Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2001 (vai al sommario)
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO 8 maggio 2001
Determinazione delle direzioni di atterraggio, ai sensi dell'art. 714-bis del codice della navigazione, dell'aeroporto di Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58 che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;
Visti gli articoli 3, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 con il quale e' stato istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile;
Considerato che occorre stabilire ai sensi dell'art. 714-bis del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonche' il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Perugia;
Considerato altresi' che occorre indicare se l'aeroporto di Perugia e' aperto o meno al traffico strumentale e notturno; Dispone: Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto di Perugia, come segue:
direzione di atterraggio della pista di volo: 014o - 194o;
lunghezza della pista di volo: m. 1696;
livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
testata 01 m. 202,30 s.l.m.;
testata 19 m. 209,75 s.l.m.;
livello medio dell'aeroporto m. 203,35 s.l.m.
L'aeroporto e' aperto al traffico strumentale e notturno.
Il presente provvedimento verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 8 maggio 2001
Il direttore generale: Di Palma
 
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