Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 23 maggio 2001 |
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di Euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 maggio 2001 e' di 105.120 miliardi di lire (pari a 54.290 milioni di Euro); Decreta: Per il 31 maggio 2001 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 novembre 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di Euro. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse. Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 maggio 2001, con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000. Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, e' disposto, altresi', il 29 maggio 2001, il collocamento supplementare dei buoni ordinari deI Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori "specialisti in titoli di Stato". La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 maggio 2001 p. Il direttore generale: Cannata |
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