Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n. 194
Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme in materia di volontariato di protezione civile;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadro sul volontariato;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi in favore del volontariato;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, recante interventi urgenti di protezione civile, che dispone in ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile e prevede la predisposizione di un apposito elenco;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dispongono in materia di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile, previsto dall'articolo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Considerata l'esigenza di una riformulazione organica del regolamento, per quanto riguarda la partecipazione alle attivita' di protezione civile delle organizzazioni di volontariato, nonche' la concessione di contributi e lo snellimento delle procedure per la concessione dei contributi stessi e per l'utilizzo del volontariato;
Considerato che ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Dipartimento della protezione civile e' soppresso ed i compiti attualmente intestati al medesimo Dipartimento sono trasferiti all'Agenzia di protezione civile di cui all'articolo 79 del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data 6 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali e per la solidarieta' sociale;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Iscrizione delle organizzazioni di volontariato
nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile
1. E' considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' attivita' di formazione e addestramento, nella stessa materia.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e' considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di competenza statale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' attivita' di formazione e addestramento, nella stessa materia.
3. Al fine della piu' ampia partecipazione alle attivita' di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonche' in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate,l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", che provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneita' tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al piu' razionale utilizzo del volontariato.
4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtu' dell'articolo 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della stessa legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all'Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacita' operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia, preferibilmente su base informatica, l'aggiornamento dei dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al piu' razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato.
5. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, l'Agenzia informa le organizzazioni richiedenti, le regioni, le province autonome ed i prefetti territorialmente competenti.
6. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalita' e procedure d'iscrizione, di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale, l'Agenzia promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome.
7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia puo' disporre la cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati dalle autorita' competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992 in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
8. L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle attivita' di protezione civile e provvede a individuare ed a disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie di intervento, nonche' le forme e le modalita' di collaborazione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 18 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
"Art. 18 (Volontariato). - 1. Il Servizio nazionale
della protezione civile assicura la piu' ampia
partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile all'attivita' di
previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione
di calamita' naturali, catastrofi o eventi di cui alla
presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e
stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura
il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanarsi, secondo le procedure di cui all'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge,
del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione
delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di
protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri
direttivi:
a) la previsione di procedure per la concessione alle
organizzazioni di contributi per il potenziamento delle
attrezzature ed il miglioramento della preparazione
tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la
partecipazione delle organizzazioni all'attivita' di
predisposizione ed attuazione di piani di protezione
civile;
c) i criteri gia' stabiliti dall'ordinanza 30 marzo
1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'art. 11 del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in
materia di volontariato di protezione civile, in armonia
con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del
presente decreto, si provvede a modificare il decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613".
- La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: "Legge-quadro
sul volontariato".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai
movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed
11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania):
"Art. 11. - Fino all'entrata in vigore della legge di
disciplina organica della materia, e comunque non oltre il
31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile puo' avvalersi delle prestazioni dei
gruppi associati all'attivita' di previsione, prevenzione e
soccorso, provvedendo, con le disponibilita' del fondo per
la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e
gli enti locali interessati, le spese nei periodi di
impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato,
ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del
posto di lavoro e del relativo trattamento economico e
previdenziale, ad adottare misure per la copertura
assicurativa degli interessati".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge
26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 (Interventi urgenti
di protezione civile):
"Art. 11 (Volontariato di protezione civile). - 1.
All'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "delle associazioni di
volontariato e degli organismi che lo promuovono sono
sostituite dalle seguenti: "delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile ;
b) al comma 3, nel capoverso e nelle lettere a) e b)
la parola: "associazioni e' sostituita dalla seguente:
"organizzazioni ;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis.
Entro sei mesi dalla data di conversione del presente
decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613. .
2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, sono soppresse
le parole: "accertando l'assenza di condanne penali ovvero
di procedimenti penali in corso nei confronti degli
aderenti alle associazioni ".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 107 e 108
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 107 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Ai
sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti
relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle
attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e
periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni,
delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione
pubblica e privata presente sul territorio nazionale in
materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le
regioni interessate, dello stato di emergenza al
verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni
interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di
emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori
danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di
stato di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui
all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per
le attivita' industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e
l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in
relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e
gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso
di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la loro
attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo
spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei
degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni
relative ai piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la
prevenzione dei rischi naturali ed antropici;
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale
calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa
l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle
regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di
cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d) ed e), e al
numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate
attraverso intese nella Conferenza unificata.
Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). - 1. Tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 107
sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra
queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione
e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi
nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di
eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge
24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani
provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del
1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto
salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del
comma 1 dell'art. 107;
7) agli interventi per l'organizzazione e
l'utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni
relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle
attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con
l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di
emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte
delle strutture provinciali di protezione civile, dei
servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in
caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle
attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari
ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi
in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o
intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e
di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
e, in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla
cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi
regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla
popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione
civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base
degli indirizzi nazionali e regionali".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 613, reca: "Regolamento recante norme
concernenti la partecipazione delle associazioni di
volontariato nelle attivita' di protezione civile".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della
citata legge 24 febbraio 1992, n. 225:
"Art. 2 (Tipologia degli eventi ed ambiti di
competenze). - 1. Ai fini dell'attivita' di protezione
civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attivita'
dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante
interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attivita'
dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano
l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria;
c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che,
per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati
con mezzi e poteri straordinari".
- Per il testo degli articoli 107 e 108 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 13 della
citata legge 11 agosto 1991, n. 266:
"Art. 6 (Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome). - 1. Le
regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di
volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria
per accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare
le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni
fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di
cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i
criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo
svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento
motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o
contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale e appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno
copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale
per il volontariato, previsto dall'art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute
alla conservazione della documentazione relativa alle
entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione
nominativa dei soggetti eroganti".
"Art. 13 (Limiti di applicabilita). - 1. E' fatta salva
la normativa vigente per le attivita' di volontariato non
contemplate nella presente legge, con particolare
riferimento alle attivita' di cooperazione internazionale
allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con
il servizio civile sostitutivo di cui alla legge
15 dicembre 1972, n. 772".



 
Art. 2.
Concessione di contributi finalizzati al potenziamento
delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento
della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.
1. L'Agenzia puo' concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonche' al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini.
2. Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali, piu' elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni gia' acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature.
3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attivita', ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attivita' espletata dalle organizzazioni.
4. Per formazione dei cittadini si intende ogni attivita' diretta a divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile, nonche' a favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, e ad attenuarne le conseguenze.
5. Le attivita' di cui ai commi 3 e 4 debbono espletarsi, nel rispetto dei piani formativi teorico-pratici predisposti, sentite le regioni e le province autonome interessate, dall'Agenzia che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, puo' organizzare corsi sperimentali.
6. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante e compilata in conformita' ai modelli A e B allegati al presente regolamento, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'Agenzia, corredata della documentazione prevista negli articoli 3 e 4.
7. I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato. La percentuale dei costi finanziabili puo' essere aumentata oltre tale limite, fino alla totale copertura della spesa, in relazione alle esigenze delle organizzazioni di volontariato in aree del territorio nazionale che presentino elevati indici di rischio o per le quali sia in atto la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, al momento della domanda.
8. Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si tiene conto delle eventuali, analoghe concessioni di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' allegandola alla domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici o privati, anche congiuntamente considerati, non puo' superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'organizzazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle strutture, o di miglioramento della preparazione tecnica, o di formazione dei cittadini.
9. In caso di partecipazione delle regioni e delle province autonome, delle province, dei comuni e delle comunita' montane al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo, l'erogazione del relativo contributo concesso dall'Agenzia puo' avvenire anche per il tramite dei suddetti enti.
 
Art. 3.
Documentazione da allegare alla domanda per
la concessione di contributi per il potenziamento
delle attrezzature e dei mezzi
1. La domanda per la concessione del contributo per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi deve essere corredata della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze e alle modalita' di impiego;
b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;
c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi gia' erogati per il medesimo progetto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la veridicita' della documentazione allegata alla domanda.
2. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta e' carente, puo' richiedere la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.
 
Art. 4.
Documentazione da allegare alla domanda per la
concessione di contributi per il miglioramento
della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini
1. La domanda per la concessione dei contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) progetto contenente anche la relazione esplicativa, ove sia specificato il tipo di attivita' di formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono perseguire;
b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;
c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi gia' erogati per il medesimo progetto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la veridicita' della documentazione allegata alla domanda.
2. L'Agenzia puo' sottoporre il preventivo di spesa riguardante il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo al parere di autorita' competenti, tra cui scuola superiore della pubblica amministrazione, Universita', Istituti di ricerca, al fine stabilire la congruita' dei costi indicati.
3. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta e' carente, puo' richiedere all'organizzazione di volontariato la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.
 
Art. 5.
Criteri e procedure per la concessione dei contributi
1. L'Agenzia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 2), i criteri generali di ripartizione dei contributi, che restano in vigore per un triennio. Sulla base dei criteri definiti, l'Agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, predispone, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano di erogazione dei contributi alle organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, in relazione alle domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono conto:
a) dei rischi del territorio o dell'esistenza dello stato d'emergenza nazionale;
b) dei benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo;
c) della consistenza di altri eventuali, precedenti contributi concessi dall'Agenzia, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.
3. Nel termine di trenta giorni dalla predisposizione del piano di erogazione di cui al comma 1, viene data comunicazione a ciascuna organizzazione di volontariato richiedente del provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso. Analoga comunicazione va data alla regione o provincia autonoma interessata.



Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
- Per il testo dell'art. 107, comma 1, lettera f),
numero 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
vedi nelle note alle premesse.



 
Art. 6.
Obblighi dei beneficiari
1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 3, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) tenuta in efficienza di mezzi, attrezzature e strutture e divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione, ove di natura durevole, senza esplicita autorizzazione da parte dell'Agenzia, per un periodo di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'organizzazione o di trasferimento dei beni acquisiti ad altra organizzazione. L'obbligo di cui al presente comma puo' cessare, con provvedimento del Ministro dell'interno o di un suo delegato, nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dall'Agenzia;
b) intestazione al legale rappresentante dell'organizzazione dei beni mobili registrati;
c) realizzazione dell'iniziativa entro un termine stabilito, prorogabile solo per fatti non imputabili all'organizzazione, e certificata da opportuna documentazione.
 
Art. 7.
Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa
1. L'Agenzia dispone accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformita' alla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonche' il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6.
2. Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Agenzia si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi individuati dall'Agenzia medesima.
3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo determinano:
a) la revoca, da parte dell'Agenzia, del contributo finanziario accordato;
b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo gia' erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.
4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave l'Agenzia dispone con provvedimento motivato, da comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili.
5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresi', disposti dall'Agenzia, con le medesime modalita' di cui al comma 2, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attivita' dirette al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini, disponendosi, nei casi di accertata violazione e secondo la gravita', i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.
 
Art. 8.
Partecipazione delle organizzazioni di
volontariato all'attivita' di predisposizione
ed attuazione dei piani di protezione civile - Forme e modalita'
1. Ai fini di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, ciascuna nel proprio ambito territoriale di operativita', forniscono all'autorita' competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile per i casi di eventi calamitosi indicati al comma 2 dell'articolo 1, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attivita' esplicate dall'organizzazione.
2. Le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sentite in relazione alle attivita' oggetto di indirizzi di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 1), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e prendono parte alle attivita' di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, per i casi di eventi calamitosi di cui al comma 2 dell'articolo 1, nelle forme e con le modalita' concordate con l'autorita' competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed all'attuazione dei piani di protezione civile, le organizzazioni di volontariato comunicano all'autorita' di protezione civile competente con cui intendono collaborare:
a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;
b) la specialita' individuale posseduta nell'ambito del gruppo operativo ed il grado di responsabilita' rivestito da ciascun volontario all'interno del gruppo stesso;
c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonche' la reperibilita' del responsabile;
d) la capacita' ed i tempi di mobilitazione;
e) l'ambito territoriale di operativita'.
4. Le organizzazioni di volontariato possono richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalita' e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi introdotti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
5. L'Agenzia promuove, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di previsione e prevenzione in collaborazione con i soggetti istituzionali, in relazione agli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1.
6. Nell'ambito delle attivita' di predisposizione e di aggiornamento dei piani di emergenza, relativi agli eventi di cui all'articolo 1, comma 2, le autorita' competenti possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3. Nei confronti delle organizzazioni suddette e dei relativi aderenti, impiegati espressamente dall'Agenzia, si applicano i benefici di cui agli articoli 9 e 10.



Note all'art. 8:
- Per il testo degli articoli 107, comma 1, lettera f),
numeri 1 e 2, e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, vedi nelle note alle premesse.
- Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
vedi nelle note alle premesse.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali".



 
Art. 9.
Disciplina relativa all'impiego delle
organizzazioni di volontariato nelle attivita'
di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza
e formazione teorico-pratica
1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attivita' di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorita' di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalita' previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.
2. In occasione di eventi per i quali e' dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessita' singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attivita' di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei "ruolini" delle Prefetture, previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992.
4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attivita' di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorita' di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.
6. Le attivita' di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:
a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;
b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attivita' ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonche' di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.
7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attivita' addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.
8. Dopo lo svolgimento delle attivita' di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorita' di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attivita' svolta, sulle modalita' di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.
9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorita' di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonche' le modalita' di accreditamento del rimborso richiesto.
10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attivita' di protezione civile, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.
11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attivita' di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonche' alle relative attivita' esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attivita', svolte all'estero, purche' preventivamente autorizzate dall'Agenzia.



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c), della
citata legge 24 febbraio 1992, n. 255, vedi nelle note
all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 108 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge 11
agosto 1991, n. 266:
"Art. 4 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni
di volontariato). - 1. Le organizzazioni di volontariato
debbono assicurare i propri aderenti, che prestano
attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa,
nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati meccanismi assicurativi semplificati, con
polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i
relativi controlli".
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66
(Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.
996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle
popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile):
"Art. 23 (Domanda, istruzione e addestramento). - I
cittadini che intendono offrire volontariamente la loro
opera nei servizi di protezione civile presentano istanza
alla prefettura della provincia di residenza, che ne
accerta l'idoneita' fisica e la buona condotta.
La prefettura - in relazione alle attitudini e
possibilmente alle richieste degli interessati, con
preferenza per gli appartenenti ad associazioni che
perseguono analoghe finalita' - individua gli enti che per
i compiti istituzionali cui attendono siano i piu' idonei a
curarne l'istruzione e l'addestramento.
In particolare, nel settore dell'assistenza provvede la
prefettura mediante la costituzione di speciali squadre
operative di pronto intervento a supporto dei centri
assistenziali di pronto intervento di cui al successivo
art. 27; nel settore del soccorso, provvede il comando
provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 6,
lettera c), della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
Per il concorso fornito da associazioni del
volontariato agli interventi sanitari di pronto soccorso,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
I volontari di protezione civile sono muniti di segno
distintivo, le cui caratteristiche sono stabilite dal
Ministero dell'interno, e iscritti, a cura degli enti che
ne hanno curato l'istruzione e l'addestramento, in appositi
"ruolini ".



 
Art. 10.
Rimborso alle organizzazioni di volontariato
delle spese sostenute nelle attivita' di soccorso,
simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica
1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonche' alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa piu' economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita' stessa.
2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.
3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorita' di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:
a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attivita' autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
b) altre necessita' che possono sopravvenire, comunque connesse alle attivita' e agli interventi autorizzati.
4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attivita' formativa.
 
Art. 11.
Modalita' di intervento delle organizzazioni
di volontariato nelle attivita' di previsione,
prevenzione e soccorso
1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, prestano la loro opera, in materia di previsione e prevenzione sul territorio in relazione agli eventi indicati al medesimo comma 2. Nelle attivita' di soccorso, le organizzazioni intervengono su esplicita richiesta dell'autorita' competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ne assicura il coordinamento.
2. Ove aderenti ad una o piu' organizzazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 2 dell'articolo 1, nell'assoluta impossibilita' di avvisare le competenti pubbliche autorita', possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorita' di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.



Note all'art. 11:
- Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
vedi nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 108 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.



 
Art. 12.
Comitato nazionale di volontariato di protezione civile
1. Con riferimento alla tipologia di eventi di cui all'articolo 1, comma 2, la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' dell'Agenzia e' realizzata anche attraverso la loro consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comitato, che svolge la sua attivita' a titolo gratuito, e' composto da:
a) dodici rappresentanti, designati da organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, individuate dall'Agenzia, presenti con proprie sedi in almeno sei regioni;
b) ventidue rappresentanti eletti da organizzazioni locali di volontariato di protezione civile, secondo modalita' determinate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse da tale nomina le articolazioni locali quali, ad esempio, delegazioni o comitati delle organizzazioni designate ai sensi della lettera a).
3. Le norme di organizzazione e funzionamento sono stabilite dallo stesso Comitato.
 
Art. 13.
Estensione benefici
1. I benefici previsti dagli articoli 9 e 10 in favore degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, sono estesi dall'Agenzia anche agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato chiamate a fornire la propria collaborazione in occasione di eventi per i quali e' dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
 
Art. 14.
Norma di copertura
1. A tutti gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti allo scopo destinati nel bilancio dell'Agenzia.
 
Art. 15.
Norma transitoria
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino all'emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome, della disciplina ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.



Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b),
della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nelle
note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 108 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.



 
Art. 16.
Norma abrogativa
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e' abrogato.
 
Art. 17.
Norma finale
1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia, le norme del presente regolamento si applicano, per quanto di competenza, al Dipartimento della protezione civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 55
 
Allegato A
(previsto dall'art. 2, comma 6) Fac-simile Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il potenziamento di
attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. ........ del ..............
Il sottoscritto rappresentante legale con sede legale dell'organizzazione nel comune di provincia ............ indirizzo c.a.p. .......... tel. ............. tel. ............. fax .................
Chiede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. ........ del ............... la concessione di un contributo per un totale di L. ............... per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi sottoindicati:
Allega alla presente domanda:
a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze e, alle modalita' d'impiego;
b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;
c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da questi gia' erogati per il medesimo progetto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la veridicita' della documentazione allegata alla domanda;
e) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto).
Data, Firma
 
Allegato B
(previsto dall'art. 2, comma 6) Fac-simile Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il miglioramento
della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. ........
del ..............
Il sottoscritto rappresentante legale dell'organizzazione con sede legale nel comune di provincia ............ indirizzo c.a.p. .......... tel. ............. tel. ............. fax .................
Chiede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. ......... del ......... la concessione di un contributo per un totale di L. ............ per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.
Allega alla presente domanda:
a) progetto contenente anche la relazione esplicativa in cui viene specificato il tipo di attivita' di formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono perseguire;
b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;
c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da questi gia' erogati per il medesimo progetto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la veridicita' della documentazione allegata alla domanda;
e) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto).
Data, Firma
 
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