Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 10 maggio 2001
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il proseguimento degli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 ed altre misure di protezione civile. (Ordinanza n. 3135).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, 18 ottobre 2000, 27 ottobre 2000, 10 novembre 2000, 17 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 30 novembre 2000, con i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Puglia e nelle province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dei gravissimi eventi alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici ripetutamente verificatisi nei rispettivi territori nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000;
Viste le proprie ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000 e n. 3110 del 1o marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001;
Viste le leggi 11 dicembre 2000, n. 365, articoli 4 e 4-bis, e 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 5;
Viste le segnalazioni relative agli ulteriori fabbisogni finanziari per gli interventi necessari al superamento dell'emergenza trasmesse dalle regioni e dalle province autonome colpite dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Viste le note prot. n. APC/432/2001/dir del 3 aprile 2001, n. APC/496/2001/dir del 18 aprile 2001, n. APC/501/2001/dir del 19 aprile 2001 e n. APC/535/2001/dir del 3 maggio 2001, del direttore dell'Agenzia di protezione civile, con le quali e' stato delineato il percorso tecnico-amministrativo per l'adempimento di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 3110/2001 e sono stati definiti, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, i criteri di valutazione delle relative esigenze prioritarie;
Tenuto conto degli esiti delle riunioni svoltesi in data 22 marzo 2001, in Roma presso la sede della regione Piemonte, e 19 aprile 2001, in Roma presso la sede del Dipartimento della protezione civile;
Considerato che occorre procedere nell'attivita' di superamento dell'emergenza assegnando ulteriori risorse per gli interventi infrastrutturali di emergenza e di messa in sicurezza previsti nei piani generali predisposti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'ordinanza n. 3090/2000, riservando una quota fino al 20% di tali risorse all'eventuale avvio dell'erogazione dei contributi di cui alla legge n. 365/2000 a favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive danneggiate, in attesa del riparto complessivo delle residue risorse disponibili;
Acquisite le intese delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Puglia e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la nota prot. n. 012898 del 20 aprile 2001, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo ha segnalato le precarie condizioni di alcuni tratti della cinta muraria della citta' dell'Aquila, con conseguente incombente pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Vista la nota prot. n. APC/540/2001/dir del 3 maggio 2001, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile ha incaricato il gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali di effettuare un sopralluogo per verificare le condizioni statiche della cinta muraria della citta' de L'Aquila, a seguito della citata nota della competente Soprintendenza;
Viste le note prot. n. EME/15682/COM.136/48 del 7 maggio 2001 e prot. n. EME/16164/COM.136 del 10 maggio 2001, con le quali il presidente del gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali ha trasmesso l'esito del sopralluogo effettuato in data 5 maggio 2001, evidenziando una situazione di grave rischio in alcuni tratti della cinta muraria della citta' de L'Aquila e indicando l'urgenza di eseguire alcune opere di consolidamento;
Vista la propria ordinanza n. 2621 del 1o luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997;
Ritenuto di disporre l'urgente realizzazione degli interventi di consolidamento urgente dei tratti a maggiore rischio della cinta muraria della citta' de L'Aquila segnalati dal gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali ricorrendo alle disponibilita' finanziarie di cui alla legge 27 marzo 1987, n. 120;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Per la prosecuzione degli interventi prioritari piu' urgenti contenuti nei piani generali straordinari per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico di cui all'ordinanza n. 3090/2000, e successive modifiche ed integrazioni, sono assegnate alle sottoelencate regioni e province autonome le seguenti ulteriori somme: regione autonoma Valle d'Aosta: lire 40 miliardi; regione Piemonte: lire 380 miliardi; regione Liguria: lire 140 miliardi; regione Lombardia: lire 30 miliardi; regione Emilia-Romagna: lire 117 miliardi; regione Toscana: lire 115 miliardi; regione del Veneto: lire 33 miliardi; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 33 miliardi; provincia autonoma di Trento: lire 22 miliardi; provincia autonoma di Bolzano: lire 30 miliardi.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e ai sensi dell'art. 144, comma 5, della legge n. 388/2000, il Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a concedere, a decorrere dal 1o gennaio 2002, contributi annui alle regioni e alle province autonome nei sottoelencati limiti, per l'attivazione, in deroga ai limiti di indebitamento consentiti dalle norme vigenti, di mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito privati: regione autonoma Valle d'Aosta: lire 2 miliardi; regione Piemonte: lire 26 miliardi; regione Liguria: lire 12,4 miliardi; regione Lombardia: lire 2,3 miliardi; regione Emilia-Romagna: lire 7,5 miliardi; regione Toscana: lire 9 miliardi; regione del Veneto: lire 2,9 miliardi; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 1,5 miliardi; provincia autonoma di Trento: lire 1,1 miliardi; provincia autonoma di Bolzano: lire 2,3 miliardi.
3. Ove le regioni e le province autonome facciano ricorso al finanziamento tramite la Cassa depositi e prestiti, la stessa e' autorizzata a far decorrere i mutui quindicennali dal 1o gennaio 2002.
4. Le regioni e le province autonome hanno la facolta' di destinare fino al 20% delle risorse assegnate con il presente articolo per la concessione di contributi spettanti ai soggetti privati ed alle attivita' produttive danneggiate ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della legge n. 365/2000.
5. Le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano-stralcio contenente l'indicazione degli interventi gia' compresi nei piani generali di cui all'ordinanza n. 3090/2000, e successive modifiche ed integrazioni, che si intendono finanziare con le risorse assegnate con il presente articolo. Il piano stralcio puo' comprendere anche interventi finanziati con risorse finanziarie provenienti da altre fonti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000.
 
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza si provvede con le disponibilita' di cui all'unita' previsionale di base 20.1.2.3 (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2002 e 2003, secondo la seguente ripartizione: regione autonoma Valle d'Aosta: lire 25 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002 e lire 15 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003; regione Piemonte: lire 230 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002 e lire 150 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003; regione Liguria: lire 80 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002 e lire 60 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003; regione Lombardia: lire 15 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002 e lire 15 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003; regione Emilia-Romagna: lire 67 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002 e lire 50 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003; regione Toscana: lire 60 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002 e lire 55 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003; regione del Veneto: lire 18 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002 e lire 15 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 18 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002 e lire 15 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003; provincia autonoma di Trento: lire 12 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002 e lire 10 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003; provincia autonoma di Bolzano: lire 15 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2002 e lire 15 miliardi a valere sulle disponibilita' per l'anno 2003.
2. Le regioni e le province autonome di cui al comma 1, possono anticipare le somme equivalenti allo scopo di provvedere ad eventuali erogazioni che si rendessero necessarie disporre a favore dei soggetti attuatori degli interventi prima degli esercizi finanziari 2002 e 2003.
3. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, quantificato in complessive lire 67 miliardi annui, si provvede con le disponibilita' di cui all'unita' previsionale di base 20.2.1.2 (cap. 9332) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, con imputazione allo stanziamento previsto dall'art. 144, comma 5, della legge n. 388/2000.
 
Art. 3.
1. Per gli interventi urgenti diretti alla messa in sicurezza dei tratti a maggiore rischio della cinta muraria della citta' de L'Aquila di cui in premessa, nonche' per la redazione di un piano di interventi di manutenzione straordinaria urgente e' assegnata alla Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo un contributo di lire 3.000 milioni. All'onere si provvede con le disponibilita' di cui all'unita' previsionale di base 20.1.2.2 (cap. 9339 - dissesti idrogeologici) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001.
2. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti, per la relativa approvazione, all'esame del comitato tecnico amministrativo istituito presso il Dipartimento della protezione civile, di cui all'ordinanza n. 2621/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per la redazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 si applicano le linee-guida adottate dal comitato di cui al comma 3.
4. Per l'affidamento degli interventi di cui al comma 1, che devono essere completati entro dodici mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte del comitato di cui al comma 3, e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle norme specificate nell'ordinanza n. 2621/1997 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle predette norme.
5. La Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo e' altresi' autorizzata a ricorrere alle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 anche per l'attuazione di interventi aventi le medesime finalita' e finanziati a carico di altri stanziamenti. Art. 4. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2001
Il Ministro: Bianco
 
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