Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 187
Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, il quale prevede che, con la procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 48, il quale stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui alla legge n. 580 del 1967 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20-bis, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, se riproducono i predetti obblighi, contenere apposite disposizioni di rinvio per applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva del Consiglio n. 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 febbraio 1999, del 10 maggio 1999 e del 4 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri della giustizia, delle finanze, delle politiche agricole e forestali e della sanita';
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Farine di grano tenero
1. E' denominato "farina di grano tenero" il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.
2. E' denominato "farina integrale di grano tenero" il prodotto ottenuto direttamente dalla macinazione del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.
3. Le farine di cui ai commi 1 e 2 destinate al commercio sono prodotte nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

==================================================================
! ! Su cento parti di sostanza secca
! Umidità !-----------------------------------
!massima %! Ceneri ! Tipo e denominazione! !------------------! Proteine min.
! ! minimo ! massimo ! (azoto x 5,70) --------------------!---------!--------!---------!---------------- Farina di grano
tenero tipo 00 14,50 - 0,55 9,00 Farina di grano
tenero tipo 0 14,50 - 0,65 11,00 Farina di grano
tenero tipo 1 14,50 - 0,80 12,00 Farina di grano
tenero tipo 2 14,50 - 0,95 12,00 Farina integrale
di grano tenero 14,50 1,30 1,70 12,00
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano alle farine destinate ad utilizzazioni diverse dalla panificazione.
5. La farina tipo 00 puo' essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito).
6. Nella farina tipo 1 le ceneri non possono contenere piu' dello 0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico.
7. E' tollerata l'immissione al consumo di farine di grano tenero con tenore di umidita' fino al 15,50 per cento, a condizione che sulla relativa etichetta figuri la dicitura umidita' massima 15,50 per cento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
- L'art. 17, comma 2, della citata legge, cosi' recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1993.". L'art. 50 della citata legge,
cosi' recita:
"Art. 50 (Regolamentazione dei prodotti). - 1. Il
Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese a
rivedere e riordinare la materia della produzione e
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e
non, anche se disciplinata con legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la
procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge
9 marzo 1989, n. 86.
3. La disciplina della produzione e commercializzazione
dei prodotti alimentari conservati o trasformati:
a) si conforma ai principi e alle norme di diritto
comunitario con particolare riferimento alla libera
circolazione delle merci, tenuto conto dell'art. 36 del
Trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
b) tutela gli interessi relativi alla salute,
all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla
qualita' dei prodotti, alla sanita' degli animali e dei
vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della
legislazione vigente.
4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le
disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di
cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure
modificate o sostituite in attuazione della norma generale
di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a
decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17,
commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
emanazione di regole tecniche.".
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari". L'art. 4, comma 5, della citata legge, cosi'
recita:
"5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le
procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
o del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa
ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere
espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso
tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
detto parere.".
- La legge 4 luglio 1967, n. 580, reca: "Disciplina per
la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati,
del pane e delle paste alimentari".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
"Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari".
- Il decreto del Ministro della Sanita' 27 febbraio
1996, n. 209, reca: "Regolamento concernente la disciplina
degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e
per la conservazione delle sostanze alimentari in
attuazione delle direttive numeri 94/34/CE, 94/35/CE,
94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE.
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, reca:
"Attuazione delle direttive numeri 93/43/CEE e 96/3/CE
concernenti l'igiene dei prodotti alimenari".
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee, (legge comunitaria
1995-1997)".
- L'art. 48 della citata legge, cosi' recita:
"Art. 48 (Prodotti alimentari). - 1. Le disposizioni
concernenti gli ingredienti, la composizione e
l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge
4 luglio 1967, n. 580 sulla lavorazione e il commercio dei
cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste
alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari
legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati
membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti
l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e
posti in vendita nel territorio nazionale.
2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comina 1 deve
essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva
79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.
3. I prodotti alimentari che contengano in qualunque
forma organismi manipolati geneticamente o loro parti o
derivati devono essere chiaramente individuati dal
consumatore attraverso l'etichettatura che deve riportare
in maniera ben leggibile l'indicazione che il prodotto
alimentare contiene organismi geneticamente modificati o
loro parti o derivati.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
L'art. 20-bis della citata legge, cosi' recita:
"Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione
possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi
che prevedono obblighi la cui violazione costituisce
illecito amministrativo e possono, in tale caso,
alternativamente:
a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o
inadeguati alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione
della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi,
le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme
delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio
contenute nei regolamenti di semplificazione.".
- La direttiva 98/34/CE e' pubblicata in GUCE L 204 del
21 luglio 1998.



 
Art. 2.
Sfarinati di grano duro
1. E' denominato "semola di grano duro", o semplicemente "semola", il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.
2. E' denominato "semolato di grano duro", o semplicemente "semolato", il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita', dopo l'estrazione della semola.
3. E' denominato "semola integrale di grano duro", o semplicemente "semola integrale", il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto direttamente dalla macinazione del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.
4. E' denominato "farina di grano duro" il prodotto non granulare ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.
5. Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio sono prodotti nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

==================================================================
! ! Su cento parti di sostanza secca
! Umidità !-----------------------------------
!massima %! Ceneri ! Tipo e denominazione! !------------------! Proteine min.
! ! minimo ! massimo ! (azoto x 5,70) --------------------!---------!--------!---------!---------------- Semola * 14,50 - 0,90 10,50 Semolato 14,50 0,90 1,35 11,50 Semola integrale
di grano duro 14,50 1,40 1,80 11,50 Farina di grano duro 14,50 1,36 1,70 11,50
* Valore granulometrico alla prova di setacciatura: passaggio staccio con maglie di millimetri 0,180 di luce, massimo 25 per cento.
6. E' consentita la produzione, da destinare esclusivamente alla panificazione ed al consumatore, di semola e di semolato rimacinati nonche' di farina di grano duro.
7. Negli sfarinati di cui ai commi 5 e 6 e' tollerata la presenza di farina di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento.
8. E' tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con tenore di umidita' fino al 15,50 per cento, a condizione che sulla relativa etichetta figuri la dicitura umidita' massima 15,50 per cento.
 
Art. 3.
M i s c e l e
1. Le farine di cereali diversi dal grano, se miscelate con sfarinati di grano in qualsiasi proporzione, devono essere poste in vendita con la chiara indicazione della denominazione di cereale da cui proviene la farina miscelata con quella di grano.
 
Art. 4.
D i v i e t i
1. E' vietata l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonche' qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanita', emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283.
2. E' vietato vendere, detenere per vendere, nonche' impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente regolamento.
3. E' altresi' vietato vendere, detenere per vendere, nonche' impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati comunque alterati, adulterati, sofisticati o invasi da parassiti animali o vegetali.



Nota all'art. 4:
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: "Modifica
degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.".



 
Art. 5.
Confezionamento
1. Gli sfarinati devono essere posti in vendita in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine.
2. Restano salve le disposizioni, relative alla consegna delle farine o delle semole alla rinfusa in carri cisterna ed il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori, previste dal decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 1o aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 22 aprile 1968, come integrato dal decreto del medesimo Ministro in data 17 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 15 maggio 1972.



Note all'art. 5:
- Il decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste, 1o aprile 1968, reca: "Disposizioni per la
consegna delle farine o delle semole alla rinfusa in carri
cisterna ed il loro deposito e conservazione presso gli
utilizzatori."
- Il decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste, 17 febbraio 1972, reca: "Integrazione del decreto
ministeriale 1o aprile 1968, recante disposizioni per la
consegna delle farine o delle semole alla rinfusa in carri
cisterna ed il loro deposito e conservazione presso gli
utilizzatori".



 
Art. 6.
P a s t a
1. Sono denominati "pasta di semola di grano duro" e "pasta di semolato di grano duro" i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente:
a) con semola di grano duro ed acqua;
b) con semolato di grano duro ed acqua.
2. E' denominato "pasta di semola integrale di grano duro" il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasto preparato esclusivamente con semola integrale di grano duro ed acqua.
3. La pasta destinata al commercio e' prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

===================================================================
! ! Su cento parti di sostanza secca!
! Umidità !---------------------------------!
Tipo e !massima %! Ceneri ! !Acidità denominazione! !------------------! Proteine min.!massima
! ! minimo ! massimo !(azoto x 5,70)!in gradi* -------------!---------!--------!---------!--------------!--------- Pasta di se-
mola di grano
duro 12,50 - 0,90 10,50 4 Pasta di se-
molato di
grano duro 12,50 0,90 1,35 11,50 5 Pasta di se-
mola inte-
grale di
grano duro 12,50 1,40 1,80 11,50 6
* Il grado di acidita' e' espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 4, e' vietata la fabbricazione di pasta secca preparata con sfarinati di grano tenero.
5. Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli articoli 7 e 8 e' tollerata la presenza di farine di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento.
6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta all'uovo e' ammesso il reimpiego, nell'ambito dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, possono essere fissate particolari modalita' di applicazione.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche ai prodotti preparati a base di sfarinati di grano duro ed acqua, comunque riconducibili merceologicamente alla pasta.
8. La pasta prodotta in altri Paesi in tutto o in parte con sfarinati di grano tenero e posta in vendita in Italia deve riportare una delle denominazioni di vendita seguenti:
a) pasta di farina di grano tenero, se ottenuta totalmente da sfarinati di grano tenero;
b) pasta di semola di grano duro e di farina di grano tenero, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con prevalenza della semola;
c) pasta di farina di grano tenero e di semola di grano duro, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con prevalenza della farina di grano tenero.



Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, vedi le note alle premesse.



 
Art. 7.
Paste speciali
1. E' consentita la produzione di paste speciali. Per paste speciali si intendono le paste di cui all'articolo 6 contenenti ingredienti alimentari, diversi dagli sfarinati di grano tenero, rispondenti alle norme igienico-sanitarie.
2. Le paste speciali devono essere poste in vendita con la denominazione pasta di semola di grano duro completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di piu' ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.
3. Qualora nella preparazione dell'impasto sono utilizzate uova, la pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 8.
 
Art. 8.
Pasta all'uovo
1. La pasta all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con semola e almeno quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a duecento grammi di uovo per ogni chilogrammo di semola. Le uova possono essere sostituite da una corrispondente quantita' di ovoprodotto liquido fabbricato esclusivamente con uova intere di gallina, rispondente ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65.
2. La pasta di cui al comma 1 deve essere posta in vendita con la sola denominazione pasta all'uovo e deve avere le seguenti caratteristiche: umidita' massima 12,50 per cento, contenuto in ceneri non superiore a 1,10 su cento parti di sostanza secca, proteine (azoto x 5,70) in quantita' non inferiore a 12,50 su cento parti di sostanza secca, acidita' massima pari a 5 gradi.
3. L'estratto etereo ed il contenuto degli steroli non devono risultare inferiori, rispettivamente, a 2,80 grammi e 0,145 grammi, riferiti a cento parti di sostanza secca.
4. Il limite massimo delle ceneri per la pasta all'uovo con piu' di 4 uova e' elevato mediamente, su cento parti di sostanza secca, di 0,05 per ogni uovo o quantita' corrispondente di ovoprodotto in piu' rispetto al minimo prescritto.



Nota all'art. 8:
- Il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, reca:
"Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i
problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed
immissione sul mercato degli ovoprodotti."



 
Art. 9
Paste alimentari fresche e stabilizzate

1. E' consentita la produzione di paste alimentari fresche e stabilizzate secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli 6, 7 e 8, eccetto che per l'umidita' e l'acidita'.
2. E' consentito l'impiego delle farine di grano tenero.
3. L'acidita' non deve superare il limite di 7 gradi.
4. Le paste alimentari fresche, poste in vendita allo stato sfuso, devono essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a + 4oC, con tolleranza di 3oC durante il trasporto e di 2oC negli altri casi; durante il trasporto dal luogo di produzione al punto di vendita devono essere contenute in imballaggi, non destinati al consumatore finale, che assicurino un'adeguata protezione dagli agenti esterni e che rechino la dicitura "paste fresche da vendersi sfuse". La durabilita' non puo' essere superiore a giorni cinque dalla data di produzione.
5. Le paste alimentari fresche, poste in vendita in imballaggi preconfezionati, devono possedere i seguenti requisiti: a) avere un tenore di umidita' non inferiore al 24 per cento; b) avere un'attivita' dell'acqua libera (Aw) non inferiore a 0,92 ne'
superiore a 0,97; c) essere state sottoposte al trattamento termico equivalente almeno
alla pastorizzazione; d) essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura
non superiore a +4oC, con una tolleranza di 2oC.
6. Sono denominate paste stabilizzate le paste alimentari che hanno un tenore di umidita' non inferiore al 20 per cento e un'attivita' dell'acqua libera (Aw) non superiore a 0,92 e che sono state sottoposte a trattamenti termici e a tecnologie di produzione che consentono il trasporto e la conservazione a temperatura ambiente.
 
Art. 10.
D e r o g h e
1. Le farine di grano tenero e gli sfarinati di grano duro, utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari diversi dal pane e dalle paste alimentari, possono essere designati, nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito, con la sola dicitura farina di frumento.
 
Art. 11.
D i v i e t i
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 4, e dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' vietato vendere o detenere per vendere, anche negli stabilimenti di produzione, pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente regolamento.
2. E' altresi' vietato vendere o detenere per vendere pasta alterata, adulterata, sofisticata o infestata da parassiti animali o vegetali.



Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 48 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, vedi le note alle premesse.



 
Art. 12
Disposizioni transitorie e finali

1. E' consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dal presente regolamento, quando e' diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che non siano nocivi alla salute umana ed il produttore, di volta in volta, invii preventivamente, a mezzo raccomandata fornita di ricevuta di ritorno indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali, una comunicazione scritta nella quale siano indicate le merci ed il quantitativo da produrre, i requisiti di difformita' dalle norme del presente regolamento, la quantita', il tipo e le caratteristiche delle materie prime e delle sostanze che si intendono utilizzare, la data di inizio della lavorazione e la durata della medesima, nonche' il Paese di destinazione finale.
2. La lavorazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui al comma 1 va effettuata in modo da rendere possibile il diretto, immediato controllo da parte degli organi di vigilanza, specie se tale lavorazione si effettua contemporaneamente a quella dei prodotti destinati al consumo nazionale. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinate al consumo nazionale, nonche' i prodotti destinati alla spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo o alla esportazione ed aventi requisiti diversi da quelli prescritti, vanno immagazzinati in appositi locali sulla porta dei quali deve essere affisso un cartello recante la scritta a caratteri ben visibili: "Deposito di materie prime e di prodotti finiti non destinati al mercato nazionale".
3. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento, nonche' le sostanze delle quali non e' autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del presente regolamento, che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1, vanno annotate in apposito registro di carico e scarico il quale deve riportare le stesse indicazioni prescritte quando si intendono utilizzare le stesse materie e sostanze per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari destinate all'esportazione, di cui al comma 4.
4. E', altresi', consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dal presente regolamento, purche' si tratti di prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione da concedersi con le modalita' fissate con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'. Fino all'emanazione del predetto decreto continua ad applicarsi il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 9 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 10 gennaio 1970, fermo restando che i richiami alla legge 4 luglio 1967, n. 580, in esso contenuti, con riferimento agli sfarinati ed alle paste alimentari, sono sostituiti con i richiami al presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, e' vietata l'importazione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dal presente regolamento.
6. Per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' consentita l'utilizzazione di etichette ed imballaggi non conformi, purche' conformi alle disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 580 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.



Note all'art. 12:
- Il decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste 9 agosto 1969, reca: "Modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione a produrre sfarinati, pane e paste
alimentari destinati all'esportazione con requisiti diversi
da quelli prescritti dalla legge 4 luglio 1967, n. 580".
- Per i riferimenti della legge 4 luglio 1967, n. 580,
vedi le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 48 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, vedi le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1998, n. 502, reca: "Regolamento recante norme
per la revisione della normativa in materia di lavorazione
e di commercio del pane, a norma dell'art. 50 della legge
22 febbraio 1994, n. 146". - L'art. 9 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, cosi' recita:
"Art. 9 (Mutuo riconoscimento). - 1. Le disposizioni
del presente regolamento, nonche' quelle previste dalla
legge 4 luglio 1967, n. 580, non si applicano al pane
legalmente prodotto o commercializzato negli Stati membri
dell'Unione europea ed a quello originario dei Paesi
contraenti dell'Accordo sullo spazio economico europeo,
introdotto e posto in vendita sul territorio nazionale.".
- Per i riferimenti del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, vedasi le note alle premesse.



 
Art. 13.
Disposizioni di rinvio
1. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1 e 3, 11, comma 2, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera a), della legge 4 luglio 1967, n. 580;
b) nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 7, 2 comma 8, e 9 comma 6, lettera a), si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera b), della legge 4 luglio 1967, n. 580;
c) nel caso di violazione delle norme del presente regolamento diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera c), della legge 4 luglio 1967, n. 580.
2. Si applicano, altresi', le altre disposizioni contenute nel titolo VIII della citata legge n. 580 del 1967, connesse all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.



Note all'art. 13:
- L'art. 44 della citata legge 4 luglio 1967, n. 580,
cosi' recita:
"Art. 44. - Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato:
a) la violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 (secondo comma), 18, 27, 34, 36
(secondo comma) e' punita con la sanzione amministrativa
sino a L. 6.000.000;
b) la violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 9 (ultimi commi), 16, 17, 20 (secondo, terzo e
quarto comma), 21, 22 (ultimo comma), 24 (secondo e terzo
comma), 26, 33 (ultimo comma) e' punita con la sanzione
amministrativa sino a L. 600.000;
c) la violazione delle norme della presente legge
diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b)
e del regolamento per l'esecuzione della presente legge
nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dalla
legge medesima e' punita con la sanzione amministrativa
sino a L. 3.000.000.
In ogni caso il contravventore e' tenuto al pagamento
della tassa di analisi. Al personale preposto al servizio
di vigilanza competono i diritti previsti dalla legge
5 aprile 1961, n. 322.
Ai sensi dell'art. 15 del codice penale, le
disposizioni della presente legge sono speciali rispetto a
quelle contenute nelle leggi 30 aprile 1962, n. 283 e
26 febbraio 1963, n. 41.".
- Il titolo VIII della citata legge n. 580 del 1967,
reca: "Vigilanza e sanzioni".



 
Art. 14.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 50, primo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580;
b) il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1998, n. 264.
2. L'articolo 50, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, e' vietata l'importazione di pane avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge medesima.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Fassino, Ministro della giustizia
Del Turco, Ministro delle finanze
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Veronesi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 343



Note all'art. 14:
- Per i riferimenti della legge 4 luglio 1967, n. 580,
vedi le note alle premesse.
- Il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1998,
n. 264, abrogato dal presente regolamento recava:
"Regolamento recante norme per l'impiego di ingredienti
consentiti nella produzione delle paste alimentari
speciali, secche e fresche".
- Si riporta il testo dell'art. 50 della citata legge
n. 580 del 1967, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 50. E' consentita la produzione di sfarinati,
pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli
prescritti dalle norme della presente legge, del
regolamento di esecuzione e dei provvedimenti
dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge
medesima, purche' si tratti di prodotti destinati
all'esportazione e non nocivi alla salute umana, previa
autorizzazione da concedersi con le modalita' che verranno
fissate dal regolamento.
Salvo quanto previsto dall'art. 48 della legge
24 aprile 1998, n. 128, e dall'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, e'
vietata l'importazione di pane avente requisiti diversi da
quelli prescritti dalle norme della presente legge, del
regolamento di esecuzione e dei provvedimenti
dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge
medesima".
- Per il testo dell'art. 48 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, vedasi nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, vedasi nelle
note all'art. 12.



 
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