Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
ATTO DI INDIRIZZO 22 maggio 2001
Fondazioni bancarie.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
Visti in particolare l'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 153, che attribuisce la vigilanza sulle fondazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e l'art. 10, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 153, che dispone che la vigilanza sulle fondazioni ha per scopo, tra l'altro, la sana e prudente gestione delle fondazioni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti;
Visto in particolare l'art. 10, comma 3, lettera e) del citato decreto legislativo n. 153 che attribuisce all'autorita' di vigilanza sulle fondazioni il potere di emanare, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, i requisiti di onorabilita', le ipotesi di incompatibilita' e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi;
Visto in particolare l'art. 4, comma 1, lettera g) del citato decreto legislativo n. 153 che dispone che gli statuti delle fondazioni debbono prevedere, tra l'altro, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera e) del medesimo decreto legislativo n. 153, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo, requisiti di onorabilita', ipotesi di incompatibilita', riferite anche alla carica di direttore generale della societa' bancaria conferitaria ovvero a incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interessi e assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;
Visto l'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 agosto 1999, in materia di adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni della legge n. 461 del 1998 e del decreto legislativo n. 153 del 1999;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 20 aprile 1994, recante disposizioni concernenti gli esponenti degli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tese a salvaguardare il prestigio e l'operativita' degli enti stessi;
Visto il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ed in particolare gli articoli 19 e 22 che disciplinano le partecipazioni rilevanti nel capitale delle banche;
Considerato che, dopo l'adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni di legge e al citato atto di indirizzo del 5 agosto 1999, e in base ad una valutazione della complessiva situazione risultante, nonche' dei casi concreti esaminati dall'autorita' di vigilanza, e' necessario aggiornare e puntualizzare il contenuto dell'atto di indirizzo in tema di incompatibilita' e requisiti di onorabilita', al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle fondazioni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti, nonche' di evitare conflitti di interessi e assicurare l'indipendenza e la trasparenza delle decisioni delle fondazioni;
Sentita l'Associazione fra le casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;
Emana il seguente atto di indirizzo: 1. Definizioni.
1.1. Nel presente atto di indirizzo le espressioni e i termini adoperati hanno il significato indicato nel decreto legislativo n. 153 del 1999.
1.2. Per "partecipazione rilevante" si intende una partecipazione nella misura e secondo le modalita' indicate dagli articoli 19 e 22 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
2. Incompatibilita'.
2.1. Coloro i quali abbiano fatto parte degli organi decisionali che hanno concorso alla designazione di membri in carica degli organi delle fondazioni non possono ricoprire funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le stesse fondazioni, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione della carica nel detto organo decisionale.
2.2. Qualora una fondazione, o la societa' bancaria conferitaria, detenga il controllo, o una partecipazione rilevante, della societa' bancaria conferitaria o di altra banca, coloro i quali svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso dette societa' o banche, ne' presso le societa' controllate da dette societa' o banche o delle quali queste detengano una partecipazione rilevante.
3. Requisiti di onorabilita'.
3.1. Coloro i quali ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso fondazioni che siano sottoposti ad indagini preliminari, ovvero abbiano assunto la qualita' di imputato ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura penale, devono, senza ritardo, informarne l'organo di appartenenza o, nel caso di coloro che esercitano funzioni di direzione, l'organo amministrativo. Nelle more delle valutazioni di cui al punto 3.2, i soggetti interessati provvedono ad autosospendersi dalle funzioni ove ricorrano i casi previsti dal citato art. 60, purche', nel caso di richiesta, sia stato emesso il relativo provvedimento, e si tratti di reati dolosi, ovvero siano state applicate misure cautelari personali. La fondazione informa l'autorita' di vigilanza delle informative ricevute e delle decisioni di autosospensione.
3.2. L'organo della fondazione che riceve l'informativa di cui al punto 3.1, valutate tutte le informazioni disponibili, nel rispetto dei diritti di riservatezza del soggetto interessato, assume le decisioni piu' idonee per la salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della fondazione, inclusa la sospensione dalle funzioni del soggetto stesso. Ogni decisione assunta deve essere motivata e comunicata all'autorita' di vigilanza.
Il presente atto di indirizzo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 maggio 2001
Il Ministro: Visco
 
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