Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 15 maggio 2001
Istituzione presso la Direzione III del Dipartimento del tesoro dell'ufficio XIII - Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l'art. 123, paragrafo 4;
Visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'art. 31 e l'art. 34, paragrafo 2, lettera c);
Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro;
Vista la decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000 relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro;
Visto l'orientamento del consiglio ECOFIN del 12 febbraio 2001 riguardante la proposta di regolamento relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1996 con il quale al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' stata affidata la cura e il coordinamento di tutte le problematiche correlate con l'introduzione dell'euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visti i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 e n. 108118 del 19 dicembre 2000 con i quali e' stato determinato il riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero;
Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che attribuisce alla Guardia di finanza funzioni di polizia economica e finanziaria e di tutela del bilancio pubblico e dell'Unione europea, e che, a tal fine, stabilisce che sono demandati al Corpo della Guardia di finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni finanziarie e di capitali;
Tenuto conto di tutte le altre iniziative comunitarie in materia di falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dal contante;
Ritenuta, pertanto, la necessita' e l'urgenza di costituire un ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione delle banconote, delle monete metalliche e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante;
Decreta:
Art. 1.
1. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come modificato dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, n. 108118, al punto 1.3., dopo l'"Ufficio XII", e' inserito il seguente:
"Ufficio XIII - Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante - Analisi e monitoraggio di tutte le informazioni concernenti la falsificazione dell'euro e delle altre valute, nazionali ed estere, nonche' di tutti gli altri mezzi di pagamento diversi dal contante, ai fini della valutazione dell'impatto economico e finanziario".
2. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come modificato dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, n. 108118, dopo il punto 1.3., sono inseriti i seguenti:
"1.3.bis. L'Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante di cui al punto 1.3. del presente decreto ministeriale, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti:
a) raccoglie tutte le informazioni sulla falsificazione dell'euro e delle altre valute, nazionali ed estere, nonche' di tutti gli altri mezzi di pagamento diversi dal contante;
b) gestisce tutte le informazioni provenienti dalla Banca d'Italia, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dalla Commissione europea, dalle forze di polizia e dalle altre autorita' nazionali ed estere competenti in materia di falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante;
c) svolge funzioni di raccordo tra le autorita' nazionali ed estere competenti, ai fini dell'attuazione del dispositivo di protezione dalla falsificazione dell'euro, delle altre valute e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante.
1.3.ter. L'Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante di cui al punto 1.3. del presente decreto ministeriale, si articola nelle seguenti aree:
a) un'area economico-finanziaria, per la gestione dei dati tecnici e statistici, cui e' preposto un funzionario del Dipartimento del tesoro;
b) un'area per la cooperazione fra le autorita' competenti alla gestione delle altre informazioni complementari ai fini dell'analisi strategica, cui e' preposto un ufficiale della Guardia di finanza.".
3. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come modificato dall'art. 1, comma 11, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, n. 108118, dopo le parole "Ufficio ispettivo centrale", le parole "(diciassette unita' dirigenziali di cui nove finalizzate a verifiche di particolare complessita' e otto finalizzate a verifiche di media complessita)", sono sostituite dalle seguenti: "(sedici unita' dirigenziali di cui nove finalizzate a verifiche di particolare complessita' e sette finalizzate a verifiche di media complessita)".
4. All'ufficio di cui al comma 1 del presente decreto, e' assegnato personale non dirigenziale gia' in servizio presso il Dipartimento del tesoro e personale della Guardia di finanza in servizio presso il Gabinetto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data del 1o giugno 2001.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.
Roma, 15 maggio 2001
Il Ministro: Visco

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 60
 
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