Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 aprile 2001, n. 99
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2001), convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 maggio 2001, n. 198 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: "Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri".

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
Differimento della disciplina del prezzo dei libri

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1o settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno.
2. Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1, non si applica alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 7
marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente
decreto-legge:
"Art. 11 (Disciplina del prezzo dei libri) - 1. II
prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul
territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o
dall'importatore ed e' da questi apposto, comprensivo di
imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su
apposito allegato.
2. E' consentita la vendita ai consumatori finali dei
libri, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, ad
un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non
superiore al 15 per cento di quello fissato ai sensi del
comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti
prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli
pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di
elevata qualita' formale e tipografica;
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche
parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione
delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite
direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma
artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
f) libri venduti su prenotazione del lettore
precedente la pubblicazione;
g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che
siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisito
effettuato della libreria o da altro venditore al
dettaglio;
h) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di
rapporti associativi;
i) libri venduti nell'ambito di attivita' di
commercio elettronico;
i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi, e nei
musei pubblici.
4. I libri possono essere venduti ad un prezzo
effettivo che puo' oscillare tra l'80 ed il 100 per cento:
a) in occasione di manifestazioni di particolare
rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai
sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, centri di formazione legalmente
riconosciute, istituzioni o centri con finalita'
scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni
ordine o grado, educative ed universita', i quali siano
consumatori finali;
c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni
complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1, in
via preventiva puo' essere diverso dalla somma dei prezzi
dei singoli volumi che le compongono.
6. Soppresso.
7. La vendita di libri al consumatore finale,
effettuata in difformita' dalle disposizioni del presente
articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del
presente articolo e provvede all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i
relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le
violazioni hanno avuto luogo.
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, nonche' la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, con proprio decreto puo' provvedere alla ulteriore
individuazione:
a) della misura massima dello sconto di cui ai commi
2 e 4;
b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e
4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o
delle modalita' di vendita per i quali consentire le
deroghe alla disciplina del prezzo fisso.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:
"Art. 15 (Vendite straordinarie). - 1. Per vendite
straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le
vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle
quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli,
reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate
dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve
tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione
dell'attivita' commerciale, cessione dell'azienda,
trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione
o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in
qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune
dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti,
di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole
deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo
di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate
dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei
prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo
sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in
percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere
comunque esposto.
6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti
locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese
del commercio, disciplinano le modalita' di svolgimento, la
pubblicita' anche ai fini di una corretta informazione del
consumatore, i periodi e la durata delle vendite di
liquidazione e delle vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al
pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo
inferiore a quello risultante dalle fatture di
acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di
ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del
prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni
riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il
Governo si avvale della facolta' prevista dall'articolo 20,
comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti
sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge
10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di
autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le
organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e
distributive.".



 
Art. 2.
Modificazioni all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62

1. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono introdotte le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "non superiore al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al quindici per cento";
b) al comma 3, lettera h), le parole: "speciali" ed "esclusivamente" sono soppresse;
c) al comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.";
d) nell'alinea del comma 4, le parole: "Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114," sono soppresse;
e) al comma 4, lettera b), le parole: "biblioteche, archivi e musei pubblici" sono soppresse;
i) il comma 6 e' soppresso;
g) nell'alinea del comma 9, le parole: "a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse;
h) al comma 9, lettera a), le parole: "2, 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "2 e 4".



Riferimenti normativi:
- Per il testo vigente dell'articolo 11 della legge
7 marzo 2001, n. 62, si veda la nota all'articolo 1.
- Per il testo vigente dell'articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si veda la nota
all'articolo 1.



 
Art. 3.
Modificazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416

1. All'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea del comma 1 tra le parole: "esclusione dei" e: "dipendenti" e' inserita la seguente: "giornalisti";
b) al comma 1, lettera a), la parola: "360" e' sostituita dalla seguente: "384".



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 1, della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - 1. Ai lavoratori
di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei
giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali
periodici, e' data facolta' di optare, entro sessanta
giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo
35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento
medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle
condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i
seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al
numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che
possano far valere nella assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi
settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B
allegate al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita'
contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i
periodi di sospensione per i quali e' ammesso il
trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti
utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente
lettera; l'anzianita' contribuiva non puo' comunque
risultare superiore a 35 anni;
b) per i giornalisti professionisti iscritti
all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali
quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale,
limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di
ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi
aziendale: anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui
siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianita'
contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo
del requisito contributivo previsto dal secondo comma
dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e
approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di
cui e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234
del 6 ottobre 1995.".



 
Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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