Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2001 (vai al sommario)
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2001.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (1.0.1.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2001.
Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale - del 31 maggio 2001.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
 
Il comune di ABBASANTA (provincia di Oristano) ha adottato, il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire le seguenti aliquote I.C.I.: abitazioni civile e non 4,5 per mille; aree fabbricabili 5 per mille. (Omissis). 01A58601 Il comune di AFRAGOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,5 per mille; aliquota base: 6 per mille; terreni agricoli: 6 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; immobili locati: 6 per mille; immobili locati con contratto assistito di cui alla legge n. 431/1998, art. 2, commi 3, 4 e 5: 5,5 per mille; immobili non occupati: 6,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 (lire duecentomila); (Omissis). 01A58602 Il comune di AGROPOLI (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2001, l'imposta sugli immobili (I.C.I.) nelle stesse aliquote, riduzioni e determinazioni applicate per l'anno 2000; a) abitazione principale, abitazione principale per anziani o disabili art. 3, comma 56 legge 23 dicembre 1996, n, 662, abitazioni locate utilizzate come abitazioni principali art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556, immobili diversi da abitazioni 6 per mille; b) seconde abitazioni o abitazioni non residenti 7 per mille; c) abitazioni non locate 7 per mille; d) la detrazione per le abitazioni principali e' di L. 200.000; (Omissis). 01A58603 Il comune di ALA DI STURA (provincia di Torino) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, (omissis), al 5 per mille la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, ferma restando la detrazione di L. 200.000 per la prima casa; di applicare, (omissis), l'aliquota ridotta al 3 per mille, per la durata di 3 anni dalla data di inizio lavori, per interventi di recupero di immobili inagibili od inabitabili o d'interesse storico od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto ed utilizzo dei sottotetti; di stabilire che alla pertinenza equiparata all'abitazione principale non si applica ulteriore detrazione. L'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computata per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (sono considerate quali parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte e tettoie, ancorche' distintamente iscritte a catasto); tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza; (Omissis). 01A58604 Il comune di ALATRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 5 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta I.C.I. per l'anno 2001: a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno d'imposta 2001, e' stabilita nella misura del 6 per mille; b) l'aliquota I.C.I. per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e' stabilita nella misura del 5 per mille; c) l'aliquota dell'imposta I.C.I. sugli immobili destinati a negozi, botteghe, autorimesse e' stabilita nella misura del 5,5 per mille, alle condizioni e con le limitazioni previste nella parte premessa che qui si richiamano; 2. e' approvato in relazione all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, il quadro di detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto: la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' elevata a L. 250.000; ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo dell'imposta con domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo fino a L. 250.000 per: A) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno 2 anni a far data dal 1o gennaio 2001; B) inoccupati che abbiano perso l'indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso del 2000; C) lavoratori in mobilita' da oltre sei mesi; D) lavoratori in cassa integrazione; E) nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto potatore di handicap (non inferiore al 75%); F) coloro che abbiano compiuto 65 anni entro l'anno 2000. Per poter fruire della ulteriore detrazione di cui sopra (L. 250.000) e' necessario che: nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unita' immobiliari sul territorio nazionale; il reddito dell'intero nucleo familiare non superi la somma di L. 18.000.000 annui, incrementata di L. 2.000.000 per ogni componente in piu' rispetto al proprietario, ad eccezione di quanto elencato al punto E) il cui reddito annuale e' elevato a L. 28.000.000. Viene inoltre riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, una detrazione base di L. 250.000, a quei proprietari che per i motivi di anzianita' o di infermita', siano residenti presso un istituto di ricovero sanitario, a condizione che l'immobile in parola non sia stato dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, con allegato certificato di degenza o ricovero. (Omissis). 01A58605 Il comune di ALBA ADRIATICA (provincia di Teramo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari: 5 per mille, lettera a), b) e c.9) regolamento comunale art. 5; B) aliquota ridotta, per le unita immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille, lettera d) regolamento comunale art. 5; C) aliquota ridotta, per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari di primo grado in linea retta ed in linea collaterale fino al secondo grado, 5 per mille, lettera e) regolamento comunale art. 5; D) aliquota ridotta, per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5 per mille, lettera f) regolamento comunale art. 5; E) aliquota da applicare per tutte le altre fattispecie di immobili: 6,5 per mille; 2. Di confermare la detrazione I.C.I. per l'anno 2001, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per l'importo di L. 250.000 (duecentocinquantamila) e si specifica che la detrazione per abitazione principale non spetta per la fattispecie di cui alla lettera d) dell'art. 5 del regolamento comunale approvato con atto di C.C. n. 73 del 16 novembre 1998; 3. Di confermare che, per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale: a) immobili di proprieta' o altro diritto reale di godimento appartenenti a soggetti nel cui nucleo familiare ci siano portatori di handicap; b) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di soggetti anziani avente quale unica fonte di reddito imponibile ai fini IRPEF la pensione sociale o l'assegno sociale al minimo negli importi mensili stabiliti alla data del 1o gennaio 2001, sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a L. 350.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; 4. Di dare atto che il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva. (Omissis). 01A58606 Il comune di ALBAREDO ARNABOLDI (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota ridotta 5,5 per mille; per l'abitazione principale per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultino locate; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate. Ritenuto di stabilire in L. 200.000 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo. (Omissis). 01A58607 Il comune di ALBISSOLA MARINA (provincia di Savona) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote differenziate I.C.I. per l'anno 2001 come di seguito descritto: aliquota I.C.I. da applicare alle unita immobiliari locate a soggetti residenti che la adibiscono ad abitazione principale, dietro presentazione di idonea documentazione 6,5 per mille; aliquota I.C.I. da applicare ad altri immobili, 7 per mille; pertinenze all'abitazione principale (solo se risultano tali dall'atto notarile o dal certificato catastale, 5,7 per mille; abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo, 5,7 per mille; abitazioni posseduta a titolo di proprieta' da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti localta, 5,7 per mille; 2. di determinare in L. 250.000 la detrazione spettante alle sole unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale dal proprietario; (Omissis). 01A58608 Il comune di ALLERONA (provincia di Terni) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 01A58609 Il comune di ALPETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale, sugli immobili (I.C.I.) come segue: abitazione principale 5 per mille; altri fabbricati 6 per mille; detrazione d'imposta per abitazione principale L. 300.000. Omissis). 1A586010 Il comune di ALPIGNANO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sua pertinanza limitatamente a n. 1 unita' (cat.C/2 C/6 C/7): (aliquota agevolata) 4 per mille; tutte le altre unita' immobiliari: (aliquota ordinaria) 5 per mille. 2. di confermare, per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con esclusione della pertinenza equiparata. 3. confermare altresi' una maggiore detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di L. 350.000 riferita a: soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e a condizione che l'abitazione sia classificata in una delle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6; soggetti passivi aventi unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale - assistiti dal Comune (utenze in assistenza economica da parte del C.I.S.S.A. (Consorzio Intercomunali Servizi Socio Assistenziali) appositamente certificati dai Servizi Sociali; 4. di fissare altresi' relativamente alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 le aliquote nella seguente misura: a) unita' immobiliari bocate a soggetti che la utilizzano come abitazione principale con contratto assistito: 2 per mille; b) unita' immobiliari non locate da oltre due anni: 9 per mille; c) unita' immobiliari non locate da meno due anni: 7 per mille; d) unita' immobiliari locate con contratto libero: 6 per mille. (Omissis). 1A586011 Il comune di ALTAVILLA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota unica del 5 per mille relativamente alla Imposta Comunale sugli Immobili, praticando una detrazione di L. 200.000 per la prima casa di abitazione. Omissis). 1A586012 Il comune di AMEGLIA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ridotta per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' assegnatari di alloggi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; b) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel precedente punto a): 7 per mille; II) (Omissis). III) L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, ... (Omissis) ...; IV) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Omissis). 1A586013 Il comune di AMPEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per quanto in premessa esposto. l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5,7 per mille; 2. di determinare in favore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale una aliquota ridotta nella misura del 4.7 per mille. Omissis). 1A586014 Il comune di ANDORA (provincia di Savona) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. secondo il prospetto seguente, in misura differenziata in base alle tipologie e con introduzione delle relative agevolazioni, secondo le disposizioni dell'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446: a) aliquota agevolata al 5 per mille: i) immobili pertinenziali all'abitazione principale del soggetto passivo, secondo le previsioni del vigente regolamento; ii) alloggi locati a persone residenti sul territorio del Comune, senza detrazione per abitazione principale; iii) alloggi concessi in comodato a parenti purche' entro il secondo grado e residenti sul territorio del Comune, senza detrazione per abitazione principale; iv) alberghi e residence classati in categoria catastale D/2 e D/10; v) immobili per gli scopi di cui alla legge regionale n. 13 del 25 maggio 1992; b) aliquota ordinaria al 6,35 per mille: i) tutte le altre tipologie di immobili; 2. di dare atto che per fluire delle agevolazioni approvate per l'anno 2001 i beneficiai dovranno, a pena di decadenza, dichiarare il possesso dei requisiti prescritti entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. 2001; Omissis). 1A586015 Il comune di ANGERA (provincia di Varese) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, in attuazione delIart. 6 deI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 uguale all'anno 2000 e piu' specificatamente: aliquota principale 6 per mille; aliquota per I abitazione 5 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 1A586016 Il comune di ANNONE DI BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire nella misura unica del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001. (Omissis). 1A586017 Il comune di APOLLOSA (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare e confermare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille; di dare atto che l'imposta in parola viene quantificata applicando alla base imponibile l'aliquota sopra determinata del 6 per mille. (Omissis). 1A586018 Il comune di ARIANO NEL POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. fissare per l'anno 2001, come di seguito riportate, le aliquote per l'applicazione delIimposta comunale sugli Immobili (l.C.l.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992, esercitando le facolta' attribuite ai comuni dall'art.6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, commi 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' quelle di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, determinando: c) nel 5,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttatamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle beate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; d) nel 7 (sette) per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali, e/o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e/o di alloggi non locati: 2) avvalersi della facolta' di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, determinando in L. 220.000 (duecentoventimila) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare; 3) dare atto che, ai fini della detrazione d'imposta anzidetta, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e si suoi familiari dimorano abitualmente, e che la detrazione in discorso si applica anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 4) avvalersi della facolta' di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449 fissando una aliquota agevolata del 1,00 (uno) per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili ad interesse architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 5) avvalersi nella facolta' di cui all'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, pertanto, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 1A586019 Il comune di ARMENO (provincia di Novara) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. viene adottata come segue: 4,5 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale; 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). 1A586020 Il comune di ARMO (provincia di Imperia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille. (Omissis). 1A586021 Il comune di ARPAIA (provincia di Benevento) ha adottato il 10 gennaio e il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili: a) confermare, per l'anno 2001, in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale; b) concedere ai soggetti aventi i particolari requisiti di cui in premessa e in narrativa, che ne dichiarino la sussistenza nei termini e con le modalita' ivi indicate, una ulteriore detrazione di L. 30.000 e, quindi, una detrazioine complessiva di L. 230.000. (Omissis). adottare per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota unica ordinaria del 6 per mille; rendere il presente atto immediatamente esecutivo. (Omissis). 1A586022 Il comune di ARRONE (provincia di Terni) ha adottato, il 15 e 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per la prima casa e nella misura del 7 per mille per le seconde case e altri immobili. (Omissis). 1A586023 Il comune di ASSEMINI (provincia di Cagliari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare determinando come segue per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria I.C.I. in misura del 6 per mille; di differenziare, cosi' come segue, le aliquote I.C.I. per l'anno 2001: 1. Immobili diversi da quelli ad uso abitativo (uffici, negozi ecc.) 6,5 per mille; di fissare le seguenti agevolazioni: casa adibita ad abitazione principale da parte del possessore 4 per mille; interventi di recupero di immobili di cui all'art. 1 comma 5, 4 per mille L. 449/1997 per la durata di anni 3 dall'inizio dei lavori; di riconfermare, l'anno 2001 la detrazione per abitazione principale in L. 200.000; (Omissis). 1A586024 Il comune di ATINA (provincia di Frosinone) ha adottato il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, viene come di seguito determinata: 5,5 per mille per tutte le tipologie di immobili; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 gennaio 1996, n. 662: a) la riduzione d'imposta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni; b) la detrazione di L. 220.000 sull'abitazione principale; c) la detrazione di L. 220.000 ai fabbricati ad uso abitativo intestati al contribuente principale utilizzati ad uso abitativo dei familiari in linea retta. (Omissis). 1A586025 Il comune di ATTIGLIANO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare al 5,5, per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili ubicati nel territorio del comune di Attigliano per l'anno 2001; 2. di non consentire riduzioni ad alcun titolo della aliquota suddetta; 3. di non concedere l'applicazione di detrazioni differenziate per la prima casa, ne' di ogni altro tipo di agevolazione discrezionale prevista dalle vigenti disposizioni. (Omissis). 1A586026 Il comune di ATTIMIS (provincia di Udine) ha adottato il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato: 1) aliquota ordinaria: 6 per mille; 2) aliquota 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate e/o concesse in comondato a soggetto che le utilizza come abitazione principale e/o concesse in uso gratuito a familiari (parenti al terzo grado ed affini fino al secondo grado); 3) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili; 3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 48, della legge 662 del 23 dicembre 1996, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% e che i redditi dominicali sono rivalutati del 25% ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 4. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 1A586027 Il comune di AZEGLIO (provincia di Torino) ha adottato il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: aliquota unica: 5,8 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 a 504 e s.m.i. nella misura di L. 200.000 (e 103,29). (Omissis). 1A586028 Il comune di AZZONE (provincia di Bergamo) ha adottato il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria l.C.l. nella misura unica deI 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione dell'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). 1A586029 Il comune di BAGNARA DI ROMAGNA (provincia di Ravenna) ha adottato il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) 5,5 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo A esclusa la categoria catastale A/10, e per i fabbricati delle categorie catastali C/6 e C/7, vale a dire per tutti i fabbricati ad uso abitazione principale e pertinenze. ad eccezione delle unita' immobiliari abitative di cui alla successiva lettera B); b) 7 per mille per gli alloggi non locati e/o residenza secondaria come individuati dall'art. 5 del regolamento sull'I.C.I. approvato con la propria deliberazione n. 39 del 17 dicembre 1998 citata in premessa; c) 6 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati ad imposta non compresi nelle precedenti lettere a) b); d) aliquota agevolata nella misura del 3,5 per mille per interventi di recupero di unita' immobiliari dalle caratteristiche e con le modalita' individuate con il citato atto di Consiglio comunale n. 61; ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; 2. Elevare, ai sensi delIart. 8. comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, successivamente modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997 n. 50, convertito con modificazioni in legge 9 maggio 1997, art. 122, per l'anno 2001, a L. 300.000 l'importo di L. 200.000 relativo alla detrazione di cui al comma 2 del medesimo art. 8 del decreto legislativo n. 504/92, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, quali gia' individuate con il citato atto di consiglio comunale n. 61 in data odierna citato in premessa. (Omissis). 1A586030 Il comune di BAGNO A RIPOLI (provincia di Firenze) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare ai fini I.C.I. per l'anno 2001 in L. 270.000 la detrazione in favore dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con l'elevazione a L. 500.000 limitatamente in favore di quelle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale individuate all'art. 9 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili cosi' come risulta modificato dalla deliberazione consiliare n. 10 del 25 gennaio 2001 in quanto tale sistema di detrazione e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio e di garantire il mantenimento dell'attuale standard di erogazione dei servizi comunali; 2. (Omissis). 3. (Omissis). 1A586031 Il comune di BAGNOLO DI PO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 2 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ici nella misura del 6 per miile. (Omissis). 1A586032 Il comune di BAGNOLO SAN VITO (provincia di Mantova) ha adottato, il 13 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue: 1o casa e aliquota ordinaria 5 per mille; 2o casa in affitto 6,5 per mille; 2o casa non affittata e tenuta a disposizione 7 per mille; per i proprietari che affittano la 2o casa con contratto concordato proprietari-inquilini 5 per mille; a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili ed inabitabili 4 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis) Di dare atto che l'imposta sara' incassata direttamente utilizzando il C/C postale n. 10025468. (Omissis). 1A586033 Il comune di BASSIGNANA (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota abitazioni principali 5,5 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 1A586034 Il comune di Bedizzole (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili: aliquota 4 per mille per l'abitazione principale con detrazione L. 200.000; aliquota 5 per mille per tutti gli altri casi. (Omissis). 1A586035 Il comune di BeE (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 1A586036 Il comune di BENNA (provincia di Biella) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001; l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 4,75 per mille, e la detrazione per la prima abitazione in L. 200.000. (Omissis). 1A586037 Il comune di BENTIVOGLIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; unita' immobiliare (civile abitazione) diversa da abitazione principale non affittata: 7 per mille; unita' immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi definiti in sede locale, fra le organizzazioni delle proprieta' edilizie e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti-tipo come previsto dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 articolo 2 comma 3 (articolo 5 comma 4 regolamento comunale): 2 per mille; altre unita' immobiliari: 6,6 per mille; detrazioni per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale come previsto dall'articolo 10 del regolamento comunale: L. 220.000 annue; ulteriore detrazione di L. 80.000, per un importo complessivo non superiore a L. 300.000 annue, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato, con eventuali pertinenze (garage o cantina), si applica qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito di pensione non superiore a L. 15.000.000 annui lordi riferiti all'anno 2000 ed essere in condizione non lavorativa; b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000, di tuffi i componenti del nucleo familiare, fino a L. 24.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati, tempi determinati, stagionali e lavoratori parasubordinati in genere, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 24.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico; d) famiglie numerose con i seguenti requisiti: nucleo familiare composta da 6 o piu' componenti al 1 gennaio 2001: reddito familiare riferito all'anno 2000 non superiore a L. 80.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti (a tale reddito si aggiungono L. 15.000.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6); e) titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto ai punti precedenti; f) proprietari o titolari di immobili adibiti ad abitazione principale colpiti da calamita' naturali nel corso del 2000: g) titolare di mutuo prima casa con reddito inferiore a L. 24.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico calcolato detraendo dal reddito annuo imponibile ai tini IRPEF l'importo delle rate per mutuo prima casa pagate nel 2000 nel limite massimo di L. 12.000.000. Nei casi previsti nei precedenti punti l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 80.000 e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altre proprieta' immobiliari oltre all'eventuale abitazione principale e relative pertinenze. Per poter usufruire dell'aumento della detrazione a L. 300.000 e' necessario presentare la documentazione o autocertificazione che attesti di essere in possesso dei requisiti; 2) di modificare l'aliquota I.C.I. indicata nello schema della relazione previsionale e programmatica prevista per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni stabilite dagli accordi definiti in sede locale, fra le organizzazioni delle proprieta' edilizie e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti-tipo come previsto dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 dal 2,5 per mille al 2 per mille. (Omissis). 1A586038 Il comune di BERNAREGGIO (provincia di Milano) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 5,6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota nella misura del 7 per mille per le unita' immobiliari destinate a civile abitazione non locate (Categoria catastale A, con esclusione di A/10) e relative pertinenze (Categoria catastale C/2 - C/6); 3. di determinare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 nelle seguenti circostanze: pensionati, portatori di handicap, disoccupati, lavoratori posti in cassa integrazione o mobilita' con reddito annuale imponibile IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a L. 27.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico, in possesso di un'unica abitazione e relativa pertinenza; saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione tutte le unita' immobiliari classificate A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti alle predette categorie di cittadini. Coloro che ritengano di avere diritto alla predetta detrazione per l'anno 2000 dovranno inoltrare apposita domanda all'Ufficio Tributi entro il 31 maggio 2001; 4. di determinare per l'anno 2001 in misura del 2 per mille l'aliquota per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto concordato; coloro che ritengano di avere diritto alla presente agevolazione per l'anno 2001 dovranno inoltrare apposita domanda all'Ufficio Tributi entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto redatto in conformita' al modello concordato ai sensi della legge n. 431/1998, allegando copia del contratto. (Omissis). 1A586039 Il comune di BERZO SAN FERMO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. che sara' applicata in questo Comune nel seguente modo: aliquota unica 6 per mille con detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000. Il contribuente e' obbligato a presentare al Comune la comunicazione di variazione per ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggetivita' passiva, con la sola individuazione dell'unita' immobiliare interessata, entro il 31 dicembe dell'anno in corso; la comunicazione, che puo' essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune. (Omissis) L'imposta e' di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. I versamenti d'imposta devono essere effettuati solo sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune n. 28893261. (Omissis). 1A586040 Il comune di BETTOLA (provincia di Piacenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota della Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure: 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di dare atto che ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come sostituito dall'articolo 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e nel rispetto degli equilibri di bilancio l'Ente ritiene di applicare al soggetto passivo relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione di L. 200.000; (Omissis). 1A586041 Il comune di BIRORI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze. (Omissis). 1A586042 Il comune di BISUSCHIO (provincia di Varese) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5 per mille: abitazione principale; 5,5 per mille: aliquota ordinaria. La detrazione per l'abitazione principale e' stata fissata in L. 200.000. (Omissis). 1A586043 Il comune di BOGLIASCO (provincia di Genova) ha adottato il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), la misura delle aliquote da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, come segue: aliquota 4,2 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota 5.4 per mille per tutte le altre unita' immobiliari soggette all'imposta; 2. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). 1A586044 Il comune di BOLOGNA ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, (Omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: 1. del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze ammesse; 2. deI 5,7 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 3. del 5,7 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. del 5,7 per mille per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale; 5. del 7 per mille per gli alloggi non locati (non occupati); 6. del 9 per mille per gli immobili adibiti ad uso abitativo non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 7. dello zero per mille per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; del mancato versamento dell'imposta gli interessati sono tenuti a dare annualmente comunicazione al Comune; 8. del 6,4 per mille per tutti gli altri immobili; e di stabilire in L. 230.000 l'importo della detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 1A586045 Il comune di BOMARZO (provincia di Viterbo) ha adottato l'8 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille per l'abitazione principale, per tutte le altre categorie di fabbricati e per le aree fabbricabili; 2. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per gli alloggi non adibiti ad abitazione principale; 3. di confermare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000. (Omissis). 1A586046 Il comune di BONAVIGO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2001, (Omissis), nella misura unica del 6,2 per mille. (Omissis). 1A586047 Il comune di BORGHETTO SANTO SPIRITO (provincia di Savona) ha adottato, il 31 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 4,5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale direttamente dal proprietario residente nel Comune; 4,5 per mille per unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto residente nel comune; 6,8 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di confermane nella somma di L. 200.000 l'importo quale detrazione da applicarsi per abitazione principale; 3. di stabilire nella somma di L. 250.000 l'importo quale detrazione da applicarsi per abitazione principale per i soggetti passivi d'imposta residenti del comune, e titolari di pensione, che alla data del 1o gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano gia' compiuto il 65o anno di eta' ed alle condizioni che verranno riportate in regolamento; (Omissis). 1A586048 Il comune di BORGOROSE (provincia di Rieti) ha adottato, il 20 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare altresi' agli stessi effetti, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di L. 200.000; (Omissis). 1A586049 Il comune di BORRIANA (provincia di Biella) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune come in appresso: consistenze per abitazione principale e pertinenze alle stesse 4,5 per mille; consistenze di non residenze 5,5 per mille; fabbricati produttivi: 5,5 per mille, ad esclusione delle imprese esercenti commercio al minuto; (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 230.000 rapportate al periodo d'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 1A586050 Il comune di BOVEZZO (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, (omissis), l'aliquota del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, mantenendo la detrazione della prima casa in ragione di legge (art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996) e cioe' in L. 200.000. (Omissis). 1A586051 Il comune di BREIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di non applicare nessuna riduzione di imposta e nessuna maggiorazione di detrazione; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 1A586052 Il comune di BRESCIA ha adottato, il 29 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. e relative detrazioni, come di seguito indicato: aliquota 4,5 per mille per l'abitazione principale e per gli immobili dati in locazione con canone determinato, alla data del 1o gennaio 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; l'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille; l'aliquota nella misura del 7 per mille per gli immobili sfitti, ai sensi della legge n. 431 del 1998, specificando che tali s'intendono quelli ad uso abitazione non locati, ne' concessi in comodato a terzi, ne' utilizzati direttamente dal possessore; la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 270.000; la detrazione per le unita' immobiliari locate con canoni determinati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 nella misura di L. 150.000. (Omissis). 1A586053 Il comune di BRESSANONE (BRIXEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria al 5,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ridotta al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonche' a quelle assimilate ai sensi dell'art. 3 del regolamento per l'applicazione dell'imposta tenendo altresi' conto di quanto previsto dall'art. 2 relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale; 3. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita, ad esclusione di quelli che godono dell'aliquota prevista dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. di confermare per l'anno 2001 la detrazione prevista per l'abitazione principale in L. 500.000 estesa anche alle unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale con l'art. 3 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 5. di confermare per l'anno 2001 sulla base dei criteri gia' adottati con la deliberazione consiliare n. 14 del 24 febbraio 2000 la detrazione I.C.I. in L. 600.000 relativa alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale; 6. di confermare per l'anno 2001 le condizioni ed il relativo modulo di domanda per il riconoscimento del diritto all'aumento della detrazione gia' approvato con la deliberazione consiliare n. 14 del 24 dicembre 2000. (Omissis). 1A586054 Il comune di BRIAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 6 per mille sul valore dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; ammontare della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000; (Omissis). 1A586055 Il comune di BRIOSCO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura del 4,75 per mille per le abitazioni da adibire a residenza principale ed in tutti gli altri casi, e del 5 per mille per le unita' immobiliari non locate; 2. di darsi atto che la detrazione per unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale viene mantenuta ai sensi di legge, nella misura di L. 200.000, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 17 febbraio 2000. (Omissis). 1A586056 Il comune di BRUSNENGO (provincia di Biella) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicala per questo comune per l'anno 2001 con l'aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 5,5 per mille introducendo l'aliquota del 5 per mille riguardo le fattispecie previste dal comma 56, art. 3, legge n. 662/1996 e l'aliquota del 6 per mille riguardo agli alloggi non locati nonche' l'aliquota del 4 per mille riguardo le fattispecie ex art. 1, comma 5o, legge n. 449 del 27 dicembre 1997; (Omissis). 1A586057 Il comune di BROCCOSTELLA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare, (omissis), per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica, del 5,7 per mille, confermando quella gia' stabilita per l'anno 2000. (Omissis). 1A586058 Il comune di BRUSCIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota d'imposta I.C.I. 2001; 2. fissare la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis). 1A586059 Il comune di BUBBIANO (provincia di Milano) ha adottato il 16 novembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: immobili (comprese abitazioni principali), aree fabbricabili, terreni agricoli: 6 per mille; immobili di categoria D : 7 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione annua per l'abitazione princiale. (Omissis). 1A586060 Il comune di BUSSERO (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). abitazione principale: aliquota pari al 6 per mille; abitazione non locate o sfitte: aliquote pari al 7 per mille (si considerano quelle abitazioni che, seppur idonei all'uso, sono sottratti alla locazione; da almeno due anni gli interessati dovranno far pervenire, una comunicazione del non utilizzo dell'immobile su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi); altri immobili, aliquota pari al 6 per mille; immobili inagibili e inabitabili di interesse artistico e architettonico sui quali vengono eseguiti interventi di recupero per tre anni di durata dall'inizio dei lavori: aliquota pari al 4 per mille, di stabilire in L. 220.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586061 Il comune di BUSSETO (provincia di Parma) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota ordinaria 5,8 per mille; Aliquota agevolata per la prima abitazione e relative pertinenze 5 per mille; Aliquota applicabile alle abitazioni sfitte 7 per mille; Detrazione dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite a prima abitazione nella misura pari a L. 200.000; Detrazione di L. 500.000 ai proprietari delle case ad uso di prima abitazione, percettori di pensione, ed il cui reddito non raggiunge il minimo vitale cosi' come stabilito con delibera G.C. n. 146 del 28 luglio 1999 previa presentazione della documentazione attestante la situazione finanziaria. (Omissis). 1A586062 Il comune di BUSTO ARSIZIO (provincia di Varese) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2001: nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali; nella misura del 4,6 per mille per gli uffici (categoria catastale A/10) per immobili destinati a servizi (categoria catastale gruppo B), per negozi e botteghe (categoria C/1), per gli immobili a destinazione speciale (gruppo D); nella misura del 5,6 per mille per terreni, aree fabbricabili, abitazioni diverse dall'abitazione principale, nonche' le unita' immobiliari censite nella categoria catastale C/6; 2. la detrazione per l'abitazione principale e' quella prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 (come modificato dalla legge n. 662/1996 articolo 3 comma 55) pari a L. 200.000; (Omissis). 1A586063 Il comune di BUTTRIO (provincia di Udine) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: Aliquota ordinaria: 5 per mille; Aliquota ridotta: 4 per mille a favore di: persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza; abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate; pertinenze delle abitazioni principali, classificabili nelle cat. C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che questa sia utilizzata direttamente dal soggetto passivo d'imposta. Aliquota del 7 per mille per i fabbricati destinati alla locazione e non locati. 2. di confermare anche per il corrente anno l'aumento da L. 200.000 a L. 500.000 della detrazione per l'abitazione principale limitatamente a favore dei soggetti passivi titolari di pensione sociale, proprietari unicamente del fabbricato destinato ad abitazione principale e per le sue pertinenze. (Omissis). 1A586064 Il comune di CADELBOSCO DI SOPRA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore per l'anno 2001 nel comune di Cadelbosco di Sopra nel modo seguente: aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati ed aree fabbricabili. (Omissis). 1A586065 Il comune di CADEO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Cadeo nelle seguenti misure: 4 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze con detrazione di L. 200.000; 6.25 per mille per tutti i restanti immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). 1A586066 Il comune di CAGLI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle successive lettere b) e c), nella misura del 5,5 per mille; B) aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille, per le unita' immobiliari classificate C.1, C.2, C.3, C.4, D.1, D.2, D.10, a condizione che nelle medesime sia svolta un'attivita' (commerciale, industriale, artigianale o altro) e che l'attivita' stessa sia svolta nelle unita' in questione direttamente dal soggetto passivo cosi' come individuato dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; C) aliquota nella misura del 7 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale (anche se il possessore non e' soggetto passivo I.C.I. per l'abitazione principale). Detrazioni: fino a L. 200.000 per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale. N.B. si considerano abitazioni principali anche quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela, ivi residenti (art. 10, comma 4, del vigente regolamento I.C.I.). (Omissis). 1A586067 Il comune di CAGLIARI ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, rettificando la delibera di giunta n. 1206/2000, l'aliquota per gli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale al 5,7 per mille con riduzione al 4,3 per mille nel caso gli immobili siano concessi in locazione a titolo di abitazione principale quando il relativo contratto di locazione risulti sottoscritto ai sensi del comma 3, dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e regolarmente registrato. 2. di dare atto che rimangono in vigore tutte le altre disposizioni della suddetta delibera di giunta n. 1206/2000: aliquote I.C.I. 2001: abitazione principale 4,3 per mille; altri immobili 4,5 per mille. Detrazioni per l'abitazione principale: L. 350.000 in caso di reddito del nucleo familiare fino a L. 25.000.000; L. 280.000 in caso di reddito del nucleo familiare compreso fra L. 25.000.001 e L. 35.000.000; L. 200.000 previste per legge in caso di reddito del nucleo familiare superiore a L. 35.000.000. (Omissis). 1A586068 Il comune di CALDERARA DI RENO (provincia di Bologna) ha adottato, il 9 e 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconoscere, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed integrato con l'art. 3 del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, un aumento di L. 100.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista dallo stesso art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, portando la detrazione stessa a L. 300.000, per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A1-A6-A7-A8 e A9, tenendo presente che il beneficio della citata ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare sul territorio nazionale e all'estero; 2. di dare atto che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al punto 1) dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti: A) Reddito lordo pro-capite (imponibile I.R.P.E.F.) riferito all'anno 2000 dei componenti il nucleo familiare non superiore a L. 19.000.000 annui (debbono essere conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari ecc...); B) Non essere soggetto I.C.I., durante tutto l'anno di imposizione per altri tipi di immobili oltre all'abitazione principale ed all'eventuale garage e cantina relativi alla stessa. Anche nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; C) Il reddito familiare riferito all'anno 2000 (19.000.000 moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare) viene elevato di una somma pari a L. 10.000.000 in presenza di una delle seguenti condizioni: I) per la presenza nel nucleo familiare di: anziani con piu' di sessantacinque anni di eta' compiuti all'1o gennaio 2001; persona che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta' (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione, che dovra' essere esibita al comune a seguito di esplicita richiesta); Il) per nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data del 1o gennaio dell'anno di imposizione; III) nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori; IV) qualora, per l'acquisto dell'abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non piu' di 5 anni antecedenti il 1o gennaio 2001; 3) di stabilire che: i contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta attestante la sussistenza dei necessari requisiti entro il termine del versamento dell'ultima rata; i contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001, gia' tenere conto della ulteriore detrazione richiesta; l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente; i suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare del contribuente interessato non siano essi stessi contribuenti I.C.I. durante tutto l'anno di imposizione, per altre unita' immobiliari possedute nell'intero territorio nazionale o posseduti all'estero; 4) di dare atto che, in via generale, resta comunque valida la detrazione fissata in L. 200.000 per le abitazioni principali, di cui all'atto giuntale n. 1 del 9 gennaio 2001 che ha determinato le aliquote e detrazioni I.C.I. a valere per l'anno 2001. (Omissis). 1. di modificare il deliberato di cui all'atto giuntale n. 1 del 9 gennaio 2001 che viene pertanto cosi ridefinito e rideliberato: di istituire, a valere per l'anno 2001, l'applicazione di aliquote diverse ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito indicato: a) aliquota del 5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese: abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatano; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto Autonomo Case Popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano gia' residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile, gia' residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione locata, con contratto registrato, dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Calderara di Reno a soggetto che la utilizza come dimora abituale, previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta; abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale, previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; abitazione posseduta da un soggetto gia' residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quaIe abitazione principale, dai familiari del possessore; unita' immobiliari di via Garibaldi n. 2, possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorche' classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2000 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto. L'aliquota del cinque per mille e' stabilita anche per le seguenti pertinenze considerate parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto: il garage o box o posto auto, coperto e scoperto (uno solo), la soffitta (una sola) e la cantina (una sola), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, oppure il garage situato nel centro abitato nel quale e' sita l'abitazione principale; l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; b) aliquota ordinaria del 6,4 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi non beati (cioe' non occupati), comprese le residenze secondarie di cui all'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., aree fabbricabili e terreni agricoli, cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996); c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1o gennaio 2001 non locata ne' data in comodato a terzi; d) aliquota del 4 per mille per: l'unita' immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d'imposta per lo svolgimento di attivita' produttiva regolarmente iscritta nel relativo albo o registro a decorrere dal 1o gennaio 2001. Per le attivita' iniziate in corso d'anno l'agevolazione e' riconosciuta per l'intero anno d'inizio e per i due successivi, previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta: e) aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta; f) aliquota dello zero per mille per gli alloggi affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 3 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta: 2. di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. la detrazione annua di L. 200.000 per l'abitazione principale, e piu' precisamente per: l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, insieme ai suoi familiari vi dimora abitualmente; l'unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano gia' residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; l'abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile gia' residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; l'abitazione posseduta da un soggetto gia' residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; le unita' immobiliari di via Garibaldi n. 2, nel capoluogo, possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorche' classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2000 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto; (Omissis). 1A586069 Il comune di CALENDASCO (provincia di Piacenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille; 2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 nella misura di L. 200.000; (Omissis). 1A586070 Il comune di CALIZZANO (provincia di Savona) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (omissis). aliquota ordinaria 5 per mille; 2. aumentare la detrazione d'imposta a L. 220.000 stabilita per l'abitazione principale dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). 1A586071 Il comune di CAMAIORE (provincia di Lucca) ha adottato, il 10 gennaio e 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura: aliquota ordinaria 6,9; aliquota ridotta 4,3 per mille operante per le seguenti fattispecie: 1) per l'abitazione principale e sue pertinenze ex art. 5 del regolamento comunale I.C.I.; 2) per l'immobile adibito ad uso abitativo locato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392 o della legge 8 agosto 1992 n. 359, articolo 11 comma 2 o della legge 9 dicembre 1998 n. 431, articolo 2, comma 1, ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale di residenza anagrafica, ex articolo 11-bis del regolamento comunale I.C.I. purche' il con tratto sia registrato ai sensi dell'art. 21 comma 18 e 19 della legge 27 dicembre 1997 n. 449,; 3) per l'immobile concesso in comodato gratuito ai soggetti previsti ex art. 6 del regolamento comunale (I.C.I.); 4) per le unita' immobiliari possedute da anziani e disabili ex art. 11 del regolamento comunale I.C.I. Aliquota ridotta 2 per mille operante esclusivamente per l'immobile adibito ad uso abitativo locato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, purche' il contratto sia registrato ai sensi dell'art. 21 comma 18 e 19 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; LA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE La detrazione per l'abitazione principale e' elevata da L. 200.000 a L. 900.000 esclusivamente per soggetti passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il cui reddito complessivo derivi unicamente da pensione non superiore al trattamento minimo di pensione I.N.P.S. o da pensioni che sono state integrate dall'I.N.P.S. al minimo di legge e in possesso dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale; ai fini della determinazione del reddito non si tiene conto delle maggiorazioni INPS spettanti per familiari a carico. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 del Codice civile) e piu' specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Camaiore, entro il 30 giugno 2001 istanza su appositi modelli forni ll'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti sopra indicati; da L. 200.000 a L. 500.000 esclusivamente per soggetti passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari il cui reddito complessivo, da pensione, non sia superiore a L. 27.000.0000 annui e in possesso dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 del Codice civile) e piu' specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Camaiore, entro il 30 giugno 2001 istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti sopra indicati. 2. di modificare (omissis), la parte dispositiva della propria deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2001, esecutiva, nel senso che alle parole nuclei familiari il cui reddito complessivo, da pensione, non sia superiore a L. 27.000.0000 annui sono sostituite le parole nuclei familiari il cui reddito complessivo, derivante prevalentemente almeno il 50,01% da pensione, non sia superiore a L. 27.000.000 . (Omissis). 1A586072 Il comune di CAMAIRAGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del 7 per mille per i rimanenti immobili (fabbricati non adibiti ad abitazione principale, aree fabbricabili. terreni agricoli; (Omissis). 1A586073 Il comune di CAMERINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille con la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 2. accogliere l'agevolazione per anziani o disabili prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 22 dicembre 1996 n. 662 e cioe' di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. riconfermare per l'anno 2001 l'aumento della detrazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, a favore dei soggetti passivi proprietari di immobili che acquisiscano la residenza nel Comune nell'anno 2001; (Omissis). 1A586074 Il comune di CAMPAGNOLA EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nelle seguenti misure: - aliquota abitazione principale: 5,2 per mille; - aliquota abitazione in locazione con contratto concordato ex art. 2, commi 3 e 4, legge n. 431/1998: 4,5 per mille; - aliquota altri immobili: 5,8 per mille dando atto che dall'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000. (Omissis). 1A586075 Il comune di CAMPO CALABRO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, (omissis); di stabilire nella misura di L. 220.000 la detrazione relativa alla prima abitazione; di far pervenire comunicazione dell'aliquota stabilita per l'anno 2001 insieme con copia del presente atto al concessionario della riscossione; (Omissis). 1A586076 Il comune di CAMPOLI APPENNINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, confermando l'aliquota in vigore. (Omissis). 1A586077 Il comune di CAMPORGIANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 24 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota 6 per mille: 1. abitazione principale; 2. abitazione locate; 3. abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari; 4. abitazioni ad uso stagionale; 5. altri fabbricati. Aliquota 7 per mille: 1. abitazioni agibili sfitte. Detrazione: L. 200.000 abitazione principale: L. 250.000 abitazione principale a basso reddito (nuclei familiari con reddito complessivo I.R.P.E.F. per l'anno 2000 pari a:

=====================================================================
n. componenti | limite =====================================================================
n. 1 | 10.608.000
n. 2 | 16.655.000
n. 3 | 21.640.000
n. 4 | 26.096.000
n. 5 | 30.233.000
n. 6 | 33.946.000
n. 7 | 37.658.000
n. 8 | 41.371.000
n. 9 | 45.084.000
n. 10 | 48.797.000

abitazione principale ove venga esercitata attivita' di Bed & Breakfast; abitazione principale ove venga esercitata attivita' di agriturismo. L. 300.000 abitazione principali ubicate nella frazione di Puglianella. (Omissis). 1A586078 Il comune di CAMPOSPINOSO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire le seguenti aliquote nella misura differenziata: Aliquota ordinaria 6 per mille Aliquota ridotta 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e per le pertinenze parti integranti della stessa se costituite da distinte unita' immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/6, sempreche' l'unita' immobiliare abitativa non comprenda catastalmente gia' locali aventi le suddette funzioni. Ritenuto di stabilire in L. 200.000 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo. (Omissis). 1A586079 Il comune di CAMUGNANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato daIl'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria) anche per alloggi adibiti ad abitazione principale; di stabilire ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato daIl'art. 3 comma 55, legge n. 662/1996 in L. 250.000 la detrazione per l'abitazione principale dando atto del rispetto degli equilibri di bilancio. (Omissis). 1A586080 Il comune di CANALE D'AGORDO (provincia di Belluno) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. gia' vigenti per l'anno 2000, nelle seguenti misure: aliquota agevolata per abitazione principale: 5 per mille, applicabile anche, a norma del vigente regolamento comunale I.C.I.: alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; all'alloggio regolarmente assegnato dagli istituti autonomi case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro, a condizione che non risulti locata; all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; all'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'ufficio tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; all'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari dei possessore. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, le soffitte, le rimesse, le cantine, i tabia', le legnaie, i box, i posti macchina coperti e scoperti, in quanto durevolmente destinati a servizio dell'abitazione, in numero non superiore all'unita' per ciascuna tipologia di pertinenza. Il carattere pertinenziale dell'immobile, dovra' essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', trasmessa al Comune entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione I.C.I., ovvero con la dichiarazione medesima. La detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e' stabilita in L. 250.000. aliquota agevolata, pari al 3 per mille, a favore di proprietari che eseguano: interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; interventi volti all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. aliquota agevolata, pari al 3 per mille a favore degli enti senza scopo di lucro. aliquota agevolata, pari ai 6 per mille, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite negli accordi intercorsi in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. aliquota ordinaria: 7 per mille: gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; gli immobili destinati ad uso diverso da quello d'abitazione; gli immobili posseduti da non residenti; per tutti i casi per i quali non e' prevista una aliquota agevolata. (Omissis). 1A586081 Il comune di CAORLE (provincia di Venezia) ha adottato il 18 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura differenziata del 4 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille negli altri casi. (Omissis). 1A586082 Il comune di CAPANNORI (provincia di Lucca) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille e nella misura ridotta del 4,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie in proprieta' individuale residenti nel comune per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale o condotte da familiari; 2. di confermare la detrazione maggiorata di L. 500.000 sull'abitazione principale a favore dei cittadini collocati nelle fasce di reddito maggiormente disagiate da computarsi con le modalita' previste dal regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente alle prestazioni agevolate rese dal comune; (Omissis). 1A586083 Il comune di CAPRIE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ridotta 5 per mille, per le persone fisiche residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze. aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota maggiorata 6 per mille, per gli alloggi non locati; L'importo della detrazione I.C.I. sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e' stabilito in L. 200.000 sulla base dell'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 58 comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1991 n. 446. (Omissis). 1A586084 Il comune di CARERI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 1A586085 Il comune di CARLAZZO (provincia di Como) ha adottato, il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2001; aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota per l'abitazione principale; 5 per mille; aliquota per immobili adibiti ad uso commerciale: 5 per mille; aliquota per terreni edificabili: 5 per mille. 2. di confermare la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 1A586086 Il comune di CARMAGNOLA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Tipologia - aliquota: unita' immobiliare adibite a prima casa dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto od abitazione comprensive di n. 2 pertinenze, ancorche' distintamente iscritte a catasto, 5 per mille; detrazione per ogni unita' immobiliare adibita prima casa, comprensiva delle pertinenze L. 210.000; unita' immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta al secondo grado e da questi adibiti a prima casa, 5 per mille nessuna detrazione; unita' immobiliari locate come prima casa ai sensi del comma 4, primo periodo dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, 2 per mille nessuna detrazione; unita' immobiliari adibite a civile abitazione non locate e per le quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni 8 per mille; altri immobili 6 per mille; unita' immobiliari possedute da anziani o disabili permanentemente ricoverati in istituti, purche' non locate; equiparate alla prima casa anche senza mantenere la residenza, usufruendo della detrazione di L. 210.000. (Omissis). 1A586087 Il comune di CAROLEI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. determinare nella misura unica del 6,5 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. da applicare in questo Comune per l'anno 2001; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 1A586088 Il comune di CARPIGNANO SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquota del 5 per mille da applicare, in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune esclusivamente alla unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2. aliquota del 5 per mille da applicare a tutti gli altri immobili, diversi da quelli previsti al punto precedente, e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi; 3. aliquota del 3 per mille da applicare in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 1A586089 Il comune di CARRa' (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed un'aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione concessa per unita' immobiliare adibita a prima casa: 1) di concedere, relativamente all'anno di imposta 2000, una detrazione di L. 500.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico e sociale cosi' individuate; a) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, deve essere l'unico immobile di proprieta' su tutto il territorio nazionale (per il concetto di abitazione principale si rimanda al regolamento I.C.I., artt. 1 e 2); b) godimento della sola pensione sociale, oltre il reddito della sola prima casa e di terreni con un RDL rivalutato inferiore o uguale a L. 100.000; nel caso di piu' componenti la famiglia, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e di terreni come sopra dovra' essere costituito da sole pensioni sociali; c) in alternativa al precedente punto b): godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta e derivante esclusivamente da pensione, adeguatamente documentato dai modelli fiscali rilasciati dal soggetto erogatore delle somme, uguale o inferiore alla pensione minima erogata dall'I.N.P.S. (per l'anno 2000 L. 720.900) oltre il reddito della sola prima casa e di terreni con un RDL rivalutato inferiore o uguale a L. 50.000 e cosi' riparametrata: per la persona sola: 100% della quota base; per il nucleo familiare composto da piu' componenti il reddito si calcola sommando: 1) per l'intestatario della famiglia 100% della quota base; 2) per il secondo componente il 70% della quota base; 3) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base. 1. in alternativa al punto c): presenza nel nucleo familiare anagrafico di persona con handicap grave (100% con accompagnamento) certificato da apposita commissione medica. In quest'ultimo caso l'invalidita' di cui sopra, proprio per la sua valenza, e' titolo sufficiente per il godimento di detta detrazione indipendentemente dalle unita' immobiliari possedute e dalla soggettivita' passiva che deve comunque ricadere sulle persone indicate secondo quanto disposto dall'art. 1, lett. B) del regolamento I.C.I. 2. di stabilire che i requisiti di cui sopra dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'ufficio tributi del comune, entro il 30 giugno 2001 fatta eccezione per coloro che avevano inoltrato tale istanza in relazione all'anno di imposta 2000 e che presenteranno ancora i requisiti per il titolo; (Omissis). 1A586090 Il comune di CASAMASSIMA (provincia di Bari) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A. di approvare le aliquote dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, come segue: 1) aliquota ridotta, da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,2 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,2 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,75 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,75 per mille; 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille; 5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille; 6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5 per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,75 per mille; 8) aliquota agevolata speciale del 4 per mille, per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui alIart. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 9) aliquota speciale del 6 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; B. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 270.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; C. di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio econimico-sociale: titolari di pensioni sociali; titolari di pensioni di invalidita' totale e privi di altri redditi oltre l'abitazione principale, sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a L. 500.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta. (Omissis). 1A586091 Il comune di CASANOVA LERRONE (provincia di Savona) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota per abitazione principale: 6 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000. di intendere per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di prorpieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; (Omissis). 1A586092 Il comune di CASARGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille . (Omissis). 1A586093 Il comune di CASPERIA (provincia di Rieti) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili; (Omissis). 1A586094 Il comune di CASSANO SPINOLA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 13 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. viene determinata, per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, un'aliquota nella misura del 6 per mille per gli immobili di tipo industriali e le aree edificabili, e un'aliquota ordinaria nella misura del 4 per mille per ogni altro tipo di immobile; (Omissis). 1A586095 Il comune di CASSIGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per la prima casa nella misura del 6 per mille e per ogni altra tipologia di immobile nella misura del 7 per mille; di fissare in L. 350.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 1A586096 Il comune di CASSINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti a prima casa; b) di aumentare di un punto percentuale l'aliquota per tutti gli altri immobili, compresi quelli non adibiti a prima casa, pari al 6,5 per mille; c) di confermare in L. 230.000 la detrazione massima di imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione; d) di disporre che il servizio competente provveda ad espletare le incombenze conseguenziali fissate dall'art. 18 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 1A586097 Il comune di CASTEL FOCOGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) nella misura del 5,8 per mille del valore catastale dell'abitazione principale cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; b) nella misura del 6,5 per mille del valore catastale degli immobili diversi da quelli dell'abitazione principale di cui innanzi; 2. di stabilire, (omissis), che l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e' di L. 230.000 (lire duecentotrentamila); 3. di stabilire, (omissis), che l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente pensionato il cui reddito lordo complessivo lordo ai fini I.R.P.E.F. dell'anno precedente non superi L. 18.000.000 e' elevata a L. 300.000; tale circostanza deve essere annualmente autocertificata dal contribuente, entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, utilizzando gli appositi stampati messi a disposizione dall'ufficio tributi del comune. (Omissis). 1A586098 Il comune di CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (provincia di Bologna) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota nella misura unica del 5,3 per mille; di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per il 2001 in L. 200.000; di concedere per l'anno 2001 una ulteriore detrazione di L. 120.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista per le abitazioni principali ai contribuenti che sono in possesso dei seguenti requisiti: A) pensionati: avere compiuto il 65o anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000; essere in condizione non lavorativa e con il seguente reddito complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F. riferiti all'anno 2000: fino a L. 14.000.000 pro-capite con l'aggiunta della somma di L. 3.000.000 per ogni persona a carico ai fini fiscali; B) famiglie con basso reddito: contribuenti il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo annuale ai fini IRPEF riferito al 2000 non superiore a L. 14.000.000 pro capite, intendendosi per nucleo familiare tutti i componenti lo stato di famiglia; C) famiglie con presenza di disagio: contribuenti nel cui stato di famiglia esistano uno o piu' soggetti portatori di handicap con invalidita' superiore al 70% o anziani non autosufficienti; reddito pro capite complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F. riferito all'anno 2000, non superiore a L. 14.000.000, con l'aggiunta, per ogni stato di famiglia, di una quota di reddito convenzionale di L. 14.000.000 per ogni soggetto portatore di handicap con invalidita' superiore al 70% e/o per ogni anziano non autosufficiente. In tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 120.000 e' subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta ed eventualmente una relativa pertinenza sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta', o altro diritto reale da parte di tutti i componenti lo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2001 e le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarra' la predetta condizione abitativa di proprieta', o altro diritto reale. (Omissis). 1A586099 Il comune di CASTEL MADAMA (provincia di Roma) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota da applicare abitazioni principali 5 per mille; aliquota da applicare abitazioni secondarie 6 per mille; 2. aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili 3 per mille; al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico 3 per mille; per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), deIl'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate ai periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui a presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 6. determinare la detrazione per nuclei familiari con reddito inferiore al limite di L. 10.000.000 nell'importo di L. 250.000; 7. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 8. si da' atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV, nonche' della definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 9. di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della giunta comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 10. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo; (Omissis). 1A586100 Il comune di CASTELCIVITA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge n. 142/1990. (Omissis). 1A586101 Il comune di CASTELFRANCO DI SOPRA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1) aliquota del 4,75 per mille per: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, dimora abitualmente; b) pertinenza relativa all'unita' immobiliare di cui sopra classificata o classificabile nelle categorie catastali C6 e C7, limitatamente ad una sola pertinenza per abitazione principale. Detrazione L. 200.000. La detrazione per l'abitazione principale e' elevata a L. 300.000 a favore di pensionati in possesso dei seguenti requisiti: nucleo familiare anagraficamente certificato composto da: 1 persona reddito da pensione minima INPS (o P.S. o A.S.) + pens. combattenti (debito vitalizio); 2 persone ed oltre reddito da pensione minima INPS + P.S. o A.S. + pens. combattenti (debito vitalizio). Si assume come reddito di riferimento quello imponibile ai fini IRPEF riferito all'anno precedente. Comunque l'applicazione della maggiore detrazione deve essere subordinata alla condizione che ne' il contribuente ne' i familiari o conviventi siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione e pertinenza; 2) aliquota del 5 per mille per: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela, che l'occupano quale loro abitazione principale e non possiedono alloggi in proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento; b) pertinenza relativa all'unita' immobiliare di cui sopra classificata o classificabile nelle categorie catastali C6 e C7, limitatamente ad una sola pertinenza per abitazione principale; 3) aliquota del 7 per mille per: unita' immobiliare ad uso di abitazione non locata o locata a soggetti che non l'utilizzano quale abitazione principale; 4) aliquota del 6 per mille per: a) unita' immobiliare ad uso di abitazione locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale; b) le unita' immobiliari che non rientrano fra quelle previste nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni. (Omissis). 1A586102 Il comune di CASTELGOMBERTO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare con decorrenza 1o gennaio 2001 le seguenti aliquote e detrazioni relativamente all'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota abitazione principale: 5,5 per mille; abitazione in uso gratuito a parenti di primo grado residenti: 5,5 per mille; pertinenze dell'abitazione principale: 5,5 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 1A586103 Il comune di CASTELGRANDE (provincia di Potenza) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al disposto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

=====================================================================
N.D. | Tipologia degli immobili | liquote ‰ =====================================================================
1 |Per tutte le tipologie misura unica | 4

2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

=====================================================================
| Tipologia degli | |
| immobili Nonchè | |
| categorie di | |
| soggetti in | |
| situazioni di | |Detrazione di imposta
|particolare disagio | | (lire in ragione N.D.| economico- sociale |Riduzione d'imposta %| annua) =====================================================================
|Per la sola | |
|abitazione | |
1 |principale | - | L. 200.000

3. dare atto: a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sara' inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato; b) che il presente atto e' stato adottato nel rispetto della norma di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 4. copia della presente deliberazione sara' inviata al concessionario della riscossione; (Omissis). 1A586104 Il comune di CASTELL'ALFERO (provincia di Asti) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota prima casa 4,5 per mille; aliquota prima casa anziani (ricoverati in strutture socio ass.li) purche' non occupata da familiari, parenti, altri e se unico immobile in proprieta' 4,5 per mille, per anziano si intende chi ha compiuto i 65 anni di eta'; detrazione applicata alla prima casa: L. 200.000 (misura legale); Viene estesa l'aliquota agevolata del 4,5 per mille anche per una pertinenza alla prima abitazione nel modo seguente: cat. C6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse costituenti pertinenza dell'abitazione principale; superficie massima della pertinenza per conseguire l'agevolazione: mq 30 risultanti dal certificato catastale; distanza della pertinenza dall'abitazione principale: entro 100 ml; l'agevolazione risulta applicabile ad una sola pertinenza. (Omissis). 1A586105 Il comune di CASTELLANA GROTTE (provincia di Bari) ha adottato, l'8 marzo e il 4 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille. (Omissis). 1. di fissare in L. 500.000 la detrazione afferente l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di soggetti pensionati, ultrasessantenni alla data del 1o gennaio 2001, con reddito complessivo, prodotto da pensione, terreni e fabbricati, non superiore a L. 12.000.000. (Omissis). 1A586106 Il comune di CASTELLARANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale le sue pertinenze in L. 270.000. (Omissis). 1A586107 Il comune di CASTELL'AZZARA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nel seguente modo: abitazione principale 6 per mille; altri fabbricati 6,5 per mille. 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 1A586108 Il comune di CASTELLETTO D'ORBA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie di proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 1A586109 Il comune di CASTELLI CALEPIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquota ridotta al 5 per mille, da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa); 2. aliquota del 6,5 per mille, per le aree fabbricabili; 3. aliquota ordinaria del 5,5 per mille per tutto il resto (seconde case, unita' produttive, aree fabbricabili etc.); 4. detrazione per abitazione principale L. 200.000 con gli stessi criteri del punto 1. (Omissis). 1A586110 Il comune di CASTELLO DI CISTERNA (provincia di Napoli) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, secondo quanto previsto dall'atto di G.C. n. 36/2000, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, per l'anno 2001 e confermare in L. 250.000 le detrazioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 prevista per le abitazioni principali; 2. di dare atto che tale previsione sara' registrata nel bilancio di previsione 2001. (Omissis). 1A586111 Il comune di CASTELLO TESINO (provincia di Trento) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; 2. di applicare l'aliquota ridotta del 4 per mille per i seguenti immobili: abitazione principale dei soggetti residenti; immobili diversi dalle abitazioni (ivi comprese le aree edificabili); abitazione non locate di anziani e disabili residenti presso case di riposo o di cura. 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 500.000. (Omissis). 1A586112 Il comune di CASTELMOLA (provincia di Messina) ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare l'aliquota unica I.C.I. 6 per mille, per l'anno 2001, da applicare nel comune di Castelmola, aumentando la detrazione per la prima casa da L. 200.000 a L. 250.000; 2. stabilire la decorrenza dal 1o gennaio 2001 ai fini dell'applicazione dell'imposta. (Omissis). 1A586113 Il comune di CASTELNUOVO DI PORTO (provincia di Roma) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria 6,5 per mille; b) aree fabbricabili 6,5 per mille; c) aliquota per abitazione principale 4,5 per mille. 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000. Tale detrazione non applicabile nella fattispecie di abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado; 3. detrazione per i proprietari di unica unita' immobiliare che sia adibita ad abitazione principale con relative pertinenze purche' titolari di sola pensione sociale, o portatori di handicap, riconosciuti al 100%, il cui reddito complessivo del proprio nucleo familiare non superi i quindici milioni: L. 500.000. (Omissis). 1A586114 Il comune di CASTELVETERE SUL CALORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Riconfermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' in L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 1A586115 Il comune di CASTENASO (provincia di Bologna) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: 5,4 per mille per le abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche, dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, degli anziani o dei disabili possessori di unita' immobiliare a titolo di proprieta' o di usufrutto che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, del comodante di unita' immobiliari concesse, in uso gratuito, con contratto registrato, a parenti in linea retta fino al 1o grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche, a condizione che il comodante sia possessore sull'intero territorio nazionale, a titolo di proprieta' o di altro diritto reale, esclusivamente dell'immobile in cui abita e di quello concesso in uso gratuito e delle relative pertinenze disciplinate dall'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; e per le pertinenze dell'abitazione principale cosi' come regolamentato dalle norme soprarichiamate; 0,5 per mille per le abitazioni date in locazione a titolo di abitazione principale a canone concordato ai sensi della legge n. 431 deI 9 dicembre 1998, art. 2, comma 4; 9 per mille per gli alloggi non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 7 per mille per gli alloggi non locati da un periodo inferiore a due anni; 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate una ulteriore detrazione di L. 120.000 da aggiungere alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali: a) nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap: 1. possesso dei solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. avere, nel nucleo familiare, un portatore di handicap; b) famiglie con minorenni in affido: 1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. avere nel nucleo familiare uno o piu' minorenni in affido; c) famiglie con 3 o piu' figli: 1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. essere componente di una famiglia con almeno 3 figli; d) giovani coppie: 1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. avere costituito un nucleo familiare (coppia sposata o convivente) da non piu' di 5 anni e dimostrare di avere contratto un mutuo di prima casa presso un Istituto di credito o di avere usufruito della cessione del quinto dello stipendio, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentesimo anno di eta'; e) famiglie con redditi bassi: 1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicate alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. essere componente di una famiglia il cui reddito riferito all'anno 2000 non sia superiore a L. 14.500.000 annue lorde per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori dipendenti o pensionati e non superiore a L. 11.500.000 annue lorde per ogni componente il nucleo familiare se lavoratore autonomo; f) famiglie con almeno 3 componenti e al cui interno e' presente un anziano: 1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2. avere nel nucleo familiare, composto da almeno 3 persone, un anziano che abbia eta' uguale o superiore a 75 anni. Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 120.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi: il contribuente deve presentare una richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione; la richiesta autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta all'ufficio tributi del comune di Castenaso, piazza Bassi 1 - 40055 Castenaso, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo; i contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno al momento del pagamento gia' tener conto della ulteriore detrazione richiesta; l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa che comprovi quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992; 3. di riconoscere altresi' una ulteriore detrazione di imposta di L. 120.000 da aggiungere alle detrazioni di L. 200.000 agli alloggi regolarmente assegnati dall'istituto autonomo per le case popolari. (Omissis). 1A586116 Il comune di CASTIGLIONE DEI PEPOLI (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Ritenuto quindi per l'anno 2001 dover procedere a determinare le aliquote I.C.I. nelle misure sotto specificate: 1. aliquota ordinaria: 6,5 per mille; 2. aliquota: 5,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e una pertinenza, cosi' come individuata dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I.; 3. aliquota agevolata: 2,75 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi: a) volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; b) finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; c) volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; d) tesi all'utilizzo dei sottotetti. La suddetta aliquota agevolata e' applicata alle unita' immobiliari, oggetto degli interventi di cui sopra e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Ritenuto inoltre di riconoscere per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I., la detrazione minima di L. 200.000. (Omissis). 1A586117 Il comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 relativamente alla abitazione principale e nella misura del 7 per mille quella relativa a tutte le fattispecie diverse dell'abitazione principale; di demandare all'ufficio tributi del comune l'espletamento dei compiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. (Omissis). 1A586118 Il comune di CASTIGLIONE DI SICILIA (provincia di Catania) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. approvare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 501; 2. aumentare la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504, come modificato dai commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da L. 200.000 a L. 500.000 per i cittadini proprietari della prima casa e residenti nella medesima (dimora abituale), senza alcuna correlazione al reddito del nucleo familiare. (Omissis). 1A586119 Il comune di CASTRIGNANO DE' GRECI (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2001 l'applicazione dell'Imposta Comunale sul valore degli immobili (ICI) cosi' come previsto negli anni 1999 e 2000 di cui alle delibere citate in narrativa, come qui di seguito riportato: 5,5 per mille per i soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza; 6,5 per mille per i restanti soggetti passivi. 2) di riconfermare per l'anno 2001 la detrazione di L. 200.000 dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e della relativa pertinenza. (Omissis). 1A586121 Il comune di CELANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di stabilire, (omissis), le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 di seguito indicate: 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 5 per mille per ogni altro tipo di immobile. (Omissis). 1A586122 Il comune di CELLINO SAN MARCO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 26 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) (omissis), di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ICI nelle seguenti misure: aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille; aliquota abitazione principale nella misura del 5,5 per mille; aliquota pertinenze di abitaz. princ. in misura del 5,5 per mille (art. 9, comma 11 del regolamento comunale) aliquota per i terreni agricoli nella misura del 5,5 per mille. 2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 3) di confermare, inoltre, la elevazione della detrazione principale a L. 500.000 esclusivamente per i titolari di pensione minima INPS, titolari di pensione sociale o assegno sociale a condizione che, sia gli uni che gli altri, non siano titolari di beni patrimoniali oltre la casa di abitazione, nel territorio nazionale. (Omissis). 1A586123 Il comune di CERESARA (provincia di Mantova) ha adottato, il 12 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare, per l'esercizio finanziario 2001, le aliquote sotto riportate, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, e precisamente: il 5 per mille, in misura unica, senza diversificazioni per i vari tipi di immobili; L. 200.000 quale detrazione prevista dalla legge per le abitazioni principali. (Omissis). 1A586124 Il comune di CERETE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota ICI nella percentuale unica del 6 per mille, con detrazione prima casa pari a L. 250.000 estesa anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di 1o grado come da art. 8 del regolamento Per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili , approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 10 settembre 1998; (Omissis). 1A586125 Il comune di CERNUSCO LOMBARDONE (provincia di Lecco) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota del 4,5 per mille per: le abitazioni principali; le pertinenze delle abitazioni principali (art. 6 regolamento comunale); le abitazioni concesse in corcordato d'uso a parenti di 1o grado (art. 7 regolamento comunale); locazione di immobile a titolo di abitazione principale con contratto concordato - esclusa detrazione di legge - (art. 8 regolamento comunale); aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili posseduti in aggiunta. (Omissis). 1A586126 Il comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare le aliquote da applicare per l'anno 2001, come sotto specificato: aliquota per le abitazioni principali 4 per mille. Per abitazioni principali si intendono gli immobili classificati esclusivamente in categoria catastale A e le relative pertinenze classificate in categoria catastale C2 - C6 - C7 , limitatamente a due unita' immobiliari per ogni abitazione principale che sono abitati e/o utilizzati dal proprietario o dall'usufruttuario. Sono esclusi tutti gli altri immobili di diversa categoria o terreni anche se pertinenti all'abitazione principale. Alle pertinenze non compete la detrazione prevista per l'abitazione principale. L'aliquota del 4 per mille e' estesa anche ai possessori di quote di proprieta' relative alla abitazione principale abitata o dai genitori o dai figli. aliquota del 6,8 per mille per tutti gli altri immobili e terreni. (Omissis). 1A586127 Il comune di CERRINA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 200 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille; 2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 1A586128 Il comune di CERVA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille; 2. di stabilire la detrazione, in misura unica, equivalente al minimo fissato dalla legge vigente in materia; 3. di stabilire la riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati definiti inagibili o fatiscenti. (Omissis). 1A586129 Il comune di CESANA TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2) di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per la prima casa e del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili, determinando in L. 500.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 3) di determinare, avvalendosi della disposizione dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una aliquota dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
 
all'utilizzo di sottotetti (l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori). (Omissis). 1A586130 Il comune di CESENATICO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per il comune di Cesenatico le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure, rapportate ai valori degli immobili: 1) 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari), per le unita' immobiliari indicate all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di consiglio n. 138 del 20 novembre 1998, nonche' per unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge, parenti fino al 3o grado o affini fino al 2o grado; 2) 7 per mille per gli alloggi non locati e le unita' abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale diversi da quelli indicati nel punto precedente; 3) 6,4 per mille per tutti gli altri immobili; di approvare per l'anno 2001 la maggiore detrazione, pari a L. 300.000, prevista per l'abitazione principale, in relazione a categorie di soggetti in condizioni di particolare disagio economico e sociale, come individuati nello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A). (Omissis). 1A586131 Il comune di CEVO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 gennaio 2001 e il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare - I.C.I., a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). - la deliberazione della giunta comunale n. 10 del 19 gennaio 2001, ad oggetto: imposta comunale sugli immobili anno 2001: determinazione aliquota e dato atto che la detrazione rimane invariata a L. 300.000; (Omissis). 1A586132 Il comune di CHIAMPO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: a) 5 per mille per l'abitazione principale; b) 6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; 2) di stabilire le detrazioni per le unita' immobiliari nelle seguenti misure: a) L. 230.000 per l'abitazione principale; (Omissis). 1A586133 Il comune di CHIANOCCO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2) di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 1A586134 Il comune di CHIARAVALLE (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2) di confermare per l'anno 2001 l'aliquota al 5,8 per mille e di elevare tale aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati (vuoti) da piu' di un anno. I proprietari dei suddetti locali sono tenuti alla dichiarazione nei modi e nei tempi che saranno previsti nell'ordinanza del sindaco; 3) di elevare, per l'abitazione principale, la detrazione da L. 200.000 a L. 220.000, e, avvalendosi della facolta' prevista dal comma 53, punto 3, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di elevare la detrazione da L. 220.000 a L. 500.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per le seguenti categorie di cittadini in particolare condizioni economico-sociali: a) soggetti proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze, avente quale unico reddito la pensione minima INPS; b) nuclei familiari formati da soggetti titolari di sola pensione minima INPS o di sole pensioni di importo non superiore al minimo INPS. Per usufruire dell'elevazione della detrazione da L. 220.000 a L. 500.000 i soggetti di cui sopra sono tenuti a presentare nel mese di aprile dell'anno 2001 un'autocertificazione comprovante i requisiti richiesti. (Omissis). 1A586135 Il comune di CHIAVARI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria: 5,25 per mille; aliquota ridotta: 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Chiavari, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, nonche' per un immobile di categoria C6 (box o posto auto) ed uno di categoria C2 (cantina, soffitta, solana) previa autodichiarazione del proprietario utilizzatore. (Omissis). 1A586136 Il comune di CHIONS (provincia di Pordenone) ha adottato, l'11 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote gia' in vigore dell'imposta comunale sugli immobili e cioe': 4,5 per mille per l'abitazione principale; 5 per mille per tutti gli altri immobili; L. 240.000 detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586137 Il comune di CHIUPPANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze iscritte nelle categorie catastali C2-C6 e C7, e nella misura del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili. Di confermare in L. 200.000 la detrazione concessa per unita' immobiliare adibita a prima casa. (Omissis). 1A586138 Il comune di CINTO CAOMAGGIORE (provincia di Venezia) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in L. 220.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, del 6 per mille per le sue pertinenze senza che le stesse usufruiscano della detrazione attribuita alle abitazioni principali, del 6 per mille per i terreni agricoli, del 7 per mille per le aree edificabili e tutti gli altri immobili; 3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, cosi' come stabilito dall'art. 59, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). 1A586139 Il comune di CISANO SUL NEVA (provincia di Savona) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (omissis) di proporre, per l'anno 2001, al consiglio comunale la diminuzione al 4,75 per mille dell'aliquota per l'abitazione principale e la riconferma delle altre aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, stabilite per l'esercizio finanziario 2000, e precisamente: 4,75 per mille per l'abitazione principale; 7 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie; detrazione unica di L. 200.000. (Omissis). 1A586140 Il comune di CIVEZZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di elevare a L. 330.000 la detrazione, per l'anno 2001, dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ritenuta compatibile con l'equilibrio di bilancio; 3. la detrazione suddetta viene applicata anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi assegnati dagli I.A.C.P.; 4. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili domiciliati in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sempreche' la stessa non risulti locata. (Omissis). 1A586141 Il comune di CODOGNe' (provincia di Treviso) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille; 2. di fissare, per l'anno 2001, in L. 220.000 la detrazione d'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo; 3. di fissare, anche per l'anno 2001, l'aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 1A586142 Il comune di COLFELICE (provincia di Frosinone) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire e quindi confermare, nella misura del 5 per mille, l'aliquota da applicare per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) (Omissis). 1A586143 Il comune di COLLE UMBERTO (provincia di Treviso) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare in L. 270.000 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di equiparare ad abitazione principale quanto previsto dall'art. 9 del regolamento I.C.I. approvato con delibera C.C. n. 54 del 22 dicembre 1998; (Omissis). 1A586144 Il comune di COLLEBEATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 6 per mille, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I., per tutte le fattispecie di immobili ad eccezione: aliquota del 5,5 per l'abitazione principale cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 504/1992; aliquota del 5,5 per la pertinenza (garage) delle abitazioni principali; aliquota dell'8 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, cosi' come consentito dall'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998; aliquota del 5 per mille a favore di proprietari che concedono in locazione immobili ad uso abitativo a titolo di abitazione principale sulla base dei contratti-tipo, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori; aliquota del 5,5 per mille per abitazioni concesse in uso gratuito a figlio e/o genitori; aliquota del 5,5 per mille per abitazioni non locate di anziani e disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; esenti: terreni agricoli (purche' non siano aree fabbricabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici oppure con vocazione edificatoria); 2. di determinare, per l'anno 2001, in L. 200.000 l'importo della detrazione per abitazione principale; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di applicare le disposizioni previste dal comma 9, dell'art. 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di I.C.I. a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati gia' rurali che non presentano piu' i requisiti di ruralita'. (Omissis). 1A586145 Il comune di COLLESALVETTI (provincia di Livorno) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le stesse aliquote, detrazioni e agevolazioni per i soggetti passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 previste per l'anno 2000 e di modificare per l'anno 2001 in diminuzione di due punti percentuali l'aliquota per i proprietari di immobili che stipulano contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998; aliquote: aliquota per i proprietari di immobili che stipulano contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998: 2 per mille; aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota per le unita' immobiliari adibite ed abitazione principale e sue pertinenze: 5,5 per mille; aliquota per l'abitazione concessa dal soggetto passivo in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado che la occupano quale abitazione principale e propria residenza: 5,5 per mille (art. 4 regolamento I.C.I.); aliquota per alloggi sfitti non utilizzati e non occupati (art. 7 regolamento I.C.I.): 9 per mille; detrazioni: L. 240.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze escluse le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (art. 4 regolamento I.C.I.); L. 300.000 per i proprietari di unita' immobiliare aventi i seguenti requisiti: a) nuclei familiari con disabili totali proprietari di un solo immobile e con un reddito lordo complessivo fino a L. 42.000.000; b) titolari redditi minimi (non superiore a L. 14.000.000 oltre 4.000.000 lorde per ciascun ulteriore componente il nucleo familiare); c) giovani coppie di eta' non superiore ai trentadue anni aI 1o gennaio 2000 con un reddito lordo complessivo non superiore a L. 35.000.000; d) ultrasessantacinquenni con reddito lordo complessivo non superiore a L. 20.000.000 proprietari di una sala abitazione. (Omissis). 1A586146 Il comune di COLOBRARO (provincia di Matera) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 e' determinata nella misura unica del 4 per mille; 2. la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in L. 300.000 per l'anno 2001 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996); 3. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis). 1A586147 Il comune di COLOGNA VENETA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (omissis); 2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille per l'abitazione principale, cosi' come stabilito dall'art. 5 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta I.C.I., deliberato con provvedimento consiliare n. 82 del 24 settembre 1998, esecutivo, integrato con deliberazione consiliare n. 11 del 3 febbraio 1999, esecutiva, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili; (Omissis). 1A586148 Il comune di COLOGNO AL SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2001 (omissis) nella misura unica del 5 per mille l'aliquota da applicarsi in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 1A586149 Il comune di COMERIO (provincia di Varese) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). si determina, per l'anno 2001, un'aliquota I.C.I., unica, del 4,3 per mille; si determina in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586150 Il comune di CONCESIO (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare le aliquote I.C.I., (omissis), per l'anno 2001, come di seguito: 6 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 6 per mille per le pertinenze alla prima abitazione (box, cantine, soffitte, ecc.), distanti dall'abitazione principale non piu' di 200 metri; 6 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, i quali abbiano stabilito la propria abitazione principale e vi dimorano abitualmente; 7 per mille per le altre unita' immobiliari e per le aree fabbricabili; 2. di fissare un'aliquota agevolata l.C.I. per le abitazioni situate nel centro storico ed in fase di ristrutturazione/recupero per l'anno 2001, nella misura del 4 per mille e per i successivi 6 anni; 3. di stabilire atto che per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale rimanga fissata nella misura di L. 200.000 in aggiunta alle 200.000 previste dalla legge e previa presentazione di apposita domanda da presentare entro il 30 giugno 2001 ed alle condizioni previste nel dispositivo della deliberazione consiliare n. 88 del 23 dicembre 1999; (Omissis). 1A586151 Il comune di COSEANO (provincia di Udine) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 2001, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: l'aliquota del 5,5 per mille; la detrazione per abitazione principale di L. 200.000; l'aliquota dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; (Omissis). 1A586152 Il comune di COSOLETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille; (Omissis). 1A586153 Il comune di COSSANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulle abitazioni principali; 2. di confermare, altresi', in L. 200.000, la detrazione prevista per le abitazioni principali; 3. di confermare un'aliquota pari al 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge finanziaria 2000, una sola unita' immobiliare adibita a pertinenza dell'abitazione principale, utilizzata dallo stesso proprietario o da titolare di diritto reale e rientrante nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, e' soggetta alla agevolazione della detrazione prevista per le abitazioni principali; (Omissis). 1A586154 Il comune di COSTIGLIOLE SALUZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nell'anno 2001 relativamente a tutti i beni immobili oggetto della tassazione (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) nella misura del 6 per mille. (Omissis). 1A586120 Il comune di CRISSOLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e del 7 per mille per tutti gli altri immobili e di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 1A586155 Il comune di CUGNOLI (provincia di Pescara) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, anche per l'anno 2001, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti aliquote: abitazione principale 5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale 5 per mille; 2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui al- l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 55, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; (Omissis). 1A586156 Il comune di CUNEVO (provincia di Trento) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 4 per mille e di fissare la detrazione di L. 250.000, a favore dei soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; (Omissis). 1A586157 Il comune di CURTI (provincia di Caserta) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I per l'anno 2001, cosi' come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale; 3. di dare atto che il responsabile comunale I.C.I. curera' le fasi conseguenziali della presente, compresa la trasmissione della stessa al Ministero delle finanze; 4. di conferire al presente atto, previa votazione parimenti unanime, la immediata eseguibilita'; (Omissis). 1A586158 Il comune di DARFO BOARIO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue: aliquota: 7 per mille; aliquota ridotta per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille; detrazione per l'abitazione principale L. 200.000; detrazione elevata a L. 300.000 per l'abitazione principale di contribuenti ultrasessantenni, con reddito imponibile non superiore a L. 20.000.000; la maggior detrazione non compete alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; fatto salvo quanto stabilito nel regolamento comunale inerente l'imposta in oggetto; (Omissis). 1A586159 Il comune di DELIANUOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (omissis), di applicare per l'anno 2001, l'aliquota minima del 4 per mille dell'I.C.I., da applicare sul territorio di Delianuova, con la riduzione di L. 200.000 per la prima casa; (Omissis). 1A586160 Il comune di DELLO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria: 6,5 per mille; abitazione principale: 5 per mille; immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro: 4 per mille. Fermo restando la detrazione di legge di L. 200.000 per la prima casa, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, viene concessa una maggiore detrazione di L. 320.000, sull'unica casa di abitazione, ai cittadini aventi i seguenti requisiti: proprietari dell'unica casa di abitazione classificata nelle seguenti categorie A2, A3, A4, A5, A6; reddito familiare netto anno 2000 nel limite annuo cosi' definito: per n. 1 persona: L. 13.000.000 per n. 2 persone: L. 16.340.000 per n. 3 persone: L. 20.980.000 per n. 4 persone: L. 24.520.000 per n. 5 persone: L. 29.520.000 per n. 6 persone: L. 33.400.000 oltre 6 persone: L. 37.600.000 Il reddito da considerare e' quello netto ai fini I.R.P.E.F. del nucleo di convivenza familiare detratta del 50% della spesa di affitto o del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonche' degli oneri, documentati, sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o agli anziani invalidi. La maggiore detrazione di L. 320.000 e' assegnata entro il limite di valore catastale dell'abitazione di proprieta' di L. 80.000.000. Questa viene concessa dietro richiesta scritta del contribuente, che ne comprovi il diritto, con idonea documentazione o, in alternativa, mediante autocertificazione sostitutiva ai sensi di legge. (Omissis). 1A586161 Il comune di DESANA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di applicare nel comune di Desana, per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con l'aliquota del 5 per mille e 7 per mille, quale aliquota diversificata per alloggi non locati, ex art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, in via di conferma dell'aliquota gia' praticata nello scorso esercizio; di determinare, per l'anno 2001, in L. 200.000, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in via di conferma della detrazione gia' praticata nello scorso esercizio. (Omissis). 1A586162 Il comune di DIANO MARINA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I., da applicare nel comune di Diano Marina: 1) aliquota agevolata del 4,5 per mille da applicare a favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Diano Marina, esclusivamente all'unita immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, adibita ad abitazione principale, purche' vi sia dimora abituale; 2) aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a tutte le altre fattispecie imponibili, diverse da quelle previste nel punto precedente e fatte salve quelle previste nei punti successivi; 3) aliquota del 6,5 per mille da applicare ad immobili utilizzati per le attivita' produttive, come di seguito specificati: gruppo A : categoria A/10 uffici e studi privati gruppo C : categoria C/1 negozi e botteghe categoria C/3 laboratori per arti e mestieri categoria C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi gruppo D : tutte le categorie di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e quindi sottoposta all'aliquota agevolata del 4,5 per mille, l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, nei seguenti casi previsti dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.: art. 10, comma 4, punto a): anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; art. 10, comma 4, punto b): soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l'unita' immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari dello stesso; art. 10, comma 4, punto c): due o piu' unita' immobiliari contigue, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'ufficio del territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita medesime; art. 10, commi 2 e 3: cantine, box e posti auto che costituiscono pertinenze di un'abitazione principale, cosi' come individuate dal regolamento comunale, purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale. Non potra' essere applicata tale agevolazione per piu' di una pertinenza. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, ma si puo' detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; art. 11, commi 3 e 4: abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori, figli) se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. Non si applica la detrazione per le abitazioni principali; art. 11, comma 5: proprietari che concedono in locazione immobili con contratti-tipo territoriali basati su canoni concordati inferiori rispetto a quelli di mercato ai sensi della legge n. 431/1998; non si applica la detrazione per le abitazioni principali. Per poter usufruire delle agevolazioni di cui sopra, i contribuenti devono compilare una domanda nella quale devono indicare i dati anagrafici ed i dati catastali dell'immobile e dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto all'applicazione delle agevolazioni, allegando la documentazione necessaria; tale domanda dovra' poi essere trasmessa entro il termine di consegna delle denunce di variazione I.C.I. per l'anno 2001, all'ufficio protocollo del comune od inviata tramite raccomandata a.r.; di determinare in L. 200.000, come per l'anno 2000, la detrazione per la prima casa, rapportata al periodo dell'anno in cui l'immobile e' adibito ad abitazione principale, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996; (Omissis). 1A586163 Il comune di DICOMANO (provincia di Firenze) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, con decorrenza 1o gennaio 2001 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996: 6 per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (e relativa pertinenza) di persone fisiche soggetti passivi di imposta residenti nel comune; 7 per mille per gli altri immobili; 2. di confermare per l'anno 2001 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (e relativa pertinenza) del soggetto passivo in L. 210.000 pari ad e 108,46, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; (Omissis). 1A586164 Il comune di DOBBIACO (TOBLACH) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) nella misura sottoelencata: per tutti gli immobili una aliquota ordinaria del 5,8 per mille; 2. di aumentare per l'esercizio 2001 e per i motivi di cui nelle premesse ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 416, nel testo vigente, da L. 200.000 a L. 1.100.000, l'importo di detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente; 3. (omissis); 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 1A586165 Il comune di DOLZAGO (provincia di Lecco) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare la misura dell'aliquota differenziata dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dai residenti del comune di Dolzago e nella misura del 5,5 per mille per gli altri immobili, per l'anno 2001; di confermare, per effetto dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 che la detrazione dell'imposta per quelle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo e' fissata in L. 200.000, proporzionata ai mesi dell'anno durante i quali e' adibita a tale destinazione; (Omissis). 1A586166 Il comune di DOMANICO (provincia di Cosenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota riguardante l'I.C.I. nella misura: 6 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Domanico, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa); 7 per mille, relativamente agli altri immobili di proprieta' non ricompresi nel primo punto; 2 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, dando atto che tale aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449); (Omissis). 1A586167 Il comune di DOMICELLA (provincia di Avellino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). fissare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del cinque per mille ; (Omissis). 1A586168 Il comune di DONATO (provincia di Biella) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nella misura unica del 6,75 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; 2. di riconoscere per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii., per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d'imposta di L. 250.000; 3. di dare atto che i proprietari, ovvero i soggetti aventi titolo sulle unita' immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2); (Omissis). 1A586169 Il comune di DRONERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.; (Omissis). 1A586170 Il comune di DRUENTO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, per il 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per la prima casa in L. 230.000. (Omissis). 1A586171 Il comune di DURAZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille ed importo a detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 (duecentomila); (Omissis). 1A586172 Il comune di EBOLI (provincia di Salerno) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria pari al 6 per mille, tranne per i fabbricati destinati ad abitazioni principali, i terreni agricoli, gli immobili destinati ad abitazione e non adibiti ad abitazioni principali, gli alloggi non locali, di seguito disciplinati; 2. stabilire una aliquota per abitazioni destinate ad abitazione principale e per terreni agricoli nella misura del 5,75 per mille; 3. stabilire una aliquota per gli immobili destinati ad abitazione e non adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura pari al 6,25 per mille; 4. stabilire una aliquota per gli alloggi non locati nella misura pari al 7 per mille; 5. stabilire, per l'anno 2001, in lire 350.000 (trecentocinquantamila) l'importo da detrarre, fino alla concorrenza del suo ammontare, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). 1A586173 Il comune di ENTRACQUE (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nella misura deI 5,2 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei residenti, nonche' per le unita' immobiliari locate con contratto registrato per almeno un anno a residenti; 2. di elevare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). 1A586174 Il comune di FAGAGNA (provincia di Udine) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille e di fissare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000; (Omissis). 1A586175 Il comune di FALCADE (provincia di Belluno) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5 per mille in favore dei soggetti residenti nel comune per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definita nel regolamento comunale; 5 per mille in favore delle abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale; 7 per mille (a conferma dell'attuale percentuale) in tutti i restanti casi; detrazione pari a L. 250.000 per unita' immobiliare adibita a prima abitazione; di confermare, anche per il 2001, il considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che siano ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purche' la medesima non risulti locata; (Omissis). 1A586176 Il comune di FARA SAN MARTINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille senza ulteriori riduzioni o detrazioni oltre quella di L. 200.000 per l'abitazione principale; (Omissis). 1A586177 Il comune di FARIGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare come segue, i valori aliquota I.C.I. per l'anno 2001: diversificata come sotto riportato dell'aliquota I.C.I.: 1. per la seconda casa e tutti gli usi non abitativi: 6,5 per mille; 2. per le abitazioni non locate: 6,5 per mille; 3. per le abitazioni principali: 5,5 per mille; 4. per le abitazioni locate ma usate come abitazione principale 5,5 per mille; di proporre al Consiglio comunale di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, come previsto dall'art. 59, decreto legislativo n. 446/1997; (Omissis). 1A586178 Il comune di FELINO (provincia di Parma) ha adottato, il 17 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria al 5,75 per mille; aliquota al 5 per mille sulle abitazioni principali ed equiparate di cui all'art. 24 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in vigore; aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili e per gli alloggi (immobili ad uso abitativo) non beati e tenuti a disposizione; 2. di dare atto che, non avvalendosi delle facolta' di cui alle premesse per quanto concerne la determinazione della detrazione per le abitazione principali ed equiparate di cui all'art. 24 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in vigore, la stessa nel 2001 sara' applicata nella misura minima stabilita dalla legge pari a L. 200.000; (Omissis). 1A586179 Il comune di FIESOLE (provincia di Firenze) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e come tale definita e considerata dall'art. 8, commi 2 e 3, del vigente regolamento comunale in materia di I.C.I.: 5,8 per mille; b) unita' immobiliari destinate ad uso abitativo, non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille; c) immobili diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b) 7 per mille; 2. di dare atto che la detrazione d'imposta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, e' confermata, per l'anno 2001, nella misura di L. 200.000 (duecentomila) e che tale misura e' elevata a L. 300.000 (trecentomila) limitatamente a quanto disposto con l'art. 8, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 14 dicembre 1998, n. 120, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale del 28 febbraio 2000, n. 29 e dell'11 dicembre 2000, n. 114; (Omissis). 1A586180 Il comune di FIRENZE ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) una aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le unita' immobiliari diverse da quelle di cui alle successive lettere b), c), d); b) una aliquota ridotta del 5,7 per mille in favore: delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare qualificabile come pertinenza , anche se distintamente iscritta in catasto, in quanto parte integrante dell'abitazione principale di residenza, purche' sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio della stessa unita' immobiliare principale e purche' sia: a. classificata e/o classificabile nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto); b. direttamente utilizzata dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi; delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l'unica proprieta' posseduta sul territorio nazionale, concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora; delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare destinata a civile abitazione che costituisca l'unica proprieta' posseduta sul territorio nazionale, che sia locata con contratto registrato ad un soggetto, residente nel Comune, che la utilizzi come abitazione principale oppure che sia occupata senza titolo in presenza di procedura di sfratto prevista dalle norme di legge; delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare ad uso abitativo, posta sul confine comunale con doppio accatastamento, che costituisca con l'unita' ubicata nel comune confinante la dimora abituale; delle persone fisiche soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'abitazione di cui sono proprietari o usufruttuari a condizione che essa sia l'unica abitazione posseduta su tutto il territorio nazionale e non risulti in alcun modo locata; c) una aliquota agevolata del 5,7 per mille in favore: delle persone fisiche soggetti passivi per l'unica unita' immobiliare accampionata a civile abitazione, posseduta sul territorio comunale, che risulti occupata abusivamente e per la quale il soggetto passivo abbia presentato denuncia alle competenti autorita'; delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unita' immobiliari accampionate a civile abitazione che siano state concesse in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione; delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unita' immobiliari accampionate nelle categorie C/1 , C/2 e C/3 e date in locazione per l'utilizzo esclusivo di attivita' di esercizio commerciale o artigianale definito dal comune storico o tipico ed inserito nell'apposito albo; d) una aliquota del 9 per mille - in deroga alla aliquota massima - per le unita' immobiliari ad uso abitativo per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2001, (omissis), le detrazioni I.C.I., ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni: a) in lire 500.000: a favore delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, che siano disabili totali o invalidi di grado non inferiore al 90% (o che presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione), proprietari nell'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, come individuate dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nel 2000 altri redditi, con l'esclusione di quello dell'immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a lire 43 milioni lordi; a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, proprietari nell'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, come individuate dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nel 2000 altri redditi, con l'esclusione di quello dell'immobile o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a lire 23 milioni lordi; b) in lire 200.000: a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, limitatamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e, in caso di eccedenza, alle sue eventuali pertinenze, come individuate dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; a favore delle persone fisiche, soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'abitazione di cui sono proprietari o usufruttuari a condizione che essa sia l'unica posseduta su tutto il territorio nazionale e non risulti in alcun modo locata. 1A586181 Il comune di FLUMERI (provincia di Avellino) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis).

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
Segnalazione aliquote (Legge 24 ottobre 1996, n. 556 - Legge 23 dicembre 1996 n. 662)

===================================================================== N. ordine|Delibera|Aliquota| Riferita a: =====================================================================
1 | | | ---------------------------------------------------------------------
2 | |4,5 |Abitazione principale ---------------------------------------------------------------------
| | |Abitazione principale anziani o disabili,
| | |art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996
3 | |4,5 |n. 662 ---------------------------------------------------------------------
| | |Abitazioni locate utilizz. come
| | |abitazione principale, art. 4, comma 1,
4 | |4,5 |legge 24 ottobre 1996, n. 556 ---------------------------------------------------------------------
| | |Immobili diversi da abitazioni
| | |(specificare) Immobili a destinazione
5 | |7 |speciale - Gruppo D ---------------------------------------------------------------------
6 | |4,5 |Alloggi non locati ---------------------------------------------------------------------
7 | |4,5 |Enti senza scopo di lucro (specificare) ---------------------------------------------------------------------
| | |Fabbricati realizzati per la vendita e
| | |non venduti, art. 3, comma 55, legge 23
8 | |4,5 |dicembre 1996 n. 662 ---------------------------------------------------------------------
| | |Abitazioni possedute in aggiunta
9 | |4,5 |all'abitazione principale

(Omissis). 1A586182 Il comune di FONTEVIVO (provincia di Parma) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di modificare le aliquote I.C.I. con l'istituzione di una nuova aliquota del 4 per mille per gli immobili locati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 2. di dare atto che, dopo la precedente modifica, le aliquote in vigore sono le seguenti: aliquote: a) abitazione principale: 4,8 per mille. Fanno parte dell'abitazione principale il garage e la cantina. Si considerano abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado; b) altri fabbricati, terreni, aree: 5 per mille c) case sfitte: 7 per mille; d) immobili beati a norma art. 2, comma 3, legge n. 431/1998: 4 per mille; detrazioni: abitazione principale: L. 220.000; portatori di handicap: L. 400.000 in relazione al reddito: 1 persona: fino a L. 20.000.000; 2 persone: fino a L. 30.000.000; 3 persone: fino a L. 35.000.000; 4 persone: fino a L. 40.000.000; 5 persone: da 40 a 50 milioni. (Omissis). 1A586183 Il comune di FORESTO SPARSO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 gennaio e 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 230.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586184 Il comune di FORNI DI SOPRA (provincia di Udine) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare ed applicare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nelle misure di seguito indicate: aliquota per abitazione principale e loro pertinenze: 4,5 per mille; aliquota per immobili diversi dalle abitazioni (categorie B/C/D A/10 e aree fabbricabili): 4,5 per mille; aliquota per immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 5 per mille; aliquota per immobili di proprieta' di Enti senza scopo di lucro: 4 per mille; aliquota per gli immobili definiti Rustici ed Edifici del territorio non urbano del fondovalle (normati dal Piano regolatore generale comunale come da allegato): 4 per mille; 2. di proporre in L. 200.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale estesa anche ai casi previsti nel regolamento comunale di applicazione dell'imposta; 3. di stabilire la riduzione al 2 per mille dell'aliquota per gli interventi volti al recupero di unita' immobiliari descritti nel relativo e vigente regolamento comunale in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997. (Omissis). 1A586185 Il comune di FOSSALTO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. l'imposta comunale sugli immobili, per tutti i fabbricati e aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale tributo, e' stabilita, per il 2001, nella misura del 5,5 per mille; 2. che soggetti attivi e passivi, basi imponibili, esecuzioni, riduzioni e detrazione d'imposta, versamenti e dichiarazioni, liquidazioni ed accertamenti, ecc.. sono quelli determinati dagli articoli 3 e seguenti sino al 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' delle norme citate in narrativa e dal decreto legislativo n. 446/1997 e successive integrazioni sino alla legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388/2000); 3. che l'aliquota di cui sopra e cosi' determinata sara' resa nota ai cittadini e a tutti gli uffici aventi competenza in materia, nei modi e termini voluti dalla legge, per cui il responsabile del tributo a tanto e' impegnato. (Omissis). 1A586186 Il comune di FRANCOLISE (provincia di Caserta) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato per l'effetto: 1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 cosi' come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 2. di dare atto che il responsabile comunale I.C.I. curera' le fasi conseguenziali della presente, compresa la trasmissione della stessa al Ministero delle finanze; 3. di conferire al presente atto, previa votazione parimenti unanime, la immediata eseguibilita'. (Omissis). 1A586187 Il comune di FRASCATI (provincia di Roma) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 e con effetto dal 1o gennaio 2001 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria 6,9 per mille; 2. di prevedere le seguenti agevolazioni: 2.a) aliquota del 4 per mille sul valore delle abitazioni, possedute da persone fisiche che le utilizzano quali abitazioni principali, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; 2.b) aliquota del 4 per mille sul valore delle pertinenze dell'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del regolamento I.C.I. vigente; 2.c) aliquota del 4 per mille sul valore delle abitazioni utilizzate a titolo gratuito quale abitazione principale da parenti del contribuente in linea retta di primo grado ai sensi dell'art. 4 del regolamento I.C.I. vigente; 2.d) detrazione di L. 300.000 per gli immobili di cui ai punti 2.a) e 2.b); 2.e) aliquota del 4 per mille sul valore dei terreni agricoli; 2.f) aliquota del 4 per mille sul valore degli immobili non utilizzati quali abitazioni principali dal proprietario ma affittate a canone concordato ed il cui contratto sia stata stipulato in data antecedente al 1o gennaio 2001; 2.g) aliquota del 6 per mille sul valore delle seconde abitazioni affittate a canone ordinario ed il cui contratto in essere al 1o gennaio 2001 sia stato regolarmente registrato, e gli immobili di categoria C; (Omissis). 1A586188 Il comune di FRASSINETO PO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, dando atto di non provvedere all'applicazione delle riduzioni cosi' come previste dall'art. 3, commi 55 e successivi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ad eccezione della riduzione di L. 200.000 per le abitazioni a titolo principale; (Omissis). 1A586189 Il comune di GAIARINE (provincia di Treviso) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001 le stesse aliquote dell'anno precedente per l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.l.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: 5 per mille, con le seguenti eccezioni: 4 per mille sulle abitazioni principali con una detrazione massima di L. 200.000; 7 per mille sui fabbricati, ad uso residenziale, non locati iscrivibili alla categoria A, escluse le abitazioni date in uso gratuito a familiari e/o anziani (ultrasessantacinquenni), per le quali viene applicata l'aliquota del 5 per mille; 7 per mille sui fabbricati non locati iscrivibili alle categoria C/3 - D/1 - D/7; come dettagliatamente specificato nell'allegato sub. A) che forma parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione. (Omissis).

Allegato

=====================================================================
| | Riferimento alla | | Codice| Tipo immobile | normativa |Aliquota|detrazione =====================================================================
| |articolo 8, comma 2 | |
| |del decreto | |
| |legislativo 30 | |
|Abitazione |dicembre 1992, n. | |
10 |principale |504 | 4 | 200.000 ---------------------------------------------------------------------
| |articolo 1, comma | |
| |4-ter del decreto | |
| |legge 23 gennaio | |
|Abitazione cittadini|1993, n. 16 | |
|italiani residenti |convertito in legge | |
11 |all'estero |24 marzo 1993, n. 75| 4 | 200.000 ---------------------------------------------------------------------
| |articolo 4, comma 1,| |
| |decreto legge 8 | |
|Fabbricati |agosto 1996, n. 437 | |
|utilizzati quali |convertito in legge | |
|abitazione |24 ottobre 1996, n. | |
12 |principale |556 | 5 | - ---------------------------------------------------------------------
|Abitazione | articolo 8, comma | |
|principale soggetti |2 del decreto | |
|in situazione |legislativo 30 | |
|disagio economico- |dicembre 1992, n. | |
13 |sociale |504 (ultimo periodo)| 4 | 200.000 ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 1, comma 5 | |
| |della legge 27 | |
|Abitazioni |dicembre 1997, n. | |
14 |recuperate |449 | 5 | - ---------------------------------------------------------------------
| | articolo 3, comma | |
| |56, legge 23 | |
|Abitazione |dicembre 1993, n. | |
|principale anziani o|662 (art. 4, comma | |
15 |disabili |2-bis reg. com.le) | 4 | 200.000 ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 59, lettera| |
| |e) del decreto | |
| |legislativo 15 | |
|Abitazione |dicembre 1997, n. | |
|principale in uso |446 (art. 8, comma | |
16 |gratuito a parenti |3-bis Reg. C) | 5 |(*) 200.000 ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 30, comma | |
|Pertinenze |12, legge 23 | |
|abitazione |dicembre 1999, n. | |
17 |principale |488 | 4 | SI ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 2, comma 1,| |
| |lettera a) del | |
| |decreto legislativo | |
| |30 dicembre 1992, n.| |
20 |Fabbricati ordinari |504 | 5 | (*) ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 4, comma 1,| |
| |decreto-legge 8 | |
| |agosto 2996, n. 437 | |
| |convertito in legge | |
| |24 ottobre 1996, n. | |
| |556 e articolo 4 | |
| |legge 9 dicembre | |
21 |Abitazioni locate |1998, n. 431 | 5 | (*) ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 6, comma 2 | |
| |decreto legislativo | |
|Abitazioni non |30 dicembre 1992, n.| |
22 |locate |504 | 7 | (*) ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 6, comma 2 | |
| |decreto legislativo | |
|Abitazioni a |30 dicembre 1992, n.| |
23 |disposizione |504 | 7 | (*) ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 8, comma 1 | |
|Fabbricati posseduti|decreto legislativo | |
|da imprese e non |30 dicembre 1992, n.| |
24 |venduti |504 | 7 | (*) ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 5, comma 3 | |
| |decreto legislativo | |
|Fabbricati categoria|30 dicembre 1992, n.| |
25 |D |504 | 5 | (*) ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 6, comma 2 | |
|Fabbricati non |decreto legislativo | |
|locati iscrivibili |30 dicembre 1992, n.| |
|alle categorie C/3 -|504 (Delibera C.C. | | 25-bis|D/1 - D/7 |6/2000) | 7 | (*) ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 1, comma 5 | |
| |della legge 27 | |
|Fabbricati |dicembre 1997, n. | |
26 |recuperati |449 | 5 | (*) ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 2, comma 1,| |
| |lettera b) del | |
| |decreto legislativo | |
| |30 dicembre 1992, n.| |
31 |Aree edificabili |504 | 5 | (*) ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 2, comma 1,| |
| |lettera c) del | |
| |decreto legislativo | |
| |30 dicembre 1992, n.| |
41 |Terreni agricoli |504 | 5 | (*) ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 2, comma 1,| |
|Terreni agricoli |lettera a) del | |
|posseduti da impren |decreto legislativo | |
|ditori agricoli e |30 dicembre 1992, n.| |
42 |coltivatori diretti |504 | 5 | (*) ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 2, comma 1,| |
|Aree edificabili |lettera b) del | |
|coltivatori diretti |decreto legislativo | |
|assimilate a terreni|30 dicembre 1992, n.| |
43 |agricoli |504 | 5 | (*) ---------------------------------------------------------------------
| |Articolo 6, comma 2,| |
| |del decreto | |
| |legislativo 30 | |
| |dicembre 1992, n. | |
| |504 e art. 21 | |
|Enti senza scopo di |decreto legislativo | |
51 |lucro ( ONLUS ) |n. 460/1997 | esente | (*) (*) Vedere regolamento per particolari condizioni.

(Omissis). 1A586199 Il comune di GAGLIANICO (provincia di Biella) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota deI 4,5 per mille per gli immobili utilizzati come prima abitazione del dichiarante e per quelli dati in locazione a soggetti che li utilizzano anche loro come prima abitazione; b) aliquota base del 5,25 per mille per tutti gli altri immobili soggetti a tale tributo. (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, la detrazione spettante per la prima casa nell'importo di L. 225.000. (Omissis). 1A586198 Il comune di GAGLIANO ATERNO (provincia di L'Aquila) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare e stabilire per l'anno 2001 l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; (Omissis). 1A586190 Il comune di GAGLIANO DEL CAPO (provincia di Lecce) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). I.C.I. (imposta comunale sugli immobili): a) aliquota del 4,5 per mille da applicare: 1. prima casa di proprieta', usufrutto, diritto abitazione, ecc. adibita ad abitazione principale del titolare del diritto reale e del proprio nucleo familiare; 2. seconde case concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, a condizione che questi le utilizzino come abitazione principale e non risultino titolari di diritti di cui al punto 1; 3. pertinenze a servizio delle abitazioni contemplate nei precedenti nn. 1 e 2 e classificate in catasto nelle categorie: C/2 = magazzini e locali deposito; C/6 = rimesse, autorimesse; C/7 = tettoie, chiuse o aperte; 4. opifici industriali ed altri immobili classificati in catasto nel gruppo D ; 5. suoli edificatori limitatamente ad un solo lotto e per una superficie massima di mq 600, privi di costruzioni, per i quali viene richiesta concessione edilizia per edificare. Tale aliquota ridotta permane dalla data di rilascio e per tutto il periodo di validita' della concessione edilizia. L'eventuale superficie eccedente i mq 600 sara' soggetta al- l'aliquota prevista nel punto c). Nota bene: la detrazione sulla prima casa per l'importo stabilito dalla legge spetta solo per le abitazioni di cui al punto 1. utilizzate dal titolare del diritto reale; b) aliquota del 6 per mille da applicare: 1. immobili classificati in catasto nelle seguenti categorie: A/10 = uffici e studi professionali; C/1 = negozi e botteghe; C/3 = laboratori e locali deposito; C/4 = fabbricali per arti e mestieri; C/5 = stabilimenti balneari; c) aliquota del 7 per mille da applicare: 1. seconde case di proprieta' tenute a disposizione o concesse in locazione; 2. tutti gli altri fabbricati accatastati in categorie diverse da quelle elencate nei gruppi a) e b); 3. tutti i suoli edificatori. 2. considerare pertinenza del fabbricato adibito ad abitazione (categoria A) e, pertanto, esonerare dall'imposta come suolo edificatorio, la sola superficie compresa nella particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso o la maggior parte di questo, escludendo, quindi, le altre particelle accatastate in modo autonomo, anche se confinanti. (Omissis). 1A586191 Il comune di GAIOLE IN CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, nelle misure che seguono, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: prima abitazione il 4,2 per mille; aliquota ordinaria il 5,5 per mille; aliquota per abitazioni tenute a disposizione o non locate il 7 per mille; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come prima sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivamente, modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 1999 la seguente detrazione d'imposta: detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 1A586192 Il comune di GALLIERA VENETA (provincia di Padova) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,7 per mille sull'imposta comunale sugli immobili; 2. la detrazione per la prima abitazione resta fissata in L. 200.000; (Omissis). 1A586193 Il comune di GARGAZZONE (GARGAZON) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Gargazzone ai sensi delle relative vigenti disposizioni con l'unica aliquota del 4 per mille; 2. di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L. 1.200.000; (Omissis). 1A586194 Il comune di GARLENDA (provincia di Savona) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2001 le aliquote e la detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili cosi come segue: aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, 5,5 per mille; detrazione sull'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo L. 250.000. (Omissis). 1A586200 Il comune di GATTINARA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per quanto in premessa citato, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2001 nella misura del 5 per mille; 2. di non avvalersi della facolta' di cui al comma 53 dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996 n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote; 3. di non avvalersi della facolta' di cui al comma 5 art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 in ordine alla fissazione di aliquote agevolate; 4. di confermare per l'anno 2001 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 210.000 ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996; 5. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, primo comma, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 art. 3 legge n. 662/1996; 6. di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 1A586195 Il comune di GAZZO (provincia di Padova) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992: aliquota ordinaria del 5,5 per mille; aliquota diversificata del 7 per mille per le aree fabbricabili; 2. di elevare la detrazione per abitazione principale a L. 250.000, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). (Omissis). 1A586196 Il comune di GENGA (provincia di Ancona) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 3. fissare, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 7 per mille, con aliquota ridotta al 5 per mille e con una detrazione d'imposta di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 1A586197 Il comune di GRAFFIGNANA (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille; si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari 6 per mille; c) terreni agricoli 6 per mille; d) aree edificabili 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586201 Il comune di GROTTAGLIE (provincia di Taranto) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - come di seguito specificate: a) 4 per mille e con detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) 3 per mille e con detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei seguenti soggetti: pensionati e/o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta che dispongono di solo reddito da pensione - riferito all'anno precedente a quello cui fa riferimento l'agevolazione - non superiore a L. 11.945.700 annue al lordo delle ritenute fiscali. In caso di contitolarita' nell'immobile da parte di coniugi dei quali uno non possiede redditi propri, il tetto di pensione sopraindicato e figurativamente imputato agli stessi nella misura del 50%; titolare nel cui nucleo familiare e con lo stesso convivente risultano persone con invalidita' 1/2conosciuta non inferiore al 75%; titolare la cui famiglia ha minori in affido familiare al 1o gennaio 2001; titolare di assegno per nucleo familiare di cui all'art. 65 legge 23 dicembre 1998, n. 448; c) 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari (immobili non adibiti ad abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli). (Omissis). 1A586202 Il comune di GUAGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di modificare la propria deliberazione n. 186 del 28 dicembre 2000, nel senso di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come segue: aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille; aliquota abitazione principale 5,5 per mille; aliquota per abitazione data in uso gratuito a genitori e figli 5,5 per mille; aliquota pertinenze (C2 C6) 6 per mille; aliquota per i terreni agricoli aree fabbricabili 6 per mille. Confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. Considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito a genitori e figli. (Omissis). 1A586203 Il comune di GUARENE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue: 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (intendendo quella che il soggetto passivo proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile residente nel Comune di Guarene occupa direttamente a scopo abitativo) e sue pertinenze come definite con deliberazione del C.C. n. 14/2000; 6 per mille per gli altri immobili e per terreni e aree fabbricabili (aliquota ordinaria); 2. di fissare in L. 250.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 1A586204 Il comune di IMOLA (provincia di Bologna) ha adottato, il 16 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria ai fini I.C.I. nella misura del 6,8 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 2. di stabilire, per l'anno 2001, l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille, limitatamente alle unita' immobiliari, classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A 10), adibite ad unita' abitativa, mantenute sfitte o a disposizione e secondo le ulteriori indicazioni riportate nell'allegato sub. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. di stabilire un'aliquota ridotta, nella misura del 5,3 per mille, esclusivamente in favore di: a) persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.) direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario; b) le unita' immobiliari di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.) nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 12 del vigente regolamento I.C.I.; c) soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei sopra indicati soggetti e per le relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.); 4. di stabilire un'aliquota del 2 per mille, in deroga al limite minimo stabilito dal decreto legislativo n. 504/1992, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al comune. Per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi all'ufficio tributi. L'aliquota potra' essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota del 2 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) presentino all'ufficio tributi apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431. Effettuare la comunicazione e' condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota del 2 per mille. a' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni. L'aliquota del 2 per mille dovra' essere applicata in ragione del periodo dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e sopra indicate. 5. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001 in L. 200.000 (e 103,29); 6. di concedere un'ulteriore detrazione di L. 200.000 (su base annua e limitatamente all'abitazione principale) in favore dei soggetti che entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprieta' o di usufrutto successivamente al 30 giugno 2001) presentino all'ufficio tributi idonea autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, indicante il possesso dei seguenti requisiti o condizioni: condizione generale: possesso (a titolo di proprieta', usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettivita' passiva) del solo immobile adibito ad abitazione principale, ed eventualmente delle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), autonomamente iscritte in Catasto. Ulteriori condizioni: a) famiglie con un reddito complessivo del nucleo familiare (reddito complessivo I.R.P.E.F.) non superiore L. 14.000.000 annui (e 7230,40) per ciascuno dei primi tre componenti, oltre a lire 3 milioni annui (e 1.549,37) per ogni ulteriore componente; b) famiglie con un reddito complessivo non superiore a 60 milioni annui (e 30.987,41), con un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, oppure con un disabile con handicap fisico del 75% o superiore. Il limite di reddito complessivo viene elevato a 70 milioni annui (e 36.151,98) per le famiglie con piu' di quattro componenti tra cui un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente ovvero con un disabile con handicap almeno deI 75%. La domanda deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e gratuitamente messi a disposizione dei cittadini. L'ulteriore detrazione spetta in ragione del periodo di possesso annuo per il quale siano vantate le predette condizioni. Allegato A) Identificazione delle ipotesi le quali si applica l'I.C.I. al 7 per mille per mille per l'anno 2001. Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 2001 le unita' immobiliari, adibite ad abitazione, mantenute sfitte o a disposizione. Rientrano, pertanto, nel novero delle fattispecie suddette le seguenti: A) unita' immobiliare destinata ad abitazione e non locata perche' tenuta a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione; B) unita' immobiliare a disposizione posseduta in comproprieta' o acquistata in multiproprieta' limitatamente a coloro che non la abitano. Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie: a) unita' immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente beate, come attestabile sulla base di idoneo contratto; b) unita' immobiliari date in uso gratuito ad un proprio familiare (secondo la nozione contenuta all'articolo 433 del codice civile), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dalla iscrizione anagrafica; c) una delle unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune (ove non sussistano le condizioni indicate all'articolo 12 comma 1 lettera c) del vigente Regolamento I.C.I., tali da consentire l'applicazione del trattamento dell'abitazione principale); d) unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano; e) i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio e' rimasto non beato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza. (Omissis). 1A586205 Il comune di ISEO (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). prima casa e relative pertinenze: 4 per mille detrazione prima casa: L. 220.000 per tutti gli altri immobili previsti dalla norma: 7 per mille. (Omissis). 1A586206 Il comune di LENTATE SUL SEVESO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di applicare in questo comune per l'anno 2001 le sottoindicate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): aliquota ordinaria nella misura del 5,50 per mille; aliquota agevolata nella misura del 4 per mille a favore di unita' immobiliari oggetto di interventi rivolti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; aliquota ridotta nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che concedono immobili in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi previsti dalla legge n. 431/1998; aliquota aumentata nella misura del 7 per mille nei confronti di immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; aliquota ridotta nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 1A586207 Il comune di LESIGNANO DE' BAGNI (provincia di Parma) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, quanto disposto con deliberazione consiliare n. 82 del 20 dicembre 2000 confermando per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria 6.5 per mille; b) aliquota ridotta 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale rapportata al valore degli immobili. (Omissis). confermando la detrazione (omissis) in L. 200.000. (Omissis). 1A586208 Il comune di LESINA (provincia di Foggia) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. per tutto quanto in narrativa espresso e che qui si intende integralmente riportato per fante parte integrante e sostanziale, di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001: a) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune. per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 4 per mille; b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille. 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 deI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati ai sensi dell'art. 3 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 30 gennaio 1999, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni sulla base di una perizia tecnica, redatta dal tecnico del contribuente, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Per la detrazione relativa alle unita' concesse dal proprietario in uso gratuito ai propri figli, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, vedasi delibera interpretativa C.C. n. 55 dell'8 ottobre 1999). Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano, anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; 5. ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta sono equiparate all'abitazione principale come intesa daIl'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; le unita' concesse dal proprietario in uso gratuito ai propri figli che non siano proprietari di altre abitazioni nel territorio nazionale e che le occupano quale loro abitazione principale, a condizione che: 1) costituiscano nucleo familiare autonomo; 2) vi abbiano l'effettiva residenza; 3) l'uso gratuito ai propri figli sia attestato da una dichiarazione di notorieta' o altra documentazione utile. 6. sono esenti dall'I.C.I. i fabbricati posseduti, a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento ovvero in qualita' di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento. (Omissis); 8. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 1A586209 Il comune di LESSONA (provincia di Biella) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di determinare la detrazione di imposta, alle condizioni previste dalla legge, nella misura di L. 250.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di sottoporre il presente atto all'esame del Consiglio comunale unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2001. (Omissis). 1A586210 Il comune di LIMENA (provincia di Padova) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote, le detrazioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il 2001 come indicato nello schema allegato che e' parte integrante e sostanziale del presente atto, con le modalita' in narrativa esposte; 2. di dare atto che sara' provveduto alla pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis).

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 21
del 21 febbraio 2001

=====================================================================
Descrizione dei cespiti e delle detrazioni |Aliquote detrazioni ===================================================================== unità immobiliari non adibite ad abitazione | principale, classificati nel gruppo catastale A | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- per tutte le altre categorie di immobili 5 per | mille detrazione per l'unità immobiliare adibita | ad abitazione principale del soggetto passivo | (fruibile comunque fino fino a concorrenza | dell'imposta) | 200.000

(Omissis). 1A586233 Il comune di MEZZANINO (provincia di Pavia) ha adottato il 20 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria del 6,25 per mille e l'aliquota del 5,75 per mille sulla abitazione principale; 2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 1A586234 Il comune di MEZZOJUSO (provincia di Palermo) ha adottato il 14 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Prima abitazione 5 per mille; altri fabbricati 6,5 per mille. (Omissis). 1A586235 Il comune di MIGLIONICO (provincia di Matera) ha adottato il 1o marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis).

=====================================================================
N.D | Tipologia degli immobili | Aliquote per mille =====================================================================
1 |Immobili in generale | 7
2 |Abitazione principale | 5

2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

=====================================================================
| Tipologia degli | |
| immobili nonchè | |
| categorie di | |
| soggetti in | |
| situazioni di | |Detrazione d'imposta
|particolare disagio |Riduzione d'imposta | (lire in ragione N.D| economico- sociale | % | annua) =====================================================================
|Anziani di età | |
|superiore ai 65 anni| |
|in possesso di un | |
|reddito del nucleo | |
|familiare | |
|complessivo non | |
|superiore a L. | |
|7.000.000 annue | |
|lorde, al lordo | |
|delle ritenute di | |
1 |legge | | 300.000 ---------------------------------------------------------------------
|Disabili di | |
|qualsiasi età con | |
|invalidità superiore| |
2. |ai 2/3 | | 300.000 ---------------------------------------------------------------------
|Ciechi civili e | |
|sordomuti con un | |
|reddito del nucleo | |
|familiare non | |
|superiore a lire | |
|5.000.000 annue al | |
|lordo delle ritenute| |
3. |di legge | | 300.000 (Omissis). 1A586236 Il comune di MINERVINO MURGE (provincia di Bari) ha adottato il 15 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per il c.a. 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; di stabilire per lo stesso anno 2001 e per tutti i possessori di immobili siti in questo Comune e direttamente adibiti a propria abitazione principale, la detrazione di imposta prevista dall'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura di L. 200.000; di stabilire, a norma dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 1A586237 Il comune di MISANO DI GERA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare (omissis) per l'anno 2001; l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille; non applicare per l'anno 2001 nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta ad eccezione della detrazione ordinaria di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2. di stabilire per gli alloggi non locati l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 7 per mille; (Omissis). 1A586238 Il comune di MISILMERI (provincia di Palermo) ha adottato il 13 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille, mantenendo in vigore l'aliquota minima del 4 per mille per le abitazioni principali e per quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado; dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e per quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado rimane determinata in L. 200.000. (Omissis). 1A586239 Il comune di MOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato il 28 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Moglia, nelle seguenti misure: 1) aliquota al 6 per mille da applicarsi per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definita nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 2) aliquota al 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili; 3) aliquota al 6 per mille per i terreni agricoli; 4) aliquota al 6 per mille per le aree fabbricabili, intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi e cosi' come indicati nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 5) aliquota al 4 per mille per i fabbricati ex-rurali; 6) aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati ovvero sfitti; 7) L. 250.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare adibita o considerata abitazione principale del soggetto passivo, anche in base a quanto stabilito nel regolamento dell'I.C.I. (Omissis). 1A586240 Il comune di MOLA DI BARI (provincia di Bari) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Nella misura del 4 per mille per: a) l'abitazione principale; b) per l'ulteriore abitazione concessa in uso gratuito o in comodato, con contratto debitamente registrato, a parenti di primo grado con l'obbligo, a pena di decadenza, di produrre apposita istanza documentata entro il 31 dicembre di ciascun anno all'ufficio tributi; c) per le abitazioni locate a studenti residenti fuori provincia e frequentanti scuole, istituti o universita' pubbliche ubicate nel territorio sia di questo Comune che di altri comuni della provincia di Bari, a condizione che i soggetti passivi d'imposta presentino all'ufficio tributi, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita dichiarazione contenente i seguenti documenti: contratto di affitto registrato, certificato di iscrizione all'anno scolastico/accademico in corso dello studente contraente, certificato di residenza dello studente; nella misura del 5 per mille (cinque per mille) per i terreni agricoli condotti direttamente da imprenditori agricoli e coltivatori diretti (tali si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui alla legge 9/1963 e soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia); a condizione che il possesso di tali requisiti risulti comprovato con la presentazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno di richieste opportunamente documentate; nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili. 2. elevare, sempre per l'anno d'imposta 2001, la detrazione per l'abitazione principale: 1) a L. 500.000 limitatamente ai contribuenti in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti socio-economici: a) titolari per l'anno d'imposta 2000 quale unico reddito o di pensione sociale o assegno sociale o minimo I.N.P.S.; b) proprietari o titolari di altro diritto su reale di un unico immobile destinato ad abitazione principale la cui rendita catastale non sia superiore a L. 1.500.000; a condizione che il possesso di tali requisiti risulti comprovato con la presentazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno di richiesta opportunamente documentata; 2. a L. 400.000 per le abitazioni locate a studenti residenti fuori provincia e frequentanti scuole, istituti o universita' pubbliche ubicate nel territorio sia di questo Comune che di altri comuni della provincia di Bari, a condizione che i soggetti passivi d'imposta presentino all'ufficio Tributi, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita dichiarazione contenente i seguenti documenti: contratto di affitto registrato, certificato di iscrizione all'anno scolastico/accademico in corso dello studente contraente, certificato di residenza dello studente. (Omissis). 1A586241 Il comune di MOLINARA (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno di imposta 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e, in L. 200.000 di detrazione per la prima casa. (Omissis). 1A586242 Il comune di MOLVENA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili e gli alloggi sfitti; B) aliquota del 5 per mille per i restanti beni immobili comprese le abitazioni principali; C) detrazione per l'abitazione principale occupata L. 200.000. (Omissis). 1A586243 Il comune di MOMBALDONE (provincia di Asti) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria 5 per mille per abitazione e loro pertinenze per soggetti proprietari residenti in Mombaldone; detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000; aliquota 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili di soggetti proprietari non residenti in Mombaldone, comprese le aree fabbricabili; i terreni agricoli non sono soggetti al pagamento dell'imposta essendo il territorio comunale classificato area depressa . (Omissis). 1A586244 Il comune di MONFORTE SAN GIORGIO (provincia di Messina) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). in relazione alle gravi esigenze di bilancio, l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001, nella misura del 7 per mille su tutte le unita' immobiliari ricadenti sul territorio comunale; di determinare in L. 250.000 la detrazione per l'abitazione posseduta a titolo principale per l'anno 2001. (Omissis). 1A586245 Il comune di MONTALBANO JONICO (provincia di Matera) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) di confermare, (omissis), per l'anno 2001, l'aliquota unica per imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del sei per mille, e la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 300.000, per il centro storico cosi' come delimitato con la deliberazione n. 6/96 e di L. 210.000 per le abitazioni ricadenti nel resto dell'abitato. (Omissis). 1A586246 Il comune di MONTALDO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; aliquota del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota del 7 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). 1A586247 Il comune di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie applicando le detrazioni e riduzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 commi 1 e 2 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge 28 dicembre 1996 n. 662. (Omissis). 1A586248 Il comune di MONTECATINI TERME (provincia di Pistoia) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, successive modifiche, nonche' ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998 n. 431, le aliquote per l'applicazione dell'l.C.I. per l'anno 2001, nel seguente modo: a) per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa: 5,75 per mille; b) per la unita' immobiliare adibita a pertinenza dell'abitazione principale come garage o box, o posto auto, iscritta in catasto in categoria C/6 o C/7, ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale stessa ovvero ad una distanza non superiore a duecento metri, in possesso dei medesimi soggetti passivi di cui al punto a): 5,75 per mille; c) per le unita' immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta: 5,75 per mille; d) per le unita' immobiliari adibite ad uso abitativo per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille; e) per gli immobili diversi da quelli di cui alla lettere a), b), c). e d): 7 per mille; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 3. di stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 1A586249 Il comune di MONTECHIARUGOLO (provincia di Parma) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura: 1. del 7 per mille per gli alloggi non locati, specificando che: per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni, diverse da quella principale, non locate o non concesse in comodato gratuito; l'aliquota va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'abitazione non risulta locata; 2. dal 5,8 per mille per ogni tipo di unita' immobiliare non specificamente compreso nel punto 1). (Omissis). 1A586250 Il comune di MONTEFANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 della misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, con la concessione della detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali. 2. di confermare ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetti di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori cosi' come gia' disposto con consiliare n. 4 del 29 gennaio 1999. (Omissis). 1A586251 Il comune di MONTEFIORINO (provincia di Modena) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote: I.C.I.; aliquota ordinaria per prima abitazione nella misura del 5 per mille; detrazione per abitazione principale di L. 240.000; aliquota per la seconda abitazione nella misura del 5,9 per mille. (Omissis). 1A586252 Il comune di MONTEFREDANE (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come segue: aliquota unica: 5,75 per mille. (Omissis). 1A586253 Il comune di MONTELEPRE (provincia di Palermo) ha adottato il 29 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). (omissis) di fissare per l'anno 2001 le aliquote dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni nella misura seguente: aliquota ordinaria 6 per mille punti percentuali; per l'abitazione principale ed i casi di cui all'art. 12 del vigente regolamento I.C.I. l'aliquota ridotta del 4 per mille. (Omissis). 1A586254 Il comune di MONTEPRANDONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 dicembre 2000 e il 29 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota I.C.I. per l'abitazione principale: 5,5 per mille; altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: 6 per mille; 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento per l'applicazione dell'l.C.l. i terreni non fabbricabili utilizzati per attivita' agro-silvo-pastorali godono dell'aliquota ridotta del 5 per mille, a condizione che il soggetto passivo sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e che la quantita' e qualita' di lavoro effettivamente dedicate all'attivita' agricola da parte del soggetto passivo deIl'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente; (Omissis). di individuare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, comma 3, le seguenti categorie dei soggetti passivi I.C.I. ammessi alle ulteriori detrazioni, secondo le condizioni di ammissibilita' e gli importi di seguito indicati: A) titolari di pensioni o assegni minimi che, alla data del 1o gennaio 2001 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', con reddito complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a L. 20.000.000: ulteriore detrazione di L. 150.000; B) soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto della detrazione comprenda disabili con invalidita' non inferiore al 75 per cento, risultante dalle competenti strutture pubbliche, con reddito complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a L. 20.000.000: ulteriore detrazione di L. 150.000: C) disoccupati o lavoratori posti in cassa integrazione o in lista di mobilita', con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti il nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a L. 21.000.000, oltre a L. 1.600.000 per ogni persona a carico: ulteriore detrazione di L. 150.000; D) soggetti con nucleo familiare di almeno 3 componenti il cui reddito familiare complessivo ai fini I.R.P.E.F., inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiore a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superi l'importo di L. 15.000.000: ulteriore detrazione di L. 100.000. di stabilire che i soggetti individuati nelle lettere A) - B) - C) - D) sono ammessi al beneficio dell'ulteriore detrazione a condizione che: I) Il soggetto passivo e i componenti del relativo nucleo familiare non siano proprietari (o titolari di altro diritto reale) o possessori, nel territorio nazionale, di altri immobili o quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale e relative pertinenze: II) il soggetto passivo non abbia ceduto in locazione gli immobili oggetto della richiesta di ulteriore detrazione I.C.I. di fissare al 30 settembre 2001 il termine, perentorio, per la presentazione, all'ufficio tributi del comune di Monteprandone, su modelli predisposti dallo stesso ufficio, della domanda necessaria per la concessione dell'ulteriore detrazione I.C.I. (Omissis). 1A586255 Il comune di MONTEVECCHIA (provincia di Lecco) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille indistintamente per tutti gli immobili; di determinare in L. 250.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586256 Il comune di MONTICELLI BRUSATI (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure, lasciando invariata la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 6 per mille per gli edifici non destinati ad abitazione principale dei residenti (seconde case) ivi comprese le relative pertinenze; 5 per mille per tutti gli altri cespiti soggetti ad imposizione (I.C.I.). (Omissis). 1A586257 Il comune di MONTODINE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. come segue: a) 4,5 per mille per le abitazioni principali; b) 5 per mille per i terreni agricoli; c) 5,5 per mille per gli immobili con destinazione diversa da quella di cui alle lettere a) e b) ivi comprese le aree fabbricabili; 2. di applicare le detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seguenti categorie di soggetti considerati in situazioni di particolare disagio economico o sociale: A) L. 250.000 a condizione che: a) trattasi di proprietari dell'unica abitazione; b) si occupi tale abitazione con il proprio nucleo familiare; c) il valore immobiliare dell'abitazione non sia superiore a L.150.000.000; d) il reddito imponibile del nucleo familiare di cui alla superiore lettera b) non sia superiore a L. 40.000.000, intendendosi per nucleo familiare quello previsto dalla legislazione anagrafica; B) L. 300.000 a condizione che: sia presente la casistica di cui alle lettere a), b), c), d), del punto precedente ed inoltre il nucleo familiare sia composto da soggetti portatori di handicaps. (Omissis). 1A586258 Il comune di MONTu' BECCARIA (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nonche' di quelle locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale: immobili (fabbricati diversi dalle abitazioni, terreni diversi dagli agricoli) 6 per mille; fabbricati posseduti in aggiunta alla abitazione principale 6 per mille; alloggi non locati 6 per mille; terreni agricoli 5,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000; (Omissis). 1A586259 Il comune di MONVALLE (provincia di Varese) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di stabilire altresi' nell'importo di L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586260 Il comune di MORDANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 15 dicembre 2000 e 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). del 5,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; del 5,5 per mille per le abitazioni locate dalle persone fisiche soggetti passivi con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; del 5,5 per mille per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali B, C e D se utilizzate dal proprietario o dallo stesso locate a soggetto che le utilizzi del 5,5 per mille per le aree fabbricabili e i terreni agricoli; del 7 per mille per gli alloggi non locati; del 7 per mille per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali B, C e D se non utilizzate ne' locate; 2. di applicare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000; 3. di applicare una maggiore detrazione di L. 120.000 da aggiungere alla detrazione per abitazione principale di L. 200.000 per i contribuenti in possesso dei requisiti sotto elencati: famiglie composte da uno o due componenti che abbiano compiuto entrambi 65 anni di eta', titolari di solo reddito di pensione non superiore a L. 13.000.000 pro capite con l'aggiunta di L. 3.000.000 per ogni persona a carico, si considera il reddito-imponibile ai fini I.R.P.E.F. riferito all'anno d'imposta precedente; famiglie con figli a carico ai fini fiscali con reddito pro-capite non superiore a L. 13.000.000, si considera il reddito-imponibile ai fini I.R.P.E.F. riferito all'anno d'imposta precedente; contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidita' superiore al 66 per cento o anziano non autosufficiente, certificato dall'Azienda U.S.L. con reddito pro-capite non superiore a L. 13.000.000 con l'aggiunta di una quota di reddito convenzionale di L. 13.000.000 per ogni soggetto portatore di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento e/o per ogni anziano non autosufficiente, si considera il reddito-imponibile ai fini I.R.P.E.F. riferito all'anno d'imposta precedente. In tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 120.000 e' subordinata alla condizione che l'abitazione e la relativa pertinenza su cui grava l'imposta, sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta', o altro diritto reale da tutti i componenti lo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2000. Le detrazioni saranno applicate proporzionalmente al periodo di sussistenza delle condizioni predette. Il diritto alla ulteriore detrazione deve essere dichiarato dal contribuente mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 come modificata dalla legge n. 127/1997 da presentare all'Ufficio Tributi entro il termine per il pagamento dell'imposta. Il modello per l'autocertificazione, che puo' essere ritirato presso l'Ufficio U.R.P. del comune deve contenere: dati identificativi del contribuente: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; redditi percepiti nell'anno di imposta precedente, rilevati dal C.U.D. rilasciato dall'Ente pensionistico o dal datore di lavoro; per i portatori di handicap l'indicazione del decreto prefettizio con il quale e' stata accertata la inabilita/invalidita' per gli anziani non autosufficienti la certificazione rilasciata dall'Azienda U.S.L. (Omissis). 1. di modificare il punto 3 della deliberazione di Giunta n. 103 del 15 dicembre 2000 avente ad oggetto Approvazione aliquote e detrazioni I.C.I. anno 2001 nel seguente modo: In tutti i casi enunciati, l'applicazione della ulteriore detrazione di L. 120.000 e' subordinata alla condizione che l'abitazione e la relativa pertinenza su cui grava l'imposta, sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta', o altro diritto reale da tutti i componenti lo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2001 . (Omissis). 1A586261 Il comune di MORGEX (provincia di Aosta) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale. (Omissis). 1A586262 Il comune di MORROVALLE (provincia di Macerata) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille. Di fissare il termine per la presentazione delle domande di maggiore detrazione alla data del 31 maggio 2001. Di approvare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la maggiore detrazione dell'imposta a L. 300.000, ai contribuenti che siano proprietari o comproprietari di una unica abitazione in tutto il territorio nazionale, la quale sia adibita ad abitazione principale con classificazione catastale A/3, A/4, A/5. Possono usufruire di detta detrazione i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni: a) pensionati che vivono soli o con il coniuge anch'esso pensionato (uomini anni 65, donne anni 60) o con persone a carico (solamente se portatrici di handicap risultante da certificazione U.S.L ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), aventi redditi lordi come segue: n. 1 persona (nucleo familiare) reddito (riferito all'anno precedente) non superiore a L. 15.000.000; n. 2 persone (nucleo familiare) reddito (riferito all'anno precedente) non superiore a L. 24.000.000; per ogni persona a carico (solamente se portatrice di handicap) si aumentano L. 6.000.000; b) soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, riferito all'anno precedente, in misura non superiore al limite fissato dal regolamento comunale per le concessione di contributo. (Omissis). 1A586263 Il comune di MOZZANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, nella misura unica del 5 per mille; 2. di tener conto, per la determinazione della base imponibile, di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo deIl'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 4. di stabilire che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 5. di stabilire che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 1A586264 Il comune di MURAZZANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, fissare e determinare per l'anno 2001, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 6 per mille; 2. di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50% o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal comma 3 dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). 1A586265 Il comune di NEROLA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). 1A586266 Il comune di NOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Riconfermare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Di stabilire, con effetto 1o gennaio 2001, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) aliquote, riduzioni e detrazioni, nella misura del: 4,2 per mille prima abitazione, con detrazione di L. 200.000; 6 per mille seconda abitazione ed altre. (Omissis). 1A586267 Il comune di NOVE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). La giunta comunale ha deliberato per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura: aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze del soggetto passivo: 5 per mille; aliquota per gli immobili, ivi comprese le aree (immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, con esclusione degli alloggi non locati): 5,4 per mille; aliquota per alloggi non locati: 6 per mille; aliquota per gli immobili di proprietari che eseguono gli interventi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni (interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti): 3,8 per mille; 1. di fissare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e le relative pertinenze del soggetto passivo nella misura di L. 250.000. (Omissis). 1A586268 Il comune di ODERZO (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per il 2001 le misure delle aliquote I.C.I. determinate per l'anno 2000 con deliberazione del consiglio comunale n. 107 del 20 dicembre 1999 e cioe': a) nel 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili diversi da quelli specificati nel successivo punto b); b) nel 7 per mille l'aliquota dei fabbricati non locati per almeno sei mesi di tutte le categorie appartenenti al gruppo A , esclusa la categoria A10, ad esclusione delle seguenti fattispecie (che saranno assoggettate all'aliquota di cui al precedente punto a): abitazioni in corso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria a seguito di regolare autorizzazione amministrativa (concessione edilizia o DIA), a decorrere dalla data di inizio dei lavori debitamente certificata e fino alla data di cessazione dei lavori; abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari di cui all'art. 433 del codice civile aventi residenza anagrafica nel comune di Oderzo; abitazioni possedute da anziani e disabili aventi residenza in istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente; abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente alla prima casa. Per la decorrenza e cessazione delle elencate fattispecie si fa riferimento, ove possibile, ad atti esistenti nel comune; 2. di confermare per il 2001 l'elevazione della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fino all'importo totale di L. 250.000 ai contribuenti, ritenuti in situazione di disagio economico-sociale, che hanno i requisiti di cui alla delibera del consiglio comunale n. 129 del 13 dicembre 1996; (Omissis). 1A586269 Il comune di ORCIANO DI PESARO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, nonche' le riduzioni ed agevolazioni nel seguente modo: a) aliquota 5 per mille per unita' immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualita' di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa; b) aliquota 4 per mille per unita' immobiliare ad uso abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione; c) aliquota 5 per mille per unita' immobiliari ad uso abitativo, di proprieta' di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale; d) aliquota 5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza quale abitazione principale; e) aliquota 5 per mille per le pertinenze costituenti parti integranti dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte al catasto, anche non ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' situata l'abitazione principale; f) aliquota del 5 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione immobili; g) aliquota del 6 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze delle civili abitazioni non costituenti parti integranti dell'abitazione principale, le aree edificabili; h) la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000 con elevazione a L. 300.000 per i seguenti casi: h.1) contribuenti pensionati titolari della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze che abbiano compiuto il 60o anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000 con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 20.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; h.2) contribuenti titolari della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, nel cui nucleo familiare risultino portatori di handicap con una percentuale di invalidita' non inferiore all'80%, certificata dagli organi competenti con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 20.000.000 + L. 1.600.000 per ogni persona a carico; i) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati con l'obbligo di allegare alla dichiarazione l'accertamento di inagibilita' dell'ufficio tecnico comunale od in alternativa idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. (Omissis). 1A586270 Il comune di ORGIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria: 4,8 per mille; aliquota casa e capannoni sfitti: 6 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000; (Omissis). 1A586271 Il comune di ORIO AL SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'an- no 2001: (Omissis). a) unita' adibita ad abitazione principale: 4 per mille; si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari: 4 per mille; c) terreni agricoli: 4 per mille; d) aree edificabili: 4 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001, in L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis); 1A586272 Il comune di ORMEA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), al 6 per mille per la generalita' dei contribuenti; 2. di non apportare all'articolazione della tariffa modifiche, sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni di imposta, sia per quanto attiene alla diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; 3. di dare atto che la detrazione relativa all'abitazione principale cosi' come individuata dal regolamento vigente approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 103 del 30 dicembre 1998, esecutiva ai sensi di legge, viene confermata in L. 260.000. (Omissis). 1A586273 Il comune di OSSANA (provincia di Trento) ha adottato, il 28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), le seguenti aliquote, ai fini del calcolo dell'imposta I.C.I. a valere per l'anno 2001: 6 per mille quale aliquota ordinaria; 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare (escluso categoria catastale A10), direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 2. di dare atto che si considera abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 622/1996; (Omissis). 1A586274 Il comune di OSSUCCIO (provincia di Como) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure di cui al prospetto che segue: 5 per mille a carico dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale insistente sul territorio comunale, ivi comprese le pertinenze ad essa asservite anche se accatastate separatamente con attribuzione di autonoma rendita catastale (cantine, soffitte e garage, box, ecc.); 5,8 per mille a carico di tutti gli altri immobili diversi dai precedenti, confermando, pertanto, le aliquote gia' vigenti; 3. di confermare la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000; (Omissis). 1A586275 Il comune di OSTANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 e 7 per mille, e di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 1A586276 Il comune di OSTIANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30
 
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nella misura unica del 6,5 per mille; di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale; (Omissis). 1A586277 Il comune di OZZANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 12 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare (omissis) per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.), nella misura unica del 5,5 per mille, mantenendo la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura minima fissata dalla legge in L. 200.000 (pari ad e 103,29); (Omissis). 1A586278 Il comune di OZZERO (provincia di Milano) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come segue: a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille; b) aliquota del 5,5 per mille da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; c) aliquota del 5,5 per mille da applicare alle autorimesse private, magazzini, ecc., accatastati alle categorie C2 e C6 asserviti all'abitazione principale; di confermare in L. 220.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). 1A586279 Il comune di PALAU (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio e l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nel seguente modo: 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale; 5,5 per mille per tutti gli atri soggetti passivi per le abitazioni diverse dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze; 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi (altre categorie di immobili); (Omissis). 1. Di determinare, per l'anno 2001, in L. 420.000 la detrazione di imposta per l'unita' abitativa adibita direttamente ad abitazione principale per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa residenti nel comune; (Omissis). 1A586280 Il comune di PALESTRO (provincia di Pavia) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 1A586281 Il comune di PALMANOVA (provincia di Udine) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per il 2001 un'aliquota I.C.I. unica; di determinare tale aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le motivazioni sopra menzionate; di determinare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). 1A586282 Il comune di PARRE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come segue: A) 5 per mille per gli immobili adibiti a prima casa e relative pertinenze; B) 5,5 per mille negli altri casi; (Omissis). 1A586283 Il comune di PASIAN DI PRATO (provincia di Udine) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquote: 1) 4 per mille: per abitazione principale, intende: abitazione di proprieta' del soggetto passivo; abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; alloggio regolarmente assegnato da I.A.C.P.; abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), purche' fra le parti sia stipulato un contratto d'uso gratuito; abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); 2) 7 per mille: alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; 3) 5,1 per mille: immobili diversi dalle abitazioni (es.: terreni, negozi, ecc.); 4) 5,1 per mille: abitazioni di proprieta' date in locazione con regolare contratto debitamente registrato; 5) 1 per mille: unita' immobiliari situate in zona A , inagibili o inabitabili, oggetto di interventi di recupero, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 (art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997). Non paga I.C.I. il proprietario di alloggi messi a disposizione del comune a canone di mercato per fronteggiare situazioni di emergenza. Le pertinenze sono considerate parte integrante dell'abitazione, ancorche' distintamente iscritte in catasto. Detrazioni: 1) abitazione principale L. 200.000; spetta la detrazione per abitazione principale anche nel caso in cui l'abitazione sia concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), purche' fra le parti sia stipulato un contratto di uso gratuito; 2) per nuclei famigliari: a) la detrazione viene elevata a L. 250.000 per i contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, che non abbiano tra i componenti del nucleo familiare proprietari di altri fabbricati o porzioni di fabbricati (non costituisce proprieta' il diritto delle nuda proprieta' da parte di uno dei componenti del nucleo) ed il cui nucleo familiare sia composto e disponga di un reddito netto, escluso il reddito dell'abitazione principale, non superiore ai seguenti importi: 1 persona: L. 18.530.000 2 persone: L. 25.942.000 3 persone: L. 31.486.000 4 persone: L. 37.059.000 5 persone: L. 40.765.000 6 persone: L. 44.471.000 7 persone e oltre: L. 48.177.000 b) la detrazione e' elevata a L. 350.000 quando nel nucleo familiare sono presenti due figli di eta' inferiore ai 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra; c) la detrazione e' elevata a L. 380.000 quando nel nucleo familiare sono presenti 3 o piu' figli di eta' inferiore a 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra; d) la detrazione e' elevata a L. 550.000 quando nel nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, e con i limiti di reddito di cui sopra siano presenti invalidi, che non siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorita' per le seguenti categorie: invalidi civili non inferiori al 100% sordomuti ciechi assoluti grandi invalidi con invalidita' non inferiore all'80 per cento, invalidi INAIL con invalidita' non inferiore all'80 per cento; inabili INPS con invalidita' non inferiore all'80 per cento; titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria di prima categoria - tabella A; portatori di handicap con connotazione di gravita', legge 5 gennaio 1992, n. 104; nel calcolo del reddito non si tiene conto dell'assegno di accompagnamento; pensionati: la detrazione e' elevata a L. 400.000 per i pensionati che abbiano compiuto 60 anni di eta' al 1o gennaio 2001, possessori di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale garage o posto macchina alla data del 1o gennaio 2001 e con redditi rientranti nei limiti della tabella di cui sopra; disoccupati: la detrazione e' elevata a L. 350.000 per i disoccupati da almeno 6 mesi. Lo stato di disoccupazione deve essere in atto al 1o gennaio 2001. Il reddito del nucleo familiare deve rientrare nei limiti della tabella di cui sopra; 3) abitazioni in centro storico: la detrazione e' elevata a L. 400.000 per le abitazioni situate in zona A adibite ad abitazione principale del contribuente. Indicazioni per il contribuente: Aliquote: 1) per poter usufruire dell'agevolazione sull'aliquota di cui al punto 4 (abitazioni di proprieta' date in locazione con regolare contratto debitamente registrato) e' necessario presentare domanda in carta semplice corredata della copia del contratto d'affitto: a) per le locazioni o affittanze gia' in corso alla data del versamento dell'acconto: entro il termine di scadenza della rata d'acconto alla data del versamento dell'acconto; b) per le nuove locazioni o affittanze: in qualsiasi momento (1o luglio-31 dicembre). In questo caso l'aliquota ridotta sara' applicata a partire dalla data di inizio della locazione; 2) per poter usufruire dell'agevolazione di cui al punto 5) (unita' immobiliari situate in zona A, inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero) e' necessario presentare domanda in carta semplice corredata della documentazione attestante quanto dichiarato. In questo caso l'aliquota ridotta sara' applicata dalla data di presentazione della domanda. Detrazioni: 1) e' possibile applicare una sola detrazione per contribuente; 2) le maggiori detrazioni spettano a condizione che nessun familiare dimorante nell'abitazione possieda al 1o gennaio 2001 altri fabbricati o porzioni di fabbricati oltre a quello per il quale viene richiesta la detrazione; 3) nel calcolo del reddito per le maggiori detrazioni non si tiene conto del reddito prodotto dall'abitazione principale e pertinenze; 4) per poter usufruire delle maggiori detrazioni e' necessario presentare domanda in carta semplice al comune di Pasian di Prato, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti, entro il termine per il pagamento dell'acconto dell'imposta per i contribuenti gia' in possesso dei requisiti al 1o gennaio 2001, mentre per i nuovi contribuenti (in quanto nuovi possessori di abitazione principale) in qualsiasi momento (1o luglio-31 dicembre). In questo caso la maggiore detrazione sara' applicata a partire dalla data di presentazione della domanda. N.B. Il versamento in acconto dovra' comunque essere effettuato dal contribuente tenendo conto delle agevolazioni, salvo conguaglio a seguito delle determinazioni che l'amministrazione provvedera' a comunicare in tempo utile per permettere il versamento del saldo di dicembre, dopo aver valutato le singole domande. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 103/1998. (Omissis). 1A586284 Il comune di PAVIA ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,5 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2001 la maggiore aliquota del 7 per mille per gli alloggi sfitti; 3. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota ridotta del 5,25 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, estesa anche ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, e agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale; 4. di stabilire per l'anno 2001 un'aliquota pari al 2 per mille per i proprietari di immobili concessi in locazione mediante contratti stipulati sulla base dell'accordo territoriale denominato Accordo locale per la citta' di Pavia e utilizzati dai conduttori come abitazione principale; 5. di stabilire per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 6. di confermare alle stesse seguenti categorie (cosi' come individuate per l'anno 2000 con la deliberazione consiliare n. 21 del 29 febbraio 2000), la maggiore detrazione d'imposta di seguito indicata: a) L. 500.000 per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale come definiti in premessa, il cui reddito per nucleo familiare non superi L. 25.000.000, aumentati di L. 3.000.000 per ogni familiare a carico, elevati a L. 6.000.000 qualora la persona a carico sia portatore di handicap; b) L. 500.000 per i nuclei familiari composti da almeno due persone con un reddito complessivo da lavoro dipendente ai fini I.R.P.E.F. 2000, fino a L. 35.000.000, aumentati di L. 3.000.000 per ogni familiare a carico, elevati a L. 6.000.000 qualora la persona a carico sia portatore di handicap; 7. di escludere, come lo scorso anno, dal beneficio della maggior detrazione i possessori, anche a titolo di usufrutto, uso o abitazione di altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale) e i proprietari di immobili classificati in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9; (Omissis). 13. di dare atto che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 3 deI regolamento (abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzata come abitazione principale) le istanze devono essere presentate su apposito modulo prestampato al servizio tributi - ufficio I.C.I., dal 2 maggio al 30 giugno 2001. Per gli immobili concessi in uso gratuito dopo tale data, la domanda dovra' essere presentata dal 1o al 20 dicembre 2001. (Omissis). 1A586285 Il comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (provincia di Modena) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ridotta: 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo ivi comprese le pertinenze elencate al comma 2 dell'art. 18 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con propria deliberazione n. 167 del 26 novembre 1998 e successive modificazioni destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale; b) aliquota maggiorata: 7 per mille per gli alloggi e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 non locati, o locati per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria e per finalita' turistiche ai sensi delle norme vigenti in materia di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo e per le aree fabbricabili; c) aliquota ordinaria: 6,3 per mille per i fabbricati, esclusi quelli indicati nei suindicati punti a) e b). (Omissis). 1A586286 Il comune di PECOGNAGA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria: 6,8 per mille; b) aliquota abitazione principale: 4,7 per mille per: unita' immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta', usufrutto altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario; detrazione di imposta L. 200.000; unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; detrazione di imposta L. 200.000; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; detrazione di imposta L. 200.000; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; detrazione di imposta L. 200.000; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata a fini abitativi; detrazione di imposta L. 200.000; abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1o grado (genitori, figli) che la occupano quale loro abitazione principale; detrazione di imposta L. 200.000; c) aliquota per alloggi non locati: 7 per mille intendendosi per alloggi non locati quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario o privi di regolare contratto di affitto. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 7 per mille gli alloggi non locati in quanto dichiarati inagibili o inabitabili; (Omissis). 1A586287 Il comune di PEDAVENA (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e l'ammontare della detrazione per la prima casa che saranno applicate in questo comune, come segue: a) aliquota nella misura del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, con le agevolazioni previste dal regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 18 dicembre 1998, come modificato con deliberazione consiliare n. 67 del 28 dicembre 1999; b) aliquota nella misura del 5 per mille per le aree edificabili; c) aliquota nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili; d) detrazione di L. 320.000 dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 2. Di stabilire, inoltre, nel quadro degli impegni assunti dal Comune di Pedavena, a seguito della sottoscrizione del Patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino, approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 10 novembre 1998, che, per i nuovi insediamenti aderenti al Patto medesimo, viene applicata l'aliquota minima (4 per mille) per la durata di cinque anni. (Omissis). 1A586288 Il comune di PEIO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 6 per mille: aliquota ordinaria; 4 per mille: aliquota ridotta, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Di stabilire per l'anno 2001 in L. 500.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 1A586289 Il comune di PELUGO (provincia di Trento) ha adottato, il 9 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare (omissis) a valere per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale riguardante l'imposta comunale sugli immobili in L. 500.000; 2. di mantenere inalterata l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille. (Omissis). 1A586290 Il comune di PERAROLO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che, nell'ambito territoriale di competenza, l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 risulta confermata come in appresso: aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per quelle assimilate alle prime in forza del predetto regolamento comunale; aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari diverse da quelle del punto precedente ma sempre appartenenti a soggetti residenti nel comune impositore; aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili comunque soggetti all'imposta di cui trattasi; 2. di fissare nella misura di L. 200.000 la detrazione di imposta concessa nel periodo di riferimento per le abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate. (Omissis). 1A586291 Il comune di PERINALDO (provincia di Imperia) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali; di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione di imposta sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione secondaria e per le aree fabbricabili. (Omissis). 1A586292 Il comune di PESCAROLO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquota da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille; 3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; 4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; 5. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille; 5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille; 6. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5 per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 7. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; 8. aliquota agevolata speciale del 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 9. aliquota speciale del 5 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. (Omissis). III. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di utilizzazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a 3 anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimanzione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessioine dell'immobile l'impresa deve comunicare ala comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contatto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazioine medesima si verifica. Per abitazione principale d'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alla cooperativa edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; (Omissis). VII. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 1A586293 Il comune di PESCINA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con la detrazione per l'abitazione principale di L. 250.000 e L. 300.000 per l'abitazione principale esclusivamente e solo per le famiglie ove e' presente grave portatore di handicap. (Omissis). 1A586294 Il comune di PESCOPAGANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), nella misura del 5 per mille, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 e la detrazione, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura stabilita per legge di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 1A586295 Il comune di PESSINETTO (provincia di Torino) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,8 per mille, nonche' di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 230.000. (Omissis). 1A586296 Il comune di PIANICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare e confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. come appresso: abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille; altri fabbricati: 5 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000. 2. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla diachiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve indicare la data d'inizio delle condizioni, che rendono inabitale o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribunete ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzo. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. (Omissis). 1A586297 Il comune di PIETRACUPA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per tutti i fabbricati ed aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale imposta; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di legge pari a L. 200.000. (Omissis). 1A586298 Il comune di PIETRASTORNINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). conferma per l'esercizio finanziario 2001 l'aliquota I.C.I. unica del 6 per mille, con detrazione di L. 200.000. (Omissis). 1A586299 Il comune di PIEVE SANTO STEFANO (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) indifferenziata per l'anno 2001, confermando anche in L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586300 Il comune di PIOMBINO DESE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'I.C.I. da applicarsi in questo comune in misura unica del 5 per mille e le agevolazioni di cui in premessa. (Omissis). 1A586301 Il comune di PIOZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 e di proporre di non avvalersi della facolta' di apportare eventuali riduzioni di imposta o elevazioni della detrazione d'imposta. (Omissis). 1A586302 Il comune di PIVERONE (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale, aliquota del 5 per mille per gli altri fabbricati ed aree edificabili; 2) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 deI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i. nella misura di L. 200.000 (e 103,29). (Omissis). 1A586303 Il comune di POGGIO BUSTONE (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille, con effetto dal 1o gennaio 2001, da applicarsi sulle rendite catastali degli immobili cosi' come gia' rivalutate nel 1997 del 5% e del 25% dei redditi dominicali dei terreni e di stabilire altresi' la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di L. 200.000; di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 1A586304 Il comune di POGGIO SAN VICINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili, con la concessione della detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali. (Omissis). 1A586305 Il comune di POGNO (provincia di Novara) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001, giusti i motivi e le ragioni esposte in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (LC.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura seguente: aliquota 5,7 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale; aliquota del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale o per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; aliquota 7 per mille per gli immobili sfitti. (Omissis). 3) di provvedere alla esazione dell'imposta in questione mediante la seguente modalita' prevista dall'art. 7 del vigente regolamento sull'I.C.I.: tramite il concessionario della riscossione tributi. (Omissis). 1A586306 Il comune di PONTERANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare e confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 1A586307 Il comune di PONTINVREA (provincia di Savona) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: 6 per mille: abitazione principale del proprietario; 6 per mille per le unita' immobiliari non comprese nelle precedenti casistiche: alberghi, boxes, magazzini, negozi, aree fabbricabili, uffici e studi (categoria A/10) ecc.; 7 per mille per le rimanenti tipologie di abitazione (seconde case); 2) di riconfermare in L. 200.000 la detrazione a favore dell'unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale dal proprietario. (Omissis). 1A586308 Il comune di PORNASSIO (provincia di Imperia) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille, con la conferma della detrazione di L. 300.000 dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Si da' atto che l'imposta in oggetto e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione; 2) di riservarsi, sempre con riferimento all'I.C.I., di valutare l'applicazione di aliquote agevolate per i proprietari di immobili inagibili o inabitabili che eseguono interventi volti al recupero degli stessi o alla realizzazione di posti auto anche pertinenziali. (Omissis). 1A586309 Il comune di PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di adottare per l'anno d'imposta 2001 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e quella del 6,8 per mille per le aree fabbricabili, terreni agricoli ed altri fabbricati. (Omissis). 1) di determinare in L. 200.000 (e 103,29) la detrazione dell'imposta dovuta per I' I.C.I. 2001 per le unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai contribuenti; per le unita' immobiliari e relative pertinenze possedute da cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto, purche' non locate, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; per le unita' immobiliari possedute da cittadini italiani residenti al estero a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia, purche' non locate; 2) di dare atto che la detrazione puo' essere utilizzata per diminuire l'imposta dovuta sulle pertinenze per le seguenti fattispecie: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dai contribuenti; unita' immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; 3) di dare atto che, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, all'imposta dovuta si applica una riduzione del 50 per cento. (Omissis). 1A586310 Il comune di POSSAGNO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune nella misura del: 6 per mille per tutti gli immobili. 2) di confermare per l'anno 2001 la detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586311 Il comune di POSTAL (BURGSTALL) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Postal ai sensi delle relative vigenti disposizioni con l'unica aliquota del 4 per mille; 2) di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L. 850.000. (Omissis). 1A586312 Il comune di POZZOLEONE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le previgenti aliquote, tariffe e detrazioni in vigore nell'anno 2000 cosi' come risultanti dalle seguenti delibere di giunta comunale e consiglio comunale, relativamente a: l.C.l.: G.C. n. 29 del 24 febbraio 1998 e C.C. n. 13 del 12 marzo 1998 che cosi' stabiliscono: aliquota unica 4,5 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000; considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata . (Omissis). 1A586313 Il comune di PRADAMANO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote a valere ai fini dell'applicazione I.C.I.: 5 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria ca- tastale D; 4,5 per mille per gli altri beni immobili soggetti ad I.C.I. 3,5 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti, per la durata di tre anni dall'inizio lavori. 3. di stabilire anche per il 2001 un aumento della detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze, specificate nell'art. 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, come segue: a L. 300.000 per i contribuenti in possesso di un reddito familiare lordo, relativo all'anno 1999, non superiore a L. 20.000.000 aumentato di L. 5.000.000 per ogni familiare a carico e che non siano proprietari di altri immobili soggetti ad I.C.I., di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc, di moto con cilindrata superiore a 125 cc., di natanti, aereomobili, camper e roulottes; 4. di stabilire come per reddito familiare lordo si intenda il reddito lordo imponibile ai fini I.R.P.E.F., relativo all'intero nucleo familiare dimorante di fatto nell'abitazione oggetto della detrazione; 5. di stabilire che la maggiore detrazione verra' concessa a chi presentera' richiesta dalla quale risulti autocertificato il possesso dei requisiti fissati dall'art. 2 entro la data fissata per la presentazione della dichiarazione ai fini I.R.P.E.F. (attualmente e fatte salve eventuali modifiche entro e non oltre il 30 giugno 2001); 6. di stabilire l'applicazione della detrazione per abitazione principale anche alle unita' immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale, sino al secondo grado di parentela e fino al primo grado di affinita' rispetto al proprietario, a norma di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; (Omissis). 2) di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Adozione aliquota I.C.I. per l'anno 2001 , allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tranne per quanto riguarda l'aumento dell'aliquota al 5 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D, per i quali si conferma l'aliquota del 4,5 per mille. (Omissis). 1A586314 Il comune di PRASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 2) di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000; 3) di fissare a L. 240.000 la detrazione d'imposta per i soggetti possessori di sola prima casa e con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F., del nucleo familiare, inferiore a L. 14.000.000. (Omissis). 1A586315 Il comune di PRIVERNO (provincia di Latina) ha adottato, il 13 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare (omissis) per il 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota ridotta al 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto e per gli altri casi contemplati dall'art. 5 del regolamento; aliquota ridotta al 4 per mille per i fabbricati realizzati da soggetti persone fisiche o giuridiche nell'esercizio di attivita' commerciali di costruzione e vendita di beni immobili per i primi tre anni di imposta decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori a condizione che gli stessi risultano iscritti contabilmente tra le rimanenze e non siano concessi in locazione; aliquota ridotta all'1 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. Determinare come appresso le detrazioni di imposta: L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto e per gli altri casi contemplati nell'art. 6 regolamento I.C.I.; L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi che versano in particolari situazioni di disagio economico e sociale, descritte nel citato art. 6 del regolamento I.C.I. di questo ente. (Omissis). 1A586316 Il comune di REITANO (provincia di Messina) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). riconfermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nelle seguenti percentuali: immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 5,5 per mille; immobili adibiti a tutti gli altri usi 6,5 per mille. Dare atto che rimane invariata la detrazione di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 1A586317 Il comune di RENATE (provincia di Milano) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 7 per mille sui fabbricati inutilizzati, e relative pertinenze, destinati ad abitazione; 5,5 per mille su tutti gli altri immobili; di mantenere la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 stabilita per legge. (Omissis). 1A586318 Il comune di REZZO (provincia di Imperia) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura deI 6,5 per mille. (Omissis). 1A586319 Il comune di RIFREDDO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 al 4 per mille, da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili. (Omissis). 1A586320 Il comune di ROCCA PIETORE (provincia di Belluno) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota I.C.I. per l'anno 2001: ordinaria nella misura del 7 per mille; abitazione principale nella misura del 4,5 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 250.000. Ai fini della aliquota e della detrazione sono state considerate come abitazione principale le seguenti unita' immobiliari: le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 1o grado di parentela adibite a loro abitazione principale. (Omissis). 1A586321 Il comune di ROCCANTICA (provincia di Rieti) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; di confermare la detrazione di imposta per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane tale destinazione. (Omissis). 1A586322 Il comune di ROLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: aliquota abitazione principale e pertinenze 5 per mille; aliquota altri immobili 6,8 per mille, dando atto che sull'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo sostituito dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996). (Omissis). 1A586323 Il comune di ROMAGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). sono state determinate le seguenti aliquote: 6 per mille immobili di categoria D; 5,5 per mille A10, C1, C3, C4; 5 per mille per tutti i restanti immobili, e' stata confermata la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). 1A586324 Il comune di ROMANO DI LOMBARDIA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille e secondo le modalita' di cui all'allegato foglio di istruzioni; 2) di confermare altresi' per l'anno 2001 l'aumento a L. 270.000 della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni: a) reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate INPS (nel reddito familiare cosi' calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata); b) possesso solo ed esclusivamente di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/2 Abitazioni di tipo civile; A/3 Abitazioni di tipo economico; A/4 Abitazione di tipo popolare; A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare; A/6 Abitazione di tipo rurale. (Omissis). 1A586325 Il comune di RONCARO (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di applicare con effetto dal 1o gennaio 2001, l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. con aliquota deI 6 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. (Omissis). 1A586326 Il comune di RONCO ALL'ADIGE (provincia di Verona) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale con relative pertinenze anche per l'anno 2001. 2) di confermare - anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 12, della legge n. 488/1999 (e di cui in premessa) - per l'anno 2001 le aliquote di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 29 febbraio 2000, esecutiva, vale a dire: applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale con relative pertinenze; applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni. 3) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4) di esonerare dal pagamento dell'I.C.I. le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale riconosciute tali (ONLUS), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. (Omissis). 1A586327 Il comune di RONCOFERRARO (provincia di Mantova) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale compresi coloro che sono ospiti in istituti geriatrici o case di riposo. (Omissis). 1A586328 Il comune di S. MARCO DEI CAVOTI (provincia di Benevento) ha adottato, il 3 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare anche per l'anno 2001 l'aliquota minima del 4 per mille per quanto riguarda il gettito I.C.I. senza ulteriori detrazioni o aumenti; di stabilire l'applicazione della detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed in L. 400.000 la detrazione per i nuclei familiari con soggetti portatori di handicap riconosciuti al 100%. (Omissis). 1A586329 Il comune di SALA COMACINA (provincia di Como) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare la detrazione in L. 200.000 per quanto riguarda l'abitazione principale, ai sensi dei commi dal 48 al 59 dell'art. 3 della legge n. 662 per l'anno 2001; 2) di mantenere l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 al 4 per mille per le sole abitazioni principali e la differenziazione dell'aliquota per tutte le altre abitazioni (esclusa l'abitazione principale) e per i terreni edificabili al 5 per mille. (Omissis). 1A586330 Il comune di SALERANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 6 per mille per l'abitazione principale; 7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili. (Omissis). 1A586331 Il comune di SALICE SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure: aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e pertinenze adibite a servizio delle abitazioni principali e classificate in catasto in cat. C/2, C/6 e C/7; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili e terreni; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene determinata per l'anno 2001 in L. 250.000. (Omissis). 1A586332 Il comune di SALORNO (SALURN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille; 2. di determinare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 500.000. (Omissis). 1A586333 Il comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di prendere atto che con delibera di giunta comunale n. 15 del 29 gennaio 2001 sono state determinate, ex art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote per il periodo di imposta 2001 nella misura del 4 per mille per tutti i beni soggetti all'imposta ad eccezione degli immobili catastalmente classificati nelle categorie da A1 ad A8 e relative pertinenze non adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo avente titolo, salvo quelle cadute in uso gratuito quale abitazione principale a parenti di primo grado in linea diretta o collaterale, per i quali l'aliquota viene determinata al 5 per mille. 2. di determinare ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 la detrazione per abitazione principale, cosi' come definita all'art. 8 comma 2 del vigente regolamento comunale I.C.I., nella misura di L. 250.000 annue. 3. di determinare inoltre una detrazione d'imposta per abitazione principale di L. 500.000 per i nuclei familiari che dichiarino: di aver percepito nell'anno d'imposta precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo e' composto da una sola persona) o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo e' composto da due o piu' persone); di non possedere altre unita' immobiliari; di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze; di non possedere titolo e/o depositi bancari e postali di importo superiore a L. 30.000.000. 4. di considerare per l'anno 2001, cosi' come previsto dall'art. 8 comma 3 del vigente regolamento comunale I.C.I., abitazione principale ai fini della detrazione I.C.I., anche le seguenti unita' immobiliari, oltreche' quelle indicate nell'articolo 8, comma 2 del predetto regolamento: a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte al catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantina soffitta, ripostigli ecc.); b) le unita' immobiliari in precedenza gia' adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di prorprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; c) le unita' immobiliari in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale, dimostrabile in base alle risultanze dei registri anagrafici. 5. di dare atto che le aliquote e le detrazioni da applicarsi per l'anno 2001 sono analiticamente riportate nell'allegato prospetto sub. B), che forma parte integrante del presente provvedimentol; 6. di dare atto che la proiezione del gettito I.C.I. da inserire nel bilancio di previsione 2001 puo' essere cosi' sintetizzato:

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| | Previsione | |
| Rendiconto |2000 (su dati| Previsione | Differenza
| 1999 | 1° acconto) | 2001 | 2000/ 2001 =====================================================================
| aliquota| | |
| abitaz.| | | a) | princ.| 4 per mille| 4 per mille| 4 per mille --------------------------------------------------------------------- gettito | -| 800.000.000| 832.000.000| + 32.000.000 ---------------------------------------------------------------------
| aliquota 2a| | | b) | abitaz.| 4 per mille| 4 per mille| 5 per mille --------------------------------------------------------------------- gettito | -| 518.000.000| 673.000.000|+ 155.000.000 ---------------------------------------------------------------------
| aliquota| | |
| altri| | | c) | immobili| 4 per mille| 4 per mille| 4 per mille --------------------------------------------------------------------- gettito | -|1.042.000.000|1.080.000.000| + 38.000.000 --------------------------------------------------------------------- d) totale | | | | detraz. | -| 490.124.000| 625.124.000|- 135.000.000 --------------------------------------------------------------------- gettito | | |2.450.000.000| I.C.I. |2.270.000.000|2.360.000.000| (*)| + 90.000.000 (*) rispetto dell'aumento previsionale su base regionale del 4% annuo in quanto il maggior gettito previsto al punto b) dato dall'aumento di un punto percentuale dell'aliquota per i fabbricati adibiti a seconda abitazione sara' interamente riassorbito dall'aumento da L. 200.000 a L. 250.000 della detrazione per abitazione principale. (Omissis). 1A586334 Il comune di SAN BONIFACIO (provincia di Verona) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota unica pari al 6 per mille; 2. di elevare a L. 500.000, e comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita', la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (e relativa pertinenza), qualora sia proprietario di una sola unita' immobiliare accatastata nelle categorie A04 e C06, e versi in una delle condizioni previste nel seguente punto n. 3. 3. di elevare la detrazione di cui al punto 2) sino all'importo massimo di L. 500.000 nei confronti dei possessori di unita' immobiliari come sopra indicate ed il cui nucleo familiare di appartenenza sia provvisto di un reddito annuo inferiore a: L. 11.281.000 se composto da una sola persona; L. 16.866.000 se composto da due persone; L. 21.363.000 se composto da tre persone; L. 23.612.400 se composto da quattro persone; per ogni persona in piu' il reddito va maggiorato di L. 2.248.800; per i possessori di una sola unita' immobiliare accatastata nelle categorie A04 e A05 e relativa pertinenza nel cui nucleo familiare sia presente una persona con inabilita' assoluta e permanente, i redditi sopra indicati vanno aumentati del 100%. (Omissis). 1A586335 Il comune di SAN DONACI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5,75 per mille e la detrazione d'imposta di L. 230.000 sulla prima casa. (Omissis). 1A586336 Il comune di SAN FELICE A CANCELLO (provincia di Caserta) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare, anche per l'anno 2001, la determinazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5,75 per mille, con detrazione di L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). 1A586337 Il comune di SAN FRANCESCO AL CAMPO (provincia di Torino) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis).

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CASISTICA DEGLI IMMOBILI | ALIQUOTA % |DETRAZIONI ===================================================================== Regime ordinario | | dell'imposta | 6,5| - --------------------------------------------------------------------- Alloggi adibiti ad | | abitazione principale e | | pertinenze quali: | 5,5|220.000 (2) --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliari destinate | | in modo durevole a servizio | | dell'abitazione principale, | | ancorchè, possedute a titolo| | di proprietà o di altro | | diritto reale da persone | | fisiche conviventi con il | | possessore della predetta | | abitazione principale (1); | | --------------------------------------------------------------------- Si considerano pertinenziali| | anche le unità immobiliari | | iscritte in categoria | | catastale C/2 (depositi, | | cantine e simili), C/6 | | (stalle, scuderia, rimesse | | ed autorimesse) e C/7 | | (tettoie chiuse o aperte, | | soffitte e simili), e | | sebbene ubicate in edifici | | diversi da quello in cui è | | situata l'abitaziione | | principale | | --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in uso | | gratuito agli affini entro | | il secondo grado (suoceri; | | genitori e nuore; cognati) | | (1) | 5,5| 220.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in uso | | gratuito ai parenti in linea| | retta e collaterale fino al | | terzo grado (genitori e | | figli, nonni e nipoti, zii | | e nipoti) (1) | 5,5| 220.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in uso | | gratuito al coniuge, | | ancorchè, separato o | | divorziato (1) | 5,5| 220.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggi posseduti a titolo | | di proprietà o di usufrutto | | da anziani o disabili che | | acquistano la residenza in | | istituti di ricovero o | | sanitari a seguito di | | ricovero permanente, a | | condizione che non risultino| | locate (1) | 5,5| 220.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggi adibiti ad | | abitazione principale, per | | coloro che ne facciano | | documentata richiesta, entro| | il termine | 5,5|350.000 (2) --------------------------------------------------------------------- previsto per il pagamento | | dell'acconto, e che | | rientrino in tutte le | | seguenti condizioni: | | --------------------------------------------------------------------- 1) siano pensionati | | ultrasessantenni; | | --------------------------------------------------------------------- 2) siano titolari di reddito| | del nucleo familiare per un | | reddito lordo non superiore | | a L. 18.000.000; | | --------------------------------------------------------------------- Alloggi appartenenti alle | | cooperative edilizie a | | proprietà indivisa, adibite | | ad abitazione principale dei| | soci assegnatari (1) | 5,5| 220.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggi regolarmente | | assegnati dagli istituti | | autonomi per le case | | popolari a residenti in San | | Francesco al Campo (1) | 5,5| 220.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggi posseduti a titolo | | di proprietà o di usufrutto | | da cittadini italiani non | | residenti nel territorio | | dello Stato, a condizione | | che non risultino locate (1)| 5,5| 220.000 --------------------------------------------------------------------- Immobili inagibili e | Imposta ridotta del 50 per| inabitabili | cento| - --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliari, inagibili| | e/o inabitabili per almeno | | il 75% della superficie | | utile dell'unità medesima, | | costruiti anteriormente al | | 1° gennaio 1967 e per cui è | | stata o verrà rilasciata | | concessione edilizia per il | | relativo recupero, | 4 oltre alla riduzione del| risanamento e/o |50 per cento per inagibilità| ristrutturazione | e/o inabilità| - --------------------------------------------------------------------- Il pagamento dell'I.C.I. | | ridotta decorre dal momento | | di inizio lavori e fino | | all'ultimazione degli | | stessi, e comunque non oltre| | la validità della | | concessione edilizia, la | | richiesta di riduzione dovrà| | essere inoltrata | | contestualmente alla | | denuncia di inizio lavori | |

Attenzione: Nessun contribuente, con l'eccezioine dell'ATC e delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, puo' usufruire di piu' di una detrazione di L. 220.000 annue. (1) Per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5, 5 per mille, sulle unita' immobiliari equiparate ad abitazione principale e sulle pertinenze, il contribuente dovra' presentare idonea documentazione, entro e non oltre il termine previsto per il pagamento dell'acconto, dal quale risultino le condizioni atte a far rientrare l'immobile nelle specifiche previste dall'art. 22 del vigente regolamento I.C.I. (2) Per l'importo massimo della detrazione, di L. 220.000 o L. 350.000, concorrono anche le relative pertinenze accatastate nella categoria C/6. (Omissis). 1A586338 Il comune di SAN GAVINO MONREALE (provincia di Cagliari) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali, le aree fabbricabili e i terreni agricoli; nella misura del 7 per mille per gli altri fabbricati; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, applicabile secondo i criteri definiti dall'apposito regolamento comunale. (Omissis). 1A586339 Il comune di SAN GIORGIO DI LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di legge pari a L. 200.000. (Omissis). 1A586340 Il comune di SAN GIORIO DI SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari, confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 1A586341 Il comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001; di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586342 Il comune di SAN LORENZO IN CAMPO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella seguente misura: aliquota: 5,5 per mille (le abitazioni cedute ad uso gratuito a parenti in linea retta si considerano abitazione principale); aliquota: 6,5 per mille per unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale ivi comprese le relative pertinenze e per le aree edificabili. 2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per l'unita' immobiliare ceduta ad uso gratuito ad un parente in linea retta fino al quarto grado in L. 230.000. (Omissis). 1A586343 Il comune di SAN MARCO IN LAMIS (provincia di Foggia) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille. (Omissis). 1A586344 Il comune di san martino di venezze (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 4 per mille con detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 1A586345 Il comune di SAN PIETRO IN CARIANO (provincia di Verona) ha adottato il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare e confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'I.C.I. come segue: a) abitazione principale comprese pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto: 4,5 per mille [(per abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata si intendono anche gli immobili concessi in uso gratuito dal proprietario ai propri familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado)], rapportata al periodo in cui si e' verificata la condizione. La condizione deve essere certificata o sottoscritta sotto la propria responsabilita' attraverso autocertificazione; b) altri immobili: 6,9 per mille; c) immobili sfitti: 7 per mille; 3. di confermare la detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale come previsto dall'art. 8, comma 2 decreto legislativo n. 504/1992, estendendola ai casi di seguito indicati: a) unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) alloggi regolarmente assegnati n locazione dall'A.T.E.R.; c) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 4. di elevare a L. 300.000 per l'anno 2001 la detrazione per la prima abitazione nei confronti dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3 del decreto legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per i seguenti casi: a) titolare portatore di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura di almeno il 66%, con reddito del nucleo familiare non superiore a L. 60.000.000 annue lorde; b) nucleo familiare il cui reddito, derivante esclusivamente da pensione, non superi l'importo annuo di L. 13.000.000 netti, oltre al reddito dell'abitazione principale; c) nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a L. 60.000.000 annui lordi, comprendente almeno tre figli a carico o con almeno un anziano ultrasettantenne a carico, o un portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio nella misura di almeno il 66% convivente. (Omissis). 1A586346 Il comune di SAN PIETRO MUSSOLINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I., istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per mille; 2) di determinare, sempre per l'anno 2001, la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nell'importo di L. 200.000, confermando quanto gia' deliberato per l'anno 2000. (Omissis). 1A586347 Il comune di SAN PONSO (provincia di Torino) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare, anche per l'anno 2001, nelle misura deI 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili; 2) di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 3 del decreto legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno 2001, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 1A586348 Il comune di SAN POTITO ULTRA (provincia di Avellino) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) confermare per l'anno 2001 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 2) dare atto che saranno applicate le esenzioni e riduzioni stabilite in maniera obbligatoria dalle vigenti norme di legge. (Omissis). 1A586349 Il comune di SANREMO (provincia di Imperia) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di stabilire l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: aliquota ridotta al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Sanremo, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, escluse quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; aliquota del 4,8 per mille per i fabbricati a destinazione diversa da abitazione, appartenenti alle categorie catastali A10 - B - C - D, e per le aree fabbricabili; aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli; aliquota deI 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta alla abitazione principale o comunque diverse dall'abitazione principale (fabbricati appartenenti alla categoria catastale A esclusi A10); 2) di fissare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, l'aliquota agevolata del 3,8 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recuperi di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, intesi come soggetti al vincolo di cui alla legge n. 1089/1939, localizzati nei centri storici (zone A del P.R.G. ai sensi del D.M. 2 aprile 1968), ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti; 3) di precisare che l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 2) si applichera' limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi suddetti, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, previa presentazione al servizio tributi della documentazione che sara' richiesta al fine di consentire i necessari controlli ed acquisire il parere dell'ufficio tecnico comunale attestante che l'intervento rientra nelle tipologie previste al suddetto punto 2); 4) di fissare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1999, l'aliquota agevolata del 5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo che il proprietario concede in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della stessa legge stipulati in sede locale e depositati presso il comune di Sanremo, a condizione che il contribuente renda idonea dichiarazione al servizio tributi corredata da copia del contratto di locazione registrato; 5) di elevare per il 2001 a L. 230.000 l'importo della detrazione d'imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, dando atto che tale agevolazione non compromette l'equilibrio del bilancio di previsione 2001; 6) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 1A586350 Il comune di SAN ROCCO AL PORTO (provincia di Lodi) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 2001: 1. aliquota ordinaria del 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonche' per tutti gli altri fabbricati e per i terreni; 2. aliquota del 4 per mille; per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese aventi per oggetto dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. 3. aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati. 4. Aliquota del 7 per mille per le aree edificabili. Detrazioni: 1. L. 210.000 per l'abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. a' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 2. L. 250.000 per coloro che percepiscono la pensione minima o sociale, nonche' per coloro che non possiedono redditi in aggiunta a quello derivante dal fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze. Gli interessati ad avvalersi della predetta agevolazione dovranno a tal fine presentare apposita autocertificazione qualora l'ufficio tributi ne faccia richiesta per eventuali controlli/verifiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 articoli 1/11. (Omissis). 1A586351 Il comune di SAN TOMASO AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota I.C.I. per l'anno 2001: ordinaria nella misura del 7 per mille; abitazione principale nella misura del 6 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000. Ai fini della aliquota e della detrazione sono state considerate come abitazione principale le seguenti unita' immobiliari: le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 1o grado di parentela adibite a loro abitazione principale. (Omissis). 1A586352 Il comune di SAN VITO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote ICI.: a) aliquota ordinaria del 6,9 per mille da applicare al valore imponibile di seguenti immobili: aree fabbricabili; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale (seconde case); ogni altro immobile non compreso nel successivo punto (fabbricati della categoria D - negozi - laboratori - magazzini - uffici - ecc.); b) aliquota inferiore all'ordinaria pari al 4 per mille per i seguenti immobili previsti nel punto 2, lettera a), dell'art. 6 del regolamento I.C.I. con la detrazione di L. 300.000: 1) unita' immobiliare ad uso abitazione principale comprese le sue pertinenze (garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.), nonche' le unita' immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (cittadini iscritti all'A.I.R.E., adibite ad abitazione principale, a condizione che tale abitazione non sia locata; 2) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; 3) unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale. Per tali immobili non si ha diritto alla detrazione di L. 300.000; 4) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Resta inteso che potra' usufruire di tale agevolazione, compresa la detrazione, solamente l'unita' abitativa che prima dell'avvenuto ricovero, era adibita ad abitazione principale. 5) unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela adibite ad abitazione principale. (Omissis). 1A586353 Il comune di SANTA GIUSTINA (provincia di Belluno) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5 per mille con l'applicazione della detrazione per la casa di abitazione nella misura di L. 250.000. (Omissis). 1A586354 Il comune di SANT'AGATA BOLOGNESE (provincia di Bologna) ha adottato, il 21 ed il 30 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,7 per mille; 2. di fissare un'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti. Sono equiparate alla abitazioni principali: unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario (ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/1996); alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari (ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/1996); unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata (ai sensi del decreto legge n. 16/1993 conv. Legge n. 75/1993). Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini della sola applicazione dell'aliquota sono equiparate all'abitazione principale: l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale; l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore. Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta, con una dichiarazione sostitutiva; 3. di fissare l'aliquota del 7 per mille da applicarsi: agli alloggi non locati, qualora il periodo di non locazione superi i 12 mesi. Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell'aliquota ordinaria, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o mediante copia del contratto di locazione; alle unita' immobiliari ad uso abitativo possedute in aggiunta alla abitazione principale e tenute a disposizione ( seconda casa ). (Omissis). 1. di confermare per l'esercizio 2001 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione e al numero dei dimoranti proprietari; 2. di determinare la detrazione di L. 300.000 nei confronti dei: pensionati abitanti nell'unica casa di proprieta', titolari di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. non superiore a L. 15.000.000 annui. La detrazione viene riconosciuta previa consegna di apposita autocertificazione dei dati e requisiti richiesti da presentare entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata relativa all'anno 2001. (Omissis). 1A586355 Il comune di SANT'AGOSTINO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 20 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (Omissis) di applicare per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota unica del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001 nella misura di L. 300.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3. di dare atto che il consiglio comunale con la deliberazione con la deliberazione di approvazione del bilancio 2001, nell'allegato C), ha individuato le categorie di contribuenti che, con effetto dal 1o gennaio 2001, beneficiano dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 300.000 a L. 500.000, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a norma dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). Allegato Categorie beneficiarie, con effetto dal 1o gennaio 2001, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 300.000 a L. 500.000, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a nonna dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2000, non superiore a L. 15.426.000 lorde; pensionato con reddito annuale lordo imponibile 2000 ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.911.000 piu' L. 1.906.000 per ogni persona a carico fiscalmente; portatore di handicap (con attestato di invalidita' civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2000 non superiore a L. 15.426.000 lorde; portatore di handicap con reddito annuale lordo imponibile 2000 ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.911.000 piu' L. 1.906.000 per ogni persona a carico fiscalmente; disoccupato con reddito annuale lordo imponibile ai fini I.R.P.E.F di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.911.000 piu' L. 1.906.000 per ogni persona a carico fiscalmente. Per beneficiare dell'agevolazione e' inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti: A) che ne' il contribuente ne' i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza; quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7; B) che il contribuente ed i restanti componenti del nucleo familiare non dispongono di redditi da lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione; C) che il fabbricato adibito ad abitazione sia occupato da un solo nucleo familiare. Le modalita' applicative relativamente alla concessione della agevolazione sono le seguenti: a) i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata al servizio tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta - autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I., accompagnata da adeguata documentazione. Il termine ultimo di presentazione del- l'istanza e' perentorio, pena la decadenza dal beneficio della maggiorazione per l'anno 2001; b) i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate dell'I.C.I., gia' tenere conto della detrazione nella misura richiesta; c) le richieste-autocertificazioni verranno controllate dai competenti uffici dell'Amministrazione, che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni di legge. (Omissis). 1A586356 Il comune di SANT'ANGELO A SCALA (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 gennaio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). 1A586357 Il comune di SANT'ANGELO DI BROLO (provincia di Messina) ha adottato, il 26 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, nel modo seguente: aliquota pari al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; aliquota pari al 6 per mille per le unita' immobiliari iscritte alla categoria catastale C1; aliquota del 4 per mille per le unita' immmobiliari di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; aliquota pari al 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1997, nella misura di L. 280.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 1A586358 Il comune di SANTHIâ (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno di imposta 2001 le seguenti misure di aliquota: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota per fabbricati destinati ad abitazione principale del proprietario o comunque ricompresi all'art. 3 reg. per applicazione d'imposta c. c. n. 52/1998 5,5 per mille; immobili destinati ad attivita' produttive 7 per mille; di confermare la misura della detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000. (Omissis). 1A586359 Il comune di SAVIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 28 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come segue: 1) aliquota del 5,5 per mille: a) abitazione principale e sue pertinenze (C2-C6); b) gli immobili e relative pertinenze concessi ad uso gratuito a parenti ed affini entro il primo grado, risultante da scrittura privata registrata, e da questi adibiti ad abitazione principale; c) gli immobili e relative pertinenze nei quali siano in corso lavori di ristrutturazione tali da non consentire l'uso dell'unita' ai fini abitativi per tutta la durata dei lavori; d) gli immobili di qualsiasi tipologia inagibili o inabitabili per i quali i proprietari eseguono interventi per il loro recupero o per la realizzazione di rimesse o posti auto anche pertinenziali; e) terreni agricoli; 2) aliquota del 6 per mille: a) immobili ad uso commerciale, artigianale e industriale non locati e non utilizzati; 3) aliquota del 7 sette per mille: a) altri fabbricati e loro pertinenze locati, la locazione deve risultare da regolare contratto registrato; b) immobili ad uso commerciale, artigianale e industriale locali o utilizzati direttamente dal proprietario; c) aree fabbricabili; d) immobili e loro pertinenze non locati. Detrazioni per abitazioni principali L. 200.000 escluso gli immobili di cui al punto 1 lettera b). Detrazione per abitazione principale per i soggetti titolari di un'unica unita' immobiliare ad uso di residenza che abbiano minori in affido o che abbiano nel proprio nucleo familiare un componente portatore di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 74% L. 350.000. Dare atto che le agevolazioni cui al punto 1 lettera b) saranno oggetto di modifica da apportare al regolamento dell'I.C.I., approvato con atto consiliare n. 3 del 29 gennaio 1999. (Omissis). 1A586360 Il comune di SCANDIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 30 novembre e 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare ai fini della applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote: aliquota ordinaria nella misura deI 5,3 per mille; aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per alloggi non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione cioe' utilizzati in modo saltuario; 2. di determinare una detrazione pari a L. 350.000 (e 180,76) per la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fattispecie equiparate. (Omissis). 1. di determinare ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, la maggiore detrazione di L. 100.000 (e 51,65) per la sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e fattispecie equiparate, di coloro che rispondono alle caratteristiche di disagio economico, individuate nella prima parte della presente deliberazione. (Omissis). 1A586361 Il comune di SCANZANO JONICO (provincia di Matera) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare nella misura del 5 per mille, relativamente all'anno 2001, l'aliquota relativa all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di stabilire, per l'anno 2001, nella misura di L. 200.000, la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 1A586362 Il comune di SCHILPARIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille; si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari: 6,5 per mille; c) aree edificabili: 6,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586363 Il comune di SCHIVENOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria 5,5 per mille; b) detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unita' immobiliari di proprieta' di persone ricoverate presso istituti di assistenza: L. 220.000. (Omissis). 1A586364 Il comune di SCIOLZE (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: abitazione principale e sue pertinenze: 5 per mille; altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,5 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 3. di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 21 del regolamento in materia I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 16 marzo 1999, sono equiparate alla categorie principali: le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; sono altresi' equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito: a) ai genitori e figli; b) a coniuge, ancorche' separato o divorziato. (Omissis). 1A586365 Il comune di SCISCIANO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota prima casa: 5,75 per mille; aliquota ordinaria: 6 per mille (altre unita' immobiliari, terreni agricoli, aree edificabili); 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 1A586366 Il comune di SEDILO (provincia di Oristano) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per il 2001 l'applicazione di un'unica aliquota d'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, in misura del 4,4 per mille; 2. di voler applicare per l'anno 2001 la maggiore detrazione di L. 50.000 rispetto a quella prevista per legge pari a L. 200.000, portando quindi la detrazione per l'abitazione principale a L. 250.000. (Omissis). 1A586367 Il comune di SELCI (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 1A586368 Il comune di SEREGNO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 4.5 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente e per quelle di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 4.5 per mille, per le abitazioni date in affitto sulla base degli accordi tra proprieta' edilizia e inquilini; 6 per mille per gli altri immobili. 2. di dare atto, in base a quanto stabilito dal regolamento (I.C.I.) che: si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze classificate nelle categorie C2 - C6 - C7 limitatamente ad una unita' per categoria suddetta; si considerano abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ed effettivamente utilizzate da parenti in linea retta di primo grado e collaterale di secondo grado. (Omissis). 1A586369 Il comune di SEREN DEL GRAPPA (provincia di Belluno) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e l'ammontare della detrazione per la prima casa che saranno applicate in questo comune, come segue: a) 4,5 per mille per le abitazioni principali; b) 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale; c) 6 per mille per le aree edificabili; d) 5 per mille per altri fabbricati diversi; e) 4 per mille per fabbricati ristrutturati secondo quanto previsto all'art. 7 del vigente regolamento; f) 4 per mille per nuovi insediamenti produttivi aderenti al patto territoriale di sviluppo. (Omissis). 1A586370 Il comune di SERNIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 5,5 per mille per le restanti unita' immobiliari; 2. di confermare altresi' nella misura di L. 200.000 l'importo della detrazione prevista per la prima abitazione. (Omissis). 1A586371 Il comune di SESTO CAMPANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001. (Omissis). di confermare l'aliquota (I.C.I.), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1995, n. 504 e s.m.i., per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille, come gia' determinata per l'anno 2000. (Omissis). 1A586372 Il comune di SESTRI LEVANTE (provincia di Genova) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare, in attuazione del decreto Ministero dell'interno del 21 dicembre 2000, per l'anno 2001 (omissis), le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle misure sotto indicate: a) 7 per mille aliquota ordinaria; b) 4,5 per mille aliquota ridotta: per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti anagraficamente nel comune; per le sole unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale; c) 5,5 per mille: per le unita' immobiliari destinate ad uso commerciale ed artigianale appartenenti alle categorie censuarie C/1, C/3 e C/4, direttamente gestite dal titolare o locate da almeno un anno; per le unita' immobiliari destinate ad uso alberghi e pensioni ed appartenenti alla categoria censuaria D/2 che nel periodo di imposta rimangono aperti per almeno 9 mesi; 2. di stabilire, a valere per l'anno 2000, ai sensi del combinato disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e dall'art. 3 del decreto legge n. 50/1997 convertito nella legge n. 122/1997, che coloro che abbiano redditi complessivo ai fini I.R.P.E.F. (riferiti all'anno 2000) di L. 11.500.000 se il nucleo e' monofamiliare e di L. 16.000.000 se il nucleo familiare e' composto da due persone, siano esentati dal pagamento dell'imposta I.C.I. sulla sola abitazione principale, escluse pertanto le pertinenze, e che i redditi prima citati siano elevati di L. 2.500.000 per ogni componente familiare in piu', fermo restando che in tutti gli altri casi la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sia pari a L. 200.000; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare (immobile appartenente alla cat. A), posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e/o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata; 4. di stabilire che l'istanza prodotta dal richiedente (auto certificazione con allegata fotocopia carta d'identita' in corso di validita) ai sensi dell'art. 4 deI regolamento sull'imposta comunale sugli immobili debba essere presentata per l'anno 2001 entro e non oltre il temine di versamento dell'imposta a saldo solo da coloro i quali rientrino nella fattispecie prevista ex novo o che abbiano una situazione variata rispetto a quella dichiarata nel 1999 o nel 2000; 5. di sancire, al contrario, che tutti coloro che usufruiranno per l'anno 2001 dell'agevolazione prevista sull'abitazione principale in base ai redditi minimi come stabiliti dal punto 2 del presente dispositivo dovranno sempre e comunque presentare autocertificazione (con allegata fotocopia carta d'identita' in corso di validita' e copia dichiarazione redditi o se non obbligati alla dichiarazione il certificato unico dei redditi (CUD) relativi all'anno 2000. (Omissis). 1A586373 Il comune di SETTIMO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di stabilire, conseguentemente, per l'anno di imposta 2001, le seguenti aliquote: a) 4,4 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze possedute da persone fisiche residenti nel comune oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, anch'essi residenti nel comune; b) 4,4 per mille per gli alloggi dati in locazione sulla base degli accordi di programma stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative, promossi dal comune per la definizione di contratti-tipo di locazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 431/1998; c) 9 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998; d) 6,5 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti nei punti a), b) e c); 3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 304/1992, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, la detrazione per abitazione principale resta fissata nella misura di L. 200.000; 4. di stabilire che la suddetta detrazione e' elevata a L. 250.000 a condizione che ricorrano congiuntamente tutte le sottoindicate condizioni: a) reddito dell'intero nucleo familiare relativo all'anno 2000, ricavabile dai modelli CUD, 730 e UNICO 2001 ai fini I.R.P.E.F. 2000, non superiore a L. 21.000.000 piu', rispettivamente, L. 1.500.000 per ogni persona a carico e/o L. 2.000.000 se la persona a carico e' portatore di handicap, invalido civile o anziano non autosufficiente con certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L.; b) proprieta', o titolarita' di altro diritto reale di godimento, di unita' immobiliare classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e relative pertinenze; c) non proprieta', o titolarita' di altro diritto reale di godimento, su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale (questo requisito riguarda sia il richiedente, sia gli altri componenti il nucleo familiare) e/o di eventuali quote condominiali; d) il contribuente in possesso dei suddetti requisiti dovranno presentare entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi apposita autocertificazione. (Omissis). 1A586374 Il comune di SIENA ha adottato, l'11 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'imposta comunale sugli immobili a valere per l'anno 2001 da applicare alla base imponibile, secondo le modalita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, dando atto che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996: aliquota ordinaria 6 per mille: a) abitazione dei soggetti residenti, nonche' dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996): 4,6 per mille; b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate (art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996; art. 4, comma 3, del regolamento I.C.I.): 4,6 per mille; c) l'unita' immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall'ascendente al discendente in linea retta di primo grado, o viceversa, a condizione che tale unita' immobiliare sia l'unica posseduta sul territorio comunale a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e che l'altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica, effettiva e stabile dimora (art. 4, comma 1, del regolamento sull'imposta comunale sugli immobili, ex art. 59, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 446/1997): 4,6 per mille; d) Le unita' immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui alla precedente lettera c) (ascendente-discendente) in linea retta di primo grado, a condizione che il singolo immobile sia, da parte del rispettivo concedente, l'unico posseduto sul territorio comunale a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione e che nell'alloggio stesso l'altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva, stabile dimora (art. 4, comma 2, del regolamento sull'I.C.I., ex art. 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 446/1997): 4,6 per mille; e) immobili ad uso abitativo non locati (intendendosi come tali gli alloggi ai fini abitativi funzionalmente destinati alla locazione, ma tenuti vuoti o sfitti) o tenuti a disposizione in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da meno di due anni (alla data del 1o gennaio 2001), art. 2 della legge n. 431/1998: 7 per mille; f) immobili ad uso abitativo non locati (secondo la definizione sopra riportata) o tenuti a disposizione in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data del 1o gennaio 2001), art. 2 della legge n. 431/1998: 9 per mille; g) unita' immobiliari, inagibili o inabitabili, o immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, in ordine ai quali vengono eseguiti da parte dei proprietari interventi di recupero (art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997): 3,9 per mille; di stabilire che, per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 della legge n. 431/1998), l'aliquota ordinaria (pari al 6 per mille) viene determinata, a richiesta dell'interessato, da parte del comune, nella misura del 4,6 per mille, su presentazione della copia del contratto tipo, con effettuazione del rimborso per la differenza (1,4 per mille); detrazione per abitazione principale L. 200.000; 2. di precisare: a) che ciascuna unita' immobiliare, oggetto di aliquota, e' intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze; b) che qualora le pertinenze (garage C6 o box C7 o posto auto C7, soffitta C2, cantina C2, ancorche' distintamente iscritte in catasto) siano connesse all'abitazione principale, beneficiano dello stesso trattamento agevolativo e comunque per un numero non superiore a due unita' immobiliari aventi ognuna diversa classificazione (art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. come modificato); c) che l'aliquota stabilita per gli interventi, ex art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, e' a valere per le fattispecie seguenti: interventi di recupero di unita' immobiliari inabitabili o inagibili, consistenti necessariamente in operazioni volte a determinare il riutilizzo di unita' immobiliari deteriorate ma recuperabili; interventi di recupero di immobili di interesse storico o architettonico, tipologia che risulta sottoposta ai vincoli del decreto legislativo n. 490/1999, art. 6, ex legge n. 1089/1939, localizzati nel centro storico, interventi consistenti necessariamente in operazioni di restauro e risanamento conservativo, ex art. 31, comma 1, lettera c) della legge n. 457/1978; d) che la detrazione per abitazione principale e' a valere, oltreche' per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possiede a titolo di proprieta', ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e per le fattispecie di cui alle lettere b), c) e d), del sopra riportato prospetto, afferente le aliquote I.C.I., per i seguenti ed ulteriori casi: per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. in locazione semplice; per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; 3. di stabilire altresi': a) che, agli effetti della citata detrazione di imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione stessa, e che l'ammontare della stessa detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computata per la parte residua sull'imposta dovuta per le pertinenze; b) che, in ordine alle fattispecie sotto specificate e nei confronti dei contribuenti interessati, la produzione al servizio finanze del comune di Siena di apposita documentazione, prima di procedere, alle prescritte scadenze, al versamento I.C.I. per l'anno 2001, e piu' specificatamente: i soggetti che si trovino nelle fattispecie di cui alle lettere c) e d): apposita comunicazione da cui risultino i dati identificativi catastali con relativa ubicazione dell'immobile oggetto di concessione gratuita e l'indicazione dei soggetti interessati, con relativo codice fiscale; i soggetti che si trovino nella fattispecie di cui alla lettera g) apposita comunicazione da cui risultino i seguenti dati: 1) per il recupero di unita' immobiliari inabitabili o inagibili : a) dati identificativi catastali con relativa ubicazione dell'immobile; b) dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita'; c) estremi della copia di autorizzazione o concessione edilizia; d) estremi della denuncia di inizio lavori; 2) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici: a) estremi dell'atto di notifica del Ministero dei beni ambientali e architettonici (decreto legislativo n. 490/1999, art. 6, ex legge n. 1089/1939); b) estremi dell'autorizzazione o concessione edilizia in base all'art. 31, lettera c) della legge n. 457/1978); c) estremi della denuncia di inizio lavori; 4. di precisare che: sono esclusi dalla effettuazione delle citate comunicazioni coloro che nelle annualita' pregresse hanno gia' proceduto a detti adempimenti avendo quindi gia' beneficiato delle agevolazioni di che trattasi e per le quali non risultano nell'anno 2001 essere intervenute variazioni rispetto agli scorsi anni; sono per contro, obbligati a procedere alle comunicazioni di che trattasi e alle scadenze come sopra indicate, i contribuenti che non siano nell'anno 2001 piu' in possesso dei requisiti prescritti ai fini delle agevolazioni citate, fermo restando tuttavia l'obbligo da parte degli stessi di effettuare la denuncia di variazione I.C.I., secondo l'apposito modello ministeriale, allorche' siffatta variazione sia intervenuta nel corso dell'anno 2000. (Omissis). 1A586375 Il comune di SILVANO PIETRA (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, su tutti gli immobili; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura minima stabilita dalla legge. (Omissis). 1A586376 Il comune di SIRTORI (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4,8 per mille; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze solo per la parte di essa che non trova totale capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. 3. di estendere l'agevolazione di cui al precedente punto 2. alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figlio). (Omissis). 1A586377 Il comune di SOMMA LOMBARDO (provincia di Varese) ha adottato, il 24 e 29 novembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia di L. 260.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 2. di stabilire che la detrazione per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di nuclei familiari in cui vive un invalido oltre il 75%, o portatore di handicap non abile al lavoro, con un reddito familiare non superiore a L. 50.000.000 (imponibile fiscale), sia di L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di prendere atto che le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 determinate dalla giunta comunale sono: 5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche; 5,4 per mille per tutti gli altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali); 7 per mille per tutti gli alloggi non locati; l'aliquota del 7 per mille deve essere limitata al periodo di non locazione esclusa la non locazione per interventi di risanamento o ristrutturazione e per accessori all'abitazione. Per maggior precisazione per casa sfitta si intende quella non abitata a nessun titolo; 4,5 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili nonche' per gli immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oggetti di interventi di recupero; 3 per mille per le unita' abitative date in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo locale (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998). (Omissis). 1A586378 Il comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, per quanto attiene l'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota ordinaria pari al 7 per mille, l'aliquota ridotta per le abitazioni principali pari al 5 per mille e l'aliquota pari al 7 per mille sugli immobili realizzati da imprese destinate alla rivendita; 2. di dare atto che l'aliquota ridotta pari al 5 per mille e relative detrazioni viene applicata anche alle abitazioni concesse in uso gratuito, dai proprietari ai propri genitori e/o figli; 3. di dare atto che la detrazione per le abitazioni principali e per le abitazioni concesse in uso gratuito, ai sensi del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., e' pari a L. 200.000; (Omissis). 1A586379 Il comune di SPARONE (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale, mentre per tutte le altre categorie la misura viene determinata al 6 per mille, nonche' la detrazione per l'abitazione principale nella misura pari a L. 200.000. (Omissis). 1A586380 Il comune di SPONGANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille; di confermare per l'anno 2001 la detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). 1A586381 Il comune di SQUINZANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001: a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per la unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille; b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per tutti gli altri tipi di immobili posseduti nel comune: 6 per mille; (Omissis). 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale destinazione medesima di verifica; Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufruito od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 1A586382 Il comune di STRONA (provincia di Biella) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:

===================================================================== N. d'ord.| Tipologia degli immobili | Aliquota =====================================================================
1 |Aliquota ordinaria | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Abitazione principale e sue pertinenze |
2 |immobiliari |5,5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Alloggi non locati o tenuti a disposizione e |
|loro pertinenze immobiliari (secondo case) di|
3 |proprietà di residenti in Strona |6,5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Alloggi non locati o tenuti a disposizione e |
|loro pertinenze immobiliari (seconde case |
4 |case) di proprietà di non residenti in Strona| 7 per mille 2. di fissare in L. 250.000 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 1A586383 Il comune di TALAMELLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). 1A586384 Il comune di TAVERNOLA BERGAMASCA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 2 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni: ordinaria del 4,5 per mille; per immobili non locati del 7 per mille; agevolata, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997, dell'1 per mille; 2. di fissare la detrazione d'imposta, esclusivamente per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 200.000. (Omissis). 1A586385 Il comune di TEOLO (provincia di Padova) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquote e detrazioni (I.C.I.) anno 2001 abitazione principale comprese relative pertinenze: 4,8 per mille; detrazione alla somma dovuta per abitazione principale (comprese le relative pertinenze): detrazione ordinaria di L. 200.000; detrazione maggiorata di L. 240.000 per le famiglie composte da coniugi con eta' inferiore ai 30 anni e reddito familiare lordo del nucleo familiare relativo all'anno 2000 inferiore a L. 55.000.000; detrazione maggiorata di L. 400.000 per le famiglie con almeno un soggetto portatore di handicap permanente riconosciuto come tale dalla competente autorita' al 100 per cento e con indennita' di accompagnamento; fabbricati ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze, assegnati a parenti entro il primo grado: 5 per mille (non e' ammessa la detrazione per abitazione principale); aree fabbricabili: 6 per mille; fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo comprese le relative pertinenze: 5,2 per mille; fabbricati ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze, locati: 7 per mille; fabbricati ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze, utilizzati in modo saltuario, a disposizione, non utilizzati come abitazione principale dal proprietario, non assegnati a parenti entro il primo grado, privi di regolare contratto di affitto, non utilizzati, risultati vuoti: 7 per mille. (Omissis). 1A586386 Il comune di TERENZO (provincia di Parma) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. di confermare per l'anno 2001 la riduzione per l'abitazione principale in L. 200.000 (e 103,29). (Omissis). 1A586387 Il comune di TERRICCIOLA (provincia di Pisa) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria del 7 per mille; b) aliquota ridotta del 5,5 per mille: b.1) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune; b.2) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; b.3) fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, lettera a), del regolamento I.C.I. ( abitazione posseduta da anziani e disabili ... ); b.4) fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, lettera b), del regolamento I.C.I. ( abitazione concessa in uso gratuito ... ); b.5) fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, lettera c), del regolamento I.C.I. ( unita' immobiliari locate con contratto ... ); b.6) fattispecie prevista dall'art. 8, del regolamento I.C.I. ( pertinenza dell'abitazione principale ... ); c) detrazione abitazione principale: L. 200.000 con le modalita' previste per legge; d) aliquota diversificata del 6 per mille: d.1) immobili diversi dalle abitazioni, escluso le aree fabbricabili; d.2) si precisa che: per immobili diversi dalle abitazioni si intendono le categorie catastali A10, B, C, D; d.3) sono escluse dall'applicazione di questa aliquota: le aree fabbricabili, alle quali si applica l'aliquota ordinaria; la pertinenza intesa ai sensi dell'art. 8 del regolamento I.C.I., alla quale si applica l'aliquota ridotta; e) detrazione da applicare ai casi previsti dall'art. 7, comma 2, del regolamento I.C.I.: L. 250.000; 3. dare atto che, in questo comune, i terreni agricoli sono esenti dal pagamento I.C.I. (Omissis). 1A586388 Il comune di TISSI (provincia di Sassari) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001 nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; b) nella misura del 4,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi. (Omissis). 1A586389 Il comune di TOLMEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota I.C.I. pari al 4,5 per mille per le abitazioni principali (prima casa); b) aliquota I.C.I. pari al 5,5 per mille per gli altri immobili e per le aree fabbricabili; di confermare, per l'anno 2001, le agevolazioni concesse nell'anno 2000 alle abitazioni principale ubicate nelle frazioni alte di Cazzaso, Cazzaso Nuova, Fusea, Illegio e localita' Navarlons, fissando in L. 250.000 la detrazione d'imposta, a fronte della detrazione pari a L. 200.000 per le abitazioni principali situate nelle restanti localita' del territorio comunale; di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota agevolata del 2,875 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici del capoluogo e delle frazioni, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, con applicazione dell'aliquota agevolata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 1A586390 Il comune di TORCHIAROLO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: abitazione principale: 5 per mille, detrazione L. 200.000; unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazioni principali: 5 per mille; unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai figli: 5 per mille, detrazione L. 200.000; altri fabbricati: 6,5 per mille; aree fabbricabili: 6,5 per mille; terreni agricoli: 6,5 per mille. (Omissis). 1A586391 Il comune di TORINO DI SANGRO (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille. (Omissis). 1A586392 Il comune di TORITTO (provincia di Bari) ha adottato, il 31 gennaio 2001 e il 28 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare le aliquote del 5,25 per mille dell'imposta (I.C.I.) sul reddito dell'abitazione principale e del 7 per mille sugli altri immobili, ivi comprese le aree edificabili; (Omissis). 1. di modificare la propria deliberazione n. 8 del 31 gennaio 2001, stabilendo che l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali sia ridotta dal 5,25 per mille al 5 per mille. (Omissis). 1. di stabilire per gli immobili destinati ad abitazione principale e per quelli a questa equiparati la seguente detrazione dall'imposta dovuta: L. 250.000, riducibile a L. 230.000 per le abitazioni aventi superficie superiore a mq 150, se non ancora censite nel catasto urbano, o composte di vani 8,5 ed oltre se censite; elevabile a L. 280.000 nel caso di abitazione principale posseduta da anziani soli ultrasessantacinquenni e da nuclei familiari composti esclusivamente da due o piu' componenti ultrasessantacinquenni aventi complessivamente redditi non superiori al prodotto degli importi di una pensione sociale per il numero dei componenti stessi. (Omissis). 1A586393 Il comune di TORO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). (I.C.I.): aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli: 6 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 1A586394 Il comune di TORRE BOLDONE (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2001 e 2 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili, anno 2001: 6 per mille: abitazione principale e pertinenze; 7 per mille: altri immobili non rientranti nelle precedenti classificazioni; 7 per mille: terreni ed aree edificabili; 9 per mille: appartamenti non locati da almeno due anni (per alloggi posseduti e non locati si devono intendere: alloggi vuoti e, pertanto non utilizzati); 4 per mille: per il caso contenuto nell'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998; (Omissis). dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 1A586395 Il comune di TORRE DE' PICENARDI (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare e determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2001: aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione 5,5 per mille; aliquota da applicare ai soggetti passivi per le restanti unita' immobiliari, dagli stessi posseduti nel comune 6,5 per mille. (Omissis). 1A586396 Il comune di TORRICELLA IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di applicare l'aliquota, per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il 2001, nella misura del 6 per mille; 3. di confermare per il 2001 la detrazione per l'unita' adibita, esclusivamente, ad abitazione principale applicata nel 2000 (L. 200.000). (Omissis). 1A586397 Il comune di TRAVES (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. approvare per l'anno 2001 un'aliquota I.C.I. unica corrispondente al 5 per mille; 2. detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare la somma di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende: quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata e non risulti ceduta in uso gratuito a parenti o affini; l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano a disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996) e non risulti ceduta in uso gratuito a parenti o affini. (Omissis). 1A586398 Il comune di TRICASE (provincia di Lecce) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare, per l'anno d'imposta 2001, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 5,5 per mille; (Omissis). 1A586399 Il comune di TRISOBBIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residente nel comune, per
 
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale ma abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi familiari; aliquota del 7 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale e non abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi familiari; 2. di stabilire che: per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). 1A586400 Il comune di TRISSINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare per il 2001 l'aliquota I.C.I. pari al 4,5 per mille alle unita' residenziali destinate ad abitazione principale. Si intende abitazione principale quella posseduta a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale nella quale il soggetto persona fisica risiede abitualmente. Si considera inoltre quale abitazione principale: a) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; b) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi; c) unita' immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; d) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente, a condizione che non risulti locata; e) solamente ai fini dell'applicazione della aliquota agevolata, e non della detrazione, l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di qualsiasi grado; per potersi avvalere di tale aliquota ridotta, la concessione in uso gratuito ai parenti in linea retta deve essere comunicata al comune mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi della legge n. 15/1968 da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno ed a valere per l'anno solare precedente. Nella dichiarazione devono essere indicati generalita' e codice fiscale del soggetto passivo d'imposta, generalita' e codice fiscale del comodatario, dati catastali completi e precisi dell'immobile e deve essere sottoscritta dal soggetto passivo d'imposta. Tale comunicazione rimane valida fino a revoca; f) ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e non della detrazione le pertinenze, di cui all'art. 2, comma 1 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e cosi' come definite dall'art. 817 del Codice civile, a condizione che siano al servizio dell'abitazione principale e direttamente utilizzate dal contribuente. Per pertinenze si intendono in particolare le autorimesse, ancorche' distintamente iscritte in catasto (C6), nonche' le cantine, i solai, lastrici solari e sottotetti, purche' accatastati unitamente all'abitazione principale. L'estensione dell'agevolazione suddetta e' limitata ad un massimo di due unita'; 2. di applicare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.), pari al 6,5 per mille alle unita' residenziali non occupate a titolo di residenza per almeno sei mesi nel corso dell'anno; 3. di applicare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) pari al 3 per mille alle unita' immobiliari inagibili o inabitabili sulle quali sono in corso interventi edilizi volti al loro recupero (interventi di ristrutturazione secondo la definizione di cui all'art. 31, lettera d) della legge n. 457/1978 per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia) limitatamente al periodo che va dall'inizio lavori cosi' come denunciati all'ufficio tecnico comunale (art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997), al fine di agevolare il recupero del patrimonio edilizio; 4. di confermare per tutte le unita' diverse da quelle precedenti l'aliquota ordinaria (I.C.I.) pari al 5 per mille; 5. di confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue; 6. di confermare la detrazione annua per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione degli Istituti autonomi per le case popolari (A.T.E.R.), che costituiscono abitazione principale per i soggetti assegnatari nella misura pari a L. 500.000. (Omissis). 1A586401 Il comune di UMBERTIDE (provincia di Perugia) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato dalIart. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito con modificazioni in legge 9 maggio 1997, n. 122, le seguenti maggiori detrazioni in sostituzione della detrazione di L. 200.000 di cui all'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 secondo le seguenti modalita': A) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 320.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione di piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti: proprietario di un'unica abitazione e relativa pertinenza, nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare; la proprieta' su altri cespiti imponibili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili oltre a quelli sopra indicati determina l'esclusione dal diritto; il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unita' immobiliare adibita ad abitazione e relativa pertinenza, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 70.000.000; il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unita' immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a L. 26.000.000; B) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 410.000 apportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione di piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti: proprietario di un'unica abitazione e relativa pertinenza, nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare; la proprieta' su altri cespiti imponibili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili oltre a quelli sopra indicati determina l'esclusione dal diritto; il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unita' immobiliare adibita ad abitazione e relativa pertinenza, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 70.000.000; il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unita' immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a L. 20.000.000; C) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 410.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione di piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti: soggetto passivo portatore di handicap o anziano non autosufficiente con certificazione medica della U.S.L.; proprietario di un'unica abitazione e relativa pertinenza, nell'intero, territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare; la proprieta' su altri cespiti imponibili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili oltre a quelli sopra indicati determina l'esclusione dal diritto; il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unita' immobiliare adibita ad abitazione e relativa pertinenza, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 80.000.000; il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unita' immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a L. 6.000.000; 2. i livelli di reddito indicati alle lettere A) e B), rispettivamente di L. 26.000.000 e L. 20.000.000, vengono innalzati di: L. 1.500.000 per ogni persona a carico; L. 2.500.000 per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente con certificazione medica della U.S.L. che compongono il nucleo familiare. (Omissis). 1A586402 Il comune di URBANIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare nel modo che segue, le aliquote e le detrazioni (I.C.I.) per l'anno 2001: A) aliquota del 6 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare utilizzata direttamente quale abitazione principale; ai soggetti di cui al punto precedente viene, altresi', riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996. B) aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari di immobili che vengono dati in locazione, con contratto regolarmente registrato, a famiglie sfrattate con provvedimento di sfratto esecutivo; C) aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di dare atto che ai sensi della legge n. 662/1996 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' determinata nella misura di L. 200.000. (Omissis). 1A586403 Il comune di USSEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare della detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di L. 200.000. (Omissis). 1. di determinare, ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 1A586404 Il comune di VALBREMBO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001 come segue: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze: 5,5 per mille; 2. di mantenere inalterate le misure relative alle detrazioni per abitazione principale e loro pertinenze: L. 200.000 per casi ordinari; L. 500.000 esclusivamente per le abitazioni principali e loro pertinenze possedute a titolo di proprieta' o di diritto reale, da pensionati che abbiano compiuto sessantacinque anni a condizione che il nucleo familiare di appartenenza si trovi in una situazione economica equivalente, calcolata in base a quanto previsto dal regolamento I.S.E.E. approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 69 del 29 novembre 1999, non superiore a L. 18.000.000 e comprovata da idonea autocertificazione da recapitare al comune entro e non oltre il termine di scadenza fissato dalla legge per la dichiarazione (I.C.I.). (Omissis). 1A586405 Il comune di VALERA FRATTA (provincia di Lodi) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota comunale unica, sugli immobili per l'anno 2001, nella misura del 5,75 per mille, rapportata al valore degli immobili. (Omissis). 1A586406 Il comune di VALGIOIE (provincia di Torino) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota agevolata I.C.I., per l'abitazione principale nella misura del 5 per mille e l'aliquota ordinaria per gli altri immobili nella misura del 6 per mille; 2. di confermare altresi' in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 58, comma 3, della legge n. 446/1997, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 1A586407 Il comune di VALGRANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquote agevolate: 5 per mille per le abitazioni principali e le aree fabbricabili di proprieta' di residenti; 4 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. (Omissis). 1A586408 Il comune di VAL SAN NICOLAO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), anno 2001, in misura pari al 6 per mille. (Omissis). 1A586409 Il comune di VALLECROSIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), per l'anno 2001 le sottoelencate aliquote, salvo diverse determinazioni da assumersi entro i termini di approvazione del bilancio: l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille; l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, in applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, nonche', in applicazione del comma 56, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori; l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per i terreni agricoli. (Omissis). 1A586410 Il comune di VARISELLA (provincia di Torino) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare ai sensi del comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per l'anno 2001, in questo comune sara' applicata l'imposta comunale sugli immobili l'aliquota nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 1A586411 Il comune di VARZI (provincia di Pavia) ha adottato, il 3 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con l'aliquota unica del 5,5 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale resta fissata in L.200.000. (Omissis). 1A586412 Il comune di VERNASCA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, nella misura di seguito indicata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, per le motivazioni tutte di cui in premessa ed in relazione alla necessita' di copertura dei costi dei servizi e delle funzioni dell'ente: A) aliquota ordinaria: 5,5 per mille; B) aliquota per le unita' immobiliari e le relative pertinenze destinate ad opificio, classificate nel gruppo catastale D/1: 6,5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, del decreto legislativo 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 1A586413 Il comune di VESTENANOVA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille; si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari: 6 per mille; c) aree fabbricabili: 6 per mille; 3. di determinare per l'anno 2001, in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1A586414 Il comune di VEZZA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, nella misura unica del 5,75 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi a tutte le basi imponibili; 2. di confermare altresi' in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali; 3. di dare atto che l'ammontare della detrazione, se non trova la capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze. (Omissis). 1A586415 Il comune di VEZZANO LIGURE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 4,8 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali; 4,8 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado; abitazioni affittate ai sensi della legge 431/1998: 2 per mille; abitazioni affittate fuori campo applicazione legge 431/1998: 6,5 per mille; abitazioni a disposizione: 7 per mille; abitazioni sfitte da almeno due anni: 9 per mille; altri immobili: 6,5 per mille; La detrazione e' fissata in L. 200.000, salve le differenziazioni previste dal regolamento. (Omissis). 1A586416 Il comune di VIETRI DI POTENZA (provincia di Potenza) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria al 5 per mille; aliquota diversificata al 5,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; aliquota agevolata al 2 per mille per gli immobili strumentali rientranti nel patrimonio delle impresi commerciali, artigiane ed industriali per i primi tre anni dall'inizio dell'attivita'; stabilire a L. 400.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con esclusione delle pertinenze a qualsiasi tipo ed uso utilizzate. (Omissis). 1A586417 Il comune di VIGLIANO BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nella seguente misura: immobili adibiti ad abitazioni e loro pertinenze 6 per mille; immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze 4,5 per mille; ogni altro tipo di immobile e sue pertinenze 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta e' quella stabilita dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in L. 200.000. (Omissis). 1A586418 Il comune di VIGNOLA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, (omissis), le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle misure seguenti: a) 6,2 per mille aliquota ordinaria; b) 4,8 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze; c) 7 per mille per le abitazioni non locate e non utilizzate; 2. di precisare che, anche per il 2001, la detrazione di L. 200.000 spetta per l'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nonche' per le fattispecie aggiunte dall'art. 14, comma 1, del regolamento comunale con esclusione di quella prevista alla lettera b) abitazione concessa in uso gratuito a parenti e affini... ; 3. di aggiungere la possibilita' di effettuare i versamenti (I.C.I.), sia in autotassazione che a seguito di accertamento, direttamente presso la tesoreria comunale Banca - CRV Cassa di Risparmio di Vignola. (Omissis). 1A586419 Il comune di VIGONOVO (provincia di Venezia) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di mantenere, per l'anno 2001, l'aliquota (I.C.I.) per l'abitazione principale e per gli immobili locati con contratto di locazione agevolata a seguito di accordo definito in sede locale al 4,5 per mille; 2. di mantenere, per l'anno 2001, l'aliquota (I.C.I.) per gli immobili sfitti e non locati al 9 per mille; 3. di mantenere, per l'anno 2001, l'aliquota (I.C.I.) per immobili che non rientrano nelle categorie precedenti, al 6 per mille; 4. di fissare inoltre, con decorrenza 1o gennaio 2001, in L. 300.000 la detrazione di imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992, che rientrano nelle seguenti condizioni: a) pensionati che abbiano compiuto, alla data del 1o gennaio 2001, 60 anni e che siano in condizione non lavorativa; b) lavoratori cassintegrati o disoccupati; c) portatori di handicap; d) soggetti abitualmente assistiti dal comune mediante integrazione del minimo vitale; 5. di fissare, con decorrenza 1o gennaio 2001, in L. 500.000 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992, che rientrano nelle seguenti condizioni: e) soggetti passivi (I.C.I.) nel cui nucleo familiare e' presente un figlio convivente, portatore di handicap con una invalidita' pari al 100 per cento ai sensi della legge n. 104/1992; 6. di stabilire inoltre che: in tutti i casi, ad esclusione di quelli sub d) ed e), il nucleo familiare dovra' disporre di un reddito annuo (imponibile I.R.P.E.F.), riferito al 2000, non superiore a L. 21.000.000, aumentato di L. 1.600.000 per ogni persona a carico o, nel caso in cui il familiare a carico sia portatore di handicap, di L. 2.500.000; restano in ogni caso escluse da detta agevolazione le abitazioni principali classificate in catasto alle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi...); i componenti il nucleo familiare, come sopra considerato, dovranno risultare titolari di diritto di proprieta' od altro diritto reale di godimento: dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, non piu' di una per ognuna delle categorie catastali classificate come C2, C6 e C7; di terreni agricoli per un valore imponibile (I.C.I.) pari a L. 5.000.000; di nessun altro immobile in tutto il restante territorio nazionale; l'ulteriore detrazione, concessa in base al possesso dei requisiti sopra determinati, viene suddivisa fra tutti i membri del nucleo familiare considerato (inteso sempre ai fini fiscali), che siano titolari di diritti reali sullo stesso fabbricato adibito ad abitazione principale del nucleo stesso; l'handicap preso in considerazione dovra' essere tale da inibire, di fatto, l'attivita' lavorativa; 7. di stabilire che le richieste di applicazione della ulteriore detrazione da parte dei soggetti, cosi' come sopra indicati da lettera a) ad e), dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'ufficio ... (omissis); 8. di dare atto che i soggetti non rientranti nelle condizioni sopra descritte, godranno della detrazione per abitazione principale di legge, pari a L. 200.000; 9. di fissare il termine ultimo del 31 ottobre dell'anno di imposizione, per la presentazione all'amministrazione comunale dei modelli medesimi; 10. di stabilire, inoltre, che ai richiedenti saranno comunicate le determinazioni dell'ente entro il 30 novembre dell'anno di imposizione; 11. di dare atto che il contribuente puo' beneficiare in sede acconto della ulteriore detrazione, fatta salva diversa successiva determinazione dell'ente, qualora i requisiti non fossero soddisfatti; in tal caso il contribuente, non potendo beneficiare della ulteriore detrazione, sara' tenuto al saldo dell'imposta, versando la parte indebitamente detratta. (Omissis). 1A586420 Il comune di VILLA AGNEDO (provincia di Trento) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; 2. di applicare l'aliquota ridotta del 4 per mille per i seguenti immobili: abitazione principale dei soggetti residenti; tutti gli immobili inseriti nella categoria catastale C6 da far rientrare nella tipologia immobili diversi dalle abitazioni ; 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000. (Omissis). 1A586421 Il comune di VILLADOSE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001, nelle misure sotto indicate, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota agevolata del 4 per mille relativamente agli immobili indicati dal comma 5, dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1997, n. 449. In tali casi l'aliquota sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi espressamente indicati nel citato comma 5, art. 1, legge n. 449/1997, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; b) aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali e pertinenze delle stesse anche se iscritte distintamente in catasto; c) aliquota del 7 per mille per abitazioni possedute in aggiunta alla abitazione principale e per altri fabbricati diversi dalla abitazione; d) aliquota del 6 per mille per le aree agricole; e) aliquote del 7 per mille per le aree edificabili; 2. di stabilire che la detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dal comma 55 dell'articolo 3 della legge n. 662/1996, verra' applicata per l'anno 2001, cosi' come segue (casi e criteri di cui al precedente provvedimento consiliare n. 3/1997 con le modifiche riportate in premessa): A) ai fini della applicazione delle detrazioni minime e massime di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996, si considerano direttamente adibite ad abitazioni principali le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; B) per particolari situazioni di carattere sociale con riferimento al reddito dei contribuenti riferito all'anno precedente a quello di imposizione e di applicazione della maggiore detrazione: persone o nuclei familiari per i quali nell'anno di imposta o in quello precedente si sia verificata una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari di contributi per il pagamento di tickets sanitari: detrazione L. 500.000; persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello della casa adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale: detrazione L. 500.000; solo per lavoratori dipendenti e pensionati con: redditi per ogni componente inferiori a L. 500.000: detrazione di L. 500.000; redditi per ogni componente da L.500.000 a L. 690.000: detrazione di L. 300.000; redditi per ogni componente superiori a L. 690.000: detrazione di L. 200.000; (Omissis). 1A586422 Il comune di VILLANOVA MONDOVä (provincia di Cuneo) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001, con decorrenza 1o gennaio 2001, nella misura del 6,25 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per gli immobili diversi da quelli ad uso abitativo, per gli alloggi sfitti e nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2. di non ridurre ne' di elevare l'importo di L. 200.000 dovuto come detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 1A586423 Il comune di VILLAPUTZU (provincia di Cagliari) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie e proprieta' indivise residenti nel comune: 4 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: 4 per mille; immobili di cui al gruppo A posseduti oltre all'abitazione principale: 5 per mille; immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro: 4 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni, in base ad apposita istanza pervenuta dagli interessati: 4 per mille; 2. di dare atto che, con effetto dal 1o gennaio 1997 per determinare la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, occorre tenere presente che le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali del 25 per cento; 3. che dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione e' di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 1A586424 Il comune di VIPITENO (STERZING) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili in questo comune, in misura uniforme col 5,3 per mille; 2. di fissare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale in misura uniforme di L. 650.000; 3. di applicare le suddette disposizioni con decorrenza 1o gennaio 2001. (Omissis). 1A586425 Il comune di VISTRORIO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure: 5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina, ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale); sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado; 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati. (Omissis). 1A586426 Il comune di VITA (provincia di Trapani) ha adottato il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

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N.D. | Tipologia degli immobili | Aliquote per mille =====================================================================
1 |aliquota unica | 5 2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

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|Tipologia degli immobili nonchè|
| categorie di soggetti in |
| situazioni di particolare | Detrazione d'imposta (Lire in N.D.| disagio economico- sociale | ragione annua) =====================================================================
1 |detrazione prima casa | 200.000 ---------------------------------------------------------------------
|ulteriore detrazione per la |
|prima casa | 100.000 (Omissis). 1A586427 Il comune di VOLPAGO DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le aliquote vigenti per l'anno 2000, ovvero: un'aliquota agevolata pari al 4,8 per mille per le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi dell'imposta; un'aliquota principale pari al 6 per mille per tutte le rimanenti fattispecie impositive; una detrazione di L. 200.000 annue dell'imposta dovuta per l'abitazione principale; 2. di individuare come categorie di soggetti in situazione di particolare disagio socio economico le persone fisiche, sogetti passivi dell'imposta, che siano titolari di pensione, elevando per questi soggetti la precedente detrazione per l'abitazione principale a L. 400.000, purche' siano sussistenti tutte le seguenti condizioni: a) che sia l'unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale, con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale, qualora distintamente iscritte al catasto; b) che il reddito complessivo del nucleo familiare dimorante nell'unita' immobiliare, intendendo come tale l'insieme dei familiari e parenti conviventi risultanti all'anagrafe al 1o gennaio 2001, sia non superiore a L. 20.000.000, come risultante dalla somma dei redditi dichiarati nelle denunce relative all'anno 2000, ovvero risultante dal prospetto riepilogativo rilasciato dall'ente erogante relativo all'anno 2000; c) che il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione produca al comune, entro il termine previsto per il primo versamento dell'imposta da effettuare, idonea autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale siano tassativamente specificati i seguenti elementi: 1) i nomi dei soggetti appartenenti al nucleo al 1o gennaio 2001; 2) la dichiarazione di possedere un unico fabbricato nel territorio nazionale (con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale distintamente iscritte al catasto); 3) la dichiarazione che il reddito complessivo del nucleo non e' superiore a L. 20.000.000; 2-bis. di individuare, inoltre, come categorie di soggetti in particolare disagio socio economico, le famiglie che abbiano al loro interno un soggetto disabile con idoneo riconoscimento da parte della commissione di prima istanza della locale U.S.L. che attesti una invalidita' non inferiore al 70 per cento. Al proprietario dell'immobile utilizzato come prima abitazione dal suddetto nucleo e' consentito elevare a L. 400.000 la relativa detrazione, purche' presenti idonea comunicazione al comune entro il termine previsto per il primo versamento da effettuare; tale agevolazione si intende alternativa all'analoga detrazione prevista al punto 2 per i pensionati e non e' pertanto con essa cumulabile; 3. di applicare all'autorimessa, distintamente iscritta al catasto fabbricati alla categoria C/6, la stessa aliquota prevista per l'abitazione principale purche' sia strettamente pertinenziale all'abitazione stessa e sia posseduta dal medesimo contribuente, e di applicare alla stessa pertinenza anche l'eventuale parte eccedente di detrazione che non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale; 4. di considerare come abitazioni principali le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; (Omissis). 1A586428 Il comune di ZERMEGHEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 febbraio e 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura gia' vigente del 6 per mille; (Omissis). 1. di elevare la detrazione per abitazione principale di L. 250.000, a tutti i soggetti possessori di abitazione ad uso principale; 2. di estendere la detrazione per abitazione principale al proprietario di immobile ad uso abitativo concesso in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, purche' utilizzata da questi come abitazione principale e previa presentazione, all'ufficio tributi del comune, da parte del soggetto proprietario, del contratto di comodato gratuito registrato o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a norma dell'art. 4, della legge n. 15/1968, con la quale si dichiara la concessione in comodato gratuito dell'immobile, entro la scadenza della prima rata (I.C.I.) (30 giugno 2001); 3. di determinare per l'anno 2001, l'elevazione della detrazione per abitazione principale a L. 350.000 alla presenza delle seguenti condizioni di disagio economico-sociale: titolarita' da parte del soggetto della sola pensione sociale oltre al reddito derivante dalla proprieta', diritti di usufrutto, uso o abitazione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze; le pensioni sociali sono cumulabili fra i vari componenti del nucleo familiare; in aggiunta al precedente punto, godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, al netto delle quote relative all'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze, determinato ai fini dell'I.R.P.E.F., per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al cd minimo vitale nella misura stabilita dal regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 27 dell'11 aprile 1991 e successive modifiche ed integrazioni; la richiesta documentata della maggior detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine assegnato per la presentazione della relativa dichiarazione I.C.I. e verificata dall'ufficio servizi sociali del comune; i redditi di cui ai punti precedenti dovranno essere documentati mediante autocertificazione; tale maggiore detrazione di L. 100.000 e' prevista, altresi', per le famiglie con persona portatrice di handicap (Iegge n. 104/1992), con invalidi al 100%, la cui condizione sia certificata e presentata sempre entro il termine assegnato per la presentazione. (Omissis).
 
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