Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 9 aprile 2001
Graduatorie regionali ordinarie e speciali delle regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia e graduatoria relativa ai "grandi progetti" delle predette e delle regioni Abruzzo e Molise, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2000 del "settore industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia) - 8o bando di attuazione.

IL DIRETTORE GENERALE
per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese

VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; VISTO l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5.c4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di graduatorie regionali ordinarie e speciali, nonche' di due graduatorie multiregionali relative ai "grandi progetti"; VISTO il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato "regolamento", concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del paese, cosi' come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3 del citato D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione; VISTE le circolari esplicative del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000 e n. 930035 del 5 febbraio 2001; VISTI i decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 15 settembre 2000 e del 20 ottobre 2000, con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione di tutte le domande dell'obiettivo 1 e dei "grandi progetti" delle regioni Abruzzo e Molise relative al bando del "settore industria" del 2000; VISTI i decreti ministeriali del 14 luglio 2000 e del 9 novembre 2000 che hanno fissato le misure massime consentite relative alle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 per le aree interessate dal presente bando a partire dal 2000; VISTO il decreto ministeriale del 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni con il quale, sulla base delle specifiche proposte delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono stati individuati i punteggi relativi alle priorita' di cui all'art. 6-bis, comma 2 del regolamento da utilizzare ai fini dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), numero 4 dello stesso regolamento con riferimento alle domande del "settore industria" delle dette regioni per l'anno 2000; VISTO il decreto ministeriale del 9 gennaio 2001 con il quale il termine finale di invio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori relativi alle domande del bando del "settore industria" per l'anno 2000 per le regioni dell'obiettivo 1 e' stato prorogato al 28 febbraio 2001; Vista la delibera del CIPE del 6 agosto 1999 concernente l'approvazione del piano finanziario programmatico del Programma di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 2000-2006; Vista la delibera del CIPE del 15 febbraio 2000, n. 14 concernente il riparto delle risorse destinate alle aree depresse per il periodo 2000-2002 della legge finanziaria del 2000, che destina, al netto delle risorse riferite a programmi cofinanziati dall'Unione europea, una quota di 3.218,43 miliardi di lire al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992, di cui 2.543,43 miliardi alle aree dell'obiettivo 1 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e 675 miliardi alle restanti regioni e province autonome del centro-nord; Visto il Programma operativo nazionale "Sviluppo imprenditoriale locale" che, per il periodo 2000-2006, stanzia 6.232,62 miliardi di lire (3.218,878 milioni di euro) per gli interventi riferiti alla legge n. 488/1992 nelle regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 giugno 2000 che ha assegnato, in via programmatica, al bando "industria" del 2000 relativo all'obiettivo 1 4.240 miliardi dei suddetti 6.232,62 e 1.360 (di cui 58,5 all'Abruzzo e 35,2 al Molise) dei suddetti 2.543,43, ha destinato 728,00 miliardi di lire, pari al 13% delle risorse complessivamente disponibili, alla graduatoria dei "grandi progetti", da imputare, ai soli fini contabili, alle risorse nazionali, ed ha ripartito le restanti risorse tra le regioni, secondo le misure fissate dal CIPE con la predetta delibera del 15 febbraio 2000, come segue (importi in miliardi di lire):

=====================================================================
| risorse nazionali |risorse P.O.N. |risorse totali ===================================================================== Campania | 141| 1.089| 1.230 Puglia | 97| 747| 844 Basilicata | 26| 203| 229 Calabria | 73| 561| 634 Sicilia | 142| 1.093| 1.235 Sardegna | 71| 547| 618 Totale | 550| 4.240| 4.790 Grandi progetti | 728| 0| 728

VISTA la delibera del CIPE del 21 dicembre 2000 che, su specifica proposta della regione Calabria con atto di Giunta n. 3762 del 29.12.1999, autorizza il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad utilizzare, nel limite dell'importo di 80 miliardi di lire (41.316.551,93 euro), a valere sulle risorse nazionali gia' assegnate alla Regione Calabria, le disponibilita' di cui alla legge n. 488/92 in favore dei programmi di investimento della stessa Regione ritenuti ammissibili alle agevolazioni ed approvati con la graduatoria del quarto bando (2o semestrale del 1998), previo scorrimento della graduatoria stessa; Considerato che per il predetto scorrimento della graduatoria del quarto bando della regione Calabria sono state utilizzate le risorse destinate dal CIPE alla stessa regione Calabria per gli interventi della legge n. 488/1992 e, in particolare, 40 miliardi di lire a valere sulle risorse stanziate dalla legge finanziaria del 2000 e 40 miliardi a valere sulle risorse stanziate dalla legge finanziaria del 2001 e che, pertanto, delle richiamate risorse destinate alla regione Calabria per il bando "industria" del 2000 indicate nella predetta tabella, residuano risorse nazionali pari a 33 miliardi di lire; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 2000 con il quale sono state approvate le proposte formulate dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia concernenti le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il bando del "settore industria" del 2000, nonche' la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate come di seguito specificato:

=====================================================================
| | misura delle risorse | | disponibili per la |tipo di graduatoria speciale| graduatoria speciale ===================================================================== Campania | AREA | 50% --------------------------------------------------------------------- Puglia | ATTIVITA' | 50% --------------------------------------------------------------------- Basilicata| AREA | 20% --------------------------------------------------------------------- Calabria | ATTIVITA' | 50% --------------------------------------------------------------------- Sicilia | AREA | 20% --------------------------------------------------------------------- Sardegna | AREA | 20%

Visto l'art. 6 del predetto testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della citata legge n. 488/1992, approvato con decreto ministeriale 3 luglio 2000, che autorizza il Ministero ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n. 488/1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle attivita' ed agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge, corrispondenti, quindi, a 1,28 miliardi di lire (non considerando le risorse delle regioni Abruzzo e Molise destinate ai programmi diversi dai "grandi progetti" che verranno impegnate con le graduatorie relative alle aree del centro-nord); Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del citato D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni; Considerato che, sulla base di tutto quanto precede, sono assegnate a ciascuna regione, per il bando del "settore industria" del 2000, le seguenti risorse finanziarie (in miliardi di lire):

----> Vedere TABELLA da pag. 5 a pag. 6 del S.O. <----

e 727,27 miliardi di lire alla graduatoria dei grandi progetti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 gennaio 2001 con il quale il termine finale di invio degli accertamenti istruttori relativi al bando del "settore industria" per l'anno 2000 dei programmi di investimento diversi dai "grandi progetti" delle sole regioni dell'obiettivo 1 e' stato differito al 28 febbraio 2001; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego:

Decreta
Art. 1

1. Le graduatorie regionali speciali e ordinarie delle regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia delle iniziative di cui in premessa per il bando del 2000 (8o) del "settore industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia), ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/12 al presente decreto. Nell'allegato n. 2/13 e' riportata la graduatoria dello stesso bando relativa ai "grandi progetti" delle suddette e delle regioni Abruzzo e Molise. 2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1, le opportune note esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per n. di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata.
 
Art. 2

1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/92 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui all'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del decreto medesimo.
 
Art. 3

1. Ad eccezione delle iniziative che sono state inserite nelle graduatorie di cui al precedente art. 1 ai sensi del punto 11.1 della circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000 e dell'art. 6, comma 8 del D.M. n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che, se non agevolate, non possono essere ulteriormente ripresentate con le medesime modalita', le iniziative che, a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, occupano una posizione nella relativa graduatoria che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo, nel pieno rispetto, tuttavia, delle condizioni vigenti con riferimento a tale graduatoria e fatte salve eventuali diverse disposizioni introdotte da modifiche normative che dovessero intervenire successivamente al presente decreto, mantenendo valide, ai soli fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. Fatto sempre salvo quanto detto in merito alle eventuali modifiche normative, qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilita' delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, rinuncia al suddetto inserimento automatico con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre il termine di cui all'art. 6, comma 8 citato e ripresenta la domanda stessa, riformulata, entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia medesima, termini che saranno fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le predette modalita' di inserimento automatico o di riformulazione si applicano anche alle domande che, sempre a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, alle condizioni richiamate al punto 5.6 della circolare n. 900315 del 14.7.2000. 2. Le iniziative collocate nelle graduatorie regionali speciali che, a causa dell'insufficienza delle relative disponibilita' finanziarie, occupano una posizione che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie. 3. Le iniziative non indicate nelle graduatorie di cui all'art. 1 sono invece escluse dalle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/92.
 
Art. 4

1. Per le iniziative di cui all'art. 3, ivi comprese quelle inserite automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, con successivi provvedimenti, sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni. Dalla data della comunicazione decorrera' il termine di legge per l'impugnazione del provvedimento di esclusione.

Roma, 9 aprile 2001

IL DIRETTORE GENERALE: Sappino
 
Allegato n. 1

NOTE ESPLICATIVE

Le graduatorie sono tredici, come di seguito specificato :

1) CAMPANIA speciale (All. n. 2/1)
2) CAMPANIA ordinaria (All. n. 2/2)
3) PUGLIA speciale (All. n. 2/3)
4) PUGLIA ordinaria (All. n. 2/4)
5) BASILICATA speciale (All. n. 2/5)
6) BASILICATA ordinaria (All. n. 2/6)
7) CALABRIA speciale (All. n. 2/7)
8) CALABRIA ordinaria (All. n. 2/8)
9) SICILIA speciale (All. n. 2/9) 10) SICILIA ordinaria (All. n. 2/10) 11) SARDEGNA speciale (All. n. 2/11) 12) SARDEGNA ordinaria (All. n. 2/12) 13) GRANDI PROGETTI delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (All. 2/13)

La singola graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/92 ubicate nel territorio di riferimento (graduatorie regionali ordinarie, speciali per area o grandi progetti) o operanti nei settori di riferimento (graduatoria regionale speciale per attivita). La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza e' determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla somma dei valori dei cinque indicatori, di cui al punto 5.c5) del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 (per la graduatoria dei grandi progetti gli indicatori sono quattro, con esclusione di quello relativo alle priorita' regionali), normalizzati. Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna L, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati. Si ricorda che il valore degli indicatori e' cosi' determinato:

* indicatore n. 1: capitale proprio attualizzato investito
nel programma
------------------------------------------
investimento ammissibile attualizzato

* indicatore n. 2: numero di occupati attivati dal programma
------------------------------------------
investimento ammissibile attualizzato

* indicatore n. 3: 100
--------------------------------------------- agevolazione richiesta (in punti percentuali
di quella massima consentita)

* indicatore n. 4: punteggio (compreso tra 0 e 30) conseguito dal programma sulla base delle specifiche priorita' regionali di cui al punto 5.c5.4 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 (si ricorda che tale indicatore non e' utilizzato nella graduatoria dei grandi progetti); * indicatore n. 5: punteggio (compreso tra 0 e 10) conseguito dal programma sulla base delle prestazioni ambientali di cui al punto 5.c5.5 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992. Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi: Colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria; le domande classificatesi ex equo occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato in colonna L. Colonna B (Numero di progetto): il n. di progetto della domanda. Colonna C (Ragione Sociale): la ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni. Colonna D (Prov.): la provincia del comune ove e' ubicata l'unita' produttiva o, per le imprese di costruzioni che utilizzano i beni agevolati nelle aree ammissibili della regione, ove e' ubicata la sede operativa. Colonna E (1 - Capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al capitale proprio investito. Colonna F (2 - Occupazione attivata): il valore dell'indicatore n. 2, relativo agli occupati attivati dal programma. Esso e' convenzionalmente pari a zero nel caso di diminuzione del numero di occupati. Colonna G (3 - Agevolazione richiesta): il valore dell'indicatore n. 3, determinato sulla base dell'agevolazione richiesta rispetto a quella massima consentita. Colonna H (4 - Indicatore Regionale): il valore dell'indicatore n. 4 relativo alle priorita' regionali; esso e' compreso tra 0 e 30 nella graduatoria regionale ordinaria, tra 0 e 20 nella graduatoria regionale speciale e non e' utilizzato nella graduatoria dei grandi progetti. Colonna I (5 - Indicatore Ambientale): il valore dell'indicatore n. 5 relativo alle prestazioni ambientali; esso e' compreso tra 0 e 10. Colonna L (Somma indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore e' quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria. Colonna M (Sett. Serv.): il settore di attivita' del programma: nulla = estrattivo, manifatturiero, costruzioni ed energia S = servizi. Colonna N (Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni : P = piccola impresa M = media impresa G = grande impresa. Colonna O (Ob.): l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale insiste l'unita' produttiva interessata dal programma: 1 = Obiettivo 1 (Mezzogiorno) 2 = Obiettivo 2 (Centro-nord aree in declino industriale) ST = Sostegno Transitorio (Centro-nord, aree ammesse al sostegno transitorio) FO = fuori obiettivo. Colonna P (Cofin.): l'ammissibilita' o meno della domanda al cofinanziamento U.E.: SI = ammissibile nulla = non ammissibile. Colonna Q (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilita' o meno della domanda: A = agevolabile N = non agevolabile P = parzialmente agevolabile (non ricorre per le graduatorie regionali speciali) Colonna R (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni: 1 = esaurimento delle risorse attribuibili 2 = raggiungimento del limite del 5% destinato alle imprese di servizi 3 = motivi 1 e 2 insieme 4 = superamento della riserva del 50% destinata alle PMI, in presenza di altre PMI da agevolare 5 = motivi 1 e 4 insieme 6 = motivi 1 e 5 insieme 7 = motivi 1, 2 e 4 insieme Colonna S (Agevolaz. concedibile LM) : l'ammontare, in milioni di lire e due decimali, dell'agevolazione concedibile. Tale ammontare e' inferiore a quello richiesto qualora nella Colonna Q sia indicato "P" ; e' pari a zero qualora nella Colonna Q sia indicato "N". Colonna T (Agevolaz. concedibile Euro) : l'ammontare, in EURO, dell'ammontare della Colonna S.
 
Allegato 2
----> Vedere ALLEGATO da pag. 11 a pag. 109 del S.O. <----

----> Vedere ALLEGATO da pag. 110 a pag. 208 del S.O. <----

----> Vedere ALLEGATO da pag. 209 a pag. 234 del S.O. <----
 
Allegato 3

----> Vedere ALLEGATO da pag. 235 a pag. 297 del S.O. <----
 
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