Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 dicembre 2000
Modalita' di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, par. 1, regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e in particolare l'art. 2, par. 1, che dispone il divieto di vinificare uve da tavola;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed in particolare l'art. 1, par. 2;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 16 maggio 1997, concernente il divieto di vinificazione delle uve da tavola e modalita' applicative per la vinificazione delle uve a duplice attitudine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1997;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 6 agosto 1997, concernente l'applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola di cui all'art. 36, par. 1, del regolamento (CEE) n. 822/1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 1997;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 11 ottobre 1999, n. 35686, concernente il registro nazionale delle varieta' di vite istituito a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969;
Visto il regolamento (CEE) della Commissione n. 2238/1993 del Consiglio dell'unione del 26 luglio 1993 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
Considerata la necessita' di individuare i quantitativi normalmente vinificati delle uve di alcune varieta' di viti che figurano nella classificazione, per la stessa unita' amministrativa, come varieta' a duplice attitudine e cioe' sia come varieta' ad uve da vino sia come varieta' destinate ad altro uso;
Considerato che i quantitativi di uve eccedenti quelli ammessi per la produzione di vino da tavola appartenenti alle varieta' a duplice attitudine ed i prodotti da essi ottenuti nonche' le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti costituiscono, per le loro caratteristiche intrinseche, materie prime particolarmente idonee, tal quali od in miscela, alla trasformazione in quei prodotti disciplinati dal reg. (CEE) n. 822/1987 e dal reg. (CE) n. 1493/1999 per i quali e' prescritta, invece, l'esclusiva utilizzazione di uve da vino e che, pertanto, potrebbe essere perturbato il normale equilibrio del mercato di questi ultimi prodotti ed il connesso regime dei benefici previsto dai regolamenti comunitari;
Considerata la necessita', ai fini dei controlli, che le attivita' di trasformazione delle uve e dei prodotti dalle stesse ottenuti provenienti da varieta' classificate per la produzione di vino, a duplice attitudine e da tavola siano effettuate in stabilimenti a cio' appositamente destinati, in conformita' alla diversa regolamentazione cui soggiacciono detti prodotti nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;
Ritenuta l'urgenza di predisporre gli strumenti atti a garantire l'efficacia dei controlli sulla trasformazione e sulla circolazione delle uve da tavola;
Visto il parere espresso dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 12 ottobre 2000, repertorio n. 1042;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
a) "autorita' di controllo":
1) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - Assessorato all'agricoltura;
2) il Ministero delle politiche agricole e forestali - Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
3) il Comando Carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari;
b) "documenti di accompagnamento e registri": i documenti di accompagnamento ed i registri emessi, tenuti e conservati a norma del regolamento (CEE) n. 2238/1993 e del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768.
 
Art. 2.
1. In conformita' dell'art. 28, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i quantitativi massimi di uve - raccolti da varieta' classificate, nel registro nazionale delle varieta' di viti, sia come varieta' ad uve da vino che come varieta' ad uve da tavola - che possono essere trasformati in vino da tavola, sono cosi' determinati:
40 quintali per ettaro di uve della varieta' "Moscato di Terracina" raccolte nella provincia di Latina;
100 quintali per ettaro di uve delle varieta' "Regina" e "Regina dei vigneti" raccolte nella provincia di Chieti.
2. I quantitativi delle uve delle varieta' "Moscato di Terracina" raccolte nella provincia di Latina nonche' delle varieta' "Regina" e "Regina dei vigneti" raccolte nella provincia di Chieti che eccedono quelli massimi stabiliti al comma 1, e che non sono destinati al consumo umano diretto possono essere trasformati in vino in conformita' delle disposizioni comunitarie e di quelle contenute nel presente decreto.
3. Le Regioni e le Province autonome comunicano all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio l'elenco dei produttori delle uve di cui al presente articolo e delle relative superfici vitate.
 
Art. 3.
1. Le distillerie, all'atto del ricevimento del vino di cui all'art. 2, comma 2, consegnato dai soggetti obbligati, devono rilasciare un'attestazione mediante bolletta conforme al modello A, allegato al presente decreto, da copiare a ricalco di cinque copie.
2. Qualora la distillazione venga effettuata dal produttore vinicolo stesso quale distillatore riconosciuto in conformita' della normativa comunitaria l'attestazione di cui al precedente comma viene rilasciata dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi territorialmente competente.
3. Le bollette da compilarsi a cura del titolare della distilleria devono essere numerate progressivamente e timbrate dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.
 
Art. 4.
1. Le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti devono essere direttamente avviati per la detenzione e la successiva trasformazione in stabilimenti a cio' appositamente destinati e differenti dagli stabilimenti ove sono sia trasformati sia detenuti le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino.
2. I quantitativi di uve di cui all'art. 2, comma 2, ed i prodotti da esse ottenuti devono essere direttamente avviati per la detenzione e la successiva trasformazione in stabilimenti a cio' appositamente destinati e differenti dagli stabilimenti ove sono sia trasformati sia detenuti le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino medesime.
3. Le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti devono essere direttamente avviati per la detenzione e la successiva trasformazione in stabilimenti a cio' appositamente destinati e differenti dagli stabilimenti ove sono sia trasformati sia detenuti i quantitativi di uve di cui all'art. 2, comma 2, nonche' i prodotti da esse ottenuti.
4. Per stabilimenti a cio' appositamente destinati e differenti si intendono anche:
a) le distillerie;
b) gli stabilimenti confinanti con gli stabilimenti ove si detengono le uve da vino ed i prodotti da esse ottenuti purche', lungo il confine fra i due stabilimenti, sia presente un muro in cemento armato di altezza non inferiore a cinquanta centimetri sormontato da una recinzione metallica di altezza non inferiore a 3,50 metri.
 
Art. 5.
1. La detenzione e la trasformazione delle uve da tavola e delle uve di cui all'art. 2, comma 2, nonche' dei prodotti da esse ottenuti, negli stabilimenti a cio' appositamente destinati di cui all'art. 4, e' subordinata ad una dichiarazione d'inizio attivita' - di seguito denominata dichiarazione -, da presentarsi alla Regione o alla Provincia autonoma competente per il territorio in cui e' situato lo stabilimento, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita' ed a mezzo lettera raccomandata a.r.
2. La dichiarazione deve essere presentata singolarmente per ciascuno stabilimento in cui si intendono effettuare le operazioni di cui ai commi precedenti.
3. Nella dichiarazione deve essere indicato:
a) le generalita' del rappresentante legale, la ragione sociale, la sede legale ed amministrativa della societa' nonche' l'indirizzo completo dello stabilimento di trasformazione;
b) la natura delle materie prime da trasformare nello stabilimento, specificandone l'origine e la categoria;
c) la dettagliata descrizione delle trasformazioni che si intendono effettuare;
d) la natura dei prodotti trasformati che saranno commercializzati, specificandone la categoria e la destinazione;
e) i quantitativi di materie prime che saranno presumibilmente lavorati annualmente.
4. Alla dichiarazione devono essere allegati, costituendone parte integrante:
a) planimetria dello stabilimento in cui avverranno le lavorazioni, con indicazione della capacita' e del numero dei recipienti fissi e mobili utilizzabili per le operazioni che si intendono effettuare;
b) una descrizione delle attrezzature disponibili per le operazioni indicate nella dichiarazione;
c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;
d) copia conforme dell'autorizzazione sanitaria.
5. L'autorita' competente a ricevere la dichiarazione ne trasmette la copia, con i mezzi piu' rapidi, alle autorita' di controllo elencate all'art. 1.
 
Art. 6.
1. Qualsiasi variazione tecnico-amministrativa relativa a quanto dichiarato, cosi' come la cessata attivita' deve essere comunicata dalla ditta interessata all'Autorita' competente a ricevere la dichiarazione, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla variazione stessa, allegando alla stessa la relativa documentazione giustificativa. Analoga comunicazione e' richiesta nel caso che la ditta interessata intenda procedere ad attivita' aggiuntive o diverse da quelle indicate nella dichiarazione di inizio attivita' a suo tempo presentata per lo stesso stabilimento.
2. L'Autorita' competente a ricevere la dichiarazione trasmette copia delle comunicazioni di cui al comma 1, con i mezzi piu' rapidi, all'autorita' di controllo.
 
Art. 7.
1. Le fotocopie dei documenti di accompagnamento nonche' delle pagine dei registri inerenti le operazioni di carico, scarico e trasformazione effettuate e compiute negli ultimi quindici giorni devono essere inviate, distintamente per ogni stabilimento, agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi nella cui circoscrizione territoriale ha sede lo stabilimento medesimo, tramite lettera (o pacco) raccomandata a.r.
2. L'invio dei documenti di cui al comma 1 dovra' avvenire entro e non oltre il secondo giorno lavorativo della settimana successiva a quella cui si riferiscono le registrazioni.
 
Art. 8.
1. Le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti nonche' i quantitativi delle uve di cui all'art. 2, comma 2, ed i prodotti da essi ottenuti, una volta introdotti in uno stabilimento ai sensi del presente decreto, non possono essere ceduti ne' tal quali ne' a seguito di una semplice miscelazione con uve, mosti o vini di altra natura o provenienza e devono essere direttamente e totalmente sottoposti alla trasformazione nei prodotti indicati, in conformita' con quanto prescritto all'art. 5, comma 3, lettera d), nella dichiarazione.
2. In attuazione dell'art. 18, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2238/1993, ai trasporti dei quantitativi delle uve di cui all'art. 2, comma 2, destinate alla vinificazione negli stabilimenti di cui al presente decreto, non si applica la deroga all'obbligo di emettere il documento di accompagnamento, prevista dall'art. 4, punto n. 1), lettera b), del medesimo regolamento.
 
Art. 9.
1. La vigilanza sull'attivita' degli stabilimenti di cui al presente decreto e' effettuata dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dal Comando Carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari in qualsiasi momento e, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 282/1986 convertito, con modificazioni, in legge n. 462/1986, dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.
2. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza sulla produzione viticola e sulla destinazione delle uve oggetto delle misure d'intervento di cui al regolamento (CEE) n. 2200/1996 ed al regolamento (CEE) n. 659/1997, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano controlli a campione sui produttori singoli ed associati delle uve da tavola.
3. I controlli di cui al comma 2 possono essere attuati in qualsiasi momento anche dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dal Comando Carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari nonche', ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 282/1986 convertito, con modificazioni, in legge n. 462/1986, dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.
 
Art. 10.
I decreti ministeriali del 16 maggio 1997 e del 6 agosto 1997 sono abrogati.
Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2001 Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 108
 
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