Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 3 maggio 2001 |
Fissazione a titolo di acconto per l'anno 2001 del corrispettivo di cui all'art. 5, comma 4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99. (Deliberazione n. 101/01). |
|
|
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 3 maggio 2001; Premesso che: l'art. 5, comma 5.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99), prevede che con provvedimento dell'Autorita' sia definito uno specifico corrispettivo applicabile ai vettoriamenti internazionali a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: Gestore della rete) per la garanzia della capacita' di trasporto sull'interconnessione; l'art. 6 della deliberazione dell'Autorita' 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 180/99) fissa, limitatamente all'anno 2000, in 0,6 lire per kWh di energia elettrica importata, il valore del corrispettivo di cui al precedente alinea; la deliberazione dell'Autorita' 6 dicembre 2000, n. 219/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 219/00) definisce modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacita' di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) per l'anno 2001; Visto il decreto legislativo n. 79/1999; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99); le deliberazioni n. 162/99, n. 180/99 e n. 219/00; Considerato che: le modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica previste dalla deliberazione n. 219/00 determinano costi a carico del Gestore della rete per l'acquisto di energia elettrica da produttori nazionali a garanzia degli impegni contrattuali sull'interconnessione in esecuzione di contratti di importazione di energia elettrica destinata sia al mercato libero che al mercato vincolato; non sono ancora disponibili le informazioni a consuntivo riguardanti i costi effettivamente sostenuti dal Gestore della rete per l'attivita' di cui al precedente alinea svolta nell'anno 2000; allo stato non sono ancora pervenute all'Autorita' le informazioni relative alla stima dei costi per l'anno 2001 di cui ai precedenti alinea; le informazioni di cui al precedente alinea sono necessarie affinche' l'Autorita' fissi il corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99 per l'anno 2001; Ritenuto che: sia necessario fissare l'ammontare del corrispettivo di cui all'ultimo alinea del considerato per l'anno 2001; sia opportuno, in assenza delle informazioni di cui al penultimo alinea del considerato, fissare, a titolo di acconto, il suddetto corrispettivo nella medesima misura prevista per l'anno 2000 in quanto la rete di interconnessione con l'estero e' caratterizzata dagli stessi parametri adottati per l'anno 2000; Delibera: Di fissare, a titolo d'acconto, per l'anno 2001, il corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99 nella misura di 0,6 lire per kWh di energia elettrica importata in esecuzione dei contratti di importazione di energia elettrica a vario titolo e destinata ai clienti sia del mercato libero sia del mercato vincolato. La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il 3 maggio 2001. Milano, 3 maggio 2001 Il presidente: Ranci |
|
|
|