Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2001 (vai al sommario)
SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
DECRETO RETTORALE 26 aprile 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382;
Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e' stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli;
Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' degli studi di Napoli;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;
Visto il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1996 con cui e' stato emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168, lo statuto di autonomia di questa Universita' e, in particolare, l'art. 11, quarto comma, che contempla l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo;
Considerato che il predetto statuto non contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per i quali questa Universita' rilascia titoli con valore giacche' gli stessi saranno inseriti nel regolamento didattico di Ateneo;
Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del sopracitato regolamento didattico di Ateneo, e' necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;
Visto l'art. 17, commi 95, 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 688 del 29 aprile 1998;
Visto l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, relativo al "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998 recante: "Determinazione degli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000";
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242;
Visti gli articoli 9 e 22 del decreto ministeriale 21 giugno 1999 "Programmazione del sistema universitario per il triennio 1998/2000" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999;
Visto il decreto rettorale n. 2171 del 21 giugno 1999, di questo Ateneo, con cui e' stato emanato il regolamento per la stipula dei contratti di insegnamento;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 "Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica" ed in particolare il comma 2 dell'art. 5;
Viste le delibere del consiglio di facolta' di giurisprudenza, adunanze del 17 novembre 1998, dell'11 gennaio e del 16 marzo 1999 e del 23 febbraio 2000;
Viste le delibere del senato accademico, adunanze del 29 maggio 1998 e del 12 maggio 2000;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione, adunanze del 29 maggio 1998 e del 12 maggio 2000;
Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento universitario per la Campania nell'adunanza del 9 luglio 1998;
Vista la nota ministeriale prot. n. 1823 del 16 dicembre 1999;
Visto il regolamento interministeriale recante le norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali - decreto 21 dicembre 1999, n. 537, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000;
Vista la nota ministeriale prot. n. 514 dell'8 marzo 2000 con l'allegata scheda risorse per la scuola di specializzazione sopra indicata;
Considerato che la facolta' di giurisprudenza ha compilato la suddetta scheda risorse, indicando altresi' l'importo delle tasse e contributi universitari per l'iscrizione all'anzidetta scuola di specializzazione;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 3289 del 29 settembre 2000;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 febbraio 2001, trasmesso con nota Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 858 del 28 febbraio 2001;
Decreta:
E' istituita presso la Seconda Universita' degli studi di Napoli la seguente scuola di specializzazione:

Scuola di specializzazione
per le professioni legali
Art. 1.
Presso la Seconda Universita' degli studi di Napoli - facolta' di giurisprudenza, e' istituita la scuola di specializzazione per le professioni legali per le finalita' di cui all'art. 16, comma 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
La scuola e' struttura didattica dell'Universita', cui contribuiscono, la facolta' di giurisprudenza e i dipartimenti interessati e provvede alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzate all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio.
 
Art. 2.
Alla organizzazione ed al funzionamento della scuola possono concorrere, sulla base di appositi accordi e convenzioni, altre universita' e facolta' con insegnamenti giuridici, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
 
Art. 3.
Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alla scuola e' determinato annualmente con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro di giustizia in osservanza dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
 
Art. 4.
Alla scuola si accede mediante concorso per titoli ed esami. Ad esso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame. La commissione giudicatrice del concorso di ammissione e' costituita con decreto rettorale ed e' composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio; con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di vigilanza. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il componente universitario avente maggiore anzianita' di ruolo, ovvero a parita' di anzianita' di ruolo, il piu' anziano di eta'. La commissione ha a disposizione 60 punti dei quali 50 per la valutazione della prova di esame, 5 per il curriculum degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformita' ai criteri stabiliti dalla commissione nominata dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la predisposizione dei quesiti.
Le modalita' di ammissione e le relative prove di esame sono specificate nel bando di ammissione.
 
Art. 5.
La scuola ha la durata di due anni, non suscettibili di abbreviazioni ed e' articolata in un anno comune e negli indirizzi, di durata annuale, di:
a) giudiziario - forense;
b) notarile.
 
Art. 6.
Le tasse e i contributi sono determinati annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Universita'.
L'Universita' e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica assicurano adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi, mediante gli esoneri dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari, nonche' la concessione di borse di studio, in applicazione dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989, n. 398, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come integrata dall'art. 6 del decreto legislativo.
 
Art. 7.
E' organo della scuola il consiglio direttivo presieduto dal direttore.
Il consiglio direttivo e' composto da dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal consiglio della facolta' di giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio della facolta' di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.
Il consiglio direttivo e' nominato con decreto rettorale ed e' validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura in carica quattro anni. Il direttore e' eletto dal consiglio stesso nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo.
La mancata designazione dei componenti non universitari non impedisce il funzionamento del consiglio direttivo.
In deroga a quanto stabilito dal secondo comma, al fine di assicurare la rappresentanza di tutte le facolta' eventualmente convenzionate, i componenti il consiglio direttivo, che abbiano la qualifica di professori di ruolo di materie giuridiche, possono essere designati anche da altre universita' o da altre facolta' con insegnamenti giuridici, che abbiano stipulato appositi accordi o convenzioni.
 
Art. 8.
Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno.
Il direttore della scuola puo' avvalersi dell'opera di un coordinatore, da lui nominato fra i docenti dell'Universita'.
 
Art. 9.
Il consiglio direttivo:
cura l'organizzazione della scuola, la programmazione della attivita' didattica e lo svolgimento della prova di ammissione;
stabilisce le modalita' delle verifiche periodiche e della prova finale per il conseguimento del diploma;
propone al consiglio della facolta' di giurisprudenza i nomi dei docenti;
nomina i componenti le commissioni d'esame e le persone incaricate di svolgere il servizio di tutorato;
promuove tutte le attivita', anche di carattere pratico, utili al conseguimento delle finalita' istituzionali della scuola ed esercita le attribuzioni previste dallo statuto di autonomia e dal regolamento generale di Ateneo.
 
Art. 10.
Il consiglio direttivo presenta annualmente al consiglio della facolta' di giurisprudenza una relazione sulle attivita' della scuola.
La relazione e' approvata ed e' trasmessa dal consiglio di facolta' alle altre facolta' eventualmente consorziate.
 
Art. 11.
La frequenza dei corsi e delle attivita' didattiche e' obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attivita' didattiche comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio direttivo della scuola, il consiglio medesimo qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone le modalita' e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni previsti, ovvero, altrimenti, stabilisce la ripetizione di un anno.
I corsi si svolgono, in conformita' con l'ordinamento didattico, secondo un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio direttivo, dal 1o ottobre al 30 aprile dell'anno successivo, per un totale annuale di almeno 500 ore di attivita' didattiche, di cui almeno il 50 per cento dedicato alle attivita' pratiche, con un limite massimo di 100 ore per stages e tirocini.
Ulteriori attivita' pratiche per un minimo di 50 ore sono svolte anche in altri periodi dell'anno.
L'attivita' didattica e' svolta in forma interattiva: essa consiste nell'approfondimento degli aspetti fondamentali delle diverse discipline e consta di seminari, esercitazioni, discussione e simulazione di casi, redazione di temi, di atti giudiziari e notarili, di provvedimenti giudiziari, nonche' di pareri, con discussione pubblica degli elaborati.
Le attivita' pratiche possono svolgersi presso la sede della scuola ovvero presso uffici giudiziari o studi professionali in attuazione di specifici accordi o convenzioni.
 
Art. 12.
Gli insegnamenti che non siano coperti, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da professori di ruolo, ordinari o associati, in organico alla scuola, secondo quanto stabilito dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal consiglio della facolta' di giurisprudenza, sono conferiti dal consiglio direttivo della scuola:
per affidamento, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
per supplenza, ai sensi dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o
per contratto, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Gli insegnamenti assegnati in base a contratto, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, possono essere conferiti a professori universitari fuori ruolo anche di altre universita', ad avvocati, a magistrati ordinari, amministrativi e contabili e a notai di provate capacita' ed esperienza, anche se cessati dall'ufficio o servizio da non piu' di cinque anni.
Gli affidamenti, le supplenze ed i contratti sono conferiti annualmente ed hanno durata pari al corso al quale si riferiscono.
Il conferimento di incarichi di insegnamento ad avvocati, magistrati o notai non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Universita', ai sensi della disciplina vigente in materia.
Qualora il numero degli iscritti superi le cento unita', il consiglio della scuola nomina piu' docenti per il medesimo insegnamento, ripartisce gli iscritti per classi e nomina tra i docenti della materia un coordinatore della disciplina.
 
Art. 13.
Il servizio di tutorato implica lo svolgimento di compiti integrativi delle attivita' didattiche, di coordinamento fra i corsi di assistenza e di orientamento degli iscritti, al fine di rendere questi ultimi partecipi del processo formativo.
Il servizio di tutorato e' affidato, in base a contratti, regolati dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ad avvocati, a magistrati, a notai, a dottori di ricerca in materie giuridiche, nonche' a cultori delle materie di insegnamento.
Il conferimento dell'incarico relativo al servizio di tutorato non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Universita'.
 
Art. 14.
Il diploma di specializzazione e' conferito con il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari: il giudizio e' espresso in settantesimi.
La commissione per l'esame di diploma, costituita con delibera del consiglio direttivo, e' formata da sette componenti di cui quattro professori ordinari, un avvocato, un magistrato ordinario ed un notaio.
Durante il corso sono stabilite verifiche periodiche secondo modalita' determinate dal consiglio direttivo.
Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati alla valutazione favorevole del consiglio direttivo sulle basi di verifiche periodiche.
 
Art. 15. Ordinamento didattico - Obiettivo formativo e contenuti minimi
qualificanti della scuola

La scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalita' dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle piu' moderne tecniche di ricerca delle fonti.
Sono contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo formativo, attivita' didattiche e relativi crediti formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori scientifico-disciplinari:
Area A: primo anno.
Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attivita' pratiche in materia di diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, fondamenti del diritto europeo, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonche' elementi di informatica giuridica di contabilita' di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilita' industriale.
Area B: secondo anno - Indirizzo giudiziario - Forense.
Approfondimenti disciplinari e attivita' pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti nelle altre materie di cui all'area A, nel diritto ecclesiastico, nonche' nel campo della deontologia giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione.
Area C: secondo anno - Indirizzo notarile.
Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attivita' pratiche in materia di diritto delle persone, del diritto di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto della proprieta' e dei diritti reali, del diritto della pubblicita' immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del diritto delle imprese e delle societa', della volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia notarile.
Caserta, 26 aprile 2001
Il rettore: Grella
 
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