Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIRETTIVA 7 luglio 2000
Atto di indirizzo per l'affidamento di servizi aerei per destinazioni esterne all'Unione europea relativo a istanze presentate da compagnie aeree.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Atteso che i criteri di cui all'atto di indirizzo del 26 marzo 1998, n. 04415, registrato dalla Corte dei conti in data 4 maggio 1998, avevano finalita' specifiche e puntuali;
Viste le osservazioni della stessa Corte dei conti, formulate con nota n. 1026 dell'11 maggio 1998, sul carattere permanente che dovrebbero avere tali criteri e parametri;
Visto che l'esigenza di allocazione dei diritti di traffico ha carattere di continuita';
Considerata la necessita' che la concessione di diritti di traffico per collegamenti aerei regolati da accordi di traffico con Stati terzi sia improntata a criteri oggettivi, trasparenti nell'interesse degli utenti e dell'industria del trasporto aereo;
Emana il presente atto di indirizzo per l'affidamento di servizi aerei, relativamente ad istanze presentate da compagnie aeree.
L'assegnazione dei diritti di traffico su rotte sottoposte a regime concessorio dovra' avvenire, secondo criteri non discriminatori, in base ai sottoelencati parametri: 1. Obiettivi generali:
tutela dell'utenza e valorizzazione del mercato;
sviluppo dell'interscambio commerciale e turistico;
promozione dell'industria di trasporto aereo e del sistema generale dell'aviazione civile;
sviluppo di un ambiente competitivo e del pluralismo delle imprese;
sviluppo del sistema aeroportuale nazionale. 2. Quadro di riferimento:
coerenza con la struttura e composizione generale dei servizi offerti dall'industria di trasporto aereo;
operabilita' delle rotte in relazione alle interconnessioni fra i diversi accordi di traffico;
possibilita' di integrazione dei collegamenti in essere con ulteriori rotte potenziali, sulla base delle aspettative di evoluzione dei rapporti internazionali;
razionalita' delle singole reti aziendali;
potenzialita' di sviluppo intrinseche alle diverse situazioni. 3. Criteri generali relativi alle imprese in rapporto alle richieste formulate:
capacita' finanziaria;
capacita' tecnica;
capacita' organizzativa, da valutarsi sulla base di:
(i) missione aziendale;
(ii) rete e pianificazione dei collegamenti, anche in relazione alle alleanze;
(iii) rete commerciale, attuale o pianificata;
(iv) business plan. 4. Criteri specifici della rotta (qualita' del servizio proposto dai richiedenti) da valutarsi sulla base dei seguenti elementi:
esercizio diretto da parte del vettore;
ampiezza della copertura temporale (anno - stagione - parte di stagione);
grado di utilizzazione dei diritti di traffico esistenti, in termini (i) di punti di inizio e di destinazione e (ii) di capacita';
distribuzione e numero delle frequenze;
esercizio di un rotta che copra nel modo piu' diffuso e capillare il territorio nazionale;
articolazione del servizio (scalo di inizio e di destinazione, non-stop, diretto con scalo/i intermedio/i, scalo/i oltre, cambio di aereo);
tipologia degli aeromobili;
classi di servizio offerte;
tariffe scomposte per stagioni (alta, bassa e intermedia);
sistemi di vendita aperti all'utenza;
indicazione circa l'immediata e concreta disponibilita' degli aeromobili, ovvero circa le modalita' di acquisto e/o finanziamento;
data di inizio dei servizi;
esercizio indiretto (modalita' operative, rischio commerciale, rapporti contrattuali specifici sulla rotta);
eventuali servizi o operazioni gia' svolte sulla rotta (linea e/o charter e/o tramite code sharing, franchising, wet lease). 5. Salvaguardie:
applicazione del principio "use or lose it" per mancata attivazione, ritardo nell'attivazione o sospensione del servizio per cause diverse da forza maggiore, riconosciute dall'amministrazione;
possibilita' di sospensione o revoca per mancato rispetto degli standard previsti;
divieto di cessione delle concessioni, salvo preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente;
la mancata o ritardata attivazione, cosi' come l'interruzione del servizio per un'intera stagione di traffico, saranno assunti come elementi negativi per la valutazione delle successive assegnazioni di ulteriori rotte. 6. (Seguiva un punto non ammesso al Visto da parte della Corte dei conti).
La presente direttiva viene trasmessa ai competenti organi di controllo per il visto e la registrazione.
Roma, 7 luglio 2000
p. Il Ministro: Danese Registrato alla Corte dei conti, con esclusione del punto 6 "Modalita' di esercizio dei servizi concessi" e dell'allegato convenzione tipo, il 30 dicembre 2000, registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 228
 
ALLEGATO

(Seguiva un allegato non ammesso al Visto da parte della Corte dei
conti).
 
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