Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
CIRCOLARE 18 maggio 2001, n. 1225
Modifica della circolare n. 208 del 24 gennaio 2001 concernente il recapito di invii postali a data od ora certe.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
in qualita' di Autorita'
per la regolamentazione del settore postale

Vista la circolare 24 gennaio 2001, DGR9S/208 riguardante il recapito di invii postali a data od ora certe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2001;
Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione seconda n. 3212/2001 dell'11 maggio 2001;
Considerato che con la predetta ordinanza e' stato disposto che il Ministero e' tenuto a riesaminare la menzionata circolare n. 208 con riferimento:
a) all'adeguatezza di tale strumento normativo per introdurre l'obbligo della licenza individuale;
b) all'insussistenza dell'obbligo della licenza individuale e dei relativi oneri, tenuto conto che trattasi di servizi liberalizzati al di fuori del servizio universale;
c) alla mancata estensione della liberalizzazione del servizio di recapito postale a data od ora certe ai tradizionali invii di corrispondenza;
Ritenuto di non poter estendere l'ambito della decisione della Commissione del 21 dicembre 2000 alla corrispondenza ordinaria in quanto:
a) la corrispondenza ordinaria non costituisce oggetto della decisione della Commissione;
b) avverso la decisione sono pendenti ricorsi dinanzi al tribunale di primo grado delle Comunita' europee;
c) la Commissione stessa ha legato la sua decisione alle particolari caratteristiche del servizio di posta elettronica ibrida con specifico riguardo alla sensibilita' al fattore tempo gia' nella fase di produzione e di avvio; pertanto, il servizio in questione nel suo complesso deve garantire anche un processo di produzione tale da favorire una maggiore velocita' ed affidabilita' nella fase di recapito a data od ora certe;
Ritenuto, alla luce dei predetti motivi, di dover in parte modificare la ripetuta circolare n. 208 in riferimento alla necessita' di precisare gli obblighi a carico degli operatori individuati dalla stessa Commissione nella decisione del 21 dicembre 2000;
Adotta la seguente circolare:
1. Le premesse fanno parte integrante della presente circolare.
2. Il servizio di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certe e' soggetto ad autorizzazione generale.
3. L'autorita' di regolamentazione del settore postale e gli organi di polizia all'uopo preposti provvedono ad espletare i necessari controlli a tutela dell'area di riserva conformemente alle disposizioni dettate dal regolamento 4 febbraio 2000, n. 75: in particolare, per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 6 l'operatore si fornisce di un bollettario da conservare per sei mesi idoneo a provare il momento del prelievo presso il mittente nonche' la data ovvero l'ora e la data di recapito dell'invio a mezzo firma del destinatario; assicura inoltre al mittente la possibilita' di un tracciamento dell'invio nel corso della fase del recapito.
4. Resta confermato che il servizio di recapito a data od ora certe e' liberalizzato esclusivamente nei riguardi della posta elettronica ibrida secondo le indicazioni riportate puntualmente negli articoli 1 e 2 del dispositivo della decisione della Commissione in data 21 dicembre 2000.
La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificata alla Commissione europea.
Roma, 18 maggio 2001
Il Ministro: Cardinale
 
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