Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
PROVVEDIMENTO 8 maggio 2001
Iscrizione della denominazione "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 509/01 della commissione del 15 marzo 2001, la denominazione "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale" riferita agli oli essenziali, e' iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale", affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano;
Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale", registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 509/01 del 15 marzo 2001.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione "Denominazione di origine protetta" solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 8 maggio 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
Allegato
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5
DOP (x) IGP ( ) Numero nazionale del fascicolo: 6/99 1. Autorita' competente dello Stato membro:
Nome: Ministero per le politiche agricole;
Indirizzo: via XX Settembre, 20, 1 - 00187 Roma;
Tel.: (39) 06/4819968 - Fax: (39) 06/42013126. 2. Organizzazione richiedente:
2.1. Nome: Consorzio del bergamotto - Associazione per la tutela e sviluppo del bergamotto;
2.2. Indirizzo: via Nazionale 74, 1 - 89068 S. Gregorio (Reggio Calabria) - Zona Industriale, 1 - 89052 Campo Calabro (Reggio Calabria);
2.3. Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( ). 3. Tipo del prodotto:
Classe 3.2 Oli essenziali. 4. Descrizione del disciplinare (Sintesi dei requisiti di cui agli art. 4, paragrafo 2):
4.1. Nome: "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale";
4.2. Descrizione: L'"Olio essenziale" e' destinato, in forma prevalente, all'impiego in profumeria, ha un aspetto liquido, limpido talvolta con depositi solidi, il colore e' da verde a giallo verdastro, con odore caratteristico, gradevole, fresco, richiamante quello del pericarpo del flutto del bergamotto, la densita' relativa a 20o C e' di 0,876-0,884, con un indice di rifrazione di 1,4640-1,4680, con un residuo all'evaporazione in % di 4,5-6,5, indice di acidita' di 2, indice di esteri 86-129.
L'"Olio essenziale" ha un potere microbicida ed e' un disinfettante ed e' per queste sue proprieta' utilizzato nell'industria farmaceutica a aromaterapia. Le sue caratteristiche tipiche sono ufficialmente codificate dalle Farmacopee francesi, statunitensi ed italiane;
4.3. Zona geografica: la coltivazione del bergamotto comprende l'area vocata della provincia di Reggio Calabria. La lavorazione per l'estrazione dell'"Olio essenziale di bergamotto" avviene nella medesima area.
4.4. Prova dell'origine: l'area di origine del bergamotto - Citrus bergamia, Risso - risulta accertata in Calabria fra il XIV ed il XVI secolo. L'impianto del primo bergamotto in Calabria risale al 1750. La storia dello sviluppo di tale pianta e' strettamente legata alla realizzazione della cosiddetta "Aqua admirabilis", in acqua da toletta denominata poi Acqua di Colonia. Si deve a Nicola Barilla di Reggio Calabria la costruzione della cosiddetta "macchina calabrese", studiata nel 1840 specificatamente per l'estrazione dell'"essenza di bergamotto".
4.5. Metodo di ottenimento: l'olio essenziale viene estratto con il metodo cold pressed dal frutto Citrus Bergamia Risso nelle varieta' feminella, Castagnaro e Fantastico. Le densita' di impianto non superano le 450 piante. Il portainnesto adoperato e' il Melangolo o Arancio Amaro. La raccolta avviene quando il colore dei frutti varia dal verde al giallo.
I frutti di bergamotto, una volta raccolti, vengono posti in recipienti idonei per il trasporto alle industrie di trasformazione.
L'estrazione dell'olio essenziale avviene a freddo con macchine pelatrici utilizzando unicamente acqua in pressione e nebulizzata. La separazione dell'emulsione acqua-olio essenziale e' effettuata mediante centrifugazione.
La resa in olio essenziale e' compresa tra 350-750 grammi per quintale di flutti, mentre la produzione unitaria di bergamotto e' di quintali 400 per ettaro;
4.6. Legame: le particolari condizioni climatiche della zona di produzione del bergamotto, combinate alle caratteristiche del suolo, hanno permesso di dare un'eccezionale originalita' al bergamotto e all'olio essenziale in esso contenute. Tale originalita' e' sancita dalle norme ufficiali di caratterizzazione del prodotto vigente in Italia ed accolte in sede internazionale sulla base del protocollo francese di revisione delle norme internazionali ISO 3520/1980 dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione;
4.7. Organismo di controllo:
Nome: Stazione sperimentale per l'Industria dell'essenza e dei derivati agrumari;
Indirizzo: Reggio Calabria;
4.8. Etichettatura: "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale". La denominazione deve figurare sui contenitori in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta;
4.9. Disposizioni nazionali:
D.M. 29 maggio 1946; L.R. 5 febbraio 1977, n. 7;
Numero CE: 1/00105/99.08.03;
Data di ricevimento del fascicolo completo alla CE: 29 marzo 2000.
DISCIPLINARE PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
"BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA - OLIO ESSENZIALE"
Art. 1.
La denominazione di origine protetta "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale" e' riservata all'olio essenziale di bergamotto rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine protetta "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale" e' riservata esclusivamente all'olio essenziale estratto con il metodo cold pressed dal frutto Citrus Bergamia Risso nelle varieta' Femminello, Castagnaro e Fantastico, prodotti negli impianti iscritti nel corrispondente albo dei bergamotteti che sara' tenuto presso l'organismo di controllo.
Art. 3.
La zona di produzione della denominazione di origine protetta "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale", comprende l'area vocata della provincia di Regione Calabria, comprendente i seguenti comuni: Scilla, Villa San Giovanni, Campo Calabro, Fiumara, Calanna, Reggio Calabria, Motta San Giovanni, Montebello, Melito Porto Salvo, Condofuri, Roghudi, San Lorenzo, Bova, Bova Marina, Palizzi, Brancaleone, Staiti, Bruzzano, Ferruzzano, Africo, Casignana, Bianco, Sant'Agata del Bianco, Caraffa del Bianco, San Luca, Careri, Bovalino, Plati', Benestare, Ardore, Portigliola, Grotteria, Sant'Ilario dello Ionio, Locri, Gerace, Siderno, Marina di Gioiosa Ionica, Gioiosa Ionica, Roccella Ionica, Caulonia, Stignano, Riace, Camini, Stilo, Monasterace.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura del "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale" destinato alla produzione dell'olio essenziale devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di qualita'.
La densita' di impianto non puo' superare le 450 piante per ettaro.
Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato, atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo delle piante, oltre ad una normale aerazione e soleggiamento delle stesse.
Il portainnesto adoperato e' il Melangolo o arancio amaro.
La raccolta dei frutti e' manuale o meccanizzata su frutti che presentano una colorazione virante dal verde al giallo e deve comunque essere effettuata con modalita' atte a non ledere l'integrita' della buccia. I frutti raccolti debbono essere posti in recipienti idonei per il trasporto alle industrie di trasformazione.
La lavorazione deve rispettare la maturita' tecnologica dei frutti.
L'estrazione dell'olio essenziale deve essere effettuata a freddo con macchine pelatrici utilizzando unicamente acqua in pressione e nebulizzata. La separazione dell'emulsione acqua-olio deve essere effettuata mediante centrifugazione.
La resa in olio essenziale deve essere compresa tra 350 e 750 grammi per quintale di frutti. La produzione unitaria massima consentita di Bergamotto per le varieta' indicate nel presente disciplinare e' di q.li 400 per ettaro.
Art. 5.
All'atto dell'immissione al consumo il "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale" deve rispondere alle seguenti caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche definite dalle norme I.S.O.:
aspetto: liquido, mobile, limpido talvolta con deposito solido;
colore: da verde a giallo verdastro;
odore: caratteristico, gradevole, fresco, richiamante quello del pericarpo del Bergamotto;
densita' relativa a 20o C: 0,876-0,884;
indice di refrazione: 1,4640-1,4680;
potere rotatorio a 20o C: +8 / +30o;
residuo all'evaporazione %: 4,5-6,5;
indice di acidita': 2;
indice di esteri: 86-129;
CD (100 mg/100 ml di etanolo 95% v/v.): 0,76-1,00;
punto B: circa 278 mm;
punto D: circa 312 mm;
punto A: circa 365 mm;
solubilita': non deve essere necessario utilizzare piu' di un volume di etanolo 85% (v/v) a 20o C per ottenere una soluzione limpida con un volume di olio essenziale;
analisi strumentali: gas-cromatografia (GC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC).
Art. 6.
Il "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale" e' commercializzato con il logo della denominazione di origine protetta (All. A).
Esso viene raccolto in contenitori di acciaio inox della capacita' di 1-2-3-4 tons e successivamente messo in commercio in fusti, con all'interno una speciale patina atossica e antiacida, di kg 25-50-100-180.
Inoltre puo' essere commercializzato in contenitori di vetro.
Sui contenitori deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta la denominazione "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale".
E' consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi, a ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, peso lordo all'origine.
Nel logo simbolo visivo sono stati utilizzati i riferimenti colorimetrici:
1) logo di forma rotondeggiante raffigurante il Bergamotto con alla sommita' due foglie con picciolo stilizzate con scritta concentrica lungo la sua circonferenza in italiano: "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio Essenziale". Nella parte centrale del logo viene raffigurata la forma geografica della regione Calabria, con la zona di produzione della provincia di Reggio Calabria in evidenza e la citta' di Reggio Calabria indicata con un puntino rosso e scritta in bianco. All'interno della regione Calabria in alto trovasi la scritta D.O.P. (Denominazione di origine protetta);
2) Il logo frutto di Bergamotto e' una immagine in quadricromia composta da: 1% di Cyan - 29% di Magenta - 80% di Giallo. Le foglie sono composte da picciolo, contorno e linea centrale in nero 100%, l'interno delle foglie stesse da 100% cyan e 100% giallo. La regione Calabria e' delimitata da una linea in nero 100% con all'interno dello sfondo di 19% di magenta e 100% giallo. Il puntino rosso raffigurante l'indicazione della citta' di Reggio Calabria e' in rosso composto da 100% magenta e 100% giallo. La scritta concentrica "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale" e' composta in verde 100% cyan e 100% giallo. La scritta D.O.P, e' in nero 100%. La scritta Reggio Calabria e' in bianco.

ALLEGATO A
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