Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 195
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante disposizioni per l'ordinamento della professione di biologo;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo, nonche' il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 24 ottobre 1997;
Udito l'Ordine nazionale dei biologi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Considerata l'opportunita' di abolire il tirocinio post-lauream prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, atteso che il nuovo ordinamento didattico, previsto dalla tabella XXV, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 334, e successive modificazioni ed integrazioni, ha affiancato agli insegnamenti
teorici numerose attivita' pratiche con esercitazioni di
laboratorio; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, che prevede che agli esami di Stato per abilitazione all'esercizio della professione di biologo possono essere ammessi i laureati in scienze biologiche che hanno compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream, e' abrogato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle sessioni degli esami di Stato dell'anno 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri e ad interim Ministro
dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, Universita' della ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 350



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amminitrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico del1e
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operata il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: "Istituzione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica".
- La legge 24 maggio 1967, n. 396, reca: "Ordinamento
della professione di biologo".
- La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, reca: "Esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1982, n. 980, recante: "Approvazione del regolamento per
gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di biologo", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 gennaio 1983, n. 19.
- L'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;".
Nota all'art.1:
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, si veda nelle note alle
premesse.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone