Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 2001, n. 193
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della predetta legge n. 337 del 1998, il quale dispone che, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, concernente la dilazione del pagamento, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalita' del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario puo' procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore";
b) nell'articolo 25, comma 1, concernente la cartella di pagamento, le parole da "entro" a "del ruolo", sono soppresse;
c) nell'articolo 26, comma 1, concernente notificazione della cartella di pagamento, dopo la parola "comma", sono inserite le seguenti: "o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda";
d) nell'articolo 47, comma 1, in materia di gratuita' delle formalita' richieste dai concessionari presso i pubblici registri, la parola "tassa", e' sostituita dalla seguente: "tributo";
e) nell'articolo 49, comma 2, concernente le disposizioni applicabili al procedimento di espropriazione forzata, dopo la parola "compatibili", sono aggiunte, in fine, le seguenti "; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita' previste dall'articolo 26";
f) nell'articolo 50, comma 2. concernente la notifica dell'intimazione ad adempiere, dopo le parole "preceduta dalla notifica", sono inserite le seguenti: ", da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 26.";
g) nell'articolo 58, concernente opposizione di terzi, al comma 2:
1) la parola "lui", e' sostituita dalla seguente: "loro";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dei medesimi coobbligati";
h) nell'articolo 61, concernente estinzione del procedimento per pagamento del debito, al comma 1, le parole "la quietanza rilasciata dal concessionario", sono sostituite dalle seguenti: "la prova dell'avvenuto pagamento";
i) nell'articolo 66, comma 1, concernente l'avviso di vendita dei beni pignorati, dopo la parola "contenente", sono inserite le seguenti: "la descrizione dei beni e";
l) nell'articolo 73, concernente pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi, al comma 1, dopo le parole "si dichiara o", e' soppressa la parola "si";
m) nell'articolo 74, concernente vendita e assegnazione dei debiti pignorati, al comma 1, le parole "l'assegnazione", sono sostituite dalle seguenti: "la riscossione";
n) nell'articolo 76, al comma 1, concernente i limiti per l'espropriazione immobiliare, le parole "le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano", sono sostituite dalle seguenti: "l'importo complessivo del credito per cui si procede supera";
o) nell'articolo 77 in materia di iscrizione di ipoteca:
1) al comma 1, le parole "delle somme complessivamente iscritte", sono sostituite dalle seguenti: "dell'importo complessivo del credito per cui si procede";
2) al comma 2, le parole "le somme complessivamente iscritte a ruolo non superano", sono sostituite dalle seguenti: "l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera";
p) nell'articolo 78, comma 1, lettera e), in materia di dati contenuti nell'avviso di vendita, le parole: da "l'ammontare" a "distinte", sono sostituite dalle seguenti: "l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto";
q) nell'articolo 86, comma 1, concernente il fermo di beni mobili registrati, e' sostituito dal seguente: "1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammistrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per l'argomento dei decreti legislativi 26 febbraio
1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, si veda nelle note
alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87, quinto
comma, della Costituzione:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica (omissis).
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, della
legge 28 settembre 1998, n. 337, recante "Delega al Governo
per il riordino della disciplina relativa alla
riscossione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228
del 30 settembre 1998:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
volte al riordino della disciplina della riscossione e del
rapporto con i concessionari e con i commissari governativi
provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di
conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione
mediante ruolo e di rendere piu' efficace ed efficiente
l'attivita' dei concessionari e dei commissari stessi, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidamento, mediante procedure ad evidenza
pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo
delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli
enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della
facolta', per i contribuenti, di effettuare il versamento
diretto di tali entrate anche mediante delega ai
concessionari stessi;
b) possibilita', per gli enti diversi dallo Stato
legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le
societa' cui partecipino i medesimi enti, di affidare
mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni
forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura
non tributaria;
c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come
riscosso gravante sui concessionari;
d) affidamento in concessione del servizio di
riscossione a societa' per azioni, con capitale sociale
interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di
affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale
servizio e di compiti ad esso connessi o complementari
indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e
di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi
dallo Stato e ridefinizione delle modalita' di
determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni,
con estensione almeno provinciale, secondo modalita' che
assicurino il conseguimento di miglioramenti
dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la
diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto
stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446;
e) previsione di un sistema di compensi collegati
alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla
tempestivita' della riscossione e ai costi della
riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal
Ministero delle finanze, nonche' alla situazione
socio-economica degli ambiti territoriali con il rimborso
delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di
somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti
sottoposti a procedure concorsuali;
f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione
della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli
importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione
a ruolo;
g) previsione della possibilita' di versamento delle
somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o
senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente,
ovvero con procedure di pagamento automatizzate;
h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di
esecuzione anche nel rispetto del principio della
collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo
modalita' che prevedano, tra l'altro:
1) la notifica di un unico atto con funzioni di
avviso di pagamento e di mora;
2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la
riscossione di entrate non tributarie;
3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare
per i debiti inferiori ad un determinato importo;
4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al
valore degli immobili, al di sopra dei quali si puo'
procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei
quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul
bene;
5) la revisione e la semplificazione delle
procedure di vendita di beni immobili e beni mobili
registrati;
6) la facolta', per il concessionario, di non
procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare
mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con
eventuale utilizzazione degli istituti di vendite
giudiziarie;
7) l'accesso dei concessionari, con le opportune
cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso
l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle
stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure
esecutive;
8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare
sistemi informativi collegati fra loro e con quelli
dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche
uniformi per l'espletamento degli adempimenti
amministrativo-contabili contemplati dalla legge;
9) l'attribuzione al Consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari del servizio di
riscossione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura
informatica e telematica, nonche' di servizi di supporto
volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a
conseguire risultati di piu' efficiente ed economica
gestione delle entrate;
i) revisione delle disposizioni in materia di
notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della
normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
l) revisione delle attuali procedure volte al
riconoscimento dell'inesigibilita' delle somme iscritte a
ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico
e dell'effettuazione di controlli effettivi;
m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di
iscrizioni a ruolo non dovute;
n) individuazione di procedure che consentano la
definizione automatica, per i concessionari ed i commissari
governativi che ne facciano richiesta, delle domande di
rimborso e di discarico per inesigibilita' presentate dagli
stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli
uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le
quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di
lire, nonche' il rimborso delle anticipazioni in essere
effettuate in virtu' dell'obbligo del non riscosso come
riscosso, secondo percentuali non inferiori all'uno per
cento ne' superiori al 5 per cento correlate al rapporto
fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande
di rimborso presentate. Il rimborso sara' effettuato, per i
crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato,
in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e
a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per
gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo;
o) revisione, con eventuale modifica della normativa
di contabilita' generale dello Stato, dei criteri e delle
procedure di contabilizzazione e quietanziamento delle
somme riscosse dai concessionari, anche con previsione
dell'utilizzo di strumenti informatici;
p) revisione delle sanzioni amministrative a carico
dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia
deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi
versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per
l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove
disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e
decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di
particolare gravita', mantenendo comunque ferma l'ipotesi
di decadenza prevista dall'art. 20, comma 1, lettera e),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43;
q) definizione, anche nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione
delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi
della presente legge, di procedure volte a:
1) consentire lo svolgimento, previa adeguata
formazione, di durata non inferiore a trenta giorni
lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione
da parte di dipendenti delle societa' concessionarie che
abbiano un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque
anni;
2) realizzare misure di sostegno del reddito e
dell'occupazione, con le modalita' di cui all'art. 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale
delle societa' concessionarie della riscossione,
dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio
nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di
riscossione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;
3) utilizzare, previo accordo tra le parti,
l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve
legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo
di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
successive modificazioni;
r) previsione, nel rispetto dei principi di
economicita' di gestione, di misure dirette a favorire la
continuita' del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
societa' concessionarie della riscossione dei tributi e
delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui,
alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di
riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale
o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovra'
prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio
di riscossione possa riconoscere priorita', nelle
assunzioni di personale adibito alle medesime attivita' di
riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;
s) fissazione di un termine per la durata
dell'incarico di commissario governativo provvisoriamente
delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle
spese di gestione dallo stesso sostenute durante la
gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati
per il precedente concessionario o commissario;
t) previsione della possibilita', per le societa'
concessionarie, di esercitare l'attivita' di recupero
crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali
attivita' dovranno essere svolte e contabilizzate in modo
separato da quelle della riscossione dei tributi, senza
incidere sul regolare svolgimento dell'attivita' primaria
di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti
territoriali e degli altri enti pubblici;
u) coordinamento delle disposizioni recate dai
decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge
con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
applicabili;
v) applicazione della disciplina recata dai decreti
legislativi emanati ai sensi della presente legge ai
rapporti concessori e commissariali in atto per la residua
durata del periodo di gestione, con facolta', per i
concessionari ed i commissari, di costituire societa' per
azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
successive modificazioni, attribuendo a tali societa' i
rapporti concessori in atto; previsione, per i primi due
anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato
economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio
precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della
riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione
derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova
disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri
direttivi di cui alla lettera e); previsione, per i
soggetti cui sia gia' affidato in concessione il servizio
di riscossione, del termine di due anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi, per
l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista
dalla lettera d).
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge,
nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi,
possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi.
3. - 6. (Omissis).".
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46,
recante "Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge
28 settembre 1998, n. 337", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999, supplemento ordinario
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione,
in attuazione della delega prevista dalla legge
28 settembre 1998, n. 337", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 19, 25, 26, 47,
49, 50, 58, 61, 66, 73, 74, 76, 77, 78 e 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
1973, n. 268, supplemento ordinario n. 2, cosi' come
modificati dal presente decreto:
"Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su
richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi
di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello
stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte
a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero
la sospensione della riscossione per un anno e,
successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un
massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto
a ruolo e' superiore a cinquanta milioni di lire, il
riconoscimento di tali benefici e' subordinato alla
prestazione di idonea garanzia mediante polizza
fidejussoria o fidejussione bancaria.
2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata,
a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura
esecutiva.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o,
successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di
ciascun mese.
4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal
beneficio della dilazione, il fidejussore non versa
l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione
di apposito invito, contenente l'indicazione delle
generalita' del fidejussore stesso, delle somme da esso
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, il concessionario puo' procedere ad espropriazione
forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo
emesso a carico del debitore.".
"Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. Il
concessionario notifica la cartella di pagamento, al
debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti
dei quali procede.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al
modello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante
dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si
procedera' ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche
l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso
esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il
sabato e' considerato giorno festivo.".
"Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento). -
La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione
o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle
forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale
convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali
o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo'
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e'
notificata in plico chiuso e la notifica si considera
avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal secondo
comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda.
Quando la notificazione della cartella di pagamento
avviene mediante consegna nelle mani proprie del
destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa,
all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la
sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura
civile, la notificazione della cartella di pagamento si
effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello
in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del
comune.
Il concessionario deve conservare per cinque anni la
matrice o la copia della cartella con la relazione
dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed
ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del
contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non e' regolato dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto
decreto.".
"Art. 47 (Gratuita' delle trascrizioni, iscrizioni e
cancellazioni di pignoramenti e ipoteche). - 1. I
conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari
eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei
pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche
richieste dal concessionario, nonche' la trascrizione
dell'assegnazione prevista dall'art. 85 in esenzione da
ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in
carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco
delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui
indicati, contenente la specificazione dei titoli
trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei
soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le
iscrizioni.".
"Art. 49 (Espropriazione forzata). - 1. Per la
riscossione delle somme non pagate il concessionario
procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che
costituisce titolo esecutivo.
2. Il procedimento di espropriazione forzata e'
regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al
bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle
disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli
atti relativi a tale procedimento sono notificati con le
modalita' previste dall'art. 26.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono
esercitate dagli ufficiali della riscossione.".
"Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1.
Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando
e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla
notificazione della cartella di pagamento, salve le
disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione
del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalita' previste
dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad
adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita'
al modello approvato con decreto del Ministero delle
finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni
dalla data della notifica.".
"Art. 58 (Opposizione di terzi). - 1. L'opposizione
prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile deve
essere promossa prima della data fissata per il primo
incanto.
2. L'opposizione non puo' essere proposta quando i
mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda
del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri
luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una
precedente vendita nell'ambito di una procedura di
espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico
del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati.
3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo
grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per
quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di
abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o
in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la
proprieta' del bene esclusivamente con atti pubblici o
scritture private di data certa anteriore:
a) alla presentazione della dichiarazione, se
prevista e se presentata;
b) al momento in cui si e' verificata la violazione
che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non e'
prevista la presentazione della dichiarazione o se la
dichiarazione non e' comunque stata presentata;
c) al momento in cui si e' verificato il presupposto
dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle
ipotesi di cui alle lettere a) e b).".
"Art. 61 (Estinzione del procedimento per pagamento del
debito). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 1,
il procedimento di espropriazione si estingue se il
debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla
vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma
portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero
gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.".
"Art. 66 (Avviso di vendita dei beni pignorati). - 1.
Per procedere alla vendita dei beni pignorati il
concessionario affigge alla casa comunale, per cinque
giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo
incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e
del secondo incanto.
2. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano
decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto
non puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per il
primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno
dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il
giudice puo' ordinare che degli incanti, ferma la data
fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a
mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita'
commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte
richiedente.".
"Art. 73 (Pignoramento di cose del debitore in possesso
di terzi). - 1. Se il terzo, presso il quale il
concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o
e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore
iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice
dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al
concessionario, che procede alla vendita secondo le norme
del presente titolo.".
"Art. 74 (Vendita e assegnazione dei crediti
pignorati). - 1. Il concessionario, per la vendita dei
crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui
assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente
titolo.
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un
credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che
supera di quattro anni la scadenza del contratto di
concessione, puo' cedere il credito all'erario e ha diritto
al discarico della quota per inesigibilita'.
3. Della cessione viene dato atto con verbale del
cancelliere.".
"Art. 76 (Espropriazione immobiliare). - 1. Il
concessionario puo' procedere all'espropriazione
immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si
procede supera complessivamente tre milioni di lire. Tale
limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministero
delle finanze.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione
immobiliare se il valore del bene, determinato a norma
dell'art. 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi
priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore
all'importo indicato nel comma 1.".
"Art. 77 (Iscrizione di ipoteca). - 1. Decorso
inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il
ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli
immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari
al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si
procede.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si
procede non supera il cinque per cento del valore
dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a
norma dell'art. 79, il concessionario, prima di procedere
all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi
dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il
concessionario procede all'espropriazione.".
"Art. 78 (Avviso di vendita). - 1. Il pignoramento
immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma
dell'art. 555, secondo comma, del codice di procedura
civile, di un avviso contenente:
a) le generalita' del soggetto nei confronti del
quale si procede;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni
catastali e la precisazione dei confini;
c) l'indicazione della destinazione urbanistica del
terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47;
d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo
e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
e) l'importo complessivo del credito per cui si
procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per
interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;
f) il prezzo base dell'incanto;
g) la misura minima dell'aumento da apportare alle
offerte;
h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri
tributari concernenti il trasferimento sono a carico
dell'aggiudicatario;
i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il
quale deve essere prestata dagli offerenti;
l) il termine di versamento del prezzo di cui
all'art. 82, comma 1;
m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto
diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni
assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di
vendita e' notificato al soggetto nei confronti del quale
si procede. In mancanza della notificazione non puo'
procedersi alla vendita.".
"Art. 86 (Fermo di beni mobili registrati). - 1.
Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1,
il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili
del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici
registri, dandone notizia alla direzione regionale delle
entrate ed alla regione di residenza.
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del
provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura
del concessionario, che ne da' altresi' comunicazione al
soggetto nei confronti del quale si procede.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili
sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista
dall'art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono
stabiliti le modalita', i termini e le procedure per
l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.".



 
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, comma 1, concernente le disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi, le parole "15-bis, 20,", sono soppresse;
b) nell'articolo 20, comma 1, concernente le disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato, dopo la parola "articoli", sono inserite le seguenti: "15-bis,";
c) l'art. 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza). - 1. Le disposizioni previste dagli articoli 15, comma 1, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti, rispettivamente dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 6 del presente decreto, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto";
d) nell'articolo 25, comma 1, concernente i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, le parole "dovuti dagli", sono sostituite dalle seguenti: "dovuti agli";
e) nell'articolo 32, concernente la riscossione spontanea a mezzo ruolo, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):
a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con i concessionari del servizio nazionale della riscossione:
1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;
2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalita' di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio;
3) i termini di notifica della cartella di pagamento;
4) le penalita' per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera a), la cadenza delle eventuali rate e' indicata dall'ente creditore e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi inviano tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.";
f) nell'articolo 37, recante abrogazione di norme:
1) le parole "gli articolo", sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 60, commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli articoli";
2) le parole "11, comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "11, commi 4-bis e 5".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 19, 20, 25, 32 e
37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante
"Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del
5 marzo 1999, supplemento ordinario, cosi' come modificati
dal presente decreto:
"Art. 19 (Disposizioni applicabili alle sole imposte
sui redditi). - 1. Le disposizioni previste dagli articoli
14, 15, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42-bis, 43-bis,
43-ter, 44 e 44-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle
sole imposte sui redditi.".
"Art. 20 (Disposizioni applicabili alle sole entrate
tributarie dello Stato). - 1. Le disposizioni contenute
negli articoli 15-bis, 20, come sostituito dall'art. 8 del
presente decreto, e 28-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano
esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.".
"Art. 25 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo
dei crediti degli enti pubblici previdenziali). - 1. I
contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali
sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine
fissato per il versamento; in caso di denuncia o
comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale
termine decorre dalla data di conoscenza, da parte
dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di
accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre
dell'anno successivo alla data di notifica del
provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame
giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.
2. Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di
gravame amministrativo, puo' sospendere la riscossione con
provvedimento motivato notificato al concessionario ed al
contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato ove
sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.".
"Art. 32 (Riscossione spontanea a mezzo ruolo). - 1. La
riscossione spontanea a mezzo ruolo e' effettuata nel
numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle
singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da
effettuare, nei casi previsti dalla legge:
a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da
inadempimento;
b) quando la somma da iscrivere a ruolo e' ripartita
in piu' rate su richiesta del debitore.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):
a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere
regolate con convenzioni da stipulare con i concessionari
del servizio nazionale della riscossione:
1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;
2) limitatamente alla fase antecedente la notifica
della cartella di pagamento, le modalita' di richiesta del
pagamento al debitore e di riversamento delle somme
riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del
servizio;
3) i termini di notifica della cartella di
pagamento;
4) le penalita' per l'inadempimento degli obblighi
derivanti dalla convenzione;
b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera
a), la cadenza delle eventuali rate e' indicata dall'ente
creditore e i concessionari possono far precedere la
notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo
lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente
gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni
caso, essi inviano tale comunicazione in modo che la prima
o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del
terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), il
concessionario provvede alla notifica della cartella di
pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo
a quello di consegna del ruolo.
4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea e'
ripartito in piu' rate, l'intimazione ad adempiere
contenuta nella cartella di pagamento produce effetti
relativamente a tutte le rate.".
"Art. 37 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati l'art. 60,
commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli
articoli 9, 13, 15, secondo comma, 18, 23, 27, 29, secondo
comma, 40, e 42, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'art. 35,
quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge
24 novembre 1981, n. 689, l'art. 2, ad eccezione dei commi
11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389, e l'art. 11, commi 4-bis e 5, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972,
supplemento ordinario, ora modificato dall'art. 37 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, cosi' come da
ultimo modificato dal presente decreto:
"Art. 60 (Pagamento delle imposte accertate). -
L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal
contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione
dell'avviso di accertamento o di rettifica.
(comma abrogato).
(comma abrogato).
(comma abrogato).
(comma abrogato).
L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione
annuale, e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo
definitivo unitamente ai relativi interessi e alla
soprattassa di cui all'art. 44. La stessa procedura deve
intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata
a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo
rilevati dall'ufficio in sede di controllo della
dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo,
invita il contribuente a versare le somme dovute entro
trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione
della soprattassa pari al 60 per cento della somma non
versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere
versate direttamente all'ufficio con le modalita' di cui
all'art. 38, quarto comma.
Il contribuente non ha diritto di rivalersi
dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza
dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei
cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.".
- Per opportuna conoscenza si ricorda che l'art. 61 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sopra citato, ora abrogato dall'art. 37 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, cosi' come da ultimo
modificato dal presente decreto, recava "Pagamento delle
pene pecuniarie e delle soprattasse".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
recante "Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio
1991, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 202, ora modificato dall'art. 37 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, cosi' come da
ultimo modificato dal presente decreto:
"Art. 11. - 1. Se piu' soggetti sono solidalmente
tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette,
dei tributi locali e delle entrate iscritte nei ruoli
emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, la cartella di pagamento e' notificata soltanto al
primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a
ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il
concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico
il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto
e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in
caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sara'
iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo
secondo del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura
il concessionario deve altresi' notificare l'avviso di mora
di cui all'art. 46 del decreto n. 602 del 1973.
2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente
responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre,
i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto
28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni
soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.
3. Nell'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,
n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo periodo, prima della parola "sospende",
e' inserita la parola "non";
b) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio
competente, ha facolta' di disporre la sospensione della
riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento
motivato, notificato al concessionario, al contribuente
istante e agli altri obbligati; la decisione
dell'intendente di finanza e' definitiva".
4. I termini di cui all'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
riguardanti la resa del conto giudiziale per l'esercizio
finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi.
4-bis. (abrogato).
5. (abrogato).
6. I provvedimenti di dilazione emessi dagli intendenti
di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei
commissari governativi delegati provvisoriamente alla
riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni
delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno
1990 e poste a carico dello Stato per effetto dell'art. 6,
comma 6, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.
Gli intendenti di finanza emetteranno appositi decreti di
annullamento dei crediti a norma dell'art. 267 del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D.
23 maggio 1924, n. 827. La relativa regolazione contabile
viene effettuata nell'anno 1991 a carico del capitolo 6910
dello stato di previsione del Ministero delle finanze
utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto
capitolo nell'esercizio 1990, mediante versamenti ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.
6-bis. I concessionari del servizio centrale della
riscossione sono autorizzati a collegarsi al sistema
informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del
Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari o in
modo diretto, per acquisire le informazioni utili al
fruttuoso esperimento degli atti esecutivi nei confronti
dei contribuenti.I collegamenti devono altresi' consentire
all'amministrazione finanziaria di disporre in modo
tempestivo dei dati relativi ai versamenti diretti
effettuati dai contribuenti ed alla situazione di
riscossione degli articoli di ruolo.".



 
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 6, riguardante la commissione consultiva, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia:
a) di individuazione e determinazione deg1i ambiti territoriali delle concessioni;
b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;
c) di procedure di conferimento delle concessioni;
d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione e all'attivita' degli intermediari della riscossione;
e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali.
2. La commissione, altresi', a richiesta deg1i enti interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.";
b) nell'articolo 17, concernente la remunerazione del servizio, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta un compenso per l'attivita' di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalita' di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2;
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze;
c) nell'articolo 19, concernente le cause di perdita del diritto al discarico, al comma 2:
1) la lettera a), e' sostituita dalla seguente: "a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo.";
2) alla lettera b), le parole da "da porre" a "scadenza", sono sostituite dalle seguenti: "consegnati in uno stesso mese":
d) nell'articolo 22, riguardante i termini di riversamento delle somme riscosse, al comma 1, secondo periodo, le parole da ", rispettivamente" a "banca", sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";
e) nell'articolo 23, concernente l'obbligo di contabilizzazione, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le modalita' con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano ai concessionari le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'articolo 22, comma 1";
f) nell'articolo 46, concernente il principio di legalita' ed altri principi in tema di sanzioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diverse, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo";
g) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
"Art. 49 (Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante). - 1. In caso di delega di riscossione, al concessionario delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il riversamento al concessionario delegante delle somme riscosse, si applicano le disposizioni dell'articolo 47";
h) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico). - 1. Se l'ufficiale della riscossione non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione e alla vidimazione, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire cinquecentomila per ogni violazione.
2. Se l'ufficiale della riscossione non annota un atto o un processo verbale nel registro cronologico o compie altra irregolarita' nella tenuta del registro stesso, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni violazione.";
i) nell'articolo 58, riguardante cauzioni e meccanismo di salvaguardia:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni dell'articolo 32 si applicano anche allo svincolo delle cauzioni prestate dai cessati esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette; lo svincolo di tali cauzioni e' disposto, per i cessati esattori, con decreto del prefetto competente per territorio e, per i cessati ricevitori, con decreto del Ministero delle finanze.";
2) al comma 2, dopo la parola "17", sono inserite le seguenti: ", comma 1,";
3) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Il primo decreto di attuazione dell'articolo 17, comma 1, determina la remunerazione del servizio fino al 31 dicembre 2001.";
l) nell'articolo 59, concernente le procedure in corso, dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti: "4-bis. Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai concessionari:
a) per i ruoli erariali, nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base e nei tempi e con le modalita' da definire con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione.
4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:
a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'articolo 17, comma 2;
b) non si applica l'articolo 19, comma 2, lettera a);
c) il termine previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;
d) la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), deve essere presentata entro il 1o ottobre 2004;
e) le informazioni di cui all'articolo 36, comma 1, sono trasmesse con le modalita' e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c).";
m) dopo l'articolo 59, e' inserito il seguente: "Art. 59-bis. (Termini di notificazione della cartella di pagamento). - In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), per i ruoli consegnati ai concessionari dal 1o gennaio al 30 giugno 2000, costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento entro il 1o maggio 2001, se imputabile al concessionario.";
n) dopo l'articolo 60, e' inserito il seguente:
"Art. 60-bis (Effetti della definizione automatica sul rimborso delle spese della procedure esecutive infruttuose). - 1. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi del precedente articolo 60, ai concessionari spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della meta' delle spese delle procedure esecutive infruttuose di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Il rimborso previsto dal comma 1 e' erogato in titoli di Stato, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dall'articolo 60, comma 4, come modificati dall'articolo 79, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342; a tale rimborso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 5, primo periodo, 7, 8 e 9.";
o) nell'articolo 61, concernente le procedure automatiche di definizione delle domande di rimborso, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"2-bis. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.
2-ter. Il pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 2-bis avviene con le modalita' indicate nell'articolo 57-bis, comma 2.";
p) nell'articolo 64, in materia di sanzioni:
1) al comma 3, e' soppresso il secondo periodo;
2) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Per i casi di ritardati riversamenti alle competenti tesorerie provinciali dello Stato e alle casse degli altri enti creditori da parte del concessionario, limitatamente ai tardivi riversamenti effettuati entro il 30 giugno 1999 su conti correnti postali vincolati a favore di tali enti, si applica la sanzione amministrativa pari a due milioni di lire per ciascun postagiro.".



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 6, 17, 19, 22, 23,
46, 58, 59, 61 e 64 del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale della
riscossione, in attuazione della delega prevista dalla
legge 28 settembre 1998, n. 337", gia' citato nelle note
alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 6. (Commissione consultiva). - 1. La commissione
consultiva per la riscossione di cui all'art. 1, lettera
h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in
materia:
a) di individuazione e determinazione degli ambiti
territoriali delle concessioni;
b) di determinazione e revisione biennale della
remunerazione del servizio;
c) di procedure di conferimento delle concessioni;
d) di criteri generali relativi al funzionamento del
servizio nazionale della riscossione e all'attivita' degli
intermediari della riscossione;
e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi
generali.
2. La commissione, altresi', a richiesta degli enti
interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti
al servizio della riscossione.
3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di
cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in
volta su singole questioni puo' consultare singoli
concessionari o rappresentanti della categoria e puo'
ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni
professionali o universitarie specializzate in analisi di
costi e di bilanci. Puo' anche acquisire, tramite la
direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni
relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento
delle gestioni.
4. L'affidamento degli incarichi di consulenza e'
disposto con provvedimento ministeriale su proposta del
presidente della commissione: gli incarichi devono essere a
tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno
finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto e'
determinato il compenso da corrispondere in relazione alla
durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato;
il compenso e' corrisposto soltanto al termine
dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non
possono essere affidati incarichi di consulenza a
dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in
attivita' di servizio ovvero in quiescenza da meno di due
anni.
5. I componenti della commissione durano in carica
cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una
volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite
massimo di eta' previsto per il pubblico impiego. La nomina
a componente della commissione degli esperti e'
incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o
di collaborazione con i concessionari o con il consorzio
obbligatorio tra i concessionari del servizio della
riscossione.
6. Le regole di funzionamento della commissione sono
stabilite, su proposta della commissione stessa, con
apposito decreto ministeriale.".
"Art. 17 (Remunerazione del servizio).- 1. L'attivita'
dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme
iscritte a ruolo riscosse; l'aggio e' pari ad una
percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni
biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il
biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario
del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza
tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i
piu' alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i
piu' bassi costi;
b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito,
valutata sulla base di indici di sviluppo economico
elaborati da organismi istituzionali;
c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento
dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il
concessionario puo' porla in riscossione.
2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e'
aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad
una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite
rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo
stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito
corrispondente. Tale percentuale e' determinata, anche in
modo differenziato per settori, sulla base di fasce di
incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal
comma 1.
3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore
in misura non superiore al 4,65 per cento della somma
iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio e' a carico
dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore e'
dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la
scadenza della cartella di pagamento e la sua misura e'
determinata con il decreto previsto dal comma 1.
4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di
erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono
stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene
trattenuto dal concessionario all'atto del versamento
all'ente impositore delle somme riscosse.
5. A ciascun concessionario e' riconosciuta, a titolo
di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una
percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del
carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto
previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a),
dello stesso comma 1.
5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle
entrate non erariali l'aggio del concessionario e'
stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto
dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni
caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre
forme di riscossione mediante ruolo.
6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese
relative alle procedure esecutive, sulla base di una
tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze,
con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di
erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato
per effetto di provvedimenti di sgravio o se il
concessionario ha trasmesso la comunicazione di
inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi,
corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono
ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento
dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non
dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta
un compenso per l'attivita' di esecuzione di tale
provvedimento; la misura e le modalita' di erogazione del
compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma
6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta
l'aggio di cui ai commi 1 e 2.
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
sono a carico del debitore nella misura di lire seimila;
tale importo puo' essere aggiornato con decreto del
Ministero delle finanze.".
"Art. 19 (Discarico per inesigibilita). - 1. Ai fini
del discarico delle quote iscritte a ruolo, il
concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
creditore, una comunicazione di inesigibilita'. Tale
comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al
discarico:
a) la mancata notificazione, imputabile al
concessionario, della cartella di pagamento, entro il
quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel
caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo
mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche
in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle
procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli
consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione e'
effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello
di consegna del ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con
le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle
finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno
successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di
inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'
soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua
presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso
per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su
tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento
del pignoramento, risultava dal sistema informativo del
Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non
fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a
ruolo;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a
ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al
concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
al discarico i vizi e le irregolarita' compiute nell'ambito
della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
non hanno influito sull'esito della procedura.
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di
inesigibilita', totale o parziale, della quota, il
concessionario e' automaticamente discaricato,
contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il
potere dell'ufficio di comunicare, in ogni momento, al
concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad
esecuzione; in tal caso il concessionario ha l'obbligo di
agire su tali beni.
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure
esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
fino al discarico delle relative quote, dallo stesso
concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo'
richiedere al concessionario la trasmissione della
documentazione relativa alle quote per le quali intende
esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla
verifica della stessa documentazione presso il
concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il
concessionario non consegna, ovvero non mette a
disposizione, tale documentazione perde il diritto al
discarico della quota.".
"Art. 22 (Termini di riversamento delle somme
riscosse). - 1. Il concessionario riversa all'ente
creditore le somme riscosse entro il decimo giorno
successivo alla riscossione. Per le somme riscosse
attraverso le agenzie postali e le banche il termine di
riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del
Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per
gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il
termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo
scadere di ogni decade di ciascun mese.
2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante
la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1
e' determinata con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
3. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto
1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato.".
"Art. 23 (Obbligo di contabilizzazione). - 1. Il
concessionario rende la contabilita' delle riscossioni
mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli
contribuenti anche con sistemi informatici; le modalita' e
i termini sono individuati con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Le modalita' con le quali le banche e le Poste
italiane S.p.a. riversano ai concessionari le somme
iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con
convenzioni approvate con il decreto previsto dall'art. 22,
comma 1.
3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabiliti gli adempimenti
degli uffici finanziari e dei concessionari in ordine allo
svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali
dello Stato ed alla resa delle contabilita' di cui al comma
1.".
"Art. 46 (Principio di legalita' ed altri principi
generali in tema di sanzioni). - 1. Alle violazioni
commesse dai concessionari si applicano i principi di cui
al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
salve le espresse deroghe al principio di specialita'
stabilite dagli articoli 47 e 50.
1-bis. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata
commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono
sanzioni di entita' diverse, si applica la legge piu'
favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia
divenuto definitivo.".
"Art. 58 (Cauzioni e meccanismo di salvaguardia). - 1.
Le cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari in
carica alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono rideterminate in conformita' a quanto previsto
dall'art. 27, comma 1.
1-bis. Le disposizioni dell'art. 32 si applicano anche
allo svincolo delle cauzioni prestate dai cessati esattori
e ricevitori provinciali delle imposte dirette; lo svincolo
di tali cauzioni e' disposto, per i cessati esattori, con
decreto del prefetto competente per territorio e, per i
cessati ricevitori, con decreto del Ministero delle
finanze.
2. Per il periodo tra il 1o luglio 1999 e il 30 giugno
2001 sono corrisposte a ciascun concessionario, a valere
sugli stanziamenti della pertinente unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero delle finanze,
somme pari all'eventuale differenza tra la media delle
remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi
dell'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e quelle erogate in
applicazione dell'art. 17, comma 1, del presente decreto.
Le modalita' di erogazione di tale somma sono determinate,
sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con
decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2-bis. Il primo decreto di attuazione dell'art. 17,
comma 1, determina la remunerazione del servizio fino al
31 dicembre 2001.".
"Art. 59 (Procedure in corso). - 1. Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di
rimborso o di discarico per inesigibilita' giacenti presso
gli enti creditori alla data di entrata in vigore del
presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.
2. Se alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui
all'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal
concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato
domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti
del debitore, previo accesso al sistema informativo del
Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'art. 18,
comma 2, del presente decreto.
3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la
possibilita' di procedere nell'azione esecutiva, il
concessionario e' autorizzato a presentare documentata
domanda di rimborso o di discarico, che e' esaminata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonche' nelle
ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il
visto di cui all'art. 79, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il
concessionario procede in conformita' alle disposizioni del
presente decreto, nonche' del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del
non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla
presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o
della comunicazione di inesigibilita', il concessionario ha
diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali
somme.
4-bis. Le somme anticipate in forza dell'obbligo del
non riscosso come riscosso sono restituite ai
concessionari:
a) per i ruoli erariali, nei limiti degli
stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base e
nei tempi e con le modalita' da definire con decreto del
Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base
di apposita convenzione.
4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del
30 settembre 1999:
a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base
delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999
sono aumentati nella misura prevista dall'art. 17, comma 2;
b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera a);
c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera
b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con
decreto del Ministero delle finanze;
d) la comunicazione di cui all'art. 19, comma 2,
lettera c), deve essere presentata entro il 1o ottobre
2004;
e) le informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono
trasmesse con le modalita' e nei tempi stabiliti con il
decreto di cui alla lettera c).".
"Art. 61 (Definizione automatica delle domande di
rimborso e di discarico dei ruoli non erariali e rimborso
delle anticipazioni). - 1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e
3 dell'art. 60 possono applicarsi ai ruoli degli enti
previdenziali.
2. Le disposizioni dell'art. 60, commi 1, 2 e 3,
possono essere applicate anche ai ruoli degli altri enti
creditori, sulla base di apposita convenzione, nella quale
e' determinata la percentuale delle anticipazioni da
rimborsare.
2-bis. La definizione automatica di quote inserite in
ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2
produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute
in tali ruoli.
2-ter. Il pagamento ai concessionari delle somme ad
essi dovute ai sensi del comma 2-bis avviene con le
modalita' indicate nell'art. 57-bis, comma 2.".
"Art. 64 (Sanzioni). - 1. Sono fatti salvi gli effetti
degli atti di contestazione notificati entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la
violazione nel periodo dal 1o aprile al 31 dicembre 1998
con la procedura di cui all'art. 16 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472; se, a seguito della notifica di
tali atti, il responsabile della violazione ha prodotto
deduzioni difensive e non e' stato emesso atto di
irrogazione della sanzione, il competente ufficio, se del
caso, procede all'irrogazione applicando le disposizioni di
cui all'art. 54.
2. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di
irrogazione delle sanzioni notificati ai concessionari con
la procedura di cui al citato art. 16 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. I procedimenti sanzionatori in corso alla data del
31 dicembre 1998 possono essere definiti, quanto alle
sanzioni, con il pagamento, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, di una
somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto
dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione
amministrativa.
3-bis. Per i casi di ritardati riversamenti alle
competenti tesorerie provinciali dello Stato e alle casse
degli altri enti creditori da parte del concessionario,
limitatamente ai tardivi riversamenti effettuati entro il
30 giugno 1999 su conti correnti postali vincolati a favore
di tali enti, si applica la sanzione amministrativa pari a
due milioni di lire per ciascun postagiro.".



 
Art. 4.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1o luglio 1999.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 1), si applicano ai ruoli consegnati ai concessionari dopo il 30 giugno 2001.
3. L'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applica all'imposta sul valore aggiunto con riferimento ai ruoli da rendere esecutivi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito", gia' citato nelle note all'art. 1,
come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, recante "Unificazione ai fini
fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione,
riscossione e accertamento, a norma dell'art. 3, comma 134,
lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio
1998, supplemento ordinario:
"1. Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti
agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora
definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a
titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di
accertamento, per la meta' degli ammontari corrispondenti
agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati".



 
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