Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2001 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 18 maggio 2001, n. 179
Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ed al Consiglio di Stato, nonche' per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che con la legge 21 luglio 2000, n. 205, sono state introdotte misure di snellimento del processo amministrativo tese a rendere maggiormente efficiente il servizio di giustizia amministrativa e ad assicurare tempi piu' brevi nella definizione delle controversie;
Considerata, altresi, l'insufficienza numerica degli organici della magistratura e del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nonche' l'esigenza di smaltire quanto piu' celermente possibile l'arretrato accumulatosi, in particolare nella materia del pubblico impiego;
Considerate, infine, le misure assunte nei confronti dell'Italia dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con la risoluzione n. 135, adottata il 25 ottobre 2000, per violazione dell'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare ulteriori specifiche disposizioni per assicurare la rapida definizione delle controversie pendenti e garantire lo snellimento del processo amministrativo;
Ritenuta, altresi, la straordinaria necessita' ed urgenza di ampliare l'organico della magistratura della Corte dei conti e delle dotazioni organiche e funzionali dell'Avvocatura dello Stato, al fine di migliorarne l'organizzazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Sezioni stralcio
1. Al fine di accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi di giustizia amministrativa e di consentire l'immediata applicazione delle disposizioni contenute nella legge 21 luglio 2000, n. 205, sono istituite, per la durata di cinque anni, sezioni stralcio, nella misura di due sezioni per il Consiglio di Stato, di una sezione per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e di venticinque sezioni per i Tribunali amministrativi regionali, articolate in uno o piu' collegi giudicanti ai sensi del comma 6.
2. Sono rimessi alle sezioni stralcio i ricorsi depositati in primo e secondo grado concernenti le controversie di cui al secondo periodo del comma 17, dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonche' le controversie introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del 1o gennaio 1996.
3. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono scelti, purche' di eta' non superiore ai settantacinque anni all'atto della nomina, tra le seguenti categorie:
a) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati dello Stato, avvocati di enti pubblici, a riposo;
b) professori universitari in materie giuridiche in servizio o a riposo che non esercitano la professione forense;
c) funzionari della carriera direttiva degli organi costituzionali, in servizio o a riposo, muniti di laurea in giurisprudenza.
4. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. I medesimi magistrati non possono fare parte delle sezioni ordinarie ne' sostituire i magistrati amministrativi in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, neppure per il compimento di singoli atti.
5. Fanno altresi parte delle sezioni stralcio in numero non superiore all'unita' per ciascuna sezione, secondo criteri di rotazione predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, senza retribuzione o compensi aggiuntivi, magistrati in servizio, rispettivamente presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali.
6. Ogni sezione stralcio e' presieduta da un magistrato amministrativo, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, adibito a tale funzione in via esclusiva e senza retribuzione o compensi aggiuntivi. Ogni collegio giudicante delle sezioni stralcio e' composto da tre membri in primo grado e da cinque membri in grado di appello.
7. Con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati:
a) i requisiti, che tengono conto, in particolare, dei titoli di servizio e professionali degli aspiranti, e le modalita' per la nomina dei componenti onorari delle sezioni stralcio, ai quali deve attenersi il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nel formulare la proposta di cui al comma 4;
b) i criteri per la fissazione dei compensi spettanti ai componenti onorari delle sezioni stralcio, escluso il Presidente e gli altri magistrati in servizio, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 4,4 miliardi di lire annue;
c) i criteri per la determinazione, in rapporto al numero dei ricorsi pendenti di cui al comma 2, del numero delle sezioni stralcio e dei collegi giudicanti presso i Tribunali amministrativi regionali e quelli per la relativa attivazione;
d) l'attribuzione al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa della definizione dei criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi in funzione dell'attivazione delle sezioni stralcio e dei criteri e delle modalita' per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali che fanno parte delle sezioni stralcio;
e) le misure volte ad assicurare lo snellimento delle procedure e l'accelerazione dei giudizi anche mediante l'utilizzazione di modulistica semplificata per gli atti processuali e di procedure informatizzate;
f) le altre disposizioni di attuazione del presente articolo.
8. I compensi previsti alla lettera b) del comma 7 sono cumulabili con i trattamenti retributivi, pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
9. Il numero dei magistrati onorari di cui al comma 3, e' stabilito fino a un numero massimo di centoventi unita.
10. All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le parole: "tre sezioni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque sezioni".
 
Art. 2. Potenziamento degli organici di magistratura e del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e' autorizzato a bandire concorsi per la copertura dei posti di consigliere di Stato, di referendario dei Tribunali amministrativi regionali, e de personale amministrativo di cui al presente articolo.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2003, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata dall'articolo 14 della citata legge 21 luglio 2000, n. 205, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato e' aumentato di cinque unita, quello dei consiglieri di Stato di dieci unita, quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali di cinquanta unita. A decorrere dal 1o ottobre 2003, il numero dei consiglieri di Stato e quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali e' ulteriormente aumentato, rispettivamente, di sette e di trenta unita.
3. La dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali e' aumentata a decorrere dal 1o gennaio 2002, di centoventi unita, da ascriversi all'area di inquadramento C, posizione funzionale C1, prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri per il quadriennio 1998-2001, e di ulteriori sessanta unita, da ascriversi all'area di inquadramento B, posizione funzionale B1.
4. Quaranta unita' del contingente di cui al comma 3 sono adibite, con qualifica di assistente informatico, a mansioni e compiti inerenti all'informatizzazione dei processi e delle strutture giudiziarie e alla assistenza ai magistrati nella utilizzazione delle attrezzature informatiche.
5. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
6. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, puo' disporre l'utilizzazione in via esclusiva fino a un massimo di tre magistrati amministrativi per le esigenze di sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa.
 
Art. 3.
Potenziamento del personale di magistratura della Corte dei conti 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Corte dei conti e' autorizzata a bandire concorsi per la copertura dei posti di cui al comma 2.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2002, per le esigenze delle sezioni regionali, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti e' aumentata di trenta unita' nella qualifica iniziale.
3. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "Amministrazioni dello Stato", sono sostituite dalle seguenti: "Amministrazioni pubbliche cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
4. Per assicurare la piena funzionalita' degli uffici regionali della Corte dei conti, il Consiglio di presidenza della stessa Corte e' autorizzato a provvedere alle esigenze del personale di magistratura, ove non risultino presentate domande in numero sufficiente in due successive procedure concorsuali ritualmente bandite, a mezzo di trasferimenti di ufficio, di durata non superiore a due anni, rinnovabile su disponibilita' degli interessati.
 
Art. 4.
Dotazioni organiche e funzionali dell'Avvocatura dello Stato
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata a bandire concorsi per la copertura dei posti di cui ai commi 2 e 3.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2002, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di quarantacinque e venti unita' da reclutare nella misura di trenta avvocati e venti procuratori nell'anno 2002, e quindici avvocati nell'anno 2003. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, come sostituita dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e' conseguentemente sostituita dalla tabella di cui all'allegato al presente decreto.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e' aumentata della misura complessiva di sessanta unita' da reclutare nella misura di trenta unita' nell'anno 2002 e trenta unita' nell'anno 2003.
4. La copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche degli Avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato potra' avvenire fino al raggiungimento di complessive quattrocentoventi e quattrocentotrentacinque unita' rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.
5. Nei limiti delle risorse finanziarie attribuite dalla legge di bilancio, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata, secondo criteri di autonomia gestionale, ad assumere, con contratti a tempo determinato, le unita' di personale amministrativo occorrenti al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' istituzionale.
6. E' autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni per l'anno 2002 per l'acquisto di strumenti informatici e di funzionamento occorrenti all'attivita' dell'Avvocatura dello Stato.
7. Nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto e' soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purche' dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato lire 12.133 milioni per l'anno 2002 e in lire 11.713 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, commi 1 e 2, valutati in lire 2.200 milioni per l'anno 2001, in lire 20.100 milioni per l'anno 2002, e in lire 36.800 miliori a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.200 milioni per l'anno 2001, lire 10.100 milioni per l'anno 2002, e lire 33.100 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2002, e lire 3.700 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero della sanita.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
Allegato
(articolo 4, comma 2)
"Tabella A - Ruolo organico degli avvocati
e procuratori dello Stato =====================================================================
Qualifiche | Numero dei posti ===================================================================== Avvocato generale dello Stato.... | 1 Avvocati dello Stato.... | 344 Procuratori dello Stato.... | 90
| -----
Totale . . . | 435"
 
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