;
COMUNE DI ZEME

Il comune di ZEME (provincia di Pavia) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille;
2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X50586;
COMUNE DI ZERFALIU

Il comune di ZERFALIU (provincia di Oristano) ha adottato, il 12 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare, per i motivi esposti in premessa, anche per l'anno 2001 nella percentuale del 5 per mille l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili attualmente in vigore nel Comune di Zerfaliu.
(Omissis).
01X50587;
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

Il comune di ZIANO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato il, 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili previste per l'anno 2000 anche per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
abitazione principale e pertinenze: 6 per mille;
gli altri fabbricati: 7 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille.
(Omissis).
01X50588;
COMUNE DI ZIGNAGO

Il comune di ZIGNAGO (provincia di La Spezia) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille (sei per mille), cosi' come stabilita per il precedente anno 2000 con atto G.C. n. 11 del 3 febbraio 2000.
(Omissis).
01X50589;
COMUNE DI ZIMONE

Il comune di ZIMONE (provincia di Biella) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di stabilire dal 1o gennaio 2001 l'aliquota I.C.I. applicata in questo Comune nella misura del 5,50 per mille per prima casa e relative pertinenze, con detrazione di lire duecentomila;
Di stabilire l'aliquota nella misura del 6 per mille per tutto quanto non e' prima casa e relative pertinenze;
(Omissis).
01X50590;
COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Il comune di ZOLA PREDOSA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di adottare, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,8 per mille, da applicare a tutti gli immobili siti nel territorio del Comune di Zola Predosa, ad eccezione di quelli sotto indicati.
Di adottare, per l'anno 2001, l'aliquota ridotta relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 2,5 per mille, da applicare alle unita' immobiliari locate a titolo di abitazione principale ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Di dare atto che, ai fini del riconoscimento dell'aliquota ridotta, il contribuente interessato e' tenuto a presentare, dichiarazione sostitutiva di notorieta' attestante il possesso dei requisiti richiesti.
(Omissis);
Di determinare, per l'anno 2001, in L. 312.000 la detrazione di imposta a favore dei proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitaziione per l'unita' immobiliare adibita a propria abitazione principale.
Di determinare, per l'anno 2001, le seguenti ulteriori detrazioni di imposta, fra loro alternative e non cumulabili, da aggiungere a quella di L. 312.000, gia' prevista per l'abitazione principale, nei casi sotto elencati a condizione che nessun familiare dimorante nell'appartamento, possieda, su tutto il territorio nazionale, al 1o gennaio 2001, altre proprieta' immobiliari (terreni e febbricati) oltre a quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione:
A) nella misura di L.168.000 a favore delle famiglie con 3 figli di eta' inferiore a 18 anni purche':
1) in possesso del solo appartamento abitato, ed eventuale pertinenza annessa allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo familiare al 1o gennaio 2001;
2) il nucleo familiare ricomprenda tre figli di eta' inferiori a 18 anni alla data del 1o gennaio 2001;
3) il redditto complessivo del nucleo familiare riferito all'anno 2000 non sia superiore a L. 75.000.000 annui lordi, imponibile ai fini I.R.P.E.F.;
B) nella misura di L.168.000 a favore delle famiglie con 5 o piu' componenti il nucleo familiare purche':
1) in possesso del solo appartamente abitato, ed eventuale pertinenza annesso allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo familiare al 1o gennaio 2001;
2) il nucleo familiare sia composto da cinque o piu' componenti alla data del 1o gennaio 2001;
3) il redditto complessivo del nucleo familiare riferito all'anno 2000 non sia superiore a L. 75.000.000 annui lordi, imponibile ai fini I.R.P.E.F.;
C) nella misura di L.228.000 a favore delle famiglie con 4 o piu' figli di eta' inferiore a 18 anni purche':
1) in possesso del solo appartamento abitato, ed eventuale pertinenza annessa allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo familiare al 1o gennaio 2001;
2) il nucleo familiare ricomprenda quattro o piu' figli di eta' inferiori a 18 anni alla data del 1o gennaio 2001;
3) il redditto complessivo del nucleo familiare riferito all'anno 2000 non sia superiore a L. 75.000.000 annui lordi, imponibile ai fini I.R.P.E.F.;
D) nella misura di L.228.000 a favore delle giovani coppie con mutuo prima casa purche':
1) in possesso del solo appartamento abitato, ed eventuale pertinenza annessa allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo familiare al 1o gennaio 2001;
2) il redditto complessivo del nucleo familiare riferito all'anno 2000 non sia superiore a L.65.000.000 annui lordi, imponibile ai fini I.R.P.E.F., detratta la somma corrispondente agli interessi pagati sul mutuo 2000;
3) entrambi i soggetti della giovane coppia abbiano un'eta' inferiore a 37 anni alla data del 1o gennaio 2001;
4) sia in essere un mutuo, intestato anche a un solo soggetto della giovane coppia, contratto per l'acquisto dell'immobile come prima casa e in ammortamento da non piu' di sei anni alla data del 1o gennaio 2001.
Di dare atto che, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore detrazione, il contribuente interessato e' tenuto a presentare, dichiarazione sostitutiva di notorieta' attestante il possesso dei requisiti richiesti.
(Omissis).
01X50591;
COMUNE DI ZONE

Il comune di ZONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (LC.I.) nella misura del 6,5 per mille;
2. di dare atto che le pertinenze sono soggette alla medesima aliquota dei fabbricati;
3. di determinare altresi' l'aliquota per l'abitazione principale dei residenti nella misura del 5 per mille con una detrazione di lire 200.000 sull'imposta da versare;
4. di determinare per l'abitazione data in uso ai parenti nella misura del 5 per mille con una detrazione di lire 200.000 sull'imposta da versare, purche' abbiano la residenza nella abitazione stessa e abbiano intestate le utenze di servizi pubblici (Enel, gas, acqua, telefono e tassa rifiuti;
(Omissis).
01X50592;
COMUNE DI ZUNGOLI

Il comune di ZUNGOLI (provincia di Avellino) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Per l'anno 2001 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 6 (sei) per mille;
Di dare atto che la riscossione della predetta imposta avverra' secondo le modalita' e prescrizioni di legge;
(Omissis). 01X50593;
 
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