Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 17 maggio 2001
Avvio della seconda fase dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti dell'I.N.P.S.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato, concernente la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;
Considerato che l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 5 novembre 1999, prevede la possibilita' per l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi in via anticipata da parte della societa' di cartolarizzazione, e da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli a fronte dei crediti contributivi ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi dall'I.N.P.S. alla societa' di cartolarizzazione relativamente ai quali viene versato un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale e in una quota finale, sempreche' cio' sia stato disposto e disciplinato da uno o piu' nuovi decreti emessi ai sensi del comma 2 del citato art. 13 e cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli inizialmente emessi;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, dell'8 settembre 2000, con il quale e' stato dato avvio ad una seconda fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del citato articolo 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999;
Visti, in particolare, i commi 2, 5 e 11 del predetto art. 13, ai sensi dei quali, con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sono determinate le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5, nonche' tutti gli impegni accessori che l'I.N.P.S. puo' assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti e che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione;
Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come modificato dal comma 4 dell'art. 102 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'incarico di consulente terzo relativo alla funzione di monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione e' assegnato alle agenzie di rating;
Decreta:
Art. 1.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato, l'I.N.P.S. cede alla societa' di cartolarizzazione, costituita ai sensi del predetto art. 13, i crediti contributivi previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi i comuni, le province, le regioni e lo Stato) (i "Crediti aziende"), e i crediti contributivi verso gli artigiani ed i commercianti (i "Crediti artigiani e commercianti"), nonche' i crediti contributivi verso le categorie dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (i "Crediti agricoli"), di seguito collettivamente indicati come "crediti ceduti", unitamente agli accessori per interessi e sanzioni civili. I crediti ceduti comprendono quelli che:
(i) siano maturati alla data del 31 dicembre 2000 (per tali intendendosi i crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare alla scadenza prevista e che siano stati o che saranno contabilizzati dall'I.N.P.S. per l'anno finanziario 2000);
(ii) non siano stati ancora riscossi dall'I.N.P.S. alla data del 30 aprile 2001 compreso; e
(iii) non vengano eliminati dall'I.N.P.S. in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente vigente presso l'I.N.P.S., disciplinata con delibera del consiglio di amministrazione del 10 febbraio 1998, n. 210, entro il 30 settembre 2001.
In relazione ai crediti ceduti l'I.N.P.S. garantisce alla societa' di cartolarizzazione l'importo nominale minimo di euro 3.253 milioni, suddiviso in euro 1.704 milioni di Crediti aziende, euro 1.136 milioni di Crediti artigiani e commercianti ed euro 413 milioni di Crediti agricoli. L'I.N.P.S. redige appositi elenchi dei crediti ceduti entro e non oltre il 30 settembre 2001. Il contratto di cessione disciplina l'eventuale conteggio delle eccedenze degli importi nominali di ciascuna tipologia di crediti caduti risultante dagli elenchi ai fini del raggiungimento degli importi nominali minimi sopra riportati. Il contratto di cessione disciplina i meccanismi di cessione di crediti aggiuntivi per l'anno 2001 che l'I.N.P.S. e' autorizzato a cedere nel caso in cui dagli elenchi dei crediti ceduti risultino carenze di crediti in relazione ad una o piu' delle diverse tipologie di crediti. Ai fini dei conteggi e delle cessioni di crediti aggiuntivi di cui sopra i Crediti aziende sono conteggiati per un importo pari al 1000% rispetto ai Crediti agricoli e per un importo pari al 270% rispetto ai Crediti artigiani e commercianti; i Crediti artigiani e commercianti sono conteggiati per un importo pari al 37% rispetto ai Crediti aziende e per un importo pari al 300% rispetto ai Crediti agricoli.
 
Art. 2.
L'I.N.P.S. riceve dalla societa' di cartolarizzazione, la quale utilizza a tal fine il ricavo dei titoli di cui all'articolo 5, al netto delle commissioni e spese ed altri oneri iniziali connessi per un importo massimo complessivo pari ad euro 10.000.000 e di una somma non inferiore ad euro 500.000.000 trattenuta dall'acquirente quale fondo di liquidita':
(a) quale anticipazione del corrispettivo finale dovuto a fronte della cessione di crediti di cui al contratto del 29 novembre 1999, un corrispettivo di importo non inferiore a euro 500.000.000;
(b) a fronte della cessione dei crediti di cui all'art. 1:
(i) un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile di importo non inferiore ad euro 650.000.000;
(ii) un corrispettivo differito il cui importo massimo e' pari a quello del fondo di liquidita' trattenuto a garanzia del rimborso dei titoli rimessi ai sensi del comma 5 del citato art. 13, che potra' essere corrisposto a condizione che le agenzie di rating confermino che tale corresponsione non pregiudica il rating attribuito ai titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione;
(iii) un ulteriore corrispettivo, dovuto in relazione a qualunque ulteriore riscossione, nel caso e nella misura in cui l'importo derivante dalla riscossione dei crediti ceduti e dei crediti ceduti in data 29 novembre 1999 e dalle altre operazioni accessorie a quelle di cartolarizzazione ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra il corrispettivo iniziale, il corrispettivo iniziale versato ai sensi del contratto di cessione stipulato in data 29 novembre 1999, l'anticipazione del corrispettivo finale di cui alla precedente lettera a), gli oneri per interessi ed altri accessori, i costi connessi ad entrambe le fasi dell'operazione di cartolarizzazione, le spese di riscossione, ogni altro compenso dovuto ai concessionari e le spese di recupero da corrispondersi all'I.N.P.S. nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4, e secondo quanto previsto nella convenzione tra creditori da stipularsi, anche dall'I.N.P.S., in conformita' alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. In sostituzione del suddetto corrispettivo, ove i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti ceduti e dei crediti ceduti in data 29 novembre 1999 siano stati interamente rimborsati unitamente a tutti i relativi accessori, l'ulteriore corrispettivo e' corrisposto, a scelta dell'I.N.P.S., mediante retrocessione dalla societa' di cartolarizzazione all'I.N.P.S. dei crediti ceduti e non ancora incassati, senza garanzia di solvenza ne' di esistenza, nonche' di ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla societa' di cartolarizzazione;
(iv) l'I.N.P.S. puo' richiedere alla societa' di cartolarizzazione di anticipare in tutto o in parte, in una o piu' volte, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al punto (iii), ove la societa' di cartolarizzazione sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di nuovi finanziamenti da stabilirsi con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, e a condizione che cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli in essere.
 
Art. 3.
I concessionari ovvero l'I.N.P.S. versano, presso l'apposito conto corrente acceso dalla societa' di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 3 del decreto emanato in data 5 novembre 1999 dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria centrale dello Stato, le somme rispettivamente riscosse per conto della societa' di cartolarizzazione a fronte dei crediti ceduti. La societa' di cartolarizzazione puo' utilizzare un conto corrente diverso da quello acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento non garantito e non subordinato della Repubblica italiana venga attribuito un rating inferiore a AA- da Standard & Poor's, ovvero a Aa3 da Moody's lnvestors Service Ltd., ovvero a AA- da Fitch Ratings Ltd. e l'utilizzo di un conto diverso sia richiesto dalle societa' di rating come condizione per il mantenimento del rating attribuito ai titoli emessi.
Le somme incassate dall'I.N.P.S., per conto della societa' di cartolarizzazione, a fronte dei crediti ceduti sono trasferite mensilmente alla societa' stessa, sul conto corrente di cui al precedente comma. Con periodicita' semestrale a partire dal 31 dicembre 2001, l'I.N.P.S. effettua i necessari conguagli relativamente a versamenti non dovuti o a somme incassate per errore.
 
Art. 4.
Gli impegni accessori richiesti per il buon esito dell'operazione secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, di cui al comma 11 del citato art. 13 sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
L'I.N.P.S. assume l'onere degli aggi, commissioni e spese di riscossione e recupero relativi ai crediti ceduti per la parte eccedente il 2% di tali crediti ceduti, mentre il 2% restera' a carico della societa' di cartolarizzazione, nonche' delle anticipazioni della remunerazione riconosciuta ai concessionari in applicazione del decreto 4 agosto 2000 relativo alla remunerazione del Servizio nazionale della riscossione tramite ruolo ed emanato ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'I.N.P.S. trattiene un importo pari al 2% di qualunque somma direttamente riscossa o recuperata a valere sui crediti ceduti, a titolo di rimborso forfettario degli oneri di cui al presente articolo.
A fronte dei servizi di gestione, riscossione e recupero prestati, l'I.N.P.S. riceve dalla societa' di cartolarizzazione una commissione, da corrispondersi con cadenza semestrale, pari ad euro 50.000 a valere sulle entrate relative ai crediti ceduti; tale commissione e' corrisposta secondo un ordine di priorita' dei pagamenti concordato con la societa' di cartolarizzazione ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.
 
Art. 5.
Le caratteristiche dei titoli da emettere da parte della societa' di cartolarizzazione di cui al comma 4 del citato art. 13 sono indicate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 6.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede per conto della societa' di cartolarizzazione alla copertura e gestione dei rischi connessi alla variabilita' del tasso di interesse dei titoli di cui all'art. 5 al fine di consentire il mantenimento del rating previsto per i medesimi e indicato nell'allegato 2 al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2001

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco

Il Ministro delle finanze
Del Turco

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Tesoro, foglio n. 90
 
Allegato 1

Elenco degli impegni accessori da assumersi dall'I.N.P.S.

a) Impegni di informativa in merito ad eventi che abbiano determinato il venire meno dell'esistenza di qualsiasi credito ceduto e del relativo importo;
b) dichiarazioni e garanzie in merito (i) al proprio status di ente pubblico con personalita' giuridica autonoma, (ii) alla non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione e (iii) ai propri poteri di stipula del contratto di cessione dei crediti e di assunzione degli obblighi ai sensi dello stesso;
c) dichiarazioni e garanzie in merito (i) all'adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cessione dei crediti e l'assunzione dei connessi obblighi, (ii) alla idoneita' del contratto di cessione a trasferire alla societa' di cartolarizzazione la titolarita' dei crediti ceduti, (iii) alla capacita', poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrivera' il contratto di cessione per conto dell'I.N.P.S., (iv) al fatto che la conclusione del contratto di cessione non confligge con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi all'I.N.P.S., al suo patrimonio o ai crediti caduti, (v) alla natura di atto di diritto privato della cessione dei crediti e alla non opponibilita' di immunita' o privilegi ed alla non necessita' dell'intervento di terzi nel contratto di cessione dei crediti;
d) dichiarazioni e garanzie in merito (i) alla veridicita' e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel proprio bilancio consuntivo del 1999 nonche' alla redazione con chiarezza secondo i principi contabili applicabili di detto bilancio consuntivo del 1999 e del bilancio preventivo del 2000, (ii) alla conformita' di tali bilanci con le norme applicabili e (iii) al mancato sopravvenire, successivamente a tali bilanci, di fatti che possano influire negativamente sulla cessione dei crediti ceduti ovvero sulla capacita' dell'I.N.P.S. di adempiere ai propri obblighi in relazione alla stessa;
e) dichiarazioni e garanzie in merito (i) alla completezza, veridicita' e correttezza delle informazioni relative ai crediti ceduti riportate negli elenchi forniti alla societa' di cartolarizzazione, (ii) alla legittima titolarita' in capo all'I.N.P.S. e conformita' dei crediti ceduti alla legge, (iii) al rispetto da parte dell'I.N.P.S. delle disposizioni normative e regolamentari applicabili per l'iscrizione a ruolo dei crediti ceduti, (iv) alla capacita' dell'I.N.P.S. di disporre dei crediti caduti in quanto unico titolare autorizzato e all'assenza di precedenti cessioni o vincoli sugli stessi, (v) alla legittimita' della riscossione dei crediti ceduti iscritti a ruolo da parte dei concessionari e alla capacita' di questi ultimi di trasferire alla societa' di cartolarizzazione gli incassi ottenuti a fronte degli stessi secondo quanto previsto nelle convenzioni tipo, (vi) a richiedere, su richiesta della societa' di cartolarizzazione, il controllo da parte del Ministero delle finanze sull'operato dei concessionari, (vii) all'assenza di obblighi di ritenuta o deduzione fiscale sugli importi corrisposti alla societa' di cartolarizzazione quali incassi a fronte dei crediti ceduti, (viii) alla denominazione in lire od euro dei crediti ceduti e dei pagamenti a fronte degli stessi, (ix) alla sussistenza di tutte le autorizzazioni necessarie per la stipula del contratto di cessione e per l'esecuzione dello stesso, nonche' alla natura privatistica degli obblighi assunti con tale contratto, (x) alla inopponibilita' alla societa' di cartolarizzazione di immunita' o privilegi connessi alla natura di ente pubblico dell'I.N.P.S. e alla non sussistenza di una facolta' di recesso dell'I.N.P.S. dal contratto di cessione o di annullamento dello stesso in virtu' di tale sua natura, (xi) all'impegno dell'I.N.P.S. di agire in buona fede nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione avverra' con emissione di titoli sui mercati e (xii) alla piena conoscenza da parte dell'I.N.P.S. dei meccanismi contrattuali e dell'ordine di priorita' previsti per i pagamenti da parte della societa' di cartolarizzazione o suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rinvenienti a seguito di incassi o recuperi dei crediti ceduti;
f) dichiarazioni e garanzie da parte dell'I.N.P.S. di attenersi alla normativa in tema di rateazioni vigente alla data del contratto di cessione, e di non apportare modifiche alla stessa, per quanto di sua competenza, senza il consenso scritto della societa' di cartolarizzazione, e relativa presa d'atto da parte dell'I.N.P.S., precisandosi a tale riguardo che (i) in considerazione dell'avvenuta cessione dei crediti ceduti, resta esclusa ogni sua prerogativa di esercitare la facolta' di sospendere la riscossione dei crediti ceduti ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, esclusione di cui l'I.N.P.S. prende atto, e che (ii) il riferimento alla normativa vigente, contenuto nell'ultimo periodo del comma 3 del citato art. 3 e nell'impegno da assumersi da parte di I.N.P.S. ai sensi del contratto di cessione, dovra' intendersi effettuato alla normativa vigente alla data di stipula del contratto di cessione;
g) impegno (i) a non cedere a terzi ne' a compiere altri atti di disposizione o altri atti costitutivi di diritti, oneri o vincoli sui crediti ceduti a favore di terzi diversi dalla societa' di cartolarizzazione, (ii) a collaborare al fine di dare esecuzione ed attuare gli scopi prefissati dalle parti con la stipula del contratto di cessione anche sottoscrivendo ulteriori atti o documenti che dovessero risultare necessari a tal fine, (iii) ad adoperarsi per consentire o agevolare la riscossione dei crediti ceduti, (iv) a proseguire l'attivita' di accertamento dell'esistenza dei crediti ceduti e a verificare l'accuratezza della documentazione presentata dai contribuenti (v) a regolare direttamente con i concessionari le somme relative ai crediti ceduti riconosciute indebite ai sensi di legge; (vi) ad effettuare la riconciliazione delle somme incassate relativamente ai crediti ceduti nei termini previsti nel contratto di cessione.
h) impegno ad informare la societa' di cartolarizzazione dell'eventuale non correttezza e veridicita' delle dichiarazioni e garanzie ad essa rilasciate o di propri inadempimenti, trasmettendo altresi' alla stessa, con cadenza semestrale a partire dal 31 dicembre 2001, una comunicazione circa le verifiche effettuate dall'I.N.P.S. in merito all'adempimento dei propri obblighi ovvero alla correttezza e veridicita' delle proprie dichiarazioni e garanzie;
i) impegno a tenere indenne la societa' di cartolarizzazione da qualunque danno connesso a dichiarazioni e garanzie rese dall'I.N.P.S. che risultino non corrette e veritiere ovvero all'inadempimento di propri obblighi;
l) pattuizione di una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di risoluzione del contratto di cessione stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999, di mancato trasferimento da parte dell'I.N.P.S. alla societa' di cartolarizzazione degli incassi dallo stesso ricevuti a fronte dei crediti ceduti ovvero per inadempienza agli obblighi di pagamento di cui alla successiva lettera (m);
m) impegno a sostituire i crediti ceduti con altri crediti al netto delle sanzioni, ovvero a corrispondere alla societa' di cartolarizzazione un importo in contanti (pari rispettivamente all'80%, al 50% ed al 25% del valore nominale dei Crediti aziende, dei Crediti artigiani e commercianti e dei Crediti agricoli) secondo quanto stabilito nel contratto di cessione, nell'ipotesi di inesistenza dei crediti ceduti, accertata anche con provvedimento giudiziale non definitivo ovvero risultante a seguito di pronunce della Corte costituzionale o di non esigibilita' degli stessi per intervenuta prescrizione (ad esclusione comunque di qualunque ipotesi in cui i crediti ceduti non sarebbero comunque esigibili per effetto dell'insolvenza del debitore o della sua irreperibilita); la sostituzione sara' ammissibile solo alle condizioni stabilite nel contratto di cessione e sempreche' non venga alterato il rating dei titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione; l'impegno sopra previsto sara' subordinato, inter alia ed in conformita' a quanto disposto dal contratto di cessione (i) al fatto che l'importo nominale dei crediti ceduti di cui sia accertata ai sensi del contratto di cessione l'inesistenza superi l'eventuale differenza in eccesso (ponderata secondo i criteri richiamati all'art. 1 del presente decreto e nel contratto di cessione) tra l'importo risultante dagli elenchi forniti alla societa' di cartolarizzazione (maggiorato dell'importo dei crediti eventualmente rinvenuti che rientrino nelle tipologie dei crediti ceduti e non siano stati inseriti in tali elenchi) e l'importo minimo garantito dall'I.N.P.S. e (ii) alla necessita' per la societa' di cartolarizzazione di ottenere nell'immediato tali prestazioni al fine di rispettare il piano di rimborso e di pagamento degli interessi ipotizzato per i titoli emessi ai sensi del comma 5 del citato art. 13 e (iii) al fatto che - ove si siano contemporaneamente verificate inesistenze dei crediti ceduti ai sensi del contratto di cessione stipulato in data 29 novembre 1999 le quali, in conformita' al disposto dell'art. 6.12 dello stesso, abbiano reso necessario per l'I.N.P.S. procedere a sostituire i crediti ivi ceduti con altri crediti, ovvero a corrispondere alla societa' di cartolarizzazione un importo in contanti secondo quanto ivi stabilito - nonostante tale sostituzione o versamento in contanti, sia comunque necessario sostituire i crediti ceduti con altri crediti, ovvero corrispondere alla societa' di cartolarizzazione un importo in contanti al fine di rispettare il piano di rimborso ipotizzato per i titoli.
 
Allegato 2

Importo: fino a euro 1.710.000.000.
Cedole: semestrali (31 gennaio e 31 luglio), con prima cedola pagabile il 31 gennaio 2002.
Tasso di interesse: euribor sei mesi (con applicazione di un tasso interpolato per il periodo iniziale di interessi) maggiorato di un margine da determinarsi in prossimita' del collocamento con riferimento alla quotazione di mercato dei titoli emessi il 29 novembre 1999.
Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa' di cartolarizzazione solo se, e nella misura in cui, la societa' di cartolarizzazione disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorita' dei pagamenti concordato tra la societa' di cartolarizzazione ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.
I portatori dei titoli hanno azione sul patrimonio separato della societa' di cartolarizzazione costituito dai crediti ceduti e dai crediti ceduti in data 29 novembre 1999, nonche' da tutti gli altri diritti acquistati dalla societa' di cartolarizzazione nei confronti dell'I.N.P.S. o di terzi a tutela dei portatori dei titoli e dei portatori dei titoli emessi il 29 novembre 1999, secondo quanto disposto nel regolamento dei titoli.
Rimborso: e' previsto un ammortamento obbligatorio semestrale a partire dal 31 luglio 2004, per un importo pari al capitale disponibile secondo quanto previsto in uno specifico ordine di priorita' dei pagamenti concordato tra la societa' di cartolarizzazione ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.
Scadenza attesa: 31 luglio 2004.
Scadenza legale: 31 gennaio 2008, fermo restando che qualora i titoli non fossero rimborsati entro la data di scadenza legale, essi continueranno ad essere rimborsati fino al 31 gennaio 2015, decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno percio' stesso perenti.
Rating atteso: AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings Ltd., Moody's Investors Service Ltd. e Standard & Poor's).
Quotazione: successivamente alla data di emissione dei titoli e' prevista la quotazione dei medesimi presso la borsa di Lussemburgo. Successivamente puo' avvenire la quotazione presso uno o piu' altri mercati regolamentati dell'Unione europea.
Rimborso facoltativo: la societa' di cartolarizzazione ha la facolta' di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) anche a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi che imponga alla societa' emittente di effettuare nuove ritenute o deduzioni fiscali.
Scadenza anticipata: qualora si verificassero inadempimenti da parte della societa' di cartolarizzazione, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, ovvero ancora il capitale rimborsato fosse inferiore ad un importo da concordarsi nel regolamento dei titoli tra la societa' di cartolarizzazione ed i sottoscrittori, il rappresentante dei portatori dei titoli ha la facolta', ovvero l'obbligo, se cosi' richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero dei portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale da rimborsare, di dichiarare la societa' emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorita' di rimborso tra di essi.
Rappresentante dei portatori dei titoli: Sanpaolo Fiduciaria S.p.a.
Legge regolatrice: legge italiana.
Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.
 
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