Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIRETTIVA 3 maggio 2001
Indirizzi necessari alla societa' Acquirente unico anche al fine di predisporre le strutture interne indispensabili alla sua operativita'.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonche' di garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione;
Considerato che il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha costituito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la societa' per azioni Acquirente unico in data 12 novembre 1999;
Ritenuta l'opportunita' di definire gli indirizzi necessari alla societa' Acquirente unico anche al fine di predisporre le strutture interne indispensabili alla sua operativita';
Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'Acquirente unico risulta il solo fornitore di energia per i clienti vincolati e per i clienti idonei che scelgano temporaneamente di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati;
Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;

E m a n a
la seguente direttiva:
Art. 1.
1. La societa' Acquirente unico S.p.a., di seguito "Acquirente unico", costituita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di seguito "decreto legislativo n. 79/1999", ottempera alle disposizioni del decreto citato nel rispetto della presente direttiva.
2. L'Acquirente unico, al fine di assicurare la copertura della domanda del mercato dei clienti vincolati in condizioni di massima economicita' e sicurezza, garantendo un'adeguata diversificazione delle fonti energetiche, adotta opportune strategie di approvvigionamento sul mercato nazionale ed estero, sulla cui base acquista:
a) energia, facendo ricorso anche a contratti finanziari;
b) disponibilita' di capacita' di generazione.
3. L'Acquirente unico acquista l'energia elettrica e la disponibilita' di capacita' di generazione di norma attraverso il sistema delle offerte, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999.
4. L'Acquirente unico puo' stipulare, previa approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, contratti in deroga al sistema delle offerte, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999, nel caso in cui le finalita' di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo non possano essere perseguite in misura adeguata mediante l'approvvigionamento dal sistema delle offerte. Detti contratti hanno in prima applicazione scadenza non successiva al 31 dicembre 2004.
5. L'Acquirente unico puo' operare, oltre che come acquirente, anche come venditore sul mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 per cedere disponibilita' in eccesso al proprio fabbisogno.
6. L'Acquirente unico, allo scopo di perseguire le finalita' di cui all'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo, ivi inclusa la fornitura di energia elettrica in condizioni di sicurezza ed economicita' ai clienti finali del mercato vincolato connessi a piccole reti isolate, puo' stipulare contratti finanziari e, previa approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, contratti per l'acquisizione di disponibilita' di impianti di produzione, la cui energia e' venduta, ove possibile, attraverso il sistema delle offerte.
 
Art. 2.
1. L'Acquirente unico stipula i contratti di cui all'art. 1, commi 4 e 6, adottando procedure trasparenti e non discriminatorie, sulla base della previsione definita a norma dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999 e della propria stima per un ulteriore quinquennio, tenendo conto delle prospettive di ulteriore apertura alla concorrenza nei servizi di fornitura di energia elettrica, ed evitando l'assunzione di impegni contrattuali che possano determinare oneri non recuperabili da ripartire tra tutti gli utenti del settore elettrico.
2. L'Acquirente unico specifica i propri obiettivi, in relazione all'adeguatezza della capacita' di generazione nel lungo periodo, in termini di rapporto fra la capacita' di generazione disponibile e la domanda prevista, e conseguentemente acquisisce diritti di capacita', di norma attraverso il mercato dei diritti stessi, ove operante.
 
Art. 3.
1. L'Acquirente unico puo' subentrare all'ENEL S.p.a. nella gestione dei contratti pluriennali di importazione dell'energia elettrica stipulati da ENEL S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio 1997.
 
Art. 4.
1. L'Acquirente unico promuove, in particolare nei confronti dei distributori di minore dimensione e d'intesa con i medesimi, iniziative volte al conseguimento di incrementi dell'efficienza energetica e dell'economicita' del servizio, favorendo la crescita imprenditoriale di tali soggetti nel nuovo contesto del settore.
2. L'Acquirente unico fornisce servizi per il miglioramento dell'efficienza del servizio elettrico ai distributori le cui reti non sono direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale.
 
Art. 5.
1. Dalla data di assunzione da parte dell'Acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, fino all'avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, l'Acquirente unico esercita l'attivita' di acquisto e vendita di energia elettrica sulla base di provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
2. I contratti stipulati dall'Acquirente unico anteriormente all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 prevedono clausole per il loro adeguamento al sistema delle offerte medesimo.
 
Art. 6.
1. L'Acquirente unico non ottiene dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. o dal Gestore del mercato elettrico S.p.a. informazioni che possono determinare un vantaggio competitivo e in nessun caso se ne avvale. Le attivita' commerciali del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., del Gestore del mercato elettrico S.p.a. e dell'Acquirente unico sono svolte in piena autonomia reciproca.
Roma, 3 maggio 2001
Il Ministro: Letta
 
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