Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2001 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 15 maggio 2001
Modificazioni allo statuto della Bayerische Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1849).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1986 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, rilasciata alla Bayerische Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;
Viste le delibere assunte in data 15 dicembre 2000 e 16 aprile 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Bayerische Assicurazioni S.p.a., che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 4, 5 22 e 23 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Bayerische Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:
Art. 2.
Denominazione - Sede - Durata - Oggetto
Variazione della denominazione stradale ove ha sede l'impresa: via Pampuri n. 13 - Milano (in luogo della precedente via Ripamonti n. 286/17 - Milano) [conseguente a revisione della toponomastica del comune di Milano].
Art. 4.
Denominazione - Sede - Durata - Oggetto
Integrazione dell'oggetto sociale con previsione, ex novo, dell'"esercizio diretto delle assicurazioni nel ramo assistenza".
Art. 5.
Capitale sociale
Nuova determinazione del capitale sociale in euro: 43.900.000 diviso in n. 878.000 azioni da euro 50 ciascuna (in luogo del precedente importo espresso in L. 85.000.000.000, diviso in n. 85.000.000 azioni dal valore nominale di L. 1000 ciascuna) [aumento gratuito, ai fini della convenzione in euro, del capitale sociale da L. 85.000.000.000 a L. 85.002.253.000 mediante utilizzo parziale della riserva legale per L. 2.253.000. Conversione del predetto capitale, cosi' aumentato, in euro 43.900.000, nonche' del valore unitario delle azioni in euro 50.
Art. 22.
S i n d a c i
Riformulazione dell'articolo in materia di composizione e funzionamento del collegio sindacale: "La societa' e' controllata da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, operante ai sensi di legge ... " (in luogo della precedente previsione statutaria: "La gestione della societa' e' controllata da un collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge").
Nuova disciplina in materia di:
a) durata in carica e rieleggibilita' dei sindaci;
b) partecipazione dei sindaci alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
c) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione: oggetto e modalita', anche in presenza di particolari "necessita'";
d) scelta dei componenti del collegio sindacale: criteri generali;
e) scelta di almeno uno dei sindaci effettivi e di almeno uno dei sindaci supplenti: iscrizione nel registro dei revisori contabili;
f) scelta dei sindaci effettivi e supplenti qualora non in possesso del requisito di cui alla precedente lettera e);
g) individuazione delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa;
h) accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalita' e onorabilita' da parte del consiglio di amministrazione, anche in presenza di fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
i) nomina del collegio sindacale: organo preposto e modalita' procedurali - sistema delle liste;
l) compenso dei membri del collegio sindacale: criteri;
m) cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;
n) declaratoria di decadenza dalla carica di sindaco: organo preposto e modalita'.
Art. 23.
Bilancio e riparto utili
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
a) durata dell'esercizio sociale: "Gli esercizi sociali hanno inizio il 1o gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno";
b) approvazione del bilancio: "L'approvazione del bilancio avviene entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Entro i termini di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ... il bilancio ... sara' sottoposto all'approvazione dell'assemblea").
Nuova disciplina in materia di proroga del termine di approvazione del bilancio (al 30 giugno), qualora particolari circostanze lo richiedano: effetti e modalita'.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2001
Il presidente: Manghetti
 
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