Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 2001, n. 200
Regolamento recante riordino dell'ISMEA e previsione del relativo statuto. Si riporta il titolo a seguito della modifica introdotta dall'errata-corrige: (( Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto. ))

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, con il quale e' stato costituito l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) di Roma;
Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione della Cassa per la formazione della proprieta' contadina;
Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2362, recante disposizioni a favore della piccola proprieta' contadina;
Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze dello sviluppo della proprieta' coltivatrice;
Visto l'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante disposizioni di attuazione di direttive del Consiglio per la riforma dell'agricoltura;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'ISTAT;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;
Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialita' giovanile in agricoltura;
Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2000;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), con sede in Roma, costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, da ora in avanti denominato: "Istituto", assume la denominazione di: "Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA". L'Istituto e' ente pubblico economico, promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, gli opportuni rapporti con gli organi statali e regionali, nonche' con gli organi dell'Unione europea ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. L'Istituto e' inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) istituito con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
3. L'attivita' dell'Istituto e' disciplinata, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, dalle norme del Codice civile e dalle altre norme riguardanti le persone giuridiche private.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi forza di legge ed i
regolamenti;
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
28 maggio 1987, n. 278, e' il seguente: "Fusione
dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato
e per la valorizzazione della produzione agricola e
dell'Istituto di tecnica e di propaganda agraria
nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul
mercato agricolo";
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 5 marzo 1948, n. 121 "Provvedimento a favore di
varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole":
"9. E' istituita una Cassa per la formazione della
piccola proprieta' contadina nelle regioni e territori di
cui all'art. 1 e in Sicilia.
La Cassa provvede all'acquisto dei terreni, alla loro
eventuale lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori
diretti soli od associati in cooperativa.
Alla Cassa partecipano lo Stato, i consorzi di bonifica
e gli enti di colonizzazione. Possono farne parte gli
istituti di credito, assicurazione e previdenza che siano
autorizzati dal Ministro del tesoro.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste, di concerto con quello del tesoro, saranno
approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento
della Cassa".
- La legge 11 dicembre 1952, n. 2362, reca:
"Disposizioni a favore della piccola proprieta' contadina".
- La legge 26 maggio 1965, n. 590, reca: "Disposizioni
per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice".
- La legge 14 agosto 1971, n. 817, reca: "Disposizioni
per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo
della proprieta' coltivatrice".
- Si trascrive il testo dell'art. 39 della legge
9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del
Consiglio delle Comunita' europee per la riforma
dell'agricoltura):
"Art. 39. - Esercitano le funzioni di organismi
fondiari ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma
dei precedenti articoli 15 e 37, gli Enti di sviluppo
agricolo regionali o interregionali, nonche' la Cassa per
la formazione della proprieta' contadina istituita con
l'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 5 marzo 1948, n. 121".
- Il decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322, reca:
"Norme sul sistema statistico nazionale e sulla
organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, reca:
"Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge
27 dicembre 1997, n. 449".
- La legge 15 dicembre 1998, n. 441, reca: "Norme per
la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialita'
giovanile in agricoltura".
- Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 5, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 "Riordinamento
del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"5. La Cassa per la formazione della proprieta'
contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948,
n. 121, e' accorpata nell'Istituto per studi, ricerche e
informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n.
278. L'Istituto subentra nei relativi rapporti giuridici
attivi e passivi, ivi inclusi i compiti di cui all'art. 4,
commi 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
L'ISMEA puo' costituire forme di garanzia creditizia e
finanziaria per strumenti e/o servizi informativi,
assicurativi e finanziari alle imprese agricole, volte a
ridurre i rischi inerenti alle attivita' produttive e di
mercato, a favorire il ricambio generazionale in
agricoltura e a contribuire alla trasparenza e alla
mobilita' del mercato fondiario rurale sulla base di
programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti
comunitari. L'ISMEA, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' riordinato anche sulla
base dei principi di cui all'art. 13 e, comunque, nel
rispetto di quanto previsto, al comma l dell'articolo
stesso, dalla lettera d). Al personale della Cassa per la
formazione della proprieta' contadina sono applicabili le
forme di mobilita' nel pubblico impiego".
- Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordino degli enti
pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le
amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza
sugli enti pubblici cui si applica;il presente decreto
promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle
norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione
adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali,
regolatrici della materia:
a) attribuzione di poteri di programmazione,
indirizzo e relativo controllo strategico:
1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il
carattere monocratico dell'organo e' adeguato alla
dimensione organizativa e finanziaria o rispondente al
prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o
giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze
conferite a regioni o enti locali;
2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad
un organo collegiale, denominato consiglio di
amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e
composto da un numero di membri variabile da due a otto, in
relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e
finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della
gratuita' degli incarichi;
b) previsione della nomina dei componenti del
consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto deI
Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei
settori di attivita' dell'ente, con esclusione di
rappresentanti del Ministero vigilante o di altre
amministrazioni pubbliche, di organizzazioni
imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo
criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza
del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti,
nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con
trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
dei programmi di attivita';
d) previsione, quando l'ente operi in materia
inerente al sistema regionale o locale, di forme di
intervento degli enti territorialmente interessati, o della
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da
assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali,
di esperti designati dagli enti stessi e dalla conferenza;
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione
del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero
di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da
esperti designati da amministrazioni e organizzazioni
direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero,
per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti
in prevalenza da docenti o esperti del settore;
f) determinazione del compenso eventualmente
spettante ai componenti degli organi di amministrazione,
ordinari o straordinari, con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base di
eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei
Ministri; determinazione; con analogo decreto, di gettoni
di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo
rimborso delle spese di missione;
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di
rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice
collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di
amministrazione; previsione, per i soli enti di grande
rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o
finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli
incarichi, di un vice-presidente, designato tra i
componenti del consiglio; previsione che il presidente
possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente
a non piu' di due mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto di
tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo
o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in
rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti
tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra
persone in possesso di specifica professionalita';
previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
i) esclusione del direttore generale dal novero degli
organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche' ad
altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio
di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di
gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni; previsione della
responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento
dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o
organo di vertice, con riferimento, ove possibile,
all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget
di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione,
di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il
pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici
dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione
dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi,
in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
interni, eventualmente soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, ovvero ad altri atti
organizzativi;
o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di
contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696 e successive modificazioni; i
predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
p) previsione della facolta' di attribuire, per
motivate esigenze ed entro un limite numerico
predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti
delle materie di competenza istituzionale;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento
dell'ente e dei poteri del commissario straordinario,
nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti
di notevole rilievo o dimensione organizzativa e
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza;
previsione, per i soli enti di notevole rilievo o
dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita'
di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di
termini perentori di durata massima del commissariamento, a
pena di scioglimento dell'ente.
2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve
le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed
all'attivita' di singoli enti, con particolare riferimento
a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione
della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti
a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonche' le
esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai
quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui
alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di
cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se
coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per
motivate esigenze degli stessi.
3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente
ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla
data del 30 giugno 2001. si applicano, con effetto dal
1o gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo
che risultino composti in conformita' ai criteri di cui al
comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a
che il regolamento non e emanato e i nuovi organi non sono
nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria, salva la possibilita' dell'autorita' di
vigilanza di nominare un commissario straordinario;
b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai
criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le
relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del
nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso
contrario, dal solo presidente del collegio.
4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali
la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del
30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti
e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova
istituzione."
- S trascrive il testo dell'art. 17, comma 1, lett. a),
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari".
Note all'art. 1:
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
28 maggio 1987, n. 278 e' riportato in nota alle premesse.
- Il titolo del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n.
322 e' riportato in nota alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1988, n. 173 il cui titolo e'
riportato nelle premesse:
"Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN,
quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha
caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e
si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle
architetture di cooperazione previste dal progetto della
rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero
per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo
stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le
altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo
nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di
avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi
quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto
concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle
competenze regionali e degli enti locali nelle materie
agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e'
interconnesso, in particolare, con l'anagrafe tributaria
del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode
specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei
carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo
quanto definito dal comma 4.
2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194,
e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24,
comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1
della legge 28 marzo 1997 n. 81, ed integrato con i sistemi
informativi regionali. Allo stesso e' trasferito l'insieme
delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati,
delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di
cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997 n. 81, senza oneri
amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria,
il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza
delle informazioni, nonche' l'uniformita' su base nazionale
dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla
gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni
e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla
politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi
di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i
servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari
oleicolo e viticolo.
3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro
delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi
informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento
del repertorio economico amministrativo (REA). Con i
medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono
altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da
parte delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del
comparto agroalimentare.
4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui
ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita'
tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di
un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico
di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in
grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi'
il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi
eterogenei. nel pieno rispetto della pariteticita' dei
soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui
al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle
funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni
interessate, non costituisce violazione del segreto
d'ufficio.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di
spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti
legislativi.



 
Art. 2.
1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione:
a) svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elabarazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;
b) provvede, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, della biodiversita' e della ecocompatibilita', a supporti di ricerca, analisi e servizi informativi e per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari;
c) svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153; promuove e attua gli interventi di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441;
d) costituisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attivita' produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilita' del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari.



Note all'art. 2:
- Il titolo del decreto legislativo 5 marzo 1948, n.
121, e' riportato in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n.
153, e' riportato in nota alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 4, commi 3, 4 e 5
della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il cui titolo e'
riportato nelle premesse:
"3. La Cassa puo' realizzare, altresi', programmi di
ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili,
organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende
agricole al sensi degli articoli 6 e 7 del citato
regolamento (CEE) n. 2079/1992, a favore di giovani
agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni
in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a
titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che
non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano
esercitare attivita' agricola a titolo principale, a
condizione che acquisiscano la qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro
ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento".
"4. Le regioni e le province autonome possono stipulare
convenzioni con la Cassa allo scopo di cofinanziare
progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani
che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso
della qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale o di coltivatore diretto. La cassa delibera, di
intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e
le modalita' per lo svolgimento di attivita' di tutoraggio
e per la prestazione di fideiussioni a favore degli
assegnatari".
"5. La Cassa partecipa al programma per il
prepensionamento in agricoltura di cui al citato
regolamento (CEE) n. 2079/1992, e favorendo
prioritariamente le richieste di acquisto di terreni, resi
disponibili da soggetti aderenti al regime di
prepensionamento, da parte di rilevatari agricoli che non
hanno ancora compiuto i quaranta anni ovvero che subentrino
nella conduzione dell'azienda agricola al familiare
aderente al regime medesimo".
- Il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e' riportato in nota
alle premesse.



 
Art. 3.
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, l'Istituto, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche o con privati, svolge in particolare le seguenti attivita':
a) rilevazione sistematica dei dati e delle informazioni nei settori di propria competenza relativi alle analisi strutturali, congiunturali e previsionali riguardanti la produzione, i mercati e i consumi in Italia e nell'Unione europea; nonche' elaborazione e divulgazione di dati informativi, anche in collaborazione con le altre fonti ufficiali esistenti nell'ambito del SIAN e del SISTAN, per gli operatori e per quanti svolgono attivita' di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento pubblico nei settori di competenza. In questo ambito, l'Istituto attua una sistematica divulgazione delle fonti informative;
b) erogazione di servizi e di supporti informativi finalizzati alla trasparenza del mercato ed a favorire l'organizzazione della produzione agricola per adattarla alla domanda, nonche' servizi per la riduzione dei costi di produzione, per la promozione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari e l'integrazione della filiera produttiva; le attivita' di supporto per la stipula di accordi interprofessionali e in materia di riconoscimento e vigilanza degli organismi nazionali associativi e di certificazione;
c) operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, nonche' le attivita' intese a realizzare il miglioramento delle aziende ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 maggio 1965, n. 590, in particolare la prestazione di garanzia fidejussoria nelle operazioni di credito agrario agevolato e la concessione di finanziamenti agevolati per l'attuazione di interventi di miglioramento agrario. Per l'esercizio delle funzioni statali relative alle predette attivita', continuano ad applicarsi all'Istituto le norme previste per le amministrazioni dello Stato;
d) assistenza tecnica e finanziaria per iniziative, in particolare, di innovazione tecnologica; orientamento e riconversione colturale con produzioni alternative e di valorizzazione dell'ambiente;
e) gestione e attuazione di azioni volte a favorire la privatizzazione dei terreni pubblici suscettibili di utilizzazione agricola, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. L'Istituto, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, puo' svolgere, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali. Inoltre, l'Istituto puo' promuovere, partecipare ed attuare azioni volte ad attivare gli strumenti operativi previsti dalla programmazione negoziata, cosi' come definiti dalla delibera CIPE 11 novembre 1998, n. 127/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per lo svolgimento di attivita' di particolare rilievo, l'Istituto puo' stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali. In particolare, l'Istituto puo' partecipare, anche su richiesta delle Amministrazioni e di altri organismi competenti, ad iniziative nell'ambito della cooperazione con altri Paesi.



Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 4, della legge
15 dicembre 1998, n. 441, il cui titolo e' riportato in
nota alle premesse:
"Art. 4 (Ristrutturazione fondiaria). - 1. La cassa per
la formazione della proprieta' contadina, di cui all'art. 9
del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive
modificazioni, di seguito denominata "cassa", destina, in
ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle
proprie disponibilita' con priorita' al finanziamento delle
operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte
di:
a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto
i quaranta anni, in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore
diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta
anni che intendono esercitare attivita' agricola a titolo
principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro
mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica
di imprenditore agricolo a titolo principale o di
coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni
previdenziali entro i successivi dodici mesi;
c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto
i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella
titolarita' di aziende a seguito della liquidazione agli
altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi
dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, 203.
2. Costituiscono motivo di preferenza nell'attuazione
degli interventi di cui al comma 1:
a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unita'
minima produttiva definita, previo assenso della regione
interessata, secondo la localizzazione, l'indirizzo
colturale, il fatturato aziendale e l'impiego di mano
d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale;
b) la presentazione di un piano di miglioramento
aziendale secondo quanto disposto dal citato regolamento
(CE) n. 950/97, a firma di un tecnico agricolo a cio'
abilitato dalla legge;
c) la presentazione di un progetto di produzione,
commercializzazione e trasformazione."
- Si trascrive il testo dell'art. 30 della legge
26 maggio 1965. n. 590, il cui titolo e' riportato nelle
premesse:
"30. La cassa per la formazione della proprieta'
contadina e' autorizzata ad agevolare attivita' intese a
realizzare il miglioramento delle aziende formatesi con il
proprio intervento o assistite da garanzie fidejussorie.
La disposizione di cui al sesto comma dell'art. 27
della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica, con effetto
dal 1o gennaio successivo all'entrata in vigore della
citata legge, anche per i terreni venduti dalla "Cassa" in
epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa legge
n. 454, ed esplica efficacia anche successivamente al
30 giugno 1965.
La Cassa e' autorizzata ad assumere personale entro il
limite massimo di cinquanta unita', comprese quelle in
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, nelle qualifiche ed alle condizioni che saranno
determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste di concerto con il Ministro del tesoro.".
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 4, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge
finanziaria 2000):
"Art. 4. - Dopo il comma 99 dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' inserito il seguente:
"99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si
applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86,
suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo
programma di alienazione e' definito di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura
l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano solo agli immobili destinati alla coltivazione;
non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi,
i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati
allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di
programmi di biodiversita' animale e vegetale, le aree
interne alle citta' e quelle in possesso o in gestione alle
universita' agrarie. La rivendita, previo accorpamento in
lotti minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad
assicurare la piena vitalita' aziendale compresa quella di
fondi confinanti, deve essere effettuata preferibilmente ad
imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani
imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di
eta'. Il Ministro delle politiche agricole e forestali
presenta al Parlamento una relazione annuale
sull'attuazione delle disposizioni del presente comma.".
- La deliberazione CIPE 11 novembre 1998, n. 127/1998
(in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1999, n. 4), reca:
"Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione
negoziata all'agricoltura e alla pesca - Attuazione
dell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173".



 
Art. 4.
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio sindacale.
2. Il Presidente dell'Istituto e' nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, esercita le funzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, designato tra i componenti del Consiglio di amministrazione.
4. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico. Il Consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal Presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attivita' dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Consiglio e' convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed alle sue sedute assiste il Collegio dei revisori. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno tre consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
5. Il Collegio sindacale esplica il controllo sull'attivita' dell'Istituto a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e sulla base del regolamento di amministrazione e contabilita'. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui un membro effettivo e un supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
6. I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. L'indennita' di carica spettante al Presidente e gli emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono determinati con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
7. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali puo' essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a tre anni, con i poteri del Consiglio e del Presidente eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.



Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400, il cui titolo e' riportato in nota
alle premesse:
"Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o
aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1.
Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione
statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti
pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del
Ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine
all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.".
- Si trascrive il testo dell'art. 2397 del codice
civile:
"Art. 2397 (Composizione del collegio). - Il collegio
sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci
o non soci (c.c. 2328, n. 10, 2335, n. 4, 2343, 2380, 2451,
2516). Devono inoltre essere nominati due sindaci
supplenti.
I sindaci (c.c. 2400, 2535) devono essere scelti tra
gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero di grazia e giustizia".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della
direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili).
"Art. 1 - (Registro dei revisori contabili). - 1. E'
istituito presso il Ministero della giustizia il registro
dei revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro da' diritto all'uso del
titolo di revisore contabile".



 
Art. 5.
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V, del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
2. L'Istituto, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, succede nei rapporti di lavoro dei dipendenti della Cassa per la formazione della proprieta' contadina. Tale personale mantiene l'anzianita' maturata e il trattamento economico acquisito.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al personale della Cassa per la formazione della proprieta' contadina si applicano, per la mobilita' del pubblico impiego, gli articoli 33, 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Salvo quanto disposto dal comma 3, il personale di ruolo della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' inquadrato nell'ISMEA.
5. Per gli adempimenti di cui al comma 4, l'Amministrazione si avvale di una commissione tecnica di inquadramento, nominata con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e composta da:
a) un rappresentante ISMEA, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio del Ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
d) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Nel termine di novanta giorni dalla nomina, la Commissione si pronuncia sulla corrispondenza tra i livelli dell'ISMEA e le aree Cassa, sull'identificazione concreta dei singoli profili professionali e su ogni altra questione attinente le operazioni di inquadramento. L'inquadramento e' disposto dal Consiglio di amministrazione previa consultazione delle organizzazioni sindacali.
7. La Commissione ha altresi' il compito di elaborare un programma di attivita' di formazione e di aggiornamento del personale di cui al comma 4.
8. Ai dipendenti della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, provenienti dai ruoli del Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente al trattamento di fine servizio e pensionistico continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.
9. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto deve essere adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento, che dovra' prevedere, oltre la direzione generale, gli uffici dirigenziali nel numero massimo di dodici, ivi compresi l'ufficio per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonche' l'istituzione di un sistema di controlli interni coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 2112 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2112 (Trasferimento dell'azienda). - In caso di
trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua
con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
L'acquirente e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e nonnativi, previsti dai contratti collettivi
anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino
alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri
contratti collettivi applicabili all'impresa
dell'acquirente.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda (c.c. 978,
1615, 2561, 2562)".
- Si trascrive il testo degli articoli 33, 35 e 35-bis
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell' organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421:
"Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo
consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. Abrogato.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 1".
"Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, ed in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i
commi 1 e 2 dell'art. 5.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta
alle rappresentanze unitarie, del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione
deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente, o nell'ambito della
stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato
al sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre
amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si
conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988. n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.".
"Art. 35-bis (Gestione del personale in disponibilita).
- 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi
elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469 e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997. n 469, alle quali sono
affidate i compiti di riqualificazione professionale e
ricollocazione presso altre amministrazioni del personale.
Le leggi regionali previste dal decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione
del sistema regionale per l'impiego, si adeguano al
principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui al comma
8 dell'art. 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa
relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di
appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo
comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente
risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'art. 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono
corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare
appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi dell'art. 35 o collocato in
disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997.
n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla
verificata impossibilita' di ricollocare il personale in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento
in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
e possono essere utilizzate per la formazione e la
riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto
legisativo 25 febbraio 1995 n. 77, e successive
modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in
disponibilita' presso gli enti locali che hanno dichiarato
il dissesto.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1993, n. 104, reca: "Regolamento di attuazione della legge
29 dicembre 1988, n. 554, concernente il regime
pensionistico e previdenziale dei dipendenti trasferiti in
seguito ai processi di mobilita'";
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59".



 
Art. 6.
1. Costituiscono entrate dell'Istituto:
a) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato;
b) i finanziamenti dell'Unione europea;
c) le rendite del proprio patrimonio;
d) i corrispettivi per la cessione di servizi;
e) gli eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici o privati;
f) l'eventuale emissione di obbligazioni sui mercati italiani ed esteri sulla base delle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n 130;
g) i proventi conseguenti ad atti di liberalita'.
2. L'Istituto, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, utilizza il proprio patrimonio per costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria, assicurative e riassicurative, nonche' concedere finanziamenti a favore di imprese agricole.
3. I contributi ordinari e straordinari previsti, alla data di entrata in vigore del presente statuto, nel bilancio preventivo dello Stato a favore dei due enti accorpati sono assegnati all'Istituto, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.



Note all'art. 6:
- Il titolo della legge 30 aprile 1999, n. 130, e' il
seguente: "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei
crediti".
- L'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, e' riportato in nota alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il cui titolo e'
riportato in nota alle premesse:
"Art. 11 (Norme di carattere generale). - 1. Entro tre
mesi dalla data di assunzione della personalita' giuridica
di diritto privato, il personale che intrattiene un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti
privatizzati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a),
puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso
applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di
mobilita' di cui agli articoli 34 e 35 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Sino alla stipulazione del primo contratto
collettivo di lavoro della categoria. si applicano al
personale degli enti stessi le norme relative al
trattamento giuridico ed economico per esso vigenti.
2. Le universita' e i consorzi di cui all'art. 4
succedono agli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
anche per quanto attiene ai rapporti con il personale. Il
personale stesso conserva la qualifica e l'anzianita'
maturata, secondo eventuali tabelle di comparazione,
approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Al personale si
applicano, sino al primo contratto collettivo, le norme
sullo stato giuridico ed il trattamento economico per esso
vigenti.
3. I contributi ordinari e straordinari previsti nel
bilancio preventivo dello Stato, approvato alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di riordino a favore
degli enti trasformati, riordinati o soppressi ai sensi
degli articoli 4, 5 e 6, sono riassegnati alle istituzioni
destinatarie delle funzioni, fatte salve le economie di
spesa connesse alla soppressione di organi.
4. Le trasformazioni di cui all'art. 4 non hanno
effetto per le universita' in ordine a quanto previsto
dall'art. 31, comma 1 e comma 4, primo periodo, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
5. Con decreto dei Ministri vigilanti possono essere
nominati commissari straordinari al fine di assicurare la
gestione degli enti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nelle
more dei processi di privatizzazione, trasformazione,
razionalizzazione o soppressione e fino alla costituzione
degli organi ordinari. Fino alla nomina dei nuovi collegi
dei revisori dei conti, restano applicabili le norme
vigenti sulla composizione e sulla durata degli organi di
revisione.
6. Nelle ipotesi di cui all'art. 3, la perdita della
personalita' di diritto pubblico ha effetti di
notificazione agli enti privati degli eventuali vincoli di
destinazione artistica sui beni compresi nel relativo
patrimonio.".



 
Art. 7.
1. L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, e' deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo o entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono ed e' trasmesso per l'approvazione, entro i successivi giorni venti, al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. L'Istituto e' assoggettato al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. L'Istituto e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto deve essere adottato il regolamento di amministrazione e di contabilita'.



Note all'art. 7:
- Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge
21 marzo 1958, n. 259 "Partecipazione della Corte dei conti
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria":
"Art. 12. Il controllo previsto dall'art. 100 della
Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
ai quali l'amministrazione dello Stato o un'azienda
autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in
capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di
garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi
previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte
dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di
revisione."
- Si riporta la tabella A allegata alla legge
29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di
tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici):

"Tabella A

Accademia nazionale dei Lincei.
Aereo club d'Italia.
Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA).
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto
legislativo n. 266/1993.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN).
Agenzia spaziale italiana.
Automobile club d'Italia.
Autorita' portuali.
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Aziende di promozione turistica.
Aziende e consorzi fra province e comuni per
l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale.
Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto
legislativo n. 502/1992.
Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).
Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate.
Centro europeo dell'educazione (CEDE).
Club alpino italiano.
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).
Comitato per l'intervento nella SIR.
Commissione nazionale per la societa' e la borsa
(CONSOB).
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che non beneficiano di
trasferimenti statali.
Comunita' montane, con popolazione complessiva montana
non inferiore a 10.000 abitanti.
Consiglio nazionale delle ricerche
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura.
Consorzi interuniversitari
Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove
partecipino province e comuni con popolazione complessiva
non inferiore a 10.000 abitanti, nonche' altri enti
pubblici.
Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi
per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto
finanziario degli enti territoriali.
Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
Consorzio del Ticino.
Consorzio dell'Adda.
Consorzio dell'Oglio.
Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo
sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica
della provincia di Trieste.
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
Croce rossa italiana.
Ente acquedotti siciliani.
Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale
delle arti decorative ed industriali moderne e
dell'architettura moderna" di Milano.
Ente autonomo del Flumendosa.
Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.
Ente irriguo Umbro-Toscano.
Ente mostra d'oltremare di Napoli.
Ente nazionale assistenza al volo (ENAV).
Ente nazionale corse al trotto.
Ente nazionale italiano turismo.
Ente nazionale per il cavallo italiano.
Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
Ente nazionale sementi elette
Ente per il Museo nazionale della scienza e della
tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano.
Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS).
Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania.
Ente risorse idriche molise (ERIM).
Ente teatrale italiano.
Ente zona industriale di Trieste.
Enti parchi nazionali.
Enti parchi regionali.
Enti provinciali per il turismo.
Enti regionali di sviluppo agricolo.
Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali.
Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
Gestioni governative ferroviarie.
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30 giugno
1993. n. 269.
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento Educativo (IRRSAE).
Istituti sperimentali agrari.
istituti zooprofilattici sperimentali.
Istituto agronomico per l'Oltremare.
Istituto centrale di statistica (ISTAT).
Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima.
Istituto di biologia della selvaggina.
Istituto di studi e analisi economica (ISAE).
Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" -
Torino.
Istituto italiano di medicina sociale.
Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente.
Istituto nazionale della nutrizione.
Istituto nazionale di alta matematica.
Istituto nazionale di fisica nucleare.
Istituto nazionale di geofisica.
Istituto nazionale di ottica.
Istituto nazionale di studi ed esperienze di
architettura navale (Vasca navale).
Istituto nazionale economia agraria.
Istituto nazionale per il commercio estero.
Istituto nazionale per la fisica della materia.
Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Istituto papirologico "Girolamo Vitelli".
Istituto per gli studi, ricerche ed informazioni sul
mercato agricolo (ISMEA).
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori.
Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della
legge n. 142/1990.
Jockey club d'Italia.
Lega italiana per la lotta contro i tumori.
Lega navale italiana.
Organi straordinari della liquidazione degli enti
locali dissestati.
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
Policlinici universitari decreto legislativo n.
502/1992.
Province.
Regioni.
Riserva fondo lire UNRRA.
Societa' degli Steeple-chases d'Italia.
Soprintendenza archeologica di Pompei.
Stazione zoologica "Antonio Dohm" di Napoli.
Stazioni sperimentali per l'industria.
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
Unioni di comuni con popolazione complessiva non
inferiore a 10.000 abitanti.
Universita' statali, istituti istruzione universitaria
e enti ed organismi per il Diritto allo Studio a carattere
regionale.".



 
Art. 8.
1. Sono soggetti all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali i seguenti atti deliberativi:
a) il regolamento di amministrazione e di contabilita';
b) il bilancio annuale dell'Istituto;
c) le proposte di modifica del presente statuto.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero delle politiche agricole e forestali non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimita', o per ragioni attinenti al merito economico-finanziario, ovvero il rinvio all'Istituto per il riesame. Il Ministero delle politiche agricole e forestali puo' sospendere il suddetto termine per una sola volta e per un periodo di pari durata. Le delibere riesaminate dall'Istituto sono soggette unicamente a controllo di legittimita', limitatamente alle parti modificate. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 9.
1. A far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1987, n. 278;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1982, n. 1168.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro per le
politiche agricole e forestali
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 137



Note all'art. 9:
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1987, n. 278, e' riportato in nota alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
1o dicembre 1982, n. 1168, recava: "Approvazione del nuovo
statuto della Cassa per la formazione della proprieta'
contadina, in Roma".



 
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