Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 aprile 2001, n. 98
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2001), convertito, senza modificazioni, dalla legge 14 maggio 2001, n. 196 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalita' dello Stato".

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.

1. Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, le parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis", sono sostituite dalle parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis.".
2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: "o nel massimo a dieci anni", sono inserite le parole: ", nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;".



Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 406 del codice di
procedura penale, come modificato dal decreto-legge qui
pubblicato:
"Art. 406 (Proroga del termine). - 1. Il pubblico
ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al giudice
(328), per giusta causa, la proroga del termine previsto
dall'art. 405. La richiesta contiene l'indicazione della
notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la
giustificano.
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal
pubblico ministero nei casi di particolari complessita'
delle indagini ovvero di oggettiva impossibilita' di
concluderle entro il termine prorogato (407).
2-bis. Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal
giudice per un tempo non superiore a sei mesi.
3. La richiesta di proroga e' notificata (148 ss.), a
cura del giudice, con l'avviso della facolta' di presentare
memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla
persona sottoposta alle indagini nonche' alla persona
offesa dal reato (90, 91) che, nella notizia di reato o
successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di
volere essere informata. Il giudice provvede entro dieci
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con
ordinanza (125) emessa in camera di consiglio senza
intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si
debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine
previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare
avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle
indagini nonche', nell'ipotesi prevista dal comma 3, alla
persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle
forme previste dall'art. 127.
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si
applicano se si procede per taluno dei delitti indicati
nell'art. 51, comma 3-bis e nell'art. 407, comma 2, lettera
a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con
ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della
richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di
proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico
ministero a proseguire le indagini.
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di
proroga, il giudice, se il termine per le indagini
preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore
a dieci giorni per la formulazione delle richieste del
pubblico ministero a norma dell'art. 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione
della richiesta di proroga e prima della comunicazione del
provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili,
sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano
successivi alla data di scadenza del termine
originariamente previsto per le indagini.".
- Si riporta il testo dell'art. 407 del codice di
procedura penale, come modificato dal decreto-legge qui
pubblicato:
"Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari) - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 393,
comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo'
comunque superare diciotto mesi (553).
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis,
secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1915, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 609-bis nelle ipotesi
aggravate previste dall'art. 609-ter. 609-quater,
609-octies del codice penale;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero (727 ss.);
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis qualora il
pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale
(405) o richiesto l'archiviazione (408, 411, 415) nel
termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli
atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non
possono essere utilizzati.".



 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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