Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 10 maggio 2001 |
Rettificazioni all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 26 febbraio 2001 recante approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2000 del settore turistico-alberghiero. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, gia' modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie; Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2001 con il quale, viste le proposte avanzate dalle regioni e dalle province autonome e le successive determinazioni concordate con le regioni medesime in merito alla valutazione della compatibilita' delle proposte stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono state approvate le proposte regionali di cui all'art. 6-bis di quest'ultimo decreto valide con riferimento alle domande del bando del "settore turistico-alberghiero" della legge n. 488/1992 per l'anno 2000; Vista la comunicazione prot. 4322 del 27 aprile 2001 dell'Assessore del Dipartimento attivita' produttive e politiche dell'impresa della regione Basilicata con la quale viene segnalato che, a causa di un mero errore di trascrizione, nella proposta avanzata dalla regione medesima al Ministero non e' stata fedelmente riportata la volonta' del Consiglio regionale, espressa con delibera n. 65 del 27 novembre 2000, che ha inteso inserire, tra le ulteriori attivita' ammissibili, anche quella degli "Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero" ed ha inteso attribuire il punteggio utile per l'indicatore regionale anche all'ulteriore attivita' degli "Impianti sportivi non agonistici destinati al turista", pari a 20 punti per le tipologie di nuovo impianto ed ampliamento e pari a 18 per le tipologie di ammodernamento e riconversione, sia con riferimento alla graduatoria ordinaria che a quella speciale; Considerato che con la medesima citata nota la regione Basilicata chiede che vengano apportate le conseguenti rettifiche al citato decreto ministeriale del 26 febbraio 2001; Ritenuto necessario apportare tali conseguenti rettifiche; Decreta: Articolo unico Nell'allegato n. 2 al decreto ministeriale del 26 febbraio 2001 concernente l'approvazione delle proposte regionali relative al bando del "settore turistico-alberghiero" della legge n. 488/1992 per l'anno 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2001, con riferimento alle proposte della regione Basilicata, a causa di un mero errore di trascrizione da quest'ultima segnalato: a) nell'elenco delle "Ulteriori attivita' ammissibili" deve intendersi compresa anche la seguente: "O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi e per il tempo libero"; b) alla ulteriore attivita' ammissibile "O.92.61.5.A - Impianti sportivi non agonistici destinati al turista", gia' compresa nell'elenco delle "Ulteriori attivita' ammissibili", devono intendersi attribuiti, sia nella graduatoria ordinaria che in quella speciale, 20 punti alle tipologie di nuovo impianto ed ampliamento e 18 punti alle tipologie di ammodernamento e riconversione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 2001 Il Ministro: Letta |
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