Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
COMUNICATO
Entrata in vigore degli emendamenti alla Convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca ed il salvataggio marittimo.

Si comunica che in data 1o gennaio 2001, ai sensi dell'art. III della Convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, sono entrati in vigore, in seguito alla Risoluzione MSC.70(69) adottata il 18 maggio 1998, gli emendamenti alla Convenzione sopracitata. Si riporta qui di seguito il testo degli emendamenti in questione:
RISOLUZIONE MSC.70(69)
(adottata il 18 maggio 1998)
ADOZIONE DI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL
1979 SULLA RICERCA ED IL SALVATAGGIO MARITTIMO
IL COMITATO DELLA SICUREZZA MARITTIMA,
RICORDANDO l'articolo 28 b) della Convenzione recante creazione
dell'Organizzazione Marittima internazionale, attinente alle funzioni del Comitato,
RICORDANDO inoltre l'articolo III 2) f) della Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, di seguito denominata 1a Convenzione, relativo alle procedure di emendamento dell'Annesso alla Convenzione ad esclusione dei paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2. e 3.1.3,
AVENDO ESAMINATO, nella sua sessantanovesima sessione, gli emendamenti alla Convenzione che erano stati proposti e diffusi in conformita' all'articolo III 2) a) di questa convenzione,
1. ADOTTA, in conformita' all'articolo III 2) e) della Convenzione, gli emendamenti alla Convenzione il cui testo figura all'annesso della presente risoluzione;
2. DECIDE, in conformita' all'articolo III 2) f) della Convenzione che gli emendamenti saranno reputati accettati il 1 luglio 1999 a meno che, prima di questa data, oltre un terzo delle Parti non abbia notificato un'obiezione contro questi emendamenti;
3. INVITA le Parti alla Convenzione a rilevare che, in conformita' all'articolo III 2 h) della Convenzione, gli emendamenti entreranno in vigore il 1 gennaio 2000 quando saranno stati accettati alle condizioni previste al paragrafo 2 precedente.
4. PREGA il Segretario generale, in conformita' all'articolo III 2) d) della Convenzione, di trasmettere copie certificate conformi della presente Risoluzione e dei testo degli emendamenti che figurano nell'annesso, a tutte le Parti della Convenzione,
5. PREGA INOLTRE il Segretario generale di trasmettere copie della presente risoluzione e dei suoi annessi ai Membri dell'Organizzazione che non sono Parti della Convenzione.
ANNESSO
Emendamenti alla Convenzione Internazionale del 1979
sulla ricerca ed il salvataggio in mare
Conviene sostituire il testo attuale dell'Annesso della Convenzione, fatti salvi i paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 e 3.1.3, con il seguente testo:
"CAPITOLO 1
Termini e Definizioni
1.1. L'uso del presente dell'indicativo nell'Annesso indica che si tratta di una disposizione la cui applicazione uniforme ad opera di tutte le Parti e' necessaria per la salvaguardia della vita umana in mare.
1.2. L'uso del condizionale nell'Annesso indica che si tratta di una disposizione la cui applicazione uniforme, ad opera di tutte le Parti, e' raccomandata per la salvaguardia della vita umana in mare.
1.3. Nel presente Annesso, i termini e le espressioni di seguito hanno il seguente significato:
1. "Ricerca". Operazione, di regola coordinata da un centro di coordinamento di salvataggio o da un centro secondario di salvataggio, che si avvale del personale e dei mezzi disponibili ed e' destinata a localizzare le persone in pericolo.
2. "Salvataggio". Operazione destinata a ripescare le persone in pericolo ed a prodigare loro, le prime cure mediche o altre di cui potrebbero aver bisogno ed a trasportarle in un luogo sicuro.
3. "Servizio di ricerca e di salvataggio". Esecuzione, in caso di pericolo, delle funzioni di sorveglianza, di comunicazione, di coordinamento nonche' di ricerca e di salvataggio compresa la prestazione di consigli medici, delle prime cure, o l'evacuazione sanitaria facendo appello a risorse pubbliche e private, con la cooperazione di aeromobili, navi e di altri congegni ed installazioni.
4. "Area di ricerca e di salvataggio". Area di dimensioni determinate abbinata ad un centro di coordinamento di salvataggio, entro i limiti della quale sono forniti servizi di ricerca e di salvataggio.
5. "Centro di coordinamento di salvataggio". Centro incaricato di provvedere ad una efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e di salvataggio e di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio in una zona di ricerca e di salvataggio.
6. "Centro secondario di salvataggio". Centro subordinato ad un centro di coordinamento di salvataggio e complementare di quest'ultimo, in conformita' alle disposizioni specifiche delle autorita' responsabili.
7. "Mezzo di ricerca e di salvataggio". Ogni risorsa mobile, comprese le unita' di ricerca e di salvataggio designate, utilizzata per svolgere un'operazione di ricerca e di Salvataggio.
8. "Unita' di ricerca e di salvataggio": unita' composta da personale addestrato, e dotata di materiale adeguato per una rapida esecuzione delle operazioni di ricerca e di salvataggio.
9. "Posto di allarme": qualsiasi mezzo destinato a fungere da intermediario fra una persona che segnala una situazione di emergenza ed un centro di coordinamento di salvataggio o un centro secondario di salvataggio.
10. "Fase di emergenza": termine generico che si applica, a seconda dei casi, alla fase d'incertezza, alla fase di allarme o alla fase di pericolo.
11. "Fase d'incertezza": situazione nella quale si puo' dubitare della sicurezza di una persona, di una nave o di un altro congegno.
12. "Fase di allarme": situazione nella duale si puo' temere per la sicurezza di una persona, di una nave o di altro congegno.
13. "Fase di pericolo": situazione nella quale vi e' luogo di pensare che una persona, una nave o altro congegno sono minacciati da un pericolo grave ed imminente e che hanno bisogno di soccorso immediato.
14. "Coordinatore sul posto": persona designata per coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio in una determinata zona.
15. "Segretario generale": Segretario generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale
CAPITOLO 2
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO
2.1. Disposizioni relative all'istituzione ed al coordinamento dei servizi di ricerca e di salvataggio
2.1.1. Le Parti partecipano, nella misura in cui possono farlo a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati, e se del caso con l'Organizzazione, allo sviluppo dei servizi di ricerca e di salvataggio per garantire che sia fornita assistenza a qualsiasi persona in pericolo in mare. Quando sono informate che una persona e' o sembra essere in pericolo in mare, le autorita' responsabili di una Parte prendono con urgenza misure per accertarsi che l'assistenza richiesta e' fornita.
2.1.2 Le Parti stabiliscono, sia a titolo individuale sia, se del caso, in cooperazione con altri Stati, i seguenti elementi di base di un servizio di ricerca e di salvataggio:
1. il quadro giuridico;
2. la designazione di un'autorita' responsabile;
3. l'organizzazione delle risorse disponibili;
4. i mezzi di comunicazione;
5. le funzioni di coordinamento e di utilizzazione;
6. i processi suscettibili di migliorare il servizio, fra i quali figurarlo la pianificazione, le relazioni di cooperazione nazionali ed internazionali e la formazione.
Le Parti applicano per quarto possibile, le norme minime e le direttive pertinenti stabilite dall'Organizzazione.
2.1.3. Per garantire che i mezzi di radiocomunicazione a terra sono adattati, che sono avviati gli allarmi di pericolo e che le operazioni sono correttamente coordinate al fine di consentire ai servizi di ricerca e di salvataggio in mare di svolgere le loro operazioni in modo efficace, le Parti vigilano a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati, affinche' sia stabilito un numero sufficiente di aree di ricerca e di salvataggio in ciascuna zona marittima, in conformita' alle disposizioni dei paragrafi 2.1.4, e 2.1.5. Queste aree dovrebbe essere contigue e per quanto possibile non sconfinare reciprocamente.
2.1.6 Qualsiasi accordo sulle aree o sulle disposizioni di cui ai paragrafi 2.1.4 e 2.1.5. e' registrato dalle Parti interessate o trascritto per iscritto sotto forma di piani accettati dalle Parti.
2.1.8 Quando prevedono di istituire aree di ricerca e di salvataggio marittimo ai sensi di un accordo, secondo le modalita' previste al paragrafo 2.1.4, o di concludere un accordo sull'adozione di nonne appropriate, secondo le modalita' previste al paragrafo 2.1.5., le Parti dovrebbero adoperarsi per verificare, se del caso, che i loro servizi di ricerca e di salvataggio aeronautici e marittimi sono compatibili.
2.1.9 Le Parti che hanno accettato la responsabilita' di fornire servizi di ricerca e di salvataggio in una determinata zona, fanno appello ad unita' di ricerca e di salvataggio e ad altri mezzi disponibili per prestare assistenza ad una persona che e', o sembra essere in pericolo in mare.
2.1.11 Le Parti comunicano al Segretario generale informazioni sui loro servizi di ricerca e di salvataggio ed in particolare su:
1. l'autorita' nazionale responsabile dei servizi di ricerca e di salvataggio marittimi;
2. l'ubicazione dei centri di coordinamento di salvataggio istituiti, o di altri centri i duali assicurano il coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio nell'area o nelle aree di ricerca e di salvataggio, ed i mezzi di comunicazione in queste aree;
3. i confini delle loro aree di ricerca e di salvataggio e la copertura fornita dai loro mezzi terrestri di comunicazioni di pericolo e di sicurezza; e
4. i principali tipi d'unita' di ricerca e di salvataggio a loro disposizione.
Le Parti aggiornano in via prioritaria le informazioni fornite per indicare qualsiasi modifica rilevante il Segretario generale comunica a tutte le Parti le informazioni ricevute.
2.1.12 Il Segretario generale notifica a tutte le Parti gli accordi o le disposizioni menzionate ai paragrafi 2.1.4 e 2.1.5.
2.2. Istituzione di servizi nazionali di ricerca e di' salvataggio.
2.2.1. Le parti definiscono le procedure nazionali necessarie per l'istituzione, il coordinamento e d il miglioramento in generale dei servizi di ricerca e di salvataggio.
2.2.2. Affinche' le operazioni di ricerca e di salvataggio possano essere svolte con efficienza, le Parti:
.1 controllano che i mezzi disponibili siano utilizzali in modo coordinato;
.2 istituiscono una stretta cooperazione fra i servizi e gli organismi suscettibili di contribuire a migliorare il servizio di ricerca e di salvataggio in settori quali le operazioni, la pianificazione, la formazione, le esercitazioni nonche' la ricerca e lo sviluppo.
2.3. Creazione di centri di coordinamento di salvataggio e di centri secondari di salvataggio
2.3.1. In applicazione delle disposizioni dei paragrafo 2,2., le Parti creano, a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati, centri di coordinamento di salvataggio per i servizi di ricerca e di salvataggio di cui hanno la responsabilita', nonche' i centri secondari di salvataggio che a loro avviso sono necessari.
2.3.2. Ciascuno dei centri di coordinamento di salvataggio e dei centri secondari di salvataggio istituiti in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2.3.1. prende i provvedimenti richiesti per ricevere gli allarmi di pericolo provenienti dalla sua area di ricerca e di salvataggio. Ogni centro in tal modo creato prende altresi' le disposizioni necessarie per comunicare con le perone in pericolo, con i mezzi di ricerca e di salvataggio e con gli altri centri di coordinamento di salvataggio o centri secondari di salvataggio.
2.3.3 Ogni centro di coordinamento di salvataggio deve e essere operativo 24 ore su 24 e deve essere dotato in permanenza di personale addestrato avente una conoscenza pratica della lingua inglese,
2.4 Coordinamento con i servizi aeronautici
2.4.1 Le Parti provvedono ad assicurare il piu' stretto coordinamento possibile fra i servizi marittimi ed aeronautici al fine di istituire dei servizi di ricerca e di salvataggio i piu' efficaci possibili all'interno e al di sopra delle loro aree di ricerca e di salvataggio.
2.4.2 Ove possibile, ciascuna Parte dovrebbe istituire centri di coordinamento di salvataggio e centri secondari di salvataggio misti, utilizzabili sia per scopi marittimi che aeronautici.
2.4.3 Qualora vengano istituiti centri di coordinamento di salvataggio o centri secondari di salvataggio differenti per le operazioni marittime ed aeronautiche della stessa zona, la Parte interessata assicura il piu' stretto coordinamento possibile fra i centri o i centri secondari.
2.4.4 Le Parti controllano che le unita' di ricerca e di salvataggio create per scopi marittimi e quelle create per scopi aeronautici utilizzino per quanto possibile procedure comuni.
2.5 Designazione di mezzi di ricerca e di salvataggio
Le Parti censiscono tutti i mezzi di cui dispongono per partecipare alle operazioni di ricerca e di salvataggio e possono designare mezzi adattati in quanto unita' di ricerca e di salvataggio.
2.6. Attrezzature delle unita' di ricerca e di salvataggio
2.6.1. Ciascuna unita' di ricerca e di salvataggio e' dotata delle attrezzature necessarie per l'adempimento del suo compito.
2.6.2 La natura in generale del contenuto di "containers" o delle catene sganciabili destinate ai superstiti dovrebbe essere indicata mediante contrassegni conformi alle norme adottate dall'Organizzazione.
CAPITOLO 3
COOPERAZIONE FRA STATI
3.1. Cooperazione fra gli Stati
3.1.1. Le Parti coordinano i loro servizi di ricerca e di salvataggio e dovrebbero, ogni qualvolta cio' e' necessario, coordinare le loro operazioni di ricerca e di salvataggio con quelle degli Stati vicini.
3.1.4. Le autorita' responsabili delle Parti:
1. accusano immediatamente ricevuta di questa domanda; e
2. indicano non appena possibile, se del caso, le condizioni in cui la missione progettata puo' essere effettuata.
3.1.5. Le Parti dovrebbero concludere con gli Stati vicini, accordi che specificano le condizioni di ammissione reciproca delle unita' di ricerca e di salvataggio nei limiti o al di sopra del loro mare territoriale o del loro territorio. Questi accordi dovrebbero altresi' prevedere disposizioni volte ad accelerare l'ammissione di dette unita', evitando per quanto possibile ogni formalita'.
3.1.6. Ogni Parte dovrebbe autorizzare i propri centri di coordinamento di salvataggio:
.1 a chiedere ad ogni altro centro di coordinamento del salvataggio, i soccorsi di cui possono aver bisogno (navi, aeromobili, personale e materiale ecc.);
.2 a concedere l'autorizzazione necessaria per consentire a tali navi, aeromobili, personale o materiale di penetrare nel suo mare territoriale o nel suo territorio o sorvolarli; e
.3 a fare i passi necessari presso i serviti competenti della dogana, dell'immigrazione, della sanita' o altri, al fine di accelerare le formalita' di ammissione.
3.1.7. Ogni Parte vigila acciocche' i suoi centri di coordinamento forniscano a richiesta assistenza ad altri centri di coordinamento di salvataggio e mettano a loro disposizione navi, aeromobili, personale o materiale.
3.1.8. Le Parti dovrebbero concludere accordi con altri Stati, se del caso, per rafforzare la cooperazione ed il coordinamento in materia di ricerca e di salvataggio. Le Parti abilitano la loro autorita' responsabili a programmare, a livello dell'esecuzione delle operazioni, ed organizzare la cooperazione ed il coordinamento sopracitati con le autorita' responsabili di altri Stati.
CAPITOLO 4
PROCEDURE DI ATTUAZIONE
4.1 Misure preliminari
4.1.1. Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun centro secondario di salvataggio deve disporre d'informazioni aggiornate nei settori d'interesse per le operazioni di ricerca e di salvataggio nella sua zona, in particolare per quanto riguarda i mezzi di ricerca e di salvataggio ed i mezzi di comunicazione disponibili.
4.1.2. Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun centro secondario di salvataggio dovrebbe poter ottenere facilmente informazioni concernenti la posizione, la rotta e la velocita' delle navi che si trovano nella sua zona e che sono suscettibili di fornire assistenza alle persone, alle navi o ad altri ordigni in pericolo in mare, come pure il modo di procedere per contattarle. Queste informazioni dovrebbero sia essere custodite dal centro di coordinamento di salvataggio, sia essere facilmente disponibili ove necessario.
4.1.3. Ciascun centro di coordinamento di salvataggio e ciascun centro secondario di salvataggio ha la disponibilita' di piani operativi particolareggiati per lo svolgimento delle operazioni di ricerca e di salvataggio. Se del caso, questi piani sono elaborati in collaborazione con i rappresentanti di enti i quali possono aiutare a fornire i servizi di ricerca e di salvataggio o beneficiarne.
4.1.4. I centri di coordinamento di salvataggio o i centri secondari di salvataggio sono costantemente informati dello stato di disponibilita' delle unita' di ricerca e di salvataggio.
4.2 Informazioni relative ai casi di emergenza
4.2.1 Le Parti si accertano, a titolo individuale o in cooperazione con gli altri Stati, di essere in grado di ricevere 24 ore su 24, in modo rapido ed efficace, gli allarmi di pericolo emananti dal materiale utilizzato a questo fine nelle loro aree di ricerca e di salvataggio. Ogni posto di allarme che riceve un allarme di pericolo:
.1 ritrasmette immediatamente questo allarme al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio appropriato e successivamente fornisce l'assistenza necessaria in materia di comunicazioni di ricerca e di salvataggio;
.2 se cio' gli e' possibile, accusa ricevuta dell'allarme.
4.2.2. Le Parti' si accertano, se del caso, che efficaci disposizioni siano prese per immatricolare il materiale di comunicazione e far fronte alle situazioni di emergenza, al fine di consentire a qualsiasi centro di coordinamento di salvataggio di avere rapidamente accesso alle informazioni pertinenti sull'immatricolazione.
4.2.3. Ogni autorita' o elemento dei servizi di ricerca e di salvataggio che ha motivo di ritenere che una persona, una nave o altro congegno si trova in una situazione di emergenza, deve al piu' presto comunicare tutte le informazioni disponibili al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio competente.
4.2.4. I centri di coordinamento di salvataggio ed i centri secondari di salvataggio, quando ricevono informazioni relative ad una persona, una nave o altro congegno in situazione di emergenza, devono valutare tali informazioni e determinare la fase di emergenza in conformita' al paragrafo 4.4., come pure la portata delle operazioni necessarie.
4.3. Inizio delle operazioni
Ogni unita' di ricerca e di salvataggio che viene a conoscenza di un caso di pericolo prende immediatamente dei provvedimenti se e' in grado di fornire assistenza ed in tutti i casi informa senza indugio il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio della zona dove si e' verificato il caso di pericolo.
4.4 Fasi di emergenza
Per determinare con maggiore facilita' le procedure di attuazione da seguire, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio competente distinguono le seguenti fasi d'emergenza:
.1 Fase d incertezza:
.1.1 quando una persona e' dichiarata dispersa o una nave o altro congegno non e' arrivata a destinazione; oppure
.1.2 quando una persona, una nave o altro congegno non ha segnalato, come previsto, la sua posizione o il suo stato di sicurezza.
.2 Fase di allarme
.2.1 quando in seguito ad una fase d'incertezza, sono falliti i tentativi per stabilire il contatto con una persona, una nave o altro congegno, n quando le indagini effettuate presso altre fonti appropriate non hanno portato ad alcun risultato; oppure
.2.2 quando le informazioni ricevute indicano che e' compromessa l'efficienza del funzionamento di una nave o di altro congegno, senza tuttavia che tale situazione rischi di portare ad un caso di pericolo.
.3 Fase di pericolo:
.3.1 quando 1e informazioni ricevute indicano chiaramente che una persona, una nave o altro congegno e' in pericolo e necessita di assistenza immediata; oppure
.3.2 quando; in seguito alla fase di allarme, tutti i tentativi volti a stabilire un contatto con una persona, una nave o altro congegno e le indagini piu' estese restano senza risultato, facendo ritenere che esiste senza dubbio un caso di pericolo; oppure
.3.3 quando le informazioni ricevute indicano che e' compromessa l'efficacia del funzionamento di una nave o altro congegno, in modo che sia verosimile un caso di pericolo.
4.5 Procedure che i centri di coordinamento di salvataggio ed i centri secondari di salvataggio devono applicare durante le fasi d'emergenza.
4.5.i. Quando viene dichiarata una fase d'incertezza, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, apre un'inchiesta per stabilire lo stato di' sicurezza di una persona, di una nave o altro congegno, o fa scattare la fase di allarme.
4.5.2. Quando la fase di allarme viene dichiarata il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, estende l'inchiesta iniziata per cercare di trovare la persona, la nave o altro congegno disperso, avvisa i competenti servizi di ricerca e di salvataggio e da' inizio ai provvedimenti necessari in funzione delle circostanze dei singoli casi.
4.5.3. Quando viene dichiarata una fase di pericolo, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, procede secondo le modalita' stabilite nei suoi piani operativi, conce previsto al paragrafo 4.1.
4.5.4. Inizio delle operazioni di ricerca e di salvataggio nel caso di un oggetto di cui sia sconosciuta la posizione.
Nel caso di urta fase di emergenza dichiarata riguardo ad un oggetto di cui la posizione sia sconosciuta, sono applicabili le seguenti disposizioni:
.1 quando la fase di emergenza sussiste, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio deve, a meno che sappia che altri centri prendono i provvedimenti del caso, incaricarsi di far scattare le misure necessarie e conferire con gli altri centri al fine di designare un centro che si assuma la' responsabilita' delle operazioni;
.2 salvo diversa decisione adottata di comune accordo dai centri interessati, il centro cosi' designato diventa il centro responsabile della zona in cui si trovava l'oggetto ricercato secondo l'ultima posizione segnalata; e
.3 dopo l'inizio della fase di pericolo, il centro incaricato di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio informa, se del caso, gli altri centri di tutte le circostanze del caso di emergenza e dell'andamento della situazione,
4.5.5. Informazioni relative alle persone, navi o altri congegni che sono oggetto della fase di emergenza.
Qualora sia possibile, il centro di coordinamento del salvataggio o il centro secondario di salvataggio responsabile delle operazioni di ricerca e di salvataggio trasmette alla persona, alla nave o altro congegno oggetto della fase d'emergenza, le informazioni relative alle operazioni di ricerca e di salvataggio che il centro in questione ha fatto scattare.
4.6. Coordinamento delle operazioni nei caso in cui almeno due Parti siano interessate.
Nel caso di operazioni di ricerca e di salvataggio che fanno intervenire piu' di una Parte, ciascuna Parte prende i provvedimenti appropriati, in conformita' ai piani operativi menzionati al paragrafo 4.1, qualora il centro di coordinamento di salvataggio di detta zona glielo richieda.
4.7 Coordinamento sul posto delle attivita' di ricerca e di salvataggio
4.7.1. Le attivita' delle unita' di ricerca e di salvataggio e degli altri mezzi che partecipano
alle operazioni di' ricerca e di salvataggio sono coordinate "in loco" in modo da ottenere i risultati piu' efficaci.
4.7.2. Quando piu' mezzi si apprestano ad intraprendere le operazioni di ricerca e di salvataggio ed il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio lo ritiene necessario, dovra' essere designata al piu' presto la persona piu' capace, in quanto coordinatore "in loco", e preferibilmente prima dell'arrivo dei mezzi nella zona di operazioni stabilita.
Responsabilita' precise sono affidate al coordinatore "in loco", in considerazione delle competenze che risulta possedere e dei bisogni operativi.
4.7.3. Se non vi e' un centro di coordinamento di salvataggio responsabile o se, per qualsiasi ragione, il centro di coordinamento di salvataggio responsabile non e' in grado di coordinare la missione di ricerca e di salvataggio, i mezzi che partecipano dovrebbero designare di comune accordo un coordinatore sul posto.
4.8 Fine e sospensione delle operazioni di ricerca e di salvataggio
4.8.1. Le operazioni di ricerca e di salvataggio proseguono quando cio' e' praticamente possibile, fino a quando non vi siano piu' ragionevoli speranze di raccogliere dei superstiti.
4.8.2. Il centro di coordinamento di salvataggio responsabile o il centro secondario di salvataggio interessato decide il momento in cui bisogna porre fine alle operazioni di ricerca e di salvataggio. Se nessun centro partecipa al coordinamento delle operazioni, la decisione spetta al coordinatore sul posto.
4.8.3. Quando un centro di coordinamento di salvataggio o un centro secondario di salvataggio ritiene stilla base di informazioni attendibili che un'operazione di ricerca e di salvataggio ha avuto un buon esito o che l'emergenza non sussiste piu', esso porle fine all'operazione di ricerca o di salvataggio e ne informa rapidamente le autorita', mezzi o servizi che stati allettati o avvisati.
4.8.4. Quando un'operazione di ricerca e di salvataggio sul posto diviene impossibile da realizzare, ed il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio conclude che possono esservi ancora dei superstiti, il centro puo' interrompere provvisoriamente le attivita' "in loco" in attesa di nuovi eventi e ne informa rapidamente le autorita', mezzi o servizi che sono stati allertati o avvisati. Saranno valutate le informazioni ricevute in seguito, e le operazioni di ricerca e di salvataggio riprenderanno quando tali informazioni lo giustifichino.
CAPITOLO 5
SISTEMI DI RESOCONTI DELLE NAVI
5.1 Generalita'
5.1.1. Possono essere stabiliti dalle Parti sia individualmente sia in cooperazione con altri Stati, sistemi di resoconto delle navi, qualora cio' sia ritenuto necessario per facilitare le operazioni di ricerca e di salvataggio.
5.1.2 Le Parti che prevedono di stabilire un sistema di resoconto delle navi dovrebbero tener conto delle raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione. Le Parti dovrebbero altresi' determinare se gli attuali sistemai di resoconti o altre fonti d'informazione sulla posizione delle navi possono fornire informazioni adeguate per l'area; esse dovrebbero sforzarsi di ridurre il numero di resoconti supplementari inutili o fare in modo che non sia piu' necessario, per i centri di coordinamento di salvataggio, verificare diversi sistemi di resoconti al fine di determinare se una nave puo' fornire assistenza nei quadro delle operazioni di ricerca e di salvataggio.
5.1.3. Il sistema dei resoconti delle navi dovrebbe fornire informazioni aggiornate sui movimenti delle navi affinche', in caso di pericolo, si possa:
.1 ridurre l'intervallo tra il momento in cui si e' perso il contatto con una nave ed il momento in cui vengono avviate le operazioni di ricerca e di salvataggio
.2 individuare rapidamente le navi alle quali si potrebbe chiedere assistenza;
.3 delimitare una zona di ricerca di estensione limitata qualora la posizione di una persona, di una nave o altro congegno in pericolo sia sconosciuta o incerta;
.4 prestare piu' facilmente cure o consigli medici urgenti.
5.2 Caratteristiche operative
5.2.1 I sistemi di resoconto delle navi dovrebbero soddisfare le seguenti prescrizioni:
.1 fornitura di' informazioni, in particolare dei piani di rotta e dei resoconti di posizione, che permettano di determinare la posizione attuale e futura delle navi partecipanti;
.2 aggiornamento dell'indicazione della posizione delle navi;
.3 ricezione, ad intervalli adeguati, dei resoconti delle navi partecipanti;
.4 semplicita' di redazione e d'impiego;
.5 utilizzazione, per i resoconti, di un formato e di procedure standardizzate
ammesse a livello internazionale.
5.3 Tipi di resoconti
5.3.1 Un sistema di resoconti delle navi dovrebbe comprendere i seguenti tipi di resoconti di navi, in conformita' alle raccomandazioni dell'Organizzazione:
.1 Piano di rotta;
.2 Resoconto di posizione; e
.3 Resoconto finale.
5.4 Utilizzazione dei sistemi
5.4.1 Le Parti dovrebbero incoraggiare tutte le navi a segnalare la loro posizione quando attraversano zone nelle quali sono stati presi dei provvedimenti per raccogliere dati sulla posizione delle navi ai fini della ricerca e del salvataggio.
5.4.2. Le Parti che raccolgono dati sulla posizione delle navi dovrebbero per quanto possibile comunicarli agli alta Stati che ne fanno loro richiesta ai fini della ricerca e del salvataggio."
 
----> Vedere Allegato da Pag. 17 a Pag. 27 del S.O. <----
 
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