Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 181
Regolamento recante istituzione della direzione generale per il sostegno agli interventi contro l'abusivismo edilizio presso il Ministero dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997; di rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei lavori pubblici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Considerata l'urgenza di imprimere impulso alla politica e all'azione del Governo nel settore della repressione degli abusi edilizi;
Ritenuta la necessita, per i fini indicati, di attribuire ad un'unica struttura organizzativa compiti di coordinamento, indirizzo e verifica nel settore in questione, provvedendo all'istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un apposito Ufficio dirigenziale generale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 gennaio 2001;
Sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'incontro del 19 gennaio 2001;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Direzione generale per il sostegno
agli interventi contro l'abusivismo edilizio
1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Ufficio di livello dirigenziale generale denominato: "Direzione generale per il sostegno agli interventi conto l'abusivismo edilizio".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto, n. 400, come modificato dall'art. 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modjficazioni reca: "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione.
Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali
nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo".
- Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".



 
Art. 2.
Competenze
1. Alla Direzione generale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) svolge funzioni di monitoraggio del fenomeno delle trasformazioni edilizie abusive;
b) riceve i rapporti riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente di cui all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, al fine di acquisire i dati relativi agli adempimenti effettuati;
c) a richiesta, supporta gli enti locali nella predisposizione degli atti relativi ai provvedimenti di individuazione e demolizione degli immobili abusivi e collabora con le amministrazioni regionali in caso di inadempienze o ritardi anche promuovendo, d'intesa con gli organi competenti, la richiesta di intervento del Genio militare e curando il coordinamento dell'attivita' delle Commissioni di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d) raccoglie le segnalazioni di soggetti pubblici e privati in ordine a iniziative, attivita' e manufatti abusivi con priorita' nelle aree di primario interesse per l'incolumita' e la sicurezza di persone e beni;
e) segnala agli enti competenti i ritardi nella adozione degli eventuali provvedimenti repressivi e nell'esercizio dei poteri sostitutivi;
f) promuove intese istituzionali, accordi di programma e conferenze dei servizi tra amministrazioni interessate per l'esame delle situazioni concernenti immobili abusivi realizzate sul demanio dello Stato ovvero che interferiscano con le infrastrutture di competenza dello Stato o di interesse nazionale (viarie, per il trasporto aereo, elettrico, idrico, ecc.);
g) promuove le azioni giudiziarie e la costituzione di parte civile da parte dello Stato ovvero fornisce supporto alle iniziative delle regioni e degli enti locali in materia di violazioni dei vincoli idrogeologici, sismici e di quelli a tutela delle infrastrutture statali, fatto salvo quanto previsto in materia di danno ambientale;
h) fornisce, a richiesta degli enti locali, supporto nella predisposizione degli atti relativi ai piani di recupero e di riabilitazione territoriale di aree edificate abusivamente;
i) svolge l'attivita' di ricerca e di proposizione legislativa in materia di repressione degli abusi edilizi e formula i pareri dell'amministrazione sulla legittimita' costituzionale delle norme di emanazione regionale;
j) istruisce i ricorsi straordinari al Capo dello Stato in materia di abusivismo edilizio.
2. La Direzione generale, sulla scorta dei dati dalla stessa acquisiti, verifica che per le opere realizzate in aree sottoposte a vincoli previsti da leggi statali, e non suscettibili di sanatoria l'autorita' che esercita le competenze urbanistiche abbia provveduto a disporre la repressione delle violazioni stesse. Per i vincoli di carattere paesaggistico e culturale la Direzione generale procede coordinandosi con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali e con gli organismi di gestione delle aree protette.
3. I compiti di cui al presente articolo sono svolti nell'ambito delle competenze fissate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie):
"Art. 7 (Opere eseguite in assenza di concessione, in
totale difformita' o con variazioni essenziali). - Sono
opere eseguite in totale difformita' dalla concessione
quelle che comportano la realizzazione di un organismo
edilizio integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di
volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali
da costituire un organismo edilizio o parte di esso con
specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza
di concessione, in totale difformita' dalla medesima ovvero
con variazioni essenziali, determinate ai sensi del
successivo art. 8, ingiunge la demolizione.
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel
termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e
l'area di sedime, nonche' quella necessaria, secondo le
vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di
opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto
gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita
non puo' comunque essere superiore a dieci volte la
complessiva superficie utile abusivamente costruita.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a
demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa
notifica all'interessato, costituisce titolo per
l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei
registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza
del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che
con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di
prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non
contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Per le opere abusivamente eseguite su terreni
sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo
di inedificabilita, l'acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica
di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la
vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al
ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili
dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del
comune.
Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente,
mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei
rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate
abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo
trasmette all'autorita' giudiziaria competente, al
presidente della giunta regionale e, tramite la competente
prefettura, al Ministro dei lavori pubblici.
In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni
dalla data di constatazione della inosservanza delle
disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero
protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del
medesimo art. 4, il presidente della giunta regionale, nei
successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione
alla competente autorita' giudiziaria ai fini
dell'esercizio dell'azione penale.
Per le opere abusive di cui al presente articolo , il
giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui
all'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n.
10, come modificato dal successivo art. 20 della presente
legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora
non sia stata altrimenti eseguita".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 56, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"56. Qualora sia necessario procedere alla demolizione
di opere abusive e' possibile avvalersi, per il tramite dei
provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei
lavori pubblici ed il Ministro della difesa.
- Per il citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, vedasi note alle premesse.



 
Art. 3.
Risorse umane e finanziarie
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dei lavori pubblici e' determinata l'organizzazione, il contingente di personale, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare alla Direzione generale, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero dei lavori pubblici.
2. Nelle more dell'istituzione del corrispondente nuovo centro di responsabilita' nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, l'Ufficio come sopra istituito e' autorizzato a disporre, per lo svolgimento dei compiti attribuiti, delle risorse iscritte nella tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, secondo le assegnazioni disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 359
 
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