Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIRETTIVA 13 marzo 2001
Direttiva concernente l'affidamento di servizi aerei per destinazioni esterne all'Unione europea.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ed in particolare l'art. 11;
Visto l'atto di indirizzo per l'affidamento di servizi aerei per destinazioni esterne all'Unione europea adottato con decreto ministeriale n. 92-T in data 7 luglio 2000;
Vista la deliberazione della Corte dei conti n. 2/2001/P in data 21 dicembre 2000, con la quale il citato decreto e' stato ammesso a registrazione con esclusione del punto 6 dell'atto stesso e dell'annesso schema-tipo di convenzione, per la riconosciuta competenza in materia dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) in luogo del Ministero dei trasporti e della navigazione;
Considerato che il predetto schema-tipo ha formato oggetto di parere da parte del Consiglio di Stato, sezione II, n. 2165/1999 reso nell'adunanza del 7 dicembre 1999 ed e' stato approvato dalla Commissione Europea con nota n. TREN F1/UM/eh D(2000) 11606 in data 22 agosto 2000;
Considerata, altresi', l'esigenza, anche per i riflessi di politica comunitaria, di conformare l'azione amministrativa nazionale alle indicazioni della Commissione Europea in materia;
Ritenuto, pertanto di dover emanare apposita direttiva sulla applicazione dello schema-tipo di convenzione di cui sopra;
E m a n a
la seguente direttiva:
L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), in sede di rilascio delle concessioni per l'esercizio di servizi aerei di linea su rotte extracomunitarie, oltre a quanto stabilito con il decreto ministeriale n. 92-T in data 7 luglio 2000, e' tenuto a seguire, in linea di massima, l'allegato schema-tipo di convenzione.
Roma, 13 marzo 2001
p. Il Ministro: Danese
 
Allegato
Convenzione per la concessione di servizi di trasporto aereo di
linea sulle rotte internazionali extra comunitarie ed
intercontinentali.
L'anno millenovecento .... il giorno .... del mese di ..............................
tra
L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) d'ora in avanti denominata "Amministrazione concedente"
e
la Societa' .... codice fiscale ...., con sede legale in .... via ...., che d'ora in avanti sara' denominata la "Societa'", rappresentata come da certificato della Camera di commercio di .... in data .... allegato alla presente convenzione dal signor .... nella sua qualita' di ...., domiciliato per la carica presso la sede della Societa'.
PRESO ATTO
a) della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");
b) del Regolamento CEE n. 2407/92, sul rilascio della licenze ai vettori aerei;
c) del Regolamento CEE n. 2408/92, sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie;
d) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 ("Principi sulla erogazione dei servizi pubblici");
e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 recante lo schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore trasporti (carta della mobilita);
f) della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994"), art. 12 e seguenti;
g) del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 ("Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile");
h) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, recante il regolamento di attuazione dell'art. 1, commi 13 e 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione che definisce i compiti finali, nonche' di indirizzo e coordinamento del Dipartimento dell'aviazione civile;
i) del decreto ministeriale 38/T del 30 marzo 1998 ("Certificato di operatore aereo");
j) della legge 24 aprile 1998, n. 128 ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997") art. 22 e seguenti;
k) del parere del Consiglio di Stato - Sezione seconda - n. 2165/1999 reso nell'adunanza del 7 dicembre 1999;
l) del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, (Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo);
Premesso
che la citata Societa' .... risulta in possesso di tutti i requisiti economico-finanziari, tecnici e operativi richiesti dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie;
Ritenuto da parte dell'Amministrazione concedente
a) che in ragione della necessita' di assicurare il diritto costituzionalmente sancito alla mobilita' dei cittadini, garantendo le relazioni ed il traffico aereo verso i Paesi non appartenenti all'Unione europea nell'ambito dello svolgimento dei servizi di linea concessi ed in virtu' della designazione operata negli accordi internazionali di traffico, la Societa' ha costituito un'impresa dotata di un sistema di strutture tecniche, operative e commerciali, di risorse finanziarie e di mezzi tecnici ed organizzativi in grado di far fronte al servizio di pubblica utilita' concessole;
b) che oggetto della concessione sono i servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, posta e merci, sulle rotte internazionali extracomunitarie ed intercontinentali esercite;
c) che lo sviluppo di un sistema competitivo nel quale le compagnie nazionali possano operare con efficienza, remunerativita' e regolarita' costituisce interesse primario per gli utenti e per l'industria del trasporto aereo nazionale, nonche' per il turismo e l'economia del Paese;
d) che l'assegnazione dei diritti di traffico da parte dell'Amministrazione concedente viene effettuata, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e con l'intento di assicurare la qualita' del servizio concesso, secondo criteri non discriminatori in relazione alla capacita' finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale dell'impresa richiedente;
e) che le determinazioni che vengono adottate nella presente Convenzione si ispirano al principio di assicurare un pronto ed efficace soddisfacimento delle esigenze di sviluppo del traffico, man mano che esse si verificheranno, un condizioni di economicita', affidabilita' ed efficienza;
Tutto cio' premesso e considerato
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
Premessa
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2.
Oggetto e durata della concessione
La presente Convenzione ha per oggetto i servizi di trasporto aereo di linea (passeggeri, posta e merci) sulle rotte internazionali extra comunitarie ed intercontinentali esercite.
Tutti i servizi oggetto della concessione cessano con la sua scadenza, indipendentemente dalle singole date di inizio e salvo l'obbligo della Societa' di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di cui sopra, alle medesime condizioni, per il tempo necessario per la stipula della nuova Convenzione.
La durata della concessione e' determinata in conformita' alle disposizioni di legge in materia.
Art. 3.
Facolta' nell'esercizio dei servizi
Ferma restando la sua responsabilita' nei confronti dell'Amministrazione concedente, dell'utenza e dei terzi anche per i servizi forniti attraverso altri vettori, e' consentito alla Societa' stipulare accordi operativi ed in particolare l'esercizio di servizi di linea tramite attribuzione di codici identificativi della Societa' a tratte di linea esercitate da altri vettori, nonche' l'acquisto di spazio sui servizi di linea operati da altri vettori, conformemente alle norme comunitarie.
I predetti accordi devono essere approvati dall'Amministrazione concedente, sulla base dell'equivalenza degli standard operativi offerti dal vettore operante, e della sussistenza dei requisiti tecnico operativi, economici e organizzativi richiesti alle Societa' concessionarie.
Art. 4.
Cessioni e sostituzioni
E' fatto divieto di cedere a terzi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente, i servizi aerei oggetto della presente Convenzione, pena la decadenza della concessione del servizio ceduto. L'Amministrazione concedente riconosce alla Societa' la facolta' di esercitare, in tutto o in parte, mediante Societa' controllate, previa verifica dell'equivalenza degli standard operativi nonche' della sussistenza dei requisiti tecnico-operativi, economici e organizzativi richiesti alle Societa' concessionarie, ovvero utilizzando aeromobili delle stesse, servizi aerei che formano oggetto della presente concessione.
Art. 5.
Economicita' della gestione
La concessione deve essere esercitata secondo principi di economicita' ed efficienza, che tanto l'Amministrazione concedente quanto la Societa' sono tenuti a perseguire.
Perche' sia garantito a tutti gli effetti il regolare efficiente svolgimento dei servizi concessi, l'Amministrazione concedente si riserva di richiedere alla Societa', tutti gli elementi idonei di giudizio e questa e' obbligata a fornirli entro i termini che saranno di volta in volta stabiliti dall'Amministrazione in relazione alla complessita' della necessaria istruttoria.
Art. 6.
Approvazione orari
I servizi concessi devono essere espletati con continuita', regolarita', puntualita' e capacita' adeguate e secondo gli orari predisposti dalla Societa' e da essa sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione concedente almeno trenta giorni prima della loro entrata in vigore.
Art. 7.
Interruzione di servizi
Qualora la Societa' ritenga di disattivare un collegamento dovra' darne comunicazione all'Amministrazione concedente indicando il termine, non inferiore a trenta giorni, dal quale la decisione dovra' avere esecuzione, esponendone le ragioni.
L'Amministrazione concedente, qualora ritenga che il servizio non possa essere disattivato, puo' ordinare alla Societa' la continuazione dell'esercizio del collegamento ovvero, qualora assentisse alla disattivazione temporanea, dovra' indicare un congruo termine per la riattivazione.
Se il collegamento viene disattivato nonostante la messa in mora dell'Amministrazione concedente o non venga riattivato entro il termine assegnato, si verifica la decadenza del collegamento medesimo.
Art. 8.
Accordi di traffico
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, la Societa' e' tenuta a comunicare all'Amministrazione concedente, entro trenta giorni dalla conclusione, gli accordi di traffico stipulati con altre compagnie.
La Societa' e' tenuta a trasmettere, su richiesta dell'Amministrazione concedente, testo di ogni altro accordo che comunque afferisce ai servizi in concessione.
Art. 9.
Condizioni generali di trasporto, partecipazione
della Societa' alla I.A.T.A.
A cura della Societa' debbono essere esposte al pubblico le "Condizioni generali di trasporto", sia per i servizi internazionali che per i servizi interni.
Le suddette "condizioni", in due testi distinti per il trasporto passeggeri e per il trasporto merci, debbono essere predisposte dalla Societa' e preventivamente approvate dall'Amministrazione concedente.
E' consentito alla Societa' di far parte della International Air Transport Association (I.A.T.A.).
Art. 10.
Tariffe dei trasporti internazionali
Le tariffe dei trasporti internazionali di persone e di cose, ancorche' scaturenti dalle conferenze di consultazione tariffaria della I.A.T.A. o comunque da consultazioni intervettoriali, sia per quanto riguarda i livelli, sia per le relative modifiche, sia per le condizioni assortite, non entrano in vigore se non sono state previamente approvate dall'Amministrazione concedente che provvedera' in conformita' alla normativa comunitaria ed agli accordi internazionali.
Le richieste di modifica delle tariffe debbono essere corredate da apposita relazione giustificativa.
Art. 11.
Disposizioni ministeriali
La Societa' e' obbligata ad adeguarsi alle disposizioni che, in merito ai controlli sulla efficienza degli aerei e relativi strumenti di sicurezza, sull'efficienza ed all'addestramento dei piloti, saranno emanate dall'Amministrazione concedente e dalle altre amministrazioni dello Stato, nonche' dagli organi comunitari.
Art. 12.
Effettuazione dei servizi
Il trasporto delle persone e delle cose potra' essere liberamente esercitato dalla Societa' a suo beneficio.
La Societa', in virtu' della concessione dei servizi di linea di cui alla presente Convenzione, e' tenuta, ai sensi dell'art. 1679 del codice civile, al trasporto delle persone e delle cose per tutti i servizi esercitati e per tutti gli scali previsti negli orari approvati dall'Amministrazione concedente, in base alle condizioni generali di cui all'art. 9 e con le sole limitazioni inerenti alla sicurezza del volo e alle restrizioni dei diritti di traffico.
La Societa' si impegna a servire con regolarita' i collegamenti, e piu' in generale i mercati, oggetto della presente Convenzione.
Nell'esercizio dei servizi oggetto della concessione, la Societa' si attiene ai "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici" contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, nonche' alle posizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1995, in quanto applicabili e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 recante lo schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilita).
Per quanto riguarda le compensazioni per il negato imbarco, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 295/91, salva l'applicazione di eventuali normative piu' favorevoli per il consumatore.
Art. 13.
Convenzioni di viaggio
Possono essere concessi passaggi aerei sui servizi oggetto della presente concessione, alle persone designate dall'Amiministrazione concedente, attraverso apposite convenzioni che dovranno stabilire i destinatari ed il numero dei posti.
Art. 14.
Proprieta' e disponibilita' degli aeromobili
Gli aeromobili potranno essere posseduti dalla Societa' a titolo di proprieta' ovvero in base, a qualsiasi tipo di contratto di utilizzazione, in conformita' e nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina vigente.
In caso di sostituzione di aeromobile per urgente ed imprevista necessita' (avaria, riprotezione passeggeri, ecc.), sono applicabili le disposizioni di cui alla JAR.OPS 1 Subpart B "Leasing of aerplanes at short notice".
Art. 15.
Tipo degli aeromobili
Nei servizi concessi la Societa' deve impiegare aeromobili di numero e di tipo adeguati alle esigenze del traffico ed alle capacita' infrastrutturali degli aeroporti da utilizzare e che rispondono ai requisiti di efficienza e di sicurezza secondo quanto disposto dalle normative in vigore.
La Societa' e' altresi' tenuta a dar corso a tutte le richieste di notizie tecniche, previste dalle normative in vigore, che verranno rivolte all'Amministrazione concedente tramite gli organi tecnici istituzionalmente preposti al settore.
E' in facolta' dell'Amministrazione concedente disporre accertamenti per assicurarsi dell'ottemperanza da parte della Societa' di quanto sopra.
Se gli aeromobili in servizio, a giudizio dei competenti organi tecnici, non danno piu' sufficiente affidamento di sicurezza, l'Amministrazione concedente ne dispone l'immediata cessazione dall'impiego, riservandosi di ordinare i necessari accertamenti e di prescrivere, se del caso, eventuali limiti di utilizzazione.
Art. 16.
Organizzazione tecnica-operativa - Visite di controllo
La Societa' e' tenuta a mantenere i requisiti tecnici di idoneita' prescritti dalle vigenti disposizioni nonche' disporre di infrastrutture adeguate per la regolare preparazione dei voli e per la tenuta della documentazione tecnico-operativa. E' in facolta' dell'Amministrazione concedente disporre visite di controllo, secondo quanto previsto dalle norme in vigore.
Art. 17.
Incidenti ed avarie
La Societa' e' tenuta a comunicare immediatamente all'Amministrazione concedente ogni incidente o avaria che comporti la sospensione di aeromobili dall'impiego facendo seguire una relazione tecnica contenente tutti gli elementi in suo possesso, atti a ricostruime le cause.
Restano ferme tutte le facolta' di competenza dell'Amministrazione concedente previste, in materia di inchiesta sugli incidenti aerei, dalle vigenti disposizioni di legge e dalle convenzioni internazionali.
Art. 18.
Rendiconti e bilanci
Al fine di consentire la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, la Societa' e' tenuta a trasmettere all'Amministrazione concedente, per il tramite degli organi a cio' deputati, copia conforme del bilancio e dei conti annuali approvati dall'Assemblea ed a fornire ogni chiarimento richiesto entro il termine massimo di giorni trenta dalla richiesta.
Art. 19.
Statistiche
Nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di tutela della riservatezza, la Societa' e' tenuta a fornire gli elmenti statistici relativi ai servizi gestiti richiesti dall'Amministrazione concedente, ivi comprese le speciali rilevazioni statistiche qualitative e quantitative concernenti il traffico delle proprie linee. L'Amministrazione concedente si impegna a fornire alla Societa' gli elementi statistici in suo possesso, sempre che non vi ostino motivi di riservatezza, nonche' la collaborazione necessaria per le eventuali indagini dirette ad acquisire una migliore conoscenza del fenomeno del trasporto aereo.
Art. 20.
Requisiti finanziari e di nazionalita'
Per tutta la durata della concessione, la Societa' e' tenuta a mantenere i requisiti di idoneita' finanziaria necessaria a garantire l'esercizio regolare dei servizi oggetto della presente Convenzione.
La Societa' deve inoltre rispondere ai requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento CEE n. 2407/92, agli articoli 776 e 751 del Codice della navigazione, come modificato dalla legge n. 128/1998, e a quelli richiesti dagli Accordi bilaterali di traffico di cui e' vettore designato.
Eventuali variazioni dello statuto della Societa' e del capitale sociale, nonche' l'assunzione di partecipazioni ad enti, societa' nazionali o straniere devono essere comunicate all'Amministrazione concedente onde consentire alla medesima di verificare che le indicate circostanze non siano in contrasto con la presente Convenzione.
Art. 21.
Organizzazione commerciale della Societa'
Ai fini della tutela dell'utenza e per il regolare svolgimento dei servizi in concessione, onde assicurare un'adeguata accessibilita' all'utenza, la Societa' deve disporre di una idonea struttura organizzativa e commerciale, in Italia e all'estero, la cui composizione ed articolazione deve essere comunicata all'Amministrazione concedente.
Art. 22.
Assicurazioni
La Societa' e' tenuta a stipulare le assicurazioni obbligatorie previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi e norme, anche comunitarie, in vigore.
La Societa' dovra' altresi' provvedere, per quanto non previsto al comma precedente, alla copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'espletamento della propria attivita' per danni che comunque possano derivare all'Amministrazione concedente, agli utenti ed a terzi.
Art. 23.
Complicazioni internazionali
In caso di complicazioni internazionali, di conflitti, di rivoluzioni, di sommosse e di provvedimenti sanitari nei territori ove effettua i suoi servizi, la Societa' e' tenuta a chiedere immediate istruzioni all'Amministrazione concedente o ai competenti organi del Ministero degli affari esteri.
Qualora le amministrazioni competenti stabiliscano la effettuazione o la continuazione dei servizi per fini di interesse nazionale, le stesse assumono, attraverso l'adozione di formali provvedimenti, la garanzia degli aeromobili, del personale, dei passeggeri e di ogni altra cosa relativa ai servizi medesimi per qualunque danno derivante da causa di guerra e dipendente dagli altri fatti previsti nel primo comma del presente articolo, esclusi quelli avvenuti per fatti dell'equipaggio e della Societa' o per inosservanza delle regole di guerra.
Il valore da rimborsare alla Societa' per la perdita degli aeromobili e degli altri materiali sara' stabilito in base ai prezzi vigenti al momento dell'incidente in relazione allo stato d'uso degli aeromobili e degli altri materiali. In caso di controversia sul valore da rimborsare all'impresa trova applicazione il successivo articolo.
L'eventuale svolgimento del servizio in condizioni non economiche, ove imposto dalle Amministrazioni competenti, formera' oggetto di compensazioni nell'ambito di specifici accordi tra l'Amministrazione concedente e la Societa', con riferimento al quadro normativo e amministrativo che regoli la particolare situazione di emergenza.
Cessata la causa che ha dato luogo alla sospensione del servizio e se la sospensione medesima si prolunghi oltre tre mesi, e' in facolta' della Societa' di rinunciare alla continuazione del servizio.
Art. 24.
Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia derivante dal presente atto, in particolare sull'interpretazione, efficacia, validita', esecuzione o risoluzione dello stesso, sara' deferita ad un collegio arbitrale composto da tre membri; ciascuna parte nominera' un arbitro ed il terzo membro, che fungera' da presidente del collegio, sara' scelto di comune accordo dai due arbitri cosi' nominati. In difetto sulla nomina, di uno o piu' arbitri, provvedera' il Presidente del tribunale di Roma ai sensi e nei termini dell'art. 810 del codice di procedura civile.
Gli arbitri applicheranno sia le regole sostanziali che procedurali del diritto italiano; in particolare, gli arbitri dovranno attenersi alla procedura di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 25.
Domicilio legale
Ai fini della presente Convenzione il domicilio legale della Societa' e' stabilito in .... nella sede sociale.
Art. 26.
Penalita'
Nel caso di inosservanza delle clausole contenute negli articoli 3, 5, 7, 8 della esente Convenzione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 27, la Societa' e' passibile delle seguenti sanzioni, da applicarsi con provvedimento dell'autorita' competente:
1) sanzione pecuniaria non inferiore a L. 40.000.000 e non superiore a L. 500.000.000;
2) sospensione da un mese ad un anno o decadenza dai servizi interessati, previa diffida, in caso di reiterate infrazioni debitamente contestate;
3) decadenza, previa diffida, dalla concessione, in caso di reiterate infrazioni debitamente contestate che pregiudichino il regolare svolgimento del complesso dei servizi concessi.
L'importo delle sanzioni di cui al punto 1) del presente articolo sara' versato sul Cap. 2618 capo VII imputato al Ministero delle finanze e avente titolo "Somme versate ai sensi dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 da riassegnare allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e lo sviluppo degli aeroporti statali aperti al traffico civile".
Art. 27.
Decadenza dalla concessione - Risoluzione della Convenzione
Oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, l'Amministrazione concedente dichiara decaduta la concessione e risolta la Convenzione:
1) qualora la Societa' risulti non in possesso dei requisiti di nazionalita' comunitaria;
2) qualora la Societa' assuma un qualsiasi servizio per conto di altro Governo senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
3) quando la Societa' assuma verso Stati esteri impegni relativi all'esercizio dei servizi concessi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
4) quando risulti che la Societa' sia in stato di grave disorganizzazione o di grave dissesto tali da poter compromettere la continuita' e la sicurezza dei servizi concessi;
5) quando la Societa' perda i prescritti requisiti finanziari, tecnici o operativi;
6) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti, nonche' dalla presente Convenzione.
Art. 28.
Spese contrattuali e di registrazione
Le spese di bollo, di scritturazione e di registrazione fiscale riguardanti il presente atto sono a carico della Societa' concessionaria.
Art. 29.
Sopravvenienza di norme interne e comunitarie
Qualora in pendenza della presente Convenzione entrino in vigore norme interne o comunitarie che siano applicabili anche ai rapporti in essere e che siano incompatibili con le clausole della Convenzione stessa, queste ultime perdono ogni efficacia.
L'Amministrazione concedente e la Societa' concorderanno i conseguenti adeguamenti.
 
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